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Sentenza 1 febbraio 2023
Sentenza 1 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/02/2023, n. 2971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2971 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 14780-2017 proposto da: DESIATI DAVIDE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato LUCIO VALERIO MOSCARINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ARNALDO TASCIONE;
- ricorrente- contro TI SE, TI NN, TI OL, elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE GIULIO CESARE 183, presso lo studio dell'avvocato MARTA LUCANTONI, rappresentati e difesi dall'avvocato LUIGI MORETTA;
con troricorrenti - -L( Civile Sent. Sez. 2 Num. 2971 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: SCARPA ANTONIO Data pubblicazione: 01/02/2023 avverso la sentenza n. 846/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 16/05/2017; viste le conclusioni motivate, ai sensi dell'art. 23, comma 8- bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona della Sostituta Procuratore Generale RO RI DELL'BA, la quale ha chiesto di accogliere il terzo motivo del ricorso e di rigettare i primi due motivi;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA;
udito il P.M. in persona della Sostituta Procuratore Generale RO RI DELL'BA, la quale ha chiesto di accogliere il terzo motivo del ricorso e di rigettare i primi due motivi;
uditi gli Avvocati NN MOSCARINI, per delega dell'Avvocato Arnaldo Tascione, e MARTA LUCANTONI, per delega dell'Avvocato LU Moretta. FATTI DI CAUSA 1. DE IA ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 846/2017 della Corte d'appello di L'Aquila, del 16 maggio 2017. 2. Resistono con unico controricorso GI IN, OL IN e ER IN. 3. Con ricorso ex art. 703 c.p.c. depositato il 3 agosto 2006, GI IN, comproprietario e possessore - insieme a OL IN e ER IN - del piano terra di un condominio sito in Pollutri tra la via Roma e la via A. Muzio, adì il Tribunale di Vasto per chiedere la riduzione in pristino delle opere realizzate da DE IA, proprietario degli altri piani dell'edificio, il quale - a partire dalla fine del mese di agosto del 2005 - aveva intrapreso dei lavori di rifacimento del tetto, sul quale era stata altresì ricavata una terrazza destinata al Ric. 2017 n. 14780 sez. 52 - ud. 14-12-2022 -2- suo uso esclusivo. L'attore GI IN affermò di aver subito lo spoglio dal possesso del tetto comune, nonché il patimento di danni, tra cui la perdita di veduta goduta da una terrazza in proprietà esclusiva collocata in altro fabbricato contiguo a quello oggetto del giudizio. La domanda possessoria di GI IN venne rigettata dapprima in sede interdittale, con ordinanza del 21 maggio 2007 confermata in sede di reclamo, e poi, all'esito del giudizio di merito, nel quale si costituirono anche i comproprietari OL IN e ER IN, con sentenza del Tribunale di Vasto del 3 maggio 2011. Il Tribunale sostenne che GI IN aveva prestato il proprio consenso all'esecuzione dei lavori da parte di DE IA, sicché non sussisteva il presupposto soggettivo dello spoglio consistente nell'animus spoliandi. La Corte d'appello di L'Aquila ha accolto il gravame avanzato da GI IN, OL IN e ER IN, affermando che il IA non avesse assolto all'onere di provare il consenso dei possessori alla trasformazione di parte del tetto comune in terrazza di uso esclusivo. La sentenza impugnata ha, in particolare, ritenuto che le dichiarazioni rese da NT DA D'AG, madre dell'appellato IA, non trovassero riscontro in quelle rese da LU GH, direttore e progettista dei lavori, e in quelle rese da DR CU, titolare dell'impresa che aveva realizzato i lavori, avendo costoro smentito di aver informato i IN della consistenza dei lavori sul tetto comune. Secondo la Corte di L'Aquila, elementi in senso diverso neppure potevano ricavarsi dalle dichiarazioni rese da NZ LT, responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Pollutri;
anzi, in base a tale deposizione, era da ritenere che solo dal 20 settembre 2005, allorquando fu Ric. 2017 n. 14780 sez. 52 - ud. 14-12-2022 -3- concesso al IN di prendere visione della pratica edilizia, questi aveva avuto effettiva contezza della consistenza dei lavori. La trattazione del ricorso era stata fissata in camera di consiglio per l'adunanza del 15 febbraio 2002, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. e le parti depositarono memorie. Con ordinanza interlocutoria del 21 giugno 2022, la Corte ritenne tuttavia che le questioni di diritto sulle quali deve pronunciare in relazione al primo ed al secondo motivo di ricorso, come in relazione al terzo motivo di ricorso (ivi dettagliate), sono di particolare rilevanza, sì da rendere perciò opportuna la trattazione in pubblica udienza. Il ricorso è stato quindi deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con istanza di discussione orale del ricorrente. Le parti hanno presentato memorie da ultimo in data 6 e 7 dicembre 2022. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo del ricorso di DE IA allega la violazione e falsa applicazione degli articoli 1102, 1120 e 1168 c.c., nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il ricorrente sostiene che difetterebbe, nel caso di specie, il presupposto oggettivo dello spoglio, avendo egli realizzato opere legittime alla stregua degli articoli 1102 e 1120 c.c., e lamenta che la Corte d'appello abbia omesso qualsivoglia indagine sul punto, dando per scontato l'avvenuto spoglio. Si assume che vi fosse perciò il pieno diritto del IA di realizzare le opere contestate. Viene narrato nella censura che Ric. 2017 n. 14780 sez. 52 - ud. 14-12-2022 -4- il tetto, precedentemente all'intervento edilizio oggetto di lite, era "a spiovente", dal quale non si poteva perciò ricavare altra utilità se non quella di copertura, comunque salvaguardata anche all'esito delle modifiche eseguite. Il secondo motivo di ricorso, proposto in via subordinata alla prima censura, ha ad oggetto la violazione e falsa applicazione degli articoli 1127 e 1168 c.c., ex art. 360 co.1 n.3 c.p.c., nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il ricorrente deduce che l'opera realizzata rientrerebbe comunque tra i poteri del proprietario dell'edificio dell'ultimo piano ai sensi dell'articolo 1127 c.c.; l'intervento realizzato, infatti, non si sarebbe limitato alla sostituzione parziale della copertura, ma sarebbe consistito anche nella creazione di vani abitabili nel sottotetto di proprietà IA. Con il terzo motivo di ricorso viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli articoli 224, 251, 669 sexies e 703 c.p.c., nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Viene censurata la sentenza d'appello nella parte in cui, ai fini di ravvisare l'animus spoliandi, ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese da NT DA D'AG, madre del ricorrente, per l'asserita mancanza di riscontri nelle dichiarazioni degli altri testimoni escussi. Si sostiene che la Corte d'appello abbia valorizzato le dichiarazioni rese da NZ LT, responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Pollutri, in sede di informazioni sommarie nella fase interdittale all'udienza del 13 marzo 2007, aventi perciò solo rilievo indiziario, e non invece quelle successivamente rese nella fase di merito all'udienza del 10 novembre 2009, quando il teste aveva narrato di aver messo il IN a conoscenza dei Ric. 2017 n. 14780 sez. 52 - ud. 14-12-2022 -5- lavori inerenti specificamente al terrazzo, conoscenza acquisita ben prima, dunque, del 29 settembre 2005. Altra deduzione circa la previa conoscenza dell'entità dei lavori viene tratta nella censura dalla lettera inviata da DE IA ai FR IN in data 3 settembre 2005, lettera recante la dichiarazione con cui il primo si accollava il costo integrale delle opere, cui la Corte d'appello ha invece attribuito "tenore confessorio" quanto alla contrarietà dei IN alle opere. Si aggiunge che GI IN, sin dal ricorso introduttivo del giudizio, aveva espressamente ammesso di essere venuto a conoscenza della consistenza dell'intervento edilizio dopo aver chiesto informazioni al geometra NZ LT ed all'architetto LU GH in un incontro avvenuto già a luglio 2005. 