Ordinanza collegiale 10 dicembre 2024
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 10/09/2025, n. 6099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 6099 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06099/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01909/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1909 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Gennaro Barbato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ottaviano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Achille Iroso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Procura della Repubblica di Nola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Napoli, via Diaz, n. 11;
per l'annullamento
- della ingiunzione di demolizione n.-OMISSIS- della richiamata relazione di accertamento tecnico prot.-OMISSIS-
- della ingiunzione di demolizione n. -OMISSIS- e della richiamata relazione di accertamento tecnico prot. -OMISSIS-
- nonché di tutti gli atti connessi presupposti e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ottaviano e della Procura della Repubblica di Nola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2025 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I ricorrenti – in qualità di coniugi comproprietari - impugnano le ordinanze di demolizione in epigrafe.
Premettono:
- di essere comproprietari di un immobile posto sui primi due livelli dell’edificio “-OMISSIS-” in via -OMISSIS-, nel Comune di Ottaviano, identificato al catasto al fg. I sub 101 e 104, (abitato dai genitori mentre la loro dimora è posta al terzo livello), oltre che del giardino perimetrale a servizio dei quattro livelli dell’immobile e di un suolo confinante;
- che sull’area sono state svolte varie attività edilizie comunicate in modo ritenuto legittimo ed oggetto anche di controllo da parte della pubblica amministrazione;
- a seguito di un sopralluogo e di vicende, tra le quali segnalazioni di soggetti terzi, da cui sono scaturite anche denunce penali contro il personale del Comune, in data 22 marzo 2022, venivano notificate le due ordinanze, n.-OMISSIS-di demolizione delle opere realizzate in assenza di titoli edilizi.
Censurano le ordinanze gravate in quanto adottate in violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili.
2. - Si sono costituiti in giudizio, la Procura della Repubblica di Nola, in data 26 aprile 2022, con memoria di stile e il Comune di Ottaviano, in data 6 maggio 2022.
Con memoria depositata in data 27 ottobre 2024 il Comune ha sollevato plurime eccezioni di inammissibilità e dedotto sull’infondatezza nel merito del ricorso.
I ricorrenti con memoria depositata in data 4 novembre 2024 hanno replicato alle eccezioni del Comune ed insistito per l’accoglimento del ricorso.
3. - Con ordinanza collegiale n. 6926 del 10 dicembre 2024 è stata disposta una verificazione, la cui relazione conclusiva è stata depositata in data 25 marzo 2025.
In data 15 aprile 2025 il verificatore ha depositato istanza volta alla liquidazione del compenso.
In data 15 maggio 2025 parte ricorrente ha depositato una memoria per ribadire le ragioni addotte a sostegno del ricorso.
4. - Alla pubblica udienza del 26 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. - I ricorrenti impugnano due ordinanze di demolizione, nn.-OMISSIS- marzo 2022, adottate dal Comune di Ottaviano per sanzionare una serie di abusi riscontrati su di un immobile di cui sono comproprietari, situato in via -OMISSIS- n. 16.
Con i provvedimenti gravati sono stati contestati una molteplicità di abusi relativi all’immobile identificato al catasto al fg. 1, rispettivamente p.lla 1599 (ingiunzione n. 09/VIII sett. del 17.03.2002) e p.lla 1176 (ord. n. 10/VIII sett. del 17.03.2022).
5.1. - Con il primo motivo i ricorrenti deducono l’eccesso di potere per erronea motivazione, difetto di istruttoria, travisamento, sviamento, contraddittorietà dei provvedimenti di ripristino dello stato dei luoghi a fronte di titoli edilizi ritenuti efficaci e legittimi, rilasciati dal Comune di Ottaviano e della richiesta di rilascio di titoli in sanatoria.
Sostengono di aver sempre comunicato all’amministrazione preventivamente ogni intervento operato sull’immobile per i quali hanno ottenuto titoli autorizzatori. Nel contestare l’ordinanza n-OMISSIS-riferiscono, tra l’altro, di una DIA in sanatoria prot. 22910 del 30/11/2011 avente ad oggetto il locale interrato e la sovrastante copertura in lamiera.
