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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 13/12/2024, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 775/2022 RG. alla udienza del 13/12/2024, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
tra
, rapp. e dif. dall'Avv. A. Broglia;
Parte_1
Ricorrente
E
rapp. e dif. dall'Avv. F. Luzi;
Controparte_1
Resistente nonché
rapp. e dif. dall'Avv. G. Vittori CP_2
Terzo chiamato
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.9.2022, il ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere l'inquadramento al livello
Quadri del CCNL settore Acqua-Gas, a partire dal 30.11.2016 o da diversa data e per l'effetto di condannare la società Controparte_1 al pagamento, in proprio favore, di tutte quelle somme dovute a titolo di differenze retributive ed oneri accessori tra il 7° livello retributivo ed il livello retributivo Quadri del CCNL settore Acqua-Gas, maturate dal 30.11.2016 al
1.7.2022, così come calcolate nei conteggi analitici in allegato al presente atto, il tutto pari ad € 45.869,71;
chiedeva, subordinatamente, di accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere l'inquadramento al livello 8° del CCNL settore Acqua-Gas a partire dal 30.11.2016 o da diversa data e per l'effetto di condannare la società
[...]
, al pagamento in proprio favore di tutte quelle Controparte_1 somme dovute a titolo di differenze retributive ed oneri accessori tra il 7° livello retributivo ed il livello retributivo 8° del CCNL settore Acqua-Gas, maturate dal
30.11.2016 al 1.7.2022, così come calcolate nei conteggi analitici in allegato al presente atto, il tutto pari ad € 17.403,96 ovvero pari a diversa ed anche maggiore somma;
chiedeva, altresì, di accertare, dichiarare e condannare la società resistente alla regolarizzare della posizione contributiva presso gli enti di competenza e conseguentemente a corrispondere all i contributi CP_2 previdenziali ed assistenziali, in proprio favore, dal 30.11.2016 ad oggi, calcolati sulla base della retribuzione effettivamente dovuta, detratto quanto già versato in relazione alle somme già corrisposte e per l'effetto, condannare la società resistente al pagamento di quanto dovuto.
Il ricorrente osservava:
Pag. 2 di 18 di esser stato assunto dalla società resistente, tramite una selezione privata per titoli ed esami, in data 2.10.1995, con contratto a tempo indeterminato full time e con la qualifica di preventivista contabile livello B2 del
CCNL Gas Acqua;
di esser stato inquadrato, a partire dal 1.2.2004, come assistente direzione lavori, con assegnazione del livello 7°; la sua attività lavorativa aveva ad oggetto l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e/o di esercizio e/o di costruzione impianti, con la responsabilità della tenuta dei libri obbligatori di cantiere, il tutto assicurando la rispondenza alle esigenze aziendali e il controllo dei lavori svolti da terzi, con particolare riferimento al rispetto del capitolato speciale e/o del progetto esecutivo;
doveva altresì partecipare, collaborando con l'Ufficio Tecnico e/o con il Direttore dei lavori, alla progettazione delle varianti, alla relativa revisione prezzi e, in rapporto con le competenti funzioni amministrative aziendali, alle liquidazioni finali;
di esser stato nominato, con delibera del Consiglio di Amministrazione n.
194 del 30 novembre 2016, Responsabile del Procedimento Tecnico con funzioni di Responsabile dei lavori;
di esser stato, poi, nominato, in attuazione della delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 165/2019 del 14.10.2019 avente ad oggetto:
“Organizzazione Servizio idrico Integrato – Piano degli interventi 2018-2047 –
Conferimento incarichi di Responsabile del Procedimento Tecnico in seguito al pensionamento dei dipendenti Geom. e Arch. Parte_2 [...]
ed in attuazione della delibera del Consiglio di Parte_3
Amministrazione n. 37/2020 del 24.02.2020 avente ad oggetto: “Subentro incarichi R.P.T. in seguito al collocamento a riposo dell'Arch. Parte_4
, Responsabile del Procedimento Tecnico con funzioni di responsabile
[...] dei lavori;
Pag. 3 di 18 di esser stato, altresì, nominato in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 19.02.2021 avente ad oggetto: “Organizzazione
Servizio idrico integrato – Realizzazione Piano degli interventi ARERA 2020-2047 –
Conferimento di incarichi di Responsabile del Procedimento Tecnico”, il ricorrente veniva nominato Responsabile del Procedimento Tecnico con funzioni di responsabile dei lavori per altre commesse;
che gli venivano assegnati, con la delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 176/2021 del 22.10.2021 avente ad oggetto: “subentro incarichi R.P.T. in seguito al collocamento a riposo dell'Ing. , Controparte_3 una parte di interventi ancora da realizzare, precedentemente affidati a quest'ultimo, sempre come nuovo Responsabile del Procedimento Tecnico con funzioni di responsabile dei lavori;
che, sebbene lo stesso sia stato indicato quale Responsabile del
Procedimento Tecnico con funzioni di responsabile dei lavori;
è da considerarsi a tutti gli effetti quale RUP, ossia Responsabile Unico del Procedimento;
di aver, quindi, diritto, in considerazione di quanto sopra ed in considerazione del fatto che il RUP è un soggetto incaricato dal committente per la progettazione e/o per il controllo dell'esecuzione dell'opera, che vigila sullo svolgimento delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento e che provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia ed essendo, altresì, questo, individuato tra i dipendenti di ruolo inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive, al corretto superiore inquadramento, nonché alle differenze retributive e contributive.
Pag. 4 di 18 Cicli integrati impianti primari s.p.a. si costituiva in giudizio, chiedendo di rigettare totalmente il ricorso, in quanto infondato.
CP_ Si costituiva in giudizio, altresì, l chiedendo, in caso di accoglimento delle domande di parte ricorrente per il periodo in contestazione, di condannare, nei limiti della prescrizione, la ditta Cicli Integrati Impianti Primari
S.p.a. al pagamento dei contributi e oneri accessori conseguenti dovuti a causa del rapporto di lavoro subordinato.
Il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato per quanto di seguito.
Il ricorso in oggetto verte sul diritto alle differenze retributive e contributive, conseguentemente all'accertamento di mansioni riconducibili ad un livello superiore rispetto a quello di inquadramento.
Ebbene, l'inquadramento superiore richiesto è subordinato all'esame delle mansioni specificate nel CCNL di riferimento;
esame che prevede, come noto, un accertamento trifasico.
In ordine a ciò, la giurisprudenza ha affermato, difatti, che “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini” (Ord. Cassazione n.
30580 del 2019).
Occorre preliminarmente osservare che il ricorrente versava debitamente in atti la lettera di assunzione del 12.9.1995 (doc.n.2 ricorso), con
Pag. 5 di 18 la quale lo stesso veniva assunto nel profilo professionale di Preventivista
Contabile – Servizio Lavori – sede di lavoro Ascoli Piceno – livello B2 CCNL federgasacqua per le aziende municipalizzate degli acquedotti.
