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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 67/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NATALI ANTONIO IVAN, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 428/2024
proposto da
Comune Di Ricorrente_1 - 80000960742
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Giustizia Amministrativa Cds Quarta Sezione Giurisdizionale
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 024 2020 00151674 64 000 CONTRIBUTO UNIFICATO
AMMINISTRATIVO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 699/2025 depositato il
13/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto davanti alla C.G.T. di primo grado di Roma, il Comune di Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 02420200015167464000, concernente l'omesso pagamento del contributo unificato dovuto per il deposito di motivi aggiunti nell'ambito dell'atto di appello al Consiglio di Stato R.G. n. 7559/2017.
A seguito della sentenza n. 2087/2024, depositata in data 14/02/2024, con la quale la C.G.T. di
I grado di Roma ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, il ricorrente ha riassunto il ricorso dinanzi alla competente Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Brindisi.
Con il ricorso è contestata la notifica della cartella di pagamento, in quanto effettuata da un indirizzo pec non iscritto nei pubblici registri;
l'illegittimità della richiesta di pagamento, sostenendo che i motivi aggiunti non avrebbero determinato l'insorgenza di un nuovo presupposto impositivo.
L'ente resistente si costituiva, eccependo che il ricorso di parte ricorrente era destituito di ogni fondamento, in fatto ed in diritto, e meritava di essere rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso e' fondato in parte qua.
Pregiudizialmente, parte resistente avanza richiesta di remissione in termini, poiché la mancata comunicazione della data di trattazione dell'udienza — in violazione dell'art. 31 del d.lgs. 546/1992 — avrebbe impedito ad essa Amministrazione di esercitare tempestivamente le proprie facoltà difensive.
La norma citata prevede l'onere per la segreteria della Corte di giustizia tributaria di comunicare alle parti costituite la data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima, prevedendo inoltre che uguale avviso debba essere dato in caso di rinvio.
Evidenzia questo Giudice come l'eccezione de qua si fonda su un presunto automatismo invalidante che non ha alcun riscontro nel processo tributario, il quale, per
contro
- anche in conseguenza delle sollecitazioni culturali provenienti dall'ordinamento eurounitario e del rafforzarsi di un'interpretazione delle norme non formalista ma fondata sulla sostanza del fenomeno giuridico - richiede la specifica indicazione dei vizi e la dimostrazione di un concreto pregiudizio per il diritto di difesa, ovvero l'enucleazione delle specifiche ragioni di doglianza, giuridiche o di fatto, che la violazione non ha consentito di far valere.
Tale condizione non risulta soddisfatta nel caso di specie.
2.1. Ciò premesso, nel merito, consta che il Comune ricorrente, in data 27.10.2017, ha appellato innanzi al
Consiglio di Stato la sentenza del Tar Lecce n. 1642 del 20.10.2017.
In data 22.12.2017 (dunque, quando era ancora pendente il termine per impugnare la sentenza del Tar), poi, il Comune odierno ricorrente ha interposto motivi aggiunti avverso la medesima sentenza.
Come evidente dal mero raffronto testuale dei due atti, con i motivi aggiunti il Comune ha reiterato - pedissequamente- il secondo motivo del ricorso introduttivo;
ciò in quanto la controparte del Comune nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato, costituendosi aveva eccepito la mancata impugnazione di un capo della decisione che invece -come risulta espressamente dagli atti - era stato impugnato.
Con cartella di pagamento n. 024 2018 00053446 78 000 notificata il 19.6.2018 il Consiglio di Stato ha chiesto il pagamento del contributo uni- ficato e delle sanzioni relative al ricorso in appello originario, fino a quel momento non versato;
pagamento prontamente effettuato in data 12.7.2018. Con la gravata cartella di pagamento il Consiglio di Stato, tramite l'Agente delle riscossione, chiede oggi il pagamento di due partite.
La partita n.
1 -come risulta dal prospetto di cui alla detta cartella- riguarderebbe 'invito al pagamento prot.
1509/17 del 07/11/2017 notificato il 7/11/2017 RG 7559/2017 integrazione iscrizione a ruolo relativa all'invito a pagamento'.
Si tratterebbe, a quanto par di capire, di un'integrazione delle somme richieste con la cartella di pagamento del 19.6.2018 (doc 5 sopra richiamato), quella cioè relativa al contributo unificato del ricorso originario: null'altro è detto né il Comune ha ricevuto il ruolo o avvisi di alcun genere.
La partita n. 2, invece, riguarda il pagamento del contributo unificato (e delle relative sanzioni) per i motivi aggiunti proposti il 22.12.2017.
Parte ricorrente censura la partita n. 2 di cui alla cartella impugnata, quella, cioè, relativa al pagamento del contributo unificato per i motivi aggiunti.
