Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/03/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 8120/2017 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone di:
Dott. Antonio Buccaro Presidente
Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice
Dott.ssa Simona Iavazzo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8120/2017 R.G., assegnata in decisione, sulle note di trattazione scritta delle parti, all'udienza dell'11/12/2024, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
, c.f.: , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Lucera alla Via G. Bovio n. 36, presso lo studio dell'Avv. FOLLIERI
ROSARIO, c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa in C.F._2
virtù di procura a margine del ricorso
- RICORRENTE
E
c.f.: , elettivamente CP_1 C.F._3
domiciliato in Foggia, alla Via Gorizia n. 8, presso lo studio degli Avv.ti
MARZOCCO GIANFRANCO, c.f.: e MARZOCCO C.F._4
MAURO F., c.f.: , dai quali è rappresentato e difeso CodiceFiscale_5
in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione
- RESISTENTE
E
PM IN SEDE
-INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come in atti.
Il PM ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
1. Con ricorso depositato in data 08.11.2017, , chiedendo la Parte_1
pronuncia di separazione personale con addebito, ha esposto: di aver contratto matrimonio concordatario con in Bovino in data 09.04.1980 CP_1
(Atto n. 8, Parte II, Serie A, Anno 2008); che dall'unione coniugale sono nate due figlie, (il 20.08.1981) e (l'11.12.1985); che mentre la figlia Per_1 Per_2
è commercialista e vive nella casa coniugale, ha un proprio Per_1 Per_2
nucleo familiare;
che il resistente è pensionato e percepisce una pensione di circa 2.000,00 euro, mentre lei è disoccupata e non produce reddito;
che lei e il sono comproprietari della casa coniugale sita in Bovino, con CP_1
annesso box e di un appartamento sito in Castel OR (BO); che quest'ultimo immobile è locato a terzi e la pigione viene acquisita dal solo resistente;
che il solo resistente è proprietario di circa tre ettari di terreno seminativo, di un uliveto e di una cantina sita nel centro storico di Bovino;
che al suo invito di procedere in via consensuale il resistente non ha fornito risposta.
Relativamente alla situazione tra i coniugi, dichiarando l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ha dedotto: che l'unione coniugale non si è
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rivelata felice poiché il non ha tenuto comportamenti consoni al suo CP_1
ruolo di marito e padre;
che da oltre un anno prima rispetto all'instaurazione del giudizio non ha prestato alcuna cura e assistenza morale e materiale, mostrando disinteresse verso lei e la famiglia, facendole mancare anche i mezzi di sussistenza di natura alimentare, nonostante lo stesso abbia percepito una cospicua somma a titolo di TFR da LI, alle cui dipendenze ha espletato attività lavorativa;
che è costretta a rivolgersi alla madre e alla figlia per far fronte ai suoi bisogni;
che, da sempre, il resistente la ingiuria, offende e picchia, procurandole anche lesioni;
che, molto spesso, il resistente si allontanava dalla casa coniugale senza fornire alcuna spiegazione e intrattiene relazioni extraconiugali;
che il resistente è dedito al gioco d'azzardo, per cui è solito contrarre dei debiti;
che, ormai non dormono più assieme e non hanno rapporti intimi;
che il resistente è solito ingiuriare anche i suoi familiari;
che ormai tra loro ci sono continui litigi.
Pertanto, la ricorrente, oltre alla separazione con addebito al ha CP_1 chiesto: l'assegnazione della casa coniugale e la corresponsione di un assegno di mantenimento da parte del marito per la somma non inferiore a € 1.000,00 mensili.
Si è costituito in giudizio il sig. il 18.03.2018, il quale, ha CP_1
chiesto, previo esperimento del tentativo di ricongiungimento tra i coniugi, non condividendo la decisione della moglie di separarsi, pronunciarsi la separazione per fatto addebitale esclusivamente alla ricorrente, accertarsi la mancanza dei presupposti sia per l'assegnazione della casa coniugale, sia per la previsione di un assegno di mantenimento e pronunciarsi ogni altro provvedimento ritenuto opportuno.
