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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 12/06/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
- Dott.ssa Licia TOMAY Presidente
- Dott. Filippo PALUMBO Giudice rel.
- Dott.ssa Rachele DUMELLA DE ROSA Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. R.G. 3817 / 2022 vertente tra
nato in [...], il [...], CUI: Parte_1
060V1E7, VESTANET ID: SA0008354, rappresentato e difeso, dall'Avv. Giovan Francesco Esposito, giusta procura in atti;
parte attrice/ricorrente
e
[...]
Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore;
[...] parte convenuta/resistente non costituita
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: giudizio di revocazione del decreto del Tribunale di
Potenza – Sezione specializzata in materia di immigrazione, pro- tezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea – con n. cronol. 1720/2022, emesso nel proce- dimento con r.g. n. 2341/2021 e vertente in materia di impugna- zione ex art. 35 D.Lvo 25/2008.
Pag. 1 di 22 FATTO E DIRITTO
1. – Con ricorso depositato il 10.08.2021, Parte_2 win proponeva impugnazione avverso il provvedimento, emesso il
17.06.2021 e notificato in data 21.07.2021, con cui la
[...]
Controparte_1 di gli aveva negato il riconoscimento della protezione in- CP_1 ternazionale e di forme complementari di protezione: il ricorrente, in particolare, concludeva chiedendo, nel merito: <- in via princi- pale, previo annullamento e/o disapplicazione del provvedimento prot.
Id SA0008354 reso nella seduta del giorno 17.6.2021 della
[...] di Sa- Controparte_1 lerno, notificato successivamente, con il quale si è rigettata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato del ricorrente e, conseguente- mente, accertarsi e dichiararsi lo status di rifugiato ai sensi della Con- venzione di Ginevra del 28/07/1951 ratificata in Italia con L. 722/54 e del DLgs n. 251 del 2007; - in via subordinata, annullare la decisione di cui al provvedimento Id. SA0008354 reso nella seduta del giorno
17.6.2021 della Controparte_1 di con il quale si è deciso di rigettare
[...] CP_1
l'istanza di protezione internazionale e, conseguentemente, accertarsi e dichiararsi che il ricorrente è titolare dei requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 251 del
2007 e, per l'effetto, riconoscergli lo status di persona cui è accordata la protezione sussidiaria;
- in ulteriore subordine, ritenere sussistenti i pre- supposti per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art.
32 del d.lgs. 25/2008; - infine, in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'autorità giudiziaria adita non ritenesse sussi- stenti i presupposti per l'applicabilità della Convenzione di Ginevra e del
D.Lgs. n. 251 del 2007, accertare e dichiarare che al ricorrente nel pro- prio Paese è impedito l'esercizio effettivo delle libertà democratiche, per
l'effetto riconoscergli il diritto di asilo ai sensi dell'art. 10 co. 3 della Co- stituzione>>.
Il predetto ricorso veniva iscritto a ruolo presso questo Tri- bunale di Potenza con il n. 2341/2021 R.G. e – dopo l'audizione del ricorrente e il deposito di documentazione – la causa veniva decisa dalla competente Sezione specializzata in materia di immigrazio- ne, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea con decreto in data 31.10.2022, depositato il
Pag. 2 di 22 11.11.2022 con n. cronol. 1720/2022. Più in particolare, con il de- creto da ultimo menzionato, questo Tribunale rilevava che <Con ricorso depositato in data 10.08.2021, ha impugnato il Parte_1 provvedimento notificato in data 17.6.2021 con il quale la Commissione Territo- riale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di gli ha ne- CP_1 gato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di pro- tezione>> e, ritenuto <il ricorso inammissibile in quanto promosso oltre il termine di 30 giorni>>, dichiarava, conseguentemente,
l'inammissibilità del ricorso proposto, compensando le spese di li- te.
2. – Con tempestivo atto di citazione, notificato alla
contro
- parte in data 08.12.2022 e depositato telematicamente il successi- vo 19.12.2022, ha ritualmente evocato in Parte_1 giudizio il
[...]
, per Controparte_2 sentir pronunciare la revocazione del predetto decreto emesso da questo Tribunale in data 31.10.2022, depositato il 11.11.2022 con n. cronol. 1720/2022, nonché l'accoglimento delle domande già proposte con il ricorso iscritto al n. 2341/2021 R.G.; più specifica- mente, con il citato atto introduttivo, ha formulato le seguenti e testuali conclusioni: <1) ritenuta legittima ed ammissibile la doman- da spiegata, sospendere preliminarmente l'esecuzione del decreto del
31.10.2022 del Tribunale di Potenza, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadi- ni dell'Unione Europea, pronunciata inter partes all'esito del giudizio ci- vile n. 2341/2021 di r.g., comunicato il 15.11.2022 al difensore costitui- to;
2) revocare il decreto del 31.10.2022 del Tribunale di Potenza, Sezione
Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e li- bera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, pronunciata inter partes all'esito del giudizio civile n. 2341/2021 di r.g. comunicato il
15.11.2022 al difensore costituito ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. in quan- to erroneamente, si è indicata una data diversa di notifica del decreto della in- Controparte_1 ternazionale di 3) accogliere le conclusioni già proposte con ri- CP_1 corso e, per l'effetto, previa audizione dell'interessato con l'ausilio di in- terprete di lingua madre o quantomeno nella lingua inglese, così provve- dere:
1.Preliminarmente - sospendere l'efficacia del provvedimento Id.
SA0008354 reso nella seduta del giorno 17.6.2021 della CP_1
Pag. 3 di 22 di Sa- Controparte_1 lerno notificato successivamente con il quale si è deciso di rigettare
l'istanza di protezione internazionale della ricorrente, sussistendo il pe- ricolo imminente di un danno grave ed irreparabile in caso di mancata sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. Nel merito - in via principale, previo annullamento e/o disapplicazione del provvedi- mento prot. Id SA0008354 reso nella seduta del giorno 17.6.2021 della
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Inter- nazionale di Salerno, notificato successivamente, con il quale si è rigetta- ta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato del ricorrente
e, conseguentemente, accertarsi e dichiararsi lo status di rifugiato ai sen- si della Convenzione di Ginevra del 28/07/1951 ratificata in Italia con
L. 722/54 e del DLgs n. 251 del 2007; - in via subordinata, annullare la decisione di cui al provvedimento Id. SA0008354 reso nella seduta del giorno 17.6.2021 della Controparte_1 di Salerno, con il quale si è deciso di ri-
[...] gettare l'istanza di protezione internazionale e, conseguentemente, accer- tarsi e dichiararsi che il ricorrente è titolare dei requisiti per il ricono- scimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n.
251 del 2007 e, per l'effetto, riconoscergli lo status di persona cui è accor- data la protezione sussidiaria;
- in ulteriore subordine, ritenere sussi- stenti i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale ai sen- si dell'art. 32 del d.lgs. 25/2008; - infine, in via ulteriormente subordi- nata, nella denegata ipotesi in cui l'autorità giudiziaria adita non rite- nesse sussistenti i presupposti per l'applicabilità della Convenzione di
Ginevra e del D.Lgs. n. 251 del 2007, accertare e dichiarare che al ricor- rente nel proprio Paese è impedito l'esercizio effettivo delle libertà demo- cratiche, per l'effetto riconoscergli il diritto di asilo ai sensi dell'art. 10 co. 3 della Costituzione>>.
Il Controparte_3
, seppur
[...] ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio, per cui deve esserne dichiarata la contumacia.
All'esito dell'udienza fissata per la comparizione delle parti e dopo l'acquisizione del fascicolo del procedimento iscritto con n.
r.g. 2341/2021, sulle conclusioni precisate dalla Difesa di sono stati assegnati i termini di cui all'art. Parte_1
190 c.p.c. e non risultano essere state depositate memorie.
Pag. 4 di 22 3. – Venendo alle valutazioni rimesse a questo Tribunale in sede di impugnazione per revocazione, va premesso che il vizio fatto valere nel caso di specie ricade nell'ipotesi di cui al n. 4) dell'art. 395 c.p.c., ossia allorquando la decisione assunta sia
<l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclu- sa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità
è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza eb- be a pronunciare>>: si tratta, dunque, di un errore nella percezio- ne, e non di un errore di valutazione, che abbia ad oggetto un fatto non controverso del giudizio e che sia stato decisivo, nel senso che tra l'erronea percezione del giudice e la pronuncia che lo stesso ha emesso deve sussistere un rapporto causale tale che, senza l'erro- re, la pronuncia medesima sarebbe stata diversa.
Orbene, nel caso di specie sussiste effettivamente un errore di fatto con i caratteri appena evidenziati, così come denunciato nell'atto di citazione per revocazione: ed invero, il decreto emesso da questo Tribunale in data 31.10.2022, depositato il 11.11.2022 con n. cronol. 1720/2022, ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui era stata impugnata la decisione di diniego della protezione internazionale, emessa dalla Commissione Territoriale per il Ri- conoscimento della Protezione Internazionale di Salerno, per esse- re stato il predetto ricorso <promosso oltre il termine di 30 giorni>> sul presupposto che <Con ricorso depositato in data 10.08.2021, Pt_1
ha impugnato il provvedimento notificato in data 17.6.2021 con il
[...] quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Inter- nazionale di Salerno gli ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione>>; tuttavia, dagli atti e documenti di causa [cfr. provvedimento della C.T. di e pedissequo verbale di notifi- CP_1 ca in calce] emerge che la data del 17.06.2021 era quella di adozione del provvedimento di rigetto impugnato dal cittadino straniero e non quella di notifica dello stesso, come invece considerato da questo Tribunale, mentre la data di notifica risulta essere quella del 21.07.2021, con la conseguenza che il ricorso depositato il
10.08.2021 (iscritto presso questo Tribunale con r.g. n. 2341/2021) era stato proposto nel rispetto del termine di 30 giorni previsto
Pag. 5 di 22 dalla legge, sicché deve pronunciarsi la revocazione del decreto emesso da questo Tribunale in data 31.10.2022, depositato il
11.11.2022 con n. cronol. 1720/2022 nell'ambito del procedimento iscritto con r.g. n. 2341/2021.
4. – Ciò posto per quanto attiene alla fase rescindente e alla revocazione del decreto di questo Tribunale impugnato nella pre- sente sede, occorre ora procedere alla fase rescissoria del giudizio, procedendo ad effettuare la valutazione di merito non compiuta nell'ambito del procedimento iscritto con r.g. n. 2341/2021, in ra- gione della dichiarata inammissibilità del ricorso per l'errore di fatto di cui si è detto nei precedenti paragrafi.
