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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 30/06/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 145/2021
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 145/2021 cui è riunita la R.G. n. 308/2021 promosse la prima con atto di citazione notificato in data 3 febbraio 2021
d a OGGETTO: con il patrocinio dell'avv. Angela Falcone Parte_1 Leasing
CODICE: APPELLANTE P.IVA_1
c o n t r o
Controparte_1
APPELLATA NON COSTITUITA
la seconda con atto di citazione notificato in data 16 marzo 2021
da con il patrocinio dell'avv. Angela Falcone Parte_1
1 APPELLANTE
contro
già ), con il patrocinio Controparte_2 Controparte_1
dell'avv. Carmine Stingone e dell'avv. Roberto Gorio, quest'ultimo procuratore domiciliatario
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, in data 2 dicembre
2020, n. 2497/2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“a) riformare la sentenza n. 2497/2020 del Tribunale di Brescia – II sezione,
in persona del G.I. Dott.ssa C. D'Ambrosio - nel procedimento segnato con
R.G.n. 2510/2017, pubblicata in data 02/12/2020, per i motivi di cui in
narrativa e per l'effetto:
b) dichiarare l'invalidità e la nullità del contratto di locazione finanziaria
immobiliare n. 2420935, per tutto quanto in narrativa e, per l'effetto,
condannare la convenuta alla restituzione della somma di € 199.431,58, oltre
interessi e rivalutazioni o quella maggiore o minore somma che verrà
determinata in corso di causa, condannare la convenuta al rimborso di
quanto speso per la redazione della relazione sui ricalcoli per come risulta
dalle fatture allegate al fascicolo di primo grado;
c) sempre per l'effetto condannate la isarcimento dei Controparte_3
danni patiti dall'attrice, quantificati nella misura del 20% della liquidanda
somma che l'On. riterrà giusto accordare all'attrice. CP_4
2 d) Con vittoria delle spese e compensi di lite, oltre spese generali nella
misura di legge di entrambi gradi di giudizio oltre IVA e CNAP, in sentenza
immediatamente esecutiva, da distrarsi a norma dell'art. 93 c.p.c. in favore
del procuratore antistatario per dichiarato anticipo fattone.
Emettere ogni altro provvedimento di Giustizia.
- Si sollecita consulenza tecnica contabile”.
Dell'appellata
“Quanto al procedimento iscritto al n. 145/2021 R.G.: piaccia
all'eccellentissima Corte d'Appello adìta, contrariis reiectis, accertare e
dichiarare la nullità e/o l'inesistenza della notifica dell'atto di appello
iscritto al n. 145/2021 R.G. e, conseguentemente e per l'effetto, di ogni altro
atto ad esso successivo, connesso e conseguente. Quanto al procedimento
iscritto al n. 308/2021 R.G, piaccia all'eccellentissima Corte d'Appello
adìta, contrariis reiectis, respingere l'appello proposto da Parte_1
siccome infondato in fatto ed in diritto per le causali tutte di cui
[...]
alla narrativa della comparsa di costituzione e risposta, integralmente
confermando la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi
professionali del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 2497/2020 pubblicata in data 2 dicembre 2020, il
Tribunale di Brescia ha rigettato le domande proposte da Parte_1
nei confronti di di declaratoria di nullità del
[...] Controparte_1
contratto di leasing immobiliare n. 2420935 stipulato in data 28 febbraio
3 2008 per pattuizione di interessi usurai ed anatocistici nonché per l'applicazione di interessi ultralegali non pattuiti e di restituzione delle poste contestate.
1.1. In particolare, il Tribunale:
ha rigettato la eccezione d'improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio;
ha escluso che i tassi d'interesse corrispettivi (7,340%) e moratori (tasso soglia vigente alla stipula più 3,15 punti percentuali: 13,46%) pattuiti in contratto siano superiori al tasso soglia pari a 10,305% per gli interessi corrispettivi e al 13,46% per gli interessi moratori;
ha rilevato la genericità della doglianza relativa agli interessi moratori in quanto non vi è stata indicazione del tasso soglia che sarebbe applicabile e non specifica la entità delle somme riscosse a tale titolo, a fronte della deduzione della convenuta circa la mancata applicazione di interessi moratori attesa la regolare esecuzione del contratto;
ha rilevato che la perizia di parte prodotta si fonda su conteggi non comprensibili e non conformi alle Istruzioni della Banca d'Italia e in essa il superamento del tasso soglia viene prospettato sulla base della sommatoria di interessi corrispettivi e moratori e sull'incremento del tasso globale per effetto delle spese, secondo criteri non supportati dal dato normativo e contrattuale.
2. Ha proposto appello sulla scorta di un unico Parte_1
4 motivo.