In particolare, il resistente si è difeso da tutte le accuse della ricorrente, mosse a suo dire per denigrarlo al fine di trarre un immediato utile, constatando il verificarsi di un cambiamento di atteggiamento della moglie contestualmente al ritorno in casa della figlia Pertanto, ha dichiarato di aver fatto di Per_1
tutto per comprendere le ragioni del cambiamento da parte della moglie e per
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cercare un riavvicinamento. Sulla richiesta di controparte volta a vedersi riconoscere un assegno di mantenimento, ha dichiarato di essersi sempre occupato della famiglia e che percepisce una pensione di circa 1.900,00, dalla quale vanno sottratti circa euro 600,00 per un mutuo contratto per la ristrutturazione della casa coniugale e circa euro 600,00 per un mutuo contratto per l'acquisto della casa in provincia di Bologna, oltre ai costi per un intervento che dovrà affrontare. Inoltre, ha dichiarato che la moglie svolge lavoro di assistenza agli anziani e gode del supporto economico della figlia
Infine, ha dedotto l'insussistenza dei presupposti per l'assegnazione Per_1
della casa coniugale, non essendovi figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti.
All'udienza presidenziale tenutasi in data 04.06.2018, dopo due richieste di rinvio del resistente per motivi di salute, sono comparsi personalmente entrambi i coniugi con i rispettivi difensori e, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, si è proceduto con l'audizione delle parti.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale, il Presidente
f.f. ha adottato in data 05.06.2018 l'ordinanza ex art. 708 c.p.c. con la quale ha disposto i provvedimenti temporanei ed urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto, con facoltà di interrompere la convivenza e la coabitazione, nulla statuendo in ordine alla casa familiare, in assenza di figli minori o maggiori non economicamente indipendenti e disponendo un assegno di mantenimento a carico del resistente di euro 400,00 mensili in favore della moglie. Inoltre, ha nominato il Giudice istruttore per il prosieguo della causa, fissando l'udienza successiva in data 18.01.2019, poi rinviata al 23.01.2019.
In data 10.12.2018, su ricorso della , è stato instaurato il sub- Pt_1
procedimento cautelare avente ad oggetto “assegno provvisorio per alimenti”.
All'udienza del giorno 23.01.2019 è comparso il difensore della ricorrente che ha ribadito le difese rassegnate, chiedendo l'assegnazione dei termini ex art. 183 co.6 c.p.c., presentando la documentazione già depositata
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telematicamente, tra cui la memoria integrativa e chiedendo il versamento diretto dell'assegno di mantenimento dall' . Era presente anche il CP_2 difensore del resistente. All'esito, il Giudice ha rinviato la causa all'udienza del 20.02.2019.
Con memoria integrativa depositata telematicamente la ricorrente ha contestato le dichiarazioni della controparte, richiedendo la pronuncia della separazione con addebito o, in via gradata, senza addebito, l'assegnazione in suo favore della casa coniugale e l'aumento dell'assegno di mantenimento rispetto all'importo stabilito dal Presidente. Inoltre, ha rappresentato il mancato adempimento all'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento del resistente.
Con la sua memoria integrativa, invece, il resistente, pur rappresentando una situazione di difficoltà economica, ha manifestato l'intenzione di trasformare il presente giudizio in consensuale alle condizioni dell'ordinanza presidenziale o, in via subordinata, ha chiesto il rigetto delle domande di controparte o, in via ancora subordinata, la conferma delle statuizioni dell'ordinanza presidenziale.
All'udienza del 20.02.2019, il Giudice ha ascoltato personalmente le parti, le quali non hanno raggiunto un'intesa e, a scioglimento della riserva assunta, il
Giudice ha concesso i termini art. 183 co. 6 c.p.c., fissando l'udienza del
29.01.2020 per l'ammissione delle prove.
Con memoria ex art. 183, co 6, c.p.c. la ricorrente ha dichiarato, in considerazione della mancata o parziale corresponsione degli assegni, di aver presentato ricorso in data 10.12.2018 ex art. 156, co 6, di aver notificato al resistente atto di precetto e attivato procedura di pignoramento presso terzi. Il sub-procedimento si è concluso con accoglimento, pertanto l'importo mensile di euro 400,00, da quel momento, viene versato direttamente dall' sede CP_2
di Foggia, somma detratta dalla pensione del resistente. Inoltre, ha avanzato le sue richieste istruttorie.
Anche il resistente, nella sua memoria, ha presentato le sue istanze istruttorie.
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Espletata l'istruttoria, nei limiti in cui è stata ammessa con apposita ordinanza del subentrato Giudice del 09.12.2020, dopo una serie di rinvii, all'udienza dell'11.12.2024, le parti hanno precisato le conclusioni nelle note di trattazione scritta, attestando il mancato raggiungimento di un accordo tra le parti. La ricorrente ha insistito sulle sue conclusioni, mentre il resistente ha chiesto pronunciarsi la separazione e dichiararsi l'insussistenza dei presupposti delle altre domande della ricorrente, chiedendo all'uopo di esaminare il comportamento tenuto dalla ricorrente, indisponibile ad accogliere soluzioni di definizione condivise.