4.1. – In via preliminare, va chiarito come il giudizio in que- stione non abbia ad oggetto l'intrinseca legittimità dell'atto am- ministrativo impugnato, bensì il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione, motivo per cui i vizi formali attinenti al procedi- mento svoltosi dinanzi alla Commissione Territoriale (e al prov- vedimento di quest'ultima) sono in questa sede del tutto irrilevan- ti. L'opposizione in esame non si atteggia, in definitiva, come un'impugnazione tecnicamente intesa. Il Tribunale, chiamato ad esaminare la domanda di ammissione alla protezione internazio- nale a seguito del diniego da parte dell'Autorità amministrativa, non è vincolato, infatti, ai motivi dell'opposizione e procede ad un completo riesame della richiesta, verificando ex novo la sussisten- za dei presupposti alla base del diritto soggettivo vantato. La vio- lazione delle regole sul procedimento amministrativo non assume, pertanto, in questa sede, rilevanza, poiché l'atto di diniego del ri- conoscimento del diritto alla protezione internazionale da parte dell'Autorità amministrativa non ha natura provvedimentale ma
è un mero atto ricognitivo dei presupposti della protezione inter- nazionale, che non incide sul diritto soggettivo allo status oggetto del presente giudizio, con conseguente inapplicabilità della relati- va disposizione.
4.2. – Con riguardo poi all'oggetto del procedimento, si evi- denzia come l'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con Legge n. 722/54, definisca rifugiato “chi, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, reli- gione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo socia- le o per le sue opinioni politiche” ha dovuto lasciare il proprio Pae-
Pag. 6 di 22 se e non può per tali motivi farvi rientro. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza (cfr., Cass. n. 26822/07; Cass.
n. 19930/07; Cass. n. 18941/06), la situazione persecutoria rile- vante è quella di chi, per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita, rischi verosimilmente, nel Paese di origine o prove- nienza, specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integri- tà fisica o libertà personale. La valutazione demandata al Giudice del merito, adito in opposizione al diniego della competente Com- missione, si deve fondare, quindi, sulla verifica della ricorrenza di entrambi i dati oggettivi: quello afferente la condizione socio- politica e normativa del Paese di provenienza e quella relativa al- la singola posizione del richiedente (esposto al rischio concreto di sanzioni). La generica gravità della situazione politico economica del Paese di origine del richiedente, così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche, non sono, pertanto, ele- menti di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il ricono- scimento dello status reclamato, essendo necessario, invece, che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle ca- ratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona.
Inoltre, anche il D.lgs. n. 251/2007, di attuazione della diret- tiva 2004/83 CE per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apo- lidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, all'art. 3, nel dettare i criteri di valuta- zione delle domande di protezione internazionale, impone al ri- chiedente di specificare la situazione individuale e le circostanze personali dalle quali desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.
Allo straniero che non possiede i requisiti per essere ricono- sciuto come rifugiato, il D.Lgs.251/2007 riconosce la protezione in- ternazionale sussidiaria, qualora sussistano fondati motivi per ri- tenere che, se ritornasse nel paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave;
l'art.14 del suddetto decreto indica tassativamente i requisiti del danno grave: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante, c) la minaccia grave
Pag. 7 di 22 ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.
Alla luce di tali disposizioni normative, la stessa previsione costituzionale di cui all'art. 10, che garantisce il diritto di asilo a chiunque provenga da un Paese in cui non sia consentito l'eserci- zio delle libertà fondamentali, indipendentemente dal fatto che abbia subito o tema di dover subire persecuzioni, non ha più alcun margine di residuale applicazione, poiché “il diritto di asilo è inte- ramente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazio- ni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugia- to, dalla protezione sussidiaria e dal diritto di rilascio di un per- messo umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al
D.Lgs. n. 251/2007 e all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998”
(Cass. ord. n. 16362 del 4.08.2016).
4.3. – Nel merito, come emerge dalle risultanze di causa, il ricorrente ha dichiarato in sede di audizione amministrativa, e confermato in sede di audizione giudiziale: di essere cittadino ni- geriano, di etnia igbo e religione cristiana, nato e cresciuto ad Ag- bor, nel Delta State;
di aver studiato per sei anni e di aver lavora- to come apprendista autista;
di avere una famiglia composta dalla madre e dalla sorella, essendo il padre deceduto, entrambe resi- denti ad Agbor, e di non essere sposato e non avere figli. A fonda- mento della sua domanda di protezione, poi, il cittadino straniero ha dichiarato di aver iniziato da piccolo a lavorare come apprendi- sta autista di camion per trasporto merci, per contribuire al so- stentamento della famiglia, e che, nel 2017, durante un trasporto che stava effettuando alla guida di un camion, aveva investito in- volontariamente un bambino, causandone la morte nonostante gli immediati soccorsi da lui stesso prestati e il successivo trasferi- mento in ospedale;
il personale dell'ospedale gli avrebbe quindi suggerito di recarsi presso la polizia e denunciare l'accaduto, cosa che il ricorrente avrebbe fatto, tornando poi presso l'ospedale con dei poliziotti, che avrebbero preso atto del decesso del minore, alla presenza anche dei genitori di quest'ultimo, i quali ultimi avreb- bero apertamente accusato il ricorrente di essere il responsabile della morte del figlio;
le forze dell'ordine presenti, tuttavia, avreb- bero lasciato tutti liberi di andare, ritenendo necessari ulteriori
Pag. 8 di 22 accertamenti. Il ricorrente, quindi, sarebbe ritornato alla propria abitazione, uscendone poco dopo per andare a fare la spesa e, in quel mentre, avrebbe visto sopraggiungere alcuni uomini armati che avrebbero parlato con sua madre, rappresentandole l'intenzione di uccidere il figlio e riferendole che quest'ultimo avrebbe dovuto presentarsi presso di loro entro le successive dodi- ci ore;
apprese tali circostanze dalla madre, il ricorrente, su sug- gerimento della stessa, avrebbe quindi deciso di lasciare Agbor e riparare a Lagos, presso una zia materna;
pertanto, sarebbe salito sul primo autobus per Lagos, con l'intenzione di rimanere in quel- la città in attesa che si calmasse la situazione ad Agbor;
tuttavia, il giorno dopo essere giunto a Lagos, si sarebbe messo in contatto con la madre, la quale lo avrebbe informato che gli uomini che lo avevano cercato il giorno precedente erano tornati e avevano mes- so a soqquadro la casa per trovarlo e ucciderlo, sicché il ricorrente avrebbe deciso di rimanere più a lungo a Lagos, trovando anche un lavoro presso un autolavaggio. Tuttavia, non sentendosi in ogni caso tranquillo e temendo di essere trovato dalle persone che lo starebbero cercando, il ricorrente avrebbe accettato la proposta del suo datore di lavoro di trasferirsi in Marocco per lavorare presso uno zio di quest'ultimo; una volta partito, però, non sareb- be stato portato in Marocco, ma in Libia, ove sarebbe stato seque- strato, con la prospettiva di essere liberato solo dietro pagamento di un riscatto di 400.000 dinari, che però il ricorrente non aveva modo di reperire;
perciò, sarebbe rimasto imprigionato per circa un anno e mezzo prima di riuscire a fuggire dalla detenzione, ap- profittando di una occasione in cui era stato portato fuori dalla prigione, e, in seguito, sarebbe riuscito ad imbarcarsi, giungendo dopo circa una settimana in Sicilia. Infine, quanto ai rischi con- nessi ad un eventuale rimpatrio, il cittadino straniero ha dichia- rato di temere sia gli uomini che lo avrebbero cercato presso casa sua ad Agbor, sia la polizia e il suo ex datore di lavoro ad Agbor, che lo avrebbe denunciato per il furto del camion con cui si sareb- be verificato l'incidente narrato dal ricorrente.
4.3.1. – Orbene, posto quanto innanzi, va rilevato come le di- chiarazioni rese dal ricorrente sui fatti posti dallo stesso a fonda- mento dell'espatrio siano state narrate in maniera talmente gene- rica, confusa e contraddittoria da non poter essere considerate at-
Pag. 9 di 22 tendibili. Ed invero, ritiene il Collegio di dover condividere la va- lutazione di non credibilità operata sul punto dalla competente
C.T., che ha correttamente osservato che <Il richiedente appare al- quanto generico nel riferire la dinamica e le circostanze dell'incidente all'origine della sua partenza dal Paese, che non sa collocare nel tempo e nello spazio in maniera specifica;
inoltre diversi elementi contraddittori del racconto non vengono adeguatamente spiegati. La vittima ad esempio viene indicata nel corso dell'intera audizione come un bambino, salvo poi alla fine, a fronte di specifica domanda, venire descritta come un adulto di circa 29 anni. In un primo momento, inoltre, l'istante dichiara di aver prestato soccorso al ragazzo investito insieme al proprio datore di lavoro
(…) presente all'interno del mezzo al momento dello scontro, salvo poi ri- ferire, in fase di approfondimento, che lo stesso si era dato alla fuga su- bito dopo l'incidente. (…) Quanto al ruolo assunto dall'autorità stessa, il richiedente riferisce che i poliziotti avrebbero correttamente agito, difen- dendo la sua posizione dalle accuse lanciate dai genitori della vittima e riferendo della necessità di preventive indagini sull'evento. Tuttavia, non
è poi in grado di riferire ulteriori evoluzioni in merito, né d'altra parte motiva in maniera congruente la decisione di non cercare protezione presso le autorità anche in seguito ovvero di fronte alle minacce ricevute dagli uomini armati che sarebbero venuti a cercarlo dopo l'incidente (v.
p. 8 verbale). Per quanto riguarda poi nello specifico tali soggetti,
l'istante è del tutto vago e non sempre coerente nel descriverne le azioni e le motivazioni, né riesce a fornire elementi in grado di corroborare e fon- dare il timore che questi possano tuttora costituire un pericolo per la sua incolumità. Rilevante in tal senso è anche quanto riferito circa il periodo trascorso a Lagos dalla zia e le circostanze che lo avrebbero indotto alla partenza, legate ad una percezione soggettiva di pericolo non collegata tuttavia a fatti o episodi specifici>>.
In definitiva, deve qui condividersi il giudizio di inattendibi- lità del narrato espresso dalla competente C.T. nel provvedimento impugnato, dovendosi peraltro osservare che, in ogni caso, la vi- cenda ricostruita dal ricorrente non concerne un effettivo rischio di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appar- tenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni po- litiche, sicché non può riconoscersi lo status di rifugiato.
4.3.2. – Per le medesime considerazioni, parimenti insussi- stenti, allo stato, si qualificano gli elementi per il riconoscimento
Pag. 10 di 22 della protezione sussidiaria di cui alle lettere a) e b) dell'art. 14
D.Lgs. 251/2007, non palesandosi un fondato rischio di condanna a morte o esecuzione della pena di morte, né di tortura o altro trattamento inumano e degradante. Essa, invero, come sopra me- glio specificato, è ammissibile in favore del cittadino straniero, che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ri- tornasse nel Paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di su- bire un grave danno, costituito alternativamente: a) dalla con- danna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) dalla tortu- ra od altra forma di pena o trattamento inumano o degradante;
c) dalla minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.
