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Sentenza 21 settembre 2024
Sentenza 21 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 21/09/2024, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2024 |
Testo completo
Proc. n. 687/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 687 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, all'esito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da
, c.f.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Parte_1 C.F._1
D'AMORE, presso la quale è elettivamente domiciliata
ATTORE
CONTRO
, c.f.: ; c.f.: Controparte_1 C.F._2 Parte_2
e c.f.: , tutti C.F._3 Parte_3 C.F._4 rappresentati e difesi dall'Avv. Domenicantonio ANGELONI, presso il quale sono elettivamente domiciliati
CONVENUTI
Materia: Azione di simulazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni, come da note scritte sostitutive dell'udienza del 24.4.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
A. Con atto di citazione regolarmente notificato ed iscritto a ruolo, ha Parte_1 convenuto in giudizio , e Controparte_1 Parte_2 Parte_3
.
[...]
Premettendo di essere figlio, assieme alla germana , dei coniugi Parte_3
e l'attore ha dedotto come in data 21.7.2011, Controparte_1 Parte_2 per atto pubblico a rogito del notaio il padre abbia venduto alla sorella, Persona_1
pagina 1 di 7 , il bene immobile sito in Celano ed identificato al NCEU Fol. 24, Parte_3
P.lla 1153, sub 7 e, contestualmente, donato sempre alla sorella anche l'immobile distinto al
Fol. 24, P.lla 1154, sub 3 e 5.
L'attore ha, quindi, allegato la natura relativamente simulata della predetta compravendita poiché, in realtà, dissimulante una donazione evidenziando il proprio interesse ad ottenerne il giudiziale accertamento al fine di poter procedere alla trascrizione di un atto stragiudiziale di opposizione ex art. 563 c.c., che consentirebbe di far valere i diritti che la legge attribuisce al legittimario anche nei confronti dei terzi acquirenti.
ha, quindi, concluso in conformità delle proprie argomentazioni Parte_1 giuridiche.
B. I convenuti si sono costituiti in giudizio eccependo:
- in primis, il difetto di legittimazione e di interesse ad agire dell'attore sulla considerazione che egli potrebbe solamente agire in riduzione, sussistendone i presupposti, ad aperta successione;
- il difetto di legittimazione passiva in capo a , non avendo partecipato Parte_2 alla compravendita, non essendo proprietaria del bene alienato;
- l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
Nel merito, i convenuti hanno evidenziato come la compravendita non fosse in alcun modo simulata, contrastando specificamente quegli elementi dai quali l'attore ha preteso di trarre prova della simulazione medesima.
I convenuti hanno, quindi, concluso in conformità domandando, in via subordinata accertarsi che l'atto in questione sia qualificabile come negotium mixtum cum donatione e la condanna della controparte per lite temeraria.
1. Anzitutto, secondo quanto correttamente esposto nell'ordinanza del 24.2.2021 deve ritenersi che la presente causa non sia sottoposta alla condizione di procedibilità di cui all'art. 5 D.Lgs.
28/2010 atteso che si tratta di azione di simulazione e la futura vicenda successoria si pone all'esterno del thema decidendum, valendo solamente a giustificare – secondo quanto si vedrà
– l'interesse ad agire dell'attore.
2. Come noto, l'art. 563, co. 4 c.c. riconosce al coniuge ed ai parenti in linea retta del donante, quale è l'attore in quanto figlio, il potere giuridico di fare opposizione alla donazione, provvedendosi così a tutelare le attese di futuri, potenziali legittimari, mediante un istituto che si connota, quindi, per i sui caratteri di eccezionalità.
pagina 2 di 7 L'atto di opposizione, in disparte la natura di negozio o atto in senso stretto, ha carattere personale non potendo giovarsi di esso gli altri legittimari rimasti inerti, costituisce esercizio di un diritto potestativo ad esercizio anche stragiudiziale e vale, in particolare, a determinare – una volta integrata la fattispecie complessa e a formazione progressiva, che prevede la sua notificazione e successiva trascrizione (che impone l'impiego delle forme di cui all'art. 2657
c.c.) – la sospensione del termine ventennale di cui all'art. 563, co. 1 c.c., così consentendo l'utile esperimento dell'azione reale di restituzione anche contro i successivi aventi causa del soggetto convenuto in riduzione e rimasto soccombente.