All'esito, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato la comparsa conclusionale e la ricorrente anche la memoria di replica.
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Ebbene, il Collegio ritiene la causa matura per la decisione allo stato degli atti, risultando la documentazione acquisita e depositata sufficiente alla luce del complessivo quadro delineato dalle stesse parti.
2. Sulla pronuncia di separazione.
La domanda di separazione proposta dalle parti è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, l'esame degli atti e delle dichiarazioni delle parti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
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In particolare, la richiesta di addebito della separazione della ricorrente,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni comune interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale: si è, invero, ormai verificata la dissoluzione del consorzio familiare e non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti. Per cui, può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello Stato Civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
3. Sulla domanda di addebito.
In merito alla pronuncia di addebito della separazione, va premesso che inizialmente entrambe le parti hanno formulato domanda di separazione per fatto addebitale alla controparte. Tuttavia, quella del resistente, esposta al momento della sua costituzione in giudizio, non è stata più ribadita e, per questo, si intende rinunciata.
Pertanto, il Tribunale è tenuto a pronunciarsi solo sulla domanda di addebito formulata dalla ricorrente e, dopo apposito esame, ritiene che debba essere rigettata, per i motivi di cui si dirà.
Nel dettaglio, la ricorrente ha chiesto, negli atti successivi al ricorso introduttivo, pronunciarsi la separazione con addebito.
Si conferma sul punto l'ordinanza di non ammissione dei mezzi di prova superflui ai fini della decisione in considerazione delle ragioni che si vanno ad esporre.
L'art. 151 co 2 c.c. prevede che “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
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L'art. 143 co 2 c.c. prevede che “dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione”.
Pertanto, il Giudice, ove ne ricorrano le circostanze, può dichiarare a chi sia addebitabile la separazione.
Infatti, “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento, volontariamente e consapevolmente, contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” (ex multis Cass. civ. sez. 1, ord.
n. 11208/2024, Cass. civ. ord. sez. n.40795/2021).
Tale onere, anche in accordo ai generali principi ex art. 2697 c.c., grava sulla parte che richiede l'addebito. Infatti, quest'ultima deve provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia il rapporto causale tra tale comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (si veda Cass. civ. sez. 1, Ord.
n.12662/2024 “è principio generale quello secondo cui il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere – da un coniuge ovvero da entrambi – comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Quindi la pronunzia di addebito della separazione non solo presuppone la violazione dei doveri coniugali, ma anche il nesso causale in ordine alla determinazione specifica della crisi coniugale”; si veda anche ex multis Cass. civ. sez. 1, ord. n. 35296/2023;
Cass. civ. sez. 1 ord. 16691/2020; Cass. civ. sez. I sent. 19328/2015).
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Nel caso in esame, la ricorrente ha dedotto, a sostegno della propria domanda di addebito, il venir meno da parte del marito all'adempimento degli obblighi familiari e coniugali nascenti dal matrimonio.
Dalle dichiarazioni rese emerge come la stessa voglia addebitare la separazione per violazione del dovere di assistenza, di collaborazione nell'interesse della famiglia e di fedeltà, ma anche per il comportamento violento del marito.
Il resistente ha recisamente contestato tutte le accuse mosse dalla moglie.
Innanzitutto, in merito all'asserito comportamento violento del marito, la ricorrente ha narrato di episodi di violenza fisica e psichica. Nel dettaglio, ha esposto che, “come accade da sempre, il marito ingiuria lei e la sua famiglia, la offende e la picchia”. Relativamente alle violenze fisiche, ha depositato in atti un referto medico, non del pronto soccorso ma bensì di uno specialista privato e quindi redatto “de relato actoris”, ovvero sulla base delle dichiarazioni della stessa ricorrente;
per tale motivo, non può dedursi da tale referto la veridicità di quanto asserito e, in ogni caso, la risalenza nel tempo dello stesso, essendo datato novembre del 1988, non consente di ritenere sussistente il necessario nesso causale tra la condotta, la cui addebitabilità non risulta comprovata, e la crisi coniugale in questione. Condotte di violenza, pertanto, nel complesso descritte in maniera generica e non collocate con precisione nel tempo e nello spazio, in quanto lei stessa al riguardo ha solo specificato “come accade da sempre”, non consentono di poter accogliere la domanda di addebito così come genericamente articolata.
Sul punto, il resistente si è difeso, considerando tali accuse mosse dalla moglie gravissime e del tutto immeritevoli di considerazione e credibilità.
Rispetto al certificato medico, ha dedotto la mancata riconducibilità delle lesioni ad azioni poste in essere da lui verso la moglie, precisando anche di non aver mai offeso la controparte.
