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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/04/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 72/2025
Comunicazioni:
1) Debitore 2) Ricorrente/i 3) Registro Imprese 4) Pubblico Ministero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza - prima sezione civile e procedure concorsuali - riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe Limitone Presidente
dott. Paola Cazzola Giudice rel.
dott. Silvia Saltarelli Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 72 -1 /2024 R.G. e n. 72/2024 PU promosso da
con sede legale in Roma – via L. Boccherini n. 15 – capitale sociale euro Parte_1
10.000.000,00 i.v. codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. in P.IVA_1
persona del suo procuratore avv. Tiziana Tosti (C.F. ), rappresentata e difesa CodiceFiscale_1 dall'avv. Elisabetta Combi del Foro di Padova (c.f. ) come da procura in atti, CodiceFiscale_2
(che ha dichiarato di voler ricevere ogni comunicazione al seguente indirizzo: PEC:
; Email_1
RICORRENTE nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale Controparte_1
in Vicenza (VI) Viale Camisano 56, codice fiscale non costituita;
P.IVA_2
RESISTENTE
Il Collegio, letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in data
05.03.2025 da Parte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative agli atti;
sentito il Giudice Relatore;
pagina 1 di 5 verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza (notificati a cura della
Cancelleria a mezzo PEC in data 12.03.2025 per l'udienza del 8.4.2025 entro i termini di legge art.41
CCII) ; considerato che all'udienza del 8.4.2025 il Giudice relatore ha rimesso la decisione al Collegio dopo aver dato atto che nessuno era comparso o si era costituito per la debitrice Controparte_1
e che il procuratore della creditrice ricorrente aveva concluso chiedendo
[...] Parte_1
l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
Tutto ciò premesso, il Collegio, ritenuta la competenza del Tribunale adito, ritiene la debitrice
[...]
- che risulta svolgere attività di impresa commerciale (vedi visura Controparte_1
C.C.I.A.A” gestione strutture ospedaliere e case di cura specialistiche “) - certamente soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali in particolare alla disciplina della liquidazione giudiziale ex artt. 1, 2 e 121 CCII .
Infatti la società debitrice risulta aver superato il limite posto dall'art.2 comma 1 lettera “d”
n.3) CCII posto che all'esito dell'istruttoria l'ammontare dei debiti anche non scaduti è superiore ad euro 500.000,00 sul punto si rinvia alla informativa della Agenzia delle Entrate – Riscossione che indica la presenza di debiti scaduti per euro 502.114,37 (si tratta di debiti della
[...]
verso Amministrazione Finanziaria, INPS, CCIAA meglio indicati nella Controparte_1
informativa in atti) inoltre dall'ultimo bilancio depositato relativo all'esercizio al 31.12.2021 l'attivo patrimoniale risulta indicato in euro 5.511.756,00 e quindi supera la soglia di euro 300.000,00 stabilita dall'art.
2.c.1 lettera “d” n.1) CCII.
Va aggiunto che risulta aver superato il limite stabilito Controparte_1 dall'art.49 c.5 CCII che richiede per far luogo alla apertura della liquidazione giudiziale che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria risulti complessivamente superiore ad euro 30.000,00 tenuto conto oltre al debito di euro 111.706,42 in linea capitale (di cui al precetto per euro128.269,580- doc. 2 ricorrente-) oggetto della domanda della ricorrente
[...]
(fondato su decreto ingiuntivo del Tribunale di Vicenza n. d.i. 1108/2024 del 5.7.2024 Parte_1
e n. rg 2917/2024 non opposto dichiarato definitivo ed esecutivo il 12.10.2024 per capitale ingiunto di euro 111.706,42 - doc.1 ricorrente- ), dei debiti scaduti per euro 502.114,37 indicati nella informativa della Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Il Collegio ritiene, nel caso di specie, ricorrere anche il presupposto oggettivo dell'insolvenza ex art. 121 e art.2, comma 1, lett. b) CCII desumibile da quanto indicato dal creditore ricorrente nel pagina 2 di 5 ricorso e dai seguenti elementi, dai quali si evince che la debitrice Controparte_1
non è più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte.
