Sentenza 8 marzo 1999
Massime • 1
La domanda volta a conseguire la libera disponibilità di un fondo, sul presupposto dell'affermata proprietà dell'immobile da parte dell'attore e della detenzione senza titolo da parte del convenuto, integra un'azione petitoria di competenza del tribunale e specificamente della sezione specializzata agraria qualora il convenuto abbia chiesto di accertarsi, in via riconvenzionale, l'esistenza di un contratto di affitto sul terreno in oggetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/03/1999, n. 1956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1956 |
| Data del deposito : | 8 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Franco BILE - Presidente -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Rel. Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
LI NA SA, LI TR LO VI, LI LA CA OL, LI IA GA FU IL, LI EF, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GIOVANNI DE CALVI 61, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO SERVELLO, difesi dall'avvocato ENRICO MEREU con studio 08045 LANUSEI VIA COSTA DE COCCO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
GI PP;
- intimato -
avverso la sentenza n. 37/97 del Tribunale di LANUSEI, emessa l'08/04/97 e depositata il 05/05/97 (R.G. 42/82);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 10/12/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 30 maggio 1997 SU NN LU, PI OL IO, LA FR PA, MA RI ed IO, eredi di RG GI, proponevano ricorso per regolamento di competenza avverso la sentenza 5 maggio 1997 con la quale il Tribunale di Lanusei, sezione agraria, aveva dichiarato la propria incompetenza per materia a decidere la domanda di rilascio di un fondo formulata nei confronti di GI RG da GI RG e successivamente, alla morte di quest'ultima, dai predetti suoi eredi, attuali ricorrenti, ed aveva rimesso la causa al Pretore competente. Deducevano che con la domanda introduttiva non era stata richiesta, come ritenuto in sentenza, la reintegra nel possesso, ma bensì esercitata un'azione di rivendica o comunque un'azione petitoria di rilascio.
GI RG, malgrado la rituale notifica del ricorso, non depositava memoria difensiva ex art. 47 u. comma c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'originaria attrice GI RG, come si evince dal contenuto complessivo dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito, non ha prospettato, a fondamento della propria pretesa, di avere subito lo spoglio del possesso dell'immobile e non ha agito, quindi, come mero possessore, per la reintegra nel possesso o comunque per la tutela di una situazione di fatto corrispondente al possesso (v. Cass. 9371131), ma dopo aver premesso di essere proprietaria, oltre che possessore, del terreno, ha dedotto che GI RG lo aveva occupato senza legittimo titolo ed ha chiesto che, previo accertamento dell'illegittima occupazione, venisse condannato al rilascio dello stesso.
I fatti su cui si fonda la sua domanda sono pertanto l'affermazione del diritto di proprietà del terreno in capo a parte attrice e la detenzione senza titolo dell'immobile da parte del convenuto. Si è cioè in presenza -come desumibile anche dalla domanda di rilascio dell'immobile esplicitamente formulata da parte attrice nelle conclusioni definitive- di un'azione di restituzione prevista a tutela del diritto del proprietario del bene a conseguirne la libera disponibilità (v. Cass. 97/55 76) nei confronti di chi detenga il bene senza titolo giustificativo, per essere detto titolo carente ab origine, come prospettato nel caso di specie, o per essere venuto meno successivamente (v. Cass. 84/49 1, Cass. 84/2210 e Cass.94/3937). Ed escluso che gli attori abbiano proposto un'azione di reintegra dev'essere conseguentemente riconosciuta, in luogo dell'affermata competenza pretorile, la competenza del Tribunale di Lanusei e specificamente quella della sezione agraria avendo il convenuto, in via riconvenzionale, richiesto accertarsi l'esistenza di un contratto di affitto sul terreno in oggetto.
Il ricorso va pertanto accolto e l'intimato condannato al pagamento delle spese del presente procedimento nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza della sezione specializzata agraria del Tribunale di Lanusei e condanna l'intimato al pagamento delle spese del presente procedimento liquidate in L. 14.800 oltre agli onorari che liquida in L. unmilioneduecentomila.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 10.12.1998. Depositata in Cancelleria il 8/3/1999.