Il rimedio restitutorio non si applica alle donazioni indirette (Cass. Sez. 2, 2.12.2022, n. 35461) atteso che, in tale ipotesi, alla reintegrazione del diritto del legittimario leso si provvede con le modalità tipiche del diritto di credito. Ne consegue come l'atto costituente liberalità non donativa e, a fortiori, il negozio a causa mista con il quale quella sia attuata in via indiretta, sia estraneo pure dall'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto dell'opposizione.
Resta, piuttosto, da verificare se possa proporsi opposizione contro le donazioni dissimulate.
Chiaramente la questione non riguarda né la simulazione assoluta, né la simulazione relativa laddove difettino i requisiti di forma e sostanza del negozio dissimulato: in tali ipotesi, infatti, il negozio è nullo e, perciò, improduttivo d'effetti con la conseguenza che quei beni fanno parte del patrimonio del donante e, quindi, dell'asse ereditario, non essendo mai fuoriusciti dallo stesso. Non si pone, di conseguenza, un problema di riduzione al momento dell'aperta successione atteso che la riduzione suppone l'esistenza di un valido ed efficace atto di liberalità compiuto in vita dal de cuius.
Quanto la donazione costituisce il negozio dissimulato, nell'ambito di una ipotesi di simulazione relativa per la quale sussistono i requisiti di forma e sostanza previsti per tale negozio, deve ritenersi che l'esercizio del diritto di opposizione supponga il previo accertamento giudiziale di detta simulazione.
Se remota giurisprudenza ha avuto modo di affermare che l'interesse del legittimario ad agire per accertare la simulazione sorge solo dopo l'apertura della successione poiché è solo a tale momento che può verificarsi se lesione vi sia stata o meno, tale orientamento deve essere necessariamente riconsiderato alla luce delle modifiche normative apportate all'art. 563 c.c.
Così, merita condivisione il principio di diritto per cui l'azione di simulazione deve ritenersi esperibile anche durante la vita del donante da parte dei soggetti indicati dall'art. 563, co. 4
c.c., ove sia finalizzata a consentire l'esercizio del diritto di opposizione (Cass. Sez. 2,
9.9.2019, n. 22457; Cass. 11.2.2022, n. 4523; Cass. 9.5.2013, n. 1102).
pagina 3 di 7 Applicando tali principi al caso di specie, rilevato come l'atto pubblico sia munito dei requisiti richiesti per la validità del negozio che si assume dissimulato (atto pubblico in presenza di due testimoni), rilevato come l'attore sia figlio del disponente, deve certamente riconoscersi l'interesse ad agire, stante la preordinazione dell'azione di simulazione al compiuto esercizio del diritto d'opposizione.
3. Quanto alla posizione di deve, invero, rilevarsi come la stessa non fu Parte_2 parte della compravendita che si assume relativamente simulata.
Pur se documentati in unico contesto, per mezzo dell'atto pubblico del 21.7.2011 vennero, infatti, compiuti due negozi: la compravendita ripassata tra e Controparte_1
nonché la donazione tra (donante), da un Parte_3 Controparte_1 lato e e (donatarie), dall'altra. Dall'esame Parte_2 Parte_3 delle dichiarazioni circa i titoli di provenienza, risulta che l'edificio compravenduto fosse stato realizzato da su fondo a lui pervenuto nel 1976 per donazione, col che Controparte_1 ai sensi dell'art. 179, co. 1, lett. b) c.c., in difetto di contraria evidenza, esso deve ritenersi bene personale.
