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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/07/2025, n. 4559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4559 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 34350/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato la ricorrente adiva Parte_1
l'intestato Tribunale per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 Cost.,
1218 e seg. e 2103 c.c., e degli artt. 47 e 48 CCNL, il diritto della ricorrente al superiore inquadramento contrattuale a far data dal
1.10.12 e sino alla cessazione del rapporto in data 14.9.22: in via principale, al livello/posizione economica F1 del CCNL Cooperative
Sociali, con conseguente condanna della resistente al CP_1
pagamento del complessivo importo di euro 54.752,90, comprensivo del maggior tfr;
in via del tutto subordinata, al livello/posizione economica E2 del CCNL Cooperative Sociali, con conseguente condanna della resistente al pagamento del complessivo CP_1
importo di euro 14.666,47, comprensivo del maggior tfr;
Oltre alla
1 rivalutazione monetaria e agli interessi legali ex artt. 429 c.p.c., anche al tasso di mora ex art. 1284 c.c., e fatti salvi in ogni caso i diversi maggiori o minori importi che risulteranno equi e/o di giustizia, anche in relazione ai diversi criteri di calcolo e/o alle diverse decorrenze che il Giudice riterrà di dover adottare, all'occorrenza anche mediante
CTU contabile”.
A sostegno della domanda la ricorrente esponeva che la Progetto
Solidarietà S.c.a.r.l.., svolge attività di promozione a carattere sociale rivolta a persone con problemi legati alla droga e all'alcol, che sia nella sede legale sia nella sede secondaria sono presenti numerosi centri terapeutici, riabilitativi, ambulatoriali, educativi e case comunità e alloggio appartenenti all Controparte_2
E.I.S), da questa gestiti per il tramite di altre Società o
[...]
Cooperative, tra cui la resistente;
deduceva di essere CP_1
laureata in Psicologia, abilitata all'esercizio della professione di psicologa nel maggio 2024 e iscritta nel febbraio 2005 all'Albo dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, di aver frequentato nel 1991 presso il CE.I.S. un corso per operatrice terapeutica in programmi di recupero per tossicodipendenti.
Allegava di essere stata assunta dalla
[...]
come operatrice terapeutica di Controparte_3
comunità presso le strutture del CE.I.S, di aver lavorato nel 1993 alle dipendenze della C.O.S. Soc. Coop. Sociale, di essere stata assunta nel
2 1994 dalla San Carlo S.c.a r.l., operando anche in tal caso presso le strutture del CE.I.S., con mansioni di operatrice terapeutica, di essere stata assunta alle dipendenze della (dal 2004 al Parte_2
2007) e poi alle dipendenze della Controparte_4
(dal 2007 al 2011), operando sempre presso le strutture del
[...]
CE.I.S., con mansioni di operatrice socio assistenziale, ovvero come psicologa e psicoterapeuta, infine di essere stata assunta nel giugno
2011 alle dipendenze della convenuta, con le medesime CP_1
mansioni di “operatore socio assistenziale” già svolte in passato e inquadramento contrattuale al livello D1 del CCNL Cooperative
Sociali.
Precisava che alle dipendenze delle cooperativa resistente inizialmente veniva impiegata presso la “Comunità San Carlo” sita in Marino per poi essere trasferita presso la “Comunità Madre - Bambino” sita in
Roma, ed infine, dall'ottobre 2012, presso il Centro Terapeutico riabilitativo “SA MA” sito in Roma, con inquadramento al livello
D1 fino al mese di settembre 2012, dopodiché (a far data dal suo trasferimento presso il C.T. “SA MA”) veniva inquadrata al livello
D3 dall'ottobre 2012 al marzo 2021, e poi al livello E1 dall'aprile 2021 fino alla cessazione del rapporto. Allegava di aver chiesto al datore di lavoro con nota dell'8 aprile 2021, in ragione dell'anzianità di servizio di 33 anni, del possesso di titolo di laurea in Psicologia e specializzazione in psicoterapia e delle mansioni di responsabile di
3 struttura sociosanitaria complessa dal 2013, il superiore inquadramento ma invano per cui nel settembre 2022 comunicava le proprie dimissioni con effetto dal 14.9.22.
In diritto, in ragione delle mansioni svolte e descritte in ricorso e ritenendo di aver svolto attività altamente specialistiche con piena autonomia d'iniziativa e responsabilità, contestava la legittimità dell'inquadramento al livello D3 e del successivo inquadramento al livello E1, non essendo il C.T. SA MA una struttura operativa semplice, né rappresentando un unità operativa e/o servizio semplice;
di contro in regione della complessità in cui opererebbe il C.T. SA
MA rivendicava il livello E2; deduceva altresì di soddisfare anche il requisito richiesto in relazione al livello F1 avendo maturato cinque anni di esperienza come psicologa o comunque potendo rintracciare nelle mansioni espletate la qualità di responsabile di area aziendale, posto che il C.T. SA MA avrebbe tutti i requisiti dimensionali ed operativi per essere considerato alla stregua di un'area aziendale.
