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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/08/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5143/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA N. 5143/2024 V.G.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati di dott.ssa Silvia Barison Presidente
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est.
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 5143/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. Parte_2 C.F._2
Entrambi con l'avv. Giulia Binato con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: scioglimento del matrimonio
All'udienza del 30.06.2025, celebrata mediante scambio di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 473bis. 51 c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da ricorso e confermate con note di trattazione scritta”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 4 Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver contratto matrimonio in data 12.09.1987, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione omologata con decreto n. cron. 2217/2021 del 16.02.2021 (RG n. 6082/2020).
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta allo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia, di seguito riportate, chiedendone concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata mediante trattazione scritta.
Il PM è ritualmente intervenuto con nota del 26.03.2025.
CONDIZIONI
“1. Rapporti economici tra i coniugi e assegno divorzile
I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione. Essi rinunciano espressamente e reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno divorzile, anche a titolo di una tantum.
2. Chiusura del conto comune cointestato n. 14033548 presso la filiale Controparte_1 di IA NE (TV) con consenso al versamento del saldo su conto intestato esclusivamente alla SI.ra Parte_1
Il SI. conferma che, nonostante la cointestazione nominale, il denaro Parte_2 presente sul conto corrente n. 14033548 è da considerarsi di titolarità esclusiva della SI.ra
. Egli rinuncia all'attribuzione di qualsivoglia somma, presente o futura, a Parte_1 titolo di divisione del conto cointestato. I coniugi dichiarano altresì che non sussistono ragioni di credito né del conto condiviso verso ciascuno dei titolari, né di ciascuno dei titolari verso l'altro, né di ciascuno dei titolari verso il conto condiviso, anche a titolo di rimborsi e/o restituzioni.
Il SI. si obbliga, su semplice richiesta della SI.ra , ad acconsentire senza Parte_2 _1 ritardo alla chiusura del conto comune, espletando tutti gli adempimenti richiesti al cointestatario e ad acconsentire al versamento dell'intera somma presente sul conto comune, al momento della chiusura, su un conto intestato esclusivamente alla SI.ra _1
. Il marito si impegna altresì a non esercitare i propri poteri e facoltà sul conto
[...] comune ovvero a non distrarre somme dallo stesso per tutto il periodo in cui esso rimarrà aperto presso l'istituto di credito.
3. Spese legali.
Le spese legali saranno interamente a carico della SI.ra . Parte_1
4. Disposizioni finali pagina 2 di 4 I coniugi dichiarano reciprocamente di:
a) essere a conoscenza che lo scioglimento del matrimonio non incide sulla posizione di fideiussione assunta con il contratto di mutuo del 22.9.2016, rimanendo entrambi obbligati nei confronti della parte mutuante. I coniugi altresì dichiarano che le eventuali donazioni di modico valore che la SI.ra decida di corrispondere al figlio _1 Controparte_2 per far fronte alle rate di mutuo non possono leggersi alla stregua di manifestazioni dell'intento della SI.ra di farsi carico in maniera esclusiva della Parte_1 fideiussione, manlevando il marito e non modificano i rapporti interni tra i coniugi condebitori ai fini della fideiussione;
b) aver tenuto conto nella determinazione delle condizioni di divorzio delle ragioni alla base della rottura del matrimonio, nonché delle liberalità e attribuzioni effettuate durante il matrimonio e già riconosciute reciprocamente anche in sede di separazione consensuale;
c) non avere nulla a pretendere a titolo di rimborsi e/o restituzioni di somme, anche con riferimento ad immobili o beni mobili di titolarità esclusiva di uno soltanto dei coniugi e di aver definito ogni reciproco rapporto di ordine patrimoniale in maniera che entrambi ritengono equa e che quanto spettante a ciascuno di essi in virtù dell'accordo di divorzio costituisce perfetta soddisfazione dei propri diritti rispetto al pregresso regime.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. I e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e come modificato dall'art. 27, co.1, lett. a) del D.L.vo n. 149 del 2022, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente per il tempo previsto dalla norma di legge sopra indicata.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Il Collegio ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate.
PER QUESTI MOTIVI
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da Parte_1
e in data 12.09.1987 a Venezia (VE), trascritto nel registro degli Parte_2 atti di matrimonio alla parte I, n. 115, anno 1987 del Comune di Venezia;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
- ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate;
- spese compensate.
pagina 3 di 4 Così deciso in Venezia il 15.7.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Silvia Barison
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA N. 5143/2024 V.G.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati di dott.ssa Silvia Barison Presidente
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est.
