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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 2694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2694 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio
Palmieri ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 16576/2024
TRA
difeso dall'avv. BALDASSARRE PASQUALE Parte_1
RICORRENTE
E
difeso dall'avv. MOSCARIELLO CARMEN;
CP_1
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16/07/24 il ricorrente espone che in data
31/05/2021 veniva emessa ingiunzione di pagamento esecutiva nei confronti della Società DMF Demolizioni Civili Industriali e «per il Controparte_2 pagamento della somma pari ad euro 3.296,14 per indennità retributive varie tra cui TFR nonché ultime mensilità arretrate e non percepite, il ricorso veniva notificato non opposto e munito di esecutorietà... che il Tribunale di Taranto dichiarava la liquidazione giudiziale delle
[...] con il numero 16/2023 e fissava Controparte_3
l'udienza del 19.03.2024 per l'esame delle domande di ammissione al passivo, ed in seguito a domanda di ammissione al passivo il Tribunale ammetteva il ricorrente alla massa passiva per l'importo di euro €
3.296,14... che pertanto l'istante provvedeva ad attivare la procedura di accesso al Fondo di Garanzia dei crediti da Lavoro presso L' , CP_1 conseguentemente l'istante, in data 21.02.2024 presentava domanda telematica di richiesta al Fondo di Garanzia presso l' , per ottenere il CP_1 pagamento del trattamento di fine rapporto pari € 337,02 e delle ultime mensilità di entrambi i rapporti di lavoro del 2020 e del 2021 con la società DMF Demolizioni Civili Industriali e Navali srls, le somme richieste rientrano nel periodo dei 365 giorni dal deposito del decreto ingiuntivo».
Tanto premesso chiede la domanda di condanna dell' al Controparte_4
1 pagamento del TFR e delle ultime mensilità per complessivi € 2597,94, di cui € 337,02 per TFR ed € 2.260,29 per ultime mensilità».
L' si costituisce rilevando di aver liquidato i crediti azionati il CP_1
29/07/24.
In ragione della soddisfazione della pretesa in corso di giudizio deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè
l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. Sez.
3, Sentenza n. 2567 del 06/02/2007).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 4630 del 21/05/1987).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 4034 del 21/02/2007).
D'altra parte, si tratta di uno strumento processuale insostituibile, atteso che il giudice, pur sussistendo la fondatezza della domanda, non potrebbe pronunciare una sentenza di accoglimento che verrebbe a costituire
2 un nuovo titolo esecutivo per ottenere quanto già conseguito dal creditore, né potrebbe dichiarare il difetto di interesse ad agire per avere il creditore già conseguito l'oggetto della pretesa, atteso che l'interesse ad agire sussisteva al momento della proposizione della domanda giudiziale, ciò che interferisce con il profilo delle spese processuali.
In quest'ottica, è stato chiarito che la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 19568 del 04/08/2017).
Tanto premesso, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe infondata ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto sia idoneo a eliminare sul punto ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti (Sez. 3,
Sentenza n. 23289 del 08/11/2007).
La pronuncia deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass. Sez. 5, Sentenza
n. 13588 del 11/06/2007).
Alla stregua delle esposte considerazioni, il pagamento avendo soddisfatto la pretesa del ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Tenuto conto della scarsa rilevanza del ritardo, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione per 1/2 delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. come modificato dall'art. 13 comma 1 d.l.
12/09/14 n. 132 conv. in l. 10/11/14 n. 162, nel testo risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 77 del 19/04/18.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, di 1/2 delle spese di lite, che liquida in € 1312,00, oltre 15%
3 per spese forfetarie IVA e CPA, con attribuzione.
Napoli, 08/04/2025
Il Giudice del lavoro dott. Sergio Palmieri
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