Versione
1 luglio 1931
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25 aprile 1974
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24 agosto 1975
24 agosto 1975
Art. 207.
(Revoca delle misure di sicurezza personali)
Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose.
La revoca non puo' essere ordinata se non e' decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza.(61)
((COMMA ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1975, N. 354)) ------------ AGGIORNAMENTO (61)
La Corte Costituzionale con sentenza 5-23 aprile 1974, n. 110 (in G.U. 1ª s.s. 24/04/1974, n. 107) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo nella parte in cui attribuisce al Ministro di grazia e giustizia - anziche' al giudice di sorveglianza - il potere di revocare le misure di sicurezza, e del comma 2 del presente articolo in quanto non consente la revoca delle misure di sicurezza prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge.
(Revoca delle misure di sicurezza personali)
Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose.
La revoca non puo' essere ordinata se non e' decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza.(61)
((COMMA ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1975, N. 354)) ------------ AGGIORNAMENTO (61)
La Corte Costituzionale con sentenza 5-23 aprile 1974, n. 110 (in G.U. 1ª s.s. 24/04/1974, n. 107) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo nella parte in cui attribuisce al Ministro di grazia e giustizia - anziche' al giudice di sorveglianza - il potere di revocare le misure di sicurezza, e del comma 2 del presente articolo in quanto non consente la revoca delle misure di sicurezza prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge.
Commentari • 25
- 1. Cassazione penale n. 5856/1986https://www.brocardi.it/ · 24.863796
[…] corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza; del resto, la rigida logica della presunzione di pericolosità non è più assoluta dopo che la Corte costituzionale, dichiarando costituzionalmente illegittimi il secondo ed il terzo comma dell'art. 207 c.p., ha reso possibile verifiche giudiziali del perdurare o meno della pericolosità sociale del soggetto anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza.
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Giurisprudenza • 94
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/2024, n. 38617Provvedimento: […] Detta verifica deve essere effettuata, secondo la previsione degli artt. 207 e 208 cod. pen. — nonché dell'art. 679 cod. proc. pen., che attribuisce la competenza al Magistrato di sorveglianza — anche nelle ipotesi in cui, disposta, con la sentenza di condanna, […] Espressione del generale principio per cui il giudizio di pericolosità sociale può e deve essere ripetuto ed aggiornato in funzione di circostanze non oggetto di pregressa valutazione è il disposto dell'art. 207 cod. pen. che, sotto la rubrica «Revoca delle misure di sicurezza personali», prevede, al primo comma, […]Leggi di più...
- pericolosità sociale·
- art. 679 cod. proc. pen.·
- dissociazione da contesto criminale·
- giudicato esecutivo·
- risocializzazione·
- art. 207 cod. pen.·
- art. 680 cod. proc. pen.·
- art. 208 cod. pen.·
- art. 203 cod. pen.·
- libertà vigilata·
- giudizio prognostico