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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 427/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/09/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3117/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gioiosa Ionica
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2511-2025 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5508/2025 depositato il
26/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. 2511-2025 (cron. 6339), notificato in data 16.04.2025 dal Comune di Gioiosa Ionica, riferito alla TARI 2018 (somma complessiva pari a € 979,24).
Parte ricorrente deduce la violazione dell'art. 86 DPR n. 602/73, in ragione della carenza del potere dell'attività riscossiva in capo al Comune di Gioiosa Ionica, peraltro non presente nell'albo (presso il
Ministero dell'Economia) dei soggetti abilitati che effettuano la gestione delle attività di riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali.
Eccepisce, inoltre, l'omessa o irrituale notifica dell'accertamento posto alla base del preavviso di fermo opposto, nonché la decadenza e la prescrizione.
Ha presentato controdeduzioni il Comune di Gioiosa NI, eccependo che i Comuni, in base alla legge di bilancio 2020, possano avvalersi dell'ingiunzione fiscale rinforzata e, quindi, il Comune di Gioiosa
NI ha legittimamente provveduto alla riscossione diretta dei propri tributi;
inoltre il resistente Comune deduce la notifica di atti presupposti.
Ha presentato memorie parte ricorrente, controeccependo che questa Corte si è già espressa su questione analoga, rilevando la carenza di legittimazione attiva del Comune per il tipo di atto emesso, nonché contestando la documentazione prodotta dal Comune a supporto della notifica di atti presupposti.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, quindi, va rigettato.
La Corte ritiene di dover rivisitare l'orientamento in base al quale è stato più volte ritenuto il difetto di legittimazione attiva in capo al Comune per l'emissione dell'atto opposto;
l'approfondimento della questione ha fatto diversamente ritenere, rispetto alle precedenti decisioni di accoglimento dei ricorsi, che la censura sul potere comunale all'emissione del preavviso opposto sia infondata.
L'esplicato potere comunale, infatti, si fonda, legittimamente, sulle norme di cui ai commi da 784 a 815 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), che hanno introdotto la possibilità da parte degli enti locali di procedere alla emissione di accertamenti esecutivi e alla successiva fase della riscossione, anche coattiva, avvalendosi pertanto di tutti gli strumenti fino ad allora riservati all'agente per la riscossione, ivi compreso quello di richiedere il fermo amministrativo di beni mobili registrati. Il comma
792 e il comma 793 della suddetta legge disciplinano chiaramente la materia, conferendo ai Comuni la facoltà di decidere se avvalersi, per la riscossione, dei concessionari abilitati ovvero se procedere direttamente, avvalendosi di tutti gli strumenti di riscossione coattiva previsti dalla legge.
Ne deriva, quindi, la legittimità del preavviso, peraltro preceduto dall'atto nello stesso richiamato, regolarmente notificato al contribuente in data 27.12.2023.
Tenuto conto delle diverse interpretazioni succedutesi in merito alla competenza all'adozione dell'atto opposto vengono compensate le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/09/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3117/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gioiosa Ionica
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2511-2025 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5508/2025 depositato il
26/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. 2511-2025 (cron. 6339), notificato in data 16.04.2025 dal Comune di Gioiosa Ionica, riferito alla TARI 2018 (somma complessiva pari a € 979,24).
Parte ricorrente deduce la violazione dell'art. 86 DPR n. 602/73, in ragione della carenza del potere dell'attività riscossiva in capo al Comune di Gioiosa Ionica, peraltro non presente nell'albo (presso il
Ministero dell'Economia) dei soggetti abilitati che effettuano la gestione delle attività di riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali.
Eccepisce, inoltre, l'omessa o irrituale notifica dell'accertamento posto alla base del preavviso di fermo opposto, nonché la decadenza e la prescrizione.
Ha presentato controdeduzioni il Comune di Gioiosa NI, eccependo che i Comuni, in base alla legge di bilancio 2020, possano avvalersi dell'ingiunzione fiscale rinforzata e, quindi, il Comune di Gioiosa
NI ha legittimamente provveduto alla riscossione diretta dei propri tributi;
inoltre il resistente Comune deduce la notifica di atti presupposti.
Ha presentato memorie parte ricorrente, controeccependo che questa Corte si è già espressa su questione analoga, rilevando la carenza di legittimazione attiva del Comune per il tipo di atto emesso, nonché contestando la documentazione prodotta dal Comune a supporto della notifica di atti presupposti.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, quindi, va rigettato.
La Corte ritiene di dover rivisitare l'orientamento in base al quale è stato più volte ritenuto il difetto di legittimazione attiva in capo al Comune per l'emissione dell'atto opposto;
l'approfondimento della questione ha fatto diversamente ritenere, rispetto alle precedenti decisioni di accoglimento dei ricorsi, che la censura sul potere comunale all'emissione del preavviso opposto sia infondata.
L'esplicato potere comunale, infatti, si fonda, legittimamente, sulle norme di cui ai commi da 784 a 815 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), che hanno introdotto la possibilità da parte degli enti locali di procedere alla emissione di accertamenti esecutivi e alla successiva fase della riscossione, anche coattiva, avvalendosi pertanto di tutti gli strumenti fino ad allora riservati all'agente per la riscossione, ivi compreso quello di richiedere il fermo amministrativo di beni mobili registrati. Il comma
792 e il comma 793 della suddetta legge disciplinano chiaramente la materia, conferendo ai Comuni la facoltà di decidere se avvalersi, per la riscossione, dei concessionari abilitati ovvero se procedere direttamente, avvalendosi di tutti gli strumenti di riscossione coattiva previsti dalla legge.
Ne deriva, quindi, la legittimità del preavviso, peraltro preceduto dall'atto nello stesso richiamato, regolarmente notificato al contribuente in data 27.12.2023.
Tenuto conto delle diverse interpretazioni succedutesi in merito alla competenza all'adozione dell'atto opposto vengono compensate le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio.