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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/12/2024, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2736/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 2736/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZOTTA Parte_1 C.F._1
ANTONIETTA, con elezione di domicilio in VIA FRANCESCO ACRI N. 5 REGGIO CALABRIA, presso il difensore avv. MAZZOTTA ANTONIETTA
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25.09.2023, docente in servizio, al momento del Parte_1 deposito del ricorso, presso l'Istituto Professionale per i servizi alberghieri e ristorazione “Buontalenti” di Firenze, ha esposto di avere prestato servizio alle dipendenze del Controparte_2
in forza di plurimi contratti per supplenze brevi e saltuarie o fino al termine delle attività
[...] didattiche (in particolare: nell'a.s. 2019/2020 – n. 10 contratti, dal 31.10.2019 al 18.11.2019, dal
19.11.2019 al 21.11.2019, dal 22.11.2019 al 21.02.2020, dal 22.02.2020 al 26.02.2020, dal 27.02.2020 al 04.03.2020, dal 05.03.2020 al 25.03.2020, dal 26.03.2020 al 26.03.2020, dal 27.03.2020 al
30.04.2020, dal 01.05.2020 al 10.06.2020 e dall'11.06.2020 al 12.06.2020, per n. 18 ore di servizio settimanale, per le attività di sostegno, presso l'Istituto superiore “Galileo Galilei” di Firenze;
nell'a.s.
2020/2021 – contratto dal 30.11.2020 al 30.06.2021, per n. 18 ore di servizio settimanale, per le attività di sostegno, presso l'Istituto superiore “Piero Gobetti – Alessandro Volta” di Bagno a Ripoli (FI); nell'a.s. 2021/2022 – contratto dal 20.9.2021 al 30.06.2022, per n. 18 ore di servizio settimanale, per le attività di sostegno, presso l'Istituto superiore per i servizi alberghieri e ristorazione “Buontalenti” di
Firenze; nell'a.s. 2022/2023 – contratto dal 7.09.2022 al 30.06.2023, per n. 18 ore di servizio
1 settimanale, per le attività di sostegno, presso l'Istituto superiore per i servizi alberghieri e ristorazione
“Buontalenti” di Firenze;
nell'a.s. 2023/2024 – contratto dal 1.09.2023 al 30.06.2024, per n. 18 ore di servizio settimanale, per le attività di sostegno, presso l'Istituto superiore per i servizi alberghieri e ristorazione “Buontalenti” di Firenze;
v. i contratti allegati al fascicolo di parte), senza ricevere, a differenza dei colleghi assunti a tempo indeterminato, la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (la c.d.
Carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Tanto premesso, la ricorrente ha dedotto il proprio diritto all'erogazione del beneficio economico di €
500,00 annui (per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024), sulla scorta di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, alla luce delle disposizioni costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e della disciplina contrattuale di cui agli artt. 63 e 64
CCNL del 29/11/2007, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/22.
Pertanto, la ricorrente ha chiesto che l'intestato Tribunale: “voglia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: a) accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L.
n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; b) per l'effetto, condanna il , in persona del pro a Controparte_2 CP_3 CP_4 mettere a disposizione, del ricorrente, detta carta docente, per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015, di euro 500,00 annui e così per l'importo complessivo nominale di euro di €
2.500,00; c) con vittoria di spese, competenze ed accessori di legge da distrarre in favore del procuratore antistatario.”.
Nonostante la regolarità della notifica, effettuata a mezzo PEC presso l'indirizzo dell'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Firenze, in data 20.06.2024, il resistente non si è costituito in CP_1
giudizio e deve, pertanto, esserne dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti da parte ricorrente ed è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con concessione alle parti dei termini per il deposito di note comunque contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., fino al
17.12.2024 (come da decreto dell'11.09.2024).
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Nella fattispecie, è documentale che la ricorrente abbia svolto attività di docenza, negli a/s 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con i sopraindicati contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie o fino al termine delle attività didattiche (v. doc. da n. 1 a n. 14 del fascicolo di parte ricorrente).
