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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/09/2025, n. 3633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3633 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
9596 /2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n. 9596/2019 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente:
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che secondo quanto dedotto dall'attore che agisce in Parte_1
qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore Persona_1
nata a [...] il 31.7.2006, il [...] presso l'Istituto Comprensivo
Statale Kennedy Ovest 3, la minore durante il gioco libero in giardino veniva spinta da una compagna e nella caduta urtava il viso contro una panca apposta alla muraglia di cinta del giardino stesso, come si poteva evincere dalla relazione 1 redatta dall'insegnante il giorno stesso dell'accaduto (cfr. doc. 1 di Persona_2
parte attrice), che, secondo le deduzioni attoree, era l'unica persona appartenente al personale scolastico presente al momento del fatto;
rilevato che a seguito del sinistro venivano avvertiti i genitori che, recatisi presso l'Istituto scolastico e riscontrando le lesioni subite dalla minore, la trasportavano immediatamente al Pronto soccorso dell'Istituto Clinico S. Anna, ove a seguito di un primo controllo i sanitari consigliavano il trasferimento presso il pronto soccorso pediatrico degli Spedali Civili di Brescia, ove veniva sottoposta a consulenza specialistica chirurgica maxillo-facciale e le diagnosticavano “ferita lacero contusa regione zigomatica destra” procedendo a “sutura con PDS”, oltre alla prescrizione di alcuni farmaci per la riabilitazione (cfr. pag. 2 atto di citazione); rilevato che a seguito dell'evento per cui è causa i genitori di si Persona_1
rivolgevano quindi ad un medico-legale affinché, una volta visitata la minore, valutasse i postumi conseguenza dell'infortunio per cui è causa (cfr. doc. 4 di parte attrice) e sulla scorta di detta valutazione, l'attore tramite il Parte_1
proprio legale, chiedeva a mezzo p.e.c. all'Istituto Comprensivo Statale Kennedy
Ovest 3 il risarcimento dei danni per quanto accaduto in data 14 maggio 2012 alla minore, quantificati in euro 67.529,00 oltre all'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ai sensi del d.l. n. 132/2014 convertito in l. n.
162/2014 al fine di raggiungere una soluzione consensuale in merito al risarcimento, inviando a tal fine anche la relazione del proprio medico legale sopra citata (cfr. docc.
6-7 di parte attrice); rilevato che in data 7 febbraio 2017 la compagnia assicurativa
[...]
inviava una missiva al legale dell'attore comunicando Controparte_1
l'avvenuta apertura del sinistro in merito all'incidente per cui è causa, cui il suddetto legale rispondeva trasmettendo via p.e.c. la quantificazione del danno
2 come sopra indicato e chiedendo che si procedesse quindi alla visita medico-legale dell'infortunata da parte di un medico fiduciario dell'assicurazione, non ricevendo però alcun riscontro, così come un successivo sollecito (cfr. docc.
9-10 di parte attrice);
rilevato che a fronte dell'inerzia, citava quindi in giudizio il Parte_1
, in persona del Controparte_2 CP_3
pro tempore, chiedendo: “in via principale e nel merito: - Accertata e dichiarata la piena responsabilità a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. dei responsabili dell'Istituto comprensivo statale Kennedy Ovest 3 frequentato da Per_1
in ordine al fatto di cui è causa, condannare il
[...] [...]
, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in Controparte_2
favore dell'attore, in proprio e quale legale rappresentante della figlia, della somma di €
89.376,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo o la diversa somma, anche maggiore, che risulterà in corso di causa. In via subordinata e nel merito: -
Accertata e dichiarata la piena responsabilità a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2047 c.c. o ex art. 2048 c.c. dei responsabili dell'Istituto comprensivo statale Kennedy Ovest 3 frequentato da in ordine al fatto di Persona_1
cui è causa, condannare il , Controparte_2
in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore dell'attore, in proprio e quale legale rappresentante della figlia, della somma di € 89.376,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo o la diversa somma, anche maggiore, che risulterà in corso di causa. In via ulteriormente subordinata e nel merito: - Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda attorea sulla base della responsabilità a titolo contrattuale ex art. 1218 c.c. e a titolo extracontrattuale ex art. 2047 o 2048 c.c., Accertata e dichiarata la piena
3 responsabilità a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. dei responsabili dell'Istituto comprensivo statale Kennedy Ovest 3 frequentato da Per_1
in ordine al fatto di cui è causa, condannare il
[...] [...]
