Articolo 3 della Legge 22 dicembre 1980, n. 885
Articolo 2Articolo 4
Versione
13 gennaio 1981
Art. 3.
Il premio industriale corrisposto al personale ferroviario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1980, n. 145 , e' esteso, con decorrenza 1 luglio 1979, con i criteri e le modalita' ivi previsti, al personale della carriera dirigenziale.
Per il periodo dal 1 luglio 1979 al 31 dicembre 1979, il premio in questione viene corrisposto sotto forma di assegno una tantum di L. 10.000 per ogni mese o frazione di mese di servizio.
Con decorrenza 1 gennaio 1980, si provvedera' alla revisione delle misure del premio industriale corrisposto al personale ferroviario, compresi i dirigenti, con decreto del Ministro dei trasporti previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, nel limite di spesa di L. 68.200 milioni annui.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1981