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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 2708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2708 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
PROC. n. 4237/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
4237 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Simeone. Parte_1 C.F._1
- APPELLANTE -
e già (cf. ), in persona del Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 procuratore speciale, avv. , rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Pilone. CP_3
- APPELLATA -
e già (c.f. ), in persona del procuratore speciale, Controparte_4 Controparte_5 P.IVA_2 avv. , rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Tortorano. Controparte_6
- APPELLATA-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 4228/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 2.5.2022, in tema di risarcimento danni”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il
18.2.2025 dall'appellata il 21.2.2025 dalla difesa dell'appellante SE Controparte_1
pagina 1 di 9 , e il 26.2.2025 dalla difesa dell'appellata Pt_1 Controparte_4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (il 3.10.2022, a mezzo PEC), ha convenuto in giudizio, Parte_1 dinanzi a questa Corte, le società ed proponendo appello Controparte_1 Controparte_4 avverso la sentenza n. 4228/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 2.5.2022.
****
Con tale sentenza il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda proposta da , Parte_1 condannandolo alla rifusione delle spese di lite in favore delle controparti (la convenuta Controparte_1
e la chiamata in causa – spese liquidate, in favore di ciascuna di esse, in
[...] Controparte_4
€.5.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge- e revocando l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del SE disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, dichiarando così inammissibile l'istanza di liquidazione depositata dal suo difensore.
In particolare aveva dedoptto di essere proprietario del fabbricato sito in Napoli in Via Cupa Parte_1
Principe, n. 73, a), b) e c) lamentando che, all'altezza del civico 92 della stessa strada, sul lato nord, fosse stato posizionato un palo di legno (che reggeva il filo conduttore della linea aerea dell'energia elettrica) che, a causa della sua vetustà, era caduto, lasciando così penzolare il filo dell'energia elettrica sulla parte esterna lato nord del suo fabbricato, costituendo un grave pericolo per la sua proprietà e cagionando danni quantificati in euro
100.000,00 (chiedendo, di conseguenza, la condanna della convenuta – poi estendendo tale domanda anche nei confronti della chiamata in causa- al risarcimento nella detta misura o in altra determinata dal Tribunale e all'eliminazione del filo pendente e/o all'eliminazione di ogni pericolo per sé e per i terzi).
E il giudice di prime cure ha ritenuto che, in base alla documentazione fotografica prodotta dallo stesso
SE, non vi fosse alcuna situazione di pericolo effettivo ed attuale né di danno all'immobile dell'attore, rilevando che quest'ultimo non aveva neanche dimostrato di essere il proprietario del fabbricato che aveva asserito essere stato danneggiato, nonostante la contestazione, sul punto, della , chiamata in Controparte_4 causa ed unica legittimata passiva.
****
SE ha censurato la sentenza n. 4228/2022 emessa dal Tribunale di Napoli sulla base di unico, Pt_1 articolato, motivo di gravame.
In particolare, l'appellante - dopo aver evidenziato di essere (a fronte della carenza di prova rilevata, sul punto, dal primo giudice) - il proprietario dell'immobile sito in Napoli in Via Cupa Principe n. 73, come evincibile da certificazione catastale n. T250821 del 15.2.2017 e dalla richiesta di condono avanzata sin dal 28.12.2007 - ha sostenuto che la documentazione fotografica depositata in giudizio fosse sufficiente a dimostrare quanto lamentato, ovvero l'esistenza di un cavo elettrico penzolante sulla sua proprietà (nello specifico sul terrazzo pagina 2 di 9 calpestabile), lamentando che il giudice di prime cure avesse erroneamente disatteso la sua richiesta di ctu, finalizzata all' “esperimento di accertamenti tecnici, non surrogabili nemmeno dalla più favorevole delle escussioni testimoniali”.