, in persona del pro tempore, al pagamento in Controparte_2 CP_3
favore dell'attore, in proprio e quale legale rappresentante della figlia, della somma di €
89.376,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo o la diversa somma, anche maggiore, che risulterà in corso di causa. In via istruttoria: si chiede fin d'ora che il Tribunale di Brescia voglia ammettere C.T.U. medico-legale sulla persona di
, per accertare e quantificare l'entità dell'invalidità temporanea e dei Persona_1
postumi permanenti nonché la congruità delle spese mediche e riabilitative sostenute quale conseguenza del sinistro de quo” oltre l'ammissione di prove per testi e spese e compensi professionali interamente rifusi;
rilevato che si costituiva in giudizio il Controparte_2
contestando quanto dedotto in fatto ed in diritto dall'attore e
[...]
chiedendo: “1) in via preliminare in rito: disporre congruo differimento ex art.269 cpc della già fissata udienza di prima comparizione delle parti, al fine di consentire la chiamata in causa ex art.106 c.p.c. della compagnia di assicurazione
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in 40128 Controparte_4
Bologna, in Via Stalingrado n. 45. 2) nel merito: respingere la domanda proposta da parte attrice in quanto inammissibile, infondata in fatto e diritto e comunque non provata;
3) in subordine: nella denegata ipotesi del riconoscimento di una totale o parziale responsabilità della convenuta dichiarare la Controparte_5
Società in persona del Legale Rappresentate pro-tempore, Controparte_4
obbligata a tenere indenne la predetta Amministrazione da ogni somma cui CP_5
dovesse essere condannata;
Con vittoria di spese e onorari. IN VIA
ISTRUTTORIA: Premesse le eccezioni in ordine all'inottemperanza all'onere di
4 allegazione e prova gravante sull'attore, si chiede in subordine sin d'ora per scrupolo difensivo ammissione di prova per interpello e testi sulle circostanze di fatto di cui in narrativa fatta salva ogni ulteriore deduzione istruttoria all'esito dell'assolvimento dell'onere prioritariamente incombente sull'attore; si indicano in qualità di testi, con riserva di integrare la lista: Si chiede altresì fin d'ora l'ammissione a Persona_2
prova contraria sui capitoli di prova di controparte qualora ammessi, con gli stessi testi ed i testi sopra indicati.”, chiedendo anche termine per le memorie ex art. 183 sesto comma cpc;
rilevato che il giudice istruttore con ordinanza datata 8 ottobre 2019 autorizzava la chiamata in causa della compagnia assicurativa che Controparte_1
si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea e così concludendo:
“respinga il Tribunale di Brescia la domanda proposta da in nome e Parte_1
per conto della minore figlia , per infondatezza in fatto e in diritto e Persona_1
conseguentemente respinga la domanda di manleva del MIUR mandando assolta la chiamata con il favore delle spese”; CP_1
rilevato che il giudice istruttore concedeva alle parti termini di legge per il deposito di memorie e repliche ex art.183sesto comma cpc e con ordinanza datata
16 settembre 2021 ammetteva la prova per testi dedotta da parte attrice, non ammettendo le prove dedotte da parte convenuta in quanto generiche e/o irrilevanti ai fini della decisione, abilitando rispettivamente le parti a prova contraria;
rilevato che all'esito delle prove orali il giudice istruttore, ritenutane l'opportunità, disponeva con ordinanza datata 27 ottobre 2021 consulenza medico-legale, nominando consulente tecnico d'ufficio il dott. Persona_3
per descrivere lo stato della minore e se le lesioni refertate fossero in rapporto causale con il fatto per cui è causa, la durata dell'invalidità temporanea derivante
5 da ciò, nonché il grado percentuale complessivo di invalidità permanente residua, specificando il grado invalidante da attribuire alle lesioni, se i postumi fossero suscettibili di miglioramento e l'eventuale teorica riduzione del grado di invalidità,
l'attendibilità dei postumi di natura soggettiva in riferimento alle lesioni riportate ed infine, la congruità e necessità delle spese sanitarie sostenute e documentate
(cfr. ordinanza datata 27 ottobre 2021); rilevato che il giudice istruttore, ritenuta infine la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni e all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc, tratteneva la causa in decisione;
rilevato che nelle more veniva però a mancare l'attore motivo per Parte_1
cui il giudizio veniva riassunto con comparsa ex art. 302 cpc dalla moglie CP_6
erede del marito nonché madre esercente la potestà genitoriale sulla figlia
[...]