2 Con nota di deposito del 16.12.2024, parte ricorrente ha depositato il contratto di lavoro a tempo determinato concluso con il anche per l'a.s. 2024/2025, dal Controparte_2
5.09.2024 al 30.06.2025, per n. 18 ore di servizio settimanali, per un posto di sostegno, presso l'Istituto superiore per i servizi alberghieri e ristorazione “Buontalenti” di Firenze.
Ciò posto, l'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 stabilisce che: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_5
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
In attuazione di tale delega, l'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 23/09/2015 ha identificato i destinatari della misura di formazione ed aggiornamento nei soli “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”; il successivo comma 4 ha ribadito che: “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 è stato ribadito che: “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati,
i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
3 Ancora, l'art. 63 CCNL Comparto Scuola, in tema di formazione in servizio, senza operare alcuna distinzione tra docenti ruolo e non di ruolo, prevede che: “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti”.
L'art. 64 del citato CCNL stabilisce, inoltre, che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.
3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio”.
Dalle soprariportate disposizioni normative e regolamentari emerge che i docenti con contratto a tempo determinato sono stati esclusi dal novero dei destinatari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente;
a tal proposito, la ricorrente sostiene che vi sarebbe stata una discriminazione a danno dei docenti precari, che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (quindi, in difetto di ragioni obiettive).
Si evidenzia che il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 1842 del 16.03.2022, ha ritenuto che “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico” collida con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances, rispetto agli altri docenti, di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.
Il Giudice amministrativo, inoltre, ha ricostruito, nell'ambito di una lettura costituzionalmente orientata, i rapporti tra legge e contratto collettivo, guidati dal criterio della riserva di competenza. Nel caso di specie, in particolare, la materia della formazione professionale dei docenti non è stata sottratta
4 alla contrattazione collettiva. Conseguentemente, non si è ritenuto corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007, che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e indeterminato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio: “E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente” (cit. Cons. Stato, sentenza del 16.03.2022, n. 1842).
In ordine alla questione della compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione
Europea, è, poi, recentemente intervenuta la Corte di Giustizia dell'UE, a seguito di rinvio pregiudiziale proposto ex art. 267 TFUE.
In particolare, la Corte di Giustizia ha ritenuto che: “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1
dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1
compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”.
Sulla base di tale premessa, la Corte di Giustizia ha affermato che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a CP_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di
5 effettuare attività professionali a distanza” (v. Corte Giustizia UE, sez. VI, ordinanza del 18/05/2022, nella causa C-450/2021).
A tal proposito, si evidenzia che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell'Unione, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti esauriti, con efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. 8.02.2016, n. 2468) e sono vincolanti per i giudici nazionali.
Recentemente, sulla questione oggetto di causa, si è, inoltre, pronunciata, sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961/2023, pubblicata il 27.10.2023, affermando i seguenti principi di diritto: 1) La
Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma CP_1
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma
6 informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Ciò posto, nel caso in esame è documentale che parte ricorrente abbia svolto servizio quale docente a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con incarico fino al termine delle attività didattiche (per tutte le predette annualità).
Con la suindicata sentenza, la Corte di Cassazione ha ritenuto comparabili ai docenti di ruolo i docenti assunti a tempo determinato con contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche (fattispecie verificatasi nel caso in esame), con conseguente spettanza della carta docente anche a favore di tali ultimi docenti, in virtù del principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo
Quadro.
