TRIB
Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 20/11/2024, n. 2180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 2180 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 1835 /2023 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Sigg. Magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni giudice rel. dott.ssa Maria Giovanna De Marco giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 1835 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(c.f. ), quale genitore esercente la Parte_1 CodiceFiscale_1
responsabilità genitoriale sul minore (c.f. Persona_1
), elettivamente domiciliata in Torano Castello alla c/da CodiceFiscale_2
Peritano n. 4, presso lo studio dell'avv. Silvana Morcavallo, da cui è rappresentata e difesa in forza di mandato in calce all'atto introduttivo
- RICORRENTE -
E
(c.f. ) CP_1 CodiceFiscale_3
- RESISTENTE –
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO PRESSO PROCURA DELLA REPUBBLICA IN
SEDE
- INTERVENIENTE NECESSARIO -
OGGETTO: azione di dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269 c.c. 2
CONCLUSIONI
Per la parte costituita come da verbale di udienza del 4.11.2024 dinanzi al relatore.
Il PM, avuta comunicazione degli atti all'esito di mutamento del rito, nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, Parte_1 conveniva in giudizio ai sensi dell'art. 269 c.c., al fine di ottenere CP_1
dichiarazione giudiziale di paternità del medesimo rispetto al minore
[...]
, nato a [...] il [...] e riconosciuto dalla sola madre. Persona_1
La in particolare, esponeva di avere intrattenuto una relazione Pt_1
sentimentale con il a far data dal 2009, culminata nella comune CP_1
determinazione di concepire un figlio, pure essendo il coniugato e padre di CP_1 altri figli nati all'interno del matrimonio. Nel gennaio 2023, tuttavia, sempre secondo la prospettazione dell'attrice, il metteva fine a tale relazione CP_1
manifestando la volontà di preservare il rapporto con il coniuge e, benché avvertito della nascita del piccolo , rifiutava di procedere al suo Persona_1
riconoscimento, senza offrire ulteriori spiegazioni. L'attrice chiedeva, quindi, accertarsi la paternità del piccolo in capo al;
attribuirsi al Persona_1 CP_1 minore il cognome ” da aggiungere a quello della madre;
disporsi l'affido CP_1
esclusivo del minore con collocamento presso di sé e porsi a carico del convenuto un concorso al mantenimento nella misura di euro 300,00 mensili, con decorrenza dalla data della nascita del medesimo minore.
Non si costituiva in giudizio il quale restava contumace anche a CP_1 seguito di rinnovazione dell'atto introduttivo e della sua notifica in forza di mutamento del rito da ordinario a quello di cui agli artt. 473 bis.12 e ss. cpc (giusta quanto stabilitosi nell'ordinanza del 12.12.2023).
Nel corso del giudizio aveva luogo CTU ai fini del raffronto del profilo genetico ed ematologico del minore con quello di . Persona_1 CP_1
All'esito la causa era trattenuta in decisione, senza termini per il deposito di scritti conclusivi in ragione della rinuncia della parte costituita.
RITENUTO IN DIRITTO
nella qualità di genitore esercente in via esclusiva la Parte_1
responsabilità genitoriale sul figlio minore , ha esercitato Persona_1 3
azione ai sensi dell'art. 269 c.c., chiedendo dichiararsi che è padre CP_1
del medesimo minore, allo stato riconosciuto solo dalla madre.
Nella contumacia del resistente l'istruttoria svolta ha confermato la fondatezza di tale domanda. Infatti, il CTU nominato in corso di causa, all'esito di indagini genetiche consistenti nel raffronto del DNA estratto dal tampone buccale effettuato al (il quale si sottoponeva ad esame a seguito di convocazione da parte del CP_1
CTU, pur non essendo costituito in giudizio) con quello estratto dal tampone buccale effettuato al minore ha concluso che è Persona_1 CP_1
padre biologico di con una probabilità di almeno il Persona_1
99,99999767%, equivalente quindi a certezza, data la compatibilità genetica tra i due profili sulla base di tutti i marcatori considerati. Anche la documentazione prodotta dalla ricorrente e, in particolare, lo scambio di messaggi con il , CP_1 comprova, d'altra parte, l'esistenza di una relazione sentimentale tra le parti al tempo del concepimento e la scelta consapevole di avere un figlio a seguito di una prima gravidanza della donna conclusasi con aborto spontaneo.
Deve, quindi, accertarsi e dichiararsi che è il padre di CP_1 [...]
. Può accogliersi, altresì, la domanda della ricorrente finalizzata Persona_1 ad ottenere l'attribuzione al minore, in aggiunta al cognome materno, di quello del padre, producendo la sentenza che dichiara la filiazione i medesimi effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 c.c..
La causa viene rimessa, invece, in istruzione, con contestuale ordinanza, sulle ulteriori domande delle parti, tutte subordinate al riconoscimento della paternità del
, quale statuizione destinata a produrre effetto solo al passaggio in giudicato CP_1
della presente pronuncia parziale.
Viene rimessa, quindi, alla sentenza definitiva, la regolamentazione delle spese e competenze di lite, incluse quelle di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione collegiale, parzialmente pronunciando sulle domande di rimessa alla sentenza definitiva ogni decisione Parte_1
sulle ulteriori questioni:
1. Dichiara che , nato a [...] il [...], è Persona_1
figlio di , nato a [...] il [...], disponendo che il CP_1
minore acquisisca il cognome paterno in aggiunta a quello della madre e posposto ad esso;
4
2. Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge della presente sentenza sui relativi registri dello stato civile;
3. Regola con contestuale ordinanza la prosecuzione del giudizio;
4. Rimette alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese e competenze di lite;
5. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 20.11.2024
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma