TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 08/10/2025, n. 1726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1726 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena, ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia avente n RG. 2533/2021
promossa da nata a [...] M.llo il 25.121978 c. f.: ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Brolo, via Cristoforo Colombo, n. 5, presso lo studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: indebito previdenziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa ai quali si riportano.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.07.2021 la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di, essere bracciante agricola e di aver svolto attività lavorativa nell'anno 2017 alle dipendenze della ditta
RC SI NO.
Esponeva che;
con nota del 29.3.2020 notificata in data nettamente successiva, l in persona del CP_2 legale rappresentante pro-tempore, le comunicava che nell'anno 2018 aveva erogato indennità di malattia e maternità non dovute, pari ad euro: 1058,28.
Eccepiva la nullità e illegittimità della nota del 29.3.2020 rilevando di non dovere restituire all' in CP_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, dette somme mai percepite, chiedendo l'annullamento della suddetta nota.
Si costituiva in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo il rigetto del CP_2 ricorso.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, sia in fase amministrativa, che nel presente CP_2 giudizio, ha omesso di allegare e provare di avere erogato le somme ritenute indebite e le ragioni della presunta illegittimità delle somme erogate, delle quali domanda la restituzione.
A fronte dell'esplicita eccezione avanzata dalla ricorrente di non avere mai ricevuto le somme indicate nell'atto impugnato, l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, non prova di avere CP_2 effettivamente erogato dette somme, né indica analiticamente le prestazioni revocate che hanno formato l'indebito in questione.
Non vi è prova che le somme siano state effettivamente erogate dall' CP_2
Per quanto sopra, deve essere accolto il ricorso e annullata la nota impugnata e con essa ogni atto presupposto e consequenziale, con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro- CP_2 tempore, a restituire le eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù del predetto provvedimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, in ragione del valore e dell'entità delle questioni trattare, ridotta la fase istruttoria.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Annulla il provvedimento di indebito del 29.3.202o impugnato ed ogni atto presupposto e consequenziale, con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla CP_2 restituzione delle eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù di detto provvedimento, oltre accessori come per legge;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della parte CP_2 ricorrente delle spese di lite che liquida in € 886,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario Avv. Carmela Bonina.
Dichiara la presente Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 08.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr. Amato Lucia Maria Catena
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena, ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia avente n RG. 2533/2021
promossa da nata a [...] M.llo il 25.121978 c. f.: ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Brolo, via Cristoforo Colombo, n. 5, presso lo studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: indebito previdenziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa ai quali si riportano.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.07.2021 la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di, essere bracciante agricola e di aver svolto attività lavorativa nell'anno 2017 alle dipendenze della ditta
RC SI NO.
Esponeva che;
con nota del 29.3.2020 notificata in data nettamente successiva, l in persona del CP_2 legale rappresentante pro-tempore, le comunicava che nell'anno 2018 aveva erogato indennità di malattia e maternità non dovute, pari ad euro: 1058,28.
Eccepiva la nullità e illegittimità della nota del 29.3.2020 rilevando di non dovere restituire all' in CP_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, dette somme mai percepite, chiedendo l'annullamento della suddetta nota.
Si costituiva in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo il rigetto del CP_2 ricorso.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, sia in fase amministrativa, che nel presente CP_2 giudizio, ha omesso di allegare e provare di avere erogato le somme ritenute indebite e le ragioni della presunta illegittimità delle somme erogate, delle quali domanda la restituzione.
A fronte dell'esplicita eccezione avanzata dalla ricorrente di non avere mai ricevuto le somme indicate nell'atto impugnato, l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, non prova di avere CP_2 effettivamente erogato dette somme, né indica analiticamente le prestazioni revocate che hanno formato l'indebito in questione.
Non vi è prova che le somme siano state effettivamente erogate dall' CP_2
Per quanto sopra, deve essere accolto il ricorso e annullata la nota impugnata e con essa ogni atto presupposto e consequenziale, con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro- CP_2 tempore, a restituire le eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù del predetto provvedimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, in ragione del valore e dell'entità delle questioni trattare, ridotta la fase istruttoria.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Annulla il provvedimento di indebito del 29.3.202o impugnato ed ogni atto presupposto e consequenziale, con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla CP_2 restituzione delle eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù di detto provvedimento, oltre accessori come per legge;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della parte CP_2 ricorrente delle spese di lite che liquida in € 886,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario Avv. Carmela Bonina.
Dichiara la presente Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 08.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr. Amato Lucia Maria Catena