4.3.3. – Con particolare riguardo a tale ultima ipotesi, previ- sta dalla lettera c) del D.lgs. n. 251/2007, l'orientamento giuri- sprudenziale maggioritario, subordina la concessione - o l'esclusione - della protezione sussidiaria a due verifiche, l'una og- gettiva, sul Paese o l'area geografica di provenienza del ricorrente,
l'altra soggettiva, riguardante la situazione personale del richie- dente: in altre parole, la situazione socio - politica e normativa del paese di provenienza è rilevante, ai fini del riconoscimento dello
“status” o della protezione sussidiaria, solo se si correla alla speci- fica posizione del richiedente per il quale sussista verosimilmen- te il rischio concreto di lesione alla sua integrità psico-fisica ovve- ro nocumenti rilevanti e concreti alla propria incolumità (cfr.
Cass. 10177/2011; Cass. 26822/2007; Cass., ord. 07.07.2014 n.
15466).
Come peraltro evidenziato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. CGUE del 17/2/2009, C-465/07, Elgafaji) “la sussi- stenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile non necessita della prova che il richiedente sia oggetto specifico di minaccia per motivi peculiari attinenti alla situazione personale. La minaccia si considera, infatti, provata, eccezional- mente, quando il conflitto armato in corso nel Paese di provenien- za del richiedente è di tale gravità che la sola presenza del civile nel Paese in questione rappresenta di per sé un rischio effettivo di subire tale minaccia”, precisando che “qualora il grado di violenza
Pag. 11 di 22 indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso non sia tale da raggiungere un livello talmente elevato da far emergere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese o nel- la regione in questione, correrebbe a causa della sua sola presenza sul territorio un rischio effettivo di subire una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona, grava sul ricorrente quanto- meno allegare – al fine del successivo approfondimento istruttorio ufficioso – gli elementi peculiari della sua situazione personale idonei a dimostrare il rischio che egli possa essere colpito specifi- camente”.
Ebbene, nel caso di specie, tali ipotesi non ricorrono né avuto riguardo alla condizione soggettiva del ricorrente, né con riferi- mento alla situazione sociopolitica esistente nella zona di prove- nienza dello stesso, da ritenersi, come detto, non quella del Borno
State, nel nord della Nigeria, ma quella dell'Oyo State, nel sud del
Paese, indicato dal ricorrente quale sua zona di origine. Difatti, dalla consultazione delle fonti aperte più autorevoli, fra le altre il rapporto Easo del Novembre del 2018, si evince che le scorribande terroristiche di erano diffuse solo nel nord est del Per_1 paese. Peraltro, negli ultimi anni, il maggiore numero di morti è stato determinato dagli scontri armati che si registrano fra i con- tadini, proprietari terrieri, e i pastori nomadi I due gruppi CP_4 si contendono lo sfruttamento intensivo delle fertili campagne del centro della Nigeria, ove gli attacchi sono reciprochi, intensi e par- ticolarmente cruenti. Anche il sud del paese non è esente da scor- ribande di gruppi armati che però non è possibile qualificare, per carenza di diffusività, conflitti interni. Si tratta degli scontri che si verificano nei pressi degli impianti petroliferi fra esponenti del- le multinazionali e gruppi nazionalisti, i quali pretendono che la ricchezza, conseguente allo sfruttamento dei giacimenti, venga in- vestita in Nigeria. Sempre nel sud del paese, sono frequenti gli scontri fra le confraternite o fra le confraternite e la polizia. Le confraternite sono bande criminali dedite al compimento di reati predatori. Nacquero, nell'ultima decade dello scorso secolo, in am- bito universitario per diffondere il diritto allo studio. Ma, ben pre- sto, sono diventate delle vere e proprie organizzazioni criminali dedite alle rapine ed alle estorsioni. Anche questi scontri non as- surgono al rango di conflitti interni determinanti un pericolo indi-
Pag. 12 di 22 scriminato per la popolazione. Durante il 2020, il governo nigeria- no ha continuato a impiegare le forze armate per affrontare i pro- blemi di sicurezza interna, a causa dell'insufficiente capacità e personale delle forze dell'ordine nazionali. USDOS, 2019 Country
Reports on Human Rights Practices – Nigeria, 11 March 2020 https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human- rights-practices/.. La corruzione all'interno delle autorità è consi- derata una sfida principale per il processo di costruzione della pa- ce nel Delta del Niger (Okoi O., How corruption undermines pea- cebuilding in Nigeria's oil region, The Conversation, 8 September
2020 https://theconversation.com/how-corruption-undermines- peacebuilding-in-nigerias-oil-region-145121)
Le attività di banditismo si sono intensificate nel nord-ovest, compresi attacchi e rapimenti. A causa della mancanza di misure per proteggere le comunità da parte delle autorità, i gruppi armati concorrenti hanno effettivamente ottenuto il controllo di alcune aree della Nigeria, imponendo tasse e coprifuoco e limitando il movimento delle persone e le attività di sostentamento.
Operazioni militari sono state condotte contro il banditismo nel nord-ovest e contro la rete di sicurezza orientale dell'IPOB nel sud-est. Le forze di sicurezza hanno costantemente violato i diritti umani nel contesto di queste operazioni. Secondo i resoconti dei media, il 17 aprile, ufficiali militari hanno aperto il fuoco sui resi- denti civili a Orlu, nello stato di Imo, uccidendo circa quattro per- sone.
Gli attacchi dei vigilantes sono diventati all'ordine del gior- no. Tra gennaio e dicembre 2022, ci sono stati più di 75 morti se- gnalati per attacchi di vigilantes in tutta la Nigeria. Gli esperti di sicurezza hanno attribuito la crescente incidenza di questi attac- chi alla mancanza di fiducia delle persone nel sistema giudizia- rio.( AI – International (autore): "Rapporto di CP_5 [...]
2022/23; lo stato dei diritti umani nel mondo;
Nige- CP_6 ria 2022", Documento #2089578 - ecoi.net)
Migliaia di civili sono stati uccisi, feriti o sfollati a causa del conflitto armato tra i gruppi armati e la Provincia Per_1 dell'Africa Occidentale dello Stato Islamico (ISWAP) e l'esercito nigeriano nel nord-est della Nigeria. Tutte le parti in conflitto hanno commesso impunemente violazioni del diritto internaziona-
Pag. 13 di 22 le, compresi crimini di guerra. Altrove, uccisioni illegali e violenze sono state perpetrate da banditi e le autorità hanno risposto con sparizioni forzate, torture, detenzioni arbitrarie e severe restri- zioni alla libertà di espressione e di riunione pacifica. Le autorità hanno limitato la libertà di espressione dei media e dei giornalisti.
Attivisti e manifestanti hanno dovuto affrontare restrizioni ai loro diritti alla libertà di espressione e di riunione pacifica. Più di
60.000 persone sono state sgomberate con la forza dalle loro ca- se.(AmnestyInternational- https://www.amnesty.org/en/location/africa/west-and-central afri- ca/nigeria/report-nigeria/)
Il 13 gennaio 2022, dopo sette mesi, il governo ha revocato il divieto sulla piattaforma Twitter. Il 14 luglio, la Corte di giustizia della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale ha stabilito che il divieto di Twitter era illegale e ha invitato lo Stato nigeriano a rispettare, proteggere, promuovere e garantire i diritti alla libertà di espressione, informazione e media.
L'ex governatore dello stato di è Persona_2 emerso come il vincitore delle elezioni presidenziali del febbraio
2023 molto seguite in Nigeria. Nonostante i ripetuti appelli alle autorità nigeriane affinché diano priorità alla responsabilità per gli abusi legati alle passate elezioni e affrontino la diffusa insicu- rezza , le elezioni di febbraio sono state rovinate da episodi di fal- limenti logistici e violenza alle urne.nNumerosi gruppi armati continuano a uccidere e a mettere a repentaglio il sostentamento di milioni di persone in tutto il Paese. Nel nord-ovest, bande di co- siddetti banditi compiono omicidi, rapimenti, violenze sessuali e saccheggi diffusi, mentre nel nord-est si è verificata una recrude- scenza di attacchi da parte della provincia dell'Africa occidentale dello Stato islamico (ISWAP), una fazione esplosiva di Per_3
. Il conflitto intercomunale tra agricoltori e pastori della
[...]
Middle Belt e della regione centro-settentrionale, durato decenni, continua a mietere vittime, mentre le autorità lottano per conte- nere gli scontri sulla terra e su altre risorse, esacerbati dalle ten- sioni etniche e religiose.
Nelle loro risposte alla crisi di sicurezza in tutto il paese, le forze di sicurezza continuano a essere implicate in gravi violazioni dei diritti umani, compresi attacchi aerei indiscriminati, mentre
Pag. 14 di 22 le autorità hanno ripetutamente omesso di ritenere gli agenti re- sponsabili degli abusi davanti al sistema giudiziario.
Gli alti tassi di inflazione dovuti alla rimozione dei sussidi sulla benzina, tra gli altri fattori, hanno dato luogo ad un aumen- to della povertà multidimensionale e della disuguaglianza econo- mica. L'elevato tasso di inflazione ha minato l'accesso al cibo e ad altri beni di prima necessità in un paese in cui milioni di persone vivono in estrema povertà senza un sistema di protezione sociale funzionale. (11 January 2024 | HRW – Human Rights Watch-
Annual report on the human rights situation in 2023 World Re- port 2024 - Nigeria).
Secondo i dati forniti da ACLED, dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2023, si sono verificati 3,537 Eventi Totali in Nigeria;
9,150 decessi segnalati;
1,125 battaglie;
366 rivolte;
205 Esplosio- ni/Violenza a distanza;
1,841 episodi di violenza contro i civili
(ACLED Dashboard - ACLED (acleddata.com) accesso
06.07.2023).
Inoltre, per quanto concerne eventuali situazioni di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od inter- nazionale, da cui possa derivare minaccia grave ed individuale al- la vita o alla persona di un civile, dalla consultazione delle recenti fonti internazionali in argomento (EASO Country Guidance: Ni- geria Common analysis and guidance note October 2021, pag. 105
e ss., pagg. 122 e 134-135, disponibile su https://www.ecoi.net/en/file/local/2063766/Country_Guidance_Nig eria_2021.pdf, con rimando anche a https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_06_EAS
O_COI_Report_Nigeria_Security_situation.pdf) si evince che né nel Delta State né nella zona di Lagos, zone di provenienza del ri- corrente, sussiste un reale rischio per i civili di coinvolgimento in situazioni corrispondenti a quelle di cui si è appena detto. Tale conclusione, inoltre, non appare smentita, allo stato, dal successi- vo rapporto sulla Nigeria, rilasciato nel luglio 2024 dall'Agenzia per l'Asilo dell'Unione Europea (EUAA-European Union Agency for Asylum: Nigeria – Country Focus – Country of Origin Infor- mation Report July 2024, pag. 48 e ss. e 51 e ss., disponibile su https://euaa.europa.eu/publications/nigeria-country-focus).