Consegue, quindi, come la domanda DEL non possa esser considerata in Parte_2 alcun modo destinataria della domanda di accertamento della simulazione relativa, che risulta quindi inammissibile.
4. Entrando nel pieno merito, la domanda dell'attore deve essere rigettata.
Va premesso che la prova della simulazione, peraltro finalizzata alla tutela di un eventuale diritto di un legittimario, può certamente essere fornita con ogni mezzo ai sensi dell'art. 1417
c.c. e, quindi, anche ricorrendo a presunzioni semplici.
Nel caso di specie l'attore pretende di trarre elementi in favore della natura simulata della vendita, dissimulante donazione:
- dalla contestualità di tale compravendita con altra donazione, secondo quanto sopra esposto;
- dalla esiguità del prezzo pattuito;
- dalle circostanze di tempo e modalità del pagamento del prezzo e dalla dichiarazione di quietanza dell'alienante in sede di rogito;
- dallo stato di disoccupazione di , che non avrebbe potuto, Parte_3 perciò, disporre della somma versata a titolo di prezzo.
Ai sensi dell'art. 2729, co. 1 c.c. la prova, quale risultato di una operazione valutativa fondata sul libero convincimento e prudente apprezzamento del giudice, può derivare attraverso mezzi di natura logica purché le praesumptiones hominis homis siano gravi, precise e concordanti.
pagina 4 di 7 La gravità afferisce alla consistenza correlata all'elemento presuntivo, che deve avere un peso notevole ed importante in funzione della dimostrazione del fatto ignoto che da quello si pretende di desumere dimodoché, secondo un criterio probabilistico, l'ipotesi logica che se ne trae risulti quella più attendibile rispetto ai giudizi di fatto formulabili con riferimento ad un certo dato di comune esperienza.
La precisione attiene alla esattezza, specificità e concretezza che l'elemento presuntivo deve esprimere rispetto alle conseguenze che da esso possono essere tratte, oltre che alla univocità in base alla quale da quello stesso elemento sia possibile ricavare solo certe conclusioni e non altre.
La concordanza indica la coerenza e la non contraddittorietà degli elementi presuntivi utilizzati, che devono tutti condurre ad una stessa conseguenza, ovvero la esclusività ed univocità delle conclusioni a cui si può giungere sulla base delle assunzioni utilizzate.
Nel caso che occupa:
- dalla simultaneità documentale tra compravendita e donazione non può inferirsi che la prima sia relativamente ed oggettivamente simulata posto che è più ragionevole supporre in via controfattuale che, laddove avesse inteso compiere atti Controparte_1 potenzialmente lesivi della legittima eventualmente spettante all'attore, avrebbe attuato due compravendite (o comunque due atti a titolo oneroso) rendendo la tutela delle aspettative e del diritto ancor più disagevole;
- l'esiguità del prezzo non depone nel senso di ritenere l'esistenza di una donazione dissimulata. Il prezzo, infatti, di € 60.000 non può ritenersi meramente simbolico e, in ogni caso, la pattuizione di un prezzo inferiore a quello di mercato potrebbe, al più, indurre a ritenere un negozio a causa mista. In tal caso occorrerebbe comunque verificare che tale causa sia stata divisata dalle parti, non essendo sufficiente l'oggettiva divergenza tra prezzo convenuto e prezzo di mercato (Cass. Sez. 2, 23.5.2016, n. 10614);
- per stessa affermazione dell'attore il prezzo risulta, in effetti, interamente pagato da
. Tale dato, in via dirimente, depone per l'inesistenza Parte_4 dell'asserito fenomeno dissimulatorio atteso che il versamento del prezzo risulta certamente incompatibile con l'esistenza di un accordo simulatorio tra le parti. Né rileva, sul punto, che il pagamento sia avvenuto in epoca successiva (2013) all'atto ovvero che la dichiarazione di quietanza non fosse veritiera potendo ciò spiegarsi con una tolleranza circa il tardivo adempimento da parte del creditore e da un errore nella dichiarazione quietanza (ove non sia da ritenersi mera dichiarazione di stile), certamente non invocabile dall'attore. Peraltro gli atti solutori sono intervenuti ben prima dell'introduzione del giudizio pagina 5 di 7 e degli atti stragiudiziali d'opposizione (2020) e non è allegato alcunché circa l'origine della provvista;
- l'eventuale stato di disoccupazione non esclude la disponibilità di risorse rinvenienti da redditi di diversa origine, da liberalità o dallo svolgimento di attività lavorativa sebbene, in ipotesi, irregolare;
provenienza, questa, che non rileverebbe nel caso di specie.