Successivamente (più precisamente dal 14.2.2027, giusta attuazione della delibera n.194/2016 – doc.n.4 ricorso), il ricorrente veniva nominato
Responsabile del Procedimento Tecnico (PT) delle commesse indicate in ciascuno dei documenti ivi allegati (doc.nn.5,6,7 e 8 ricorso – comunicazione dell'attuazione delle delibere con le quali il ricorrente veniva notiziato di esser stato nominato Responsabile del Procedimento Tecnico).
Quanto all'accertamento in fatto delle attività lavorative, nel corso del processo non venivano ammessi i capitolati formulati.
In primo luogo, perché, in parte, gli stessi non prospettavano concretamente l'attività effettivamente svolta dal ricorrente, stante la loro genericità ed astrattezza;
in secondo luogo, perché, in parte, riguardavano circostanze perlopiù documentali e non contestate dalla società resistente.
Unico dato oggetto di contestazione tra le parti è la qualifica ricoperta dal ricorrente. Lo stesso assume di aver rivestito la qualifica di RUP;
la società resistente contesta.
Si legge, a p. 11 della memoria di costituzione, che “Contrariamente a quanto affermato, il Geom. non è mai stato nominato Parte_1
Responsabile Unico del Procedimento (RUP), figura non ricorrente nell'ambito dell'organizzazione del lavoro di , avendo ricoperto incarichi di CP_4
Responsabile del Procedimento Tecnico (PT) in affiancamento al
Responsabile del Procedimento Amministrativo (RPA) e agli altri Uffici”, affermando che il Responsabile del procedimento Amministrativo è il responsabile dell'ufficio appalti e contratti Dott. Persona_1
Pag. 6 di 18 Come si legge anche nelle note difensive conclusionali depositate dalla stessa società, il ricorrente “(…) svolge incarichi come responsabile del procedimento tecnico, figura diversa dal “Responsabile Unico del
Procedimento” (RUP), il cui coordinatore è l'Ing. . Persona_2
Specificava, inoltre, la società resistente, che il ricorrente non aveva mai seguito commissioni per importi superiori a € 1.000.000,00, per i quali sono necessari titoli ulteriori, confermando, poi, che lo stesso era correttamente inquadrato al livello 7, ben potendo ritenere perfettamente rientranti in detto livello le mansioni da lui svolte.
Sempre ai fini dell'accertamento delle mansioni svolte dal Responsabile del Procedimento Tecnico, occorre evidenziare che nel documento n. 12, versato in atti dalla società resistente, viene specificato che: “Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un Responsabile del
Procedimento Tecnico (denominato PT). Il Responsabile del Procedimento
Tecnico provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia. Nello svolgimento delle attività di propria competenza, il Responsabile del Procedimento Tecnico formula proposte al
Dirigente di Area competente e fornisce allo stesso dati e informazioni: a. nelle fasi di aggiornamento annuale del Programma di Opere Pubbliche;
b. nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione dello studio di fattibilità, progetto preliminare, definitivo ed esecutivo;
c. nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti e incarichi;
d. sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, della qualità e del
Pag. 7 di 18 prezzo secondo le modalità e la tempistica prevista dal presente Regolamento;
e. nelle fasi di esecuzione e di collaudo dei lavori.
Il Responsabile del Procedimento Tecnico è un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione e con anzianità di servizio adeguata alla natura dell'intervento. Il Responsabile del Procedimento Tecnico, se dipendente in ruolo dell'azienda, può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e/o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di Responsabile del
Procedimento Tecnico esterno all'azienda.
In capo al PT sono attribuite le seguenti funzioni/responsabilità:
1. curare in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi, il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
2. segnalare eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi fornendo al Dirigente di Area competente ed al Titolare delle deleghe i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;
3. provvedere tempestivamente al popolamento di tutte le informazioni economiche ed amministrative della commessa di investimento nel sistema gestionale NETA;
4. provvedere all'inserimento nel SIT delle opere d'investimento realizzate anche sotto il profilo dei dati richiesti dall'ARERA.
Nel dettaglio le attribuzioni del PT sono le seguenti, se non già attribuitegli dai precedenti articoli:
1. promuovere e sovrintendere agli accertamenti ed alle indagini preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi;
2. verificare in via generale la conformità ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica
Pag. 8 di 18 degli interventi e richiede l'avvio delle procedure di variante urbanistica;
3. motivare la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica, coordinare e verificare la predisposizione dei bandi gara nonché il successivo svolgimento delle relative procedure;
4. coordinare le attività necessarie al fine della redazione del progetto preliminare/definitivo, verificando che siano rispettati gli indirizzi che devono essere seguiti nel/i successivo/i livello/i di progettazione ed i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;
5. coordinare le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo/esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel precedente livello di progettazione, nonché coordinare le attività necessarie alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza;
6. proporre al Dirigente di
Area competente i sistemi di affidamento dei lavori;
7. adottare gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
8. effettuare, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente e alle disponibilità finanziarie, nonché agli obiettivi della programmazione;
9. accertare, prima di procedere all'aggiudicazione/affidamento dei lavori, secondo quanto previsto dal presente Regolamento, la libera disponibilità di aree e di immobili necessari all'esecuzione degli interventi;
10. svolgere le attività necessarie all'espletamento della eventuale conferenza dei servizi, per quanto di sua competenza ai sensi della convenzione in essere di l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
11. svolgere la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali e vistando i principali atti del Direttore dei Lavori;
12. emettere i certificati di pagamento dei lavori;
13. confermare i certificati di regolare esecuzione dei lavori;
14. conferire l'incarico di collaudatore tecnico-amministrativo dei lavori secondo la procedura individuata dall Controparte_5
; 15. approvare i certificati di collaudo dei lavori, forniture e servizi secondo
[...]
