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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 12/06/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
n. 453/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 453/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FADDA Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DEL GATTO ANTONIO CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16/4/2024, proponeva opposizione all'ordinanza Parte_1
CP_ ingiunzione n. 01-001311289 notificatagli il 22/3/2024 dall' per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dell'anno 2016, per nullità dell'accertamento per decadenza ex art. 14 l. 889/1981 e inesistenza dell'elemento soggettivo.
CP_ Si costituiva l' che chiedeva di dichiarare infondato il ricorso, con la conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta.
CP_ Il 20/5/2025 l' depositava l'atto di annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposta e all'odierna udienza le parti comparivano spontaneamente, chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere, senza però accordarsi sulla compensazione delle spese.
Occorre pertanto procedere all'esame di motivi dell'opposizione, per regolare le spese in base al principio della cd. soccombenza virtuale. CP_ Come già anticipato, l'ordinanza ingiunzione opposta è stata annullata dall' il 6/5/2025, cioè dopo pagina 1 di 2 la notifica del ricorso.
Poiché l'annullamento è stato disposto dopo la notifica del ricorso che verosimilmente, ne è stata la causa, perché il ricorrente aveva eccepito, come primo motivo, la nullità dell'accertamento per decadenza ex art. 14 l. 889/1981 (vd Cass. 9022 e 7641/2025, 4345/2024), le spese di giudizio devono CP_ essere poste a carico dell' per l'importo liquidato in dispositivo (tabella 4, scaglione 3, valore medio ridotto del 12% circa, in considerazione della scarsa complessità della causa, senza le fasi 3 e 4 non svolte).
PQM
1. dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
2. condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 118,50 per spese ed €
1.500,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.
Como, 12/6/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 453/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FADDA Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DEL GATTO ANTONIO CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16/4/2024, proponeva opposizione all'ordinanza Parte_1
CP_ ingiunzione n. 01-001311289 notificatagli il 22/3/2024 dall' per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dell'anno 2016, per nullità dell'accertamento per decadenza ex art. 14 l. 889/1981 e inesistenza dell'elemento soggettivo.
CP_ Si costituiva l' che chiedeva di dichiarare infondato il ricorso, con la conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta.
CP_ Il 20/5/2025 l' depositava l'atto di annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposta e all'odierna udienza le parti comparivano spontaneamente, chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere, senza però accordarsi sulla compensazione delle spese.
Occorre pertanto procedere all'esame di motivi dell'opposizione, per regolare le spese in base al principio della cd. soccombenza virtuale. CP_ Come già anticipato, l'ordinanza ingiunzione opposta è stata annullata dall' il 6/5/2025, cioè dopo pagina 1 di 2 la notifica del ricorso.
Poiché l'annullamento è stato disposto dopo la notifica del ricorso che verosimilmente, ne è stata la causa, perché il ricorrente aveva eccepito, come primo motivo, la nullità dell'accertamento per decadenza ex art. 14 l. 889/1981 (vd Cass. 9022 e 7641/2025, 4345/2024), le spese di giudizio devono CP_ essere poste a carico dell' per l'importo liquidato in dispositivo (tabella 4, scaglione 3, valore medio ridotto del 12% circa, in considerazione della scarsa complessità della causa, senza le fasi 3 e 4 non svolte).
PQM
1. dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
2. condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 118,50 per spese ed €
1.500,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.
Como, 12/6/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 2 di 2