minore insistendo e richiamando tutte le difese, deduzioni e Persona_1
produzioni effettuate da dando atto allo stesso tempo che la figlia Parte_1
il 31 luglio 2024 era divenuta maggiorenne e chiedendo “in via principale e nel merito: - accertata e dichiarata la piena responsabilità, a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., dei responsabili dell'Istituto comprensivo statale
Kennedy Ovest 3 frequentato da in ordine al fatto di cui è causa, Persona_1
condannare il , in persona del Controparte_2
Ministro pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice, della somma di €
89.376,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo o la diversa somma, anche maggiore, che risulterà in corso di causa. in via subordinata e nel merito: -
Accertata e dichiarata la piena responsabilità a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2047 c.c. o ex art. 2048 c.c. dei responsabili dell'Istituto comprensivo statale Kennedy Ovest 3 frequentato da in ordine al fatto di Persona_1
6 cui è causa, condannare il , Controparte_2
in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice, della somma di € 89.376,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo o la diversa somma, anche maggiore, che risulterà in corso di causa. In via ulteriormente subordinata e nel merito: - Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda attorea sulla base della responsabilità a titolo contrattuale ex art. 1218 c.c. e a titolo extracontrattuale ex art. 2047 o 2048 c.c., accertata e dichiarata la piena responsabilità a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art.
2043 c.c. dei responsabili dell'Istituto comprensivo statale Kennedy Ovest 3 frequentato da in ordine al fatto di cui è causa, condannare il Persona_1 [...]
, in persona del pro tempore, al Controparte_2 CP_3
pagamento in favore di parte attrice, della somma di € 89.376,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo o la diversa somma, anche maggiore, che risulterà in corso di causa. In via istruttoria: per mero tuziorismo difensivo, senza alcuna inversione dell'onere probatorio, si chiede l'ammissione di prova testimoniale sui capitoli di prova già formulati nella seconda memoria ex 183, comma 6, c.p.c. non ammessi” con spese e compenso professionale di causa interamente rifusi;
tutto ciò premesso, va rilevato innanzitutto che la causa può ben essere decisa alla luce dell'istruzione orale svolta e delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio datata 4 marzo 2022, consulenza che ad avviso di questo giudice appare esaustiva e ben motivata, così come condivisa anche dai consulenti tecnici delle parti che nulla hanno osservato al riguardo;
rilevato in particolare che il CTU dr. nel proprio elaborato Persona_3
peritale osserva quanto alla natura ed all'entità delle lesioni, che a seguito
7 dell'evento lesivo aveva riportato “una ferita lacero-contusa Persona_1
interessante la regione zigomatica di destra”, così come documentato dal verbale del
Pronto soccorso dell'Istituto Clinico Sant'Anna e dagli Spedali Civili di Brescia, che la ferita veniva “suturata ed i punti di sutura sono stati rimossi ambulatoriamente, senza complicanze” e che considerato il decorso clinico “si ritiene che la inabilità temporanea biologica possa essere stata totale per 1 giorno, parziale al
50% per 5 giorni ed al 25% per 10 giorni” (cfr. pagg.
4-5 relazione CTU dott.
datata 4 marzo 2022); Persona_3
rilevato quanto ai postumi di carattere permanente relativi alla ferita lacero- contusa che il CTU osserva che “residua oggi una cicatrice orizzontale lunga 1,5 cm., normocromica rispetto alla cute circostante, non ipertrofica né adesa, in regione zigomatica destra” la quale “non altera la morfologia o la mimica del volto e… non ha carattere deturpante” ma “costituisce una lieve menomazione estetica quantificabile come danno biologico del 4%” (cfr. pag. 5 relazione CTU cit.); rilevato quanto alla dinamica del fatto che la maestra Testimone_1
sentita quale testimone ha riferito che, considerato il tempo trascorso, ricordava
“solo che una bambina si è fatta male e nient'altro” confermando per il resto “il contenuto della relazione del quale però non ricordo alcunché” (cfr. verbale udienza del 25 ottobre 2021); rilevato quanto al contenuto della suddetta relazione a firma della suddetta insegnante (cfr. doc. 1 di parte attrice) che essa riportava che “durante il gioco libero in giardino, l'alunna spinta da una compagna cadeva e urtava con il Per_1
viso la lunga panca posta contro la muraglia di cinta (applicata dal comune di Brescia secondo le norme di sicurezza)” riportando anche che essa si “trovava in un altro punto del giardino e pur assistendo alla scena non le è stato possibile intervenire per
8 evitare l'infortunio a causa della distanza e della rapidità dell'accaduto” (cfr. doc. 1 di parte attrice); rilevato pertanto alla luce delle risultanze di cui sopra che deve ritenersi accertato il fatto storico ed il relativo nesso causale tra la caduta della minore in ambiente scolastico ed il conseguente trauma subito dalla minore in seguito Persona_1
alla caduta come descritto e determinato dal CTU;
rilevato che l'evento verificatosi è condizione necessaria e sufficiente ai fini della presunzione di colpa in capo all'Amministrazione scolastica come prevista dall'art. 2048 co. 2 cc secondo cui “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza” e che, secondo quanto precisato dalla
Suprema Corte “in tema di responsabilità dell'amministrazione scolastica ex art. 61
1. 312/1980, sul danneggiato incombe1'onere di provare soltanto che il danno è stato cagionato al minore durante il tempo in cui lo stesso era sottoposto alla vigilanza del personale scolastico, il che è sufficiente a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza, mentre spetta all'amministrazione scolastica dimostrare di aver esercitato la sorveglianza sugli allievi con diligenza idonea a impedire il fatto. La valutazione circa il raggiungimento o meno della prova liberatoria da parte di detta amministrazione è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata. Per superare la presunzione di responsabilità che ex art. 2048
c.c. grava sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari od organizzative idonee a evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale” (cfr. Cass. n. 9542/2009);
9 rilevato che nel caso di specie parte attrice ha provato che il fatto si è verificato durante l'orario scolastico, così come confermato anche dall'insegnante che nell'immediatezza del fatto ha steso la relazione sopra richiamata ed è stata poi sentita come teste (cfr. verbale udienza 25 ottobre 2021), mentre l'istituto scolastico non ha assolto il proprio onere probatorio limitandosi ad affermazioni generiche, senza indicare le opportune misure preventive, anche organizzative, adottate per evitare fatti come quello accaduto, nè la maestra ha provato di essersi attivata ponendo in essere un'adeguata attività di vigilanza;
ritenuto pertanto che è ravvisabile un'ipotesi di culpa in vigilando e conseguentemente la responsabilità ex art. 2048 cc in capo al
[...]