Fissata l'udienza di comparizione si costituiva in giudizio la
[...]
sostenendo la correttezza Controparte_5
dell'inquadramento della ricorrente dapprima nel livello D1, poi a far data dal mese di settembre 2012 nel livello D3 e quindi successivamente nel livello E1 con decorrenza dal mese di aprile 2021; in relazione al profilo E2 rivendicato dalla ricorrente la resistente contestava la qualità di struttura complessa della Comunità SA
4 MA, sostenendo che fosse stata accreditata per 21 posti residenziali e non fosse mai stata accreditata per i semiresidenziali, che il CEIS svolge la propria attività attraverso convenzione con le comunità terapeutiche e ha definito i criteri di individuazione delle strutture semplici e di quelle complesse;
evidenziava che i compiti indicati dalla ricorrente sono tipici del responsabile coordinatore coma da
Funzionigramma del Responsabile di Servizio/Progetto del Centro
Italiano di Solidarietà Don In relazione al profilo F1 CP_2
rivendicato in ricorso sosteneva che la ricorrente non era mai stata responsabile di area aziendale e che la ricorrente non ha mai svolto attività di psicologa. Contestava la richiesta di una indennità di funzione dovuta in relazione alla qualifica di Quadro. Sosteneva che la ricorrente ha percepito i superminimi godendo di un trattamento retributivo superiore al livello di inquadramento. Infine eccepiva la prescrizione. Concludeva come in atti chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 18.09.2024 questo Giudice, ritenuta matura la causa per la decisione senza svolgimento di attività istruttoria, rinviava all'udienza del 14.04.2025 per la discussione;
all'udienza del
14.04.2025 le parti si riportavano ai rispettivi atti e la causa veniva decisa come da dispositivo depositato telematicamente.
*** *** ***
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto per i seguenti motivi.
5 Parte ricorrente ha adito questo Giudice per sentire dichiarare il suo preteso diritto ad essere inquadrata sin dal settembre/ottobre 2012, in via principale al livello F1 (“responsabile di area aziendale” e di
“psicologa/o se in possesso di 5 anni di esperienza nel settore cooperativo”) ed in via subordinata al livello E2, ( profili professionali di “coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi” e di
“psicologa/o”).
Giova primariamente richiamare i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, a mente dei quali il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto. È onere, quindi, del lavoratore provare di avere effettivamente svolto, in maniera stabile e continuativa, le mansioni che tale qualifica contraddistinguono (ex multis Cass. Sez. lav. 23/11/2020, n.26593).
Parimenti consolidati sono i criteri che il Giudice deve seguire per determinare se vi siano o meno i presupposti ai fini del riconoscimento della qualifica superiore. In specie, è necessario, attraverso un accertamento c.d. trifasico, verificare le attività lavorative svolte in concreto, individuare le qualifiche e gradi previsti dal contratto
6 collettivo di categoria, raffrontare, quindi, il risultato della prima indagine con la normativa contrattuale individuata nella seconda indagine (ex plurimis Cass. n. 9414 del 18.04.2018).
Chiarito quanto sopra esposto, deve rilevarsi che nel caso in esame, dagli atti di causa non sono emersi i presupposti fondanti la pretesa alla qualifica superiore.
Con riguardo al periodo oggetto di causa (ottobre 2012-settembre
2022) la ricorrente contesta l'inquadramento nella posizione economica
D3 fino a marzo 2021 e poi il successivo inquadramento nella posizione economica E1 dall'aprile 2021 al settembre 2022.
Posto che secondo l'art. 47 del CCNL Cooperative sociali appartengono alla categoria E le lavoratrici e lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze professionali teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, ove richiesti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale, con particolare riferimento al livello E1 il medesimo art. 47 del ccnl citato riconduce a tale livello i seguenti profili professionali: “capo ufficio, coordinatrice/ore di unità operativa e servizi semplici”.
7 Al livello E2 invece l'art. 47 del ccnl di categoria riconduce i profili professionali di coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi, psicologa/o, sociologa/o, pedagogista, medico.
