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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1685.
(Diritti del mittente).
Il mittente puo' sospendere il trasporto e chiedere la restituzione delle cose, ovvero ordinarne la consegna a un destinatario diverso da quello originariamente indicato o anche disporre diversamente, salvo l'obbligo di rimborsare le spese e di risarcire i danni derivanti dal contrordine.
Qualora dal vettore sia stato rilasciato al mittente un duplicato della lettera di vettura o una ricevuta di carico, il mittente non puo' disporre delle cose consegnate per il trasporto, se non esibisce al vettore il duplicato o la ricevuta per farvi annotare le nuove indicazioni. Queste devono essere sottoscritte dal vettore.
Il mittente non puo' disporre delle cose trasportate dal momento in cui esse sono passate a disposizione del destinatario.
(Diritti del mittente).
Il mittente puo' sospendere il trasporto e chiedere la restituzione delle cose, ovvero ordinarne la consegna a un destinatario diverso da quello originariamente indicato o anche disporre diversamente, salvo l'obbligo di rimborsare le spese e di risarcire i danni derivanti dal contrordine.
Qualora dal vettore sia stato rilasciato al mittente un duplicato della lettera di vettura o una ricevuta di carico, il mittente non puo' disporre delle cose consegnate per il trasporto, se non esibisce al vettore il duplicato o la ricevuta per farvi annotare le nuove indicazioni. Queste devono essere sottoscritte dal vettore.
Il mittente non puo' disporre delle cose trasportate dal momento in cui esse sono passate a disposizione del destinatario.
Commentari • 12
- 1. Cassazione civile n. 931/1995https://www.brocardi.it/ · 245.21396
(massima n. 1) In tema di contratto di trasporto di cose, l'esercizio del diritto di «contrordine» del mittente (art. 1685 c.c.), che non è soggetto ad una forma determinata, non richiede il consenso da parte di chi effettua la consegna, né il suo concorso nella formazione del nuovo documento di trasporto. (massima n. 2) Qualora il vettore abbia affidato di sua iniziativa, […]
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Giurisprudenza • 43
- 1. Corte d'Appello Catania, sentenza 02/02/2025, n. 158Provvedimento: […] pag. 5/18 4. ai sensi del terzo comma dell'art.1685 c.c., il mittente non può disporre delle cose trasportate dal momento in cui esse sono passate a disposizione del destinatario e la locuzione “sono passate a disposizione”, trattandosi di cose mobili, […] così equivocando sul significato della disposizione dell'art. 1685 ultimo comma cod. civ. che disciplina il diritto di contrordine, […] - il diritto di contrordine è sì disciplinato dall'art. 1685 cod. civ. - il quale prevede […] Ed invero, la “messa a disposizione” di cui all'art. 1685 c.c. non può che essere posta in stretta correlazione con quanto previsto dall'art. 1689 c.c., […]Leggi di più...
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