Pag. 9 di 18 quanto previsto dal presente Regolamento;
16. autorizzare la spesa per i lavori in economia, previsti nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico, ed affidare i lavori in economia entro i limiti di spesa di cui al presente Regolamento;
17. assumere i provvedimenti necessari in caso di lavori da eseguire d'urgenza ai sensi dell'art. 163 del Decreto Legislativo 50/2016; 18. accertare la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori;
19. trasmettere agli organi competenti della Azienda la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di sospensione, di allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;
20. assicurare che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso d'opera; 21. sottoporre le perizie di variante all'autorizzazione del Titolare delle deleghe o del Consiglio di Amministrazione a seconda che il valore complessivo dell'investimento risulti inferiore/uguale a € 40.000 o superiore;
22. irrogare le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali e concedere le proroghe, sentito il Direttore dei Lavori;
23. proporre la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne verifichino i presupposti;
24. autorizzare i subappalti richiesti dall'impresa appaltatrice in conformità alle disposizioni di legge, nonché prendere atto degli eventuali affidamenti a terzi da parte dell'impresa. Darne immediata comunicazione al Servizio
Appalti/Logistica per gli adempimenti di loro competenza;
25. assumere il compito di Responsabile dei Lavori ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza ed in particolare: a) attenersi ai principi e alle misure generali di tutela previste dalla legge;
b) determinare la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che presumibilmente si devono svolgere contemporaneamente o successivamente;
c) designare il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
d) vigilare sulla loro attività, valutare il piano di sicurezza e di coordinamento e l'eventuale piano generale di sicurezza e il fascicolo predisposti dal coordinatore per la progettazione;
e) comunicare alle imprese esecutrici i nominativi dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori ed accertarsi che siano indicati nel cartello di cantiere;
f) assicurare la messa a disposizione di tutti i concorrenti
Pag. 10 di 18 alle gare di appalto del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza;
g) trasmettere alle autorità competenti la notifica preliminare e la ulteriore documentazione prevista dal Testo Unico sulla
Sicurezza; h) proporre la definizione bonaria delle controversie che dovessero insorgere in ogni fase di realizzazione dei lavori ed in fase di collaudo ai sensi dell'art. 205 del Codice;
i) espletare le pratiche di contenuto urbanistico-edilizio firmando dichiarazioni ed istanze ed in tale ambito compiere le operazioni presso i pubblici registri, enti, istituti ed uffici pubblici e privati, nell'ambito della delega conferita, se previsto;
j) provvedere alla conclusione dei contratti relativi a lavori, forniture e servizi nei limiti e secondo quanto stabilito e specificato nel presente Regolamento, nell'ambito della delega conferita, se previsto;
k) firmare i decreti di esproprio e di asservimento delle aree interessate dall'intervento e, più in generale, emanare ogni provvedimento conclusivo del procedimento, o di singole fasi di esso, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. nell'ambito della delega conferita, se previsto. 26. informare tempestivamente il proprio dirigente e/o il titolare delle deleghe delle problematiche che potrebbero scaturire nel corso delle attività in modo che si possano adottare i più opportuni provvedimenti. In particolare, per ciò che attiene gli affidatari di incarichi professionali, di lavori, servizi e forniture, devono segnalare tutti i comportamenti ai quali possa conseguire l'esclusione dall'Albo aziendale e, al termine di ogni commessa, devono compilare la scheda di valutazione di cui al successivo art. 7.8”.
Quanto all'iter progettazione ed esecuzione: se l'importo della commessa è inferiore/uguale a € 100.000,00 o superiore a € 100.000,00, il PT deve ottenere le necessarie autorizzazioni in conformità allo schema allegato (p. 21 doc.n.12 memoria di costituzione).
“Nelle varie fasi di progettazione delle commesse d'investimento, ogni modifica del QEI deve essere preventivamente autorizzata dai competenti organi aziendali. Il PT non è in alcun modo autorizzato a fornire al progettista
Pag. 11 di 18 incaricato l'assenso ad incrementi di valore dei lavori rispetto alla precedente pianificazione approvata dall'Azienda senza aver preventivamente e motivatamente relazionato al Coordinatore dei PT / Responsabile del Servizio
Lavori che, a sua volta, è tenuto a relazionare tempestivamente al titolare delle deleghe fornendo un proprio parere, per concertare ed attuare il relativo iter autorizzatorio a cura degli organi competenti In fase di esecuzione dei lavori, il
PT non è autorizzato a disporre varianti e/o incrementi di spesa senza aver preventivamente e motivatamente informato circa le necessità sottostanti agli incrementi prospettati il coordinatore dei PT / Responsabile del Servizio Lavori che, a sua volta, è tenuto a relazionare tempestivamente al titolare delle deleghe fornendo un proprio parere, per concertare ed attuare il relativo iter autorizzatorio a cura degli organi competenti.
Per quanto riguarda la figura del PT esterno all'Azienda, il C.d.A. con propria delibera definisce eventuali limitazioni di competenze, deleghe e limiti di spesa, nell'ambito delle regole generali aziendali, rispetto a quanto previsto nel presente Regolamento.
Il Responsabile del Procedimento Amministrativo, tramite il Servizio
Appalti e Contratti e/o il Servizio Logistica, provvede all'esecuzione di tutti gli adempimenti amministrativi relativi ad appalti di lavori, servizi e forniture quali la predisposizione dei documenti di gara (Bando di gara, Lettera d'Invito ecc.),
l'adozione della determina di aggiudicazione, la redazione della Lettera
d'Incarico o la stipula del relativo Contratto d'appalto sulla base delle specifiche tecniche fornite dal PT ed è competente in merito ad eventuali contestazioni e/o contenziosi.
Il Responsabile del Procedimento Amministrativo, tramite il Servizio
Appalti e Contratti, provvede, altresì, ad ogni comunicazione ed adempimento presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici”.
Quelle appena indicate sono le mansioni che il ricorrente svolgeva in qualità di PT. Le stesse enunciate nei capitolati formulati dallo stesso, perfettamente corrispondenti a quelle allegate anche dalla società resistente.
Pag. 12 di 18 Emerge chiaramente, sulla base della documentazione appena riportata, che, come correttamente osservato dalla società resistente, il
Responsabile del Procedimento Tecnico assume il ruolo di responsabile durante l'esecuzione dei lavori, coordina e vigila sull'attività del progettista (che generalmente è un professionista esterno all'azienda il quale assume anche l'incarico di direttore dei lavori), segue lo svolgimento dei lavori con tutte le problematiche che possono incorrere, rapportandosi con il responsabile degli
PT, al quale deve riferire eventuali problematiche in corso d'opera, senza poter disporre autonomamente di varianti o incrementi di spesa. Cura l'iter autorizzatorio e progettuale durante l'esecuzione delle opere fino al loro completamento, gestisce il budget per il lavoro in base all'appalto e verifica la corretta esecuzione del lavoro sulla conformità al capitolato di appalto e alle norme vigilando anche sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, differenziandosi, sostanzialmente, dalla figura del RUP.
Il ricorrente affermava, come già sopra anticipato, di aver svolto tali mansioni in qualità di RUP – Responsabile Unico del procedimento ed in tal senso venivano formulati i capitoli di prova.
Tutti, difatti, chiedevano la conferma dello svolgimento di queste, da parte del ricorrente, “in qualità di Responsabile Unico del Procedimento”.
In verità, tale assunto contrasta con i documenti prodotti dallo stesso, nei quali lo stesso viene nominato Responsabile del Procedimento Tecnico.
Inoltre, sono stati prodotti, da parte del ricorrente, documenti firmati dallo stesso con tale qualifica.