Orbene parte ricorrente contesta la legittimità dell'inquadramento al livello E1 acquisito nell'aprile 2021 sul presupposto che il Centro
Terapeutico SA MA dove ha lavorato dall'ottobre 2012 sino alla cessazione del rapporto di lavoro, non possa considerarsi una struttura operative semplice né tanto meno una unità operativa e/o servizio semplice ma di contro debba essere considerata una e struttura/servizio
“complesso”.
E' quindi dirimente ai fini della decisione del presente giudizio la distinzione tra strutture/servizi semplici e strutture/servizi complessi e la riconducibilità del C.T. SA MA ad una o all'altra categoria, tenuto conto che la declaratoria contrattuale incentra la distinzione tra i due livelli professionali/retributivi su tale dicotomia.
Secondo parte ricorrente il C.T. SA MA non può essere considerato struttura semplice essendo stato accreditato dalla Regione
Lazio come Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo;
adduce altresì che trattasi di centro di dimensioni medio-grandi e che la complessità del sistema di accreditamento e dei requisiti necessari all'accreditamento istituzionale disciplinati dal DCA Regione Lazio
U00214/15 e dal Decreto del Commissario ad Acta n. 469/17 rilevano ai fini della natura di struttura complessa del CT SA MA.
8 Tali argomentazioni, disancorate da qualunque parametro oggettivo che segni la distinzione tra strutture semplici e strutture complesse, non trovano riscontro negli atti di causa.
Invero parte resistente ha allegato e provato che la distinzione tra strutture semplici e strutture complesse trova fondamento innanzitutto nella stessa organizzazione del CEIS quale risulta dall'allegato 12 della memoria difensiva, ossia la Convenzione tra il CEIS e il Progetto
Solidarietà Cooperativa Sociale Arl.
Nelle premesse della convenzione in questione si statuisce che “i servizi erogati dall'associazione si suddividono in ambulatoriali, semiresidenziali e residenziali sia semplici che complessi. Sono servizi complessi quelli che rispondono ai seguenti criteri: utenza residenziale superiore a 40 unità, gestione logistica superiore a due unità residenziali, gestione delle risorse umane superiore alle dieci unità”.
La complessità è pertanto legata al numero dei posti e al numero delle risorse umane gestite, quindi ad un dato numerico oggettivo per il quale al di sotto dei 40 utenti (da intendersi quale utenza “residenziale”) la struttura è da considerarsi semplice.
Tale organizzazione è del resto in linea con quanto statuito dalla
Regione Lazio nel decreto commissariale n. 214/2015 nel quale relativamente al servizio residenziale terapeutico si prevede che le strutture residenziali possono avere una diversa capacità ricettiva ( Fino
9 a 8 posti (specialistiche) - Da 9 a 25 posti) e che i servizi residenziali con più di 25 posti devono essere organizzati in moduli.
Non coglie nel segno l'obiezione di parte ricorrente sostenuta nelle note conclusive secondo la quale la convenzione in quanto avente natura negoziale non potrebbe costituire parametro di valutazione ai nostri fini, tenuto conto che trattasi di invece di atto disciplinante l'organizzazione del CEIS con il quale si definiscono appunto le caratteristiche della struttura complessa per distinguerla dalla struttura semplice.
Trattasi invero di atto aziendale che definisce l'organizzazione interna e le responsabilità, ed è quindi documento fondamentale per determinare l'inquadramento e le mansioni svolte dalla ricorrente.
E che sia un atto aziendale a delimitare la distinzione tra struttura semplice e struttura complessa lo si ricava anche dalla argomentazione sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di mansioni dirigenziali nelle Asl connesse all'organizzazione e al funzionamento delle unità operative in cui operano i dirigenti, laddove afferma: “Ed infatti, nella specie, occorreva come affermato correttamente dalla
Corte d'Appello, una determinazione della ASL di appartenenza sulla dotazione organica, espressa mediante atto aziendale, dal quale risultasse la presenza della figura professionale rispetto alla quale il ricorrente rivendica lo svolgimento delle mansioni. Come affermato da questa Corte (Cass., n. 27400 del 2018), in tema di dirigenza sanitaria,
10 il D.Lgs. n. 502 del 1992 – vigente “ratione temporis” – si applica ai rapporti di lavoro dei dirigenti delle aree medica, professionale, tecnica e amministrativa del S.S.N., ed anche alla dirigenza non medica. Ai sensi dell'art. 3, comma 1 bis, artt. 15, 15 bis e 15 ter del detto decreto, deve ritenersi che l'atto aziendale che regola
l'organizzazione ed il funzionamento delle unità operative, individuando quelle dotate di autonomia gestionale o tecnico- professionale, riconducibile al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1, costituisca un elemento imprescindibile per il conferimento dell'incarico dirigenziale e per l'attribuzione del trattamento economico, che la contrattazione collettiva di comparto correla alla tipologia dell'incarico stesso ed alla graduazione delle funzioni”.
