Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 16/04/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
___________________________________________________________________________
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott. Francesco Vigorito, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1566/2023 R.G. tra
(cod. fisc.: nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Mirko
Saginario (cod. fisc.: ) del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso il suo studio in Roma alla via Castiglione della Pescaia n° 61, indirizzo PEC:
; Email_1
- OPPONENTE -
e
(cod. fisc. e Controparte_1
P.IVA: , con sede in Roma al viale America - n. 351, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Sandro Salera (cod. fisc.:
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cassino al corso C.F._3 della Repubblica n. 128, indirizzo P.E.C.: ; Email_2
- OPPOSTA - nonché
(cod. fisc. e P.IVA: ), con sede Controparte_2 P.IVA_2 in Roma alla via G. Grezar – n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Landolfo (cod. fisc.: ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso il suo studio sito in Grumo Nevano (NA) alla via Padula – n. 5, indirizzo PEC:
Email_3
- OPPOSTA –
C.F. con sede legale in Piazza Salimberni 3 P.IVA_3 CP_3
- CHIAMATA IN CAUSA -
OGGETTO: opposizione ex art. 615 c.p.c. a cartella di pagamento
CONCLUSIONI:
Per l'opponente:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione, deduzione, istanza, pretesa e conclusione, in quanto infondata in fatto ed in diritto oltreché sprovvista del benché minimo supporto probatorio: 1) in via preliminare, sospendere, se del caso anche inaudita altera parte, per tutte le ragioni già e meglio esplicitate in narrativa, ex art. 624 cod. proc. civ., l'esecutività della cartella di pagamento n° 097 2021 00557957 26 001 , per il grave danno che deriverebbe all attore a seguito del versamento di somme non dovute;
2) nel merito, in via principale, accertare e dichiarare , per tutte le ragioni già e meglio indicate in narrativa, che la cartella di pagamento n° 097
2021 00557957 26 001 è illegittima, inefficace, nulla ed infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, volerla integralmente annullare con conseguente annullamento e revoca di tutti gli atti alla stessa presupposti e o prodromici, ivi compresi la comunicazione di surroga ai sensi del combinato disp o s to del l ' 1203 cod. civ. e de l l 'art. 2, comma 4 del DM 20.062005 e contestuale invito al pagamento recante n° 719078 del 03.02 .2 020 (prot. di uscita 0001276/20) della e la fideiussione del 02.08.2021 Controparte_1 mandando, quindi, assolto l'attore da ogni pretesa e o richiesta d i Controparte_1
o di 3) nel merito, in via subordinata, previa declaratoria di illegittimità,
[...] Controparte_4 inefficacia, nullità ed infondatezza della cartella di pagamento n° 097 2021 00557957 26 001, volere ridurre
l'importo di cui alla citata cartella nella misura effettivamente dovuta, purché rigorosamente provata all'esito del presente giudizio sotto il profilo dell'an e del quantum , e, quindi, con detrazione delle somme illegittimamente richieste
4) nel merito, in via ulteriormente subordinata, nella denegata ma non temuta ipotesi che si voglia ritenere che insiste una valida, efficace ed operativa polizza fideiussoria prestata dal Sig. in favore di Parte_1 Controparte_5
e che quindi, il medesimo sia costretto a saldare gli importi intimati nella cartella opposta in favore
[...]
d i e di condanna re ex Controparte_4 Controparte_6 art. 1950 cod. civ. a rimborsare al ricorrente quanto il medesimo sarà costretto a Controparte_7 corrispondere a titolo di capitale, interessi e spese al concessionario ed al soggetto creditore;
5) il tutto, in ogni caso, con il favore dei compensi oltre agli accessori come per le gge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario (…)”.
2 Per l'opposta Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa contraria istanza o deduzione, così provvedere:
- in via preliminare rigettare l'avversa istanza di sospensione in quanto destituita di qualsivoglia fondamento giuridico
e difetto del caso di specie dei requisiti di legge;
- ancora in via preliminare disporre il differimento della prima udienza, a norma dell'art. 269 comma 2 c.p.c. onde consentire ed autorizzare nelle forme prescritte la chiamata in causa di , in persona Controparte_3
CP_ del l.r.p.t., C.F. . con sede legale in 53100, , Piazza Salimbeni n.
3. P.IVA_3
- in via principale e nel merito rigettare tutte le domande proposte dagli attori in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
- sempre nel merito in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte da parte attrice, dichiarare e riconoscere che il terzo chiamato in causa di , in persona del del l.r.p.t., Controparte_3
CP_ C.F. . con sede legale in 53100, , Piazza Salimbeni n.
3.l'unico responsabile in ordine alle P.IVA_3 pretese azionate dall'attore e per l'effetto tenere indenne Controparte_8 da ogni e/o qualsiasi pregiudizio anche economico eventualmente riconosciuto in capo all'attrice;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali oltre accessori tutti come per legge.”
Per l'opposta : Controparte_2
“Conclusioni:
1) dichiarare la carenza di legittimazione passiva;
2) dichiarare legittima la condotta dell' essendosi conformata a precise disposizioni Controparte_4 di legge;
3) dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione per carenza di interesse ex art. 100 cpc;
4) accertare la mancata azione esecutiva e pertanto l'illegittima richiesta di prescrizione della pretesa;
5) confermare la regolare notifica della cartella di pagamento e pertanto dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione;
6) condannare l'attore alla refusione delle spese legali ed onorari di giudizio;
7) con riserva di ulteriormente articolare, eccepire e dedurre anche a seguito del comportamento processuale di parte attrice;
8) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, accertare l'esclusiva responsabilità dell'Ente
Impositore, condannandolo a manlevare l' da qualsivoglia pregiudizio e con Controparte_4 compensazione delle spese di lite;
9) condannare l'attore alla refusione delle spese legali ed onorari di giudizio;
10) con riserva di ulteriormente articolare, eccepire e dedurre anche a seguito del comportamento processuale di parte attrice.”
3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesse in fatto
Con atto di citazione notificato in data 15 maggio 2023 proponeva Parte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 097 2021 00557957 26 001 con la quale
[...]
aveva richiesto il pagamento della somma di € 56.000,00 Controparte_9 oltre oneri, interessi e accessori per conto della Controparte_1 ulla base del ruolo n° 2020 015409 (entrate coattive anno 2019) reso
[...] esecutivo il 27 novembre 2020. Il credito azionato dalla
[...] erivava da un contratto di finanziamento concesso alla Controparte_1 rispetto al quale avrebbe prestato Controparte_5 Parte_1 garanzia fideiussoria.
L'opponente, però, rappresentava di aver inviato una lettera di revoca della fideiussione in data 31 agosto 2017 prima che il finanziamento venisse erogato, “ritenendo di non avere mai prestato alcuna fideiussione e disconoscendo la propria sottoscrizione in calce all'atto fideiussorio”, allegando la copia della missiva e del cedolino della sola accettazione della raccomandata A/R n. 14593016795-6 del
31.08.2017 ed evidenziava che nella successiva corrispondenza intercorsa tra la
[...]
(la quale aveva erogato il finanziamento ammesso dalla Controparte_3
e la Controparte_1 [...] eniva ribadito il disconoscimento della qualità di fideiussore da parte Controparte_5 di il quale con l'atto di citazione in opposizione alla cartella di pagamento Parte_1 disconosceva formalmente ed espressamente ex art. 214 cod. proc. civ. che fosse propria la firma apposta in calce alla fideiussione del 02.08.2021.
Deduceva, inoltre, in via subordinata, la illegittimità della cartella di pagamento per mancata allegazione dell'originale e/o della copia conforme all'originale della comunicazione di surroga ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2, comma 4 del DM 20.06.2005 e contestuale invito al pagamento recante n° 719078 del 03.02 .2 020 (prot. di uscita 0001276/20) della on essendo Controparte_1 Controparte_1 sufficiente “la semplice riproposizione e trascrizione nella cartella delle generiche indicazioni relative all'atto presupposto”.
Infine, il ricorrente esercitava azione di regresso ex art. 1950 cod. civ. in danno della stessa
[...] al fine di ottenere la condanna della predetta Società al rimborso di capitale, Controparte_5 interessi e spese che fosse costretto a corrispondere.