Né vi è alcuna documentazione attestante tale nomina, atteso che, come debitamente sottolineato dalla giurisprudenza, “nel settore dei lavori pubblici, il conferimento della funzione di R.U.P. deve essere formale, come si evince chiaramente dal dato testuale del primo comma dell'art. 7 legge n. 109
Pag. 13 di 18 del 1994, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 415 del 1998, secondo cui occorre che le Pubbliche Amministrazioni e gli Ente pubblici di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) provvedano alla "nomina" di "un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione" (Ordinanza Cassazione n. 18274 del 2018).
Al contrario, le comunicazioni prodotte dallo stesso, quali attuazioni delle delibere in oggetto, lo avvertivano formalmente di esser stato nominato
Responsabile del Procedimento tecnico (PT).
Una volta esaminate le mansioni svolte e la qualifica attribuita al ricorrente, nonché la documentazione a tale proposito prodotta, al fine di individuare correttamente il livello attribuibile allo stesso, è opportuno qui richiamare l'art. 18 del CCNL di riferimento, debitamente versato in atti dallo stesso (doc.n.1 ricorso).
A mente del CCNL de quo, appartiene al livello 7, il personale che svolge funzioni direttive, di coordinamento e controllo di unità organizzative importanti in relazione alla struttura aziendale e/o funzioni professionali di contenuto specialistico;
opera con autonomia di iniziativa sulle variabili e/o innovazioni da introdurre nel processo di lavoro, anche non in conformità a procedure e metodi standard;
ha responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali delle funzioni presidiate, nonché sulle risorse umane, ove affidate;
gestisce informazioni complesse, interpretandole ed elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere;
possiede approfondite conoscenze teoriche, corrispondenti alla laurea o almeno al diploma e conoscenze pratiche acquisite con specifica formazione ed esperienza, relative a processi e sistemi di lavoro.
Pag. 14 di 18 Tra il personale che deve essere inquadrato al livello in questione, rientra il tecnico esperto di progettazione, il tecnico esperto della direzione dei lavori nonché il responsabile della prevenzione/protezione.
Appartiene, invece, al livello 8, richiesto in via subordinata dal ricorrente, il personale che svolge funzioni direttive, di coordinamento e controllo di unità organizzative di primaria importanza in relazione alla struttura aziendale e/o funzioni professionali di contenuto altamente specialistico;
opera con autonomia di iniziativa sulle variabili e/o innovazioni da introdurre nel processo di lavoro, anche non in conformità a procedure e metodi standard, nel quadro di obiettivi che concorre a definire;
ha responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali delle funzioni presidiate, nonché sulle risorse umane, ove affidate;
gestisce informazioni complesse, interpretandole ed elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere;
possiede approfondite conoscenze teoriche, corrispondenti alla laurea e conoscenze pratiche acquisite con specifica formazione ed esperienza, relative a processi e sistemi di lavoro.
Rientra in tale livello, dunque, il responsabile progettazione e direzione lavori.
Appartiene, infine, al livello Quadri, chiesto in via principale dal ricorrente, il personale che svolge funzioni direttive, di coordinamento, controllo ed integrazione di uno o più unità organizzative di primaria importanza in relazione alla struttura aziendale e/o funzioni professionali altamente specialistiche e notevolmente complesse, strettamente connesse agli obiettivi dell'azienda; opera con specifica autonomia ed assunzione di responsabilità, contribuendo con soluzioni migliorative o innovative all'andamento dell'attività aziendale, in linea con gli obiettivi e gli indirizzi generali di impresa;
ha responsabilità sul raggiungimento degli obiettivi assegnati e, in generale, sul contributo al conseguimento dei risultati globali di impresa;
in particolare sui
Pag. 15 di 18 risultati di gestione, ottimizzazione ed integrazione delle risorse tecniche, economiche ed organizzative, su gestione e sviluppo delle risorse umane, ove affidate, e/o sui risultati professionali;
gestisce informazioni complesse, anche da identificare, rilevanti per il proprio settore, integrandole ed elaborandole con modalità innovative in funzione degli obiettivi da raggiungere;
possiede conoscenze teoriche e professionali di alto livello, corrispondenti alla laurea e conoscenze pratiche dei processi e delle metodologie, acquisite con significativa esperienza in una o più attività che caratterizzano almeno una parte importante di un'intera funzione aziendale.
Sulla base di quanto sopra affermato, il raffronto tra le indagini non consente di inquadrare il ricorrente, fin dalla prima attuazione della delibera
(avvenuta nel 2017), al livello Quadri, né al livello 8.
Emerge adeguatamente dai documenti ed atti di causa, senza necessità di ulteriore approfondimento istruttorio, come sopra chiarito, che il ricorrente ha svolto esattamente le mansioni corrispondenti al livello 7 di formale inquadramento, avendo egli meramente rivestito la qualifica di
Responsabile del procedimento tecnico, non avendo alcuna discrezionalità o autonomia al riguardo, dovendo richiedere autorizzazioni per eventuali modifiche e/o incrementi di spesa.
Vi è, dunque, perfetta conformità delle mansioni svolte dal ricorrente alle mansioni di appartenenza al livello 7 nonché alla qualifica del PT, come si evince dal confronto delle declaratorie del CCNL applicato al rapporto dedotto in causa, ben rientrando, già nel medesimo livello dello stesso, funzioni direttive, di coordinamento e controllo di unità organizzative importanti in relazione alla struttura aziendale e/o funzioni professionali di contenuto specialistico.
Pag. 16 di 18 Ad abundantiam, si rileva altresì che lo stesso ricorrente fa riferimento, sia nel testo del ricorso che nei capitolati articolati, al livello di appartenenza di altri colleghi.
Sul punto, è sufficiente mutuare il principio di formazione giurisprudenziale, secondo cui “Agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 cod. civ., in mancanza di un principio generale di parità di trattamento in materia di lavoro, non assume alcun rilievo giuridico l'eventuale identità fra le mansioni svolte e quelle proprie di altri lavoratori della stessa azienda che abbiano già ottenuto la stessa qualifica, ma solo la riconducibilità delle mansioni svolte alla qualifica invocata”( Cassazione n. 26236 del 2014).
Si conclude, pertanto, con l'irrilevanza sic et simpliciter del dato inerente all'identità delle mansioni svolte dal ricorrente e da altri colleghi inquadrati a livelli superiori.
Quanto sopra affermato impedisce di trattare la questione relativa alle differenze contributive, essendo, queste, conseguenti all'accertamento del diritto alle differenze retributive.