Per tali ragioni, dunque, deve escludersi la sussistenza dei
Pag. 15 di 22 presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, an- che a norma della lettera c) dell'art. 14 D.Lgs. 251/2007.
4.3.4. – In relazione, infine, alla subordinata domanda di ri- conoscimento di un permesso per protezione speciale, deve preli- minarmente rilevarsi come la protezione c.d. umanitaria prevista dall'art. 5 co. 6 d.lgs. n. 286/1998 è stata abrogata dal D.L. 113/18 convertito nella L. n. 130/2018 e, definitivamente superata dalla protezione speciale e complementare attraverso l'emanazione del
D.L. n. 130/2020 convertito nella L.n. 173/2020 che nel contempo ha ampliato in modo significativo le ipotesi di protezione speciale già previste dal D.L. 113/2018, introducendo e tutelando ulteriori situazioni “di vulnerabilità”, in considerazione del pericolo cui il richiedente, ove rimpatriato, potrebbe essere esposto. In partico- lare, le predette situazioni risultano tipizzate per come segue:
a) per rischio di torture o trattamenti inumani o de- gradanti, ritenendo non ammessi i respingimenti, l'espulsione o l'estradizione verso uno Stato, qualora vi siano fondati motivi che il richiedente possa essere sottoposto a torture o a trattamenti inumani o degradanti. Ugualmente non sono ammessi espulsione, estradizione e respingimento del richiedente (conformato, quindi, nuovamente il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Costituzione nel rispetto dei vincoli costituzionali, quali i doveri inderogabili di so- lidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i citta- dini stranieri, art. 2 comma 2 costituzione, e i doveri europei e in- ternazionali ex art. 117, comma 1 costituzione, nonché art. 19, pa- ragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, e 3 e 8 conv. eu- ropea salvaguardia dei diritti dell'umo e delle libertà fondamenta- li), verso paesi in cui vi sia fondato motivo che l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del richiedente, condizio- nato però dall'assenza di ragioni impeditive connesse alla tutela della sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.
b) protezione speciale per lesione del rispetto della vi- ta privata e familiare ove l'allontanamento dal territorio nazio- nale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare. Questo permesso speciale è condizionato all'assenza di ragioni impedienti dovute alla tutela della sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Il Giudice deve
Pag. 16 di 22 tenere conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari del ricorrente, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della du- rata del soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese di origine. Il legi- slatore ha pertanto nuovamente conformato il diritto d'asilo ex ar- ticolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costitu- zionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stra- nieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed in- ternazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3
e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). Si determina una sostanziale conti- nuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'articolo 5, comma 6, decreto legislativo n. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della no- vella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del de- creto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre
2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressio- ne del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). Secondo la nuova normati- va, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione in- terna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e fa- miliare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del di- ritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha di- sciplinato il contenuto del sindacato volto all'accertamento del di- ritto alla protezione interna. Gli elementi che costituiscono para- metro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli fami- liari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la du- rata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di lega- mi familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rim- patrio in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costi- tuire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fon-
Pag. 17 di 22 damentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020,
n. 7733). L'elemento comune tra la nuova protezione e quella umanitaria riposa proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al ri- spetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
L'altro elemento comune attiene al contenuto del giudizio di ac- certamento del diritto alla protezione interna, fondato sulla conte- stualizzazione delle condizioni personali e quindi sulla compara- zione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel paese di origine. Anche sulla scorta delle nuove norme, si deve pervenire alla conclusione per cui non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del ri- chiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della parten- za e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio
(Cass. civ., sez. I, n. 7733/2020 cit.), al fine di accertare se lo stra- niero sia al punto sradicato dal paese di provenienza (sul piano socioeconomico e su quello personale), che il solo rimpatrio costi- tuisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali personali;
c) protezione per ragioni di salute che deve essere rico- nosciuto agli stranieri che versano in gravi condizioni psico fisiche o derivanti da gravi patologie accertate per il tramite di certifica- zioni provenienti da strutture sanitarie pubbliche o da un medico convenzionato con il S.S.N. e devono essere tali da determinare, in caso di rimpatrio un rilevante pregiudizio alla salute in caso di rimpatrio;
d) protezione per cure mediche che si fonda sull'esistenza di documentate e necessarie cure mediche;
e) protezione per calamità per la quale rileva l'esistenza nel paese di origine di una situazione di grave calamità che non consente il rientro e la permanenza di condizioni di sicurezza.
A questi casi si aggiungono quelli già previsti dal d.l.
113/2018:
f) permesso di soggiorno per protezione sociale che viene rilasciato quando, nel corso di operazioni di polizia, di inda- gini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'art. 3 del-
Pag. 18 di 22 la legge n. 75/1958, o di quelli previsti dall'articolo 380 c.p.p., ov- vero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfrut- tamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti peri- coli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti de- litti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio;
g) permesso di soggiorno per vittime di violenza do- mestica che abbiano patito uno o più atti, gravi o non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica nella famiglia o nel nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passa- to, da matrimonio o relazione affettiva, anche se non conviventi;
h) permesso di soggiorno per sfruttamento lavorativo: ove il cittadino straniero abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro;
i) permesso per atti di particolare valore civile: rila- sciato dal Ministro dell'Interno, su proposta del Prefetto, qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare valore civile.
Sul punto, va ulteriormente richiamato il principio di recente espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui <In tema di protezione internazionale complementare, ai sensi della disci- plina prevista dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modif. dalla l. n.
173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio na- zionale dal ricorrente deve intendersi rappresentato da ogni ap- prezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso la produzione di corsi di alfabetiz- zazione o di contratti di lavoro. (Nella specie, la S.C ha cassato il decreto impugnato, che aveva ritenuto insufficienti, ai fini del ri- conoscimento della protezione speciale, le comunicazioni di proro- ga del rapporto di lavoro, inviate dal datore di lavoro all'INPS nel cd. modello Unilav)>> (Cass., Sez. I Civ., Ordinanza n. 29159 del
12/11/2024, Rv. 673204-01, che richiama anche Cass. n. 21956 del
2024).
Orbene, alla luce di detti principi, scrutinate tutte le ipotesi innanzi elencate, va osservato che il ricorrente è presente sul T.N. almeno dal 2021 e va valutata la documentazione prodotta, atte- stante, oltre all'apprendimento della lingua italiana [cfr. attestato
Pag. 19 di 22 di livello A2 rilasciato dal C.P.I.A. di , anche un principio CP_1 di inserimento lavorativo con lo svolgimento di attività di appren- distato professionalizzante presso una ditta di trasposto merci di
LA (SA) [cfr. relativo contratto e Unilav in atti, anche nel pro- cedimento r.g. n. 2341/2021, acquisito a quello odierno], sicché il
Collegio ritiene sussistenti giusti motivi per riconoscere all'odierno ricorrente, un permesso per protezione speciale consi- derando desumibile un principio di un suo positivo e graduale in- serimento nel tessuto socio-lavorativo del Paese ospitante. Tanto in quanto, alla luce delle emergenze in atti, può evincersi, lo sra- dicamento a cui sarebbe sottoposto il richiedente ove rimpatriato, subendo pregiudizio di diritti fondamentali e violazione della vita privata intesa nella sua accezione più ampia, non legata cioè, esclusivamente all'esistenza di legami di carattere familiare, dallo stesso costruitasi nel paese ospitante, non essendo peraltro emersi elementi di segno contrario in punto di ragioni di sicurezza nazio- nale o ordine pubblico. A tal punto, come innanzi illustrato, le di- sposizioni normative di cui al novellato art. 19 del d. lgs. n.
286/1998 non consentono l'espulsione o l'estradizione dello stra- niero verso un Stato “qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una viola- zione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ov- vero di ordine e sicurezza pubblica”, tenuto conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effet- tivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, cul- turali o sociali con il suo Paese d'origine” (comma 1.1. seconda parte).
Si ritiene quindi che anche la presente fattispecie rientri in quei casi in cui, ove vi sia il rigetto della domanda di protezione internazionale e ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. del citato art. 19, vadano trasmessi gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, comma 1.2, d.lgs. 286/1998 e dell'art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008, come disciplinati dal d.l.
130/2020 conv. in l. 173/2020, normativa ratione temporis appli- cabile al caso di specie, permesso che ha durata biennale e, ad
Pag. 20 di 22 esclusione dei casi in cui si riscontrano cause di esclusione della protezione internazionale, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, giusta le modifiche apportate agli artt. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008 e 6 TUI dalla novella in que- stione.
5. – Quanto alle spese di lite, attesa la natura della
contro
- versia e la peculiarità delle questioni trattate, nonché il solo par- ziale accoglimento delle domande proposte, si ritengono sussisten- ti le ragioni per compensarle integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta con il n. r.g.
3817/2022 e di cui in epigrafe, nel giudizio per revocazione del de- creto emesso in data 31.10.2022, depositato il 11.11.2022 con n. cronol. 1720/2022 nell'ambito del procedimento con n. r.g.
2341/2021, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia del
[...]
Controparte_7
;
[...]
2) PRONUNCIA la revocazione del decreto emesso da questo
Tribunale in data 31.10.2022, depositato il 11.11.2022 con n. cronol. 1721/2022 nell'ambito del procedimento iscritto con r.g. n. 2341/2021;
3) ACCOGLIE parzialmente il ricorso originariamente propo- sto e, per l'effetto, DICHIARA la sussistenza dei presuppo- sti dell'art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998, come novella- to dal d.l. n. 130/2020 conv. in legge n. 173/2020, in relazio- ne al richiedente nato in [...], il Parte_1
20.12.1999, CUI: 060V1E7, VESTANET ID: SA0008354;
4) DISPONE la trasmissione del presente provvedimento al
Questore di Salerno, ovvero a quello diverso competente, per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione spe- ciale ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, comma 1.2,
d.lgs. 286/1998 e dell'art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008, come disciplinati dal d.l. 130/2020 conv. in l. 173/2020;
5) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
Pag. 21 di 22 6) MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competen- za.
Così deciso il 14.05.2025
Il Giudice relatore La Presidente dott. Filippo Palumbo dott.ssa Licia Tomay
Pag. 22 di 22
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
- Dott.ssa Licia TOMAY Presidente
- Dott. Filippo PALUMBO Giudice rel.