Con riferimento ai due gazebo oggetto dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-sostengono di aver ottenuto parere favorevole della Commissione Paesaggistica Comunale prot.-OMISSIS- e della Soprintendenza con provvedimento prot. 1431 del 3/2/17.
5.2. - Contestano, con il secondo motivo, l’atto presupposto su cui si fondano le ordinanze impugnate, ossia le risultanze del sopralluogo che ritengono essere avvenuto in violazione della legge e per il quale i ricorrenti riferiscono di aver sporto denuncia circa le modalità di effettuazione contro il dirigente dell’area tecnica ed il personale del Comune, per asserita violazione del domicilio. Negano che vi sia stato l’accertamento da parte della Procura della Repubblica, richiamato nelle ordinanze di demolizione.
Ritengono pienamente legittime le opere sanzionate dall’amministrazione.
5.3. - Lamentano, altresì, con il terzo motivo di ricorso, la violazione dell’art. 10 della l. 241/1990 in ragione della mancata valutazione di quanto rappresentato in sede procedimentale per sostenere la legittimità delle opere oggetto di contestazione.
5.4. - Con il quarto motivo evidenziano la vetustà degli interventi e la loro scarsa rilevanza, tanto che le eventuali difformità potrebbero al più fondare l’applicazione di una sanzione pecuniaria minima.
6. - Con memoria del 27 ottobre 2024 il Comune, in via preliminare, ha eccepito la inammissibilità del gravame in quanto volto ad impugnare distinti provvedimenti con i quali vengono assunte varie determinazioni nei confronti di diversi destinatari, contraddistinti da specifiche motivazioni e derivanti da distinte violazioni. Afferma in proposito la difesa della civica amministrazione che l'ingiunzione n.-OMISSIS-è stata indirizzata unicamente all'avv.to Barbato Gennaro, in qualità di committente e comproprietario, mentre l'ingiunzione n. 10 del 17.03.2022 è stata indirizzata anche alla sig.ra NZ IS, in qualità di committente e comproprietaria.
Gli odierni ricorrenti, con un’unica azione di impugnazione, mirerebbero ad ottenere l’annullamento di distinti provvedimenti, riferiti ad aree identificate in distinte particelle e con utilizzazioni diverse, con autonome motivazioni in quanto fondati su due differenti relazioni di accertamento tecnico. Né rileverebbe secondo la civica amministrazione la circostanza per cui gli immobili oggetto dei provvedimenti ripristinatori siano contigui.
Nel merito ha argomentato sull’infondatezza del ricorso, essendo stati i provvedimenti gravati all’esito dell’accertamento di interventi abusivi con realizzazione di nuova volumetria e di difformità che avrebbero reso del tutto difforme il cespite immobiliare rispetto a quello originariamente assentito. Né potrebbero gli interventi, come quelli di pavimentazione esterna, essere assoggettati al regime di edilizia libera. Afferma che le ordinanze sanzionatorie sono vincolate a fronte degli abusi accertati e, pertanto, nessun diverso esito sarebbe potuto conseguire dalla partecipazione procedimentale del destinatario dell’atto repressivo. Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso.
7. – Ricostruita la vicenda oggetto di contenzioso, preliminarmente, occorre soffermarsi sull’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune resistente, per avere i ricorrenti impugnato con unico ricorso due distinte ordinanze di demolizione.
L’eccezione è infondata.
Secondo principi ampiamente consolidati da granitica e condivisa giurisprudenza, che si ritiene utile richiamare, l’impugnabilità con un ricorso di un solo provvedimento può essere derogata nelle sole ipotesi in cui la cognizione, nel medesimo giudizio, della legittimità di più provvedimenti sia imposta dall’esigenza di concentrare in un’unica delibazione l’apprezzamento della correttezza dell’azione amministrativa oggetto del gravame, quando questa venga censurata nella sua complessità funzionale e, soprattutto, per profili che ne inficiano in radice la regolarità e che interessano trasversalmente le diverse, ma connesse, sequenze di atti. È quindi necessario, ai fini dell’ammissibilità del ricorso cumulativo avverso distinti provvedimenti, “ che gli stessi siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo, seppur inteso nella sua più ampia latitudine semantica, e che con il gravame vengano dedotti vizi che colpiscano, nella medesima misura, i diversi atti impugnati, di guisa che la cognizione delle censure dedotte a fondamento del ricorso interessi allo stesso modo il complesso dell’attività provvedimentale contestata dal ricorrente, e che non residui, quindi, alcun margine di differenza nell’apprezzamento della legittimità dei singoli provvedimenti congiuntamente gravati ” (cfr. ex multis da ultimo, Cons. Stato, sez. II, 19 novembre 2024, n. 9316 che richiama Cons. Stato, Sez. III, 18 maggio, 2021, n. 3847; inoltre, Cons. Stato, Ad. pl., 25 febbraio 2015, nr. 5; id., sez. V, 13 giugno 2016, nr. 2543; id., sez. IV, 26 agosto 2014, nr. 4277; id., sez. V, 27 gennaio 2014, nr. 398; id., 14 dicembre 2011, nr. 6537).