Né parte ricorrente ha allegato specificatamente quale sarebbe la fonte normativa o regolamentare dalla quale trarre la distinzione tra struttura semplice e struttura complessa, limitandosi a indicare parametri generici che a ben vedere sono comuni a tutte le strutture.
L'elencazione riportata alla pagina 15 del ricorso relativa ai requisiti minimi autorizzativi strutturali di cui al Decreto del Commissario ad
Acta 28 maggio 2015, n. U00214 riguarda in generale le attività sanitarie e sociosanitarie nell'ambito delle patologie da dipendenza
(senza distinzione tra attività semplici e complesse).
11 Lo stesso dicasi per il richiamo generico al Manuale per l'Accreditamento Istituzionale delle Strutture di assistenza territoriale extra ospedaliera” di cui all'allegato 20 del ricorso.
Trattasi di decreto del Commissario ad acta n. U00469 del 07/11/201 con il quale la Regione Lazio statuisce dei requisiti per l'accreditamento che costituiscono i fattori di qualità cui devono rispondere i soggetti che intendono conseguire tale status;
l'obiettivo del Manuale, si legge nel medesimo testo normativo, è di creare ed incentivare il miglioramento attraverso un modello che permetta alle organizzazioni di effettuare una valutazione continua dell'applicazione dei requisiti consentendo attraverso la misurazione e l'analisi di innescare processi di miglioramento continuo.
Il richiamo che fa parte ricorrente alla complessità del sistema di valutazione dei SRTR ai fini dell'accreditamento, contenuta nel detto manuale, nulla dimostra in ordine alla distinzione tra strutture semplici e strutture complesse, non essendo provato che solo le strutture complesse debbano operare nel rispetto di tale articolata disciplina.
Se quindi parte ricorrente non ha dato prova che la struttura del CT
SA MA possa essere considerata una struttura complessa, di contro parte resistente ha altresì provato di essere stata accreditata per la cura e la riabilitazione delle persone in stato di dipendenza per ventuno posti residenziali (all. 13 e 14 della memoria di parte resistente) e di non aver occupato più di ventuno posti e di non aver utilizzato più di
12 sei/sette operatori, depositando le presenze effettive e fatturate alle Asl
(all. 15 della memoria di parte resistente).
Circostanze quest'ultima confermate dalla ricorrente nell'atto introduttivo dove afferma che il C.T. SA MA ha una capacità di
21 posti in regime residenziale permanente e che ha sempre impiegato una media di 6/7 operatori professionisti.
Tali dati dimensionali sono supportati anche dai documenti prodotti dalla medesima ricorrente come il report mensile ottobre 2021 nel quale si indica la capacità recettiva della struttura pari a 21 e un numero di utenti presenti pari a 13 maschi e 5 femmine.
Alla luce delle considerazioni esposte non può essere pertanto accolta la domanda relativa al riconoscimento del livello E2 del CCNL
Cooperative Sociali.
La domanda di parte ricorrente deve essere rigettata anche in relazione all'altro profilo superiore rivendicato. Innanzitutto, trattandosi di profilo immediatamente superiore al livello E 2 esaminato,
l'insussistenza dei presupposti per l'inquadramento in quest'ultimo è di ostacolo ad un inquadramento per saltum nel profilo F1.
Ma a ben vedere parte ricorrente non ha dato prova di essere stata responsabile di area aziendale come richiesto dalla declaratoria di cui all'art. 47 del CCNL Cooperative sociali, tenuto conto che come allegato e provato da parte resistente (all. 20 della memoria di parte resistente) risulta che nell'ambito del CEIS gli interventi sono suddivisi
13 in Area Ambrosini, Area Capannelle, Area Area Castel di Per_1
Leva, Area Raffaello Sanzio, Area Internazionali ma agli atti non risulta alcuna assegnazione della ricorrente alle suddette aree.
Né la ricorrente ha dato prova che possa essere considerata area aziendale il CT SA MA come sostiene in ricorso. Non risulta inoltre che nel CT SA MA la ricorrente abbia svolto concretamente mansioni di psicologa, non avendo smentito che tale attività è svolta da altro soggetto (ossia la Dott.ssa come allegato da parte CP_6
resistente) né la ricorrente rivendica il livello su tale presupposto, per cui l'esistenza del titolo non determina l'appartenenza al livello professionale che lo contempla.
Tutte le altre questioni restano assorbite.
Per le considerazioni sopra esposte il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
come in dispositivo.