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Pertanto, il Collegio ritiene che non vi sia il necessario riscontro probatorio e come non si possa, sulla base delle predette contestazioni, basare una pronuncia di addebito.
La ricorrente ha dedotto anche la violazione del resistente del dovere di assistenza e di collaborazione nell'interesse della famiglia. Sul punto, ha dichiarato che “da oltre un anno” il coniuge non presta alcuna cura e assistenza morale e materiale, mostrando disinteresse e facendole mancare i mezzi di sussistenza anche di natura alimentare. Inoltre, ha riferito che il marito è solito anche abbandonare la casa coniugale per molto tempo senza una spiegazione e giocare d'azzardo, contraendo a causa del suo vizio vari debiti, noncurante dello stato di indigenza della moglie.
Ancora, ha dedotto l'asserita violazione dell'obbligo di fedeltà, dichiarando esclusivamente di sapere che il marito intrattiene relazioni extraconiugali.
Il resistente si è opposto anche a queste accuse, rappresentando che l'intento della ricorrente è quello di denigrarlo al fine di trarne un indebito vantaggio;
ha esposto, infatti, che la relazione dei coniugi ha sempre vissuto una regolarità ottimale e di essersi sempre dedicato alla famiglia, occupandosi della crescita e dell'assistenza di ben due figlie, ormai adulte, e di acquisti di immobili nell'interesse della famiglia. Inoltre, ha descritto un cambiamento del comportamento della moglie contestuale al ritorno in casa con loro della figlia verso la quale ha mostrato delle perplessità sui suoi Per_1
comportamenti e, comunque, di aver fatto di tutto per cercare di recuperare il rapporto con sua moglie, riportando di non avere nessun'altra relazione né tantomeno vizi.
Ebbene, dalle descritte condotte asseritamente attuate dal resistente e dedotte in maniera generica dalla ricorrente non è possibile riscontrare la rivolta contestazione né risulta possibile ammettere la prova su fatti non collocati nel tempo e nello spazio;
né risulta possibile ritenere che le stesse siano la vera e propria causa della crisi coniugale né che siano state deliberatamente poste in essere in spregio ai doveri coniugali. Difatti, le circostanze dedotte risultano
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non collocate nel tempo e nello spazio e non si riferiscono ad avvenimenti specifici oppure risultano dedotte in maniera estremamente generica e non riscontrabile.
Quindi, le allegazioni svolte dalla ricorrente non permettono di ritenere integrata una concreta violazione dei doveri coniugali capace di essere causa della crisi in questione, non essendo stato dedotto il relativo profilo in maniera concreta e specifica né risultando essere stata fornita sul punto prova idonea.
D'altronde, la stessa ricorrente, in comparsa conclusionale, attestando il mancato accoglimento delle istanze istruttorie - per le esposte ragioni inammissibili - attinenti alle sue accuse nei confronti del marito, ha considerato come le stesse fossero rimaste prive di riscontro probatorio;
per questo, ha incentrato l'accoglimento della sua domanda di addebito principalmente sulla valutazione del certificato medico depositato in atti, privo di rilevanza per le ragioni esposte poc'anzi.
Le dichiarazioni delle parti portano a far ritenere che la vera causa della crisi del rapporto matrimoniale siano stati una molteplicità di comportamenti di entrambi i coniugi che, indiscutibilmente, ne hanno condizionato la serenità familiare causandone l'intollerabilità della convivenza, non avendo la prova che le sole, genericamente descritte, condotte del resistente abbiano effettivamente causato la disgregazione del nucleo familiare.
Orbene, in assenza dei presupposti di legge, così come elaborati dalla giurisprudenza, non può farsi luogo alla dichiarazione di addebitabilità della separazione e, pertanto, la domanda formulata dalla va rigettata. Pt_1
4. Sull'assegnazione della casa coniugale.
La ricorrente durante tutto il processo ha domandato disporsi l'assegnazione della casa familiare, con le relative pertinenze, in suo favore.
Tale richiesta ha trovato sempre l'opposizione del resistente, il quale ha dedotto l'insussistenza dei presupposti volti ad ottenere la pronuncia di assegnazione della casa, in assenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente indipendenti conviventi con la madre.
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Infatti, le due figlie delle parti, e , sono ormai autonome e Per_1 Per_2
ognuna ad oggi ha costituito un autonomo nucleo familiare.
Nonostante con ordinanza presidenziale nulla sia stato disposto in merito all'assegnazione della casa coniugale, constatata l'assenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente indipendenti, la ricorrente ha continuato ad insistere sull'assegnazione della casa in suo favore, sostenendo delle sue ragioni che vanno qui riportate.