Nel processo amministrativo, dunque, il ricorso cumulativo è ammesso, per esigenze di economia processuale, se ricorre una connessione oggettiva tra gli atti impugnati, in quanto gli stessi siano riferibili ad una stessa sequenza procedimentale o, comunque, siano iscrivibili all’interno della medesima azione amministrativa, la quale venga censurata nella sua complessità funzionale e per profili che interessano trasversalmente le diverse, ma connesse, sequenze di atti (Cons. St., sez. V, 22 gennaio 2020, n. 526; Cons. Stato Sez. VI, 16/04/2019, n. 2481; Consiglio di Stato, Sez. III, 7 dicembre 2015 n. 5547; Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 marzo 2010 n. 1617).
Nel caso in esame, la trattazione congiunta risulta ampiamente giustificata, perché i provvedimenti impugnati, oltre ad essere stati adottati in successione nella stessa data ed essere stati fondati su di un unico sopralluogo (da cui sono scaturite due relazioni di accertamento tecnico datate entrambe 7 marzo 2022), sono oggettivamente connessi per materia e sono censurati con motivi che interessano allo stesso modo il complesso dell’attività provvedimentale contestata dai ricorrenti.
L’eccezione deve, pertanto, essere respinta.
8. - Passando all’esame del merito, il ricorso si rivela fondato, sia pure nei limiti di quanto di seguito precisato.
Come riferito, il Tribunale ha disposto una verificazione con ordinanza collegiale n. 6926/2024, le cui risultanze sono state depositate in data 15 aprile 2025.
Il verificatore nella relazione:
I. con riferimento alle opere oggetto dell’ordinanza n-OMISSIS-ha rilevato la presenza
I.1- di un vano finestra, nella p.lla 1599, “ con uscita verso l’esterno sostanzialmente interdetta da una balaustra di altezza ml 1,00 circa, saldamente ancorata agli squarci murari laterali del vano e con apposizione di un pannello metallico cieco fissato alla stessa balaustra” , ha precisato a riguardo che l’abuso relativo alla trasformazione del vano/finestra in vano porta/finestra al piano terra, a seguito di ordinanza comunale prot. 15015 del 17.06.2020, è stato eliminato con la messa in esecuzione dell’ordinanza accertata dalla P.M. con verbale di accertamento prot. n. 25891 del 14.10.2020.
I.2. – di un locale al piano seminterrato (adibito a sala di attesa), creato con la realizzazione di un tramezzo divisorio in un’area già esistente, rifinito in ogni sua parte e dotato di impianti elettrici ed illuminazione; con riferimento ai tioli edilizi eventualmente esistenti ha rilevato che “ il tramezzo divisorio, realizzato per la creazione del locale utilizzato oggi a sala d’attesa, rientrerebbe in una richiesta DIA in sanatoria esibita dalla parte ricorrente e trasmessa al prot. comunale col n. -OMISSIS- evidenza che la pratica edilizia, seppur citata tra i documenti agli atti dell’ufficio comunale e riportata nell’ordinanza n. 9/22, non è stata rinvenuta nei fascicoli messi a disposizione dal comune di Ottaviano”;
I.3. - di “ un locale interrato adibito a studio ” (…) “ realizzato senza titolo edilizio ma riportato nella DIA 22910/2011 (rimasta inesitata)”;
I.4. – di “ un muretto rivestito in pietra, posto ortogonalmente al confine ovest, di lunghezza ml 3,22 ed altezza ml 1,75, interrotto da un vano di passaggio di larghezza ml 0,65; un tratto del muro funge da parete laterale al locale di servizio igienico ”, sprovvisto di titolo edilizio;
I.5. – di un “ servizio igienico posto a ridosso del lato ovest del fabbricato, di dimensioni planimetriche pari a ml. 3,15 x ml 1,00 e altezza media pari a ml. 2,20, con copertura in lamiera coibentata e parete in ferro in cui si inserisce la porta d’accesso, anch’essa in ferro ”, sprovvisto di titolo edilizio;
I.6. – di un locale (officina-deposito attrezzi) oggetto della DIA in sanatoria presentata al prot. comunale n. 22910 del 30.11.2011 (non esitata);
I.7 - di pavimentazione a servizio dei due gazebo (di cui all’ordinanza n. 10) di dimensioni corrispondenti al grafico allegato all’autorizzazione paesaggistica rilasciata in data 03/02/2017 con prot. 1431 per le tettoie.