Roma, decisa il 14 aprile 2025
Il Giudice
PI ET
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato la ricorrente adiva Parte_1
l'intestato Tribunale per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 Cost.,
1218 e seg. e 2103 c.c., e degli artt. 47 e 48 CCNL, il diritto della ricorrente al superiore inquadramento contrattuale a far data dal
1.10.12 e sino alla cessazione del rapporto in data 14.9.22: in via principale, al livello/posizione economica F1 del CCNL Cooperative
Sociali, con conseguente condanna della resistente al CP_1
pagamento del complessivo importo di euro 54.752,90, comprensivo del maggior tfr;
in via del tutto subordinata, al livello/posizione economica E2 del CCNL Cooperative Sociali, con conseguente condanna della resistente al pagamento del complessivo CP_1
importo di euro 14.666,47, comprensivo del maggior tfr;
Oltre alla
1 rivalutazione monetaria e agli interessi legali ex artt. 429 c.p.c., anche al tasso di mora ex art. 1284 c.c., e fatti salvi in ogni caso i diversi maggiori o minori importi che risulteranno equi e/o di giustizia, anche in relazione ai diversi criteri di calcolo e/o alle diverse decorrenze che il Giudice riterrà di dover adottare, all'occorrenza anche mediante
CTU contabile”.
A sostegno della domanda la ricorrente esponeva che la Progetto
Solidarietà S.c.a.r.l.., svolge attività di promozione a carattere sociale rivolta a persone con problemi legati alla droga e all'alcol, che sia nella sede legale sia nella sede secondaria sono presenti numerosi centri terapeutici, riabilitativi, ambulatoriali, educativi e case comunità e alloggio appartenenti all Controparte_2
E.I.S), da questa gestiti per il tramite di altre Società o
[...]
Cooperative, tra cui la resistente;
deduceva di essere CP_1
laureata in Psicologia, abilitata all'esercizio della professione di psicologa nel maggio 2024 e iscritta nel febbraio 2005 all'Albo dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, di aver frequentato nel 1991 presso il CE.I.S. un corso per operatrice terapeutica in programmi di recupero per tossicodipendenti.
Allegava di essere stata assunta dalla
[...]
come operatrice terapeutica di Controparte_3
comunità presso le strutture del CE.I.S, di aver lavorato nel 1993 alle dipendenze della C.O.S. Soc. Coop. Sociale, di essere stata assunta nel
2 1994 dalla San Carlo S.c.a r.l., operando anche in tal caso presso le strutture del CE.I.S., con mansioni di operatrice terapeutica, di essere stata assunta alle dipendenze della (dal 2004 al Parte_2
2007) e poi alle dipendenze della Controparte_4
(dal 2007 al 2011), operando sempre presso le strutture del
[...]
CE.I.S., con mansioni di operatrice socio assistenziale, ovvero come psicologa e psicoterapeuta, infine di essere stata assunta nel giugno
2011 alle dipendenze della convenuta, con le medesime CP_1
mansioni di “operatore socio assistenziale” già svolte in passato e inquadramento contrattuale al livello D1 del CCNL Cooperative
Sociali.
Precisava che alle dipendenze delle cooperativa resistente inizialmente veniva impiegata presso la “Comunità San Carlo” sita in Marino per poi essere trasferita presso la “Comunità Madre - Bambino” sita in
Roma, ed infine, dall'ottobre 2012, presso il Centro Terapeutico riabilitativo “SA MA” sito in Roma, con inquadramento al livello
D1 fino al mese di settembre 2012, dopodiché (a far data dal suo trasferimento presso il C.T. “SA MA”) veniva inquadrata al livello
D3 dall'ottobre 2012 al marzo 2021, e poi al livello E1 dall'aprile 2021 fino alla cessazione del rapporto. Allegava di aver chiesto al datore di lavoro con nota dell'8 aprile 2021, in ragione dell'anzianità di servizio di 33 anni, del possesso di titolo di laurea in Psicologia e specializzazione in psicoterapia e delle mansioni di responsabile di
3 struttura sociosanitaria complessa dal 2013, il superiore inquadramento ma invano per cui nel settembre 2022 comunicava le proprie dimissioni con effetto dal 14.9.22.
In diritto, in ragione delle mansioni svolte e descritte in ricorso e ritenendo di aver svolto attività altamente specialistiche con piena autonomia d'iniziativa e responsabilità, contestava la legittimità dell'inquadramento al livello D3 e del successivo inquadramento al livello E1, non essendo il C.T. SA MA una struttura operativa semplice, né rappresentando un unità operativa e/o servizio semplice;
di contro in regione della complessità in cui opererebbe il C.T. SA
MA rivendicava il livello E2; deduceva altresì di soddisfare anche il requisito richiesto in relazione al livello F1 avendo maturato cinque anni di esperienza come psicologa o comunque potendo rintracciare nelle mansioni espletate la qualità di responsabile di area aziendale, posto che il C.T. SA MA avrebbe tutti i requisiti dimensionali ed operativi per essere considerato alla stregua di un'area aziendale.