- Dott.ssa Rachele DUMELLA DE ROSA Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. R.G. 3817 / 2022 vertente tra
nato in [...], il [...], CUI: Parte_1
060V1E7, VESTANET ID: SA0008354, rappresentato e difeso, dall'Avv. Giovan Francesco Esposito, giusta procura in atti;
parte attrice/ricorrente
e
[...]
Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore;
[...] parte convenuta/resistente non costituita
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: giudizio di revocazione del decreto del Tribunale di
Potenza – Sezione specializzata in materia di immigrazione, pro- tezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea – con n. cronol. 1720/2022, emesso nel proce- dimento con r.g. n. 2341/2021 e vertente in materia di impugna- zione ex art. 35 D.Lvo 25/2008.
Pag. 1 di 22 FATTO E DIRITTO
1. – Con ricorso depositato il 10.08.2021, Parte_2 win proponeva impugnazione avverso il provvedimento, emesso il
17.06.2021 e notificato in data 21.07.2021, con cui la
[...]
Controparte_1 di gli aveva negato il riconoscimento della protezione in- CP_1 ternazionale e di forme complementari di protezione: il ricorrente, in particolare, concludeva chiedendo, nel merito: <- in via princi- pale, previo annullamento e/o disapplicazione del provvedimento prot.
Id SA0008354 reso nella seduta del giorno 17.6.2021 della
[...] di Sa- Controparte_1 lerno, notificato successivamente, con il quale si è rigettata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato del ricorrente e, conseguente- mente, accertarsi e dichiararsi lo status di rifugiato ai sensi della Con- venzione di Ginevra del 28/07/1951 ratificata in Italia con L. 722/54 e del DLgs n. 251 del 2007; - in via subordinata, annullare la decisione di cui al provvedimento Id. SA0008354 reso nella seduta del giorno
17.6.2021 della Controparte_1 di con il quale si è deciso di rigettare
[...] CP_1
l'istanza di protezione internazionale e, conseguentemente, accertarsi e dichiararsi che il ricorrente è titolare dei requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 251 del
2007 e, per l'effetto, riconoscergli lo status di persona cui è accordata la protezione sussidiaria;
- in ulteriore subordine, ritenere sussistenti i pre- supposti per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art.
32 del d.lgs. 25/2008; - infine, in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'autorità giudiziaria adita non ritenesse sussi- stenti i presupposti per l'applicabilità della Convenzione di Ginevra e del
D.Lgs. n. 251 del 2007, accertare e dichiarare che al ricorrente nel pro- prio Paese è impedito l'esercizio effettivo delle libertà democratiche, per
l'effetto riconoscergli il diritto di asilo ai sensi dell'art. 10 co. 3 della Co- stituzione>>.
Il predetto ricorso veniva iscritto a ruolo presso questo Tri- bunale di Potenza con il n. 2341/2021 R.G. e – dopo l'audizione del ricorrente e il deposito di documentazione – la causa veniva decisa dalla competente Sezione specializzata in materia di immigrazio- ne, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea con decreto in data 31.10.2022, depositato il
Pag. 2 di 22 11.11.2022 con n. cronol. 1720/2022. Più in particolare, con il de- creto da ultimo menzionato, questo Tribunale rilevava che <Con ricorso depositato in data 10.08.2021, ha impugnato il Parte_1 provvedimento notificato in data 17.6.2021 con il quale la Commissione Territo- riale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di gli ha ne- CP_1 gato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di pro- tezione>> e, ritenuto <il ricorso inammissibile in quanto promosso oltre il termine di 30 giorni>>, dichiarava, conseguentemente,
l'inammissibilità del ricorso proposto, compensando le spese di li- te.
2. – Con tempestivo atto di citazione, notificato alla
contro
- parte in data 08.12.2022 e depositato telematicamente il successi- vo 19.12.2022, ha ritualmente evocato in Parte_1 giudizio il
[...]
, per Controparte_2 sentir pronunciare la revocazione del predetto decreto emesso da questo Tribunale in data 31.10.2022, depositato il 11.11.2022 con n. cronol. 1720/2022, nonché l'accoglimento delle domande già proposte con il ricorso iscritto al n. 2341/2021 R.G.; più specifica- mente, con il citato atto introduttivo, ha formulato le seguenti e testuali conclusioni: <1) ritenuta legittima ed ammissibile la doman- da spiegata, sospendere preliminarmente l'esecuzione del decreto del
31.10.2022 del Tribunale di Potenza, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadi- ni dell'Unione Europea, pronunciata inter partes all'esito del giudizio ci- vile n. 2341/2021 di r.g., comunicato il 15.11.2022 al difensore costitui- to;
2) revocare il decreto del 31.10.2022 del Tribunale di Potenza, Sezione
Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e li- bera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, pronunciata inter partes all'esito del giudizio civile n. 2341/2021 di r.g. comunicato il
15.11.2022 al difensore costituito ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. in quan- to erroneamente, si è indicata una data diversa di notifica del decreto della in- Controparte_1 ternazionale di 3) accogliere le conclusioni già proposte con ri- CP_1 corso e, per l'effetto, previa audizione dell'interessato con l'ausilio di in- terprete di lingua madre o quantomeno nella lingua inglese, così provve- dere:
1.Preliminarmente - sospendere l'efficacia del provvedimento Id.
SA0008354 reso nella seduta del giorno 17.6.2021 della CP_1
Pag. 3 di 22 di Sa- Controparte_1 lerno notificato successivamente con il quale si è deciso di rigettare
l'istanza di protezione internazionale della ricorrente, sussistendo il pe- ricolo imminente di un danno grave ed irreparabile in caso di mancata sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. Nel merito - in via principale, previo annullamento e/o disapplicazione del provvedi- mento prot. Id SA0008354 reso nella seduta del giorno 17.6.2021 della
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Inter- nazionale di Salerno, notificato successivamente, con il quale si è rigetta- ta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato del ricorrente
e, conseguentemente, accertarsi e dichiararsi lo status di rifugiato ai sen- si della Convenzione di Ginevra del 28/07/1951 ratificata in Italia con
L. 722/54 e del DLgs n. 251 del 2007; - in via subordinata, annullare la decisione di cui al provvedimento Id. SA0008354 reso nella seduta del giorno 17.6.2021 della Controparte_1 di Salerno, con il quale si è deciso di ri-
[...] gettare l'istanza di protezione internazionale e, conseguentemente, accer- tarsi e dichiararsi che il ricorrente è titolare dei requisiti per il ricono- scimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n.
251 del 2007 e, per l'effetto, riconoscergli lo status di persona cui è accor- data la protezione sussidiaria;
- in ulteriore subordine, ritenere sussi- stenti i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale ai sen- si dell'art. 32 del d.lgs. 25/2008; - infine, in via ulteriormente subordi- nata, nella denegata ipotesi in cui l'autorità giudiziaria adita non rite- nesse sussistenti i presupposti per l'applicabilità della Convenzione di
Ginevra e del D.Lgs. n. 251 del 2007, accertare e dichiarare che al ricor- rente nel proprio Paese è impedito l'esercizio effettivo delle libertà demo- cratiche, per l'effetto riconoscergli il diritto di asilo ai sensi dell'art. 10 co. 3 della Costituzione>>.
Il Controparte_3
, seppur
[...] ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio, per cui deve esserne dichiarata la contumacia.
All'esito dell'udienza fissata per la comparizione delle parti e dopo l'acquisizione del fascicolo del procedimento iscritto con n.
r.g. 2341/2021, sulle conclusioni precisate dalla Difesa di sono stati assegnati i termini di cui all'art. Parte_1
190 c.p.c. e non risultano essere state depositate memorie.
Pag. 4 di 22 3. – Venendo alle valutazioni rimesse a questo Tribunale in sede di impugnazione per revocazione, va premesso che il vizio fatto valere nel caso di specie ricade nell'ipotesi di cui al n. 4) dell'art. 395 c.p.c., ossia allorquando la decisione assunta sia
<l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclu- sa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità
è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza eb- be a pronunciare>>: si tratta, dunque, di un errore nella percezio- ne, e non di un errore di valutazione, che abbia ad oggetto un fatto non controverso del giudizio e che sia stato decisivo, nel senso che tra l'erronea percezione del giudice e la pronuncia che lo stesso ha emesso deve sussistere un rapporto causale tale che, senza l'erro- re, la pronuncia medesima sarebbe stata diversa.
Orbene, nel caso di specie sussiste effettivamente un errore di fatto con i caratteri appena evidenziati, così come denunciato nell'atto di citazione per revocazione: ed invero, il decreto emesso da questo Tribunale in data 31.10.2022, depositato il 11.11.2022 con n. cronol. 1720/2022, ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui era stata impugnata la decisione di diniego della protezione internazionale, emessa dalla Commissione Territoriale per il Ri- conoscimento della Protezione Internazionale di Salerno, per esse- re stato il predetto ricorso <promosso oltre il termine di 30 giorni>> sul presupposto che <Con ricorso depositato in data 10.08.2021, Pt_1
ha impugnato il provvedimento notificato in data 17.6.2021 con il
[...] quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Inter- nazionale di Salerno gli ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione>>; tuttavia, dagli atti e documenti di causa [cfr. provvedimento della C.T. di e pedissequo verbale di notifi- CP_1 ca in calce] emerge che la data del 17.06.2021 era quella di adozione del provvedimento di rigetto impugnato dal cittadino straniero e non quella di notifica dello stesso, come invece considerato da questo Tribunale, mentre la data di notifica risulta essere quella del 21.07.2021, con la conseguenza che il ricorso depositato il
10.08.2021 (iscritto presso questo Tribunale con r.g. n. 2341/2021) era stato proposto nel rispetto del termine di 30 giorni previsto
Pag. 5 di 22 dalla legge, sicché deve pronunciarsi la revocazione del decreto emesso da questo Tribunale in data 31.10.2022, depositato il
11.11.2022 con n. cronol. 1720/2022 nell'ambito del procedimento iscritto con r.g. n. 2341/2021.
4. – Ciò posto per quanto attiene alla fase rescindente e alla revocazione del decreto di questo Tribunale impugnato nella pre- sente sede, occorre ora procedere alla fase rescissoria del giudizio, procedendo ad effettuare la valutazione di merito non compiuta nell'ambito del procedimento iscritto con r.g. n. 2341/2021, in ra- gione della dichiarata inammissibilità del ricorso per l'errore di fatto di cui si è detto nei precedenti paragrafi.
