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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 19/11/2025, n. 1938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1938 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BO NT
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 757/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. STUPPIA GIUSEPPE Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA Controparte_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18 aprile 2019, parte ricorrente proponeva opposizione ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., avverso l'esito dell'accertamento tecnico preventivo espletato nella fase sommaria, manifestando formale dissenso alla CTU del
29 marzo 2019.
Premetteva che il consulente nominato nella fase sommaria aveva riconosciuto una condizione patologica di particolare rilievo, ma senza pervenire al pieno riconoscimento
1 del diritto all'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/1984, ritenendo invece insussistente tale requisito.
Chiedeva pertanto la rinnovazione della consulenza tecnica nella fase di merito.
Il Giudice disponeva una nuova CTU, nominando il dott. il quale Persona_1 accertava che la ricorrente è affetta da: ”diabete mellito di tipo 1 in terapia insulinica;
artrosi con discopatie lombosacrali;
ipertensione arteriosa;
pregresso intervento per carcinoma alla mammella destra;
ipotiroidismo da tiroidite cronica autoimmune;
sindrome ansioso-depressiva; obesità.” Il C.T.U. concludeva affermando che tali patologie determinano una riduzione permanente della capacità di lavoro in occupazioni confacenti le attitudini a meno di un terzo, ai sensi dell'art. 1 della legge
222/1984, con decorrenza dal 18 giugno 2016.
La domanda amministrativa risulta presentata in data 18 giugnoo 2016.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La consulenza tecnica espletata nella fase di merito, immune da vizi logici e metodologici, risulta pienamente attendibile e idonea a fondare il convincimento del
Giudice.
Il c.t.u. ha accertato una significativa compromissione della capacità lavorativa residua, tale da ridurre la capacità di lavoro a meno di un terzo in occupazioni confacenti le attitudini della ricorrente, soddisfacendo il requisito sanitario previsto dall'art. 1 della legge n. 222/1984.
La decorrenza individuata dal consulente (18 giugno 2016) coincide con la presentazione della domanda amministrativa e, dunque, conforme al principio secondo cui la prestazione può decorrere dal momento di insorgenza del requisito sanitario purché successivo o coincidente con la domanda amministrativa.
Non emergono elementi per discostarsi dalle conclusioni del c.t.u., che vengono integralmente recepite.
Il ricorso deve pertanto essere accolto.
2 La soccombenza dell' comporta la sua condanna alla rifusione delle spese di lite, CP_1 liquidate come in dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. Accoglie il ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c.;
2. Accerta che la ricorrente è affetta da riduzione permanente della capacità lavorativa in occupazioni confacenti le sue attitudini a meno di un terzo, ai sensi dell'art. 1 legge
222/1984, con decorrenza dal 18 giugno 2016;
3. Condanna l' a riconoscere in favore della ricorrente l'assegno ordinario di CP_1 invalidità ex legge 222/1984, con decorrenza dal 18 giugno 2016, e al pagamento dei relativi ratei maturati e maturandi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge;
4. Dichiara che permane in capo all' la verifica degli ulteriori requisiti non CP_1 sanitari in sede amministrativa;
5. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro — per CP_1 compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
6. Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio. CP_1
Così deciso in sede di trattazione scritta, 19/11/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 757/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. STUPPIA GIUSEPPE Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA Controparte_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18 aprile 2019, parte ricorrente proponeva opposizione ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., avverso l'esito dell'accertamento tecnico preventivo espletato nella fase sommaria, manifestando formale dissenso alla CTU del
29 marzo 2019.
Premetteva che il consulente nominato nella fase sommaria aveva riconosciuto una condizione patologica di particolare rilievo, ma senza pervenire al pieno riconoscimento
1 del diritto all'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/1984, ritenendo invece insussistente tale requisito.
Chiedeva pertanto la rinnovazione della consulenza tecnica nella fase di merito.
Il Giudice disponeva una nuova CTU, nominando il dott. il quale Persona_1 accertava che la ricorrente è affetta da: ”diabete mellito di tipo 1 in terapia insulinica;
artrosi con discopatie lombosacrali;
ipertensione arteriosa;
pregresso intervento per carcinoma alla mammella destra;
ipotiroidismo da tiroidite cronica autoimmune;
sindrome ansioso-depressiva; obesità.” Il C.T.U. concludeva affermando che tali patologie determinano una riduzione permanente della capacità di lavoro in occupazioni confacenti le attitudini a meno di un terzo, ai sensi dell'art. 1 della legge
222/1984, con decorrenza dal 18 giugno 2016.
La domanda amministrativa risulta presentata in data 18 giugnoo 2016.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La consulenza tecnica espletata nella fase di merito, immune da vizi logici e metodologici, risulta pienamente attendibile e idonea a fondare il convincimento del
Giudice.
Il c.t.u. ha accertato una significativa compromissione della capacità lavorativa residua, tale da ridurre la capacità di lavoro a meno di un terzo in occupazioni confacenti le attitudini della ricorrente, soddisfacendo il requisito sanitario previsto dall'art. 1 della legge n. 222/1984.
La decorrenza individuata dal consulente (18 giugno 2016) coincide con la presentazione della domanda amministrativa e, dunque, conforme al principio secondo cui la prestazione può decorrere dal momento di insorgenza del requisito sanitario purché successivo o coincidente con la domanda amministrativa.
Non emergono elementi per discostarsi dalle conclusioni del c.t.u., che vengono integralmente recepite.
Il ricorso deve pertanto essere accolto.
2 La soccombenza dell' comporta la sua condanna alla rifusione delle spese di lite, CP_1 liquidate come in dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. Accoglie il ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c.;
2. Accerta che la ricorrente è affetta da riduzione permanente della capacità lavorativa in occupazioni confacenti le sue attitudini a meno di un terzo, ai sensi dell'art. 1 legge
222/1984, con decorrenza dal 18 giugno 2016;
3. Condanna l' a riconoscere in favore della ricorrente l'assegno ordinario di CP_1 invalidità ex legge 222/1984, con decorrenza dal 18 giugno 2016, e al pagamento dei relativi ratei maturati e maturandi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge;
4. Dichiara che permane in capo all' la verifica degli ulteriori requisiti non CP_1 sanitari in sede amministrativa;
5. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro — per CP_1 compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
6. Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio. CP_1
Così deciso in sede di trattazione scritta, 19/11/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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