4 Si costituiva la Controparte_1 specificando che la cartella di pagamento impugnata afferiva ad importi richiesti a seguito dell'escussione della garanzia di fondo pubblico l. 662/1996 per inadempienza dell'obbligo restitutorio del finanziamento erogato, garantito da Controparte_1
e che l'importo di cui alla cartella esattoriale traeva origine dalla liquidazione della perdita di
[...]
€. 56.040,43 deliberata il 13.11.2019 da Controparte_1 con riferimento alla garanzia pubblica escussa dalla banca
[...] [...] relativa al contratto di finanziamento chirografario concluso in Controparte_3 data 01.08.2017 dall'istituto di credito con la assistito dalla Controparte_5 fideiussione sottoscritta in data 02.08.2017 da Parte_1
In particolare, specificava che le somme originariamente erogate in favore della società
[...] per le quali veva prestato garanzia fideiussoria, Controparte_5 Parte_1 rientrano nell'ambito della disciplina di cui all'art. 2, comma 100, lett. a) della legge n. 662/1996, la quale regolamenta i finanziamenti concessi da Istituti di credito privati in favore delle piccole e medie imprese, crediti garantiti dallo Stato attraverso il fondo di garanzia per le PMI.
La reliminarmente Controparte_1 evidenziava come “nell'ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia per le PMI ex legge
662/1996 devono essere tenuti distinti, da un lato, il rapporto privatistico intercorrente tra l'istituto finanziatore,
l'impresa beneficiaria ed i fideiussori, in quanto fondato sul contratto di finanziamento, da quello di natura pubblicistica riguardante in qualità di gestore del fondo di garanzia Controparte_1 per PMI, l'impresa beneficiaria ed i fideiussori di quest'ultima fondato, viceversa, sulla garanzia prevista dalla legge
n. 662/ 1996 e sulla surroga legale dell'ente finanziatore di cui dall'art. 2 comma 4 DM 20.06.2005 n. 18456”.
Poi illustrava l'iter le vicende precedenti l'iscrizione a ruolo delle somme richieste con la cartella di pagamento opposta rappresentando che in data 8 ottobre 2018, Controparte_3 comunicava all'impresa debitrice e al fideiussore la revoca/ risoluzione per
[...]
l'esposizione di €. 56.040,43 concessa a con la garanzia Controparte_5 fideiussoria prestata da che il finanziamento erogato era assistito da garanzia Parte_1 rilasciata da n qualità Controparte_1 di gestore del Fondo pubblico di garanzia per le PMI ex L. 662/96; che a seguito dell'insolvenza dell'impresa debitrice ( e del garante il Controparte_5 Parte_1 soggetto richiedente ( aveva provveduto ad escutere la Controparte_3 garanzia del Fondo, e il Gestore ha erogato alla banca finanziatrice l'importo corrispondente alla liquidazione della perdita per l'importo di €. 56.040,43, così come richiesto ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2, comma 4, del DM 20.06.2005, acquisendo per conto del
5 Fondo il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente e, proporzionalmente all'ammontare del predetto importo, di surrogarsi in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite;
che, pertanto,
[...] nviava in data 3 febbraio 2020 all'impresa debitrice e Controparte_1 al garante la comunicazione di surroga con contestuale diffida di pagamento;
che, infine, non essendo pervenuto alcun pagamento, il gestore Controparte_1
a provveduto, in forza dell'art.9, comma 5, D.lgs. 123/1998 e già ai
[...] sensi dell'art. 67, comma 2, del DPR n. 43/1988, ora art. 17 del D.lgs. n. 46/1999, ad avviare la procedura di iscrizione a ruolo esattoriale per la riscossione coattiva degli importi di spettanza del
Fondo.
Infine affermata che, a conclusione del corretto iter, così come previsto dalle norme vigenti,
l' aveva notificato a in Controparte_4 Parte_1 qualità di fideiussore della la cartella esattoriale n. 097 2021 CP_5 Controparte_5
00557957 26 001.
