Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 27/03/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5346/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 5346/2024 promosso da:
, nato il [...] a [...], rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. Valtero Bruscia;
e nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Valtero Bruscia.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI:
“1-I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con facoltà di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuna, con reciproco obbligo di comunicazione del luogo dove andranno a risiedere, vincolandosi altresì i medesimi, sin da ora, a prestarsi reciprocamente il consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o della carta di identità valida per l'espatrio.
2- La casa coniugale, costituita da un'abitazione posta ai piani primo, secondo e terzo di un edificio condominiale, sito in Senigallia(AN), Via Torino n.15, costituita da ingresso- soggiorno, cucina-bagno, ripostiglio e tre balconi al piano primo;
tre camere, bagno e tre balconi al secondo piano, soffitta terrazzo, lavanderia e centrale termica indipendente al terzo piano, il tutto collegato con scala interna e annesso garage pertinenziale al piano interrato, di comune proprietà dei coniugi ricorrenti, in quote paritarie del 50%, per
- 1 -
alla sig.ra unitamente a tutti i mobili e gli arredi, affinché la stessa possa Parte_2
continuare a risiedervi e abitarvi insieme alle figlie ed . Persona_2 Per_3
I sigg. ri Alessandro e convengono espressamente che Pt_1 Parte_2
l'assegnazione della casa coniugale e il relativo godimento dell'abitazione di Via Torino
n.15 in favore della sig.ra spettino a quest'ultima sino a quando entrambe Parte_2
le figlie ed non saranno divenute maggiorenni e avranno terminato le Persona_2 Per_3
Scuole Medie Superiori.
Resta convenuto che, in costanza di assegnazione, la sig.ra farà fronte Parte_2
autonomamente ed in via esclusiva alle spese per le forniture di acqua, luce, gas, nonché a quelle di ordinaria manutenzione della casa coniugale, mentre le spese condominiali ordinarie saranno carico del sig. . Parte_1
Il sig. dichiara di aver, già, provveduto a ritirare dalla casa coniugale Parte_1
i propri effetti personali e i documenti di lavoro.
3- Le figlie minori e , nate rispettivamente, la prima, in data 09.08.2008 Persona_2 Per_3
e, la seconda, in data 06.03.2011, vengono affidate a entrambi i genitori in maniera condivisa, con stabile collocazione presso l'abitazione della madre.
Il padre avrà il diritto-dovere di vedere e tenere con sé le figlie ogni qual volta lo vorrà, compatibilmente con gli impegni di studio e/o ludici delle minori e previo accordo con la madre;
il padre terrà comunque con sé le figlie e , salvo diverso e Persona_2 Per_3
preventivo accordo anche in relazione agli impegni lavorativi della madre, nelle giornate consecutive di domenica dal dopo pranzo, lunedì e martedì sino al mattino successivo, mentre nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì le figlie staranno stabilmente con la madre.
La giornata del sabato verrà trascorsa dalle figlie, alternativamente, con ciascuno dei genitori dall'uscita da scuola sino al dopo cena. Si precisa che nel periodo di chiusura delle scuole il padre preleverà le figlie presso l'abitazione della madre e ve le riporterà in orari, se non diversamente concordati tra i genitori, corrispondenti a quelli di entrata da scuola sino al dopo cena.
Il Sig. , salvo diverso accordo tra i genitori, terrà altresì le figlie minori Parte_1
con sé durante le vacanze natalizie alternandosi, di anno in anno, con la Sig.ra Parte_2
nel periodo dal 24.12 al 30.12 con quello dal 31.12 al 06.01, nonché durante le
[...]
vacanze pasquali alternando di anno in anno la Pasqua e i giorni di vacanza scolastica precedenti, con il Lunedì dell'Angelo e i giorni di vacanza scolastica susseguenti, facendo
- 2 - però in modo che la permanenza presso di sé durante il periodo natalizio dal 24.12 al 30.12 abbia luogo nell'anno solare in cui non vi è stata quella durante la Pasqua e giorni di vacanza scolastica precedenti, e viceversa.
Le figlie minori trascorreranno il giorno del loro compleanno con entrambi i genitori, qualora questi ultimi si accordino in tal senso;
diversamente, in caso di mancato accordo, le figlie staranno l'intero giorno del compleanno con un genitore e l'intero giorno successivo con l'altro, ad anni alterni. Ciascun genitore trascorrerà il giorno del suo compleanno con le figlie.
Durante le vacanze estive, considerate coincidenti con il periodo di chiusura delle scuole, le figlie e trascorreranno con ciascun genitore due distinti periodi, anche Persona_2 Per_3
non consecutivi, di una settimana ciascuno, che cadranno in mesi diversi e che verranno, comunque, concordati tra i genitori. Durante tali settimane ciascun genitore sarà libero di allontanarsi dal luogo di residenza assieme ai figli e con l'obbligo di comunicare all'altro la destinazione di villeggiatura.
Viene fatta salva la possibilità tra i genitori di modificare e/o variare i giorni di frequentazione dei figli, così come sopra regolamentati, previo accordo tra i genitori e compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli stessi, nonché con gli impegni lavorativi dei ricorrenti.
4- Il Sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 5 Parte_1 Parte_2
(cinque) di ciascun mese a partire dalla data di deposito in Cancelleria del presente ricorso,
a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie e la somma di Persona_2 Per_3
euro 1.000,00 (mille/00), di cui Euro 500,00= (cinquecento/00) per ciascuna figlia: somme rivalutabili anno per anno secondo la variazione dell'indice ISTAT.