Fissata l'udienza di comparizione si costituiva in giudizio la
[...]
sostenendo la correttezza Controparte_5
dell'inquadramento della ricorrente dapprima nel livello D1, poi a far data dal mese di settembre 2012 nel livello D3 e quindi successivamente nel livello E1 con decorrenza dal mese di aprile 2021; in relazione al profilo E2 rivendicato dalla ricorrente la resistente contestava la qualità di struttura complessa della Comunità SA
4 MA, sostenendo che fosse stata accreditata per 21 posti residenziali e non fosse mai stata accreditata per i semiresidenziali, che il CEIS svolge la propria attività attraverso convenzione con le comunità terapeutiche e ha definito i criteri di individuazione delle strutture semplici e di quelle complesse;
evidenziava che i compiti indicati dalla ricorrente sono tipici del responsabile coordinatore coma da
Funzionigramma del Responsabile di Servizio/Progetto del Centro
Italiano di Solidarietà Don In relazione al profilo F1 CP_2
rivendicato in ricorso sosteneva che la ricorrente non era mai stata responsabile di area aziendale e che la ricorrente non ha mai svolto attività di psicologa. Contestava la richiesta di una indennità di funzione dovuta in relazione alla qualifica di Quadro. Sosteneva che la ricorrente ha percepito i superminimi godendo di un trattamento retributivo superiore al livello di inquadramento. Infine eccepiva la prescrizione. Concludeva come in atti chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 18.09.2024 questo Giudice, ritenuta matura la causa per la decisione senza svolgimento di attività istruttoria, rinviava all'udienza del 14.04.2025 per la discussione;
all'udienza del
14.04.2025 le parti si riportavano ai rispettivi atti e la causa veniva decisa come da dispositivo depositato telematicamente.
*** *** ***
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto per i seguenti motivi.
5 Parte ricorrente ha adito questo Giudice per sentire dichiarare il suo preteso diritto ad essere inquadrata sin dal settembre/ottobre 2012, in via principale al livello F1 (“responsabile di area aziendale” e di
“psicologa/o se in possesso di 5 anni di esperienza nel settore cooperativo”) ed in via subordinata al livello E2, ( profili professionali di “coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi” e di
“psicologa/o”).
Giova primariamente richiamare i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, a mente dei quali il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto. È onere, quindi, del lavoratore provare di avere effettivamente svolto, in maniera stabile e continuativa, le mansioni che tale qualifica contraddistinguono (ex multis Cass. Sez. lav. 23/11/2020, n.26593).
Parimenti consolidati sono i criteri che il Giudice deve seguire per determinare se vi siano o meno i presupposti ai fini del riconoscimento della qualifica superiore. In specie, è necessario, attraverso un accertamento c.d. trifasico, verificare le attività lavorative svolte in concreto, individuare le qualifiche e gradi previsti dal contratto
6 collettivo di categoria, raffrontare, quindi, il risultato della prima indagine con la normativa contrattuale individuata nella seconda indagine (ex plurimis Cass. n. 9414 del 18.04.2018).
Chiarito quanto sopra esposto, deve rilevarsi che nel caso in esame, dagli atti di causa non sono emersi i presupposti fondanti la pretesa alla qualifica superiore.
Con riguardo al periodo oggetto di causa (ottobre 2012-settembre
2022) la ricorrente contesta l'inquadramento nella posizione economica
D3 fino a marzo 2021 e poi il successivo inquadramento nella posizione economica E1 dall'aprile 2021 al settembre 2022.
Posto che secondo l'art. 47 del CCNL Cooperative sociali appartengono alla categoria E le lavoratrici e lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze professionali teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, ove richiesti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale, con particolare riferimento al livello E1 il medesimo art. 47 del ccnl citato riconduce a tale livello i seguenti profili professionali: “capo ufficio, coordinatrice/ore di unità operativa e servizi semplici”.
7 Al livello E2 invece l'art. 47 del ccnl di categoria riconduce i profili professionali di coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi, psicologa/o, sociologa/o, pedagogista, medico.
