Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 22/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 2044/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. in esito al deposito di note in sostituIOne di udienza ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da
( ) ( ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
( n.q. eredi di Parte_2 C.F._3 Persona_1
( , difesi dagli avv.ti Corrado Correnti e Marilena Correnti. C.F._4
PARTE ATTRICE
Contro
( ), ( ), CP_1 C.F._5 CP_2 C.F._6 CP_3
( , ( ), C.F._7 Controparte_4 C.F._8 CP_5
( ) difesi dall'avv. Maria Concetta Santamaria. C.F._9
PARTE CONVENUTA
( ), difesa dall'avv. Daniela Cingari e dall'avv. Domenica Genitori Controparte_6 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Conclusioni: le parti precisano le conclusioni riportandosi alle domande, deduIOni ed ecceIOni esposte in atti, come tutte esaminate infra in motivaIOne.
1
Parte attrice , ricorre premettendo di essere cointestataria con Persona_1 CP_7
e del libretto postale nominativo n. 39853216 (1-0555518877), a firme
[...] CP_1 disgiunte, emesso da , e di avere sottoscritto, in data 22.8.2012 e 9.11.2012 due buoni CP_6 fruttiferi con somme prelevate da detto libretto, rispettivamente di euro 20.000,00 e 5.000,00 sempre cointestati. Spiega che deceduto il coniuge , il PO abbia Controparte_7 CP_1 rivendicato la contitolarità delle somme contenute nel libretto nonché dei buoni sottoscritti, invero, senza titolo posto che le somme versate per costituire il libretto 39853216 del 22.8.2012 cointestato ai coniugi - e al PO vennero prelevate, dal libretto n. 19058159, acceso il Pt_2 CP_1
16.12.2011 ed intestato esclusivamente a e . Controparte_7 Persona_1
Conclude chiedendo, previo accertamento della titolarità delle somme in capo esclusivamente ai coniugi e , di affermarsi il diritto al Controparte_7 Persona_1 pagamento da parte di delle somme contenute nel libretto n. 39853216, Controparte_6 cointestato anche al convenuto acceso in data 22.08.2012, per l'importo di euro CP_1
31.162,54 al 16.1.2016 comprensivo del rimborso dei buoni del 22.8.2012 e 9.11.2012 rimborsati per complessivi 27.858,54; in subordine dichiararne il diritto quale cointestataria e contitolare delle somme, nonché quale erede di , alla riscossione in misura della quota di 5/6 (di Controparte_7 cui 3/6 quale cointestataria e 2/6 ex art. 582 c.c. quale coniuge superstite di ), Controparte_7 condannando al pagamento, nonché al risarcimento ex art. 96 c.p.c. per Controparte_6 resistenza temeraria.
Deceduta si costituiscono in corso di causa gli eredi come in epigrafe. Persona_1
Si costituiscono altresì i convenuti in proprio e iure hereditatis, nonché a CP_1 seguito di integraIOne del contraddittorio, , , e CP_2 CP_3 Controparte_4 [...]
, CP_5 contesta la domanda carente la prova della titolarità esclusiva delle somme CP_1 variamente depositate sul precedente libretto. Precisa come fosse dunque Persona_1 titolare della quota di 1/3 delle somme depositate sul libretto, concorrendo con gli altri coeredi (tra essi figlio del cognato deceduto) nella quota di 1/3 del marito CP_1 Per_2 CP_7 caduta in successione.
Conclude chiedendo di dichiarare il diritto di a percepire da CP_1 Controparte_6 la quota di 1/3 delle somme depositate sul libretto postale n.39853216 nonché a concorrere
[...] con gli altri coeredi alla divisione della quota di 1/3 di Controparte_7
2 La convenuta chiede dichiararsi il difetto di legittimaIOne passiva sulla CP_2 domanda non rivestendo la qualità di erede, come da testamento depositato.
Le convenute , e , quali coeredi di CP_5 CP_3 Controparte_4 [...]