Il D.P.R. n. 115 del 2002 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, all'art. 13, comma 6-bis, nel prevedere gli importi del contributo unificato dovuti per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato specifica che 'ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che intro- ducono domande nuove'.
Il d.lgs. n. 104/'10, come noto, all'art. 43 prevede due tipologie di motivi aggiunti, consentendo al ricorrente/ appellante (principale o incidentale) d'introdurre sia nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, sia domande nuove purché connesse con quelle già proposte.
I primi -come pure noto- sono definiti motivi aggiunti 'propri' trattandosi di censure aggiunte nei confronti del provvedimento già impugnato con il ricorso/appello principale, in conseguenza della conoscenza di atti ulteriori rispetto a quelli noti al momento della proposizione del ricorso/appello ovvero, più semplicemente, in aggiunta a quelli originari quando non sia ancora spirato il termine d'impugnazione (come acca- duto nella specie).
Il ricorrente/appellante, in tal modo, amplia il thema decidendum sul fronte della sola causa petendi, introduce cioè deduzioni integrative senza modificare il petitum che e' destinato a rimanere identico a quello del ricorso introduttivo (l'annullamento del medesimo provvedimento gravato con il ricorso introduttivo), come accaduto nella specie.
Attraverso i motivi aggiunti c.d. 'impropri', invece, il ricorrente impugna un (nuovo) atto emanato in pendenza di giudizio, che sia connesso a quella già impugnato.
In tal modo, viene, dunque, ampliato direttamente il petitum rispetto a quello del ricorso originario poiché
s'introduce una domanda nuova (nel caso del processo amministrativo, di annullamento di un provvedimento diverso da quello impugnato con il ricorso originario).
Per queste ragioni -e comunque con i limiti introdotti dalla più recente giurispruden- za, sulla scorta delle indicazioni della Corte UE- solo in caso di proposizione di motivi aggiunti 'impropri' può essere dovuto il pagamento di un secondo contributo unificato: nel caso di motivi aggiunti 'propri', invece, il contributo non può mai essere richiesto.
Nel caso di specie, come risulta dall'esame dei due atti, il Comune ricorrente non ha ampliato né modificato il petitum originario, che è sempre rimasto 'l'annullamento della sentenza del Tar', non avendo il Comune impugnato nuovi provvedimenti né avendo introdotto domande nuove.
I motivi aggiunti, nella specie, sono stati peraltro notificati quando il termine d'impugnazione della sentenza di prime cure non era ancora decorso (al fine di replicare a un'eccezione avversaria), e comunque avverso un capo della sentenza di prime cure che era stato già espressamente impugnato con il ricorso originario
(segnatamente con il secondo motivo); tant'è che i motivi aggiunti si sono risolti nella mera reiterazione di quel secondo motivo (come evicibile anche dall'identità della stessa rubrica).
Non essendo stato integrato il presupposto d'imposta previsto dalla norma citata (proposizione di motivi aggiunti che introducono nuove domande), nessuna imposta poteva (come non può) essere richiesta né versata.
Donde la fondatezza del motivo di censura.
2.2. Orbene, ritiene questo Giudice che le note esigenze di economia processuale - cui la novella dell'art. 111 Cost. ha riconosciuto valenza costituzionale quale indefettibile connotato del c.d. giusto processo – consentano di muovere l'esame del ricorso dalla ragione, prima facie, più liquida.
D'altra parte, sotto il profilo sistematico, il Supremo Consesso della giustizia amministrativa ha riconosciuto che il dovere di disamina di tutti i motivi, posti a fondamento di un ricorso, non e' in grado di emarginare del tutto, escludendola, la prassi del c.d. assorbimento delle ragioni di doglianza.
Espediente motivazionale che, dunque, in relazione ai giudizi di natura impugnatoria, conserva la propria operatività anche nel passaggio del sindacato giurisdizionale dall'atto al rapporto in relazione al quale il primo si inserisca.
Cio' premesso, il motivo di cui e' opportuna la trattazione prioritaria, perché assorbente rispetto alle altre ragioni di doglianza, e' quello, già esaminato, relativo all'infondatezza della pretesa: motivo, peraltro, da ritenersi pienamente satisfattivo dell'interesse del ricorrente in quanto inerente al merito del ricorso (e idoneo a elidere lo stesso credito azionato da parte resistente).