In un primo momento, la ricorrente ha dedotto quale ragione giustificativa della pretesa assegnazione la circostanza per la quale le parti, dopo l'adozione dell'ordinanza presidenziale, abbiano di fatto continuato a coabitare nella casa coniugale in comproprietà, giungendo a dedurre che “ciò potrebbe comportare, a mente dell'art. 157 c.c., la cessazione degli effetti della separazione. Situazione da evitare e, di conseguenza, la casa coniugale che è di proprietà di entrambe le parti andrebbe assegnata all'attrice, tenuto conto, anche e soprattutto, del comportamento ingiurioso, offensivo e violento del
e, quindi, per scongiurare il ripetersi ed il perpetrarsi di tali CP_1
situazioni che potrebbero sfociare in ben altri eventi, sicuramente drammatici, non più emendabili”.
Successivamente, con memoria depositata in data 22.11.2019, la ricorrente ha rappresentato come il resistente fosse andato via dalla casa coniugale e, nella comparsa conclusionale, ha dichiarato che ormai da tempo il risiede CP_1
nel loro appartamento sito in Castel OR (cfr. certificato di residenza allegato dalla ricorrente nella comparsa conclusionale). Pertanto, precisando che tale allontanamento sia avvenuto per decisione consensuale delle parti, ha dedotto che l'intestato Tribunale, prendendo atto di tale situazione,
“assegnerà la casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi alla Pt_1
anche per scongiurare il ripetersi di situazioni che potrebbero sfociare in eventi drammatici non più emendabili in ragione del carattere “violento” del convenuto e permanendo, comunque, tra le parti un'accesa conflittualità non sopita nonostante il tempo trascorso”.
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In punto di assegnazione della casa coniugale, l'art. 337 sexies c.c. stabilisce che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”.
Il Collegio rileva come l'assegnazione della casa familiare sia strettamente connessa con la necessità di mantenere idoneo habitat per i figli delle parti, in applicazione dell'ormai consolidato orientamento della Corte di cassazione, per il quale l'assegnazione della casa familiare è diretta, in via esclusiva, a tutelare l'esigenza della prole a non veder turbato l'habitat domestico (ex multis Cass. n. 18603 del 2021; Cass. n. 32231 del 2018; Cass. 18 settembre
2013 n.21334).
Pertanto, in caso di mancanza di figli minorenni ovvero maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti conviventi con il genitore, non è ammissibile un provvedimento di assegnazione a favore del coniuge, anche se più debole, quale componente in natura dell'assegno di mantenimento.
In applicazione di tale consolidato principio, ritiene il Collegio che non possa essere accolta la domanda di assegnazione della casa coniugale, dovendosi confermare l'ordinanza presidenziale del 05.06.2018.
Con maggiore impegno esplicativo va sottolineato come, in merito alle considerazioni rese dalla ricorrente al fine di vedersi assegnata la casa coniugale, emerga l'irrilevanza a tali fini del timore di dover coabitare con il marito, stante la comproprietà dell'immobile. Ebbene, le sue deduzioni e argomentazioni sono da considerarsi del tutto prive di fondamento, irragionevoli e inconferenti. Infatti, sin dall'inizio del processo, con ordinanza presidenziale, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati nel reciproco rispetto, con facoltà di interrompere la convivenza e la coabitazione, ed è detta statuizione che deve rilevare per considerare cessata definitivamente la convivenza/coabitazione con suo marito. La circostanza che l'immobile sia in comproprietà e che non venga disposta l'assegnazione in favore di uno dei coniugi non implica in alcun modo che le parti debbano ritornare a coabitare nell'immobile, il quale peraltro non assurge più a casa coniugale. Tutt'al più,
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il ritorno ad una convivenza, non sarebbe che il frutto di una libera scelta delle parti, le quali se ne assumerebbero le conseguenze, ma non è questo l'epilogo a cui il Collegio intende giungere negando l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente. In sostanza, lo scioglimento della comunione in ordine all'immobile in comproprietà che non costituisce residenza familiare deve seguire le regole del diritto civile e del procedimento ordinario laddove non sia possibile procedervi con accordo in via stragiudiziale, non essendovi gli estremi per esaminare la predetta questione in sede di giudizio di separazione.
In conclusione, attestata la mancanza del presupposto per l'assegnazione della casa familiare ad alcuna delle parti, il godimento della casa sita in Bovino sarà, pertanto, regolato dalle ordinarie regole del diritto civile non spendibili in questa sede, con le quali peraltro si procederà allo scioglimento della comproprietà, quale domanda inammissibile nel presente giudizio per mancanza della cd. “connessione forte”.