Sulla base di quanto sopra affermato, il ricorso non può che essere rigettato e le spese liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese nei confronti dell CP_2
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
Pag. 17 di 18 2. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio, che liquida, in favore della società resistente, nella somma di € 2.600,00, per competenze, oltre IVA e
CAP come per legge e rimborso spese generali;
3. Dispone la compensazione delle spese nei confronti dell terzo CP_2 chiamato.
Così deciso in Ascoli Piceno il 13.12.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
Pag. 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 775/2022 RG. alla udienza del 13/12/2024, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
tra
, rapp. e dif. dall'Avv. A. Broglia;
Parte_1
Ricorrente
E
rapp. e dif. dall'Avv. F. Luzi;
Controparte_1
Resistente nonché
rapp. e dif. dall'Avv. G. Vittori CP_2
Terzo chiamato
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.9.2022, il ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere l'inquadramento al livello
Quadri del CCNL settore Acqua-Gas, a partire dal 30.11.2016 o da diversa data e per l'effetto di condannare la società Controparte_1 al pagamento, in proprio favore, di tutte quelle somme dovute a titolo di differenze retributive ed oneri accessori tra il 7° livello retributivo ed il livello retributivo Quadri del CCNL settore Acqua-Gas, maturate dal 30.11.2016 al
1.7.2022, così come calcolate nei conteggi analitici in allegato al presente atto, il tutto pari ad € 45.869,71;
chiedeva, subordinatamente, di accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere l'inquadramento al livello 8° del CCNL settore Acqua-Gas a partire dal 30.11.2016 o da diversa data e per l'effetto di condannare la società
[...]
, al pagamento in proprio favore di tutte quelle Controparte_1 somme dovute a titolo di differenze retributive ed oneri accessori tra il 7° livello retributivo ed il livello retributivo 8° del CCNL settore Acqua-Gas, maturate dal
30.11.2016 al 1.7.2022, così come calcolate nei conteggi analitici in allegato al presente atto, il tutto pari ad € 17.403,96 ovvero pari a diversa ed anche maggiore somma;
chiedeva, altresì, di accertare, dichiarare e condannare la società resistente alla regolarizzare della posizione contributiva presso gli enti di competenza e conseguentemente a corrispondere all i contributi CP_2 previdenziali ed assistenziali, in proprio favore, dal 30.11.2016 ad oggi, calcolati sulla base della retribuzione effettivamente dovuta, detratto quanto già versato in relazione alle somme già corrisposte e per l'effetto, condannare la società resistente al pagamento di quanto dovuto.
Il ricorrente osservava:
Pag. 2 di 18 di esser stato assunto dalla società resistente, tramite una selezione privata per titoli ed esami, in data 2.10.1995, con contratto a tempo indeterminato full time e con la qualifica di preventivista contabile livello B2 del
CCNL Gas Acqua;
di esser stato inquadrato, a partire dal 1.2.2004, come assistente direzione lavori, con assegnazione del livello 7°; la sua attività lavorativa aveva ad oggetto l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e/o di esercizio e/o di costruzione impianti, con la responsabilità della tenuta dei libri obbligatori di cantiere, il tutto assicurando la rispondenza alle esigenze aziendali e il controllo dei lavori svolti da terzi, con particolare riferimento al rispetto del capitolato speciale e/o del progetto esecutivo;
doveva altresì partecipare, collaborando con l'Ufficio Tecnico e/o con il Direttore dei lavori, alla progettazione delle varianti, alla relativa revisione prezzi e, in rapporto con le competenti funzioni amministrative aziendali, alle liquidazioni finali;
di esser stato nominato, con delibera del Consiglio di Amministrazione n.
194 del 30 novembre 2016, Responsabile del Procedimento Tecnico con funzioni di Responsabile dei lavori;
di esser stato, poi, nominato, in attuazione della delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 165/2019 del 14.10.2019 avente ad oggetto:
“Organizzazione Servizio idrico Integrato – Piano degli interventi 2018-2047 –
Conferimento incarichi di Responsabile del Procedimento Tecnico in seguito al pensionamento dei dipendenti Geom. e Arch. Parte_2 [...]
ed in attuazione della delibera del Consiglio di Parte_3
Amministrazione n. 37/2020 del 24.02.2020 avente ad oggetto: “Subentro incarichi R.P.T. in seguito al collocamento a riposo dell'Arch. Parte_4
, Responsabile del Procedimento Tecnico con funzioni di responsabile
[...] dei lavori;
Pag. 3 di 18 di esser stato, altresì, nominato in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 19.02.2021 avente ad oggetto: “Organizzazione
Servizio idrico integrato – Realizzazione Piano degli interventi ARERA 2020-2047 –
Conferimento di incarichi di Responsabile del Procedimento Tecnico”, il ricorrente veniva nominato Responsabile del Procedimento Tecnico con funzioni di responsabile dei lavori per altre commesse;
che gli venivano assegnati, con la delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 176/2021 del 22.10.2021 avente ad oggetto: “subentro incarichi R.P.T. in seguito al collocamento a riposo dell'Ing. , Controparte_3 una parte di interventi ancora da realizzare, precedentemente affidati a quest'ultimo, sempre come nuovo Responsabile del Procedimento Tecnico con funzioni di responsabile dei lavori;
che, sebbene lo stesso sia stato indicato quale Responsabile del
Procedimento Tecnico con funzioni di responsabile dei lavori;
è da considerarsi a tutti gli effetti quale RUP, ossia Responsabile Unico del Procedimento;
di aver, quindi, diritto, in considerazione di quanto sopra ed in considerazione del fatto che il RUP è un soggetto incaricato dal committente per la progettazione e/o per il controllo dell'esecuzione dell'opera, che vigila sullo svolgimento delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento e che provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia ed essendo, altresì, questo, individuato tra i dipendenti di ruolo inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive, al corretto superiore inquadramento, nonché alle differenze retributive e contributive.
Pag. 4 di 18 Cicli integrati impianti primari s.p.a. si costituiva in giudizio, chiedendo di rigettare totalmente il ricorso, in quanto infondato.
CP_ Si costituiva in giudizio, altresì, l chiedendo, in caso di accoglimento delle domande di parte ricorrente per il periodo in contestazione, di condannare, nei limiti della prescrizione, la ditta Cicli Integrati Impianti Primari
S.p.a. al pagamento dei contributi e oneri accessori conseguenti dovuti a causa del rapporto di lavoro subordinato.
Il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato per quanto di seguito.
Il ricorso in oggetto verte sul diritto alle differenze retributive e contributive, conseguentemente all'accertamento di mansioni riconducibili ad un livello superiore rispetto a quello di inquadramento.
Ebbene, l'inquadramento superiore richiesto è subordinato all'esame delle mansioni specificate nel CCNL di riferimento;
esame che prevede, come noto, un accertamento trifasico.
In ordine a ciò, la giurisprudenza ha affermato, difatti, che “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini” (Ord. Cassazione n.
30580 del 2019).
Occorre preliminarmente osservare che il ricorrente versava debitamente in atti la lettera di assunzione del 12.9.1995 (doc.n.2 ricorso), con
Pag. 5 di 18 la quale lo stesso veniva assunto nel profilo professionale di Preventivista
Contabile – Servizio Lavori – sede di lavoro Ascoli Piceno – livello B2 CCNL federgasacqua per le aziende municipalizzate degli acquedotti.