3. Dopo avere così instaurato la causa R.G. n. 145/2021, con nota depositata il 18 maggio 2021, l'avv. Angela Falcone, difensore di Parte_1
ha dato atto di aver comunicato alla controparte che: “facendo seguito
[...]
al colloquio telefonico intercorso, nel confermare di aver proceduto a
notificare di Appello avverso la Sentenza N. 2497/2020 all'Avv.to Pt_2
Roberto Iucci, presso il cui studio era stato eletto domicilio per il giudizio
innanzi al Tribunale di Latina, RG 24/2015 e non all'Avv.to Roberto Gorio
presso il cui studio era stato eletto il domicilio per il giudizio riassunto al
Tribunale di Brescia, RG 2510/2017, e che pertanto tale notifica è inesistente
e quindi non sanabile in alcun modo, comunico che provvederò a far
cancellare il giudizio il presente giudizio iscritto a ruolo presso la Corte di
Appello di Brescia, RG 145/2021 la cui prima udienza risulta fissata per il
prossimo giugno 26 maggio 2021. Vi chiedo la cortesia di non procedere ad
alcuna costituzione nel predetto giudizio che verrà pertanto abbandonato”;
deduceva di aver instaurato dinanzi a questa Corte, tra le medesime parti, la causa RG. n. 308/2021, vertente sul medesimo oggetto, con atto di citazione notificato in data 16 marzo 2021; dichiarava “…di rinunciare al presente
giudizio. In subordine si chiede, al fine di evitare la duplicazione di giudizi,
che vengano riuniti i due giudizi RG 145/2021 e 308/2021”;
4. Si è costituita nei termini nel giudizio R.G. n. 308/2021 Controparte_1
che ha chiesto il rigetto dell'appello.
5. Con nota del 22 giugno 2021, depositata in entrambi i procedimenti, l'avv.
5 Falcone ha chiesto che ne venga disposta la riunione.
5.1. A tale richiesta si è opposta la controparte nella causa RG. n. 308/2021.
5.2. All'udienza del 30 giugno 2021 è stata disposta la riunione delle cause
(quella iscritta al fascicolo rg. n. 308/2021 a quella iscritta al fascicolo rg. n.
145/2021, più risalente, come da decreto di correzione del 30 giugno 2021),
e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
23 ottobre 2024 alla quale è stata posta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.;
6. Nonostante la riunione dei procedimenti, parte appellante ha provveduto a depositare la propria comparsa conclusionale nel fascicolo della causa rg.
308/2021; il Collegio con ordinanza in data 16 aprile 2025 ha quindi disposto la rimessione della causa sul ruolo in quanto ha rilevato che il deposito delle comparse conclusionali nei separati fascicoli ha impedito ai difensori delle parti di averne rispettiva contezza e, di conseguenza, di poter esercitare la facoltà di depositare entro i termini previsti le rispettive memorie di replica;
ha disposto che parte appellante provveda al deposito della propria comparsa conclusionale, già depositata nel fascicolo rg. n. 308/2021, nel fascicolo telematico rg. n. 145/2021, ha assegnato termine alle parti di 20 giorni da tale deposito per il deposito delle memorie di replica, ha fissato l'udienza dell'11
giugno 2025 per l'assegnazione della causa a sentenza.
A tale udienza i procuratori hanno nuovamente precisato le conclusioni dinanzi al Collegio riportandosi a quelle già rassegnate, nonché agli scritti conclusivi depositati e la causa è stata nuovamente posta in decisione.
6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Rileva il Collegio che è incontestato che la notificazione dell'atto di citazione in appello con cui è stato introdotto il giudizio n. 145/2021 è stata effettuata non già nei confronti del difensore della nel Controparte_1
giudizio di primo grado ma a colui che ne era il difensore nell'originario giudizio che si è svolto dinanzi al Tribunale di Latina, concluso con ordinanza di declaratoria d'incompetenza e poi riassunto dinanzi al Tribunale
di Brescia.
La Corte prende atto che la stessa parte appellante ha dichiarato essere inesistente tale notifica.
Identico gravame è stato in modo corretto e tempestivo proposto con atto di citazione in appello notificato in data 16 marzo 2021 e che ha dato luogo alla introduzione della causa n. 308/2021 nella quale l'appellata si è
tempestivamente costituita ed ha svolto le proprie difese.
Il Collegio, pertanto, procede all'esame dell'unico motivo di appello ivi proposto.
3.Con esso l'appellante censura la sentenza impugnata per “violazione e falsa
applicazione dell'art. 116 c.p.c., errata interpretazione della prova –
illogicità in merito alla valutazione della stessa in rapporto alle altre
risultanze istruttorie”.
