TRIB
Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2024, n. 6247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 6247 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1307/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Chantal Dameglio Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1307/2024 promossa da:
, (C.F. elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 C.F._1
BIZZOZZERO N. 12/B, TORINO presso lo studio dell'avv. OLIVA MICHELE NICOLA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._2
VASSALLI EANDI n. 18, TORINO presso lo studio dell'avv. AMELOTTI DANILA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente Come da note d'udienza depositate in data 26.09.2024. Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
RIVOLI il 02/06/2012.
Dal matrimonio sono nati i figli: , nata il [...] e , nato il [...]. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 19/01/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile al punto che la stessa si è allontanata dalla casa coniugale nel 2022.
Chiedeva quindi disporsi l'affidamento congiunto dei minori con collocazione e residenza anagrafica presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, un assegno di mantenimento in favore dei figli nella misura di € 700,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e di regolamentarsi il diritto di visita padre-minori come da ricorso.
pagina 1 di 3 Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione. Controparte_1
Con note del 4.06.2024, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e il Giudice revocava l'udienza di comparizione personale delle parti, assegnando loro termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte, sostitutive dell'udienza, contenenti le sole conclusioni congiunte. Nel termine loro assegnato le parti precisavano congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe indicate,
e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*** Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita visto l'art. 473-bis e ss c.p.c. PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
[...] ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIVOLI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge. DISPONE che i figli minori, e , sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione, e residenza principale presso l'abitazione materna;
le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo ed interpellandosi reciprocamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei bambini;
le decisioni inerenti l'ordinaria gestione dei minore potranno essere assunte separatamente e disgiuntamente da ciascuna delle parti nei momenti in cui saranno col singolo genitore, che altresì provvederà al loro mantenimento, cura ed educazione quando li ha con sé.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli quando vorrà, previo accordo con la madre, ed in difetto di accordo, in base al seguente calendario bisettimanale: • lunedì con il PAPA' • martedì, mercoledì e giovedì con la • venerdì, sabato e domenica con il PAPA' che li accompagnerà a CP_2 scuola il lunedì mattina • lunedì e martedì con la • mercoledì e giovedì con il • venerdì CP_2 Pt_2 sabato e domenica con la che li accompagnerà a scuola il lunedì mattina;
e così di seguito.... CP_2
- Per le vacanze Natalizie i figli trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore il periodo compreso tra il 24 ed il 30 dicembre e quello tra il 31 dicembre e 6 gennaio;
- le vacanze Pasquali saranno trascorse con ciascun genitore ad anni alterni;
- Durante le vacanze estive, precisamente nel mese di agosto, i bambini trascorreranno con ciascun genitore 2 settimane (anche non consecutiva), che dovranno essere comunicate entro il 15 giugno, con sospensione del calendario di frequentazione bisettimanale. DISPONE che il SI. corrisponda alla SI.ra , entro il 5 di ogni mese, la somma di € CP_1 Pt_1 350,00 (€ 175,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, con rivalutazione ISTAT a partire dall'anno successivo, ovvero da giugno 2025, oltre al 50% delle spese scolastiche e pagina 2 di 3 mediche non coperte dal SSNN e straordinarie in genere necessitate e/o previamente concordate e documentate, il tutto così come stabilito dal protocollo del Tribunale di Torino. PRENDE ATTO che l'assegno unico per i figli a carico verrà percepito interamente dalla mamma, restando inteso l'obbligo del sig. di prestare ogni collaborazione utile alla presentazione delle CP_1 relative domande.
PRENDE ATTO che le parti sono economicamente indipendenti e nulla viene stabilito a titolo di mantenimento. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/10/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Chantal Dameglio Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1307/2024 promossa da:
, (C.F. elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 C.F._1
BIZZOZZERO N. 12/B, TORINO presso lo studio dell'avv. OLIVA MICHELE NICOLA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._2
VASSALLI EANDI n. 18, TORINO presso lo studio dell'avv. AMELOTTI DANILA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente Come da note d'udienza depositate in data 26.09.2024. Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
RIVOLI il 02/06/2012.
Dal matrimonio sono nati i figli: , nata il [...] e , nato il [...]. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 19/01/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile al punto che la stessa si è allontanata dalla casa coniugale nel 2022.
Chiedeva quindi disporsi l'affidamento congiunto dei minori con collocazione e residenza anagrafica presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, un assegno di mantenimento in favore dei figli nella misura di € 700,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e di regolamentarsi il diritto di visita padre-minori come da ricorso.
pagina 1 di 3 Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione. Controparte_1
Con note del 4.06.2024, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e il Giudice revocava l'udienza di comparizione personale delle parti, assegnando loro termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte, sostitutive dell'udienza, contenenti le sole conclusioni congiunte. Nel termine loro assegnato le parti precisavano congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe indicate,
e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*** Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita visto l'art. 473-bis e ss c.p.c. PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
[...] ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIVOLI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge. DISPONE che i figli minori, e , sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione, e residenza principale presso l'abitazione materna;
le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo ed interpellandosi reciprocamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei bambini;
le decisioni inerenti l'ordinaria gestione dei minore potranno essere assunte separatamente e disgiuntamente da ciascuna delle parti nei momenti in cui saranno col singolo genitore, che altresì provvederà al loro mantenimento, cura ed educazione quando li ha con sé.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli quando vorrà, previo accordo con la madre, ed in difetto di accordo, in base al seguente calendario bisettimanale: • lunedì con il PAPA' • martedì, mercoledì e giovedì con la • venerdì, sabato e domenica con il PAPA' che li accompagnerà a CP_2 scuola il lunedì mattina • lunedì e martedì con la • mercoledì e giovedì con il • venerdì CP_2 Pt_2 sabato e domenica con la che li accompagnerà a scuola il lunedì mattina;
e così di seguito.... CP_2
- Per le vacanze Natalizie i figli trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore il periodo compreso tra il 24 ed il 30 dicembre e quello tra il 31 dicembre e 6 gennaio;
- le vacanze Pasquali saranno trascorse con ciascun genitore ad anni alterni;
- Durante le vacanze estive, precisamente nel mese di agosto, i bambini trascorreranno con ciascun genitore 2 settimane (anche non consecutiva), che dovranno essere comunicate entro il 15 giugno, con sospensione del calendario di frequentazione bisettimanale. DISPONE che il SI. corrisponda alla SI.ra , entro il 5 di ogni mese, la somma di € CP_1 Pt_1 350,00 (€ 175,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, con rivalutazione ISTAT a partire dall'anno successivo, ovvero da giugno 2025, oltre al 50% delle spese scolastiche e pagina 2 di 3 mediche non coperte dal SSNN e straordinarie in genere necessitate e/o previamente concordate e documentate, il tutto così come stabilito dal protocollo del Tribunale di Torino. PRENDE ATTO che l'assegno unico per i figli a carico verrà percepito interamente dalla mamma, restando inteso l'obbligo del sig. di prestare ogni collaborazione utile alla presentazione delle CP_1 relative domande.
PRENDE ATTO che le parti sono economicamente indipendenti e nulla viene stabilito a titolo di mantenimento. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/10/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3