II. Con riferimento alle opere oggetto dell’ordinanza n. -OMISSIS-– p.lla 1176 ha rilevato la presenza:
- di tettoie (gazebo), perimetralmente aperte, utilizzate per ricovero auto, realizzate su rilascio di autorizzazione comunale n. 1595 del 24.01.2017 e dotate di autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per l’area metropolitana di Napoli il 03/02/2017 con prot. 1431.
Dalle osservazioni del Comune allegate alla relazione di verificazione si evince che:
- è stata rinvenuta la DIA in sanatoria esibita dalla parte ricorrente e trasmessa al prot. comunale col n. -OMISSIS- a riguardo il tecnico del Comune precisa che “ della stessa DIA non risulta istruttoria e/o accoglibilità”.
Per quanto riguarda il servizio igienico con un lato in muretto di mattone rosso e il locale officina anche il ricorrente ne riconosce la natura abusiva (così nella memoria depositata in data 15 maggio 2025).
9. - Da quanto emerso a seguito della disposta verificazione consegue che l’ordinanza 9/2022 si rivela priva di vizi nella parte riferita all’ordine di ripristino del muretto (di cui al punto I.4.) e del servizio igienico (punto I.5), in quanto opere risultate prive di qualunque titolo edilizio.
Per tutti gli altri punti oggetto dell’ordinanza n-OMISSIS-e le opere di cui all’ordinanza n. 10/2022, debbono ritenersi fondate le censure di difetto di istruttoria e motivazione, in quanto nell’ambito dell’approfondimento istruttorio è emerso che, come visto, per gli interventi oggetto dell’ordine di demolizione:
- per alcuni, vi è stato l’intervenuto ripristino, accertato con verbale prot. n. 25891 del 14.10.2020 dell’abuso ( i.e. trasformazione del vano/finestra in vano porta/finestra al piano terra, mediante apposizione di balaustra fissa e di un pannello metallico cieco fissato alla stessa balaustra);
- per altri, vi è stata l’avvenuta presentazione di DIA in sanatoria prot. n. 22910 del 30/11/2011, mai esitata ( i.e. come elencati nella verificazione: locale adibito a sala d’attesa, punto 1.2, locale studio locale officina, punto1.3 e locale officina deposito, punto 1.6);
- per altri ancora, sono rilevanti il provvedimento comunale n. 1595 del 24.01.2017 e il parere favorevole paesaggistico rilasciato dalla Soprintendenza ABAP per l’area metropolitana di Napoli il 03/02/2017 con prot. 1431 ( i.e . due gazebo), mentre la pavimentazione a servizio dei due gazebo (di cui all’ordinanza n. 10) è risultata di dimensioni corrispondenti al grafico allegato all’istanza di autorizzazione paesaggistica (parere favorevole del 03/02/2017).
9.1. - Ebbene, per quanto concerne il vano finestra, giova rilevare che dell’abuso (i.e . trasformazione in vano porta) il Comune ha, dapprima, accertato l’avvenuto ripristino (apposizione di balaustra fissa e pannello metallico) e, poi, con l’ordinanza n-OMISSIS-ha contestato la “reiterazione” dell’abuso rimandando ad una foto, senza fornire alcun dettaglio ulteriore. Il verificatore ha confermato l’interdizione dell’uscita dal vano, per mezzo della balaustra fissa e del pannello metallico. Quand’anche il Comune avesse ritenuto non adeguate le modalità del ripristino, avrebbe comunque dovuto fornire specifica motivazione, soffermandosi in particolare sull’asserita “reiterazione”. Nulla, invece, si ricava dagli atti circa l’istruttoria svolta o la motivazione fondante il provvedimento di ripristino impugnato.