E, alla luce di quanto suesposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…in riforma della Parte_1 sentenza gravata voglia : 1) accertare e riconoscere che il SE GA è effettivamente proprietario dell'immobile sito in Napoli alla Via Cupa Principe, 73 /a,b e c;
2) indi , nominarsi Ctu che accerti la pericolosità, per persone e cose, del cavo elettrico penzolante sulla proprietà del SE;
3) in conseguenza condannare la alla eliminazione del pericolo e risarcire il , anche secondo equità , Controparte_5 Parte_1 per i danni subiti dal patema d'animo subito e per non aver potuto fruire per nove anni ,ad oggi ,ex art.840 secondo comma Codice Civile , del terrazzo calpestibile, causa il pericolo incombente;
4) revocare ogni condanna
a carico del SE alle spese di giudizio, contemplate nella sentenza impugnata;
5) vittoria di spese Pt_1 diritti ed onorari di causa con condanna disgiunta e/o disgiunta delle due parti appellate.
Iscritta la causa al n. 4237/2022 del Ruolo generale, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata in data
30.11.2022, la società contestando la fondatezza dell'avverso gravame, e Controparte_1 ribadendo di non poter essere considerata, in ogni caso, responsabile di quanto lamentato dall'appellante, non avendo la disponibilità fisica e giuridica dell'impianto descritto in atti, essendo le attività relative agli impianti di adduzione e di misurazione dell'energia elettrica attribuite in via esclusiva ad Parte_2
E, alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…dichiarare inammissibile, improponibile
[...] ed infondato l'appello, confermando la gravata sentenza e condannando SE GA al pagamento delle spese di lite nei confronti della appellata .”. CP_7
In data 14.12.2022 si è costituita in giudizio la società contestando l'ammissibilità, ai sensi Controparte_4 degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. e, comunque, la fondatezza, dell'avverso gravame, concludendo nei seguenti termini: 1) Rigettare l'appello proposto dal sig. SE perché inammissibile, improcedibile, nullo e, Pt_1 comunque, infondato e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. n. 4228/2022 del 28.04-02.05.22 del
Tribunale di Napoli nella persona del Dott. Pappalardo;
2) Rigettare qualsiasi richiesta attorea in ordine al quantum;
3) Il tutto con vittoria di spese ed onorari di lite, con rivalsa di IVA e CPA del presente grado di giudizio.
4) In via istruttoria e solo nella denegata ipotesi in cui l'Adita Corte di Appello ritenesse ammettere i mezzi istruttori richiesti ad istanza di parte appellante, si chiede l'ammissione della comparizione personale delle parti nonché della prova testimoniale diretta sul capo istruttorio già formulato nelle proprie note ex art. 183, comma VI, c.p.c., II termine, in atti e che, di seguito, nuovamente si trascrive: A - “Vero è che il cavo elettrico che fiancheggia la proprietà del sig. , sita in Napoli alla via Cupa Principe n. 73 a, b, c, è posizionato su un palo Parte_1 della pubblica illuminazione ed è connotato da un isolamento aereo”.
pagina 3 di 9 Con ordinanza del 17.1.2023 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
9.4.2024.
Indi è stata rinviata d'ufficio, con decreto del 13.3.2024, al 4.3.2025.
E, con successivo decreto presidenziale depositato il 5.2.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per la detta udienza del 4.3.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate tali note (il 18.2.2025 dall'appellata il 21.2.2025 dalla difesa Controparte_1 dell'appellante SE GA, e il 26.2.2025 dalla difesa dell'appellata , la causa è Controparte_4 stata trattenuta in decisione con ordinanza del 4.3.2025, concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190
c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
[.. In via preliminare la Corte ritiene che sia infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla lamentando la violazione dell'art. 342 c.p.c. Parte_2
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare – come indicato in precedenza nell'esposizione del motivo di gravame e come potrà constatarsi anche di seguito, in occasione dello scrutinio della doglianza mossa dall'impugnante – il punto della sentenza investito da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalle citate disposizioni del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, infatti, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto, invero, che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/03/2025,
pagina 4 di 9 n. 8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I, Ord., 19/03/2025, n.