Come si vede, nessuno degli elementi indiziari risulta munito di requisiti di gravità e precisione, né tantomeno il loro complessivo e contestuale apprezzamento consente di prevenire ad un diverso conclusivo giudizio.
La domanda dell'attore deve essere, quindi, rigettata con assorbimento della domanda svolta in via subordinata dai convenuti.
5. Non ricorrono i presupposti perché l'attore sia condannato ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non risultando né che abbia agito nella prava consapevolezza del proprio torto giuridico, né che vi sia stata colpa grave nell'agire vista la natura delle questioni di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione.
6. Quanto al regime delle spese occorre operare una distinzione.
Non si ravvisano, in particolare ragioni gravi ed eccezionali per derogare al principio regolare di soccombenza nei rapporti tra l'attore ed i convenuti e Controparte_1 [...]
. Né il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. giustificherebbe la Parte_3 compensazione trattandosi di domanda meramente accessoria, non potendo ravvisarsi contrapposizione domanda e, perciò, reciproca soccombenza (Cass. Sez. 2, 6.6.2022, Ord.
18036).
Trattandosi di azione di simulazione relativa, il valore di causa va determinato, anche ai fini della liquidazione del compenso al difensore della parte vittoriosa, con riferimento al valore dei beni che sono stati trasferiti e non con riferimento al corrispettivo indicato nel contratto simulato (Cass. Sez. 2, 6.11.1992, n. 12011). In base ai parametri di cui all'art. 15 c.p.c., secondo quanto risulta dall'atto di compravendita, posto che la rendita catastale è pari ad €
495,80, il valore di causa risulta di € 99.160,00.
Si ritiene di fare applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, secondo lo scaglione di valore sopra determinato, al valore medio per le fasi di studio ed introduttiva ed al valore minimo per le restanti fasi, vista la natura documentale della causa e l'assenza di contenuti innovativi degli scritti difensivi successivi alla comparsa. Stante la comune difesa e l'assenza di distinte questioni di fatto e diritto, non si ritiene di dover operare aumenti o riduzione. Gli onorari devono essere, quindi, liquidati nella somma di € 9.142,00 oltre spese generali (15%), rivalsa C.P.A. (4%) ed I.V.A. (22%).
pagina 6 di 7 Quanto alla posizione di in considerazione dei profili Parte_2 evidenziati al punto 3 che precede e, quindi, di un sostanziale difetto di interesse a partecipare attivamente al giudizio, le spese di lite dalla stessa sostenute si appalesano superfluee e, quindi, deve esserne dichiara l'irripetibilità.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- RIGETTA la domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
; Parte_3
- DICHIARA inammissibile la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
; Parte_2
- CONDANNA alla refusione delle spese di lite nei confronti di Parte_1 CP_1
e che si liquidano complessivamente in € 9.142,00 oltre
[...] Parte_3 spese generali (15%), rivalsa C.P.A. (4%) ed I.V.A. (22%);
- DICHIARA irripetibili le spese di lite sostenute da . Parte_2
Avezzano, 20 settembre 2024.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
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