per il fatto verificatosi il 14 maggio Controparte_2
2012 presso l'Istituto Comprensivo Statale Kennedy Ovest 3 in danno dell'allora minore Persona_1
rilevato che, per quanto concerne il risarcimento dei danni subiti dalla minore alla luce delle conclusioni della CTU, già sopra riportate e presi Persona_1
come riferimento i parametri indicati nelle tabelle in uso presso il Tribunale di
Milano (cfr. Cass.n.14402/11, Cass.n.12408/11, etc.), opportunatamente adeguati al caso di specie, il risarcimento del danno non patrimoniale, tenuto conto di tutte le risultanze già sopra evidenziate, può essere quantificato ad oggi nella somma complessiva di euro 11.000,00 senza alcun riconoscimento del c.d. danno estetico, alla luce delle considerazioni del CTU cui si rimanda;
ritenuto pertanto che il Controparte_2
va condannato a pagare all'attrice in qualità di genitore esercente CP_6
la potestà genitoriale sulla figlia allora minore la somma di euro Persona_1
11.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, il tutto con gli
10 interessi legali sulle somme così determinate da oggi, data della liquidazione, sino al saldo effettivo;
ritenuto quanto alle spese mediche che non sono stati allegati documenti di spesa ad eccezione del “proforma” del medico legale di parte, di cui tuttavia non vi è prova dell'effettivo pagamento (cfr. doc. 5 di parte attrice), per cui la relativa richiesta di rimborso non può essere accolta e quindi in mancanza di altra documentazione possono essere riconosciute solo le spese di CTU pari ad euro
800,00 come a suo tempo liquidate dal giudice (cfr. ordinanza 26.11.2021), oltre interessi;
ritenuto quanto alle spese del presente giudizio che esse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicati i parametri di valore riferiti al quantum liquidato;
ritenuto infine quanto alla domanda di manleva formulata dal
[...]
nei confronti di Controparte_2 [...]
che essa, alla luce della documentazione prodotta va accolta e Controparte_1
quindi va condannata a tenere indenne e manlevare il Controparte_1
per quanto quest'ultimo Controparte_2
dovrà pagare a parte attrice in forza di quanto sopra disposto, con la franchigia e nei limiti del massimale di polizza, oltre al rimborso delle spese legali a favore che si liquidano come in Controparte_2
dispositivo;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
11 a) accertata e dichiarata la responsabilità del
[...]
per il fatto per cui è causa, condanna il Controparte_2
a pagare a Controparte_2 CP_6
in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia
[...]
allora minore la somma di euro 11.000,00 a titolo di Persona_1
risarcimento del danno non patrimoniale ed euro 800,00 a titolo di rimborso spese CTU, con gli interessi legali sulle somme così liquidate da oggi sino al saldo effettivo;
b) condanna il a Controparte_2
rimborsare a le spese del presente giudizio che si liquidano in CP_6
euro 5.000,00 per compensi professionali ed euro 786,00 per spese/anticipazioni, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
c) condanna la compagnia assicurativa a tenere Controparte_1
indenne e manlevare il Controparte_2
per quanto lo stesso dovrà pagare a parte attrice in forza di quanto
[...]