4.1. – In via preliminare, va chiarito come il giudizio in que- stione non abbia ad oggetto l'intrinseca legittimità dell'atto am- ministrativo impugnato, bensì il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione, motivo per cui i vizi formali attinenti al procedi- mento svoltosi dinanzi alla Commissione Territoriale (e al prov- vedimento di quest'ultima) sono in questa sede del tutto irrilevan- ti. L'opposizione in esame non si atteggia, in definitiva, come un'impugnazione tecnicamente intesa. Il Tribunale, chiamato ad esaminare la domanda di ammissione alla protezione internazio- nale a seguito del diniego da parte dell'Autorità amministrativa, non è vincolato, infatti, ai motivi dell'opposizione e procede ad un completo riesame della richiesta, verificando ex novo la sussisten- za dei presupposti alla base del diritto soggettivo vantato. La vio- lazione delle regole sul procedimento amministrativo non assume, pertanto, in questa sede, rilevanza, poiché l'atto di diniego del ri- conoscimento del diritto alla protezione internazionale da parte dell'Autorità amministrativa non ha natura provvedimentale ma
è un mero atto ricognitivo dei presupposti della protezione inter- nazionale, che non incide sul diritto soggettivo allo status oggetto del presente giudizio, con conseguente inapplicabilità della relati- va disposizione.
4.2. – Con riguardo poi all'oggetto del procedimento, si evi- denzia come l'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con Legge n. 722/54, definisca rifugiato “chi, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, reli- gione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo socia- le o per le sue opinioni politiche” ha dovuto lasciare il proprio Pae-
Pag. 6 di 22 se e non può per tali motivi farvi rientro. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza (cfr., Cass. n. 26822/07; Cass.
n. 19930/07; Cass. n. 18941/06), la situazione persecutoria rile- vante è quella di chi, per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita, rischi verosimilmente, nel Paese di origine o prove- nienza, specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integri- tà fisica o libertà personale. La valutazione demandata al Giudice del merito, adito in opposizione al diniego della competente Com- missione, si deve fondare, quindi, sulla verifica della ricorrenza di entrambi i dati oggettivi: quello afferente la condizione socio- politica e normativa del Paese di provenienza e quella relativa al- la singola posizione del richiedente (esposto al rischio concreto di sanzioni). La generica gravità della situazione politico economica del Paese di origine del richiedente, così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche, non sono, pertanto, ele- menti di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il ricono- scimento dello status reclamato, essendo necessario, invece, che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle ca- ratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona.
Inoltre, anche il D.lgs. n. 251/2007, di attuazione della diret- tiva 2004/83 CE per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apo- lidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, all'art. 3, nel dettare i criteri di valuta- zione delle domande di protezione internazionale, impone al ri- chiedente di specificare la situazione individuale e le circostanze personali dalle quali desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.
Allo straniero che non possiede i requisiti per essere ricono- sciuto come rifugiato, il D.Lgs.251/2007 riconosce la protezione in- ternazionale sussidiaria, qualora sussistano fondati motivi per ri- tenere che, se ritornasse nel paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave;
l'art.14 del suddetto decreto indica tassativamente i requisiti del danno grave: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante, c) la minaccia grave
Pag. 7 di 22 ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.
Alla luce di tali disposizioni normative, la stessa previsione costituzionale di cui all'art. 10, che garantisce il diritto di asilo a chiunque provenga da un Paese in cui non sia consentito l'eserci- zio delle libertà fondamentali, indipendentemente dal fatto che abbia subito o tema di dover subire persecuzioni, non ha più alcun margine di residuale applicazione, poiché “il diritto di asilo è inte- ramente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazio- ni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugia- to, dalla protezione sussidiaria e dal diritto di rilascio di un per- messo umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al
D.Lgs. n. 251/2007 e all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998”
(Cass. ord. n. 16362 del 4.08.2016).
4.3. – Nel merito, come emerge dalle risultanze di causa, il ricorrente ha dichiarato in sede di audizione amministrativa, e confermato in sede di audizione giudiziale: di essere cittadino ni- geriano, di etnia igbo e religione cristiana, nato e cresciuto ad Ag- bor, nel Delta State;
di aver studiato per sei anni e di aver lavora- to come apprendista autista;
di avere una famiglia composta dalla madre e dalla sorella, essendo il padre deceduto, entrambe resi- denti ad Agbor, e di non essere sposato e non avere figli. A fonda- mento della sua domanda di protezione, poi, il cittadino straniero ha dichiarato di aver iniziato da piccolo a lavorare come apprendi- sta autista di camion per trasporto merci, per contribuire al so- stentamento della famiglia, e che, nel 2017, durante un trasporto che stava effettuando alla guida di un camion, aveva investito in- volontariamente un bambino, causandone la morte nonostante gli immediati soccorsi da lui stesso prestati e il successivo trasferi- mento in ospedale;
il personale dell'ospedale gli avrebbe quindi suggerito di recarsi presso la polizia e denunciare l'accaduto, cosa che il ricorrente avrebbe fatto, tornando poi presso l'ospedale con dei poliziotti, che avrebbero preso atto del decesso del minore, alla presenza anche dei genitori di quest'ultimo, i quali ultimi avreb- bero apertamente accusato il ricorrente di essere il responsabile della morte del figlio;
le forze dell'ordine presenti, tuttavia, avreb- bero lasciato tutti liberi di andare, ritenendo necessari ulteriori
Pag. 8 di 22 accertamenti. Il ricorrente, quindi, sarebbe ritornato alla propria abitazione, uscendone poco dopo per andare a fare la spesa e, in quel mentre, avrebbe visto sopraggiungere alcuni uomini armati che avrebbero parlato con sua madre, rappresentandole l'intenzione di uccidere il figlio e riferendole che quest'ultimo avrebbe dovuto presentarsi presso di loro entro le successive dodi- ci ore;
apprese tali circostanze dalla madre, il ricorrente, su sug- gerimento della stessa, avrebbe quindi deciso di lasciare Agbor e riparare a Lagos, presso una zia materna;
pertanto, sarebbe salito sul primo autobus per Lagos, con l'intenzione di rimanere in quel- la città in attesa che si calmasse la situazione ad Agbor;
tuttavia, il giorno dopo essere giunto a Lagos, si sarebbe messo in contatto con la madre, la quale lo avrebbe informato che gli uomini che lo avevano cercato il giorno precedente erano tornati e avevano mes- so a soqquadro la casa per trovarlo e ucciderlo, sicché il ricorrente avrebbe deciso di rimanere più a lungo a Lagos, trovando anche un lavoro presso un autolavaggio. Tuttavia, non sentendosi in ogni caso tranquillo e temendo di essere trovato dalle persone che lo starebbero cercando, il ricorrente avrebbe accettato la proposta del suo datore di lavoro di trasferirsi in Marocco per lavorare presso uno zio di quest'ultimo; una volta partito, però, non sareb- be stato portato in Marocco, ma in Libia, ove sarebbe stato seque- strato, con la prospettiva di essere liberato solo dietro pagamento di un riscatto di 400.000 dinari, che però il ricorrente non aveva modo di reperire;
perciò, sarebbe rimasto imprigionato per circa un anno e mezzo prima di riuscire a fuggire dalla detenzione, ap- profittando di una occasione in cui era stato portato fuori dalla prigione, e, in seguito, sarebbe riuscito ad imbarcarsi, giungendo dopo circa una settimana in Sicilia. Infine, quanto ai rischi con- nessi ad un eventuale rimpatrio, il cittadino straniero ha dichia- rato di temere sia gli uomini che lo avrebbero cercato presso casa sua ad Agbor, sia la polizia e il suo ex datore di lavoro ad Agbor, che lo avrebbe denunciato per il furto del camion con cui si sareb- be verificato l'incidente narrato dal ricorrente.
4.3.1. – Orbene, posto quanto innanzi, va rilevato come le di- chiarazioni rese dal ricorrente sui fatti posti dallo stesso a fonda- mento dell'espatrio siano state narrate in maniera talmente gene- rica, confusa e contraddittoria da non poter essere considerate at-
Pag. 9 di 22 tendibili. Ed invero, ritiene il Collegio di dover condividere la va- lutazione di non credibilità operata sul punto dalla competente
C.T., che ha correttamente osservato che <Il richiedente appare al- quanto generico nel riferire la dinamica e le circostanze dell'incidente all'origine della sua partenza dal Paese, che non sa collocare nel tempo e nello spazio in maniera specifica;
inoltre diversi elementi contraddittori del racconto non vengono adeguatamente spiegati. La vittima ad esempio viene indicata nel corso dell'intera audizione come un bambino, salvo poi alla fine, a fronte di specifica domanda, venire descritta come un adulto di circa 29 anni. In un primo momento, inoltre, l'istante dichiara di aver prestato soccorso al ragazzo investito insieme al proprio datore di lavoro
(…) presente all'interno del mezzo al momento dello scontro, salvo poi ri- ferire, in fase di approfondimento, che lo stesso si era dato alla fuga su- bito dopo l'incidente. (…) Quanto al ruolo assunto dall'autorità stessa, il richiedente riferisce che i poliziotti avrebbero correttamente agito, difen- dendo la sua posizione dalle accuse lanciate dai genitori della vittima e riferendo della necessità di preventive indagini sull'evento. Tuttavia, non
è poi in grado di riferire ulteriori evoluzioni in merito, né d'altra parte motiva in maniera congruente la decisione di non cercare protezione presso le autorità anche in seguito ovvero di fronte alle minacce ricevute dagli uomini armati che sarebbero venuti a cercarlo dopo l'incidente (v.
p. 8 verbale). Per quanto riguarda poi nello specifico tali soggetti,
l'istante è del tutto vago e non sempre coerente nel descriverne le azioni e le motivazioni, né riesce a fornire elementi in grado di corroborare e fon- dare il timore che questi possano tuttora costituire un pericolo per la sua incolumità. Rilevante in tal senso è anche quanto riferito circa il periodo trascorso a Lagos dalla zia e le circostanze che lo avrebbero indotto alla partenza, legate ad una percezione soggettiva di pericolo non collegata tuttavia a fatti o episodi specifici>>.
In definitiva, deve qui condividersi il giudizio di inattendibi- lità del narrato espresso dalla competente C.T. nel provvedimento impugnato, dovendosi peraltro osservare che, in ogni caso, la vi- cenda ricostruita dal ricorrente non concerne un effettivo rischio di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appar- tenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni po- litiche, sicché non può riconoscersi lo status di rifugiato.
4.3.2. – Per le medesime considerazioni, parimenti insussi- stenti, allo stato, si qualificano gli elementi per il riconoscimento
Pag. 10 di 22 della protezione sussidiaria di cui alle lettere a) e b) dell'art. 14
D.Lgs. 251/2007, non palesandosi un fondato rischio di condanna a morte o esecuzione della pena di morte, né di tortura o altro trattamento inumano e degradante. Essa, invero, come sopra me- glio specificato, è ammissibile in favore del cittadino straniero, che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ri- tornasse nel Paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di su- bire un grave danno, costituito alternativamente: a) dalla con- danna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) dalla tortu- ra od altra forma di pena o trattamento inumano o degradante;
c) dalla minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.