2. Il primo ed il secondo motivo di ricorso concernono la questione relativa alla configurabilità degli estremi dello spoglio con riferimento alle modifiche del tetto comune di copertura del fabbricato di via Polluti realizzate da DE IA. In proposito, i controricorrenti eccepiscono la inammissibilità delle censure per intervenuta acquiescenza sul punto da parte del IA. 2.1. Invero, per come esposto nello stesso ricorso, la domanda possessoria di GI IN era stata respinta dal Tribunale di Vasto, sia in sede interdittale che con la sentenza di merito, per la insussistenza del presupposto soggettivo dello spoglio consistente nell'animus spoliandi. Nella pronuncia di primo grado, il Tribunale aveva ritenuto ravvisato "nella condotta lamentata ... uno spoglio, in quanto trattasi di atti che, oltre a mutare lo stato e la destinazione della cosa, come tali idonei a concretare l'elemento della violenza - sulla cosa - dello spoglio medesimo ..., come obiettivamente risulta dalla Ric. 2017 n. 14780 sez. 52 - ud. 14-12-2022 -6- documentazione in atti (cfr. relazione tecnica allegata al progetto depositato dal resistente con la richiesta del permesso a costruire) (...)". L'appello proposto da GI IN, OL IN e ER IN e la sentenza della Corte di L'Aquila hanno avuto ad oggetto essenzialmente la questione inerente al consenso dei possessori alla trasformazione di parte del tetto comune in terrazza di uso esclusivo. Per effetto della formazione progressiva del giudicato, al quale tende il processo attraverso le successive sentenze di merito, ed in correlazione con la funzione devolutiva dell'appello, il cui oggetto soggiace alle delimitazioni derivanti dagli artt. 329, 342 e 346 c.p.c., certamente nel giudizio di cassazione non possono riespandersi i termini della controversia rispetto a quelli dibattuti in sede di gravame contro la sentenza di primo grado, se non lamentando un difetto di attività del giudice d'appello che abbia comportato o un'omissione di pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un omesso esame circa un fatto decisivo prospettato dalle parti medesime. DE IA ha, inoltre, indicato di aver riproposto in appello altresì la propria difesa in ordine alla natura dell'opera denunciata in correlazione alla destinazione economica della terrazza, intendendo rimettere in discussione e sollecitare la decisione anche in sede di gravame sull'elemento oggettivo dello spoglio, avendo il giudice di primo grado, come visto, ravvisato lo stesso nella sentenza appellata e piuttosto negato unicamente il necessario concorso dell'elemento soggettivo, insito nella consapevolezza di agire contro la volontà espressa o presunta del (com)possessore. Dall'esame diretto della comparsa di costituzione del IA davanti alla Corte d'appello di L'Aquila, risulta, invero, che l'appellato avesse Ric. 2017 n. 14780 sez. 52 - ud. 14-12-2022 -7- ripercorso il contenuto delle proprie precedenti difese nella fase sommaria e poi nel primo grado di merito, anche quanto alla descrizione dell'opera come "modesto terrazzo", posto a livello dei locali del sottotetto recuperati a "zona abitativa". I controricorrenti, ancora nelle memorie ex art. 380 bis.1 e poi ex art. 378 c.p.c., hanno replicato che la comparsa di costituzione del IA nel giudizio di appello non denotasse una inequivoca volontà dell'appellato di voler sottoporre la questione dell'elemento oggettivo dello spoglio al riesame del giudice di secondo grado. Integrando, peraltro, gli elementi oggettivi e soggettivi dello spoglio fatti costitutivi della pretesa di reintegrazione del possessore, ove anche in primo grado la domanda sia stata negata in base all'esclusione del solo requisito psicologico, il convenuto, totalmente vittorioso, non ha alcun onere di impugnativa incidentale e neppure di riproposizione della mera difesa diretta ad evidenziare il difetto dell'elemento costitutivo oggettivo della domanda, dovendo comunque l'attore, che abbia interposto gravame, dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della sua domanda, sicché la stessa originaria parte convenuta può dolersi in cassazione della omessa verifica del requisito oggettivo dello spoglio da parte del giudice di appello che abbia accolto la domanda. 2.2. Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono tuttavia infondati. 2.2.1. La Corte d'appello di L'Aquila, a pagina 3 della sentenza impugnata, ha comunque affermato in premessa che lo spoglio fosse "pacificamente integrato nella fattispecie sotto il profilo oggettivo come ritenuto in prime cure", richiamando poi le acquisizioni processuali probatorie che descrivevano un intervento di "trasformazione del tetto comune in terrazza". Ric. 2017 n. 14780 sez. 52 - ud. 14-12-2022 -8- Risulta effettivamente accertato in fatto che le opere realizzate da DE IA consistettero nello smantellamento del tetto comune del fabbricato condominiale sito in Pollutri tra la via Roma e la via A. Muzio, tetto sostituito da una terrazza destinata all'uso esclusivo del ricorrente. Il richiamato progetto di ristrutturazione del fabbricato, prodotto nella fase interdittale del giudizio, nella relazione tecnica a cura dell'architetto GH datata 6 luglio 2005, descrive in pianta della situazione modificata un terrazzo dell'estensione di circa 25 metri quadrati realizzato al posto di porzione della preesistente copertura a falde inclinate, con smantellamento della restante parte della stessa copertura e ricostruzione con travi e travicelli. Da ciò si traggono ulteriori riscontri circa l'entità della modifica della consistenza e della funzione del tetto comune. Ancora nella memoria presentata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., DE IA indica fra gli elementi di fatto "assolutamente pacifici", che "la copertura dello stabile, in cattivo stato e quindi necessitante di un intervento, è stata integralmente sostituita", avendo il ricorrente "ricavato una mansarda nei locali sottotetto" e ricostruito il preesistente tetto spiovente, salvo una minima porzione dello stesso in cui ha ricavato una piccola terrazza a livello della mansarda". Secondo consolidato orientamento di questa Corte, le parti comuni di un edificio condominiale formano oggetto di un compossesso "pro indiviso" che si esercita diversamente a seconda che le cose, gli impianti ed i servizi siano oggettivamente utili alle singole unità immobiliari, a cui sono collegati materialmente o per destinazione funzionale (come ad esempio per suolo, fondazioni, muri maestri, facciata, tetti, lastrici solari, oggettivamente utili per la statica), oppure siano Ric. 2017 n. 14780 sez. 52 - ud. 14-12-2022 -9- utili soggettivamente, sicché la loro unione materiale o la destinazione funzionale ai piani o porzioni di piano dipenda dall'attività dei rispettivi proprietari (come ad esempio per scale, portoni, anditi, portici, stenditoi, ascensore, impianti centralizzati per l'acqua calda o per aria condizionata); pertanto, nel primo caso l'esercizio del possesso consiste nel beneficio che il piano o la porzione di piano - e soltanto per traslato il proprietario - trae da tali utilità, nel secondo caso nell'espletamento della predetta attività da parte del proprietario. Qualora uno dei condomini, senza il consenso degli altri ed in loro pregiudizio, abbia alterato o violato lo stato di fatto o la destinazione della cosa comune, impedendo o restringendo il godimento spettante a ciascun possessore "pro indiviso" sulla cosa medesima in modo da sottrarla alla sua specifica funzione, sono esperibili da parte degli altri comproprietari le azioni a difesa del compossesso per conseguire la riduzione della cosa al pristino stato, allo scopo di trarne quella "utilitas" alla quale la cosa era asservita prima della contestata modificazione;