7382).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
****
Sempre in via preliminare va detto, quanto all'inammissibilità dell'appello invocata dalla ai Controparte_4 sensi dell'art. 348-bis c.p.c., che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., deve essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa.
Essa, infatti, deve collocarsi prima di ogni altra attività, immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti nel giudizio di appello (cfr. Cass. civ., Sez. L., n. 10409 del 01/06/2020).
Ragion per cui tale facoltà è preclusa, nel caso di specie, essendo stata già ampiamente superata la fase della trattazione della causa.
Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – L, Ord. n. 37272 del 29/11/2021).
****
Ciò posto, l'appello proposto da è infondato, avendo il primo giudice ritenuto correttamente Parte_1 sia che l'attore non avesse fornito alcuna prova della proprietà del fabbricato che aveva asserito essere stato
[.. danneggiato o, comunque, posto in pericolo dal cavo elettrico penzolante – nonostante la chiamata in causa (
, unica legittimata passiva), avesse contestato tale profilo espressamente- sia che, in ogni caso, dalle Parte_2 foto allegate alla raccomandata del 18/24.3.2013 non emergesse una situazione di effettivo ed attuale pericolo, né, tantomeno, l'esistenza di danni al detto fabbricato.
Quanto al primo aspetto va detto, invero, che, non avendo la chiamata in causa , unica Controparte_4 legittimata passiva) riconosciuto, neanche implicitamente, la proprietà, in capo al SE, dell'immobile asseritamente danneggiato (o, comunque, posto in pericolo) – ma, anzi, avendo dedotto espressamente, sin dal pagina 5 di 9 primo grado, con la comparsa di costituzione del 13.9.2018 (ridepositata in appello), che l'attore dovesse fornire la prova della titolarità del detto fabbricato (in Napoli, via Cupa Principe n.73) - il SE avrebbe dovuto dimostrare tale profilo, ai sensi dell'art. 2697 c.c. (concernente la propria titolarità, dal lato attivo, del rapporto controverso;
cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 16/02/2016, n. 2951).
Ma, nell'ambito delle preclusioni istruttorie (ex art. 183, co. VI, n.2, c.p.c.), non aveva effettivamente depositato alcun documento idoneo a fornire tale dimostrazione.
Né possono essere utilizzabili ai fini della decisione, sul punto, per il divieto di cui all'art. 345, co. III, c.p.c., i documenti prodotti, al riguardo, dall'appellante soltanto in allegato all'atto di appello e, cioè, la domanda di condono del 28.12.2007 e la visura catastale del 15.2.2017, non trattandosi di documenti formatisi dopo le preclusioni istruttorie in primo grado o, comunque, non avendo il SE dedotto e, a-fortiori, dimostrato, che non li avesse potuti produrre, nel rispetto di tali preclusioni, per cause a lui non imputabili.
Né, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante nell'ambito della comparsa conclusionale depositata il
29.4.2025, può farsi riferimento al concetto di “indispensabilità” di tali documenti, in quanto non più previsto dalla formulazione attuale dell'art. 345, co. III, c.p.c., applicabile ratione temporis al caso di specie, essendo la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012.
Ed invero nel giudizio di appello la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c. (già modificata nel suo testo dall'art. 46, comma 18, della l. 18 giugno 2009, n. 69), quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012 (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l"'indispensabilità" degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (cfr. cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 16/10/2024, n. 26829; cfr. anche Cass. Civ., Sez. II, Ord., 26/09/2024,
n. 25704; Sez. II, 12/07/2023, n. 19901).
A ciò si aggiunge, in ogni caso, che, come detto, il primo giudice ha anche ritenuto, in modo condivisibile, che dalle foto prodotte dall'attore, allegate alla raccomandata del 18/24.3.2013, non emergesse una situazione di effettivo ed attuale pericolo, né, tantomeno, l'esistenza di danni al detto fabbricato.