In particolare si segnala:
-il mancato pagamento del debito di euro 111.706,42 in linea capitale verso la ricorrente
[...]
(fondato su decreto ingiuntivo del Tribunale di Vicenza n. d.i. 1108/2024 del 5.7.2024 e Parte_1
n. rg 2917/2024 non opposto dichiarato definitivo ed esecutivo il 12.10.2024);
- il pignoramento mancato presso la sede legale non avendo l'Ufficiale Giudiziario rinvenuto alcun riferimento alla società presso l'indirizzo risultante dalla visura C.C.I.A.A (vedi verbale di pignoramento mobiliare mancato del 27.12.2024 presso la sede legale - doc.3 ricorrente-) ;
-il protratto mancato deposito dei bilanci di esercizio, l'ultimo bilancio depositato risale all'esercizio 2021 (- vedi visura CCIAA-);
-la presenza di debiti scaduti per euro 502.114,37 (si tratta di debiti della società verso
Amministrazione Finanziaria, INPS, CCIAA) meglio indicati nella informativa in atti di Agenzia delle
Entrate - Riscossione e tra essi il rilevante debito verso INPS per euro 283.146,30 (vedi informativa
INPS del 12.3.2025);
- la condotta inerte della debitrice che non ha ritenuto di costituirsi e neppure è comparsa all'udienza fissata ex art. 41 CCII del 8.4.2025 (nonostante la notifica perfezionata a mezzo PEC in data 12.3.2025).
La situazione sopra rappresentata non appare riconducibile né a momentanea illiquidità, né a semplice crisi, bensì a vera e propria insolvenza, sicché deve dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa debitrice ritenuta la competenza Controparte_1
del Tribunale adito.
Le spese relative alla registrazione, notificazione, affissione, pubblicazione della sentenza sono a carico della procedura.
La sentenza è immediatamente esecutiva.
P. Q. M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121 e 198 CCII, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
con sede legale in Vicenza (VI) Viale Camisano 56, codice fiscale;
P.IVA_2
nomina quale Giudice Delegato per la presente procedura la dott.ssa Paola Cazzola;
nomina Curatore il Dott. ; Persona_1
fissa per l'esame dello stato passivo l'udienza del 03.07.2025 ad ore 9,45 dinanzi al Giudice Delegato;
pagina 3 di 5 assegna ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, per presentare le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co.
3, CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e155-sexies disp. att. c.p.c.: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal dlgs
5.8.2015, n. 127; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della ditta sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
ordina al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale;
ordina al Curatore di procedere all'immediato compimento dell'inventario, da considerare atto urgente, a norma dell'art. 195 CCII, preceduto dalla apposizione dei sigilli, a norma dell'art. 193 CCII;
onera il Curatore di provvedere ad ogni adempimento di legge e, in particolare, a:
pagina 4 di 5 comunicare tempestivamente al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della ditta debitrice;
depositare l'informativa di cui all'art. 130 comma 1 CCII nel termine di 30 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
se non vi provvede il debitore, presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro il termine di legge;
apportare comunque le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII;
depositare le relazioni particolareggiate di cui all'art. 130 commi 4 e 5 CCII nel termine di 60 giorni dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo o, in mancanza, in quello di 180 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
trasmettere al Pubblico Ministero l'informativa e le relazioni di cui ai punti che precedono entro i 5 giorni successivi al deposito;
depositare i rapporti riepilogativi di cui all'art. 130 comma 9 CCII nel termine di quattro mesi dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, e, successivamente, ogni sei mesi;
istituire il registro informatico di cui all'art. 136 comma 1 CCII;
predisporre il programma di liquidazione da sottoporre al comitato dei creditori ex art. 213 CCII entro
60 giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso, non oltre 150 giorni dalla data di deposito della presente sentenza.
Dispone la prenotazione a debito del presente atto, ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata alle persone soggette a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Dichiara la sentenza immediatamente esecutiva.