in proposito, peraltro, non si rende necessaria la prova specifica del possesso di detta parte quando essa sia costituita dalla porzione immobiliare in cui l'edificio si articola e l'eccezione "feci sed iure feci" è opponibile solo quando l'attività materiale del condomino non sia in contrasto, agli effetti dell'art. 1102 c.c., con l'esercizio attuale o potenziale di analoga attività da parte di altro condomino, non limitandone i poteri corrispondenti ai diritti spettanti sulle cose condominiali (Cass. Sez. 2, 07/01/1983, n. 129; Cass. Sez. 2, 24/01/1985, n. 312; Cass. Sez. 2, 05/08/2005, n. 16496; Cass. Sez. 6 - 2, 05/04/2011, n. 7748; Cass. Sez. 2, 30/03/2016, n. 6154). Ric. 2017 n. 14780 sez. 52 - ud. 14-12-2022 -10- Va pertanto riaffermato il principio secondo cui nel condominio degli edifici il godimento delle cose comuni da parte dei singoli condomini assurge ad oggetto di tutela possessoria quando uno di essi abbia causato agli altri partecipanti alla comunione la privazione o la turbativa del loro compossesso, e non anche quando il medesimo condomino, nell'esercizio delle facoltà ricomprese nel proprio diritto di comproprietà, abbia immutato lo stato della cosa comune ma senza privare o turbare il compossesso degli altri condomini. Il godimento del tetto comune di un edificio condominiale da parte di un singolo condomino può quindi essere denunciato in sede possessoria se lo stesso sia stato oggetto di modificazioni eseguite da altro partecipante tali da comportare una privazione o una turbativa del compossesso. Il regime del compossesso dei beni condominiali non tollera, invero, che un partecipante proceda di propria iniziativa a smantellare ed a sostituire integralmente una parte comune, limitandosi l'art. 1134 c.c., applicabile anche in situazioni di condominio composto di due sole persone (Cass. Sez. Unite 31/01/2006, n. 2046), a regolare la disciplina del rimborso delle spese «urgenti» sostenute da chi abbia assunto la gestione di iniziativa individuale senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea. Si ha quindi comunque spoglio nel compossesso ove un condomino, senza il consenso degli altri compossessori, trasformi o alteri lo stato di fatto di una parte comune, sostituendo l'oggetto del compossesso qual era in origine con altro e restringendo il godimento spettante pro indiviso a ciascuno, realizzando, dunque, un'innovazione tale da pregiudicare il rapporto materiale con la res (Cass. Sez. 2, 22/07/1968, n. 2630; Cass. Sez. 2, 18/07/1984, n. 4198). Ric. 2017 n. 14780 sez. 52 - ud. 14-12-2022 -11- E' corretto, pertanto, ravvisare gli estremi dello spoglio nel compossesso allorché un condomino proceda di sua iniziativa, senza il consenso degli altri compossessori, alla integrale demolizione del tetto comune dell'edificio, sostituendolo con altro e trasformandone una parte di consistente estensione in terrazza di proprio uso esclusivo, sottratta ad ogni possibilità di futuro godimento da parte degli altri condomini (arg., nell'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte, da Cass. Sez. 2, 12/03/2007, n. 5753 e Cass. Sez. 2, 05/06/2008, n. 14950, fino a Cass. Sez. 2, 03/08/2012, n. 14107 e, da ultimo, a Cass. Sez. 2, 29/01/2021, n. 2126). Non riveste decisività la deduzione che i IN fossero proprietari del solo vano seminterrato, mentre al IA appartengono tutte le restanti porzioni individuali, in quanto l'uso della cosa comune è consentito a ciascun partecipante nella sua interezza, e non pro quota. 2.2.2. Il secondo motivo di ricorso prospetta altresì la legittimità dell'opera realizzata riconducendola alla facoltà di sopraelevare attribuita al proprietario dell'edificio dell'ultimo piano ai sensi dell'articolo 1127 c.c., in quanto l'intervento edilizio avrebbe anche creato vani abitabili nel sottotetto di proprietà IA. Anche con riferimento a tale questione i controricorrenti eccepiscono la inammissibilità per "novità". Essa, in effetti, non è affrontata nella sentenza impugnata ed il ricorrente non specifica in ricorso, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., "come" e "quando" tale questione fosse stata tempestivamente ed utilmente allegata nelle pregresse fasi di merito e quindi oggetto di discussione processuale tra le parti. Sono piuttosto i controricorrenti a riferire che l'invocazione dell'art. 1127 c.c. era contenuta solo nella memoria 16 maggio Ric. 2017 n. 14780 sez. 52 - ud. 14-12-2022 -12- 2002 del IA, depositata durante la fase interdittale, e poi nella sua comparsa di costituzione in appello. In ogni caso, la necessità di una pronuncia di merito su tale questione va esclusa, atteso che è comunque giuridicamente insussistente la pretesa ad essa sottostante, senza che neppure occorrano ulteriori accertamenti in fatto. Va disciplinata alla stregua dell'art. 1127 c.c. la realizzazione di nuove opere (nuovi piani o nuove fabbriche) nell'area sovrastante il fabbricato da parte del proprietario dell'ultimo piano dell'edificio Ai fini dell'art. 1127 c.c., la sopraelevazione di edificio condominiale è, infatti, costituita dalla realizzazione di nuove costruzioni nell'area sovrastante il fabbricato, per cui l'originaria altezza dell'edificio è superata con la copertura dei nuovi piani o con la superficie superiore terminale delimitante le nuove fabbriche (Cass. Sez. 2, 24/10/1998, n. 10568; Cass. Sez. 2, 10/06/1997, n. 5164; Cass. Sez. 2, 24/01/1983, n. 680; Cass. Sez. 2, 07/09/2009, n. 19281; Cass. Sez. 2, 15/06/2020, n. 11490). Nella definizione enunciata da Cass. Sez. Unite, 30/07/2007, n. 16794, la nozione di sopraelevazione ex art. 1127 c.c. comprende, peraltro, non solo il caso della realizzazione di nuovi piani o nuove fabbriche, ma anche quello della trasformazione dei locali preesistenti mediante l'incremento delle superfici e delle volumetrie, seppur indipendentemente dall'aumento dell'altezza del fabbricato. Non vi è sopraelevazione, viceversa, agli effetti dell'applicabilità della richiamata disposizione, in ipotesi di modificazione solo interna ad un sottotetto, contenuta negli originari limiti strutturali, delle parti dell'edificio sottostanti alla sua copertura (Cass. Sez. 2, 24/10/1998, n. 10568; Cass. Sez. 2, 10/06/1997, n. 5164; Cass. Sez. 2, 24/01/1983, n. 680; Ric. 2017 n. 14780 sez. 52 - ud. 14-12-2022 -13- Cass. Sez. 2, 07/09/2009, n. 19281; Cass. Sez. 6-2, 20/12/2018, n. 33037). La sopraelevazione di cui all'art. 1127 c.c. non si configura affatto, comunque, nei casi in cui il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio condominiale intervenga con opere di trasformazione delle parti comuni che, per le loro caratteristiche strutturali (nella specie, abbattimento del tetto per creare terrazzi e trasformazione di spazi condominiali in vani utilizzabili da parte di alcuni soltanto dei condomini), siano idonee a sottrarre il bene comune alla sua destinazione in favore degli altri condomini ed attrarlo nell'uso esclusivo del singolo condomino attraverso la creazione di un accesso diretto (Cass. Sez. 2, 07/02/2008, n. 2865). Come da questa Corte già chiarito, ai sensi dell'art. 1127 c.c., costituisce "sopraelevazione" soltanto l'intervento edificatorio che comporti l'occupazione della colonna d'aria soprastante il fabbricato condominiale. Ove, invece, il proprietario dell'ultimo piano abbatta parte della