Appare opportuno riportare testualmente il contenuto del motivo:
< Nella sentenza che si appella col presente atto è lampante che vi è stato
7 un errore nella valutazione della documentazione prodotta dalla parte
attrice, in quanto la stessa, col deposito della perizia econometrica ha fornito
al Giudicante sufficienti elementi per la pronuncia. Infatti nel piano di
ammortamento rielaborato sono indicate tutte le operazioni effettuate e le
date in cui sono state effettuate, mentre nella perizia econometrica sono
indicati con precisione tutti i parametri necessari sia per la rielaborazione
del piano di ammortamento sia per l'individuazione dei tassi soglia.
Come accennato dalla lettura del provvedimento del Tribunale di Brescia
emergono “pesi e misure” diversi nella valutazione dei vari apporti.
La sentenza, mentre da un lato (pagina 4 dal rigo 1 al rigo 3) afferma che
nessun superamento dei tassi soglia vi fosse stato durante lo svolgimento del
rapporto in quanto: «come stabilito dalle Istruzioni della Banca d'Italia del
3.7.13, (TEGM 6,87% +2,1= 8,97% + ½= 13,46%), non risulta applicato
alcun interesse usurario», formula a usata, anche dall'appellata nella prima
memoria ex art. 183, comma VI c.p.c: «mentre il tasso soglia degli interessi
corrispettivi era pari all'10,305% [TEGM 6,87% + ½ = 10,305%, cfr. all.
06 sub fascicolo di parte], il tasso soglia degli interessi moratori era pari al
13,46% [TEGM 6,87% + 2,1 = 8,97% + ½ = 13,46%, cfr. Chiarimenti
Banca d'Italia 03.07.2013],» dall'altro lato censura la consulenza di parte
attrice affermando che «come si evince dall'esame della tabella riassuntiva
di cui alle pagine 5 e 6, il consulente sembrerebbe fondare l'asserito
superamento del tasso soglia sulla base di un'operazione si sommatoria tra
il tasso di interesse corrispettivo ed il tasso di interesse di mora», appare
8 quindi evidente che la sentenza ha inteso dare illogicamente maggiore peso
ad una semplice operazione aritmetica anziché ad un'altra, senza però
considerare gli ulteriori apporti fornita dalla perizia di parte attrice, ovvero
la analitica disamina di ogni singola voce considerata.
Le affermazioni della sentenza appaiono ancor più ingiuste e illogiche se si
considera che la perizia econometrica non ha espresso i dati da un semplice
operazione aritmentica (aritmetica: n.d.r.) ma rielaborando il citato piano di
ammortamento, rata per rata, mese per mese.
Tra le altre cose, la sentenza, gravemente definite la perizia di parte attrice:
«conteggi incomprensibili». Ciò è assolutamente illogico e immotivati,
quindi, invece di chiudere la fase istruttoria senza compiere nessuna attività,
a sommesso avviso, il giudicante avrebbe dovuto affidarsi ad un consulente
specializzato.
La perizia dell'attrice ha usato per la rideterminazione del piano di
ammortamento del mutuo dedotto in giudizio ed il ricalcolo del saldo dello
stesso, la seguente formula:
dove: i è il TEG annuo, che può essere calcolato quando gli altri termini
dell'equazione sono noti nel contratto o altrimenti;
K è il numero d'ordine
di un “prestito”; K' è il numero d'ordine di una “rata di rimborso”; Ak è
l'importo del “prestito” numero K;
A'k' è l'importo della “rata di rimborso”
9 numero K'; m è il numero d'ordine dell'ultimo “prestito”; m' è il numero
d'ordine dell'ultima “rata di rimborso”; tk è l'intervallo espresso in anni e
frazioni di anno tra la data del “prestito” n.1 e le date degli ulteriori
“prestiti” da 2 a m;
tk' è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra
la data del “prestito” n.1 e le date delle “rate di rimborso” da 1 a m'.
Da tali premesse emerge che la sentenza è illogica, in quanto ha violazione
dei principi della logica formale e/o dei canoni normativi di valutazione
nonché la comune esperienza. La sentenza avrebbe dovuto indagare a
mezzo consulente anche d'ufficio l'eccezione del tasso usurario e poi
accertare in piena autonomia il superamento della soglia di usura>>
(grassetto presente nel testo originario: n.d.r.).
3.2. Il motivo è infondato.
3.3. La censura per cui il Tribunale avrebbe attribuito “maggior peso ad una
semplice operazione aritmetica anziché ad un'altra senza considerare gli
ulteriori apporti forniti dalla perizia di parte attrice ” è smentita dalla motivazione su cui si fonda la sentenza impugnata.