Con riferimento all'annualità 2019/2020, si ritiene comparabile alla situazione dei docenti di ruolo la concreta situazione della ricorrente, che, nel predetto anno scolastico, ha concluso con l'amministrazione resistente contratti a termine per supplenze brevi e saltuarie in qualità di “docente supplente temporaneo” (nella specie, in sostituzione della medesima docente, in Persona_1 congedo per maternità), che coprono, con continuità, pressoché l'intera durata dell'anno scolastico (dal
31.10.2019 al 18.11.2019, dal 19.11.2019 al 21.11.2019, dal 22.11.2019 al 21.02.2020, dal 22.02.2020 al 26.02.2020, dal 27.02.2020 al 04.03.2020, dal 05.03.2020 al 25.03.2020, dal 26.03.2020 al
26.03.2020, dal 27.03.2020 al 30.04.2020, dal 01.05.2020 al 10.06.2020 e dal 11.06.2020 al
12.06.2020), con adibizione della docente presso il medesimo istituto scolastico, su posto di sostegno, con orario completo;
si veda a tal proposito, il punto n. 7 della motivazione della sopracitata pronuncia della Suprema Corte, che fa riferimento ad una durata della didattica almeno annuale.
Le considerazioni che precedono comportano l'accoglimento della domanda di accertamento del diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 annui, per gli a.s. 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del resistente a mettere a disposizione della CP_1 parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 2.500,00, tramite il sistema della Carta elettronica, oltre accessori di legge (v. art. 22, comma 36, L. 724/1994).
È, invece, inammissibile la domanda formulata soltanto nelle note di trattazione scritta con riferimento all'a/s 2024/2025, essendosi il petitum cristallizzato alla data di deposito del ricorso.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
7 Spese
Le spese processuali seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022, dell'attività effettivamente espletata dalla parte e della natura seriale del presente contenzioso, con distrazione a favore della procuratrice di parte ricorrente, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_2
- dichiara il diritto della ricorrente di percepire il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015;
- condanna il ad attribuire alla ricorrente, per gli anni scolastici Controparte_2
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, la Carta elettronica del docente dell'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna il resistente al pagamento, a favore della ricorrente, delle spese processuali, CP_1
liquidate in complessivi euro 657,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre ad IVA e
CPA, se dovute come per legge, oltre al contributo unificato, con distrazione a favore della procuratrice di parte ricorrente, dichiaratasi antistataria.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Firenze, 18 dicembre 2024
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 2736/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZOTTA Parte_1 C.F._1
ANTONIETTA, con elezione di domicilio in VIA FRANCESCO ACRI N. 5 REGGIO CALABRIA, presso il difensore avv. MAZZOTTA ANTONIETTA
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25.09.2023, docente in servizio, al momento del Parte_1 deposito del ricorso, presso l'Istituto Professionale per i servizi alberghieri e ristorazione “Buontalenti” di Firenze, ha esposto di avere prestato servizio alle dipendenze del Controparte_2
in forza di plurimi contratti per supplenze brevi e saltuarie o fino al termine delle attività
[...] didattiche (in particolare: nell'a.s. 2019/2020 – n. 10 contratti, dal 31.10.2019 al 18.11.2019, dal
19.11.2019 al 21.11.2019, dal 22.11.2019 al 21.02.2020, dal 22.02.2020 al 26.02.2020, dal 27.02.2020 al 04.03.2020, dal 05.03.2020 al 25.03.2020, dal 26.03.2020 al 26.03.2020, dal 27.03.2020 al
30.04.2020, dal 01.05.2020 al 10.06.2020 e dall'11.06.2020 al 12.06.2020, per n. 18 ore di servizio settimanale, per le attività di sostegno, presso l'Istituto superiore “Galileo Galilei” di Firenze;
nell'a.s.
2020/2021 – contratto dal 30.11.2020 al 30.06.2021, per n. 18 ore di servizio settimanale, per le attività di sostegno, presso l'Istituto superiore “Piero Gobetti – Alessandro Volta” di Bagno a Ripoli (FI); nell'a.s. 2021/2022 – contratto dal 20.9.2021 al 30.06.2022, per n. 18 ore di servizio settimanale, per le attività di sostegno, presso l'Istituto superiore per i servizi alberghieri e ristorazione “Buontalenti” di
Firenze; nell'a.s. 2022/2023 – contratto dal 7.09.2022 al 30.06.2023, per n. 18 ore di servizio
1 settimanale, per le attività di sostegno, presso l'Istituto superiore per i servizi alberghieri e ristorazione
“Buontalenti” di Firenze;
nell'a.s. 2023/2024 – contratto dal 1.09.2023 al 30.06.2024, per n. 18 ore di servizio settimanale, per le attività di sostegno, presso l'Istituto superiore per i servizi alberghieri e ristorazione “Buontalenti” di Firenze;
v. i contratti allegati al fascicolo di parte), senza ricevere, a differenza dei colleghi assunti a tempo indeterminato, la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (la c.d.
Carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Tanto premesso, la ricorrente ha dedotto il proprio diritto all'erogazione del beneficio economico di €
500,00 annui (per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024), sulla scorta di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, alla luce delle disposizioni costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e della disciplina contrattuale di cui agli artt. 63 e 64
CCNL del 29/11/2007, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/22.
Pertanto, la ricorrente ha chiesto che l'intestato Tribunale: “voglia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: a) accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L.
n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; b) per l'effetto, condanna il , in persona del pro a Controparte_2 CP_3 CP_4 mettere a disposizione, del ricorrente, detta carta docente, per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015, di euro 500,00 annui e così per l'importo complessivo nominale di euro di €
2.500,00; c) con vittoria di spese, competenze ed accessori di legge da distrarre in favore del procuratore antistatario.”.
Nonostante la regolarità della notifica, effettuata a mezzo PEC presso l'indirizzo dell'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Firenze, in data 20.06.2024, il resistente non si è costituito in CP_1
giudizio e deve, pertanto, esserne dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti da parte ricorrente ed è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con concessione alle parti dei termini per il deposito di note comunque contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., fino al
17.12.2024 (come da decreto dell'11.09.2024).
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Nella fattispecie, è documentale che la ricorrente abbia svolto attività di docenza, negli a/s 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con i sopraindicati contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie o fino al termine delle attività didattiche (v. doc. da n. 1 a n. 14 del fascicolo di parte ricorrente).
2 Con nota di deposito del 16.12.2024, parte ricorrente ha depositato il contratto di lavoro a tempo determinato concluso con il anche per l'a.s. 2024/2025, dal Controparte_2
5.09.2024 al 30.06.2025, per n. 18 ore di servizio settimanali, per un posto di sostegno, presso l'Istituto superiore per i servizi alberghieri e ristorazione “Buontalenti” di Firenze.
Ciò posto, l'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 stabilisce che: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_5
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
In attuazione di tale delega, l'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 23/09/2015 ha identificato i destinatari della misura di formazione ed aggiornamento nei soli “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”; il successivo comma 4 ha ribadito che: “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 è stato ribadito che: “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati,
i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
3 Ancora, l'art. 63 CCNL Comparto Scuola, in tema di formazione in servizio, senza operare alcuna distinzione tra docenti ruolo e non di ruolo, prevede che: “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti”.
L'art. 64 del citato CCNL stabilisce, inoltre, che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.
3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio”.
Dalle soprariportate disposizioni normative e regolamentari emerge che i docenti con contratto a tempo determinato sono stati esclusi dal novero dei destinatari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente;
a tal proposito, la ricorrente sostiene che vi sarebbe stata una discriminazione a danno dei docenti precari, che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (quindi, in difetto di ragioni obiettive).
Si evidenzia che il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 1842 del 16.03.2022, ha ritenuto che “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico” collida con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances, rispetto agli altri docenti, di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.
Il Giudice amministrativo, inoltre, ha ricostruito, nell'ambito di una lettura costituzionalmente orientata, i rapporti tra legge e contratto collettivo, guidati dal criterio della riserva di competenza. Nel caso di specie, in particolare, la materia della formazione professionale dei docenti non è stata sottratta
4 alla contrattazione collettiva. Conseguentemente, non si è ritenuto corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007, che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e indeterminato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio: “E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente” (cit. Cons. Stato, sentenza del 16.03.2022, n. 1842).