Successivamente (più precisamente dal 14.2.2027, giusta attuazione della delibera n.194/2016 – doc.n.4 ricorso), il ricorrente veniva nominato
Responsabile del Procedimento Tecnico (PT) delle commesse indicate in ciascuno dei documenti ivi allegati (doc.nn.5,6,7 e 8 ricorso – comunicazione dell'attuazione delle delibere con le quali il ricorrente veniva notiziato di esser stato nominato Responsabile del Procedimento Tecnico).
Quanto all'accertamento in fatto delle attività lavorative, nel corso del processo non venivano ammessi i capitolati formulati.
In primo luogo, perché, in parte, gli stessi non prospettavano concretamente l'attività effettivamente svolta dal ricorrente, stante la loro genericità ed astrattezza;
in secondo luogo, perché, in parte, riguardavano circostanze perlopiù documentali e non contestate dalla società resistente.
Unico dato oggetto di contestazione tra le parti è la qualifica ricoperta dal ricorrente. Lo stesso assume di aver rivestito la qualifica di RUP;
la società resistente contesta.
Si legge, a p. 11 della memoria di costituzione, che “Contrariamente a quanto affermato, il Geom. non è mai stato nominato Parte_1
Responsabile Unico del Procedimento (RUP), figura non ricorrente nell'ambito dell'organizzazione del lavoro di , avendo ricoperto incarichi di CP_4
Responsabile del Procedimento Tecnico (PT) in affiancamento al
Responsabile del Procedimento Amministrativo (RPA) e agli altri Uffici”, affermando che il Responsabile del procedimento Amministrativo è il responsabile dell'ufficio appalti e contratti Dott. Persona_1
Pag. 6 di 18 Come si legge anche nelle note difensive conclusionali depositate dalla stessa società, il ricorrente “(…) svolge incarichi come responsabile del procedimento tecnico, figura diversa dal “Responsabile Unico del
Procedimento” (RUP), il cui coordinatore è l'Ing. . Persona_2
Specificava, inoltre, la società resistente, che il ricorrente non aveva mai seguito commissioni per importi superiori a € 1.000.000,00, per i quali sono necessari titoli ulteriori, confermando, poi, che lo stesso era correttamente inquadrato al livello 7, ben potendo ritenere perfettamente rientranti in detto livello le mansioni da lui svolte.
Sempre ai fini dell'accertamento delle mansioni svolte dal Responsabile del Procedimento Tecnico, occorre evidenziare che nel documento n. 12, versato in atti dalla società resistente, viene specificato che: “Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un Responsabile del
Procedimento Tecnico (denominato PT). Il Responsabile del Procedimento
Tecnico provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia. Nello svolgimento delle attività di propria competenza, il Responsabile del Procedimento Tecnico formula proposte al
Dirigente di Area competente e fornisce allo stesso dati e informazioni: a. nelle fasi di aggiornamento annuale del Programma di Opere Pubbliche;
b. nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione dello studio di fattibilità, progetto preliminare, definitivo ed esecutivo;
c. nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti e incarichi;
d. sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, della qualità e del
Pag. 7 di 18 prezzo secondo le modalità e la tempistica prevista dal presente Regolamento;
e. nelle fasi di esecuzione e di collaudo dei lavori.
Il Responsabile del Procedimento Tecnico è un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione e con anzianità di servizio adeguata alla natura dell'intervento. Il Responsabile del Procedimento Tecnico, se dipendente in ruolo dell'azienda, può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e/o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di Responsabile del
Procedimento Tecnico esterno all'azienda.
In capo al PT sono attribuite le seguenti funzioni/responsabilità:
1. curare in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi, il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
2. segnalare eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi fornendo al Dirigente di Area competente ed al Titolare delle deleghe i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;
3. provvedere tempestivamente al popolamento di tutte le informazioni economiche ed amministrative della commessa di investimento nel sistema gestionale NETA;
4. provvedere all'inserimento nel SIT delle opere d'investimento realizzate anche sotto il profilo dei dati richiesti dall'ARERA.
Nel dettaglio le attribuzioni del PT sono le seguenti, se non già attribuitegli dai precedenti articoli:
1. promuovere e sovrintendere agli accertamenti ed alle indagini preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi;
2. verificare in via generale la conformità ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica
Pag. 8 di 18 degli interventi e richiede l'avvio delle procedure di variante urbanistica;
3. motivare la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica, coordinare e verificare la predisposizione dei bandi gara nonché il successivo svolgimento delle relative procedure;
4. coordinare le attività necessarie al fine della redazione del progetto preliminare/definitivo, verificando che siano rispettati gli indirizzi che devono essere seguiti nel/i successivo/i livello/i di progettazione ed i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;
5. coordinare le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo/esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel precedente livello di progettazione, nonché coordinare le attività necessarie alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza;
6. proporre al Dirigente di
Area competente i sistemi di affidamento dei lavori;
7. adottare gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
8. effettuare, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente e alle disponibilità finanziarie, nonché agli obiettivi della programmazione;
9. accertare, prima di procedere all'aggiudicazione/affidamento dei lavori, secondo quanto previsto dal presente Regolamento, la libera disponibilità di aree e di immobili necessari all'esecuzione degli interventi;
10. svolgere le attività necessarie all'espletamento della eventuale conferenza dei servizi, per quanto di sua competenza ai sensi della convenzione in essere di l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
11. svolgere la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali e vistando i principali atti del Direttore dei Lavori;
12. emettere i certificati di pagamento dei lavori;
13. confermare i certificati di regolare esecuzione dei lavori;
14. conferire l'incarico di collaudatore tecnico-amministrativo dei lavori secondo la procedura individuata dall Controparte_5
; 15. approvare i certificati di collaudo dei lavori, forniture e servizi secondo
[...]
