Art. 2.
Il Governo del Re e' autorizzato a dare le disposizioni opportune per l'attuazione della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 dicembre 1909.
VITTORIO EMANUELE.
Sonnino.
Visto, Il guardasigilii: Scialoja.
Il Governo del Re e' autorizzato a dare le disposizioni opportune per l'attuazione della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 dicembre 1909.
VITTORIO EMANUELE.
Sonnino.
Visto, Il guardasigilii: Scialoja.