4.3.3. – Con particolare riguardo a tale ultima ipotesi, previ- sta dalla lettera c) del D.lgs. n. 251/2007, l'orientamento giuri- sprudenziale maggioritario, subordina la concessione - o l'esclusione - della protezione sussidiaria a due verifiche, l'una og- gettiva, sul Paese o l'area geografica di provenienza del ricorrente,
l'altra soggettiva, riguardante la situazione personale del richie- dente: in altre parole, la situazione socio - politica e normativa del paese di provenienza è rilevante, ai fini del riconoscimento dello
“status” o della protezione sussidiaria, solo se si correla alla speci- fica posizione del richiedente per il quale sussista verosimilmen- te il rischio concreto di lesione alla sua integrità psico-fisica ovve- ro nocumenti rilevanti e concreti alla propria incolumità (cfr.
Cass. 10177/2011; Cass. 26822/2007; Cass., ord. 07.07.2014 n.
15466).
Come peraltro evidenziato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. CGUE del 17/2/2009, C-465/07, Elgafaji) “la sussi- stenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile non necessita della prova che il richiedente sia oggetto specifico di minaccia per motivi peculiari attinenti alla situazione personale. La minaccia si considera, infatti, provata, eccezional- mente, quando il conflitto armato in corso nel Paese di provenien- za del richiedente è di tale gravità che la sola presenza del civile nel Paese in questione rappresenta di per sé un rischio effettivo di subire tale minaccia”, precisando che “qualora il grado di violenza
Pag. 11 di 22 indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso non sia tale da raggiungere un livello talmente elevato da far emergere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese o nel- la regione in questione, correrebbe a causa della sua sola presenza sul territorio un rischio effettivo di subire una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona, grava sul ricorrente quanto- meno allegare – al fine del successivo approfondimento istruttorio ufficioso – gli elementi peculiari della sua situazione personale idonei a dimostrare il rischio che egli possa essere colpito specifi- camente”.
Ebbene, nel caso di specie, tali ipotesi non ricorrono né avuto riguardo alla condizione soggettiva del ricorrente, né con riferi- mento alla situazione sociopolitica esistente nella zona di prove- nienza dello stesso, da ritenersi, come detto, non quella del Borno
State, nel nord della Nigeria, ma quella dell'Oyo State, nel sud del
Paese, indicato dal ricorrente quale sua zona di origine. Difatti, dalla consultazione delle fonti aperte più autorevoli, fra le altre il rapporto Easo del Novembre del 2018, si evince che le scorribande terroristiche di erano diffuse solo nel nord est del Per_1 paese. Peraltro, negli ultimi anni, il maggiore numero di morti è stato determinato dagli scontri armati che si registrano fra i con- tadini, proprietari terrieri, e i pastori nomadi I due gruppi CP_4 si contendono lo sfruttamento intensivo delle fertili campagne del centro della Nigeria, ove gli attacchi sono reciprochi, intensi e par- ticolarmente cruenti. Anche il sud del paese non è esente da scor- ribande di gruppi armati che però non è possibile qualificare, per carenza di diffusività, conflitti interni. Si tratta degli scontri che si verificano nei pressi degli impianti petroliferi fra esponenti del- le multinazionali e gruppi nazionalisti, i quali pretendono che la ricchezza, conseguente allo sfruttamento dei giacimenti, venga in- vestita in Nigeria. Sempre nel sud del paese, sono frequenti gli scontri fra le confraternite o fra le confraternite e la polizia. Le confraternite sono bande criminali dedite al compimento di reati predatori. Nacquero, nell'ultima decade dello scorso secolo, in am- bito universitario per diffondere il diritto allo studio. Ma, ben pre- sto, sono diventate delle vere e proprie organizzazioni criminali dedite alle rapine ed alle estorsioni. Anche questi scontri non as- surgono al rango di conflitti interni determinanti un pericolo indi-
Pag. 12 di 22 scriminato per la popolazione. Durante il 2020, il governo nigeria- no ha continuato a impiegare le forze armate per affrontare i pro- blemi di sicurezza interna, a causa dell'insufficiente capacità e personale delle forze dell'ordine nazionali. USDOS, 2019 Country
Reports on Human Rights Practices – Nigeria, 11 March 2020 https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human- rights-practices/.. La corruzione all'interno delle autorità è consi- derata una sfida principale per il processo di costruzione della pa- ce nel Delta del Niger (Okoi O., How corruption undermines pea- cebuilding in Nigeria's oil region, The Conversation, 8 September
2020 https://theconversation.com/how-corruption-undermines- peacebuilding-in-nigerias-oil-region-145121)
Le attività di banditismo si sono intensificate nel nord-ovest, compresi attacchi e rapimenti. A causa della mancanza di misure per proteggere le comunità da parte delle autorità, i gruppi armati concorrenti hanno effettivamente ottenuto il controllo di alcune aree della Nigeria, imponendo tasse e coprifuoco e limitando il movimento delle persone e le attività di sostentamento.
Operazioni militari sono state condotte contro il banditismo nel nord-ovest e contro la rete di sicurezza orientale dell'IPOB nel sud-est. Le forze di sicurezza hanno costantemente violato i diritti umani nel contesto di queste operazioni. Secondo i resoconti dei media, il 17 aprile, ufficiali militari hanno aperto il fuoco sui resi- denti civili a Orlu, nello stato di Imo, uccidendo circa quattro per- sone.
Gli attacchi dei vigilantes sono diventati all'ordine del gior- no. Tra gennaio e dicembre 2022, ci sono stati più di 75 morti se- gnalati per attacchi di vigilantes in tutta la Nigeria. Gli esperti di sicurezza hanno attribuito la crescente incidenza di questi attac- chi alla mancanza di fiducia delle persone nel sistema giudizia- rio.( AI – International (autore): "Rapporto di CP_5 [...]
2022/23; lo stato dei diritti umani nel mondo;
Nige- CP_6 ria 2022", Documento #2089578 - ecoi.net)
Migliaia di civili sono stati uccisi, feriti o sfollati a causa del conflitto armato tra i gruppi armati e la Provincia Per_1 dell'Africa Occidentale dello Stato Islamico (ISWAP) e l'esercito nigeriano nel nord-est della Nigeria. Tutte le parti in conflitto hanno commesso impunemente violazioni del diritto internaziona-
Pag. 13 di 22 le, compresi crimini di guerra. Altrove, uccisioni illegali e violenze sono state perpetrate da banditi e le autorità hanno risposto con sparizioni forzate, torture, detenzioni arbitrarie e severe restri- zioni alla libertà di espressione e di riunione pacifica. Le autorità hanno limitato la libertà di espressione dei media e dei giornalisti.
Attivisti e manifestanti hanno dovuto affrontare restrizioni ai loro diritti alla libertà di espressione e di riunione pacifica. Più di
60.000 persone sono state sgomberate con la forza dalle loro ca- se.(AmnestyInternational- https://www.amnesty.org/en/location/africa/west-and-central afri- ca/nigeria/report-nigeria/)
Il 13 gennaio 2022, dopo sette mesi, il governo ha revocato il divieto sulla piattaforma Twitter. Il 14 luglio, la Corte di giustizia della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale ha stabilito che il divieto di Twitter era illegale e ha invitato lo Stato nigeriano a rispettare, proteggere, promuovere e garantire i diritti alla libertà di espressione, informazione e media.
L'ex governatore dello stato di è Persona_2 emerso come il vincitore delle elezioni presidenziali del febbraio
2023 molto seguite in Nigeria. Nonostante i ripetuti appelli alle autorità nigeriane affinché diano priorità alla responsabilità per gli abusi legati alle passate elezioni e affrontino la diffusa insicu- rezza , le elezioni di febbraio sono state rovinate da episodi di fal- limenti logistici e violenza alle urne.nNumerosi gruppi armati continuano a uccidere e a mettere a repentaglio il sostentamento di milioni di persone in tutto il Paese. Nel nord-ovest, bande di co- siddetti banditi compiono omicidi, rapimenti, violenze sessuali e saccheggi diffusi, mentre nel nord-est si è verificata una recrude- scenza di attacchi da parte della provincia dell'Africa occidentale dello Stato islamico (ISWAP), una fazione esplosiva di Per_3
. Il conflitto intercomunale tra agricoltori e pastori della
[...]
Middle Belt e della regione centro-settentrionale, durato decenni, continua a mietere vittime, mentre le autorità lottano per conte- nere gli scontri sulla terra e su altre risorse, esacerbati dalle ten- sioni etniche e religiose.
Nelle loro risposte alla crisi di sicurezza in tutto il paese, le forze di sicurezza continuano a essere implicate in gravi violazioni dei diritti umani, compresi attacchi aerei indiscriminati, mentre
Pag. 14 di 22 le autorità hanno ripetutamente omesso di ritenere gli agenti re- sponsabili degli abusi davanti al sistema giudiziario.
Gli alti tassi di inflazione dovuti alla rimozione dei sussidi sulla benzina, tra gli altri fattori, hanno dato luogo ad un aumen- to della povertà multidimensionale e della disuguaglianza econo- mica. L'elevato tasso di inflazione ha minato l'accesso al cibo e ad altri beni di prima necessità in un paese in cui milioni di persone vivono in estrema povertà senza un sistema di protezione sociale funzionale. (11 January 2024 | HRW – Human Rights Watch-
Annual report on the human rights situation in 2023 World Re- port 2024 - Nigeria).
Secondo i dati forniti da ACLED, dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2023, si sono verificati 3,537 Eventi Totali in Nigeria;
9,150 decessi segnalati;
1,125 battaglie;
366 rivolte;
205 Esplosio- ni/Violenza a distanza;
1,841 episodi di violenza contro i civili
(ACLED Dashboard - ACLED (acleddata.com) accesso
06.07.2023).
Inoltre, per quanto concerne eventuali situazioni di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od inter- nazionale, da cui possa derivare minaccia grave ed individuale al- la vita o alla persona di un civile, dalla consultazione delle recenti fonti internazionali in argomento (EASO Country Guidance: Ni- geria Common analysis and guidance note October 2021, pag. 105
e ss., pagg. 122 e 134-135, disponibile su https://www.ecoi.net/en/file/local/2063766/Country_Guidance_Nig eria_2021.pdf, con rimando anche a https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_06_EAS
O_COI_Report_Nigeria_Security_situation.pdf) si evince che né nel Delta State né nella zona di Lagos, zone di provenienza del ri- corrente, sussiste un reale rischio per i civili di coinvolgimento in situazioni corrispondenti a quelle di cui si è appena detto. Tale conclusione, inoltre, non appare smentita, allo stato, dal successi- vo rapporto sulla Nigeria, rilasciato nel luglio 2024 dall'Agenzia per l'Asilo dell'Unione Europea (EUAA-European Union Agency for Asylum: Nigeria – Country Focus – Country of Origin Infor- mation Report July 2024, pag. 48 e ss. e 51 e ss., disponibile su https://euaa.europa.eu/publications/nigeria-country-focus).