sopra disposto ai punti a) e b) con la franchigia e nei limiti del massimale di polizza;
d) condanna la compagnia assicurativa a Controparte_1
rimborsare al le Controparte_2
spese del presente giudizio che si liquidano in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brescia, il 2 settembre 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n. 9596/2019 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente:
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che secondo quanto dedotto dall'attore che agisce in Parte_1
qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore Persona_1
nata a [...] il 31.7.2006, il [...] presso l'Istituto Comprensivo
Statale Kennedy Ovest 3, la minore durante il gioco libero in giardino veniva spinta da una compagna e nella caduta urtava il viso contro una panca apposta alla muraglia di cinta del giardino stesso, come si poteva evincere dalla relazione 1 redatta dall'insegnante il giorno stesso dell'accaduto (cfr. doc. 1 di Persona_2
parte attrice), che, secondo le deduzioni attoree, era l'unica persona appartenente al personale scolastico presente al momento del fatto;
rilevato che a seguito del sinistro venivano avvertiti i genitori che, recatisi presso l'Istituto scolastico e riscontrando le lesioni subite dalla minore, la trasportavano immediatamente al Pronto soccorso dell'Istituto Clinico S. Anna, ove a seguito di un primo controllo i sanitari consigliavano il trasferimento presso il pronto soccorso pediatrico degli Spedali Civili di Brescia, ove veniva sottoposta a consulenza specialistica chirurgica maxillo-facciale e le diagnosticavano “ferita lacero contusa regione zigomatica destra” procedendo a “sutura con PDS”, oltre alla prescrizione di alcuni farmaci per la riabilitazione (cfr. pag. 2 atto di citazione); rilevato che a seguito dell'evento per cui è causa i genitori di si Persona_1
rivolgevano quindi ad un medico-legale affinché, una volta visitata la minore, valutasse i postumi conseguenza dell'infortunio per cui è causa (cfr. doc. 4 di parte attrice) e sulla scorta di detta valutazione, l'attore tramite il Parte_1
proprio legale, chiedeva a mezzo p.e.c. all'Istituto Comprensivo Statale Kennedy
Ovest 3 il risarcimento dei danni per quanto accaduto in data 14 maggio 2012 alla minore, quantificati in euro 67.529,00 oltre all'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ai sensi del d.l. n. 132/2014 convertito in l. n.
162/2014 al fine di raggiungere una soluzione consensuale in merito al risarcimento, inviando a tal fine anche la relazione del proprio medico legale sopra citata (cfr. docc.
6-7 di parte attrice); rilevato che in data 7 febbraio 2017 la compagnia assicurativa
[...]
inviava una missiva al legale dell'attore comunicando Controparte_1
l'avvenuta apertura del sinistro in merito all'incidente per cui è causa, cui il suddetto legale rispondeva trasmettendo via p.e.c. la quantificazione del danno
2 come sopra indicato e chiedendo che si procedesse quindi alla visita medico-legale dell'infortunata da parte di un medico fiduciario dell'assicurazione, non ricevendo però alcun riscontro, così come un successivo sollecito (cfr. docc.
9-10 di parte attrice);
rilevato che a fronte dell'inerzia, citava quindi in giudizio il Parte_1
, in persona del Controparte_2 CP_3
pro tempore, chiedendo: “in via principale e nel merito: - Accertata e dichiarata la piena responsabilità a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. dei responsabili dell'Istituto comprensivo statale Kennedy Ovest 3 frequentato da Per_1
in ordine al fatto di cui è causa, condannare il
[...] [...]
, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in Controparte_2
favore dell'attore, in proprio e quale legale rappresentante della figlia, della somma di €
89.376,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo o la diversa somma, anche maggiore, che risulterà in corso di causa. In via subordinata e nel merito: -
Accertata e dichiarata la piena responsabilità a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2047 c.c. o ex art. 2048 c.c. dei responsabili dell'Istituto comprensivo statale Kennedy Ovest 3 frequentato da in ordine al fatto di Persona_1
cui è causa, condannare il , Controparte_2
in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore dell'attore, in proprio e quale legale rappresentante della figlia, della somma di € 89.376,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo o la diversa somma, anche maggiore, che risulterà in corso di causa. In via ulteriormente subordinata e nel merito: - Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda attorea sulla base della responsabilità a titolo contrattuale ex art. 1218 c.c. e a titolo extracontrattuale ex art. 2047 o 2048 c.c., Accertata e dichiarata la piena
3 responsabilità a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. dei responsabili dell'Istituto comprensivo statale Kennedy Ovest 3 frequentato da Per_1
in ordine al fatto di cui è causa, condannare il
[...] [...]