falda del tetto e della muratura per la costruzione di una terrazza, con destinazione ad uso esclusivo, siffatta modifica può piuttosto integrare una utilizzazione non consentita delle cose comuni e, dunque, una innovazione vietata, ove le trasformazioni strutturali realizzate determinino, valutate nella loro estensione ed in rapporto alla funzione del bene, l'appropriazione definitiva di cose comuni alla proprietà individuale, con conseguente lesione dei diritti degli altri condomini (Cass. Sez. 2, 07/09/2009, n. 19281; Cass. Sez. 2, 15/06/2020, n. 11490). È lo stesso DE IA ad esporre in ricorso che l'opera consisteva in "una terrazza con una mansarda o sottotetto praticabile ad uso esclusivo del proprietario del piano adiacente e sottostante in sostituzione del tetto preesistente", ovvero nel Ric. 2017 n. 14780 sez. 52 - ud. 14-12-2022 -14- "recupero della maggior parte del sottotetto a zona abitativa, e quindi nella creazione di una mansarda, al cui servizio era destinata la piccola porzione di terrazzo realizzata". A pagina 22 e 23 di ricorso, mediante specifico richiamo al progetto ed alle riproduzioni fotografiche delle opere, si espone inoltre che "l'intervento non si è limitato semplicemente ad una copertura parziale della copertura dello stabile, ma ha comportato anche, e soprattutto, la creazione di vani abitabili nel sottotetto di proprietà del sig. IA, rispetto al quale la terrazza assume funzione servente". 3. Il terzo motivo di ricorso è infondato. La censura attiene alla valutazione di inattendibilità della testimone NT DA D'AG, al rilievo dato alle dichiarazioni rese da NZ LT in sede di informazioni sommarie nella fase interdittale, nonché alle deduzioni ritraibili dalla lettera inviata da DE IA ai FR IN in data 3 settembre 2005 e dall'incontro tra GI IN, il geometra NZ LT e l'architetto LU GH nel luglio 2005. Tutte queste allegazioni vogliono dimostrare che il IN fosse a conoscenza dei lavori inerenti al terrazzo già prima del 29 settembre 2005. In particolare, la Corte d'appello di L'Aquila, a pagina 3 della sentenza impugnata, ha sostenuto che il IA non avesse assolto all'onere di provare il consenso dei possessori alla trasformazione di parte del tetto comune in terrazza di uso esclusivo, in quanto le dichiarazioni rese da NT DA D'AG, madre dell'appellato IA, non trovavano riscontro: a) né in quelle rese da LU GH, prima quale informatore e poi quale testimone, direttore e progettista dei lavori;
b) né in quelle rese quale informatore da DR CU, titolare dell'impresa che aveva realizzato i lavori;
c) né in quelle rese quale informatore da NZ LT, Ric. 2017 n. 14780 sez. 52 - ud. 14-12-2022 -15- responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Pollutri: tali dichiaranti avrebbero tutti smentito di aver informato i IN della consistenza dei lavori sul tetto comune prima che, in data 20 settembre 2005, questi prese visione della pratica edilizia. Secondo consolidata interpretazione di questa Corte, nel procedimento possessorio, le deposizioni rese nella fase sommaria del giudizio, ove siano state assunte in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del giuramento e sulla base delle indicazioni fornite dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, sono da considerare come provenienti da veri e propri testimoni, mentre devono essere qualificati come informatori - le cui dichiarazioni sono comunque utilizzabili ai fini della decisione anche quali indizi liberamente valutabili - coloro che abbiano reso "sommarie informazioni" ai sensi dell'art. 669-sexies, comma 2, c.p.c., ovvero comunque nell'ambito degli atti di istruzione di cui al primo comma della stessa norma (Cass. Sez. 2, 21/11/2006, n. 24705; Cass. Sez. 2, 08/05/2019, n. 12089; Cass. Sez. 2, 22/07/2021, n. 21072). Il nucleo del terzo motivo di ricorso, illustrato ancora da ultimo nella memoria presentata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., poggia, tuttavia, sulle dichiarazioni rese da NZ LT quale testimone all'udienza del 10 novembre 2009, allorché il teste avrebbe chiarito che il IN gli aveva chiesto "che tipo di lavoro doveva eseguire il IA", ricevendone risposta che "dovevano essere eseguiti i lavori di cui al progetto ivi compreso il terrazzo". Ora, seguendo l'insegnamento di Cass. Sez. Unite, 7 aprile 2014, n. 8053, il mancato esame di un mezzo di prova (documento, testimonianza, ecc.) può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui abbia determinato l'omesso Ric. 2017 n. 14780 sez. 52 - ud. 14-12-2022 -16- esame circa un fatto storico decisivo della controversia e, segnatamente, quando la prova non esaminata offra la dimostrazione di una circostanza di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. Nel principio di diritto enunciato dalla sentenza n. 8053 del 2014, n. 8053, è così detto esplicitamente che "[I]'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie". Non appartiene, pertanto, all'acquis giurisprudenziale di questa Corte il principio opposto, pur oggetto di autorevoli sostegni dottrinali, secondo cui un «fatto» non può dirsi compiutamente esaminato dal giudice di merito sol perché egli abbia esaminato una delle tante risultanze probatorie che di quel fatto dimostrano l'esistenza o l'inesistenza, atteso che, se un medesimo fatto è oggetto di più prove, il giudizio su di esso non può che essere l'esito di una valutazione combinata che includa tutte le prove che lo riguardano, comparandone le diverse possibili versioni, per poi stabilire quale tra queste risulti logicamente confermata da un grado più elevato di attendibilità. Ed allora, il dato della acquisizione della conoscenza dei lavori da parte del IN è «fatto» storico comunque preso in considerazione dai giudici del merito, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie, sicché non è configurabile il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Ric. 2017 n. 14780 sez. 52 - ud. 14-12-2022 -17- Le allegazioni compiute nel terzo motivo di ricorso appaiono comunque prive di decisività, in quanto, al fine di escludersi la sussistenza nell'agente dell'animus spoliandi, il convenuto in azione di reintegrazione devi dar prova non del fatto che il possessore fosse a preventiva "conoscenza" del "tipo di lavoro" che lo stesso agente stesse per intraprendere, quanto dell'esistenza di un consenso, espresso o tacito, del medesimo possessore alla modifica o alla privazione del suo possesso. Il consenso tacito del possessore alla modifica o alla privazione del suo possesso, peraltro, come ogni manifestazione tacita di volontà, deve essere desunto da circostanze univoche e concludenti, incompatibili con la volontà di far valere il diritto o il fatto illecito (incidendo la mera conoscenza dell'azione espoliatrice, semmai, sul requisito della clandestinità dello spoglio), ed è comunque oggetto di un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito che, ove esente da vizi logici o errori di diritto o dall'emesse esame di fatti decisivi, si sottrae al sindacato di legittimità (ex multis, Cass. Sez. 2, 10/04/1996, n. 3291; Cass. Sez. 2, 30/12/1997, n. 13101). 4. Il ricorso va perciò rigettato, con condanna del ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione. Devono altresì essere liquidate le spese processuali sostenute da GI IN, OL IN e ER IN nel procedimento di sospensione dell'esecuzione ex art. 373 c.p.c., come allegato dai medesimi controricorrenti nell'istanza del 24 settembre 2020 e nella memoria (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, 24/10/2018, n. 26966; Cass. Sez. 6 - 3, 20/10/2015, n. 21198). Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, Ric. 2017 n. 14780 sez. 52 - ud. 14-12-2022 -18- n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi C 5.700,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge;