Così deciso in Vicenza nella Camera di consiglio del 10.04.2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Paola Cazzola Dott. Giuseppe Limitone
pagina 5 di 5
Comunicazioni:
1) Debitore 2) Ricorrente/i 3) Registro Imprese 4) Pubblico Ministero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza - prima sezione civile e procedure concorsuali - riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe Limitone Presidente
dott. Paola Cazzola Giudice rel.
dott. Silvia Saltarelli Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 72 -1 /2024 R.G. e n. 72/2024 PU promosso da
con sede legale in Roma – via L. Boccherini n. 15 – capitale sociale euro Parte_1
10.000.000,00 i.v. codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. in P.IVA_1
persona del suo procuratore avv. Tiziana Tosti (C.F. ), rappresentata e difesa CodiceFiscale_1 dall'avv. Elisabetta Combi del Foro di Padova (c.f. ) come da procura in atti, CodiceFiscale_2
(che ha dichiarato di voler ricevere ogni comunicazione al seguente indirizzo: PEC:
; Email_1
RICORRENTE nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale Controparte_1
in Vicenza (VI) Viale Camisano 56, codice fiscale non costituita;
P.IVA_2
RESISTENTE
Il Collegio, letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in data
05.03.2025 da Parte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative agli atti;
sentito il Giudice Relatore;
pagina 1 di 5 verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza (notificati a cura della
Cancelleria a mezzo PEC in data 12.03.2025 per l'udienza del 8.4.2025 entro i termini di legge art.41
CCII) ; considerato che all'udienza del 8.4.2025 il Giudice relatore ha rimesso la decisione al Collegio dopo aver dato atto che nessuno era comparso o si era costituito per la debitrice Controparte_1
e che il procuratore della creditrice ricorrente aveva concluso chiedendo
[...] Parte_1
l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
Tutto ciò premesso, il Collegio, ritenuta la competenza del Tribunale adito, ritiene la debitrice
[...]
- che risulta svolgere attività di impresa commerciale (vedi visura Controparte_1
C.C.I.A.A” gestione strutture ospedaliere e case di cura specialistiche “) - certamente soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali in particolare alla disciplina della liquidazione giudiziale ex artt. 1, 2 e 121 CCII .
Infatti la società debitrice risulta aver superato il limite posto dall'art.2 comma 1 lettera “d”
n.3) CCII posto che all'esito dell'istruttoria l'ammontare dei debiti anche non scaduti è superiore ad euro 500.000,00 sul punto si rinvia alla informativa della Agenzia delle Entrate – Riscossione che indica la presenza di debiti scaduti per euro 502.114,37 (si tratta di debiti della
[...]
verso Amministrazione Finanziaria, INPS, CCIAA meglio indicati nella Controparte_1
informativa in atti) inoltre dall'ultimo bilancio depositato relativo all'esercizio al 31.12.2021 l'attivo patrimoniale risulta indicato in euro 5.511.756,00 e quindi supera la soglia di euro 300.000,00 stabilita dall'art.
2.c.1 lettera “d” n.1) CCII.
Va aggiunto che risulta aver superato il limite stabilito Controparte_1 dall'art.49 c.5 CCII che richiede per far luogo alla apertura della liquidazione giudiziale che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria risulti complessivamente superiore ad euro 30.000,00 tenuto conto oltre al debito di euro 111.706,42 in linea capitale (di cui al precetto per euro128.269,580- doc. 2 ricorrente-) oggetto della domanda della ricorrente
[...]
(fondato su decreto ingiuntivo del Tribunale di Vicenza n. d.i. 1108/2024 del 5.7.2024 Parte_1
e n. rg 2917/2024 non opposto dichiarato definitivo ed esecutivo il 12.10.2024 per capitale ingiunto di euro 111.706,42 - doc.1 ricorrente- ), dei debiti scaduti per euro 502.114,37 indicati nella informativa della Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Il Collegio ritiene, nel caso di specie, ricorrere anche il presupposto oggettivo dell'insolvenza ex art. 121 e art.2, comma 1, lett. b) CCII desumibile da quanto indicato dal creditore ricorrente nel pagina 2 di 5 ricorso e dai seguenti elementi, dai quali si evince che la debitrice Controparte_1
non è più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte.