Il Tribunale, infatti,:
ha indicato il tasso dell'interesse corrispettivo e moratorio pattuiti;
ha indicato il tasso soglia usura in relazione ad entrambi, specificando che per il tasso moratorio, in base alle Istruzioni della banca d'Italia del 03 luglio
2013, il tasso soglia deve essere aumentato della percentuale del 2,1%;
ha rilevato la mancata indicazione del tasso soglia relativo agli interessi
10 moratori e, quindi la genericità della domanda;
ha evidenziato, la non comprensibilità ma anche la difformità dei criteri di cui è stata fatta applicazione nella perizia di parte rispetto ai criteri normativi per la valutazione del superamento del tasso soglia e alle formule contenute nelle Istruzioni della Banca d'Italia;
ha rilevato, inoltre, che la prospettazione del superamento del tasso soglia avviene attraverso la somma indebita degli interessi corrispettivi e moratori e alla indicazione di un asserito “tasso contrattualizzato” del 10,525%.
3.4. Va osservato come il motivo in esame non abbia adeguatamente attinto la motivazione del Tribunale, che, oltre ad aver riscontrato la genericità delle doglianze esposte in primo grado riguardo agli interessi moratori (profilo neanche lambito nel motivo in esame), ha evidenziato la infondatezza della prospettazione stessa del superamento del tasso soglia formulata nella perizia di parte sulla base di criteri non chiari e comunque non conformi alle
Istruzioni della Banca d'Italia.
Il contenuto del motivo, riportato in modo testuale, rende evidente che l'appellante si limita al generico richiamo di tale perizia, di cui neanche riporta i contenuti, fa riferimento ad una formula finanziaria che il perito avrebbe utilizzato per la “rideterminazione del piano di ammortamento del
mutuo” ma non attinge alcuna delle argomentazioni su cui si fonda la sentenza impugnata per contrastarla e non vi è stata alcuna specifica censura alle ragioni per cui il Giudicante ha ritenuto non attendibile la prospettazione del superamento del tasso soglia fondata sulla perizia di parte.
11 Affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato è,
infatti, necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; <
testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata>> (Cass. S.U.
27199/2017 e da ultimo Cass. 13535/2018).
3.5. Inoltre, a parte i rilievi già esposti, il motivo è infondato là dove viene prospettato il cumulo degli interessi moratori con quelli corrispettivi ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia e la gratuità del contratto di leasing in caso di superamento del tasso soglia con riferimento al tasso di mora.
Il Tribunale ha operato il confronto ed ha escluso che vi sia stato il superamento del tasso soglia con riferimento sia agli interessi corrispettivi sia a quelli moratori;
ha fatto, al riguardo, corretta applicazione dei principi
12 di diritto espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 19957/2020 che hanno ribadito l'imprescindibilità delle rilevazioni operate dalla Banca d'Italia,
sulle quali è stata individuata la formula per la determinazione del tasso soglia usura, affermando che esse costituiscono il parametro privilegiato di rilevazione.
La Suprema Corte ha richiamato la formula del TEG elaborata dalla Banca
d'Italia - e quindi il tasso soglia ricavato dal tasso effettivo globale medio
(TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma
1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e le modalità di comparazione da essa indicate reputandole rispettose del dettato normativo, in quanto rispondenti all'esigenza di realizzare una comparazione piena, sotto tutti gli aspetti rilevanti secondo la legge, tra le condizioni praticate in concreto e quelle previste quale soglia dell'usura.
Quanto ai tassi moratori ha ritenuto applicabile i decreti ministeriali <
contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario,
essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto>>, formula di cui il Tribunale ha fatto applicazione per evidenziare il mancato superamento del tasso soglia.
Va, inoltre, rilevato che i principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite hanno
13 dato conforto al costante orientamento di questa Corte circa la infondata prospettazione della gratuità del contratto ove risulti configurata un'ipotesi di usura con riferimento agli interessi moratori (il che è da escludere, sulla base del raffronto già operato dal Tribunale e condiviso dal Collegio), in quanto sarebbero comunque dovuti gli interessi corrispettivi: riguardo alla previsione dell'art 1815 cpv c.c., essa ha adottato una interpretazione che
<
sanzione della non debenza di qualsiasi interesse, ma limitatamente al tipo che quella soglia abbia superato. Invero, ove l'interesse corrispettivo sia lecito e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi;
ma resta l'applicazione dell'art 1224 comma 1 c.c.,
con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti>>.
4.Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata senza necessità di procedere ad attività istruttoria attraverso la chiesta consulenza tecnica di natura, con evidenza, esplorativa.
4.1.Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, l'appellante va condannata al pagamento delle spese del grado che si liquidano in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra €
52.001 ed € 260.000).
5. Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
14 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1. 2. rigetta l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Brescia
n. 2497/2020;
3. condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, che liquida in € 2.977,00 per la “fase di studio”, € 1.911,00 per la “fase introduttiva” € 4.326,00 per la “fase di trattazione” ed € 5.103,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante in relazione alle cause riunite nn. 145/2021 e 308/2021.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
15
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 145/2021
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 145/2021 cui è riunita la R.G. n. 308/2021 promosse la prima con atto di citazione notificato in data 3 febbraio 2021
d a OGGETTO: con il patrocinio dell'avv. Angela Falcone Parte_1 Leasing
CODICE: APPELLANTE P.IVA_1
c o n t r o
Controparte_1
APPELLATA NON COSTITUITA
la seconda con atto di citazione notificato in data 16 marzo 2021
da con il patrocinio dell'avv. Angela Falcone Parte_1
1 APPELLANTE
contro
già ), con il patrocinio Controparte_2 Controparte_1
dell'avv. Carmine Stingone e dell'avv. Roberto Gorio, quest'ultimo procuratore domiciliatario
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, in data 2 dicembre
2020, n. 2497/2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“a) riformare la sentenza n. 2497/2020 del Tribunale di Brescia – II sezione,
in persona del G.I. Dott.ssa C. D'Ambrosio - nel procedimento segnato con
R.G.n. 2510/2017, pubblicata in data 02/12/2020, per i motivi di cui in
narrativa e per l'effetto:
b) dichiarare l'invalidità e la nullità del contratto di locazione finanziaria
immobiliare n. 2420935, per tutto quanto in narrativa e, per l'effetto,
condannare la convenuta alla restituzione della somma di € 199.431,58, oltre
interessi e rivalutazioni o quella maggiore o minore somma che verrà
determinata in corso di causa, condannare la convenuta al rimborso di
quanto speso per la redazione della relazione sui ricalcoli per come risulta
dalle fatture allegate al fascicolo di primo grado;
c) sempre per l'effetto condannate la isarcimento dei Controparte_3
danni patiti dall'attrice, quantificati nella misura del 20% della liquidanda
somma che l'On. riterrà giusto accordare all'attrice. CP_4
2 d) Con vittoria delle spese e compensi di lite, oltre spese generali nella
misura di legge di entrambi gradi di giudizio oltre IVA e CNAP, in sentenza
immediatamente esecutiva, da distrarsi a norma dell'art. 93 c.p.c. in favore
del procuratore antistatario per dichiarato anticipo fattone.
Emettere ogni altro provvedimento di Giustizia.
- Si sollecita consulenza tecnica contabile”.
Dell'appellata
“Quanto al procedimento iscritto al n. 145/2021 R.G.: piaccia
all'eccellentissima Corte d'Appello adìta, contrariis reiectis, accertare e
dichiarare la nullità e/o l'inesistenza della notifica dell'atto di appello
iscritto al n. 145/2021 R.G. e, conseguentemente e per l'effetto, di ogni altro
atto ad esso successivo, connesso e conseguente. Quanto al procedimento
iscritto al n. 308/2021 R.G, piaccia all'eccellentissima Corte d'Appello
adìta, contrariis reiectis, respingere l'appello proposto da Parte_1
siccome infondato in fatto ed in diritto per le causali tutte di cui
[...]
alla narrativa della comparsa di costituzione e risposta, integralmente
confermando la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi
professionali del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 2497/2020 pubblicata in data 2 dicembre 2020, il
Tribunale di Brescia ha rigettato le domande proposte da Parte_1
nei confronti di di declaratoria di nullità del
[...] Controparte_1
contratto di leasing immobiliare n. 2420935 stipulato in data 28 febbraio
3 2008 per pattuizione di interessi usurai ed anatocistici nonché per l'applicazione di interessi ultralegali non pattuiti e di restituzione delle poste contestate.
1.1. In particolare, il Tribunale:
ha rigettato la eccezione d'improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio;
ha escluso che i tassi d'interesse corrispettivi (7,340%) e moratori (tasso soglia vigente alla stipula più 3,15 punti percentuali: 13,46%) pattuiti in contratto siano superiori al tasso soglia pari a 10,305% per gli interessi corrispettivi e al 13,46% per gli interessi moratori;
ha rilevato la genericità della doglianza relativa agli interessi moratori in quanto non vi è stata indicazione del tasso soglia che sarebbe applicabile e non specifica la entità delle somme riscosse a tale titolo, a fronte della deduzione della convenuta circa la mancata applicazione di interessi moratori attesa la regolare esecuzione del contratto;
ha rilevato che la perizia di parte prodotta si fonda su conteggi non comprensibili e non conformi alle Istruzioni della Banca d'Italia e in essa il superamento del tasso soglia viene prospettato sulla base della sommatoria di interessi corrispettivi e moratori e sull'incremento del tasso globale per effetto delle spese, secondo criteri non supportati dal dato normativo e contrattuale.
2. Ha proposto appello sulla scorta di un unico Parte_1
4 motivo.