Orbene parte ricorrente contesta la legittimità dell'inquadramento al livello E1 acquisito nell'aprile 2021 sul presupposto che il Centro
Terapeutico SA MA dove ha lavorato dall'ottobre 2012 sino alla cessazione del rapporto di lavoro, non possa considerarsi una struttura operative semplice né tanto meno una unità operativa e/o servizio semplice ma di contro debba essere considerata una e struttura/servizio
“complesso”.
E' quindi dirimente ai fini della decisione del presente giudizio la distinzione tra strutture/servizi semplici e strutture/servizi complessi e la riconducibilità del C.T. SA MA ad una o all'altra categoria, tenuto conto che la declaratoria contrattuale incentra la distinzione tra i due livelli professionali/retributivi su tale dicotomia.
Secondo parte ricorrente il C.T. SA MA non può essere considerato struttura semplice essendo stato accreditato dalla Regione
Lazio come Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo;
adduce altresì che trattasi di centro di dimensioni medio-grandi e che la complessità del sistema di accreditamento e dei requisiti necessari all'accreditamento istituzionale disciplinati dal DCA Regione Lazio
U00214/15 e dal Decreto del Commissario ad Acta n. 469/17 rilevano ai fini della natura di struttura complessa del CT SA MA.
8 Tali argomentazioni, disancorate da qualunque parametro oggettivo che segni la distinzione tra strutture semplici e strutture complesse, non trovano riscontro negli atti di causa.
Invero parte resistente ha allegato e provato che la distinzione tra strutture semplici e strutture complesse trova fondamento innanzitutto nella stessa organizzazione del CEIS quale risulta dall'allegato 12 della memoria difensiva, ossia la Convenzione tra il CEIS e il Progetto
Solidarietà Cooperativa Sociale Arl.
Nelle premesse della convenzione in questione si statuisce che “i servizi erogati dall'associazione si suddividono in ambulatoriali, semiresidenziali e residenziali sia semplici che complessi. Sono servizi complessi quelli che rispondono ai seguenti criteri: utenza residenziale superiore a 40 unità, gestione logistica superiore a due unità residenziali, gestione delle risorse umane superiore alle dieci unità”.
La complessità è pertanto legata al numero dei posti e al numero delle risorse umane gestite, quindi ad un dato numerico oggettivo per il quale al di sotto dei 40 utenti (da intendersi quale utenza “residenziale”) la struttura è da considerarsi semplice.
Tale organizzazione è del resto in linea con quanto statuito dalla
Regione Lazio nel decreto commissariale n. 214/2015 nel quale relativamente al servizio residenziale terapeutico si prevede che le strutture residenziali possono avere una diversa capacità ricettiva ( Fino
9 a 8 posti (specialistiche) - Da 9 a 25 posti) e che i servizi residenziali con più di 25 posti devono essere organizzati in moduli.
Non coglie nel segno l'obiezione di parte ricorrente sostenuta nelle note conclusive secondo la quale la convenzione in quanto avente natura negoziale non potrebbe costituire parametro di valutazione ai nostri fini, tenuto conto che trattasi di invece di atto disciplinante l'organizzazione del CEIS con il quale si definiscono appunto le caratteristiche della struttura complessa per distinguerla dalla struttura semplice.
Trattasi invero di atto aziendale che definisce l'organizzazione interna e le responsabilità, ed è quindi documento fondamentale per determinare l'inquadramento e le mansioni svolte dalla ricorrente.
E che sia un atto aziendale a delimitare la distinzione tra struttura semplice e struttura complessa lo si ricava anche dalla argomentazione sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di mansioni dirigenziali nelle Asl connesse all'organizzazione e al funzionamento delle unità operative in cui operano i dirigenti, laddove afferma: “Ed infatti, nella specie, occorreva come affermato correttamente dalla
Corte d'Appello, una determinazione della ASL di appartenenza sulla dotazione organica, espressa mediante atto aziendale, dal quale risultasse la presenza della figura professionale rispetto alla quale il ricorrente rivendica lo svolgimento delle mansioni. Come affermato da questa Corte (Cass., n. 27400 del 2018), in tema di dirigenza sanitaria,
10 il D.Lgs. n. 502 del 1992 – vigente “ratione temporis” – si applica ai rapporti di lavoro dei dirigenti delle aree medica, professionale, tecnica e amministrativa del S.S.N., ed anche alla dirigenza non medica. Ai sensi dell'art. 3, comma 1 bis, artt. 15, 15 bis e 15 ter del detto decreto, deve ritenersi che l'atto aziendale che regola
l'organizzazione ed il funzionamento delle unità operative, individuando quelle dotate di autonomia gestionale o tecnico- professionale, riconducibile al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1, costituisca un elemento imprescindibile per il conferimento dell'incarico dirigenziale e per l'attribuzione del trattamento economico, che la contrattazione collettiva di comparto correla alla tipologia dell'incarico stesso ed alla graduazione delle funzioni”.