Le spese straordinarie, mediche, scolastiche ed extrascolastiche, che dovessero essere necessarie per le figlie e , saranno a carico nella misura del 50 % del Persona_2 Per_3
sig. e nella pari misura del 50% a carico della sig.ra Parte_1 Parte_2
i coniugi per la loro suddivisione faranno espresso riferimento al Protocollo sulla “La disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia” elaborato dalla Conferenza Distrettuale e sottoscritto in data 10 luglio 2024.
5- Una volta confermato in sede di omologa da parte del Tribunale Civile di Ancona il regolamento e le condizioni della separazione personale contenute nel presente ricorso, la sig.ra ora per allora, si obbliga a cedere al sig. , che Parte_2 Parte_1 accetta e si obbliga ad acquistare la quota del 50% dell'immobile adibito a casa coniugale,
- 3 - sito in Senigallia(AN), Via Torino n.15, e dell'annesso garage pertinenziale al piano interrato, con tutti i diritti relativi, inclusi quelli sulle parti comuni dell'edificio, come alla stessa spettanti per acquisto fattone con atto di compravendita a rogito notaio
[...]
di Senigallia del 19.02.2016; Rep. N. 5414, distinto in Catasto Fabbricati di Persona_4
Senigallia al Foglio 30:
- part. 719 sub 5, categoria A/2, classe 4, consistenza vani 8,5, superficie catastale mq.166,
R.C Euro 965,77;
- part. 719 sub 14, categoria C/6, classe 6, consistenza mq. 27, superficie catastale mq. 29,
R.C. Euro 86,45;
Il corrispettivo della predetta cessione viene pattuito e convenuto in euro 20.000,00
(ventimila/00): somma che il sig. si obbliga a corrispondere Parte_1 contestualmente alla stipula dell'atto definitivo di compravendita, da effettuarsi entro e non oltre giorni trenta dalla data di pronuncia della sentenza di omologa della separazione coniugale, a rogito del Notaio con studio in Senigallia (AN), Corso Persona_4
Due Giugno n.98.
Spese e oneri dell'atto di compravendita suddetto, nonchè quelli da esso dipendenti e conseguenti faranno carico integralmente al sig. . Parte_1
6- Il sig. , in considerazione degli accordi intercorsi con la coniuge Parte_1 sig.ra relativi alla cessione da parte di quest'ultima della propria quota- Parte_2 parte di comproprietà indivisa, pari al 50%, dell'immobile di Via Torino n.15 e del garage pertinenziale al piano interrato, così come individuati al punto 5) del presente ricorso, si obbliga a pagare per intero le rate del contratto di mutuo e surrogazione, stipulato in data
07.11.2019, Rep. n. 21237, con atto notaio del 07.11.2019, concesso dal Per_5 [...]
sino alla totale estinzione del suddetto mutuo, anche per la quota gravante CP_1
sulla sig.ra liberando definitivamente quest'ultima dalle relative Parte_2
obbligazioni derivanti dal predetto contratto di mutuo e manlevandola da qualunque eventuale pretesa di creditori e/o di terzi dipendente e/o connessa a tale contratto di mutuo, con decorrenza dalla data di stipula dell'atto di compravendita dell'immobile di Via Torino
n.15 e del relativo garage pertinenziale al piano interrato.
7- I coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti in quanto dotati di redditi autonomi, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
8- L'autovettura Fiat Qubo, tg EA 355NG, intestata alla sig.ra rimarrà Parte_2
interamente assegnata in proprietà esclusiva e nella piena disponibilità della medesima, che
- 4 - si farà carico delle relative spese connesse al suo utilizzo (bollo, assicurazione RCA, benzina, eventuali tagliandi/riparazioni ecc.).
9-I coniugi si danno, espressamente, reciproco assenso al rilascio e, qualora necessario, al rinnovo dei rispettivi passaporti e della carta d'identità per uso espatrio, così come a sottoscrivere la documentazione necessaria per il rilascio del passaporto e del rinnovo della carta d'identità, valida per l'espatrio, delle figlie e;
Persona_2 Per_3
10-I coniugi si danno, altresì, atto di aver definito ogni altro rapporto economico e patrimoniale conseguente la loro separazione personale con separata scrittura e dichiarano, sin d'ora, con l'adempimento di quanto convenuto e previsto nel presente atto, di non aver più nulla a pretendersi reciprocamente per i titoli di cui al presente ricorso nonché per qualsivoglia altro titolo, ragione o causa.
11-I ricorrenti dichiarano di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte, così come previsto dall'art. 473 bis.51 cpc.
12-I sigg. ri e dichiarano espressamente di Parte_1 Parte_2 rinunciare all'impugnazione della sentenza di separazione consensuale dei coniugi, obbligandosi sin d'ora a prestare acquiescenza alla stessa.
13-I ricorrenti dichiarano di rinunciare al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473 bis 51 3 comma c.p.c.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si Parte_1 Parte_2
sono sposati a Senigallia (AN) il 05/08/2006, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c. che in data 09.01.2025 ha espresso parere favorevole.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
- 5 - Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi delle due figlie, entrambe minorenni.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto delle minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione delle minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_2
i quali hanno contatto matrimonio a Senigallia (AN) il 05/08/2006, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Senigallia al n. 51, parte 2, serie A dell'anno 2006; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Senigallia (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/03/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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