Peraltro la chiamata in causa aveva prodotto, in primo grado, documentazione fotografica Controparte_4
(contenuta nel fascicolo telematico di ufficio di primo grado e, comunque, ridepositata in questo grado) da cui appare dimostrato, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, effettivamente l'assunto di tale società e, cioè, che il cavo elettrico in questione sia posizionato su un palo della pubblica illuminazione senza che sussista, attualmente, alcuna situazione di pericolo grave ed imminente per i terzi, essendo l'impianto stato realizzato “in cavo aereo isolato”.
Non è superfluo precisare, al riguardo, che l'insufficienza del quadro probatorio ricade in danno della parte sulla pagina 6 di 9 quale grava l'onere della prova comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (cfr.
Cass. Civ., Sez. L, n. 4773 del 10/03/2015; Sez. 2, n. 3468 del 15/02/2010).
E, atteso tale insufficiente quadro probatorio, il Tribunale di Napoli non avrebbe neanche potuto disporre la ctu chiesta dal (con la comparsa conclusionale del 16.2.2017, contenuta nel fascicolo telematico di ufficio Parte_1 primo grado) “per acclarare se vi fosse pericolo per la propria incolumità e quella di terzi”.
La consulenza tecnica d'ufficio non è, invero, mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provate (cfr. Cass. civ., Cass. civ., Sez. III, Ord., 31/03/2025, n. 8498; Sez. II,
Ord., 11/09/2020, n. 18928).
****
Al rigetto dell'appello proposto da segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dello Parte_1 stesso al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di ossia Controparte_4 dell'appellata vittoriosa.
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia in base a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (anche se non è stata espletata istruttoria: cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II,
Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561), di cui al D.M.
n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse dell'appellata vittoriosa stata ultimata dopo il
23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello
(tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro da €.26.000,01 ad €. 52.000,00, in base al valore
(indeterminabile, ex art. 5, co. VI, c.p.c.) della controversia, (avendo il SE invocato il risarcimento dei danni, sin dal primo grado, nella misura di euro 100.000,00 o in altra misura accertata in corso di causa;
cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. I, Ord., 26/04/2021, n. 10984).
****
Quanto, invece, al rapporto processuale tra l'appellante e la , la Corte ritiene Controparte_1 che sia giustificata la compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, co.2, c.p.c., non essendovi una soccombenza in senso stretto del primo rispetto alla seconda.
pagina 7 di 9 Ciò in quanto non ha proposto il gravame anche nei confronti di tale società, non avendo Parte_1
(ri)formulato alcuna domanda nei suoi confronti (tanto è vero che non ha impugnato quanto ritenuto dal Tribunale di Napoli a proposito della sussistenza della legittimazione passiva in capo soltanto ad , Controparte_4 chiamandola in giudizio, evidentemente, al mero scopo di “litis denuntiatio”, non essendo peraltro litisconsorte necessaria e rimanendo indifferente all'esito della lite.
Invero, in un giudizio svoltosi con pluralità di parti in cause scindibili ai sensi dell'art. 332 cod. proc. civ., cioè cause cumulate nello stesso processo per un mero rapporto di connessione, la notificazione dell'impugnazione
(nella specie, l'appello) e la sua conoscenza assolvono alla funzione di “litis denuntiatio”, così da permettere l'attuazione della concentrazione nel tempo di tutti i gravami contro la stessa sentenza.
In tal caso, pertanto, il destinatario della notificazione non diviene per ciò solo parte nella fase di impugnazione e, quindi, non sussistono i presupposti per la pronuncia a suo favore della condanna alle spese a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., che esige la qualità di parte, e perciò una “vocatio in ius”, e la soccombenza (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, 16/02/2012, n. 2208; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI – 2, Ord., 15/11/2021, n. 34174; Sez. I, 21/03/2016, n.
5508; Sez. III, 30/06/2015, n. 13355).
****
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4237/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 4228/2022 emessa dal Tribunale di Parte_1
Napoli, pubblicata il 2.5.2022.
2. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore della in Parte_1 Controparte_4 persona del legale rappresentante p.t., dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in €.4.995,5, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Compensa integralmente le spese del secondo grado di giudizio tra e la Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
pagina 8 di 9 4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 28.5.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
4237 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Simeone. Parte_1 C.F._1
- APPELLANTE -
e già (cf. ), in persona del Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 procuratore speciale, avv. , rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Pilone. CP_3
- APPELLATA -
e già (c.f. ), in persona del procuratore speciale, Controparte_4 Controparte_5 P.IVA_2 avv. , rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Tortorano. Controparte_6
- APPELLATA-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 4228/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 2.5.2022, in tema di risarcimento danni”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il
18.2.2025 dall'appellata il 21.2.2025 dalla difesa dell'appellante SE Controparte_1
pagina 1 di 9 , e il 26.2.2025 dalla difesa dell'appellata Pt_1 Controparte_4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (il 3.10.2022, a mezzo PEC), ha convenuto in giudizio, Parte_1 dinanzi a questa Corte, le società ed proponendo appello Controparte_1 Controparte_4 avverso la sentenza n. 4228/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 2.5.2022.
****
Con tale sentenza il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda proposta da , Parte_1 condannandolo alla rifusione delle spese di lite in favore delle controparti (la convenuta Controparte_1
e la chiamata in causa – spese liquidate, in favore di ciascuna di esse, in
[...] Controparte_4
€.5.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge- e revocando l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del SE disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, dichiarando così inammissibile l'istanza di liquidazione depositata dal suo difensore.
In particolare aveva dedoptto di essere proprietario del fabbricato sito in Napoli in Via Cupa Parte_1
Principe, n. 73, a), b) e c) lamentando che, all'altezza del civico 92 della stessa strada, sul lato nord, fosse stato posizionato un palo di legno (che reggeva il filo conduttore della linea aerea dell'energia elettrica) che, a causa della sua vetustà, era caduto, lasciando così penzolare il filo dell'energia elettrica sulla parte esterna lato nord del suo fabbricato, costituendo un grave pericolo per la sua proprietà e cagionando danni quantificati in euro
100.000,00 (chiedendo, di conseguenza, la condanna della convenuta – poi estendendo tale domanda anche nei confronti della chiamata in causa- al risarcimento nella detta misura o in altra determinata dal Tribunale e all'eliminazione del filo pendente e/o all'eliminazione di ogni pericolo per sé e per i terzi).
E il giudice di prime cure ha ritenuto che, in base alla documentazione fotografica prodotta dallo stesso
SE, non vi fosse alcuna situazione di pericolo effettivo ed attuale né di danno all'immobile dell'attore, rilevando che quest'ultimo non aveva neanche dimostrato di essere il proprietario del fabbricato che aveva asserito essere stato danneggiato, nonostante la contestazione, sul punto, della , chiamata in Controparte_4 causa ed unica legittimata passiva.
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SE ha censurato la sentenza n. 4228/2022 emessa dal Tribunale di Napoli sulla base di unico, Pt_1 articolato, motivo di gravame.
In particolare, l'appellante - dopo aver evidenziato di essere (a fronte della carenza di prova rilevata, sul punto, dal primo giudice) - il proprietario dell'immobile sito in Napoli in Via Cupa Principe n. 73, come evincibile da certificazione catastale n. T250821 del 15.2.2017 e dalla richiesta di condono avanzata sin dal 28.12.2007 - ha sostenuto che la documentazione fotografica depositata in giudizio fosse sufficiente a dimostrare quanto lamentato, ovvero l'esistenza di un cavo elettrico penzolante sulla sua proprietà (nello specifico sul terrazzo pagina 2 di 9 calpestabile), lamentando che il giudice di prime cure avesse erroneamente disatteso la sua richiesta di ctu, finalizzata all' “esperimento di accertamenti tecnici, non surrogabili nemmeno dalla più favorevole delle escussioni testimoniali”.
