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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/04/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 563/23 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1
speciale alle liti, dall'Avv. Lucia Lupi;
appellante
CONTRO
(c.f. , incorporante per fusione Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Giuseppe Gaeta.
[...]
avente ad oggetto: indebito oggettivo in tema di contratti bancari;
conclusioni: appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, ogni contraria domanda disattesa
e respinta: in via istruttoria, per i motivi esposti in narrativa disporsi la CTU già richiesta in primo grado. In via principale e nel nel merito, accogliere, per tutti i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 470/2023, emessa dal
Tribunale di Macerata nel procedimento civile R.G. n. 1700/2021, pubblicata in data
31.05.2023 e notificata al sottoscritto difensore per conto della Sig.ra in Parte_1
1 data 01.06.2023, Voglia accogliere le conclusioni formulate nel primo grado del giudizio che ivi si riportano integralmente: “Piaccia al Tribunale di Macerata, ogni contraria domanda disattesa e respinta, 1) Accertare che il suddetto mutuo fondiario ai sensi degli artt. 38 e segg.ti del D.Lgs 385/1993, stipulato in data 24.11.2005, tramite atto del Notaio dott. Per_1
, Rep. N° 11704, Racc. N° 2092, mutuo n. 0022/0235658/000, per le motivazioni di cui
[...]
in narrativa, contiene pattuizioni usurarie ai sensi dell'art. 644, commi 1 e 4 c. p. giusta interpretazione autentica della Legge N° 24/2001; - per l'effetto, dichiarare la nullità delle pattuizioni usurarie riscontrate nel mutuo del 24.11.2005 applicando la sanzione di cui al comma 2° dell'Art. 1815 c.c. e rideterminare il saldo del medesimo mutuo imputando tutti i pagamenti effettuati in conto rimborso del capitale mutuato e senza che alcun interesse sia dovuto dalla mutuataria;
- per l'effetto della predetta rideterminazione condannare la convenuta ai sensi dell'art. 2033 c.c. alla restituzione dell'indebito percepito in sede di estinzione anticipata del mutuo in oggetto da quantificarsi in misura pari ad € 18.892,83. 2)
Accertare che il mutuo fondiario stipulato tra le parti in causa in data 24.11.2005, per tutte le motivazioni in narrativa, viola le seguenti disposizioni civilistiche: artt.l'art. 6 della Delibera
CICR 9\2\2000 nonché dell'art. 117, comma 4°, D.Lgs. N°385\1993 (TUB) e dell'Art. 1284 C.
C.; la Delibera CICR 9/2/2000 All. C.; l'art. 1284 c.c., l'art. 1346 C.C., l'art. 1322 C.C., l'art.
123 e l'art. 117, comma 4° del D.Lgs. N° 385\1993 (TUB) con le conseguenze di cui al comma
7° dell'art. 117 del T.u.b.; l'art. 2 punto 1 della delibera CICR del 08.07.1992, l'art. 6 della delibera CICR del 09.02.2000, l'art. 1283, 1322, 1346 C.C., l'art. 123 e l'art. 117, comma 4° del D.Lgs. N° 385\1993 (TUB), con le conseguenze giuridiche riportate nel comma 7° dell'art.
117 del T.u.b.; per l'effetto dichiarare che in ragione di tali violazioni il saldo dovuto dalla mutuataria va rielaborato, senza alcuna capitalizzazione, secondo il tasso minimo dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti il contratto o, se più favorevoli, nei medesimi 12 mesi precedenti ogni operazione e che pertanto il saldo a credito della mutuataria deve essere determinato, alla data del 02.05.2011, in misura pari ad € 15.743,77; - per l'effetto della predetta rideterminazione condannare la convenuta ai sensi dell'art. 2033 c.c. alla restituzione dell'indebito percepito in sede di estinzione anticipata del mutuo in oggetto da quantificarsi in
2 misura pari ad € 15.743,77. Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di lite di entrambi i gradi del giudizio”; appellata: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, nel merito in via principale respingere l'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Macerata n.470/2023 in quanto infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato per tutti i motivi esposti in narrativa, nel merito in via principale accogliere l'appello incidentale proposto e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Controparte_3
in merito al contratto di mutuo n. 235658 del 24/11/2005 per i motivi esposti in narrativa;
[...]
in ogni caso, condannare l'appellante principale alla rifusione delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione degli otto motivi di gravame, cui è affidato il tempestivo appello, e dell'unico motivo in cui si esaurisce il tempestivo appello incidentale.