, unitamente agli altri coeredi (tra i quali parte ricorrente e CP_7 CP_1 concludono chiedendo il pagamento da parte di della fraIOne di loro spettanza Controparte_6 della quota di 1/3 di La , caduta in successione. CP_7
La società costituisce rilevando il legittimo diniego espresso alla Controparte_8 liquidaIOne di somme per quote diverse da quelle pari per effetto della cointestaIOni del deposito, salva la diversa prova a superare la presunIOne ex art. 1298 co.
2.c.c., rimettendosi alle statuiIOni del giudiIO.
In ragione della fattispecie complessa si dispone il mutamento del rito ex art. 702 bis, c.p.c. in ordinario.
La parte convenuta eccepisce preliminarmente l'improcedibilità della domanda, rilevando l'irrituale esperimento della procedura di mediaIOne delegata.
Deduce come la fase sia stata avviata da , e Parte_1 Parte_2
, non ancora costituiti nel giudiIO pur a seguito del decesso, non dichiarato, della Parte_2 dante causa , dunque da soggetti estranei al processo, né provvisti di procura Persona_1 speciale della attrice, invero già deceduta in corso di causa anteriormente appunto all'avvio della mediaIOne delegata.
Al riguardo si osserva.
Seguendo un orientamento corrente nella giurisprudenza intervenuta in tema, e che può certamente essere condiviso, deve ritenersi che la procedura esperita dagli eredi della parte attrice, pur non ancora dichiarato in giudiIO il decesso della dante causa e dunque non ancora costituiti, non possa ritenersi in sé causa di improcedibilità.
Il carattere sostanzialmente informale dello svolgimento della mediaIOne, come espressamente richiamato dalla norma istitutiva, preclude di potervi assumere le regole proprie della procedura civile, non potendosi qualificare in termini di attività giurisdiIOnale, pur se disposta all'interno del processo (in tal senso Cass. civ. Sez. II, Sent., 14/12/2021, n. 40035).
Il postulato essenziale del procedimento è la partecipaIOne dei soggetti titolari del diritto conteso in giudiIO quale, appunto, condiIOne indefettibile per il confronto tra le parti ai fini della definiIOne conciliativa. In detta direIOne, infatti, la giurisprudenza intervenuta in tema, pone, a pena della sanIOne di improcedibilità della domanda, che la procedura di mediaIOne venga avviata da, e nei confronti, di tutte le parti titolari della posiIOne giuridica fatta valere e, appunto, contesa e
3 che all'incontro effettivamente partecipino tutte parti personalmente o, se impedite, a mezzo procuratore munito di idonea procura speciale. Adempimenti la cui omissione integrerebbe sì una violaIOne dell'ordine del giudice, rilevando dunque in termini di improcedibilità della causa, ponendosi da ostacolo alla possibile soluIOne conciliativa e, così, eludendosi lo scopo della mediaIOne delegata,
Diversamente, nel caso in esame dove ricorrono entrambi i postulati richiamati.
In ragione di ciò deve così ammettersi che la fase mediatizia possa essere avviata dagli eredi, quali effettivi titolari del diritto conteso e che essi vi partecipino in tale qualità, ancor prima della loro costituIOne in giudiIO secondo la disciplina processuale, appunto, , come si è detto, non trasponibile nella fase conciliativa. L'effettiva loro partecipaIOne, infatti, pone le condiIOni perché le parti possano giungere ad una soluIOne conciliativa della lite, scopo sostanziale della mediaIOne, a ciò non ostando la preventiva riassunIOne o la loro costituIOne nel giudiIO (in tal senso Corte d'appello di Napoli n. 3444/2023).
Non potrà per il resto ritenersi l'irritualità della procedura esperita in ragione della errata indicaIOne del numero del libretto di risparmio per cui è causa, così riportato per un evidente refuso, posto che l'oggetto della mediaIOne, appunto perché delegata, resta inequivocabilmente individuate con riferito al giudiIO da cui trae.