La evidenziava, Controparte_1 quindi, in qualità di gestore del Fondo di garanzia di cui alla L. 23 dicembre 1996, n. 662 art. 2 comma 100, lett a), di avere un valido e autonomo titolo esecutivo sulla cui base poter avviare la procedura di iscrizione a ruolo esattoriale per la riscossione coattiva degli importi di spettanza del
Fondo azionabile sia nei confronti delle imprese ammesse all'intervento agevolativo pubblico sia nei confronti dei fideiussori delle stesse, quali obbligati in solido e che il credito vantato costituisce credito privilegiato ai sensi dell'art. 8-bis del d.lgs. n. 3 del 2015. Specificava di essere subentrata in via di surroga nella stessa posizione della Banca erogatrice del mutuo e che la dichiarazione di surroga veniva inviata dalla MEDIOCREDITO CENTRALE – BANCA DEL
MEZZOGIORNO S.p.A. in data 3 febbraio 2020 a tramite raccomandata Parte_1
A/R ricevuta in mani dello stesso e depositata in atti.
Si costituiva, poi eccepiva la propria carenza di Controparte_2 legittimazione passiva “in merito alle eccezione relative alla mancata notifica degli atti prodromici e la prescrizione del credito” e alle altre eccezioni riguardanti la motivazione della cartella di pagamento, specificando che “il ruolo è atto formato e vistato dall'Ente Impositore ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 602/73, tutte le eventuali eccezioni relative al contenuto della cartella devono essere opposte solo ed esclusivamente al quest'ultimo con totale estraneità alle stesse dell'Agente della Riscossione”.
Mentre, con riferimento alle eccezioni riguardanti la cartella di pagamento, quali la mancata allegazione dell'atto presupposto, la mancanza di sottoscrizione, la carenza di motivazione rilevava che la cartella di pagamento opposta corrispondeva al modello ministeriale standard approvato con
6 decreto del Ministero delle Finanze e la disciplina speciale è quella delineata dall'art. 25 d.P.R.
602/1973, a mente della quale “la cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo”.
Rilevava poi, l'inammissibilità dell'estratto di ruolo in mancanza di azioni esecutive e sottolineava la regolarità della notifica della cartella di pagamento.
Affermava, infine, che “a decorrere dalla notifica della cartella, pertanto, non può più farsi riferimento ai singoli termini di prescrizione previsti per ciascuno dei crediti portati nel ruolo, con la decorrenza originariamente fissata dalla legge per tali crediti, bensì alla ordinaria prescrizione per l'unico credito pecuniario nel quale sono confluite le singole voci e con la unitaria decorrenza a far tempo dalla notifica della cartella”.
All'udienza del 15 novembre 2023 chiedeva un termine per la notifica Parte_1 dell'atto introduttivo alla la Controparte_5 [...] chiedeva la chiamata in causa della Controparte_1 [...] il giudice concedeva il termine per il rinnovo della notifica alla Controparte_3 [...]
e autorizzava la chiamata in causa del terzo Controparte_5 Controparte_3 rinviava la causa all'udienza del 17 aprile 2024 e si riservava di provvedere a tale
[...] udienza sulla istanza di sospensione della efficacia esecutiva del titolo.
Con memoria difensiva dell'8 marzo 2024 la
[...] appresentava di aver provveduto a notificare l'atto di Controparte_1 chiamata in causa del terzo alla in data 11 dicembre Controparte_3
2023 nel rispetto dei termini di cui al provvedimento del 15 novembre 2023 e si opponeva alla richiesta di mezzi istruttori formulata dalla parte attrice sottolineando la natura documentale della controversia, chiedeva la nomina di un consulente tecnico d'ufficio ove ritenuto necessario al fine dell'accertamento che la firma apposta in calce all'atto di fidejussione fosse stata scritta di propria mano dall'opponente.
All'udienza del 17 aprile 2024 chiedeva un ulteriore termine per rinnovare Parte_1 la notifica nei confronti della la Controparte_5 [...] hiedeva dichiararsi la contumacia Controparte_1 della Controparte_3
Veniva dichiarata la contumacia della e la causa era Controparte_3 rinviata all'udienza del 20 novembre 2024 per il rinnovo della notifica alla Controparte_5
[...]