*****
I. Occorre muovere dall'esame dell'appello incidentale in ragione della portata dirimente, al fine della decisione della controversia, che discende dalla fondatezza di esso.
L'unico motivo dell'appello incidentale censura la sentenza del Tribunale di Macerata nella parte in cui ha omesso di rilevare che la vicenda successoria intercorsa tra Banca delle Marche
s.p.a. e (ed originata dal dissesto della prima) non ha riguardato anche il Controparte_1
credito restitutorio vantato da e che, dunque, non Parte_1 Controparte_1
può essere individuata quale referente soggettivo passivo dell'obbligazione da indebito oggettivo.
3 Il motivo è fondato.
Il perimetro della vicenda successoria che ha visto il coinvolgimento ultimo di Controparte_1
deve essere delineato alla luce delle norme di cui agli artt. 43 e 47 del d.lgs. n. 180 del
[...]
2015.
La norma di cui al primo comma dell'art. 43 del d.lgs. n. 180 del 2015 prevede che la cessione all'ente ponte ha ad oggetto (anche) le passività della banca sottoposta a risoluzione.
Tuttavia, “a seguito di risoluzione della Banca delle Marche s.p.a., disposta dalla Banca
d'Italia ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 180 del 2015, deve ritenersi che tra le passività cedute in favore dell'ente "ponte" non rientrino quelle derivanti dalle violazioni delle norme in materia di servizi di investimento finanziari poste in essere dalla banca liquidata prima della data di efficacia della cessione e non accertate giudizialmente, poiché il concetto contabile di
"passività" richiede che il debito sia certo, liquido ed esigibile e non meramente potenziale, avendo il Legislatore inteso restituire al mercato una banca risanata all'esito del procedimento;
ne discende, ulteriormente, la carenza di legittimazione passiva dell'ente-ponte nel relativo giudizio risarcitorio (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 22115 del 05/08/2024, alla cui motivazione si rinvia in ossequio al criterio redazionale contemplato dalla norma di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.).
Ad avviso del Collegio, tale approccio ermeneutico, che esita in un principio spendibile anche con riferimento ai crediti da indebito oggettivo, oltre che assolutamente aderente al dato normativo, è coerente con la ratio della disciplina speciale, volta (anche) a consentire la prosecuzione dell'attività bancaria per il tramite di un soggetto che non sia ostacolato dalle pregresse passività prive di copertura patrimoniale, in particolare dai debiti non ancora emersi
(perché, appunto, correlati a giudizi non ancora proposti o perché correlati agli strumenti finanziari oggetto della risoluzione, ossia gli elementi di classe 2 secondo la definizione resa dagli artt. 62 e ss. del Regolamento UE n. 575/2013).
L'assunto trova conferma nella norma di cui al secondo comma dell'art. 43 del d.lgs. n. 180 del
2015, secondo cui “il valore complessivo delle passività cedute all'ente-ponte non supera il valore totale dei diritti e delle attività ceduti o provenienti da altre fonti”.
4 Altresì, pur trattandosi di circostanza pacifica, occorre specificare che nel caso in esame non vi
è stata alcuna successione dell'ente ponte nel contratto di mutuo da cui origina la pretesa restitutoria.