, in persona del pro tempore, al pagamento in Controparte_2 CP_3
favore dell'attore, in proprio e quale legale rappresentante della figlia, della somma di €
89.376,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo o la diversa somma, anche maggiore, che risulterà in corso di causa. In via istruttoria: si chiede fin d'ora che il Tribunale di Brescia voglia ammettere C.T.U. medico-legale sulla persona di
, per accertare e quantificare l'entità dell'invalidità temporanea e dei Persona_1
postumi permanenti nonché la congruità delle spese mediche e riabilitative sostenute quale conseguenza del sinistro de quo” oltre l'ammissione di prove per testi e spese e compensi professionali interamente rifusi;
rilevato che si costituiva in giudizio il Controparte_2
contestando quanto dedotto in fatto ed in diritto dall'attore e
[...]
chiedendo: “1) in via preliminare in rito: disporre congruo differimento ex art.269 cpc della già fissata udienza di prima comparizione delle parti, al fine di consentire la chiamata in causa ex art.106 c.p.c. della compagnia di assicurazione
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in 40128 Controparte_4
Bologna, in Via Stalingrado n. 45. 2) nel merito: respingere la domanda proposta da parte attrice in quanto inammissibile, infondata in fatto e diritto e comunque non provata;
3) in subordine: nella denegata ipotesi del riconoscimento di una totale o parziale responsabilità della convenuta dichiarare la Controparte_5
Società in persona del Legale Rappresentate pro-tempore, Controparte_4
obbligata a tenere indenne la predetta Amministrazione da ogni somma cui CP_5
dovesse essere condannata;
Con vittoria di spese e onorari. IN VIA
ISTRUTTORIA: Premesse le eccezioni in ordine all'inottemperanza all'onere di
4 allegazione e prova gravante sull'attore, si chiede in subordine sin d'ora per scrupolo difensivo ammissione di prova per interpello e testi sulle circostanze di fatto di cui in narrativa fatta salva ogni ulteriore deduzione istruttoria all'esito dell'assolvimento dell'onere prioritariamente incombente sull'attore; si indicano in qualità di testi, con riserva di integrare la lista: Si chiede altresì fin d'ora l'ammissione a Persona_2
prova contraria sui capitoli di prova di controparte qualora ammessi, con gli stessi testi ed i testi sopra indicati.”, chiedendo anche termine per le memorie ex art. 183 sesto comma cpc;
rilevato che il giudice istruttore con ordinanza datata 8 ottobre 2019 autorizzava la chiamata in causa della compagnia assicurativa che Controparte_1
si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea e così concludendo:
“respinga il Tribunale di Brescia la domanda proposta da in nome e Parte_1
per conto della minore figlia , per infondatezza in fatto e in diritto e Persona_1
conseguentemente respinga la domanda di manleva del MIUR mandando assolta la chiamata con il favore delle spese”; CP_1
rilevato che il giudice istruttore concedeva alle parti termini di legge per il deposito di memorie e repliche ex art.183sesto comma cpc e con ordinanza datata
16 settembre 2021 ammetteva la prova per testi dedotta da parte attrice, non ammettendo le prove dedotte da parte convenuta in quanto generiche e/o irrilevanti ai fini della decisione, abilitando rispettivamente le parti a prova contraria;
rilevato che all'esito delle prove orali il giudice istruttore, ritenutane l'opportunità, disponeva con ordinanza datata 27 ottobre 2021 consulenza medico-legale, nominando consulente tecnico d'ufficio il dott. Persona_3
per descrivere lo stato della minore e se le lesioni refertate fossero in rapporto causale con il fatto per cui è causa, la durata dell'invalidità temporanea derivante
5 da ciò, nonché il grado percentuale complessivo di invalidità permanente residua, specificando il grado invalidante da attribuire alle lesioni, se i postumi fossero suscettibili di miglioramento e l'eventuale teorica riduzione del grado di invalidità,
l'attendibilità dei postumi di natura soggettiva in riferimento alle lesioni riportate ed infine, la congruità e necessità delle spese sanitarie sostenute e documentate
(cfr. ordinanza datata 27 ottobre 2021); rilevato che il giudice istruttore, ritenuta infine la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni e all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc, tratteneva la causa in decisione;
rilevato che nelle more veniva però a mancare l'attore motivo per Parte_1
cui il giudizio veniva riassunto con comparsa ex art. 302 cpc dalla moglie CP_6
erede del marito nonché madre esercente la potestà genitoriale sulla figlia
[...]
minore insistendo e richiamando tutte le difese, deduzioni e Persona_1
produzioni effettuate da dando atto allo stesso tempo che la figlia Parte_1
il 31 luglio 2024 era divenuta maggiorenne e chiedendo “in via principale e nel merito: - accertata e dichiarata la piena responsabilità, a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., dei responsabili dell'Istituto comprensivo statale
Kennedy Ovest 3 frequentato da in ordine al fatto di cui è causa, Persona_1
condannare il , in persona del Controparte_2
Ministro pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice, della somma di €
89.376,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo o la diversa somma, anche maggiore, che risulterà in corso di causa. in via subordinata e nel merito: -
Accertata e dichiarata la piena responsabilità a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2047 c.c. o ex art. 2048 c.c. dei responsabili dell'Istituto comprensivo statale Kennedy Ovest 3 frequentato da in ordine al fatto di Persona_1
6 cui è causa, condannare il , Controparte_2
in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice, della somma di € 89.376,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo o la diversa somma, anche maggiore, che risulterà in corso di causa. In via ulteriormente subordinata e nel merito: - Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda attorea sulla base della responsabilità a titolo contrattuale ex art. 1218 c.c. e a titolo extracontrattuale ex art. 2047 o 2048 c.c., accertata e dichiarata la piena responsabilità a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art.