All'udienza del 20 novembre 2024 chiedeva un ulteriore termine per il Parte_1
7 rinnovo della notifica alla appresentando che la notifica al legale Controparte_5 rappresentante non era andata a buon fine;
il Giudice rilevata l'impossibilità di concedere un secondo termine per rinnovare la notifica di un atto per il quale è stata disposta la rinnovazione già una prima volta (Cass. Ord. n. 24474/2019, pubblicata il 1/10/2019) rinviava la causa all'udienza del 26 marzo 2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
All'udienza del 26 marzo 2025 lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
2. Qualificazione della domanda
Come si è visto l'opponente ha dedotto i seguenti motivi di opposizione:
1) inesistenza di una garanzia fideiussoria e quindi del titolo esecutivo per l'apocrifia della sottoscrizione apposta in calce all'atto di fideiussione del 02.08.2017;
2) l'illegittimità della cartella di pagamento perché alla stessa non è stato allegato l'originale e\o la copia conforme all'originale della comunicazione di surroga ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 cod. civ. e dell'art. 2, comma 4 del DM 20.062005 e contestuale invito al pagamento recante n° 719078 del 03.02.2020 (prot. di uscita 0001276/20) della Controparte_1
[...]
Il primo motivo integra una opposizione all'esecuzione poiché si contesta il titolo esecutivo per l'assunta falsità della sottoscrizione apposta alla fideiussione con la quale il sig. Parte_1 aveva garantito il finanziamento concesso nell'ambito della disciplina di cui all'art. 2,
[...] comma 100, lett. a) della legge n. 662/1996, la quale regolamenta i finanziamenti concessi da Istituti di credito privati in favore delle piccole e medie imprese.
Il secondo motivo integra una opposizione agli atti esecutivi in quanto con lo stesso si contesta il contenuto della cartella di pagamento..
L'opponente ha poi esercitato azione di regresso ex art. 1950 cod. civ. in danno della
[...] al fine di ottenere la condanna della predetta Società al rimborso di capitale, Controparte_5 interessi e spese che fosse costretto a corrispondere;
tuttavia poi non ha provveduto alla chiamata il giudizio della è con l'atto introduttivo né nei termini concessi Controparte_5 da questo Giudice per la chiamata in causa.
Pertanto la domanda è inammissibile.
3. Opposizione all'esecuzione. Disconoscimento della fideiussione.
Preliminarmente deve esaminarsi il disconoscimento formulato dall'opponente con l'atto di citazione della fideiussione allegata allo stesso.
8 La parte convenuta ha proposto istanza di verificazione della firma apposta dal Sig.
[...] in calce all'atto di fidejussione. Pt_1
Ritiene questo Giudice che non sia necessario l'espletamento di alcuna attività istruttoria.
L'opponente ha dedotto in atto di citazione che “in data 31.08.2017, ancora prima che il finanziamento venisse erogato alla il Sig. ritenendo di non avere mai prestato Controparte_5 Parte_1 alcuna fideiussione e disconoscendo la propria sottoscrizione in calce all'atto fideiussorio, ha formalmente rappresentato con comunicazione a\r all'Istituto Bancario di non volere più prestare alcuna fideiussione a favore di
[...] invitando e diffidando l'Istituto Bancario a non volere concedere ed erogare il finanziamento ove Controparte_5 lo stesso dovesse – così citato testualmente – “basato sulla mia personale garanzia che con la presente lettera ho revocato a tutti gli effetti, esonerandomi da ogni responsabilità al riguardo (doc. 04)”.
Dall'esame letterale della missiva emerge che non si tratta del disconoscimento della sottoscrizione CP_ in quanto la stessa recava il seguente oggetto: “revoca mia garanzia a favore della
[...]
e l'opponente, nel testo, affermava: “Per divergenze insorte in seno Controparte_5 all'amministrazione della , il sottoscritto dichiara di Controparte_5 Parte_1 non voler più prestare alcuna fideiussione a favore della stessa Società, in relazione al finanziamento concesso in data
01.08.2017 per € 70.000,00, ancora non erogato. Conseguentemente, Vi invito, salvo che la Società stessa non trovi altro garante, a non tener conto di quanto in precedenza da me assicuratiVi ed a non concedere alcun mutuo o finanziamento a favore della anzidetta Società, ove questo debba essere basato sulla mia personale garanzia che con la presente lettera ho revocato a tutti gli effetti, esonerandomi da ogni responsabilità al riguardo”.