E, alla luce di quanto suesposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…in riforma della Parte_1 sentenza gravata voglia : 1) accertare e riconoscere che il SE GA è effettivamente proprietario dell'immobile sito in Napoli alla Via Cupa Principe, 73 /a,b e c;
2) indi , nominarsi Ctu che accerti la pericolosità, per persone e cose, del cavo elettrico penzolante sulla proprietà del SE;
3) in conseguenza condannare la alla eliminazione del pericolo e risarcire il , anche secondo equità , Controparte_5 Parte_1 per i danni subiti dal patema d'animo subito e per non aver potuto fruire per nove anni ,ad oggi ,ex art.840 secondo comma Codice Civile , del terrazzo calpestibile, causa il pericolo incombente;
4) revocare ogni condanna
a carico del SE alle spese di giudizio, contemplate nella sentenza impugnata;
5) vittoria di spese Pt_1 diritti ed onorari di causa con condanna disgiunta e/o disgiunta delle due parti appellate.
Iscritta la causa al n. 4237/2022 del Ruolo generale, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata in data
30.11.2022, la società contestando la fondatezza dell'avverso gravame, e Controparte_1 ribadendo di non poter essere considerata, in ogni caso, responsabile di quanto lamentato dall'appellante, non avendo la disponibilità fisica e giuridica dell'impianto descritto in atti, essendo le attività relative agli impianti di adduzione e di misurazione dell'energia elettrica attribuite in via esclusiva ad Parte_2
E, alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…dichiarare inammissibile, improponibile
[...] ed infondato l'appello, confermando la gravata sentenza e condannando SE GA al pagamento delle spese di lite nei confronti della appellata .”. CP_7
In data 14.12.2022 si è costituita in giudizio la società contestando l'ammissibilità, ai sensi Controparte_4 degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. e, comunque, la fondatezza, dell'avverso gravame, concludendo nei seguenti termini: 1) Rigettare l'appello proposto dal sig. SE perché inammissibile, improcedibile, nullo e, Pt_1 comunque, infondato e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. n. 4228/2022 del 28.04-02.05.22 del
Tribunale di Napoli nella persona del Dott. Pappalardo;
2) Rigettare qualsiasi richiesta attorea in ordine al quantum;
3) Il tutto con vittoria di spese ed onorari di lite, con rivalsa di IVA e CPA del presente grado di giudizio.
4) In via istruttoria e solo nella denegata ipotesi in cui l'Adita Corte di Appello ritenesse ammettere i mezzi istruttori richiesti ad istanza di parte appellante, si chiede l'ammissione della comparizione personale delle parti nonché della prova testimoniale diretta sul capo istruttorio già formulato nelle proprie note ex art. 183, comma VI, c.p.c., II termine, in atti e che, di seguito, nuovamente si trascrive: A - “Vero è che il cavo elettrico che fiancheggia la proprietà del sig. , sita in Napoli alla via Cupa Principe n. 73 a, b, c, è posizionato su un palo Parte_1 della pubblica illuminazione ed è connotato da un isolamento aereo”.
pagina 3 di 9 Con ordinanza del 17.1.2023 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
9.4.2024.
Indi è stata rinviata d'ufficio, con decreto del 13.3.2024, al 4.3.2025.
E, con successivo decreto presidenziale depositato il 5.2.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per la detta udienza del 4.3.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate tali note (il 18.2.2025 dall'appellata il 21.2.2025 dalla difesa Controparte_1 dell'appellante SE GA, e il 26.2.2025 dalla difesa dell'appellata , la causa è Controparte_4 stata trattenuta in decisione con ordinanza del 4.3.2025, concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190
c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
[.. In via preliminare la Corte ritiene che sia infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla lamentando la violazione dell'art. 342 c.p.c. Parte_2
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare – come indicato in precedenza nell'esposizione del motivo di gravame e come potrà constatarsi anche di seguito, in occasione dello scrutinio della doglianza mossa dall'impugnante – il punto della sentenza investito da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalle citate disposizioni del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, infatti, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto, invero, che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/03/2025,
pagina 4 di 9 n. 8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I, Ord., 19/03/2025, n.
7382).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
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Sempre in via preliminare va detto, quanto all'inammissibilità dell'appello invocata dalla ai Controparte_4 sensi dell'art. 348-bis c.p.c., che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., deve essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa.