2043 c.c. dei responsabili dell'Istituto comprensivo statale Kennedy Ovest 3 frequentato da in ordine al fatto di cui è causa, condannare il Persona_1 [...]
, in persona del pro tempore, al Controparte_2 CP_3
pagamento in favore di parte attrice, della somma di € 89.376,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo o la diversa somma, anche maggiore, che risulterà in corso di causa. In via istruttoria: per mero tuziorismo difensivo, senza alcuna inversione dell'onere probatorio, si chiede l'ammissione di prova testimoniale sui capitoli di prova già formulati nella seconda memoria ex 183, comma 6, c.p.c. non ammessi” con spese e compenso professionale di causa interamente rifusi;
tutto ciò premesso, va rilevato innanzitutto che la causa può ben essere decisa alla luce dell'istruzione orale svolta e delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio datata 4 marzo 2022, consulenza che ad avviso di questo giudice appare esaustiva e ben motivata, così come condivisa anche dai consulenti tecnici delle parti che nulla hanno osservato al riguardo;
rilevato in particolare che il CTU dr. nel proprio elaborato Persona_3
peritale osserva quanto alla natura ed all'entità delle lesioni, che a seguito
7 dell'evento lesivo aveva riportato “una ferita lacero-contusa Persona_1
interessante la regione zigomatica di destra”, così come documentato dal verbale del
Pronto soccorso dell'Istituto Clinico Sant'Anna e dagli Spedali Civili di Brescia, che la ferita veniva “suturata ed i punti di sutura sono stati rimossi ambulatoriamente, senza complicanze” e che considerato il decorso clinico “si ritiene che la inabilità temporanea biologica possa essere stata totale per 1 giorno, parziale al
50% per 5 giorni ed al 25% per 10 giorni” (cfr. pagg.
4-5 relazione CTU dott.
datata 4 marzo 2022); Persona_3
rilevato quanto ai postumi di carattere permanente relativi alla ferita lacero- contusa che il CTU osserva che “residua oggi una cicatrice orizzontale lunga 1,5 cm., normocromica rispetto alla cute circostante, non ipertrofica né adesa, in regione zigomatica destra” la quale “non altera la morfologia o la mimica del volto e… non ha carattere deturpante” ma “costituisce una lieve menomazione estetica quantificabile come danno biologico del 4%” (cfr. pag. 5 relazione CTU cit.); rilevato quanto alla dinamica del fatto che la maestra Testimone_1
sentita quale testimone ha riferito che, considerato il tempo trascorso, ricordava
“solo che una bambina si è fatta male e nient'altro” confermando per il resto “il contenuto della relazione del quale però non ricordo alcunché” (cfr. verbale udienza del 25 ottobre 2021); rilevato quanto al contenuto della suddetta relazione a firma della suddetta insegnante (cfr. doc. 1 di parte attrice) che essa riportava che “durante il gioco libero in giardino, l'alunna spinta da una compagna cadeva e urtava con il Per_1
viso la lunga panca posta contro la muraglia di cinta (applicata dal comune di Brescia secondo le norme di sicurezza)” riportando anche che essa si “trovava in un altro punto del giardino e pur assistendo alla scena non le è stato possibile intervenire per
8 evitare l'infortunio a causa della distanza e della rapidità dell'accaduto” (cfr. doc. 1 di parte attrice); rilevato pertanto alla luce delle risultanze di cui sopra che deve ritenersi accertato il fatto storico ed il relativo nesso causale tra la caduta della minore in ambiente scolastico ed il conseguente trauma subito dalla minore in seguito Persona_1
alla caduta come descritto e determinato dal CTU;
rilevato che l'evento verificatosi è condizione necessaria e sufficiente ai fini della presunzione di colpa in capo all'Amministrazione scolastica come prevista dall'art. 2048 co. 2 cc secondo cui “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza” e che, secondo quanto precisato dalla
Suprema Corte “in tema di responsabilità dell'amministrazione scolastica ex art. 61
1. 312/1980, sul danneggiato incombe1'onere di provare soltanto che il danno è stato cagionato al minore durante il tempo in cui lo stesso era sottoposto alla vigilanza del personale scolastico, il che è sufficiente a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza, mentre spetta all'amministrazione scolastica dimostrare di aver esercitato la sorveglianza sugli allievi con diligenza idonea a impedire il fatto. La valutazione circa il raggiungimento o meno della prova liberatoria da parte di detta amministrazione è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata. Per superare la presunzione di responsabilità che ex art. 2048
c.c. grava sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari od organizzative idonee a evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale” (cfr. Cass. n. 9542/2009);
9 rilevato che nel caso di specie parte attrice ha provato che il fatto si è verificato durante l'orario scolastico, così come confermato anche dall'insegnante che nell'immediatezza del fatto ha steso la relazione sopra richiamata ed è stata poi sentita come teste (cfr. verbale udienza 25 ottobre 2021), mentre l'istituto scolastico non ha assolto il proprio onere probatorio limitandosi ad affermazioni generiche, senza indicare le opportune misure preventive, anche organizzative, adottate per evitare fatti come quello accaduto, nè la maestra ha provato di essersi attivata ponendo in essere un'adeguata attività di vigilanza;
ritenuto pertanto che è ravvisabile un'ipotesi di culpa in vigilando e conseguentemente la responsabilità ex art. 2048 cc in capo al
[...]