Pag. 9 di 18 quanto previsto dal presente Regolamento;
16. autorizzare la spesa per i lavori in economia, previsti nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico, ed affidare i lavori in economia entro i limiti di spesa di cui al presente Regolamento;
17. assumere i provvedimenti necessari in caso di lavori da eseguire d'urgenza ai sensi dell'art. 163 del Decreto Legislativo 50/2016; 18. accertare la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori;
19. trasmettere agli organi competenti della Azienda la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di sospensione, di allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;
20. assicurare che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso d'opera; 21. sottoporre le perizie di variante all'autorizzazione del Titolare delle deleghe o del Consiglio di Amministrazione a seconda che il valore complessivo dell'investimento risulti inferiore/uguale a € 40.000 o superiore;
22. irrogare le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali e concedere le proroghe, sentito il Direttore dei Lavori;
23. proporre la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne verifichino i presupposti;
24. autorizzare i subappalti richiesti dall'impresa appaltatrice in conformità alle disposizioni di legge, nonché prendere atto degli eventuali affidamenti a terzi da parte dell'impresa. Darne immediata comunicazione al Servizio
Appalti/Logistica per gli adempimenti di loro competenza;
25. assumere il compito di Responsabile dei Lavori ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza ed in particolare: a) attenersi ai principi e alle misure generali di tutela previste dalla legge;
b) determinare la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che presumibilmente si devono svolgere contemporaneamente o successivamente;
c) designare il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
d) vigilare sulla loro attività, valutare il piano di sicurezza e di coordinamento e l'eventuale piano generale di sicurezza e il fascicolo predisposti dal coordinatore per la progettazione;
e) comunicare alle imprese esecutrici i nominativi dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori ed accertarsi che siano indicati nel cartello di cantiere;
f) assicurare la messa a disposizione di tutti i concorrenti
Pag. 10 di 18 alle gare di appalto del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza;
g) trasmettere alle autorità competenti la notifica preliminare e la ulteriore documentazione prevista dal Testo Unico sulla
Sicurezza; h) proporre la definizione bonaria delle controversie che dovessero insorgere in ogni fase di realizzazione dei lavori ed in fase di collaudo ai sensi dell'art. 205 del Codice;
i) espletare le pratiche di contenuto urbanistico-edilizio firmando dichiarazioni ed istanze ed in tale ambito compiere le operazioni presso i pubblici registri, enti, istituti ed uffici pubblici e privati, nell'ambito della delega conferita, se previsto;
j) provvedere alla conclusione dei contratti relativi a lavori, forniture e servizi nei limiti e secondo quanto stabilito e specificato nel presente Regolamento, nell'ambito della delega conferita, se previsto;
k) firmare i decreti di esproprio e di asservimento delle aree interessate dall'intervento e, più in generale, emanare ogni provvedimento conclusivo del procedimento, o di singole fasi di esso, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. nell'ambito della delega conferita, se previsto. 26. informare tempestivamente il proprio dirigente e/o il titolare delle deleghe delle problematiche che potrebbero scaturire nel corso delle attività in modo che si possano adottare i più opportuni provvedimenti. In particolare, per ciò che attiene gli affidatari di incarichi professionali, di lavori, servizi e forniture, devono segnalare tutti i comportamenti ai quali possa conseguire l'esclusione dall'Albo aziendale e, al termine di ogni commessa, devono compilare la scheda di valutazione di cui al successivo art. 7.8”.
Quanto all'iter progettazione ed esecuzione: se l'importo della commessa è inferiore/uguale a € 100.000,00 o superiore a € 100.000,00, il PT deve ottenere le necessarie autorizzazioni in conformità allo schema allegato (p. 21 doc.n.12 memoria di costituzione).
“Nelle varie fasi di progettazione delle commesse d'investimento, ogni modifica del QEI deve essere preventivamente autorizzata dai competenti organi aziendali. Il PT non è in alcun modo autorizzato a fornire al progettista
Pag. 11 di 18 incaricato l'assenso ad incrementi di valore dei lavori rispetto alla precedente pianificazione approvata dall'Azienda senza aver preventivamente e motivatamente relazionato al Coordinatore dei PT / Responsabile del Servizio
Lavori che, a sua volta, è tenuto a relazionare tempestivamente al titolare delle deleghe fornendo un proprio parere, per concertare ed attuare il relativo iter autorizzatorio a cura degli organi competenti In fase di esecuzione dei lavori, il
PT non è autorizzato a disporre varianti e/o incrementi di spesa senza aver preventivamente e motivatamente informato circa le necessità sottostanti agli incrementi prospettati il coordinatore dei PT / Responsabile del Servizio Lavori che, a sua volta, è tenuto a relazionare tempestivamente al titolare delle deleghe fornendo un proprio parere, per concertare ed attuare il relativo iter autorizzatorio a cura degli organi competenti.
Per quanto riguarda la figura del PT esterno all'Azienda, il C.d.A. con propria delibera definisce eventuali limitazioni di competenze, deleghe e limiti di spesa, nell'ambito delle regole generali aziendali, rispetto a quanto previsto nel presente Regolamento.
Il Responsabile del Procedimento Amministrativo, tramite il Servizio
Appalti e Contratti e/o il Servizio Logistica, provvede all'esecuzione di tutti gli adempimenti amministrativi relativi ad appalti di lavori, servizi e forniture quali la predisposizione dei documenti di gara (Bando di gara, Lettera d'Invito ecc.),
l'adozione della determina di aggiudicazione, la redazione della Lettera
d'Incarico o la stipula del relativo Contratto d'appalto sulla base delle specifiche tecniche fornite dal PT ed è competente in merito ad eventuali contestazioni e/o contenziosi.
Il Responsabile del Procedimento Amministrativo, tramite il Servizio
Appalti e Contratti, provvede, altresì, ad ogni comunicazione ed adempimento presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici”.
Quelle appena indicate sono le mansioni che il ricorrente svolgeva in qualità di PT. Le stesse enunciate nei capitolati formulati dallo stesso, perfettamente corrispondenti a quelle allegate anche dalla società resistente.
Pag. 12 di 18 Emerge chiaramente, sulla base della documentazione appena riportata, che, come correttamente osservato dalla società resistente, il
Responsabile del Procedimento Tecnico assume il ruolo di responsabile durante l'esecuzione dei lavori, coordina e vigila sull'attività del progettista (che generalmente è un professionista esterno all'azienda il quale assume anche l'incarico di direttore dei lavori), segue lo svolgimento dei lavori con tutte le problematiche che possono incorrere, rapportandosi con il responsabile degli
PT, al quale deve riferire eventuali problematiche in corso d'opera, senza poter disporre autonomamente di varianti o incrementi di spesa. Cura l'iter autorizzatorio e progettuale durante l'esecuzione delle opere fino al loro completamento, gestisce il budget per il lavoro in base all'appalto e verifica la corretta esecuzione del lavoro sulla conformità al capitolato di appalto e alle norme vigilando anche sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, differenziandosi, sostanzialmente, dalla figura del RUP.
Il ricorrente affermava, come già sopra anticipato, di aver svolto tali mansioni in qualità di RUP – Responsabile Unico del procedimento ed in tal senso venivano formulati i capitoli di prova.
Tutti, difatti, chiedevano la conferma dello svolgimento di queste, da parte del ricorrente, “in qualità di Responsabile Unico del Procedimento”.
In verità, tale assunto contrasta con i documenti prodotti dallo stesso, nei quali lo stesso viene nominato Responsabile del Procedimento Tecnico.
Inoltre, sono stati prodotti, da parte del ricorrente, documenti firmati dallo stesso con tale qualifica.
