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Sentenza 29 maggio 2023
Sentenza 29 maggio 2023
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CS
Improcedibile
Sentenza 23 marzo 2026
Improcedibile
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 2433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2433 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00698/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 23/03/2026
N. 02433 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00698/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 698 del 2024, proposto dal dottor
GE CO, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosanna Patta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
- l'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, l'Azienda Socio-Sanitaria Locale
n. 7 Sulcis, l'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano, lo SPEA
Comitato Consultivo Zonale di Cagliari dell'ARES Sardegna e la Regione Autonoma della Sardegna, in persona dei legali rappresentati pro tempore, non costituiti in giudizio;
- l'ARES Sardegna - Azienda Regionale della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Diana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; N. 00698/2024 REG.RIC.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione prima, n. 376 del 29 maggio 2023, resa tra le parti, concernente l'assegnazione di incarichi a tempo indeterminato dei medici specialisti ambulatoriali della branca di odontoiatria.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'ARES - Azienda Regionale della Salute;
Vista la memoria del 26 febbraio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026, il consigliere Nicola
D'GE e uditi per le parti gli avvocati Rosanna Patta e Carlo Diana;
FATTO e DIRITTO
1. Il dottor GE CO, medico chirurgo con specializzazione in odontoiatria, dopo un lungo contenzioso, ha chiesto al T.A.R. di Cagliari il risarcimento del danno derivante dalla mancata assegnazione di turni presso talune strutture carcerarie della
Sardegna.
2. Il T.A.R., con la sentenza indicata in epigrafe (n. 376 del 2023), ha accolto in parte il ricorso, disponendo la condanna dell'Azienda Regionale per la Tutela della Salute al risarcimento del danno nei confronti del ricorrente per la tardiva assegnazione delle ore di specialistica ambulatoriale.
2.1. In particolare, lo stesso Tribunale ha quantificato la liquidazione del danno in via equitativa nella misura complessiva del 30% della retribuzione che sarebbe spettata al N. 00698/2024 REG.RIC.
ricorrente (relativamente a: 5 ore settimanali da espletare presso la Casa di Reclusione di Isili, dal 1° novembre 2013 al 1° marzo 2017; 4 ore settimanali presso il
Poliambulatorio di Iglesias, dal 1° ottobre 2014 al 22 novembre 2019; 6 ore presso la
Casa di Reclusione di Is Arenas - Arbus, dal 5 marzo 2014 al 1° dicembre 2019), oltre agli interessi legali, con eventuale decurtazione dall'importo complessivo delle somme percepite in forza di prestazioni lavorative espletate nel periodo di riferimento.
3. Contro la suddetta sentenza ha proposto appello il dottor CO, contestando i limiti all'importo del risarcimento specificati nella stessa decisione.
4. L'ARES si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
5. Con memoria del 26 febbraio 2026 parte appellante ha, tuttavia, evidenziato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione dell'appello.
6. La causa è stata trattenuta in decisione nell'udienza pubblica del 5 marzo 2026.
7. Ciò premesso, al Collegio non resta che prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del presente appello da parte del ricorrente, con conseguente dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
8. Per le ragioni sopra esposte, l'appello va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
9. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 00698/2024 REG.RIC.
EL GR, Presidente
Nicola D'GE, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
L'ESTENSORE
Nicola D'GE
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
EL GR
Pubblicato il 23/03/2026
N. 02433 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00698/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 698 del 2024, proposto dal dottor
GE CO, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosanna Patta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
- l'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, l'Azienda Socio-Sanitaria Locale
n. 7 Sulcis, l'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano, lo SPEA
Comitato Consultivo Zonale di Cagliari dell'ARES Sardegna e la Regione Autonoma della Sardegna, in persona dei legali rappresentati pro tempore, non costituiti in giudizio;
- l'ARES Sardegna - Azienda Regionale della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Diana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; N. 00698/2024 REG.RIC.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione prima, n. 376 del 29 maggio 2023, resa tra le parti, concernente l'assegnazione di incarichi a tempo indeterminato dei medici specialisti ambulatoriali della branca di odontoiatria.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'ARES - Azienda Regionale della Salute;
Vista la memoria del 26 febbraio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026, il consigliere Nicola
D'GE e uditi per le parti gli avvocati Rosanna Patta e Carlo Diana;
FATTO e DIRITTO
1. Il dottor GE CO, medico chirurgo con specializzazione in odontoiatria, dopo un lungo contenzioso, ha chiesto al T.A.R. di Cagliari il risarcimento del danno derivante dalla mancata assegnazione di turni presso talune strutture carcerarie della
Sardegna.
2. Il T.A.R., con la sentenza indicata in epigrafe (n. 376 del 2023), ha accolto in parte il ricorso, disponendo la condanna dell'Azienda Regionale per la Tutela della Salute al risarcimento del danno nei confronti del ricorrente per la tardiva assegnazione delle ore di specialistica ambulatoriale.
2.1. In particolare, lo stesso Tribunale ha quantificato la liquidazione del danno in via equitativa nella misura complessiva del 30% della retribuzione che sarebbe spettata al N. 00698/2024 REG.RIC.
ricorrente (relativamente a: 5 ore settimanali da espletare presso la Casa di Reclusione di Isili, dal 1° novembre 2013 al 1° marzo 2017; 4 ore settimanali presso il
Poliambulatorio di Iglesias, dal 1° ottobre 2014 al 22 novembre 2019; 6 ore presso la
Casa di Reclusione di Is Arenas - Arbus, dal 5 marzo 2014 al 1° dicembre 2019), oltre agli interessi legali, con eventuale decurtazione dall'importo complessivo delle somme percepite in forza di prestazioni lavorative espletate nel periodo di riferimento.
3. Contro la suddetta sentenza ha proposto appello il dottor CO, contestando i limiti all'importo del risarcimento specificati nella stessa decisione.
4. L'ARES si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
5. Con memoria del 26 febbraio 2026 parte appellante ha, tuttavia, evidenziato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione dell'appello.
6. La causa è stata trattenuta in decisione nell'udienza pubblica del 5 marzo 2026.
7. Ciò premesso, al Collegio non resta che prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del presente appello da parte del ricorrente, con conseguente dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
8. Per le ragioni sopra esposte, l'appello va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
9. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 00698/2024 REG.RIC.
EL GR, Presidente
Nicola D'GE, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
L'ESTENSORE
Nicola D'GE
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
EL GR