Essa, infatti, deve collocarsi prima di ogni altra attività, immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti nel giudizio di appello (cfr. Cass. civ., Sez. L., n. 10409 del 01/06/2020).
Ragion per cui tale facoltà è preclusa, nel caso di specie, essendo stata già ampiamente superata la fase della trattazione della causa.
Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – L, Ord. n. 37272 del 29/11/2021).
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Ciò posto, l'appello proposto da è infondato, avendo il primo giudice ritenuto correttamente Parte_1 sia che l'attore non avesse fornito alcuna prova della proprietà del fabbricato che aveva asserito essere stato
[.. danneggiato o, comunque, posto in pericolo dal cavo elettrico penzolante – nonostante la chiamata in causa (
, unica legittimata passiva), avesse contestato tale profilo espressamente- sia che, in ogni caso, dalle Parte_2 foto allegate alla raccomandata del 18/24.3.2013 non emergesse una situazione di effettivo ed attuale pericolo, né, tantomeno, l'esistenza di danni al detto fabbricato.
Quanto al primo aspetto va detto, invero, che, non avendo la chiamata in causa , unica Controparte_4 legittimata passiva) riconosciuto, neanche implicitamente, la proprietà, in capo al SE, dell'immobile asseritamente danneggiato (o, comunque, posto in pericolo) – ma, anzi, avendo dedotto espressamente, sin dal pagina 5 di 9 primo grado, con la comparsa di costituzione del 13.9.2018 (ridepositata in appello), che l'attore dovesse fornire la prova della titolarità del detto fabbricato (in Napoli, via Cupa Principe n.73) - il SE avrebbe dovuto dimostrare tale profilo, ai sensi dell'art. 2697 c.c. (concernente la propria titolarità, dal lato attivo, del rapporto controverso;
cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 16/02/2016, n. 2951).
Ma, nell'ambito delle preclusioni istruttorie (ex art. 183, co. VI, n.2, c.p.c.), non aveva effettivamente depositato alcun documento idoneo a fornire tale dimostrazione.
Né possono essere utilizzabili ai fini della decisione, sul punto, per il divieto di cui all'art. 345, co. III, c.p.c., i documenti prodotti, al riguardo, dall'appellante soltanto in allegato all'atto di appello e, cioè, la domanda di condono del 28.12.2007 e la visura catastale del 15.2.2017, non trattandosi di documenti formatisi dopo le preclusioni istruttorie in primo grado o, comunque, non avendo il SE dedotto e, a-fortiori, dimostrato, che non li avesse potuti produrre, nel rispetto di tali preclusioni, per cause a lui non imputabili.
Né, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante nell'ambito della comparsa conclusionale depositata il
29.4.2025, può farsi riferimento al concetto di “indispensabilità” di tali documenti, in quanto non più previsto dalla formulazione attuale dell'art. 345, co. III, c.p.c., applicabile ratione temporis al caso di specie, essendo la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012.
Ed invero nel giudizio di appello la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c. (già modificata nel suo testo dall'art. 46, comma 18, della l. 18 giugno 2009, n. 69), quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012 (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l"'indispensabilità" degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (cfr. cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 16/10/2024, n. 26829; cfr. anche Cass. Civ., Sez. II, Ord., 26/09/2024,
n. 25704; Sez. II, 12/07/2023, n. 19901).
A ciò si aggiunge, in ogni caso, che, come detto, il primo giudice ha anche ritenuto, in modo condivisibile, che dalle foto prodotte dall'attore, allegate alla raccomandata del 18/24.3.2013, non emergesse una situazione di effettivo ed attuale pericolo, né, tantomeno, l'esistenza di danni al detto fabbricato.