Né vi è alcuna documentazione attestante tale nomina, atteso che, come debitamente sottolineato dalla giurisprudenza, “nel settore dei lavori pubblici, il conferimento della funzione di R.U.P. deve essere formale, come si evince chiaramente dal dato testuale del primo comma dell'art. 7 legge n. 109
Pag. 13 di 18 del 1994, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 415 del 1998, secondo cui occorre che le Pubbliche Amministrazioni e gli Ente pubblici di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) provvedano alla "nomina" di "un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione" (Ordinanza Cassazione n. 18274 del 2018).
Al contrario, le comunicazioni prodotte dallo stesso, quali attuazioni delle delibere in oggetto, lo avvertivano formalmente di esser stato nominato
Responsabile del Procedimento tecnico (PT).
Una volta esaminate le mansioni svolte e la qualifica attribuita al ricorrente, nonché la documentazione a tale proposito prodotta, al fine di individuare correttamente il livello attribuibile allo stesso, è opportuno qui richiamare l'art. 18 del CCNL di riferimento, debitamente versato in atti dallo stesso (doc.n.1 ricorso).
A mente del CCNL de quo, appartiene al livello 7, il personale che svolge funzioni direttive, di coordinamento e controllo di unità organizzative importanti in relazione alla struttura aziendale e/o funzioni professionali di contenuto specialistico;
opera con autonomia di iniziativa sulle variabili e/o innovazioni da introdurre nel processo di lavoro, anche non in conformità a procedure e metodi standard;
ha responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali delle funzioni presidiate, nonché sulle risorse umane, ove affidate;
gestisce informazioni complesse, interpretandole ed elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere;
possiede approfondite conoscenze teoriche, corrispondenti alla laurea o almeno al diploma e conoscenze pratiche acquisite con specifica formazione ed esperienza, relative a processi e sistemi di lavoro.
Pag. 14 di 18 Tra il personale che deve essere inquadrato al livello in questione, rientra il tecnico esperto di progettazione, il tecnico esperto della direzione dei lavori nonché il responsabile della prevenzione/protezione.
Appartiene, invece, al livello 8, richiesto in via subordinata dal ricorrente, il personale che svolge funzioni direttive, di coordinamento e controllo di unità organizzative di primaria importanza in relazione alla struttura aziendale e/o funzioni professionali di contenuto altamente specialistico;
opera con autonomia di iniziativa sulle variabili e/o innovazioni da introdurre nel processo di lavoro, anche non in conformità a procedure e metodi standard, nel quadro di obiettivi che concorre a definire;
ha responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali delle funzioni presidiate, nonché sulle risorse umane, ove affidate;
gestisce informazioni complesse, interpretandole ed elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere;
possiede approfondite conoscenze teoriche, corrispondenti alla laurea e conoscenze pratiche acquisite con specifica formazione ed esperienza, relative a processi e sistemi di lavoro.
Rientra in tale livello, dunque, il responsabile progettazione e direzione lavori.
Appartiene, infine, al livello Quadri, chiesto in via principale dal ricorrente, il personale che svolge funzioni direttive, di coordinamento, controllo ed integrazione di uno o più unità organizzative di primaria importanza in relazione alla struttura aziendale e/o funzioni professionali altamente specialistiche e notevolmente complesse, strettamente connesse agli obiettivi dell'azienda; opera con specifica autonomia ed assunzione di responsabilità, contribuendo con soluzioni migliorative o innovative all'andamento dell'attività aziendale, in linea con gli obiettivi e gli indirizzi generali di impresa;
ha responsabilità sul raggiungimento degli obiettivi assegnati e, in generale, sul contributo al conseguimento dei risultati globali di impresa;
in particolare sui
Pag. 15 di 18 risultati di gestione, ottimizzazione ed integrazione delle risorse tecniche, economiche ed organizzative, su gestione e sviluppo delle risorse umane, ove affidate, e/o sui risultati professionali;
gestisce informazioni complesse, anche da identificare, rilevanti per il proprio settore, integrandole ed elaborandole con modalità innovative in funzione degli obiettivi da raggiungere;
possiede conoscenze teoriche e professionali di alto livello, corrispondenti alla laurea e conoscenze pratiche dei processi e delle metodologie, acquisite con significativa esperienza in una o più attività che caratterizzano almeno una parte importante di un'intera funzione aziendale.
Sulla base di quanto sopra affermato, il raffronto tra le indagini non consente di inquadrare il ricorrente, fin dalla prima attuazione della delibera
(avvenuta nel 2017), al livello Quadri, né al livello 8.
Emerge adeguatamente dai documenti ed atti di causa, senza necessità di ulteriore approfondimento istruttorio, come sopra chiarito, che il ricorrente ha svolto esattamente le mansioni corrispondenti al livello 7 di formale inquadramento, avendo egli meramente rivestito la qualifica di
Responsabile del procedimento tecnico, non avendo alcuna discrezionalità o autonomia al riguardo, dovendo richiedere autorizzazioni per eventuali modifiche e/o incrementi di spesa.
Vi è, dunque, perfetta conformità delle mansioni svolte dal ricorrente alle mansioni di appartenenza al livello 7 nonché alla qualifica del PT, come si evince dal confronto delle declaratorie del CCNL applicato al rapporto dedotto in causa, ben rientrando, già nel medesimo livello dello stesso, funzioni direttive, di coordinamento e controllo di unità organizzative importanti in relazione alla struttura aziendale e/o funzioni professionali di contenuto specialistico.
Pag. 16 di 18 Ad abundantiam, si rileva altresì che lo stesso ricorrente fa riferimento, sia nel testo del ricorso che nei capitolati articolati, al livello di appartenenza di altri colleghi.
Sul punto, è sufficiente mutuare il principio di formazione giurisprudenziale, secondo cui “Agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 cod. civ., in mancanza di un principio generale di parità di trattamento in materia di lavoro, non assume alcun rilievo giuridico l'eventuale identità fra le mansioni svolte e quelle proprie di altri lavoratori della stessa azienda che abbiano già ottenuto la stessa qualifica, ma solo la riconducibilità delle mansioni svolte alla qualifica invocata”( Cassazione n. 26236 del 2014).
Si conclude, pertanto, con l'irrilevanza sic et simpliciter del dato inerente all'identità delle mansioni svolte dal ricorrente e da altri colleghi inquadrati a livelli superiori.
Quanto sopra affermato impedisce di trattare la questione relativa alle differenze contributive, essendo, queste, conseguenti all'accertamento del diritto alle differenze retributive.
Sulla base di quanto sopra affermato, il ricorso non può che essere rigettato e le spese liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese nei confronti dell CP_2
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
Pag. 17 di 18 2. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio, che liquida, in favore della società resistente, nella somma di € 2.600,00, per competenze, oltre IVA e
CAP come per legge e rimborso spese generali;
3. Dispone la compensazione delle spese nei confronti dell terzo CP_2 chiamato.
Così deciso in Ascoli Piceno il 13.12.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
Pag. 18 di 18