nonché le spese processuali dell'incidente di sospensione davanti alla Corte d'appello di L'Aquila, che liquida in C 2.700,00, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 14
- ricorrente- contro TI SE, TI NN, TI OL, elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE GIULIO CESARE 183, presso lo studio dell'avvocato MARTA LUCANTONI, rappresentati e difesi dall'avvocato LUIGI MORETTA;
con troricorrenti - -L( Civile Sent. Sez. 2 Num. 2971 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: SCARPA ANTONIO Data pubblicazione: 01/02/2023 avverso la sentenza n. 846/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 16/05/2017; viste le conclusioni motivate, ai sensi dell'art. 23, comma 8- bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona della Sostituta Procuratore Generale RO RI DELL'BA, la quale ha chiesto di accogliere il terzo motivo del ricorso e di rigettare i primi due motivi;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA;
udito il P.M. in persona della Sostituta Procuratore Generale RO RI DELL'BA, la quale ha chiesto di accogliere il terzo motivo del ricorso e di rigettare i primi due motivi;
uditi gli Avvocati NN MOSCARINI, per delega dell'Avvocato Arnaldo Tascione, e MARTA LUCANTONI, per delega dell'Avvocato LU Moretta. FATTI DI CAUSA 1. DE IA ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 846/2017 della Corte d'appello di L'Aquila, del 16 maggio 2017. 2. Resistono con unico controricorso GI IN, OL IN e ER IN. 3. Con ricorso ex art. 703 c.p.c. depositato il 3 agosto 2006, GI IN, comproprietario e possessore - insieme a OL IN e ER IN - del piano terra di un condominio sito in Pollutri tra la via Roma e la via A. Muzio, adì il Tribunale di Vasto per chiedere la riduzione in pristino delle opere realizzate da DE IA, proprietario degli altri piani dell'edificio, il quale - a partire dalla fine del mese di agosto del 2005 - aveva intrapreso dei lavori di rifacimento del tetto, sul quale era stata altresì ricavata una terrazza destinata al Ric. 2017 n. 14780 sez. 52 - ud. 14-12-2022 -2- suo uso esclusivo. L'attore GI IN affermò di aver subito lo spoglio dal possesso del tetto comune, nonché il patimento di danni, tra cui la perdita di veduta goduta da una terrazza in proprietà esclusiva collocata in altro fabbricato contiguo a quello oggetto del giudizio. La domanda possessoria di GI IN venne rigettata dapprima in sede interdittale, con ordinanza del 21 maggio 2007 confermata in sede di reclamo, e poi, all'esito del giudizio di merito, nel quale si costituirono anche i comproprietari OL IN e ER IN, con sentenza del Tribunale di Vasto del 3 maggio 2011. Il Tribunale sostenne che GI IN aveva prestato il proprio consenso all'esecuzione dei lavori da parte di DE IA, sicché non sussisteva il presupposto soggettivo dello spoglio consistente nell'animus spoliandi. La Corte d'appello di L'Aquila ha accolto il gravame avanzato da GI IN, OL IN e ER IN, affermando che il IA non avesse assolto all'onere di provare il consenso dei possessori alla trasformazione di parte del tetto comune in terrazza di uso esclusivo. La sentenza impugnata ha, in particolare, ritenuto che le dichiarazioni rese da NT DA D'AG, madre dell'appellato IA, non trovassero riscontro in quelle rese da LU GH, direttore e progettista dei lavori, e in quelle rese da DR CU, titolare dell'impresa che aveva realizzato i lavori, avendo costoro smentito di aver informato i IN della consistenza dei lavori sul tetto comune. Secondo la Corte di L'Aquila, elementi in senso diverso neppure potevano ricavarsi dalle dichiarazioni rese da NZ LT, responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Pollutri;
anzi, in base a tale deposizione, era da ritenere che solo dal 20 settembre 2005, allorquando fu Ric. 2017 n. 14780 sez. 52 - ud. 14-12-2022 -3- concesso al IN di prendere visione della pratica edilizia, questi aveva avuto effettiva contezza della consistenza dei lavori. La trattazione del ricorso era stata fissata in camera di consiglio per l'adunanza del 15 febbraio 2002, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. e le parti depositarono memorie. Con ordinanza interlocutoria del 21 giugno 2022, la Corte ritenne tuttavia che le questioni di diritto sulle quali deve pronunciare in relazione al primo ed al secondo motivo di ricorso, come in relazione al terzo motivo di ricorso (ivi dettagliate), sono di particolare rilevanza, sì da rendere perciò opportuna la trattazione in pubblica udienza. Il ricorso è stato quindi deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con istanza di discussione orale del ricorrente. Le parti hanno presentato memorie da ultimo in data 6 e 7 dicembre 2022. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo del ricorso di DE IA allega la violazione e falsa applicazione degli articoli 1102, 1120 e 1168 c.c., nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il ricorrente sostiene che difetterebbe, nel caso di specie, il presupposto oggettivo dello spoglio, avendo egli realizzato opere legittime alla stregua degli articoli 1102 e 1120 c.c., e lamenta che la Corte d'appello abbia omesso qualsivoglia indagine sul punto, dando per scontato l'avvenuto spoglio. Si assume che vi fosse perciò il pieno diritto del IA di realizzare le opere contestate. Viene narrato nella censura che Ric. 2017 n. 14780 sez. 52 - ud. 14-12-2022 -4- il tetto, precedentemente all'intervento edilizio oggetto di lite, era "a spiovente", dal quale non si poteva perciò ricavare altra utilità se non quella di copertura, comunque salvaguardata anche all'esito delle modifiche eseguite. Il secondo motivo di ricorso, proposto in via subordinata alla prima censura, ha ad oggetto la violazione e falsa applicazione degli articoli 1127 e 1168 c.c., ex art. 360 co.1 n.3 c.p.c., nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il ricorrente deduce che l'opera realizzata rientrerebbe comunque tra i poteri del proprietario dell'edificio dell'ultimo piano ai sensi dell'articolo 1127 c.c.; l'intervento realizzato, infatti, non si sarebbe limitato alla sostituzione parziale della copertura, ma sarebbe consistito anche nella creazione di vani abitabili nel sottotetto di proprietà IA. Con il terzo motivo di ricorso viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli articoli 224, 251, 669 sexies e 703 c.p.c., nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Viene censurata la sentenza d'appello nella parte in cui, ai fini di ravvisare l'animus spoliandi, ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese da NT DA D'AG, madre del ricorrente, per l'asserita mancanza di riscontri nelle dichiarazioni degli altri testimoni escussi. Si sostiene che la Corte d'appello abbia valorizzato le dichiarazioni rese da NZ LT, responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Pollutri, in sede di informazioni sommarie nella fase interdittale all'udienza del 13 marzo 2007, aventi perciò solo rilievo indiziario, e non invece quelle successivamente rese nella fase di merito all'udienza del 10 novembre 2009, quando il teste aveva narrato di aver messo il IN a conoscenza dei Ric. 2017 n. 14780 sez. 52 - ud. 14-12-2022 -5- lavori inerenti specificamente al terrazzo, conoscenza acquisita ben prima, dunque, del 29 settembre 2005. Altra deduzione circa la previa conoscenza dell'entità dei lavori viene tratta nella censura dalla lettera inviata da DE IA ai FR IN in data 3 settembre 2005, lettera recante la dichiarazione con cui il primo si accollava il costo integrale delle opere, cui la Corte d'appello ha invece attribuito "tenore confessorio" quanto alla contrarietà dei IN alle opere. Si aggiunge che GI IN, sin dal ricorso introduttivo del giudizio, aveva espressamente ammesso di essere venuto a conoscenza della consistenza dell'intervento edilizio dopo aver chiesto informazioni al geometra NZ LT ed all'architetto LU GH in un incontro avvenuto già a luglio 2005. 