Peraltro la chiamata in causa aveva prodotto, in primo grado, documentazione fotografica Controparte_4
(contenuta nel fascicolo telematico di ufficio di primo grado e, comunque, ridepositata in questo grado) da cui appare dimostrato, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, effettivamente l'assunto di tale società e, cioè, che il cavo elettrico in questione sia posizionato su un palo della pubblica illuminazione senza che sussista, attualmente, alcuna situazione di pericolo grave ed imminente per i terzi, essendo l'impianto stato realizzato “in cavo aereo isolato”.
Non è superfluo precisare, al riguardo, che l'insufficienza del quadro probatorio ricade in danno della parte sulla pagina 6 di 9 quale grava l'onere della prova comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (cfr.
Cass. Civ., Sez. L, n. 4773 del 10/03/2015; Sez. 2, n. 3468 del 15/02/2010).
E, atteso tale insufficiente quadro probatorio, il Tribunale di Napoli non avrebbe neanche potuto disporre la ctu chiesta dal (con la comparsa conclusionale del 16.2.2017, contenuta nel fascicolo telematico di ufficio Parte_1 primo grado) “per acclarare se vi fosse pericolo per la propria incolumità e quella di terzi”.
La consulenza tecnica d'ufficio non è, invero, mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provate (cfr. Cass. civ., Cass. civ., Sez. III, Ord., 31/03/2025, n. 8498; Sez. II,
Ord., 11/09/2020, n. 18928).
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Al rigetto dell'appello proposto da segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dello Parte_1 stesso al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di ossia Controparte_4 dell'appellata vittoriosa.
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia in base a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (anche se non è stata espletata istruttoria: cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II,
Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561), di cui al D.M.
n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse dell'appellata vittoriosa stata ultimata dopo il
23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello
(tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro da €.26.000,01 ad €. 52.000,00, in base al valore
(indeterminabile, ex art. 5, co. VI, c.p.c.) della controversia, (avendo il SE invocato il risarcimento dei danni, sin dal primo grado, nella misura di euro 100.000,00 o in altra misura accertata in corso di causa;
cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. I, Ord., 26/04/2021, n. 10984).
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Quanto, invece, al rapporto processuale tra l'appellante e la , la Corte ritiene Controparte_1 che sia giustificata la compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, co.2, c.p.c., non essendovi una soccombenza in senso stretto del primo rispetto alla seconda.
pagina 7 di 9 Ciò in quanto non ha proposto il gravame anche nei confronti di tale società, non avendo Parte_1
(ri)formulato alcuna domanda nei suoi confronti (tanto è vero che non ha impugnato quanto ritenuto dal Tribunale di Napoli a proposito della sussistenza della legittimazione passiva in capo soltanto ad , Controparte_4 chiamandola in giudizio, evidentemente, al mero scopo di “litis denuntiatio”, non essendo peraltro litisconsorte necessaria e rimanendo indifferente all'esito della lite.
Invero, in un giudizio svoltosi con pluralità di parti in cause scindibili ai sensi dell'art. 332 cod. proc. civ., cioè cause cumulate nello stesso processo per un mero rapporto di connessione, la notificazione dell'impugnazione
(nella specie, l'appello) e la sua conoscenza assolvono alla funzione di “litis denuntiatio”, così da permettere l'attuazione della concentrazione nel tempo di tutti i gravami contro la stessa sentenza.
In tal caso, pertanto, il destinatario della notificazione non diviene per ciò solo parte nella fase di impugnazione e, quindi, non sussistono i presupposti per la pronuncia a suo favore della condanna alle spese a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., che esige la qualità di parte, e perciò una “vocatio in ius”, e la soccombenza (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, 16/02/2012, n. 2208; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI – 2, Ord., 15/11/2021, n. 34174; Sez. I, 21/03/2016, n.
5508; Sez. III, 30/06/2015, n. 13355).
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4237/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 4228/2022 emessa dal Tribunale di Parte_1
Napoli, pubblicata il 2.5.2022.
2. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore della in Parte_1 Controparte_4 persona del legale rappresentante p.t., dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in €.4.995,5, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Compensa integralmente le spese del secondo grado di giudizio tra e la Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
pagina 8 di 9 4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 28.5.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 9 di 9