Ciò premesso, data la natura assorbente del predetto motivo di doglianza, devono ritenersi assorbiti, per economia espositiva, gli altri motivi articolati.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, sezione I, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna Giustizia Amministrativa Cds Quarta Sezione Giurisdizionale al pagamento, in favore del
Comune di Ricorrente_1, della somma di euro 1.700,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NATALI ANTONIO IVAN, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 428/2024
proposto da
Comune Di Ricorrente_1 - 80000960742
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Giustizia Amministrativa Cds Quarta Sezione Giurisdizionale
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 024 2020 00151674 64 000 CONTRIBUTO UNIFICATO
AMMINISTRATIVO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 699/2025 depositato il
13/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto davanti alla C.G.T. di primo grado di Roma, il Comune di Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 02420200015167464000, concernente l'omesso pagamento del contributo unificato dovuto per il deposito di motivi aggiunti nell'ambito dell'atto di appello al Consiglio di Stato R.G. n. 7559/2017.
A seguito della sentenza n. 2087/2024, depositata in data 14/02/2024, con la quale la C.G.T. di
I grado di Roma ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, il ricorrente ha riassunto il ricorso dinanzi alla competente Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Brindisi.
Con il ricorso è contestata la notifica della cartella di pagamento, in quanto effettuata da un indirizzo pec non iscritto nei pubblici registri;
l'illegittimità della richiesta di pagamento, sostenendo che i motivi aggiunti non avrebbero determinato l'insorgenza di un nuovo presupposto impositivo.
L'ente resistente si costituiva, eccependo che il ricorso di parte ricorrente era destituito di ogni fondamento, in fatto ed in diritto, e meritava di essere rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso e' fondato in parte qua.
Pregiudizialmente, parte resistente avanza richiesta di remissione in termini, poiché la mancata comunicazione della data di trattazione dell'udienza — in violazione dell'art. 31 del d.lgs. 546/1992 — avrebbe impedito ad essa Amministrazione di esercitare tempestivamente le proprie facoltà difensive.
La norma citata prevede l'onere per la segreteria della Corte di giustizia tributaria di comunicare alle parti costituite la data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima, prevedendo inoltre che uguale avviso debba essere dato in caso di rinvio.
Evidenzia questo Giudice come l'eccezione de qua si fonda su un presunto automatismo invalidante che non ha alcun riscontro nel processo tributario, il quale, per
contro
- anche in conseguenza delle sollecitazioni culturali provenienti dall'ordinamento eurounitario e del rafforzarsi di un'interpretazione delle norme non formalista ma fondata sulla sostanza del fenomeno giuridico - richiede la specifica indicazione dei vizi e la dimostrazione di un concreto pregiudizio per il diritto di difesa, ovvero l'enucleazione delle specifiche ragioni di doglianza, giuridiche o di fatto, che la violazione non ha consentito di far valere.
Tale condizione non risulta soddisfatta nel caso di specie.
2.1. Ciò premesso, nel merito, consta che il Comune ricorrente, in data 27.10.2017, ha appellato innanzi al
Consiglio di Stato la sentenza del Tar Lecce n. 1642 del 20.10.2017.
In data 22.12.2017 (dunque, quando era ancora pendente il termine per impugnare la sentenza del Tar), poi, il Comune odierno ricorrente ha interposto motivi aggiunti avverso la medesima sentenza.
Come evidente dal mero raffronto testuale dei due atti, con i motivi aggiunti il Comune ha reiterato - pedissequamente- il secondo motivo del ricorso introduttivo;
ciò in quanto la controparte del Comune nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato, costituendosi aveva eccepito la mancata impugnazione di un capo della decisione che invece -come risulta espressamente dagli atti - era stato impugnato.
Con cartella di pagamento n. 024 2018 00053446 78 000 notificata il 19.6.2018 il Consiglio di Stato ha chiesto il pagamento del contributo uni- ficato e delle sanzioni relative al ricorso in appello originario, fino a quel momento non versato;
pagamento prontamente effettuato in data 12.7.2018. Con la gravata cartella di pagamento il Consiglio di Stato, tramite l'Agente delle riscossione, chiede oggi il pagamento di due partite.
La partita n.
1 -come risulta dal prospetto di cui alla detta cartella- riguarderebbe 'invito al pagamento prot.
1509/17 del 07/11/2017 notificato il 7/11/2017 RG 7559/2017 integrazione iscrizione a ruolo relativa all'invito a pagamento'.
Si tratterebbe, a quanto par di capire, di un'integrazione delle somme richieste con la cartella di pagamento del 19.6.2018 (doc 5 sopra richiamato), quella cioè relativa al contributo unificato del ricorso originario: null'altro è detto né il Comune ha ricevuto il ruolo o avvisi di alcun genere.
La partita n. 2, invece, riguarda il pagamento del contributo unificato (e delle relative sanzioni) per i motivi aggiunti proposti il 22.12.2017.
Parte ricorrente censura la partita n. 2 di cui alla cartella impugnata, quella, cioè, relativa al pagamento del contributo unificato per i motivi aggiunti.