per il fatto verificatosi il 14 maggio Controparte_2
2012 presso l'Istituto Comprensivo Statale Kennedy Ovest 3 in danno dell'allora minore Persona_1
rilevato che, per quanto concerne il risarcimento dei danni subiti dalla minore alla luce delle conclusioni della CTU, già sopra riportate e presi Persona_1
come riferimento i parametri indicati nelle tabelle in uso presso il Tribunale di
Milano (cfr. Cass.n.14402/11, Cass.n.12408/11, etc.), opportunatamente adeguati al caso di specie, il risarcimento del danno non patrimoniale, tenuto conto di tutte le risultanze già sopra evidenziate, può essere quantificato ad oggi nella somma complessiva di euro 11.000,00 senza alcun riconoscimento del c.d. danno estetico, alla luce delle considerazioni del CTU cui si rimanda;
ritenuto pertanto che il Controparte_2
va condannato a pagare all'attrice in qualità di genitore esercente CP_6
la potestà genitoriale sulla figlia allora minore la somma di euro Persona_1
11.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, il tutto con gli
10 interessi legali sulle somme così determinate da oggi, data della liquidazione, sino al saldo effettivo;
ritenuto quanto alle spese mediche che non sono stati allegati documenti di spesa ad eccezione del “proforma” del medico legale di parte, di cui tuttavia non vi è prova dell'effettivo pagamento (cfr. doc. 5 di parte attrice), per cui la relativa richiesta di rimborso non può essere accolta e quindi in mancanza di altra documentazione possono essere riconosciute solo le spese di CTU pari ad euro
800,00 come a suo tempo liquidate dal giudice (cfr. ordinanza 26.11.2021), oltre interessi;
ritenuto quanto alle spese del presente giudizio che esse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicati i parametri di valore riferiti al quantum liquidato;
ritenuto infine quanto alla domanda di manleva formulata dal
[...]
nei confronti di Controparte_2 [...]
che essa, alla luce della documentazione prodotta va accolta e Controparte_1
quindi va condannata a tenere indenne e manlevare il Controparte_1
per quanto quest'ultimo Controparte_2
dovrà pagare a parte attrice in forza di quanto sopra disposto, con la franchigia e nei limiti del massimale di polizza, oltre al rimborso delle spese legali a favore che si liquidano come in Controparte_2
dispositivo;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
11 a) accertata e dichiarata la responsabilità del
[...]
per il fatto per cui è causa, condanna il Controparte_2
a pagare a Controparte_2 CP_6
in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia
[...]
allora minore la somma di euro 11.000,00 a titolo di Persona_1
risarcimento del danno non patrimoniale ed euro 800,00 a titolo di rimborso spese CTU, con gli interessi legali sulle somme così liquidate da oggi sino al saldo effettivo;
b) condanna il a Controparte_2
rimborsare a le spese del presente giudizio che si liquidano in CP_6
euro 5.000,00 per compensi professionali ed euro 786,00 per spese/anticipazioni, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
c) condanna la compagnia assicurativa a tenere Controparte_1
indenne e manlevare il Controparte_2
per quanto lo stesso dovrà pagare a parte attrice in forza di quanto
[...]
sopra disposto ai punti a) e b) con la franchigia e nei limiti del massimale di polizza;
d) condanna la compagnia assicurativa a Controparte_1
rimborsare al le Controparte_2
spese del presente giudizio che si liquidano in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brescia, il 2 settembre 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
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