Per tali ragioni, dunque, deve escludersi la sussistenza dei
Pag. 15 di 22 presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, an- che a norma della lettera c) dell'art. 14 D.Lgs. 251/2007.
4.3.4. – In relazione, infine, alla subordinata domanda di ri- conoscimento di un permesso per protezione speciale, deve preli- minarmente rilevarsi come la protezione c.d. umanitaria prevista dall'art. 5 co. 6 d.lgs. n. 286/1998 è stata abrogata dal D.L. 113/18 convertito nella L. n. 130/2018 e, definitivamente superata dalla protezione speciale e complementare attraverso l'emanazione del
D.L. n. 130/2020 convertito nella L.n. 173/2020 che nel contempo ha ampliato in modo significativo le ipotesi di protezione speciale già previste dal D.L. 113/2018, introducendo e tutelando ulteriori situazioni “di vulnerabilità”, in considerazione del pericolo cui il richiedente, ove rimpatriato, potrebbe essere esposto. In partico- lare, le predette situazioni risultano tipizzate per come segue:
a) per rischio di torture o trattamenti inumani o de- gradanti, ritenendo non ammessi i respingimenti, l'espulsione o l'estradizione verso uno Stato, qualora vi siano fondati motivi che il richiedente possa essere sottoposto a torture o a trattamenti inumani o degradanti. Ugualmente non sono ammessi espulsione, estradizione e respingimento del richiedente (conformato, quindi, nuovamente il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Costituzione nel rispetto dei vincoli costituzionali, quali i doveri inderogabili di so- lidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i citta- dini stranieri, art. 2 comma 2 costituzione, e i doveri europei e in- ternazionali ex art. 117, comma 1 costituzione, nonché art. 19, pa- ragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, e 3 e 8 conv. eu- ropea salvaguardia dei diritti dell'umo e delle libertà fondamenta- li), verso paesi in cui vi sia fondato motivo che l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del richiedente, condizio- nato però dall'assenza di ragioni impeditive connesse alla tutela della sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.
b) protezione speciale per lesione del rispetto della vi- ta privata e familiare ove l'allontanamento dal territorio nazio- nale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare. Questo permesso speciale è condizionato all'assenza di ragioni impedienti dovute alla tutela della sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Il Giudice deve
Pag. 16 di 22 tenere conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari del ricorrente, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della du- rata del soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese di origine. Il legi- slatore ha pertanto nuovamente conformato il diritto d'asilo ex ar- ticolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costitu- zionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stra- nieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed in- ternazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3
e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). Si determina una sostanziale conti- nuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'articolo 5, comma 6, decreto legislativo n. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della no- vella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del de- creto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre
2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressio- ne del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). Secondo la nuova normati- va, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione in- terna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e fa- miliare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del di- ritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha di- sciplinato il contenuto del sindacato volto all'accertamento del di- ritto alla protezione interna. Gli elementi che costituiscono para- metro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli fami- liari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la du- rata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di lega- mi familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rim- patrio in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costi- tuire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fon-
Pag. 17 di 22 damentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020,
n. 7733). L'elemento comune tra la nuova protezione e quella umanitaria riposa proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al ri- spetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
L'altro elemento comune attiene al contenuto del giudizio di ac- certamento del diritto alla protezione interna, fondato sulla conte- stualizzazione delle condizioni personali e quindi sulla compara- zione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel paese di origine. Anche sulla scorta delle nuove norme, si deve pervenire alla conclusione per cui non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del ri- chiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della parten- za e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio
(Cass. civ., sez. I, n. 7733/2020 cit.), al fine di accertare se lo stra- niero sia al punto sradicato dal paese di provenienza (sul piano socioeconomico e su quello personale), che il solo rimpatrio costi- tuisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali personali;
c) protezione per ragioni di salute che deve essere rico- nosciuto agli stranieri che versano in gravi condizioni psico fisiche o derivanti da gravi patologie accertate per il tramite di certifica- zioni provenienti da strutture sanitarie pubbliche o da un medico convenzionato con il S.S.N. e devono essere tali da determinare, in caso di rimpatrio un rilevante pregiudizio alla salute in caso di rimpatrio;
d) protezione per cure mediche che si fonda sull'esistenza di documentate e necessarie cure mediche;
e) protezione per calamità per la quale rileva l'esistenza nel paese di origine di una situazione di grave calamità che non consente il rientro e la permanenza di condizioni di sicurezza.
A questi casi si aggiungono quelli già previsti dal d.l.
113/2018:
f) permesso di soggiorno per protezione sociale che viene rilasciato quando, nel corso di operazioni di polizia, di inda- gini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'art. 3 del-
Pag. 18 di 22 la legge n. 75/1958, o di quelli previsti dall'articolo 380 c.p.p., ov- vero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfrut- tamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti peri- coli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti de- litti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio;
g) permesso di soggiorno per vittime di violenza do- mestica che abbiano patito uno o più atti, gravi o non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica nella famiglia o nel nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passa- to, da matrimonio o relazione affettiva, anche se non conviventi;
h) permesso di soggiorno per sfruttamento lavorativo: ove il cittadino straniero abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro;
i) permesso per atti di particolare valore civile: rila- sciato dal Ministro dell'Interno, su proposta del Prefetto, qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare valore civile.
Sul punto, va ulteriormente richiamato il principio di recente espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui <In tema di protezione internazionale complementare, ai sensi della disci- plina prevista dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modif. dalla l. n.
173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio na- zionale dal ricorrente deve intendersi rappresentato da ogni ap- prezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso la produzione di corsi di alfabetiz- zazione o di contratti di lavoro. (Nella specie, la S.C ha cassato il decreto impugnato, che aveva ritenuto insufficienti, ai fini del ri- conoscimento della protezione speciale, le comunicazioni di proro- ga del rapporto di lavoro, inviate dal datore di lavoro all'INPS nel cd. modello Unilav)>> (Cass., Sez. I Civ., Ordinanza n. 29159 del
12/11/2024, Rv. 673204-01, che richiama anche Cass. n. 21956 del
2024).
Orbene, alla luce di detti principi, scrutinate tutte le ipotesi innanzi elencate, va osservato che il ricorrente è presente sul T.N. almeno dal 2021 e va valutata la documentazione prodotta, atte- stante, oltre all'apprendimento della lingua italiana [cfr. attestato
Pag. 19 di 22 di livello A2 rilasciato dal C.P.I.A. di , anche un principio CP_1 di inserimento lavorativo con lo svolgimento di attività di appren- distato professionalizzante presso una ditta di trasposto merci di
LA (SA) [cfr. relativo contratto e Unilav in atti, anche nel pro- cedimento r.g. n. 2341/2021, acquisito a quello odierno], sicché il
Collegio ritiene sussistenti giusti motivi per riconoscere all'odierno ricorrente, un permesso per protezione speciale consi- derando desumibile un principio di un suo positivo e graduale in- serimento nel tessuto socio-lavorativo del Paese ospitante. Tanto in quanto, alla luce delle emergenze in atti, può evincersi, lo sra- dicamento a cui sarebbe sottoposto il richiedente ove rimpatriato, subendo pregiudizio di diritti fondamentali e violazione della vita privata intesa nella sua accezione più ampia, non legata cioè, esclusivamente all'esistenza di legami di carattere familiare, dallo stesso costruitasi nel paese ospitante, non essendo peraltro emersi elementi di segno contrario in punto di ragioni di sicurezza nazio- nale o ordine pubblico. A tal punto, come innanzi illustrato, le di- sposizioni normative di cui al novellato art. 19 del d. lgs. n.
286/1998 non consentono l'espulsione o l'estradizione dello stra- niero verso un Stato “qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una viola- zione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ov- vero di ordine e sicurezza pubblica”, tenuto conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effet- tivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, cul- turali o sociali con il suo Paese d'origine” (comma 1.1. seconda parte).
Si ritiene quindi che anche la presente fattispecie rientri in quei casi in cui, ove vi sia il rigetto della domanda di protezione internazionale e ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. del citato art. 19, vadano trasmessi gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, comma 1.2, d.lgs. 286/1998 e dell'art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008, come disciplinati dal d.l.
130/2020 conv. in l. 173/2020, normativa ratione temporis appli- cabile al caso di specie, permesso che ha durata biennale e, ad
Pag. 20 di 22 esclusione dei casi in cui si riscontrano cause di esclusione della protezione internazionale, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, giusta le modifiche apportate agli artt. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008 e 6 TUI dalla novella in que- stione.
5. – Quanto alle spese di lite, attesa la natura della
contro
- versia e la peculiarità delle questioni trattate, nonché il solo par- ziale accoglimento delle domande proposte, si ritengono sussisten- ti le ragioni per compensarle integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta con il n. r.g.
3817/2022 e di cui in epigrafe, nel giudizio per revocazione del de- creto emesso in data 31.10.2022, depositato il 11.11.2022 con n. cronol. 1720/2022 nell'ambito del procedimento con n. r.g.
2341/2021, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia del
[...]
Controparte_7
;
[...]
2) PRONUNCIA la revocazione del decreto emesso da questo
Tribunale in data 31.10.2022, depositato il 11.11.2022 con n. cronol. 1721/2022 nell'ambito del procedimento iscritto con r.g. n. 2341/2021;
3) ACCOGLIE parzialmente il ricorso originariamente propo- sto e, per l'effetto, DICHIARA la sussistenza dei presuppo- sti dell'art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998, come novella- to dal d.l. n. 130/2020 conv. in legge n. 173/2020, in relazio- ne al richiedente nato in [...], il Parte_1
20.12.1999, CUI: 060V1E7, VESTANET ID: SA0008354;
4) DISPONE la trasmissione del presente provvedimento al
Questore di Salerno, ovvero a quello diverso competente, per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione spe- ciale ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, comma 1.2,
d.lgs. 286/1998 e dell'art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008, come disciplinati dal d.l. 130/2020 conv. in l. 173/2020;
5) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
Pag. 21 di 22 6) MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competen- za.
Così deciso il 14.05.2025
Il Giudice relatore La Presidente dott. Filippo Palumbo dott.ssa Licia Tomay
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