Preliminarmente deve anche essere dichiarato, da quanto in atti, il difetto di legittimaIOne passiva di sulla domanda, che a tenore del testamento versato in atti difetta di CP_2 titolarità sul rapporto controverso non rivestendo la qualità di erede secondo le volontà coniuge
[...]
. Persona_3
Procedendo nel merito, esaminata la documentaIOne in atti, si ricava.
Le attestaIOni riportate dall'elenco delle operaIOni eseguite, provano come le poste attive del libretto di deposito n. 39853216, cointestato ai coniugi , Controparte_7 Persona_1
e risultino costituite da somme da riferire unicamente alla titolarità dei coniugi CP_1 [...]
ed . CP_7 Persona_1
Consta intanto il deposito sul detto libretto, a seguito dell'accensione, della somma di euro
25.000,00 eseguito in data 22.8.2012, ed un corrispondente prelevamento di pari importo disposto alla medesima data dal libretto in atti n. 19058159 cointestato ai soli coniugi ed . CP_1 Pt_2
Consta, inoltre, un ulteriore deposito per euro 19.420,40 effettuato sempre in pari data personalmente da , come da relativa ricevuta in atti. Controparte_7
In seno al medesimo libretto risulta ancora addebitato in data 22.8.2012 l'importo per l'emissione di un buono postale per euro 20.000,00 cointestato tra , Controparte_7 Pt_2
4 e nonché un ulteriore in data 9.11.2012 per euro 5.000,00 parimenti ai Per_1 CP_1 medesimi cointestato. Buoni che risultano di seguito rimborsati, sul medesimo libretto, comprensivi di quanto maturato, con accredito rispettivamente del 26.8.2015 e 11.11.2015.
L'univoca corrispondenza di dette operaIOni per contestualità dell'esecuIOne e coincidenza degli importi, con un versamenti, come si è detto, di somme prelevate dal deposito in titolarità esclusiva a e ad , nonché da un ulteriore disposto Controparte_7 Persona_1 personalmente da , porta a concludere, in termini gravi, precisi e concordanti Controparte_7 che il relativo saldo attivo derivi dal versamento di somme di loro esclusiva pertinenza ed in nulla riferibili a E ciò sia in ordine alla provvista formata a seguito del rilascio del libretto, CP_1 costituita da accrediti di somme personali dei coniugi, che in ordine alla sottoscriIOne dei buoni postali, che seppur cointestati ai tre, risultano acquistati con prelevamenti di somme dal medesimo libretto, formato appunto da proventi esclusivi dei coniugi.
Si ricorda la ferma giurisprudenza in materia a sancire che le ipotesi di cointestaIOne di rapporti di bancari restano soggetti, nei rapporti interni, al regime di cui all'art.1298 comma 2, e dunque alla presunIOne legale juris tantum di titolarità in pari quota dei debiti e crediti, salva tuttavia la facoltà dell'un cointestatario a dar prova che il saldo derivi dal versamento di somme di sua pertinenza, superando così la detta presunIOne ed escludendo il contrario diritto altrui (tra le altre
Cass n.1087/2000).
Prova che nel caso esaminato deve ritenersi compiutamente raggiunta, giusta l'univoca e lineare corrispondenza delle operaIOni eseguite ed attestate da oggettivi riscontri documentali a conferma della riferibilità della provvista unicamente ai predetti coniugi.
Né a smentire l'originaria titolarità delle somme potrà assumersi il contenuto della dichiaraIOne di successione di presentata dalla ivi Controparte_7 Persona_1 riportando le quote secondo la nominale cointestaIOne. E' nota infatti la mera rilevanza fiscale della detta denunzia, sul cui contenuto non potrà dunque fondarsi alcuna prova circa l'effettiva titolarità dei beni dichiarati (tra le altre Cass. 25149/2014).
Per il resto non sono emersi contrari indizi o ragioni di dubbio per contraddire la coerenza e la congruità dei dati contabili così orientati. Né in tal senso il terzo cointestatario ha dedotto argomenti a sostegno di una sua partecipaIOne economica alla costituIOne del deposito e ciò neppure con riferimento all'originario libretto di risparmio, intestato unicamente ai coniugi. Deposito la cui titolarità ad entrambi, per il medesimo principio di presunIOne, in difetto di contrari elementi, non potrà che essere confermata.
5 Parte convenuta riferisce, piuttosto, di cointeressenze economiche anche tra il proprio padre e lo IO, tali da aver portato alla cointestaIOne esclusiva tra lo IO ed il PO di altri buoni e di due polizze vita, come riportate in successione. Il riferimento, invero generico e comunque non circostanziato, non consente di poter fondare argomenti, né spunti di prova, per dar ragione di una qualche partecipaIOne economica del PO al saldo attivo del deposito in esame, invero inconferente rispetto a detti altri rapporti.
Deve dunque concludersi per la estraneità di rispetto ai proventi patrimoniali CP_1 confluiti nel deposito per cui è giudiIO.
Si osserva invero come, secondo le allegaIOni difensive svolte, il convenuto argomenti la titolarità delle somme per averle ricevute per spirito di liberalità dello IO , Controparte_7 espressione di una riconoscenza derivata da un profondo legame affettivo tra i due. Dunque in termini di donaIOne.
Si richiamano al riguardo i pronunciamenti della giurisprudenza di legittimità a ritenere come, in ipotesi, la contestaIOne di un rapporto bancario possa integrare una donaIOne indiretta, appunto attraverso il beneficio della cointestaIOne delle somme, così superandosi il requisito della forma solenne dell'atto pubblico, diversamente ostativo alla validità dell'atto.
Tuttavia, la fattispecie resta condiIOnata all'apprezzamento dell'esistenza di uno specifico animus donandi da parte del disponente e del relativo vincolo teleologico dell'operaIOne, consistente, appunto, nell'accertamento che, al momento della cointestaIOne, il proprietario del denaro non avesse altro scopo che quello di liberalità in favore dell'altro cointestatario (così tra le altre Cass. n. 26983/2008; n. 4682/2018).
L'orientamento ricorrente al riguardo ripete come la mera sola cointestaIOne del rapporto di deposito non possa ritenersi sufficiente a dimostrare la volontà dell'uno cointestatario a disporre delle somme a titolo di liberalità in favore dell'altro, dovendosi appunto dar prova, nei dovuti termini di rigore, giusta la carenza di una forma solenne, dello specifico intento in tal senso.
Nel caso esaminato, oltre alle riferite compartecipaIOni tra il padre del convenuto e lo IO ed alle prestaIOni di assistenza, pur non meglio circostanziate, del PO verso gli zii, da loro considerato come un figlio, non emergono, né sono dedotti, elementi a poter affermare un effettivo intento donativo realizzato indirettamente con la cointestaIOne in esame;
restando, al contrario, plausibilmente aperta l'ipotesi che i coniugi si siano così determinati per finalità di carattere squisitamente pratico, al fine di far operare il PO sul deposito anche in consideraIOne dell'età dei disponenti. Argomento peraltro coerente con la dichiarata disponibilità ad assistere gli zii, come allegata dal convenuto.
6 Deve pur considerarsi, come chiarito in giurisprudenza, che la donaIOne indiretta potrebbe configurarsi solo qualora abbia ad oggetto denaro già giacente sul deposito al momento in cui si decida di cointestarlo;
diversamente, l'apertura di un contratto di deposito bancario cointestato, come in ipotesi, sul quale siano confluiti di seguito progressivamente accrediti da proventi personali di uno solo dei cointestatari, preclude di poter riconoscere gli effetti della donaIOne indiretta, atteso il divieto di donaIOne di beni futuri sancito dall'art. 771 c.c. (così Cass. n. 809/2014).
