Articolo 2 della Legge 26 dicembre 1909, n. 807
Articolo 1
Versione
23 gennaio 1910
Art. 2.

Il Governo del Re e' autorizzato a dare le disposizioni opportune per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 26 dicembre 1909.

VITTORIO EMANUELE.

Sonnino.

Visto, Il guardasigilii: Scialoja.

Entrata in vigore il 23 gennaio 1910