5. Sull'assegno di mantenimento per la moglie.
La ricorrente, durante tutto il processo, ha chiesto inoltre disporsi a carico del resistente un assegno di mantenimento in suo favore dell'importo mensile non inferiore ad euro 1.000,00.
Il resistente ha contestato la richiesta, sottoponendo al Tribunale
l'accertamento dell'insussistenza dei presupposti per accogliere la domanda di controparte.
Per quanto concerne la richiesta di mantenimento in favore della moglie, deve preliminarmente osservarsi che, in sede di separazione, ai sensi dell'art. 156
c.c., questo spetta al coniuge che non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro.
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Segnatamente, il coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, ha il diritto di ricevere dall' altro coniuge un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi erano idonee a garantirgli prima della separazione. La Corte di legittimità ha inoltre chiarito che, al fine della determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass., 22 febbraio 2008, n. 4540; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 12 giugno
2006, n. 13592; Cass., 19 marzo 2002, n. 3974). Tra l'altro, “secondo l'orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, pertanto i
"redditi adeguati" cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto incostanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale”; (c.f.f. Cassazione civile sez. I, 20/06/2023, Cass. n.17544;
Cassazione civile sez. I, 20/06/2023, n.17545).
Pertanto, in ordine al tenore di vita e alla situazione patrimoniale dei coniugi, si può osservare quanto segue.
Dagli atti del processo è emerso come la abbia svolto durante il Pt_1 matrimonio, durato quasi quarant'anni, principalmente attività di casalinga, dedicandosi alla cura dei figli e della casa, mentre il marito contribuiva al sostentamento della famiglia, attraverso la propria attività lavorativa (cfr. verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente: dichiarazioni
“io non ho mai lavorato sono sempre stata casalinga;
mi ha sempre Pt_1
mantenuta mio marito ma ho anche svolto qualche lavoretto presso qualche
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persona anziana ma ciò risale a circa due anni fa”; dichiarazioni CP_1
“mia moglie non ha mai lavorato ma ora sta lavorando come badante”).
La ricorrente ha anche documentato il suo stato di disoccupazione (cfr. allegato 6 alla memoria depositata in data 22.11.2019, dal quale si evince che ha lavorato con qualifica di bracciante agricola solo dal 2002 al 2004 e limitatamente per circa 20 giorni per ciascun anno); inoltre, in atti emerge un reddito complessivo di euro 4.800,00 per l'anno d'imposta 2023, di euro
6.582,00 per l'anno d'imposta 2022, di euro 6.399,00 per l'anno di imposta
2021, di euro 4.800,00 per l'anno di imposta 2020, di euro 41,78 per l'anno di imposta 2019 e di euro 0 per l'anno di imposta 2018 (cfr. certificazione reddituale depositata in data 01.04.2023 e in data 27.11.2024); somme che peraltro, dopo l'ordinanza presidenziale, comprendono il mantenimento datole dal marito.
Il resistente ha lavorato alle dipendenze di “LI” e, a far data dal
31.12.2016, percepisce un trattamento pensionistico di circa 1.900,00 euro mensili;
ha documentato in atti un reddito annuo complessivo di euro
36.917,00 per il periodo di imposta 2016, di euro 36.025,00 per il periodo d'imposta 2015 e di euro 31.978,00 per il periodo d'imposta 2014 (cfr. dichiarazione dei redditi in atti). Non ha depositato dichiarazioni dei redditi attinenti agli ultimi anni. Inoltre, è comproprietario con la moglie della casa sita in Bovino e di un altro immobile sito in Castel OR (BO) ed è proprietario esclusivo di tre ettari di terreno seminativo, di un uliveto e di una cantina sita in Bovino. Sempre il resistente ha dichiarato di essere gravato dal pagamento di due rate di mutuo, uno contratto per la casa coniugale, l'altro per l'acquisto della casa sita in provincia di Bologna (cfr. verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente: dichiarazioni “la CP_1
casa coniugale e la casa di bologna sono entrambe gravate da un mutuo che pago solo io : la casa coniugale un mutuo contratto nel 2014 per la ristrutturazione mentre la casa di bologna è ancora gravata dal mutuo per
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l'acquisto ; a bologna il mutuo è di circa 500/600 euro mentre quello di bovino è di circa 625 euro mensile”).