In ordine alla questione della compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione
Europea, è, poi, recentemente intervenuta la Corte di Giustizia dell'UE, a seguito di rinvio pregiudiziale proposto ex art. 267 TFUE.
In particolare, la Corte di Giustizia ha ritenuto che: “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1
dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1
compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”.
Sulla base di tale premessa, la Corte di Giustizia ha affermato che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a CP_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di
5 effettuare attività professionali a distanza” (v. Corte Giustizia UE, sez. VI, ordinanza del 18/05/2022, nella causa C-450/2021).
A tal proposito, si evidenzia che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell'Unione, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti esauriti, con efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. 8.02.2016, n. 2468) e sono vincolanti per i giudici nazionali.
Recentemente, sulla questione oggetto di causa, si è, inoltre, pronunciata, sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961/2023, pubblicata il 27.10.2023, affermando i seguenti principi di diritto: 1) La
Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma CP_1
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma
6 informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Ciò posto, nel caso in esame è documentale che parte ricorrente abbia svolto servizio quale docente a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con incarico fino al termine delle attività didattiche (per tutte le predette annualità).
Con la suindicata sentenza, la Corte di Cassazione ha ritenuto comparabili ai docenti di ruolo i docenti assunti a tempo determinato con contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche (fattispecie verificatasi nel caso in esame), con conseguente spettanza della carta docente anche a favore di tali ultimi docenti, in virtù del principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo
Quadro.
Con riferimento all'annualità 2019/2020, si ritiene comparabile alla situazione dei docenti di ruolo la concreta situazione della ricorrente, che, nel predetto anno scolastico, ha concluso con l'amministrazione resistente contratti a termine per supplenze brevi e saltuarie in qualità di “docente supplente temporaneo” (nella specie, in sostituzione della medesima docente, in Persona_1 congedo per maternità), che coprono, con continuità, pressoché l'intera durata dell'anno scolastico (dal
31.10.2019 al 18.11.2019, dal 19.11.2019 al 21.11.2019, dal 22.11.2019 al 21.02.2020, dal 22.02.2020 al 26.02.2020, dal 27.02.2020 al 04.03.2020, dal 05.03.2020 al 25.03.2020, dal 26.03.2020 al
26.03.2020, dal 27.03.2020 al 30.04.2020, dal 01.05.2020 al 10.06.2020 e dal 11.06.2020 al
12.06.2020), con adibizione della docente presso il medesimo istituto scolastico, su posto di sostegno, con orario completo;
si veda a tal proposito, il punto n. 7 della motivazione della sopracitata pronuncia della Suprema Corte, che fa riferimento ad una durata della didattica almeno annuale.
Le considerazioni che precedono comportano l'accoglimento della domanda di accertamento del diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 annui, per gli a.s. 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del resistente a mettere a disposizione della CP_1 parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 2.500,00, tramite il sistema della Carta elettronica, oltre accessori di legge (v. art. 22, comma 36, L. 724/1994).
È, invece, inammissibile la domanda formulata soltanto nelle note di trattazione scritta con riferimento all'a/s 2024/2025, essendosi il petitum cristallizzato alla data di deposito del ricorso.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
7 Spese
Le spese processuali seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022, dell'attività effettivamente espletata dalla parte e della natura seriale del presente contenzioso, con distrazione a favore della procuratrice di parte ricorrente, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_2
- dichiara il diritto della ricorrente di percepire il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015;
- condanna il ad attribuire alla ricorrente, per gli anni scolastici Controparte_2
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, la Carta elettronica del docente dell'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna il resistente al pagamento, a favore della ricorrente, delle spese processuali, CP_1
liquidate in complessivi euro 657,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre ad IVA e
CPA, se dovute come per legge, oltre al contributo unificato, con distrazione a favore della procuratrice di parte ricorrente, dichiaratasi antistataria.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Firenze, 18 dicembre 2024
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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