3. Dopo avere così instaurato la causa R.G. n. 145/2021, con nota depositata il 18 maggio 2021, l'avv. Angela Falcone, difensore di Parte_1
ha dato atto di aver comunicato alla controparte che: “facendo seguito
[...]
al colloquio telefonico intercorso, nel confermare di aver proceduto a
notificare di Appello avverso la Sentenza N. 2497/2020 all'Avv.to Pt_2
Roberto Iucci, presso il cui studio era stato eletto domicilio per il giudizio
innanzi al Tribunale di Latina, RG 24/2015 e non all'Avv.to Roberto Gorio
presso il cui studio era stato eletto il domicilio per il giudizio riassunto al
Tribunale di Brescia, RG 2510/2017, e che pertanto tale notifica è inesistente
e quindi non sanabile in alcun modo, comunico che provvederò a far
cancellare il giudizio il presente giudizio iscritto a ruolo presso la Corte di
Appello di Brescia, RG 145/2021 la cui prima udienza risulta fissata per il
prossimo giugno 26 maggio 2021. Vi chiedo la cortesia di non procedere ad
alcuna costituzione nel predetto giudizio che verrà pertanto abbandonato”;
deduceva di aver instaurato dinanzi a questa Corte, tra le medesime parti, la causa RG. n. 308/2021, vertente sul medesimo oggetto, con atto di citazione notificato in data 16 marzo 2021; dichiarava “…di rinunciare al presente
giudizio. In subordine si chiede, al fine di evitare la duplicazione di giudizi,
che vengano riuniti i due giudizi RG 145/2021 e 308/2021”;
4. Si è costituita nei termini nel giudizio R.G. n. 308/2021 Controparte_1
che ha chiesto il rigetto dell'appello.
5. Con nota del 22 giugno 2021, depositata in entrambi i procedimenti, l'avv.
5 Falcone ha chiesto che ne venga disposta la riunione.
5.1. A tale richiesta si è opposta la controparte nella causa RG. n. 308/2021.
5.2. All'udienza del 30 giugno 2021 è stata disposta la riunione delle cause
(quella iscritta al fascicolo rg. n. 308/2021 a quella iscritta al fascicolo rg. n.
145/2021, più risalente, come da decreto di correzione del 30 giugno 2021),
e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
23 ottobre 2024 alla quale è stata posta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.;
6. Nonostante la riunione dei procedimenti, parte appellante ha provveduto a depositare la propria comparsa conclusionale nel fascicolo della causa rg.
308/2021; il Collegio con ordinanza in data 16 aprile 2025 ha quindi disposto la rimessione della causa sul ruolo in quanto ha rilevato che il deposito delle comparse conclusionali nei separati fascicoli ha impedito ai difensori delle parti di averne rispettiva contezza e, di conseguenza, di poter esercitare la facoltà di depositare entro i termini previsti le rispettive memorie di replica;
ha disposto che parte appellante provveda al deposito della propria comparsa conclusionale, già depositata nel fascicolo rg. n. 308/2021, nel fascicolo telematico rg. n. 145/2021, ha assegnato termine alle parti di 20 giorni da tale deposito per il deposito delle memorie di replica, ha fissato l'udienza dell'11
giugno 2025 per l'assegnazione della causa a sentenza.
A tale udienza i procuratori hanno nuovamente precisato le conclusioni dinanzi al Collegio riportandosi a quelle già rassegnate, nonché agli scritti conclusivi depositati e la causa è stata nuovamente posta in decisione.
6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Rileva il Collegio che è incontestato che la notificazione dell'atto di citazione in appello con cui è stato introdotto il giudizio n. 145/2021 è stata effettuata non già nei confronti del difensore della nel Controparte_1
giudizio di primo grado ma a colui che ne era il difensore nell'originario giudizio che si è svolto dinanzi al Tribunale di Latina, concluso con ordinanza di declaratoria d'incompetenza e poi riassunto dinanzi al Tribunale
di Brescia.
La Corte prende atto che la stessa parte appellante ha dichiarato essere inesistente tale notifica.
Identico gravame è stato in modo corretto e tempestivo proposto con atto di citazione in appello notificato in data 16 marzo 2021 e che ha dato luogo alla introduzione della causa n. 308/2021 nella quale l'appellata si è
tempestivamente costituita ed ha svolto le proprie difese.
Il Collegio, pertanto, procede all'esame dell'unico motivo di appello ivi proposto.
3.Con esso l'appellante censura la sentenza impugnata per “violazione e falsa
applicazione dell'art. 116 c.p.c., errata interpretazione della prova –
illogicità in merito alla valutazione della stessa in rapporto alle altre
risultanze istruttorie”.