La ricorrente, chiedendo l'assegno di mantenimento nel ricorso introduttivo, ha dichiarato che il resistente percepisce una pensione di circa 2.000,00 euro, oltre ad aver percepito una cospicua somma a titolo di TFR da LI (ove prestava attività lavorativa) mentre lei è disoccupata. Inoltre, in merito ai due immobili di comproprietà, ha rappresentato che il marito ha dato in locazione a nero quello di Castel OR, percependo il relativo canone, senza nulla corrisponderle. Inoltre, ha dichiarato che è proprietario esclusivo di alcuni terreni e di una cantina. Sulla base della disparità reddituale ha chiesto disporsi un assegno di mantenimento di almeno 1.000,00 euro.
A fronte di tale richiesta, il resistente, nella comparsa di costituzione, ha attestato di percepire una pensione di circa 1.900,00 euro, dalla quale va sottratto l'importo del pagamento di mutui relativi alle due case in comproprietà. Inoltre, ha affermato che la ricorrente lavora come badante e gode del supporto economico della figlia nota commercialista. Per_1
Il Presidente, tenuto conto di una pensione di circa 1.900 euro e della sussistenza di due mutui, su cui non vi era contestazione della ricorrente, ha previsto un assegno di mantenimento di 400,00 euro mensili.
A fronte di tale provvedimento provvisorio, insistendo sull'aumento ad almeno 1.000,00, in merito ai due mutui del marito, la ricorrente ha esposto
“non è vero che il corrisponda mensilmente somme per il pagamento CP_1
di mutui non meglio precisati. Al riguardo, la documentazione dallo stesso prodotta nella fase presidenziale non dimostra nulla”.
Invero, dalla lista dei movimenti bancari depositati dal resistente relativi a marzo 2018, emerge l'accredito di pensione di circa 1.900,00 euro, la voce pagamento mutuo di circa 537,00 euro e altri due pagamenti, non specificati, verso “Intesa Sanpaolo” rispettivamente di circa euro 277,00 e 370,00 (cfr. comparsa di costituzione e risposta).
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Il resistente ha sempre ribadito come i mutui siano stati contratti per le due abitazioni. La ricorrente ha poi descritto la difficoltà di far fronte alle sue esigenze, oltre al fatto che la figlia ha contratto matrimonio, per cui non Per_1 sussiste più l'aiuto economico di sua figlia come sostenuto più volte dal resistente. Inoltre, ha riportato l'instaurazione del sub-procedimento, dopo varie sollecitazioni rivolte al marito, depositate in atti, conclusosi con l'accoglimento della sua richiesta di vedersi corrispondere i 400,00 euro direttamente dall' , somma detratta dalla pensione del resistente. Questo, CP_2 in mancanza del versamento dell'assegno di mantenimento o dello stesso ridotto rispetto a quanto statuito, a dire del resistente sottraendo quanto pagato per le utenze della casa coniugale, ove vive la moglie pur senza assegnazione;
inoltre ha rappresentato di aver notificato atto di precetto al resistente, inutilmente contestato dallo stesso e attivato procedura di pignoramento presso terzi.
Entrambe le parti hanno avanzato istanze istruttorie, ammesse dal Giudice limitatamente al capo f della ricorrente, in merito alla circostanza della percezione esclusiva del canone di locazione dell'appartamento di Castel
OR.
Sul punto, dopo rinuncia all'esame dei teste, vi è stato solo interrogatorio formale del resistente, su cui ha dichiarato “non è vero che io percepisco il canone di locazione dell'immobile di via Ungaretti 12 in Castel OR
(Bo)”. Immobile nel quale ormai lui stesso vive dal momento che si è allontanato dalla casa coniugale, ove vive la . In merito alle altre Pt_1
proprietà il resistente nelle more del processo ha riferito di non percepire alcun guadagno.
Nelle precisazioni delle conclusioni, la ricorrente ha ribadito la sua richiesta di euro 1.000,00 mensili, evidenziando un peggioramento delle sue condizioni di salute e depositando l'autodichiarazione dei suoi redditi, mentre il resistente ha richiesto dichiararsi l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno, affermando di essere affetto anch'egli da
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problemi di salute. Inoltre, ha depositato una documentazione dell'Agenzia delle Entrate relativa alla situazione reddituale della moglie, dal cui esame ha sostenuto potersi individuare una diversa capacità reddituale dell'attrice.
Da tale documentazione, depositata tra l'altro in maniera tardiva, emergono una serie di operazioni su conti bancari e postali della ricorrente, con cospicue somme di denaro;
in merito, la ricorrente ha prontamente fornito una motivazione attinente alle singole pagine della documentazione, manifestando come alcuni conti e libretti siano stati ormai estinti e trattasi anche di buoni fruttiferi intestati non solo a lei, ma anche alle figlie e alla madre (cfr. comparsa conclusionale della ricorrente).