Dalla missiva emerge quindi che i motivi della comunicazione non attengono alla mancata sottoscrizione del documento ma proprio ad una revoca della fideiussione a seguito di “ divergenze insorte in seno all'amministrazione della ” ed ha, quindi, il valore di un Controparte_5 riconoscimento tacito della sottoscrizione.
Infatti, secondo l'orientamento della Corte di cassazione (Cass. 27 settembre 2017 n. 22460): “il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale, non essendo necessaria in tale sede la produzione del documento ad opera della controparte, atteso che il riconoscimento, espresso o tacito, ove effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio. Ne consegue che il sottoscrittore, che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione”.
Nel caso esaminato dalla Corte di cassazione si era considerato come riconoscimento implicito stragiudiziale di un contratto, la lettera con la quale la parte contrattuale aveva chiesto il tentativo preventivo di conciliazione, muovendo varie contestazioni ma non contestando anche la propria
9 sottoscrizione.
Nello stesso modo la missiva inviata dall'opponente chiedeva la revoca della fideiussione ma non disconosceva la sottoscrizione
Pertanto il successivo disconoscimento operato dall'opponente è inammissibile.
Infatti se la parte ha già riconosciuto la scrittura, anche implicitamente, non può successivamente disconoscerla, salvo, proporre la querela di falso che, nel caso in esame, non è stata formulata.
L'opposizione all'esecuzione fondata su questo unico motivo deve essere, quindi, rigettata.
4. Opposizione agli atti esecutivi
Con l'unico motivo di opposizione agli atti esecutivi il Sig. ha sostenuto Parte_1
l'illegittimità della cartella di pagamento perché alla stessa non è stato allegato l'originale e\o la copia conforme all'originale della comunicazione di surroga ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 cod. civ. e dell'art. 2, comma 4 del DM 20.062005 e contestuale invito al pagamento recante n° 719078 del 03.02.2020 (prot. di uscita 0001276/20) della Controparte_1
[...]
In primo luogo deve considerarsi che l'opposizione agli atti esecutivi è inammissibile poiché proposta dopo la scadenza del termine di cui all'art. 617 c.p.c. in quanto la cartella risulta notificata in data 5 maggio 2023 e l'opposizione risulta notificata in data 15 maggio 2023.
In ogni caso il motivo è infondato poiché per la validità delle cartelle di pagamento è sufficiente che le stesse, come nel caso in esame (allegato 1 pag. 6 all'atto di citazione) contengano il richiamo ad atti previamente notificati dei quali il destinatario della cartella è o avrebbe dovuto essere a conoscenza (in quanto il procedimento notificatorio dell'atto presupposto si era perfezionato)
“essendo sufficiente l'indicazione di circostanze univoche che consentano l'individuazione di quell'atto, al fine di tutelare il diritto di difesa del contribuente rispetto alla verifica della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti” (cfr. Cass. 11 ottobre 2018 n. 25343).
In data 03.2.2020 il ha dichiarato di essersi surrogata a Controparte_1 Controparte_3 ed ha invitato il fideiussore con raccomandata a/r ricevuta in data 05.02.2020 al
[...] pagamento della somma di €. 56.040,43, a fronte dell'inadempimento realizzatosi nell'anno 2019.
Pertanto il richiamo contenuto nella cartella ha consentito l'identificazione dell'atto presupposto tanto che l'opponente ha regolarmente individuato la fonte del credito ed ha citato in giudizio il creditore che si era surrogato.
5. Spese del giudizio
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M.
10 n. 147/2022 in relazione al valore della causa (scaglione 52.001 – 260.000) a favore di
[...]
e di Controparte_1 [...]
. L'applicazione dello scaglione minimo è legato alla palese Controparte_2 infondatezza delle opposizioni ed ai motivi della decisione che in larga parte esulano dalle prospettazioni delle parti convenute.
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1566/2023
R.G. disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- rigetta l'opposizione all'esecuzione;
- dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi;
- condanna al pagamento delle spese del giudizio che si determinano in € Parte_1
7.052,00 oltre rimborso spese generali, IVA, CPA ciascuno a favore di
[...]
e di Controparte_1 [...]
. Controparte_4
Civitavecchia, 11 aprile 2025
IL GIUDICE
Francesco Vigorito
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