Appare opportuno riportare testualmente il contenuto del motivo:
< Nella sentenza che si appella col presente atto è lampante che vi è stato
7 un errore nella valutazione della documentazione prodotta dalla parte
attrice, in quanto la stessa, col deposito della perizia econometrica ha fornito
al Giudicante sufficienti elementi per la pronuncia. Infatti nel piano di
ammortamento rielaborato sono indicate tutte le operazioni effettuate e le
date in cui sono state effettuate, mentre nella perizia econometrica sono
indicati con precisione tutti i parametri necessari sia per la rielaborazione
del piano di ammortamento sia per l'individuazione dei tassi soglia.
Come accennato dalla lettura del provvedimento del Tribunale di Brescia
emergono “pesi e misure” diversi nella valutazione dei vari apporti.
La sentenza, mentre da un lato (pagina 4 dal rigo 1 al rigo 3) afferma che
nessun superamento dei tassi soglia vi fosse stato durante lo svolgimento del
rapporto in quanto: «come stabilito dalle Istruzioni della Banca d'Italia del
3.7.13, (TEGM 6,87% +2,1= 8,97% + ½= 13,46%), non risulta applicato
alcun interesse usurario», formula a usata, anche dall'appellata nella prima
memoria ex art. 183, comma VI c.p.c: «mentre il tasso soglia degli interessi
corrispettivi era pari all'10,305% [TEGM 6,87% + ½ = 10,305%, cfr. all.
06 sub fascicolo di parte], il tasso soglia degli interessi moratori era pari al
13,46% [TEGM 6,87% + 2,1 = 8,97% + ½ = 13,46%, cfr. Chiarimenti
Banca d'Italia 03.07.2013],» dall'altro lato censura la consulenza di parte
attrice affermando che «come si evince dall'esame della tabella riassuntiva
di cui alle pagine 5 e 6, il consulente sembrerebbe fondare l'asserito
superamento del tasso soglia sulla base di un'operazione si sommatoria tra
il tasso di interesse corrispettivo ed il tasso di interesse di mora», appare
8 quindi evidente che la sentenza ha inteso dare illogicamente maggiore peso
ad una semplice operazione aritmetica anziché ad un'altra, senza però
considerare gli ulteriori apporti fornita dalla perizia di parte attrice, ovvero
la analitica disamina di ogni singola voce considerata.
Le affermazioni della sentenza appaiono ancor più ingiuste e illogiche se si
considera che la perizia econometrica non ha espresso i dati da un semplice
operazione aritmentica (aritmetica: n.d.r.) ma rielaborando il citato piano di
ammortamento, rata per rata, mese per mese.
Tra le altre cose, la sentenza, gravemente definite la perizia di parte attrice:
«conteggi incomprensibili». Ciò è assolutamente illogico e immotivati,
quindi, invece di chiudere la fase istruttoria senza compiere nessuna attività,
a sommesso avviso, il giudicante avrebbe dovuto affidarsi ad un consulente
specializzato.
La perizia dell'attrice ha usato per la rideterminazione del piano di
ammortamento del mutuo dedotto in giudizio ed il ricalcolo del saldo dello
stesso, la seguente formula:
dove: i è il TEG annuo, che può essere calcolato quando gli altri termini
dell'equazione sono noti nel contratto o altrimenti;
K è il numero d'ordine
di un “prestito”; K' è il numero d'ordine di una “rata di rimborso”; Ak è
l'importo del “prestito” numero K;
A'k' è l'importo della “rata di rimborso”
9 numero K'; m è il numero d'ordine dell'ultimo “prestito”; m' è il numero
d'ordine dell'ultima “rata di rimborso”; tk è l'intervallo espresso in anni e
frazioni di anno tra la data del “prestito” n.1 e le date degli ulteriori
“prestiti” da 2 a m;
tk' è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra
la data del “prestito” n.1 e le date delle “rate di rimborso” da 1 a m'.
Da tali premesse emerge che la sentenza è illogica, in quanto ha violazione
dei principi della logica formale e/o dei canoni normativi di valutazione
nonché la comune esperienza. La sentenza avrebbe dovuto indagare a
mezzo consulente anche d'ufficio l'eccezione del tasso usurario e poi
accertare in piena autonomia il superamento della soglia di usura>>
(grassetto presente nel testo originario: n.d.r.).
3.2. Il motivo è infondato.
3.3. La censura per cui il Tribunale avrebbe attribuito “maggior peso ad una
semplice operazione aritmetica anziché ad un'altra senza considerare gli
ulteriori apporti forniti dalla perizia di parte attrice ” è smentita dalla motivazione su cui si fonda la sentenza impugnata.