2. Il primo ed il secondo motivo di ricorso concernono la questione relativa alla configurabilità degli estremi dello spoglio con riferimento alle modifiche del tetto comune di copertura del fabbricato di via Polluti realizzate da DE IA. In proposito, i controricorrenti eccepiscono la inammissibilità delle censure per intervenuta acquiescenza sul punto da parte del IA. 2.1. Invero, per come esposto nello stesso ricorso, la domanda possessoria di GI IN era stata respinta dal Tribunale di Vasto, sia in sede interdittale che con la sentenza di merito, per la insussistenza del presupposto soggettivo dello spoglio consistente nell'animus spoliandi. Nella pronuncia di primo grado, il Tribunale aveva ritenuto ravvisato "nella condotta lamentata ... uno spoglio, in quanto trattasi di atti che, oltre a mutare lo stato e la destinazione della cosa, come tali idonei a concretare l'elemento della violenza - sulla cosa - dello spoglio medesimo ..., come obiettivamente risulta dalla Ric. 2017 n. 14780 sez. 52 - ud. 14-12-2022 -6- documentazione in atti (cfr. relazione tecnica allegata al progetto depositato dal resistente con la richiesta del permesso a costruire) (...)". L'appello proposto da GI IN, OL IN e ER IN e la sentenza della Corte di L'Aquila hanno avuto ad oggetto essenzialmente la questione inerente al consenso dei possessori alla trasformazione di parte del tetto comune in terrazza di uso esclusivo. Per effetto della formazione progressiva del giudicato, al quale tende il processo attraverso le successive sentenze di merito, ed in correlazione con la funzione devolutiva dell'appello, il cui oggetto soggiace alle delimitazioni derivanti dagli artt. 329, 342 e 346 c.p.c., certamente nel giudizio di cassazione non possono riespandersi i termini della controversia rispetto a quelli dibattuti in sede di gravame contro la sentenza di primo grado, se non lamentando un difetto di attività del giudice d'appello che abbia comportato o un'omissione di pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un omesso esame circa un fatto decisivo prospettato dalle parti medesime. DE IA ha, inoltre, indicato di aver riproposto in appello altresì la propria difesa in ordine alla natura dell'opera denunciata in correlazione alla destinazione economica della terrazza, intendendo rimettere in discussione e sollecitare la decisione anche in sede di gravame sull'elemento oggettivo dello spoglio, avendo il giudice di primo grado, come visto, ravvisato lo stesso nella sentenza appellata e piuttosto negato unicamente il necessario concorso dell'elemento soggettivo, insito nella consapevolezza di agire contro la volontà espressa o presunta del (com)possessore. Dall'esame diretto della comparsa di costituzione del IA davanti alla Corte d'appello di L'Aquila, risulta, invero, che l'appellato avesse Ric. 2017 n. 14780 sez. 52 - ud. 14-12-2022 -7- ripercorso il contenuto delle proprie precedenti difese nella fase sommaria e poi nel primo grado di merito, anche quanto alla descrizione dell'opera come "modesto terrazzo", posto a livello dei locali del sottotetto recuperati a "zona abitativa". I controricorrenti, ancora nelle memorie ex art. 380 bis.1 e poi ex art. 378 c.p.c., hanno replicato che la comparsa di costituzione del IA nel giudizio di appello non denotasse una inequivoca volontà dell'appellato di voler sottoporre la questione dell'elemento oggettivo dello spoglio al riesame del giudice di secondo grado. Integrando, peraltro, gli elementi oggettivi e soggettivi dello spoglio fatti costitutivi della pretesa di reintegrazione del possessore, ove anche in primo grado la domanda sia stata negata in base all'esclusione del solo requisito psicologico, il convenuto, totalmente vittorioso, non ha alcun onere di impugnativa incidentale e neppure di riproposizione della mera difesa diretta ad evidenziare il difetto dell'elemento costitutivo oggettivo della domanda, dovendo comunque l'attore, che abbia interposto gravame, dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della sua domanda, sicché la stessa originaria parte convenuta può dolersi in cassazione della omessa verifica del requisito oggettivo dello spoglio da parte del giudice di appello che abbia accolto la domanda. 2.2. Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono tuttavia infondati. 2.2.1. La Corte d'appello di L'Aquila, a pagina 3 della sentenza impugnata, ha comunque affermato in premessa che lo spoglio fosse "pacificamente integrato nella fattispecie sotto il profilo oggettivo come ritenuto in prime cure", richiamando poi le acquisizioni processuali probatorie che descrivevano un intervento di "trasformazione del tetto comune in terrazza". Ric. 2017 n. 14780 sez. 52 - ud. 14-12-2022 -8- Risulta effettivamente accertato in fatto che le opere realizzate da DE IA consistettero nello smantellamento del tetto comune del fabbricato condominiale sito in Pollutri tra la via Roma e la via A. Muzio, tetto sostituito da una terrazza destinata all'uso esclusivo del ricorrente. Il richiamato progetto di ristrutturazione del fabbricato, prodotto nella fase interdittale del giudizio, nella relazione tecnica a cura dell'architetto GH datata 6 luglio 2005, descrive in pianta della situazione modificata un terrazzo dell'estensione di circa 25 metri quadrati realizzato al posto di porzione della preesistente copertura a falde inclinate, con smantellamento della restante parte della stessa copertura e ricostruzione con travi e travicelli. Da ciò si traggono ulteriori riscontri circa l'entità della modifica della consistenza e della funzione del tetto comune. Ancora nella memoria presentata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., DE IA indica fra gli elementi di fatto "assolutamente pacifici", che "la copertura dello stabile, in cattivo stato e quindi necessitante di un intervento, è stata integralmente sostituita", avendo il ricorrente "ricavato una mansarda nei locali sottotetto" e ricostruito il preesistente tetto spiovente, salvo una minima porzione dello stesso in cui ha ricavato una piccola terrazza a livello della mansarda". Secondo consolidato orientamento di questa Corte, le parti comuni di un edificio condominiale formano oggetto di un compossesso "pro indiviso" che si esercita diversamente a seconda che le cose, gli impianti ed i servizi siano oggettivamente utili alle singole unità immobiliari, a cui sono collegati materialmente o per destinazione funzionale (come ad esempio per suolo, fondazioni, muri maestri, facciata, tetti, lastrici solari, oggettivamente utili per la statica), oppure siano Ric. 2017 n. 14780 sez. 52 - ud. 14-12-2022 -9- utili soggettivamente, sicché la loro unione materiale o la destinazione funzionale ai piani o porzioni di piano dipenda dall'attività dei rispettivi proprietari (come ad esempio per scale, portoni, anditi, portici, stenditoi, ascensore, impianti centralizzati per l'acqua calda o per aria condizionata); pertanto, nel primo caso l'esercizio del possesso consiste nel beneficio che il piano o la porzione di piano - e soltanto per traslato il proprietario - trae da tali utilità, nel secondo caso nell'espletamento della predetta attività da parte del proprietario. Qualora uno dei condomini, senza il consenso degli altri ed in loro pregiudizio, abbia alterato o violato lo stato di fatto o la destinazione della cosa comune, impedendo o restringendo il godimento spettante a ciascun possessore "pro indiviso" sulla cosa medesima in modo da sottrarla alla sua specifica funzione, sono esperibili da parte degli altri comproprietari le azioni a difesa del compossesso per conseguire la riduzione della cosa al pristino stato, allo scopo di trarne quella "utilitas" alla quale la cosa era asservita prima della contestata modificazione;