9.2. - Con riferimento, poi, alla DIA in sanatoria prot. n. 22910 del 30/11/2011, come sopra rilevato, è lo stesso tecnico comunale a confermarne l’esistenza, senza che tuttavia la stessa risulti esitata.
Come noto, a differenza di quanto previsto per l'accertamento di conformità di cui all'art. 36, D.P.R. 380/2001 per il quale, in caso inerzia a seguito della presentazione della domanda, è la stessa norma che qualifica espressamente l'eventuale silenzio dell'amministrazione come diniego, l’art. 37, D.P.R. 380/2001 nulla dispone sul punto.
In quest’ultimo caso, secondo l’orientamento dominante del Consiglio di Stato condiviso dal Collegio ( ex multis , Cons. Stato, Sez. II, sent. 1708 del 20 febbraio 2023) occorre che l’istanza in sanatoria sia esitata con un provvedimento espresso.
Prima di disporre l’ingiunzione di demolizione, dunque, il Comune avrebbe dovuto adottare un provvedimento espresso e motivato sulla menzionata DIA.
9.3. - Analogamente, il difetto di istruttoria è ravvisabile, secondo il Collegio, con riferimento alle opere (due gazebo e pavimentazione) per le quali è stato espresso parere favorevole sull’istanza di autorizzazione paesaggistica, per non avere l’amministrazione nulla riferito circa l’eventuale mancato rilascio di (ulteriori e diversi) titoli edilizi conclusivi del procedimento e le eventuali ragioni ostative alla conformità delle opere, ivi comprese quelle relative alle dimensioni della pavimentazione (conforme agli allegati all’istanza di autorizzazione paesaggistica).
10. - Per tutto quanto esposto il ricorso deve essere respinto nella parte in cui l’ingiunzione di demolizione è riferita al ripristino del muretto (di cui al punto I.4.) e del servizio igienico (punto I.5) dell’ordinanza n. 9/2022, mentre deve essere accolto per la restante parte (riferita al ripristino delle altre opere) dell’ordinanza n-OMISSIS-e per l’integrale ordinanza n. -OMISSIS-che, per l’effetto, sono annullate per le motivazioni sopra precisate.
11. - Il compenso del verificatore, HI Giuseppe OL, richiesto con istanza depositata in data 15 aprile 2025, è posto a carico del Comune resistente.
La liquidazione del compenso in favore degli ausiliari del giudice amministrativo avviene ai sensi del D.M. 30.5.2002, della L 319/1980, e del D.P.R. 115/2002 (posto che il D.M. 140 del 20.7.2012 non risulta riguardare tale speciale ambito, come evincibile dalla sentenza n. 192 del 24.9.2015 della Corte Costituzionale) ( ex multis , Cons. Stato sez. VI, sent. 10 del 4.01.2021; T.A.R. Napoli, sez. VII, decr. coll. 2295/2017).
Tanto premesso in ragione del valore della causa e della complessità dell’incarico svolto appare equo liquidare al verificatore architettato Giuseppe OL, un compenso di complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, posto a carico del Comune di Ottaviano, previa detrazione dell’anticipo, se già versato, da rimborsare in favore di parte ricorrente.
12.- Le spese di lite, in ragione dell’esito del giudizio e di quanto emerso in corso di causa, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e lo accoglie per la restante parte ai sensi di quanto precisato in motivazione, e, per l’effetto, annulla in parte l’ordinanza n-OMISSIS-ed integralmente l’ordinanza n. -OMISSIS-
Liquida le spese relative al compenso del verificatore in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e le pone a carico del Comune, previa detrazione dell’anticipo eventualmente già versato (e dunque da rimborsare a parte ricorrente).
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori, Presidente
Rosalba Giansante, Consigliere
Cesira Casalanguida, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cesira Casalanguida | Michelangelo Maria Liguori |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.