Né parte ricorrente ha allegato specificatamente quale sarebbe la fonte normativa o regolamentare dalla quale trarre la distinzione tra struttura semplice e struttura complessa, limitandosi a indicare parametri generici che a ben vedere sono comuni a tutte le strutture.
L'elencazione riportata alla pagina 15 del ricorso relativa ai requisiti minimi autorizzativi strutturali di cui al Decreto del Commissario ad
Acta 28 maggio 2015, n. U00214 riguarda in generale le attività sanitarie e sociosanitarie nell'ambito delle patologie da dipendenza
(senza distinzione tra attività semplici e complesse).
11 Lo stesso dicasi per il richiamo generico al Manuale per l'Accreditamento Istituzionale delle Strutture di assistenza territoriale extra ospedaliera” di cui all'allegato 20 del ricorso.
Trattasi di decreto del Commissario ad acta n. U00469 del 07/11/201 con il quale la Regione Lazio statuisce dei requisiti per l'accreditamento che costituiscono i fattori di qualità cui devono rispondere i soggetti che intendono conseguire tale status;
l'obiettivo del Manuale, si legge nel medesimo testo normativo, è di creare ed incentivare il miglioramento attraverso un modello che permetta alle organizzazioni di effettuare una valutazione continua dell'applicazione dei requisiti consentendo attraverso la misurazione e l'analisi di innescare processi di miglioramento continuo.
Il richiamo che fa parte ricorrente alla complessità del sistema di valutazione dei SRTR ai fini dell'accreditamento, contenuta nel detto manuale, nulla dimostra in ordine alla distinzione tra strutture semplici e strutture complesse, non essendo provato che solo le strutture complesse debbano operare nel rispetto di tale articolata disciplina.
Se quindi parte ricorrente non ha dato prova che la struttura del CT
SA MA possa essere considerata una struttura complessa, di contro parte resistente ha altresì provato di essere stata accreditata per la cura e la riabilitazione delle persone in stato di dipendenza per ventuno posti residenziali (all. 13 e 14 della memoria di parte resistente) e di non aver occupato più di ventuno posti e di non aver utilizzato più di
12 sei/sette operatori, depositando le presenze effettive e fatturate alle Asl
(all. 15 della memoria di parte resistente).
Circostanze quest'ultima confermate dalla ricorrente nell'atto introduttivo dove afferma che il C.T. SA MA ha una capacità di
21 posti in regime residenziale permanente e che ha sempre impiegato una media di 6/7 operatori professionisti.
Tali dati dimensionali sono supportati anche dai documenti prodotti dalla medesima ricorrente come il report mensile ottobre 2021 nel quale si indica la capacità recettiva della struttura pari a 21 e un numero di utenti presenti pari a 13 maschi e 5 femmine.
Alla luce delle considerazioni esposte non può essere pertanto accolta la domanda relativa al riconoscimento del livello E2 del CCNL
Cooperative Sociali.
La domanda di parte ricorrente deve essere rigettata anche in relazione all'altro profilo superiore rivendicato. Innanzitutto, trattandosi di profilo immediatamente superiore al livello E 2 esaminato,
l'insussistenza dei presupposti per l'inquadramento in quest'ultimo è di ostacolo ad un inquadramento per saltum nel profilo F1.
Ma a ben vedere parte ricorrente non ha dato prova di essere stata responsabile di area aziendale come richiesto dalla declaratoria di cui all'art. 47 del CCNL Cooperative sociali, tenuto conto che come allegato e provato da parte resistente (all. 20 della memoria di parte resistente) risulta che nell'ambito del CEIS gli interventi sono suddivisi
13 in Area Ambrosini, Area Capannelle, Area Area Castel di Per_1
Leva, Area Raffaello Sanzio, Area Internazionali ma agli atti non risulta alcuna assegnazione della ricorrente alle suddette aree.
Né la ricorrente ha dato prova che possa essere considerata area aziendale il CT SA MA come sostiene in ricorso. Non risulta inoltre che nel CT SA MA la ricorrente abbia svolto concretamente mansioni di psicologa, non avendo smentito che tale attività è svolta da altro soggetto (ossia la Dott.ssa come allegato da parte CP_6
resistente) né la ricorrente rivendica il livello su tale presupposto, per cui l'esistenza del titolo non determina l'appartenenza al livello professionale che lo contempla.
Tutte le altre questioni restano assorbite.
Per le considerazioni sopra esposte il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
come in dispositivo.
Roma, decisa il 14 aprile 2025
Il Giudice
PI ET
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