in proposito, peraltro, non si rende necessaria la prova specifica del possesso di detta parte quando essa sia costituita dalla porzione immobiliare in cui l'edificio si articola e l'eccezione "feci sed iure feci" è opponibile solo quando l'attività materiale del condomino non sia in contrasto, agli effetti dell'art. 1102 c.c., con l'esercizio attuale o potenziale di analoga attività da parte di altro condomino, non limitandone i poteri corrispondenti ai diritti spettanti sulle cose condominiali (Cass. Sez. 2, 07/01/1983, n. 129; Cass. Sez. 2, 24/01/1985, n. 312; Cass. Sez. 2, 05/08/2005, n. 16496; Cass. Sez. 6 - 2, 05/04/2011, n. 7748; Cass. Sez. 2, 30/03/2016, n. 6154). Ric. 2017 n. 14780 sez. 52 - ud. 14-12-2022 -10- Va pertanto riaffermato il principio secondo cui nel condominio degli edifici il godimento delle cose comuni da parte dei singoli condomini assurge ad oggetto di tutela possessoria quando uno di essi abbia causato agli altri partecipanti alla comunione la privazione o la turbativa del loro compossesso, e non anche quando il medesimo condomino, nell'esercizio delle facoltà ricomprese nel proprio diritto di comproprietà, abbia immutato lo stato della cosa comune ma senza privare o turbare il compossesso degli altri condomini. Il godimento del tetto comune di un edificio condominiale da parte di un singolo condomino può quindi essere denunciato in sede possessoria se lo stesso sia stato oggetto di modificazioni eseguite da altro partecipante tali da comportare una privazione o una turbativa del compossesso. Il regime del compossesso dei beni condominiali non tollera, invero, che un partecipante proceda di propria iniziativa a smantellare ed a sostituire integralmente una parte comune, limitandosi l'art. 1134 c.c., applicabile anche in situazioni di condominio composto di due sole persone (Cass. Sez. Unite 31/01/2006, n. 2046), a regolare la disciplina del rimborso delle spese «urgenti» sostenute da chi abbia assunto la gestione di iniziativa individuale senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea. Si ha quindi comunque spoglio nel compossesso ove un condomino, senza il consenso degli altri compossessori, trasformi o alteri lo stato di fatto di una parte comune, sostituendo l'oggetto del compossesso qual era in origine con altro e restringendo il godimento spettante pro indiviso a ciascuno, realizzando, dunque, un'innovazione tale da pregiudicare il rapporto materiale con la res (Cass. Sez. 2, 22/07/1968, n. 2630; Cass. Sez. 2, 18/07/1984, n. 4198). Ric. 2017 n. 14780 sez. 52 - ud. 14-12-2022 -11- E' corretto, pertanto, ravvisare gli estremi dello spoglio nel compossesso allorché un condomino proceda di sua iniziativa, senza il consenso degli altri compossessori, alla integrale demolizione del tetto comune dell'edificio, sostituendolo con altro e trasformandone una parte di consistente estensione in terrazza di proprio uso esclusivo, sottratta ad ogni possibilità di futuro godimento da parte degli altri condomini (arg., nell'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte, da Cass. Sez. 2, 12/03/2007, n. 5753 e Cass. Sez. 2, 05/06/2008, n. 14950, fino a Cass. Sez. 2, 03/08/2012, n. 14107 e, da ultimo, a Cass. Sez. 2, 29/01/2021, n. 2126). Non riveste decisività la deduzione che i IN fossero proprietari del solo vano seminterrato, mentre al IA appartengono tutte le restanti porzioni individuali, in quanto l'uso della cosa comune è consentito a ciascun partecipante nella sua interezza, e non pro quota. 2.2.2. Il secondo motivo di ricorso prospetta altresì la legittimità dell'opera realizzata riconducendola alla facoltà di sopraelevare attribuita al proprietario dell'edificio dell'ultimo piano ai sensi dell'articolo 1127 c.c., in quanto l'intervento edilizio avrebbe anche creato vani abitabili nel sottotetto di proprietà IA. Anche con riferimento a tale questione i controricorrenti eccepiscono la inammissibilità per "novità". Essa, in effetti, non è affrontata nella sentenza impugnata ed il ricorrente non specifica in ricorso, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., "come" e "quando" tale questione fosse stata tempestivamente ed utilmente allegata nelle pregresse fasi di merito e quindi oggetto di discussione processuale tra le parti. Sono piuttosto i controricorrenti a riferire che l'invocazione dell'art. 1127 c.c. era contenuta solo nella memoria 16 maggio Ric. 2017 n. 14780 sez. 52 - ud. 14-12-2022 -12- 2002 del IA, depositata durante la fase interdittale, e poi nella sua comparsa di costituzione in appello. In ogni caso, la necessità di una pronuncia di merito su tale questione va esclusa, atteso che è comunque giuridicamente insussistente la pretesa ad essa sottostante, senza che neppure occorrano ulteriori accertamenti in fatto. Va disciplinata alla stregua dell'art. 1127 c.c. la realizzazione di nuove opere (nuovi piani o nuove fabbriche) nell'area sovrastante il fabbricato da parte del proprietario dell'ultimo piano dell'edificio Ai fini dell'art. 1127 c.c., la sopraelevazione di edificio condominiale è, infatti, costituita dalla realizzazione di nuove costruzioni nell'area sovrastante il fabbricato, per cui l'originaria altezza dell'edificio è superata con la copertura dei nuovi piani o con la superficie superiore terminale delimitante le nuove fabbriche (Cass. Sez. 2, 24/10/1998, n. 10568; Cass. Sez. 2, 10/06/1997, n. 5164; Cass. Sez. 2, 24/01/1983, n. 680; Cass. Sez. 2, 07/09/2009, n. 19281; Cass. Sez. 2, 15/06/2020, n. 11490). Nella definizione enunciata da Cass. Sez. Unite, 30/07/2007, n. 16794, la nozione di sopraelevazione ex art. 1127 c.c. comprende, peraltro, non solo il caso della realizzazione di nuovi piani o nuove fabbriche, ma anche quello della trasformazione dei locali preesistenti mediante l'incremento delle superfici e delle volumetrie, seppur indipendentemente dall'aumento dell'altezza del fabbricato. Non vi è sopraelevazione, viceversa, agli effetti dell'applicabilità della richiamata disposizione, in ipotesi di modificazione solo interna ad un sottotetto, contenuta negli originari limiti strutturali, delle parti dell'edificio sottostanti alla sua copertura (Cass. Sez. 2, 24/10/1998, n. 10568; Cass. Sez. 2, 10/06/1997, n. 5164; Cass. Sez. 2, 24/01/1983, n. 680; Ric. 2017 n. 14780 sez. 52 - ud. 14-12-2022 -13- Cass. Sez. 2, 07/09/2009, n. 19281; Cass. Sez. 6-2, 20/12/2018, n. 33037). La sopraelevazione di cui all'art. 1127 c.c. non si configura affatto, comunque, nei casi in cui il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio condominiale intervenga con opere di trasformazione delle parti comuni che, per le loro caratteristiche strutturali (nella specie, abbattimento del tetto per creare terrazzi e trasformazione di spazi condominiali in vani utilizzabili da parte di alcuni soltanto dei condomini), siano idonee a sottrarre il bene comune alla sua destinazione in favore degli altri condomini ed attrarlo nell'uso esclusivo del singolo condomino attraverso la creazione di un accesso diretto (Cass. Sez. 2, 07/02/2008, n. 2865). Come da questa Corte già chiarito, ai sensi dell'art. 1127 c.c., costituisce "sopraelevazione" soltanto l'intervento edificatorio che comporti l'occupazione della colonna d'aria soprastante il fabbricato condominiale. Ove, invece, il proprietario dell'ultimo piano abbatta parte della falda del tetto e della muratura per la costruzione di una terrazza, con destinazione ad uso esclusivo, siffatta modifica può piuttosto integrare una utilizzazione non consentita delle cose comuni e, dunque, una innovazione vietata, ove