Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/06/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliera
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 1233 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 , vertente
TRA
, con l'avv.ta ZUPI BIANCA Parte_1
Ricorrente in riassunzione (reclamata)
E
, con l'avv. Controparte_1
GARCEA RAIMONDO,
resistente in riassunzione ( reclamante)
oggetto: giudizio di rinvio dalla Cassazione, a seguito di annullamento della sentenza della Corte
d'appello di Catanzaro n. N. 527/2020 pubblicata il 5.6.2020; licenziamento disciplinare.
FATTO.
1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del
Tribunale di CO, ha accertato – nell'ambito del procedimento ex art. 1, comma 58, della legge n. 92 del 2012 – la legittimità del licenziamento intimato da a Controparte_2 Parte_1
in data 24.7.2015 per provata responsabilità nel disastro ferroviario del 6.3.2014.
[...]
2.Avverso tale sentenza la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
1
In particolare, il Supremo Collegio ha rilevato che < Risulta dal ricorso introduttivo del giudizio
(esposto per sintesi dalla ricorrente e “localizzato” nell'ambito del fascicolo) nonché dal motivo di appello incidentale (riprodotto, in parte, nel ricorso per cassazione) che la lavoratrice (vittoriosa in primo grado) ha riproposto, in sede di appello, la tesi della inapplicabilità, nel caso di specie, della sanzione disciplinare adottata dall'azienda, in forza di una prospettata interpretazione dell'accordo sindacale del 26 aprile 2013, Allegato 4 che consente di rendere non punibili le condotte disciplinarmente rilevanti ove il dipendente non abbia mai riportato sinistri da più di 60 mesi. Ebbene, effettivamente la Corte territoriale si limita ad illustrare ampiamente la valutazione di gravità del comportamento tenuto dalla lavoratrice (tale da integrare una giusta causa di licenziamento-destituzione, profilo da ritenersi, ormai, definitivamente accertato), ma non affronta minimamente il profilo di “non punibilità” così come prospettato dall'interessata>>
Ha, quindi cassato la sentenza e rimesso la causa alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione per la valutazione dell'interpretazione dell'accordo sindacale invocato dalla lavoratrice e dell'eventuale applicazione al caso di specie>.
4.A seguito di rituale riassunzione del giudizio, all'udienza prefissata, sentiti i difensori che si sono riportati ai rispettivi atti introduttivi, la Corte ha riservato la decisione.
DIRITTO.
5.Occorre precisare che i limiti e l'oggetto del presente giudizio di rinvio sono stati fissati dalla pronuncia di cassazione nel senso che questa Corte deve verificare esclusivamente la tesi difensiva della lavoratrice di inapplicabilità della sanzione disciplinare adottata dall'azienda>, incentrata su una interpretazione dell'accordo sindacale del 26 aprile 2013, Allegato 4 che condurrebbe a considerare non punibili le condotte disciplinarmente rilevanti, ove il dipendente non abbia mai riportato sinistri da più di 60 mesi.
6.Sostiene la ricorrente che il citato allegato 4 indica inequivocabilmente l'esenzione del lavoratore da ogni conseguenza risarcitoria qualora la mancanza di sinistri a lui imputabili
2 perduri da almeno 60 mesi, precedenti l'evento, nonché da sanzioni derivanti dall'esito dell'eventuale procedimento disciplinare. E prevede procedure di addebito diretto ovvero possibili controversie giudiziarie sull'ammontate dell'addebito solo in casi diversi, in cui il lavoratore non possa vantare la mancanza di sinistri per un tale periodo ed intenda contestare e far valere in giudizio la sua estraneità all'addebito, all'esito di una trattativa che non giunga ad un accordo tra le parti. Ma in nessun modo legittima l'interpretazione nel senso di una scelta discrezionale di quella che è stata una dura conquista sindacale.>.
7.Ritiene la Corte di non potere condividere tale interpretazione per le ragioni che si vanno ad esporre.
7.1-L'allegato 4 in discussione si innesta sulla disciplina contenuta nell'articolo 38 dell'allegato A), al Regio Decreto Legge 8 gennaio 1931, n. 148 e articolo 68 del ccnl 23 luglio 1976 per le aziende non soggette al R.D.) in materia di responsabilità del dipendente per i danni causati alla parte datrice, sospendendone temporaneamente l'efficacia per tutto il periodo di applicazione sperimentale ( dal 1 maggio 2013 fino al recepimento nell'art. 35 del CCNL 28.11.2015).
Esso testualmente dispone:
1. L'azienda ha diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti per colpa dei suoi dipendenti, esclusi comprovati casi fortuiti o di forza maggiore, praticando trattenute rateali sul loro stipendio nella misura del 5% della retribuzione normale per ogni periodo di paga, salvo il caso di risoluzione del rapporto, nella quale ipotesi il saldo eventuale sarà ritenuto nella misura consentita su tutti i compensi ed indennità dovuti al lavoratore a qualsiasi titolo.
