CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 06/02/2026, n. 1806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1806 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1806/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MICCIO FABIO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13179/2025 depositato il 08/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20063T0017640000012024017 REGISTRO 2024 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è comparso. Resistente/Appellato: Si riporta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 impugna l'avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni n. 2006/3T/001764/000/001/2024/017 in quanto avente ad oggetto l'imposta di registro per l'anno 2024, ma l'immobile è stato ceduto in data 26 giugno 2012.
Si costituisce Entrate DP 1 che riconosce l'errore e dichiara di avere annullato l'avviso.
Con memoria Ricorrente_1 osserva che non è stato prodotto il provvedimento di annullamento in autotutela dell'avviso di liquidazione impugnato e dunque conclude per:
i) accertare l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato ii) e conseguentemente dichiarare l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Ciò posto, possono accogliersi le conclusioni iniziali della ricorrente, nel senso che si provvede ad annullare l'atto, atteso che non è stato prodotto il provvedimento di annullamento in autotutela.
P.q.m.
a) annulla l'atto impugnato;
b) compensa le spese.
Roma, 5.2.2026
Il giudice monocratico
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MICCIO FABIO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13179/2025 depositato il 08/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20063T0017640000012024017 REGISTRO 2024 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è comparso. Resistente/Appellato: Si riporta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 impugna l'avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni n. 2006/3T/001764/000/001/2024/017 in quanto avente ad oggetto l'imposta di registro per l'anno 2024, ma l'immobile è stato ceduto in data 26 giugno 2012.
Si costituisce Entrate DP 1 che riconosce l'errore e dichiara di avere annullato l'avviso.
Con memoria Ricorrente_1 osserva che non è stato prodotto il provvedimento di annullamento in autotutela dell'avviso di liquidazione impugnato e dunque conclude per:
i) accertare l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato ii) e conseguentemente dichiarare l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Ciò posto, possono accogliersi le conclusioni iniziali della ricorrente, nel senso che si provvede ad annullare l'atto, atteso che non è stato prodotto il provvedimento di annullamento in autotutela.
P.q.m.
a) annulla l'atto impugnato;
b) compensa le spese.
Roma, 5.2.2026
Il giudice monocratico