Vi è, infatti, che la successione nei contratti, quale conseguenza della procedura di risoluzione della crisi bancaria, esige necessariamente la persistente pendenza della relazione negoziale al momento del perfezionamento del fenomeno lato sensu successorio, non potendosi invero subentrare in un contratto che oramai ha totalmente esaurito la propria portata effettuale.
Tal ultima evenienza si è verificata nel caso di specie, atteso che ha Parte_1
integralmente estinto le obbligazioni sorte dal contratto di mutuo, ossia la restituzione della somma mutuata ed il pagamento degli interessi, in data 2.5.2011, come da quietanza tempestivamente depositata dalla difesa appellata (trattasi, peraltro, di circostanza non contestata).
Dunque, da una parte, non è mai subentrata nel contratto di mutuo e non Controparte_1
ha mai ricevuto pagamenti (asseritamente) indebiti (necessariamente eseguiti in data anteriore al
2.5.2011), dall'altra, non vi è stato alcun accertamento giudiziale del credito restitutorio vantato da e, dunque, alcun consolidamento di passività suscettibili di essere Parte_1
attratte al perimetro della cessione, quale effetto della risoluzione di Banca delle Marche s.p.a., così come delineato dalle norme di cui agli artt. 43 e 47 del d.lgs. n. 180 del 2015.
II. La fondatezza dell'appello incidentale, laddove conduce all'affermazione che
[...]
non è il referente soggettivo passivo della pretesa restitutoria formulata da CP_1 [...]
comporta di per sé il rigetto di tutti i motivi dell'appello principale e la Parte_1
sostanziale conferma della sentenza del Tribunale di Macerata.
III. La regolamentazione delle spese del grado deve avvenire in ragione della soccombenza attesa la carenza di circostanze idonee a sostenere ipotesi di compensazione totale o parziale.
La difesa appellata ha svolto attività nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per tutte e tre le fasi.
Il rigetto dell'appello principale evidenzia di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
5
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 3.966,00 per compenso oltre
[...]
rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di , dei presupposti di cui all'art. Parte_1
13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, qualora sia dovuto il contributo unificato:
Ancona, 2.4.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 563/23 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1
speciale alle liti, dall'Avv. Lucia Lupi;
appellante
CONTRO
(c.f. , incorporante per fusione Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Giuseppe Gaeta.
[...]
avente ad oggetto: indebito oggettivo in tema di contratti bancari;
conclusioni: appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, ogni contraria domanda disattesa
e respinta: in via istruttoria, per i motivi esposti in narrativa disporsi la CTU già richiesta in primo grado. In via principale e nel nel merito, accogliere, per tutti i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 470/2023, emessa dal
Tribunale di Macerata nel procedimento civile R.G. n. 1700/2021, pubblicata in data
31.05.2023 e notificata al sottoscritto difensore per conto della Sig.ra in Parte_1
1 data 01.06.2023, Voglia accogliere le conclusioni formulate nel primo grado del giudizio che ivi si riportano integralmente: “Piaccia al Tribunale di Macerata, ogni contraria domanda disattesa e respinta, 1) Accertare che il suddetto mutuo fondiario ai sensi degli artt. 38 e segg.ti del D.Lgs 385/1993, stipulato in data 24.11.2005, tramite atto del Notaio dott. Per_1
, Rep. N° 11704, Racc. N° 2092, mutuo n. 0022/0235658/000, per le motivazioni di cui
[...]
in narrativa, contiene pattuizioni usurarie ai sensi dell'art. 644, commi 1 e 4 c. p. giusta interpretazione autentica della Legge N° 24/2001; - per l'effetto, dichiarare la nullità delle pattuizioni usurarie riscontrate nel mutuo del 24.11.2005 applicando la sanzione di cui al comma 2° dell'Art. 1815 c.c. e rideterminare il saldo del medesimo mutuo imputando tutti i pagamenti effettuati in conto rimborso del capitale mutuato e senza che alcun interesse sia dovuto dalla mutuataria;
- per l'effetto della predetta rideterminazione condannare la convenuta ai sensi dell'art. 2033 c.c. alla restituzione dell'indebito percepito in sede di estinzione anticipata del mutuo in oggetto da quantificarsi in misura pari ad € 18.892,83. 2)
Accertare che il mutuo fondiario stipulato tra le parti in causa in data 24.11.2005, per tutte le motivazioni in narrativa, viola le seguenti disposizioni civilistiche: artt.l'art. 6 della Delibera
CICR 9\2\2000 nonché dell'art. 117, comma 4°, D.Lgs. N°385\1993 (TUB) e dell'Art. 1284 C.