Va precisato, in merito alla contestazione della ricorrente di non aver percepito nulla dal compenso percepito dal a titolo di TFR, che tale CP_1
pretesa non può essere considerata nel presente giudizio di separazione, essendo una circostanza qui del tutto irrilevante, da trattarsi, ove le parti intenderanno procedere con il divorzio, nell'opportuna sede.
Tenuto conto di quanto esposto, deve ritenersi che attualmente sussiste un importante divario reddituale tra le parti e che, pertanto, la , non abbia Pt_1
redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi erano idonee a garantirgli prima della separazione. Infatti, mentre lei è disoccupata e vive con il mantenimento del marito, quest'ultimo con la pensione si garantisce un'entrata mensile fissa, seppur gravata da pagamenti mensili. Inoltre, bisogna sottolineare che, pur se fosse vero che la ricorrente abbia svolto o svolga attività come badante, lo ha fatto davvero per un tempo limitato e peraltro, considerando la sua età, 67 anni, difficilmente potrebbe continuare a svolgere un lavoro come quello di badante che richiede uno sforzo fisico piuttosto significativo. Inoltre, stante la comproprietà dell'immobile sito in Bovino, dovranno accordarsi in merito a chi continuerà ad abitare nell'immobile e/o procedere con lo scioglimento della comproprietà, potendone entrambi trarne vantaggio. Lo stesso è a dirsi per le
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ulteriori comproprietà e per l'immobile del resistente sito a Bologna così come per i terreni, quali beni evidentemente potenziale fonte di reddito.
Infine, va preso in considerazione che, nelle more del giudizio, dopo l'adozione dell'ordinanza presidenziale, il resistente ha manifestato l'intenzione di trasformare la separazione in consensuale sulla base delle statuizioni provvisorie disposte in ordinanza presidenziale, mostrandosi così nelle possibilità di poter versare un assegno mensile di 400,00 euro.
Per tutte queste ragioni va accolta la domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente, ma con riduzione dell'importo domandato a conferma di quanto già statuito in sede presidenziale.
Infatti, alla luce del quadro complessivamente delineato, sussistono giuste ragioni per confermare il quantum del mantenimento definito in ordinanza presidenziale adottata in data 05.06.2018, ponendo a carico del CP_1
l'obbligo di corrispondere un assegno, entro il 5 di ogni mese, dell'importo di
€ 400,00, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, per il mantenimento della moglie, facendo presente che la decisione viene assunta tenendo conto della natura dell'assegno richiesto in sede di separazione.
Si è già detto del sub-procedimento cautelare conclusosi con ordine all' CP_2 sede di Foggia di versare direttamente i 400,00 euro mensili dell'assegno di mantenimento alla , detraendo detto importo dalla pensione mensile Pt_1
spettante al CP_1
Al riguardo, trattandosi in questa sede di pronuncia rebus sic stantibus, va ora considerata l'applicazione sul punto dell'art. 473 bis.37 c.p.c., introdotto con la riforma Cartabia. In forza di detto articolo il creditore dell'assegno può, senza ricorrere al Giudice, chiedere al terzo, tenuto a corrispondere somme di denaro all'obbligato principale, di versargli direttamente gli importi corrispondenti all'assegno di mantenimento dovuti allo stesso. Terzo, che nel caso di specie, è l' . CP_2
6. Sulle spese processuali.
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In considerazione dell'esito del processo, avutosi a distanza di anni dall'instaurazione dello stesso, che vede la soccombenza della ricorrente sulla domanda di addebito e sulla domanda di assegnazione della casa coniugale e l'accoglimento, seppure in misura ridotta, della domanda di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente, con conseguente soccombenza del resistente e, tenuto conto anche dell'accoglimento con cui si è concluso il sub- procedimento avente ad oggetto “assegno provvisorio per alimenti” instaurato dalla ricorrente, per il quale va condannato alle spese il resistente, sussistono giuste ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale tra , nata a Parte_1
BOVINO in data 20/03/1958, e , nato a CP_1
BOVINO in data 19/04/1954, unitisi in matrimonio celebrato in
BOVINO (FG) in data 09/04/1980 (Atto n. 8, Parte II, Serie A, Anno
1980);
2. ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto
Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
4. rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla ricorrente;
5. pone a carico del la corresponsione di un assegno di CP_1 mantenimento in favore di nella misura di € 400,00 Parte_1
mensili, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata dall'ISTAT;
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6. spese compensate.
Così deciso in Foggia, l'11.03.2025 in Camera di Consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Iavazzo Dott. Antonio Buccaro
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