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 5143/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. Parte_2 C.F._2
Entrambi con l'avv. Giulia Binato con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: scioglimento del matrimonio
All'udienza del 30.06.2025, celebrata mediante scambio di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 473bis. 51 c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da ricorso e confermate con note di trattazione scritta”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 4 Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver contratto matrimonio in data 12.09.1987, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione omologata con decreto n. cron. 2217/2021 del 16.02.2021 (RG n. 6082/2020).
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta allo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia, di seguito riportate, chiedendone concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata mediante trattazione scritta.
Il PM è ritualmente intervenuto con nota del 26.03.2025.
CONDIZIONI
“1. Rapporti economici tra i coniugi e assegno divorzile
I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione. Essi rinunciano espressamente e reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno divorzile, anche a titolo di una tantum.
2. Chiusura del conto comune cointestato n. 14033548 presso la filiale Controparte_1 di IA NE (TV) con consenso al versamento del saldo su conto intestato esclusivamente alla SI.ra Parte_1
Il SI. conferma che, nonostante la cointestazione nominale, il denaro Parte_2 presente sul conto corrente n. 14033548 è da considerarsi di titolarità esclusiva della SI.ra
. Egli rinuncia all'attribuzione di qualsivoglia somma, presente o futura, a Parte_1 titolo di divisione del conto cointestato. I coniugi dichiarano altresì che non sussistono ragioni di credito né del conto condiviso verso ciascuno dei titolari, né di ciascuno dei titolari verso l'altro, né di ciascuno dei titolari verso il conto condiviso, anche a titolo di rimborsi e/o restituzioni.
Il SI. si obbliga, su semplice richiesta della SI.ra , ad acconsentire senza Parte_2 _1 ritardo alla chiusura del conto comune, espletando tutti gli adempimenti richiesti al cointestatario e ad acconsentire al versamento dell'intera somma presente sul conto comune, al momento della chiusura, su un conto intestato esclusivamente alla SI.ra _1
. Il marito si impegna altresì a non esercitare i propri poteri e facoltà sul conto
[...] comune ovvero a non distrarre somme dallo stesso per tutto il periodo in cui esso rimarrà aperto presso l'istituto di credito.
3. Spese legali.
Le spese legali saranno interamente a carico della SI.ra . Parte_1
4. Disposizioni finali pagina 2 di 4 I coniugi dichiarano reciprocamente di:
a) essere a conoscenza che lo scioglimento del matrimonio non incide sulla posizione di fideiussione assunta con il contratto di mutuo del 22.9.2016, rimanendo entrambi obbligati nei confronti della parte mutuante. I coniugi altresì dichiarano che le eventuali donazioni di modico valore che la SI.ra decida di corrispondere al figlio _1 Controparte_2 per far fronte alle rate di mutuo non possono leggersi alla stregua di manifestazioni dell'intento della SI.ra di farsi carico in maniera esclusiva della Parte_1 fideiussione, manlevando il marito e non modificano i rapporti interni tra i coniugi condebitori ai fini della fideiussione;
b) aver tenuto conto nella determinazione delle condizioni di divorzio delle ragioni alla base della rottura del matrimonio, nonché delle liberalità e attribuzioni effettuate durante il matrimonio e già riconosciute reciprocamente anche in sede di separazione consensuale;
c) non avere nulla a pretendere a titolo di rimborsi e/o restituzioni di somme, anche con riferimento ad immobili o beni mobili di titolarità esclusiva di uno soltanto dei coniugi e di aver definito ogni reciproco rapporto di ordine patrimoniale in maniera che entrambi ritengono equa e che quanto spettante a ciascuno di essi in virtù dell'accordo di divorzio costituisce perfetta soddisfazione dei propri diritti rispetto al pregresso regime.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. I e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e come modificato dall'art. 27, co.1, lett. a) del D.L.vo n. 149 del 2022, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente per il tempo previsto dalla norma di legge sopra indicata.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Il Collegio ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate.
PER QUESTI MOTIVI
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da Parte_1
e in data 12.09.1987 a Venezia (VE), trascritto nel registro degli Parte_2 atti di matrimonio alla parte I, n. 115, anno 1987 del Comune di Venezia;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
- ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate;
- spese compensate.
pagina 3 di 4 Così deciso in Venezia il 15.7.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Silvia Barison
pagina 4 di 4