C.; la Delibera CICR 9/2/2000 All. C.; l'art. 1284 c.c., l'art. 1346 C.C., l'art. 1322 C.C., l'art.
123 e l'art. 117, comma 4° del D.Lgs. N° 385\1993 (TUB) con le conseguenze di cui al comma
7° dell'art. 117 del T.u.b.; l'art. 2 punto 1 della delibera CICR del 08.07.1992, l'art. 6 della delibera CICR del 09.02.2000, l'art. 1283, 1322, 1346 C.C., l'art. 123 e l'art. 117, comma 4° del D.Lgs. N° 385\1993 (TUB), con le conseguenze giuridiche riportate nel comma 7° dell'art.
117 del T.u.b.; per l'effetto dichiarare che in ragione di tali violazioni il saldo dovuto dalla mutuataria va rielaborato, senza alcuna capitalizzazione, secondo il tasso minimo dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti il contratto o, se più favorevoli, nei medesimi 12 mesi precedenti ogni operazione e che pertanto il saldo a credito della mutuataria deve essere determinato, alla data del 02.05.2011, in misura pari ad € 15.743,77; - per l'effetto della predetta rideterminazione condannare la convenuta ai sensi dell'art. 2033 c.c. alla restituzione dell'indebito percepito in sede di estinzione anticipata del mutuo in oggetto da quantificarsi in
2 misura pari ad € 15.743,77. Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di lite di entrambi i gradi del giudizio”; appellata: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, nel merito in via principale respingere l'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Macerata n.470/2023 in quanto infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato per tutti i motivi esposti in narrativa, nel merito in via principale accogliere l'appello incidentale proposto e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Controparte_3
in merito al contratto di mutuo n. 235658 del 24/11/2005 per i motivi esposti in narrativa;
[...]
in ogni caso, condannare l'appellante principale alla rifusione delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione degli otto motivi di gravame, cui è affidato il tempestivo appello, e dell'unico motivo in cui si esaurisce il tempestivo appello incidentale.
*****
I. Occorre muovere dall'esame dell'appello incidentale in ragione della portata dirimente, al fine della decisione della controversia, che discende dalla fondatezza di esso.
L'unico motivo dell'appello incidentale censura la sentenza del Tribunale di Macerata nella parte in cui ha omesso di rilevare che la vicenda successoria intercorsa tra Banca delle Marche
s.p.a. e (ed originata dal dissesto della prima) non ha riguardato anche il Controparte_1
credito restitutorio vantato da e che, dunque, non Parte_1 Controparte_1
può essere individuata quale referente soggettivo passivo dell'obbligazione da indebito oggettivo.
3 Il motivo è fondato.
Il perimetro della vicenda successoria che ha visto il coinvolgimento ultimo di Controparte_1
deve essere delineato alla luce delle norme di cui agli artt. 43 e 47 del d.lgs. n. 180 del
[...]
2015.
La norma di cui al primo comma dell'art. 43 del d.lgs. n. 180 del 2015 prevede che la cessione all'ente ponte ha ad oggetto (anche) le passività della banca sottoposta a risoluzione.
