Ordinanza cautelare 30 luglio 2015
Sentenza 13 luglio 2016
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza cautelare 30/07/2015, n. 3331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3331 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03331/2015 REG.PROV.CAU.
N. 08318/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 8318 del 2015, proposto da:
CO AS e TI AS, rappresentati e difesi dall'avv. Adriano Tortora, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Roma, via Cicerone, n.49;
contro
Roma Capitale, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Camarda, con il quale elettivamente domicilia presso gli uffici dell’Avvocatura comunale in Roma, via del Tempio di Giove, n.21;
nei confronti di
BE AS;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento di Roma Capitale, Municipio XIV, n. 446 del 17 marzo 2015, avente a oggetto l'ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa conseguente all'inottemperanza dell'ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi in via della Riserva del Carbucceto, e degli atti presupposti.
Visto il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del 29 luglio 2015 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;
Ritenuto che non sussistono i presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare;
Considerato, in particolare, che l’accertamento dell’insussistenza di responsabilità del proprietario dell’immobile in ordine agli abusi edilizi eseguiti sullo stesso, pel caso di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, rende impossibile l’acquisizione della proprietà del bene alla mano pubblica ma non l’irrogazione nei confronti del medesimo della sanzione pecuniaria in solido con il responsabile dell’abuso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)
Respinge la suindicata domanda incidentale.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore della parte resistente, che liquida nell’importo complessivo di € 500,00 (euro cinquecento/00).
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore
Rosa Perna, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/07/2015
IL SEGRETARIO