In conclusione, superata la presunIOne di pari partecipaIOne e carente la prova di un effettivo animus donandi, deve ritenersi l'esclusiva titolarità delle somme di cui al saldo del deposito in capo a coniugi per pari quota. Parte_3
Tenuto conto della successione del coniuge , la quota da imputarsi ad Controparte_7
deve essere determinata in ragione di 1/2, (ovvero 3/6 del totale) già in sua Persona_1 titolarità, quanto alla restante metà quota del de cuius in ragione di 2/3 (ovvero 2/6 del totale), attesa la relativa quota di 1/3 (1/6 del totale) devolutasi al fratello del . Così Persona_3 complessivamente in misura dei 5/6 del totale.
Pertanto, agli odierni attori , e , Parte_1 Parte_2 Parte_2 quali eredi di , dovrà imputarsi la quota devoluta loro dalla de cuius pari a 5/6 Persona_1 del totale e così, in parti uguali tra loro, in misura di 5/18 ciascuno del totale.
La quota da imputarsi ai convenuti , e CP_1 CP_3 Controparte_4
, quali eredi di , successivamente deceduto, deve essere CP_5 Persona_3 determinata in ragione della quota da questi loro devoluta, pari ad 1/6 del totale e così, in parti uguali tra loro, in misura di 1/24 ciascuno del totale.
Alla parte convenuta deve dunque essere ordinata la corresponsione delle CP_6 quote in favore dei beneficiari come sopra determinate, previi relativi adempimenti fiscali in onere agli eredi condividenti.
Deve essere rigettata infine la richiesta risarcitoria a titolo di lite temeraria spiegata da entrambe le parti. Il precetto di cui all'art. 96 c.p.c. sanIOna la condotta della parte processuale che aIOni in giudiIO una domanda nella coscienza dell'infondatezza della stessa (mala fede) o nella carenza della ordinaria diligenza volta all'acquisiIOne di detta coscienza (colpa grave), produttiva di un danno giuridicamente apprezzabile. Deve ritenersi, in ipotesi, il difetto dei presupposti per la condanna, carente comunque ogni profilo di danno, nei termini di rilevo come sopra specificati.
Le spese del giudiIO, liquidate ai sensi delle vigenti disposiIOni normative, in misura dello scaglione tabellare per valore e le fasi svolte, sui valori minimi, giusta la fattispecie non complessa della controversia e l'assenza di peculiari questioni di diritto, vengono poste a carico come in
7 dispositivo, secondo soccombenza, interamente compensandosi verso la convenuta Controparte_6 in ragione della legittima posiIOne assunta sul contendere, nonché verso
[...] CP_2 attesa la carenza di legittimaIOne passiva emersa in forza delle disposiIOni testamentarie versate in atti con la costituIOne.
P.Q.M.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. definitivamente pronunciando, così decide:
Dichiara il difetto di legittimaIOne passiva di . CP_2
Accoglie la domanda di parte attrice.
Dichiara il diritto delle parti in causa alle quote ereditarie sui saldi di cui al libretto di deposito come in motivaIOne.
Per l'effetto ordina a di corrispondere, senza dilaIOne e previa Controparte_6 integraIOne degli adempimenti fiscali in onere agli eredi, il saldo di cui al libretto di risparmio postale n. 39853216 (1-055551887) aperto il 22.08.2012, presso l'ufficio postale 37214 di Santa Marina di
Milazzo, come di seguito: in favore di , e Parte_1 Parte_2 Parte_2
, in misura di 5/18 ciascuno del totale;
in favore di ,
[...] CP_1 CP_3 [...]
e , in misura di 1/24 ciascuno del totale. Controparte_4 CP_5
Condanna , e in solido CP_1 CP_3 Controparte_4 CP_5 fra loro, al pagamento in favore di parte attrice delle spese del giudiIO liquidate in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a. sui compensi, come per legge se dovute, ed euro 264,00 per spese, disponendo la distraIOne favore dei difensori anticipatari in solido, giusta dichiaraIOne in atti.
Dichiara interamente compensate le spese del giudiIO tra le altre parti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Barcellona P.G., 22 gennaio 2025
Il g.o.p. Pietro Longo
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