Tuttavia, “a seguito di risoluzione della Banca delle Marche s.p.a., disposta dalla Banca
d'Italia ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 180 del 2015, deve ritenersi che tra le passività cedute in favore dell'ente "ponte" non rientrino quelle derivanti dalle violazioni delle norme in materia di servizi di investimento finanziari poste in essere dalla banca liquidata prima della data di efficacia della cessione e non accertate giudizialmente, poiché il concetto contabile di
"passività" richiede che il debito sia certo, liquido ed esigibile e non meramente potenziale, avendo il Legislatore inteso restituire al mercato una banca risanata all'esito del procedimento;
ne discende, ulteriormente, la carenza di legittimazione passiva dell'ente-ponte nel relativo giudizio risarcitorio (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 22115 del 05/08/2024, alla cui motivazione si rinvia in ossequio al criterio redazionale contemplato dalla norma di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.).
Ad avviso del Collegio, tale approccio ermeneutico, che esita in un principio spendibile anche con riferimento ai crediti da indebito oggettivo, oltre che assolutamente aderente al dato normativo, è coerente con la ratio della disciplina speciale, volta (anche) a consentire la prosecuzione dell'attività bancaria per il tramite di un soggetto che non sia ostacolato dalle pregresse passività prive di copertura patrimoniale, in particolare dai debiti non ancora emersi
(perché, appunto, correlati a giudizi non ancora proposti o perché correlati agli strumenti finanziari oggetto della risoluzione, ossia gli elementi di classe 2 secondo la definizione resa dagli artt. 62 e ss. del Regolamento UE n. 575/2013).
L'assunto trova conferma nella norma di cui al secondo comma dell'art. 43 del d.lgs. n. 180 del
2015, secondo cui “il valore complessivo delle passività cedute all'ente-ponte non supera il valore totale dei diritti e delle attività ceduti o provenienti da altre fonti”.
4 Altresì, pur trattandosi di circostanza pacifica, occorre specificare che nel caso in esame non vi
è stata alcuna successione dell'ente ponte nel contratto di mutuo da cui origina la pretesa restitutoria.
Vi è, infatti, che la successione nei contratti, quale conseguenza della procedura di risoluzione della crisi bancaria, esige necessariamente la persistente pendenza della relazione negoziale al momento del perfezionamento del fenomeno lato sensu successorio, non potendosi invero subentrare in un contratto che oramai ha totalmente esaurito la propria portata effettuale.
Tal ultima evenienza si è verificata nel caso di specie, atteso che ha Parte_1
integralmente estinto le obbligazioni sorte dal contratto di mutuo, ossia la restituzione della somma mutuata ed il pagamento degli interessi, in data 2.5.2011, come da quietanza tempestivamente depositata dalla difesa appellata (trattasi, peraltro, di circostanza non contestata).
Dunque, da una parte, non è mai subentrata nel contratto di mutuo e non Controparte_1
ha mai ricevuto pagamenti (asseritamente) indebiti (necessariamente eseguiti in data anteriore al
2.5.2011), dall'altra, non vi è stato alcun accertamento giudiziale del credito restitutorio vantato da e, dunque, alcun consolidamento di passività suscettibili di essere Parte_1
attratte al perimetro della cessione, quale effetto della risoluzione di Banca delle Marche s.p.a., così come delineato dalle norme di cui agli artt. 43 e 47 del d.lgs. n. 180 del 2015.
II. La fondatezza dell'appello incidentale, laddove conduce all'affermazione che
[...]
non è il referente soggettivo passivo della pretesa restitutoria formulata da CP_1 [...]
comporta di per sé il rigetto di tutti i motivi dell'appello principale e la Parte_1
sostanziale conferma della sentenza del Tribunale di Macerata.
III. La regolamentazione delle spese del grado deve avvenire in ragione della soccombenza attesa la carenza di circostanze idonee a sostenere ipotesi di compensazione totale o parziale.
La difesa appellata ha svolto attività nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per tutte e tre le fasi.
Il rigetto dell'appello principale evidenzia di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
5
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 3.966,00 per compenso oltre
[...]
rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di , dei presupposti di cui all'art. Parte_1
13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, qualora sia dovuto il contributo unificato:
Ancona, 2.4.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
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