In caso di pluralità di sinistri imputabili al medesimo lavoratore le trattenute sono cumulabili, fatto salvo il limite del quinto dello stipendio.
2. I danni che comportino trattenute per risarcimento debbono essere obbligatoriamente contestati al lavoratore entro 15 giorni di calendario dal momento in cui l'azienda è venuta a conoscenza dell'evento. Nella contestazione deve essere indicato il fatto nonché una stima dei danni.
3. Il lavoratore ha diritto entro i successivi 15 giorni di calendario di presentare proprie osservazioni e/o di richiedere l'attivazione di un contraddittorio, da concludersi entro i 15 giorni dall'instaurazione, nel quale potrà farsi assistere da un rappresentante dell'organizzazione sindacale al quale conferisce mandato. Il termine per la conclusione del contraddittorio può essere prorogato, previa formale richiesta di una delle parti, nel caso in cui sia oggettivamente necessario
3 espletare ulteriori indagini. Le indagini devono concludersi entro trenta giorni dalla richiesta di proroga, salvo il caso in cui sia necessario acquisire documentazione non disponibile nel predetto termine. Il lavoratore ha altresì diritto di prendere visione e, su richiesta, ricevere copia della documentazione acquisita dall'azienda sul fatto.
4. Qualora a seguito dell'istruttoria e/o dell'eventuale contraddittorio sia stata raggiunta un'intesa sull'ammontare dell'addebito, la misura del risarcimento addebitabile al lavoratore per danno derivante da sinistri/danneggiamenti ai beni aziendali è pari all'intero ammontare nel caso in cui il lavoratore abbia effettuato tre o più sinistri a lui imputabili nei 27 mesi che precedono l'evento, da computarsi a far data dal 1° maggio 2013, termine di avvio della previgente fase sperimentale della presente norma.
L'ammontare del risarcimento è invece ridotto in misura pari a:
• 75%, qualora il lavoratore non abbia effettuato alcun sinistro a lui imputabile nei 27 mesi che precedono l'evento da computarsi a far data dal 1° maggio 2013;
• 50%, qualora il lavoratore abbia effettuato un solo sinistro a lui imputabile nei 27 mesi che precedono l'evento da computarsi a far data dal 1° maggio 2013;
• 25%, qualora il lavoratore abbia effettuato 2 sinistri a lui imputabili nei 27 mesi che precedono l'evento da computarsi a far data dal 1° maggio 2013.
L'ammontare dell'addebito non può in ogni caso essere superiore a € 4000.
Nessun risarcimento viene addebitato qualora la mancanza di sinistri a lui imputabili perduri da almeno 60 mesi precedenti l'evento, computati, in tal caso, anche con riferimento al periodo antecedente l'entrata in vigore della presente norma [ ndr..al 1° maggio 2013].
Nei casi d'intesa e in quelli di cui al periodo precedente, l'azienda non irrogherà le sanzioni derivanti dall'esito dell'eventuale procedimento disciplinare.
5. Nel caso in cui il contraddittorio si concluda con un mancato accordo, fatta salva la possibilità di valutare l'eventuale offerta di risarcimento formulata dal lavoratore, l'azienda può procedere direttamente all'addebito nella somma massima di euro 2000 ed applicando le riduzioni previste al punto 4.
4 La somma massima di cui sopra è addebitabile nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia effettuato almeno tre sinistri a lui imputabili nei 27 mesi che precedono l'evento, da computarsi a far data dal
1° maggio 2013.
Qualora l'azienda proceda direttamente all'addebito, non irrogherà le sanzioni derivanti dall'esito dell'eventuale procedimento disciplinare, né avvierà azione legale.
In alternativa all'addebito diretto, l'azienda procederà secondo le norme di diritto comune applicando, se previste, le relative sanzioni disciplinari.
6. In ogni ipotesi in cui il mancato accordo produca una controversia giudiziaria, non trova applicazione la disciplina di cui ai punti 4 e 5 e l'entità del danno addebitabile è stabilita dall'autorità giudiziaria…..>>.
7.2- Ritiene la Corte che in applicazione dei criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c.,(
Cass.30141/2022), -e in particolare confrontando il significato della disposizione indicata dalla lavoratrice( Nei casi d'intesa e in quelli di cui al periodo precedente, l'azienda non irrogherà le sanzioni derivanti dall'esito dell'eventuale procedimento disciplinare.)desumibile dall'utilizzo del criterio letterale, con quello promanante dall'intero atto negoziale e coordinando tra loro le singole clausole- si debba escludere che le parti sociali abbiano voluto configurare una generale causa di non punibilità per il dipendente che non abbia mai riportato sinistri da più di 60 mesi, e che abbiano voluto, in tal caso, vincolare fino ad eliminarlo del tutto l'esercizio del potere disciplinare dell'azienda.