le trasformazioni strutturali realizzate determinino, valutate nella loro estensione ed in rapporto alla funzione del bene, l'appropriazione definitiva di cose comuni alla proprietà individuale, con conseguente lesione dei diritti degli altri condomini (Cass. Sez. 2, 07/09/2009, n. 19281; Cass. Sez. 2, 15/06/2020, n. 11490). È lo stesso DE IA ad esporre in ricorso che l'opera consisteva in "una terrazza con una mansarda o sottotetto praticabile ad uso esclusivo del proprietario del piano adiacente e sottostante in sostituzione del tetto preesistente", ovvero nel Ric. 2017 n. 14780 sez. 52 - ud. 14-12-2022 -14- "recupero della maggior parte del sottotetto a zona abitativa, e quindi nella creazione di una mansarda, al cui servizio era destinata la piccola porzione di terrazzo realizzata". A pagina 22 e 23 di ricorso, mediante specifico richiamo al progetto ed alle riproduzioni fotografiche delle opere, si espone inoltre che "l'intervento non si è limitato semplicemente ad una copertura parziale della copertura dello stabile, ma ha comportato anche, e soprattutto, la creazione di vani abitabili nel sottotetto di proprietà del sig. IA, rispetto al quale la terrazza assume funzione servente". 3. Il terzo motivo di ricorso è infondato. La censura attiene alla valutazione di inattendibilità della testimone NT DA D'AG, al rilievo dato alle dichiarazioni rese da NZ LT in sede di informazioni sommarie nella fase interdittale, nonché alle deduzioni ritraibili dalla lettera inviata da DE IA ai FR IN in data 3 settembre 2005 e dall'incontro tra GI IN, il geometra NZ LT e l'architetto LU GH nel luglio 2005. Tutte queste allegazioni vogliono dimostrare che il IN fosse a conoscenza dei lavori inerenti al terrazzo già prima del 29 settembre 2005. In particolare, la Corte d'appello di L'Aquila, a pagina 3 della sentenza impugnata, ha sostenuto che il IA non avesse assolto all'onere di provare il consenso dei possessori alla trasformazione di parte del tetto comune in terrazza di uso esclusivo, in quanto le dichiarazioni rese da NT DA D'AG, madre dell'appellato IA, non trovavano riscontro: a) né in quelle rese da LU GH, prima quale informatore e poi quale testimone, direttore e progettista dei lavori;
b) né in quelle rese quale informatore da DR CU, titolare dell'impresa che aveva realizzato i lavori;
c) né in quelle rese quale informatore da NZ LT, Ric. 2017 n. 14780 sez. 52 - ud. 14-12-2022 -15- responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Pollutri: tali dichiaranti avrebbero tutti smentito di aver informato i IN della consistenza dei lavori sul tetto comune prima che, in data 20 settembre 2005, questi prese visione della pratica edilizia. Secondo consolidata interpretazione di questa Corte, nel procedimento possessorio, le deposizioni rese nella fase sommaria del giudizio, ove siano state assunte in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del giuramento e sulla base delle indicazioni fornite dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, sono da considerare come provenienti da veri e propri testimoni, mentre devono essere qualificati come informatori - le cui dichiarazioni sono comunque utilizzabili ai fini della decisione anche quali indizi liberamente valutabili - coloro che abbiano reso "sommarie informazioni" ai sensi dell'art. 669-sexies, comma 2, c.p.c., ovvero comunque nell'ambito degli atti di istruzione di cui al primo comma della stessa norma (Cass. Sez. 2, 21/11/2006, n. 24705; Cass. Sez. 2, 08/05/2019, n. 12089; Cass. Sez. 2, 22/07/2021, n. 21072). Il nucleo del terzo motivo di ricorso, illustrato ancora da ultimo nella memoria presentata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., poggia, tuttavia, sulle dichiarazioni rese da NZ LT quale testimone all'udienza del 10 novembre 2009, allorché il teste avrebbe chiarito che il IN gli aveva chiesto "che tipo di lavoro doveva eseguire il IA", ricevendone risposta che "dovevano essere eseguiti i lavori di cui al progetto ivi compreso il terrazzo". Ora, seguendo l'insegnamento di Cass. Sez. Unite, 7 aprile 2014, n. 8053, il mancato esame di un mezzo di prova (documento, testimonianza, ecc.) può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui abbia determinato l'omesso Ric. 2017 n. 14780 sez. 52 - ud. 14-12-2022 -16- esame circa un fatto storico decisivo della controversia e, segnatamente, quando la prova non esaminata offra la dimostrazione di una circostanza di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. Nel principio di diritto enunciato dalla sentenza n. 8053 del 2014, n. 8053, è così detto esplicitamente che "[I]'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie". Non appartiene, pertanto, all'acquis giurisprudenziale di questa Corte il principio opposto, pur oggetto di autorevoli sostegni dottrinali, secondo cui un «fatto» non può dirsi compiutamente esaminato dal giudice di merito sol perché egli abbia esaminato una delle tante risultanze probatorie che di quel fatto dimostrano l'esistenza o l'inesistenza, atteso che, se un medesimo fatto è oggetto di più prove, il giudizio su di esso non può che essere l'esito di una valutazione combinata che includa tutte le prove che lo riguardano, comparandone le diverse possibili versioni, per poi stabilire quale tra queste risulti logicamente confermata da un grado più elevato di attendibilità. Ed allora, il dato della acquisizione della conoscenza dei lavori da parte del IN è «fatto» storico comunque preso in considerazione dai giudici del merito, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie, sicché non è configurabile il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Ric. 2017 n. 14780 sez. 52 - ud. 14-12-2022 -17- Le allegazioni compiute nel terzo motivo di ricorso appaiono comunque prive di decisività, in quanto, al fine di escludersi la sussistenza nell'agente dell'animus spoliandi, il convenuto in azione di reintegrazione devi dar prova non del fatto che il possessore fosse a preventiva "conoscenza" del "tipo di lavoro" che lo stesso agente stesse per intraprendere, quanto dell'esistenza di un consenso, espresso o tacito, del medesimo possessore alla modifica o alla privazione del suo possesso. Il consenso tacito del possessore alla modifica o alla privazione del suo possesso, peraltro, come ogni manifestazione tacita di volontà, deve essere desunto da circostanze univoche e concludenti, incompatibili con la volontà di far valere il diritto o il fatto illecito (incidendo la mera conoscenza dell'azione espoliatrice, semmai, sul requisito della clandestinità dello spoglio), ed è comunque oggetto di un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito che, ove esente da vizi logici o errori di diritto o dall'emesse esame di fatti decisivi, si sottrae al sindacato di legittimità (ex multis, Cass. Sez. 2, 10/04/1996, n. 3291; Cass. Sez. 2, 30/12/1997, n. 13101). 4. Il ricorso va perciò rigettato, con condanna del ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione. Devono altresì essere liquidate le spese processuali sostenute da GI IN, OL IN e ER IN nel procedimento di sospensione dell'esecuzione ex art. 373 c.p.c., come allegato dai medesimi controricorrenti nell'istanza del 24 settembre 2020 e nella memoria (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, 24/10/2018, n. 26966; Cass. Sez. 6 - 3, 20/10/2015, n. 21198). Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, Ric. 2017 n. 14780 sez. 52 - ud. 14-12-2022 -18- n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi C 5.700,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge;
nonché le spese processuali dell'incidente di sospensione davanti alla Corte d'appello di L'Aquila, che liquida in C 2.700,00, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 14