In particolare si segnala:
-il mancato pagamento del debito di euro 111.706,42 in linea capitale verso la ricorrente
[...]
(fondato su decreto ingiuntivo del Tribunale di Vicenza n. d.i. 1108/2024 del 5.7.2024 e Parte_1
n. rg 2917/2024 non opposto dichiarato definitivo ed esecutivo il 12.10.2024);
- il pignoramento mancato presso la sede legale non avendo l'Ufficiale Giudiziario rinvenuto alcun riferimento alla società presso l'indirizzo risultante dalla visura C.C.I.A.A (vedi verbale di pignoramento mobiliare mancato del 27.12.2024 presso la sede legale - doc.3 ricorrente-) ;
-il protratto mancato deposito dei bilanci di esercizio, l'ultimo bilancio depositato risale all'esercizio 2021 (- vedi visura CCIAA-);
-la presenza di debiti scaduti per euro 502.114,37 (si tratta di debiti della società verso
Amministrazione Finanziaria, INPS, CCIAA) meglio indicati nella informativa in atti di Agenzia delle
Entrate - Riscossione e tra essi il rilevante debito verso INPS per euro 283.146,30 (vedi informativa
INPS del 12.3.2025);
- la condotta inerte della debitrice che non ha ritenuto di costituirsi e neppure è comparsa all'udienza fissata ex art. 41 CCII del 8.4.2025 (nonostante la notifica perfezionata a mezzo PEC in data 12.3.2025).
La situazione sopra rappresentata non appare riconducibile né a momentanea illiquidità, né a semplice crisi, bensì a vera e propria insolvenza, sicché deve dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa debitrice ritenuta la competenza Controparte_1
del Tribunale adito.
Le spese relative alla registrazione, notificazione, affissione, pubblicazione della sentenza sono a carico della procedura.
La sentenza è immediatamente esecutiva.
P. Q. M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121 e 198 CCII, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
con sede legale in Vicenza (VI) Viale Camisano 56, codice fiscale;
P.IVA_2
nomina quale Giudice Delegato per la presente procedura la dott.ssa Paola Cazzola;
nomina Curatore il Dott. ; Persona_1
fissa per l'esame dello stato passivo l'udienza del 03.07.2025 ad ore 9,45 dinanzi al Giudice Delegato;
pagina 3 di 5 assegna ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, per presentare le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co.
3, CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e155-sexies disp. att. c.p.c.: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal dlgs
5.8.2015, n. 127; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della ditta sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
ordina al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale;
ordina al Curatore di procedere all'immediato compimento dell'inventario, da considerare atto urgente, a norma dell'art. 195 CCII, preceduto dalla apposizione dei sigilli, a norma dell'art. 193 CCII;
onera il Curatore di provvedere ad ogni adempimento di legge e, in particolare, a:
pagina 4 di 5 comunicare tempestivamente al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della ditta debitrice;
depositare l'informativa di cui all'art. 130 comma 1 CCII nel termine di 30 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
se non vi provvede il debitore, presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro il termine di legge;
apportare comunque le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII;
depositare le relazioni particolareggiate di cui all'art. 130 commi 4 e 5 CCII nel termine di 60 giorni dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo o, in mancanza, in quello di 180 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
trasmettere al Pubblico Ministero l'informativa e le relazioni di cui ai punti che precedono entro i 5 giorni successivi al deposito;
depositare i rapporti riepilogativi di cui all'art. 130 comma 9 CCII nel termine di quattro mesi dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, e, successivamente, ogni sei mesi;
istituire il registro informatico di cui all'art. 136 comma 1 CCII;
predisporre il programma di liquidazione da sottoporre al comitato dei creditori ex art. 213 CCII entro
60 giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso, non oltre 150 giorni dalla data di deposito della presente sentenza.
Dispone la prenotazione a debito del presente atto, ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata alle persone soggette a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Dichiara la sentenza immediatamente esecutiva.
Così deciso in Vicenza nella Camera di consiglio del 10.04.2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Paola Cazzola Dott. Giuseppe Limitone
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