7.3-La nuova disciplina contenuta nell'allegato ( e per quanto già detto trasfusa nell'art. 34 del
CCNL 2015), in nessuna parte invero, impedisce all'azienda l'immediato ricorso alle azioni che le competono secondo il diritto comune, giacchè essa non le impone un obbligo bensì le attribuisce un diritto di effettuare trattenute ( nella misura massima ivi prevista) sulle retribuzioni dei dipendenti per ristorare i pregiudizi dai medesimi arrecati al proprio patrimonio.
E non prevede alcuna causa di non punibilità nel senso prospettato dall'odierna ricorrente, ma procedimentalizza il potere datoriale di praticare le suddette trattenute (imponendo una necessaria fase di contestazione del danno ed un accertamento del medesimo in contraddittorio con il lavoratore) e regola i diversi esiti cui può dare luogo la procedura una volta avviata.
5 In particolare, le parti sociali hanno delineato due possibili scenari, entrambi evidentemente funzionali all'obiettivo di limitare il contenzioso giudiziario e di garantire un equilibrio tra il ristoro del danno subito e l'efficacia deterrente della norma:
• il primo scenario attiene all'ipotesi in cui il contraddittorio si concluda con un accordo delle parti sull'entità del danno. In tale evenienza, proprio nell'ottica di cui sopra, è stata convenuta una disciplina che prevede un meccanismo di riduzione dell'addebito, graduato in base al numero dei sinistri imputabili al lavoratore interessato in un arco temporale di 27 mesi precedenti l'evento (e comunque da computarsi a far data dal 1° maggio 2013), sino all'integrale annullamento di ogni conseguenza, anche disciplinare, se nei 60 mesi non abbia commesso danneggiamenti. In ogni caso, qualunque sia l'entità del danno sul quale si è raggiunto l'accordo l'ammontare dell'addebito non può essere superiore ad € 4.000;
• il secondo scenario attiene all'ipotesi in cui le parti non addivengano ad un accordo. In tal caso è data facoltà all'azienda di procedere all'addebito diretto (l'azienda può procedere direttamente all'addebito...) pur con un limite massimo di € 2.000, su cui praticare le riduzioni previste al punto 4 (vedi ipotesi precedente). E solo se esercita detta facoltà, è impedito all'azienda di irrogare sanzioni derivanti dall'esito dell'eventuale procedimento disciplinare. Di converso, ovviamente, qualora l'azienda ritenga opportuno non procedere all'addebito diretto, resterà libera di applicare le sanzioni disciplinari conseguenti e di adire l'autorità giudiziaria, nel qual caso non trova applicazione la disciplina agevolata di cui al comma 4.
7.4-Riepilogando, dal chiaro tenore della regolamentazione dettata dalle parti sociali emerge che:
a) è rimesso alla discrezionalità dell'azienda di intraprendere ( in alternativa alle azioni di diritto comune) la procedura disciplinata nell'allegato in esame per ottenere il ristoro dei danni causati dalle condotte colpose dei propri dipendenti;
b) solo ove la procedura sia stata avviata, il lavoratore non potrà divenire destinatario di misure disciplinari nella sussistenza delle condizioni previste al punto 4 dell'allegato;
c) diversamente, in mancanza di quelle condizioni e nell'ipotesi in cui, come nella specie, non si è per nulla fatto luogo a detta procedura, legittimamente l' applica le sanzioni Pt_2
disciplinari.
6 8.In conclusione, alla stregua delle argomentazioni esposte e considerato che l'impugnativa della lavoratrice è stata nel resto rigettata dalla Cassazione nell' ordinanza n. 27407/2023, va dichiarata la legittimità del licenziamento irrogato ad in data 24.7.2015 per provata Parte_1
responsabilità nel disastro ferroviario del 6.3.2014; in tal senso riformandosi la sentenza del
Tribunale di CO n. 1801/2018.
9.Le spese del giudizio, avuto riguardo all'esito complessivo della lite, vanno poste tutte a carico di e liquidate come da dispositivo. Parte_1
10.Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico della reclamante incidentale, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel giudizio riassunto con ricorso depositato il 19/12/2023, quale giudice del rinvio dalla Cassazione, sul reclamo principale proposto da Controparte_2
nonché sul reclamo incidentale proposto da , avverso la
[...] Parte_1
sentenza del Tribunale di CO , giudice del lavoro, n. 1801/2018, pubblicata in data 05/12/2018, così provvede:
- in accoglimento del reclamo principale e rigettato il reclamo incidentale, in riforma della sentenza del Tribunale di CO n.1801/2018, accoglie l'opposizione ex art.51 legge n.92/2012 proposta da e dichiara la legittimità del licenziamento intimato a in data Controparte_1 Parte_1
24.7.2015;
-condanna al pagamento delle spese del giudizio liquidate per il primo grado in Parte_1
euro 3.600, per il secondo grado in euro 3.400,00, per il giudizio davanti alla Corte di Cassazione in euro 2000, per il presente giudizio di rinvio euro 3.400,00, tutte oltre accessori di legge;
-si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico della reclamante incidentale, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio del 27/03/2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
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