Il Tribunale, infatti,:
ha indicato il tasso dell'interesse corrispettivo e moratorio pattuiti;
ha indicato il tasso soglia usura in relazione ad entrambi, specificando che per il tasso moratorio, in base alle Istruzioni della banca d'Italia del 03 luglio
2013, il tasso soglia deve essere aumentato della percentuale del 2,1%;
ha rilevato la mancata indicazione del tasso soglia relativo agli interessi
10 moratori e, quindi la genericità della domanda;
ha evidenziato, la non comprensibilità ma anche la difformità dei criteri di cui è stata fatta applicazione nella perizia di parte rispetto ai criteri normativi per la valutazione del superamento del tasso soglia e alle formule contenute nelle Istruzioni della Banca d'Italia;
ha rilevato, inoltre, che la prospettazione del superamento del tasso soglia avviene attraverso la somma indebita degli interessi corrispettivi e moratori e alla indicazione di un asserito “tasso contrattualizzato” del 10,525%.
3.4. Va osservato come il motivo in esame non abbia adeguatamente attinto la motivazione del Tribunale, che, oltre ad aver riscontrato la genericità delle doglianze esposte in primo grado riguardo agli interessi moratori (profilo neanche lambito nel motivo in esame), ha evidenziato la infondatezza della prospettazione stessa del superamento del tasso soglia formulata nella perizia di parte sulla base di criteri non chiari e comunque non conformi alle
Istruzioni della Banca d'Italia.
Il contenuto del motivo, riportato in modo testuale, rende evidente che l'appellante si limita al generico richiamo di tale perizia, di cui neanche riporta i contenuti, fa riferimento ad una formula finanziaria che il perito avrebbe utilizzato per la “rideterminazione del piano di ammortamento del
mutuo” ma non attinge alcuna delle argomentazioni su cui si fonda la sentenza impugnata per contrastarla e non vi è stata alcuna specifica censura alle ragioni per cui il Giudicante ha ritenuto non attendibile la prospettazione del superamento del tasso soglia fondata sulla perizia di parte.
11 Affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato è,
infatti, necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; <
testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata>> (Cass. S.U.
27199/2017 e da ultimo Cass. 13535/2018).
3.5. Inoltre, a parte i rilievi già esposti, il motivo è infondato là dove viene prospettato il cumulo degli interessi moratori con quelli corrispettivi ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia e la gratuità del contratto di leasing in caso di superamento del tasso soglia con riferimento al tasso di mora.
Il Tribunale ha operato il confronto ed ha escluso che vi sia stato il superamento del tasso soglia con riferimento sia agli interessi corrispettivi sia a quelli moratori;
ha fatto, al riguardo, corretta applicazione dei principi
12 di diritto espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 19957/2020 che hanno ribadito l'imprescindibilità delle rilevazioni operate dalla Banca d'Italia,
sulle quali è stata individuata la formula per la determinazione del tasso soglia usura, affermando che esse costituiscono il parametro privilegiato di rilevazione.
La Suprema Corte ha richiamato la formula del TEG elaborata dalla Banca
d'Italia - e quindi il tasso soglia ricavato dal tasso effettivo globale medio
(TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma
1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e le modalità di comparazione da essa indicate reputandole rispettose del dettato normativo, in quanto rispondenti all'esigenza di realizzare una comparazione piena, sotto tutti gli aspetti rilevanti secondo la legge, tra le condizioni praticate in concreto e quelle previste quale soglia dell'usura.
Quanto ai tassi moratori ha ritenuto applicabile i decreti ministeriali <
contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario,
essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto>>, formula di cui il Tribunale ha fatto applicazione per evidenziare il mancato superamento del tasso soglia.
Va, inoltre, rilevato che i principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite hanno
13 dato conforto al costante orientamento di questa Corte circa la infondata prospettazione della gratuità del contratto ove risulti configurata un'ipotesi di usura con riferimento agli interessi moratori (il che è da escludere, sulla base del raffronto già operato dal Tribunale e condiviso dal Collegio), in quanto sarebbero comunque dovuti gli interessi corrispettivi: riguardo alla previsione dell'art 1815 cpv c.c., essa ha adottato una interpretazione che
<
sanzione della non debenza di qualsiasi interesse, ma limitatamente al tipo che quella soglia abbia superato. Invero, ove l'interesse corrispettivo sia lecito e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi;
ma resta l'applicazione dell'art 1224 comma 1 c.c.,
con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti>>.
4.Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata senza necessità di procedere ad attività istruttoria attraverso la chiesta consulenza tecnica di natura, con evidenza, esplorativa.
4.1.Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, l'appellante va condannata al pagamento delle spese del grado che si liquidano in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra €
52.001 ed € 260.000).
5. Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
14 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1. 2. rigetta l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Brescia
n. 2497/2020;
3. condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, che liquida in € 2.977,00 per la “fase di studio”, € 1.911,00 per la “fase introduttiva” € 4.326,00 per la “fase di trattazione” ed € 5.103,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante in relazione alle cause riunite nn. 145/2021 e 308/2021.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
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