Il D.P.R. n. 115 del 2002 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, all'art. 13, comma 6-bis, nel prevedere gli importi del contributo unificato dovuti per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato specifica che 'ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che intro- ducono domande nuove'.
Il d.lgs. n. 104/'10, come noto, all'art. 43 prevede due tipologie di motivi aggiunti, consentendo al ricorrente/ appellante (principale o incidentale) d'introdurre sia nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, sia domande nuove purché connesse con quelle già proposte.
I primi -come pure noto- sono definiti motivi aggiunti 'propri' trattandosi di censure aggiunte nei confronti del provvedimento già impugnato con il ricorso/appello principale, in conseguenza della conoscenza di atti ulteriori rispetto a quelli noti al momento della proposizione del ricorso/appello ovvero, più semplicemente, in aggiunta a quelli originari quando non sia ancora spirato il termine d'impugnazione (come acca- duto nella specie).
Il ricorrente/appellante, in tal modo, amplia il thema decidendum sul fronte della sola causa petendi, introduce cioè deduzioni integrative senza modificare il petitum che e' destinato a rimanere identico a quello del ricorso introduttivo (l'annullamento del medesimo provvedimento gravato con il ricorso introduttivo), come accaduto nella specie.
Attraverso i motivi aggiunti c.d. 'impropri', invece, il ricorrente impugna un (nuovo) atto emanato in pendenza di giudizio, che sia connesso a quella già impugnato.
In tal modo, viene, dunque, ampliato direttamente il petitum rispetto a quello del ricorso originario poiché
s'introduce una domanda nuova (nel caso del processo amministrativo, di annullamento di un provvedimento diverso da quello impugnato con il ricorso originario).
Per queste ragioni -e comunque con i limiti introdotti dalla più recente giurispruden- za, sulla scorta delle indicazioni della Corte UE- solo in caso di proposizione di motivi aggiunti 'impropri' può essere dovuto il pagamento di un secondo contributo unificato: nel caso di motivi aggiunti 'propri', invece, il contributo non può mai essere richiesto.
Nel caso di specie, come risulta dall'esame dei due atti, il Comune ricorrente non ha ampliato né modificato il petitum originario, che è sempre rimasto 'l'annullamento della sentenza del Tar', non avendo il Comune impugnato nuovi provvedimenti né avendo introdotto domande nuove.
I motivi aggiunti, nella specie, sono stati peraltro notificati quando il termine d'impugnazione della sentenza di prime cure non era ancora decorso (al fine di replicare a un'eccezione avversaria), e comunque avverso un capo della sentenza di prime cure che era stato già espressamente impugnato con il ricorso originario
(segnatamente con il secondo motivo); tant'è che i motivi aggiunti si sono risolti nella mera reiterazione di quel secondo motivo (come evicibile anche dall'identità della stessa rubrica).
Non essendo stato integrato il presupposto d'imposta previsto dalla norma citata (proposizione di motivi aggiunti che introducono nuove domande), nessuna imposta poteva (come non può) essere richiesta né versata.
Donde la fondatezza del motivo di censura.
2.2. Orbene, ritiene questo Giudice che le note esigenze di economia processuale - cui la novella dell'art. 111 Cost. ha riconosciuto valenza costituzionale quale indefettibile connotato del c.d. giusto processo – consentano di muovere l'esame del ricorso dalla ragione, prima facie, più liquida.
D'altra parte, sotto il profilo sistematico, il Supremo Consesso della giustizia amministrativa ha riconosciuto che il dovere di disamina di tutti i motivi, posti a fondamento di un ricorso, non e' in grado di emarginare del tutto, escludendola, la prassi del c.d. assorbimento delle ragioni di doglianza.
Espediente motivazionale che, dunque, in relazione ai giudizi di natura impugnatoria, conserva la propria operatività anche nel passaggio del sindacato giurisdizionale dall'atto al rapporto in relazione al quale il primo si inserisca.
Cio' premesso, il motivo di cui e' opportuna la trattazione prioritaria, perché assorbente rispetto alle altre ragioni di doglianza, e' quello, già esaminato, relativo all'infondatezza della pretesa: motivo, peraltro, da ritenersi pienamente satisfattivo dell'interesse del ricorrente in quanto inerente al merito del ricorso (e idoneo a elidere lo stesso credito azionato da parte resistente).
Ciò premesso, data la natura assorbente del predetto motivo di doglianza, devono ritenersi assorbiti, per economia espositiva, gli altri motivi articolati.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, sezione I, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna Giustizia Amministrativa Cds Quarta Sezione Giurisdizionale al pagamento, in favore del
Comune di Ricorrente_1, della somma di euro 1.700,00 per compensi, oltre accessori come per legge.