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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 12/06/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Sabrina CICERO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 993/2025, promossa con ricorso depositato in data 28/03/2025 da Parte_1
, con avv. ROBERTA RUSTIA, e , con avv. ALESSANDRO
[...] Parte_2
PIERALLI;
- i quali hanno contratto matrimonio a Pirano (SLO) con rito civile in data 23.01.1993 in regime di comunione dei beni, successivamente registrato presso il Comune di Trieste;
- da tale unione non sono nati figli;
- le parti sono già separate di fatto dal 1993, pochi mesi dopo il matrimonio.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473 bis 51 e 473 bis 49 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti
CONDIZIONI:
1. I coniugi che non hanno mai convissuto e che hanno cessato di frequentarsi del tutto tre mesi dopo il matrimonio separandosi di fatto già nei primi mesi del 1993, continueranno a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto.
2. Le parti, in considerazione di quanto esposto al punto 1, non hanno nulla da pretendere l'uno dall'altro da un punto di vista economico.
3. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti ai fini della validità per
l'espatrio.
pagina 1 di 3 *****
Decorsi i termini di legge voglia il Tribunale, rimettere la causa nel ruolo ed autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione, e
PRONUNCIARE
sentenza di scioglimento del matrimonio, alle seguenti
CONDIZIONI
1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto a Pirano (Slo) in data 23.01.1993, mandando la
Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Trieste.
2. Nulla a pretendere reciprocamente da un punto di vista economico essendo entrambi autosufficienti.
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e provveduto al deposito della documentazione prescritta.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate e dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La richiesta congiunta dei coniugi può essere accolta anche perché regolamenta in modo compiuto e adeguato le condizioni inerenti ai rapporti economici, né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Ai sensi dell'art 191 c.c., si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
La domanda di scioglimento del matrimonio sarà invece procedibile decorso il termine di legge, come previsto dall'art. 473-bis 49 c.p.c., ossia trascorsi 6 mesi dalla data della pronuncia odierna di separazione consensuale. In proposito si aderisce invero all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 4311 del 16.10.2023, che ha ammesso il cumulo tra le domande di separazione e divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale tra gli stessi;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza di separazione;
pagina 2 di 3 5) Fissa nuova udienza al 7/01/26, da intendersi sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ai fini della pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, anche riguardo allo scioglimento della comunione legale (atto trascritto al n. 45 p. 2 s. C anno 1993)
Così deciso in Trieste, il 10/06/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Sabrina CICERO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 993/2025, promossa con ricorso depositato in data 28/03/2025 da Parte_1
, con avv. ROBERTA RUSTIA, e , con avv. ALESSANDRO
[...] Parte_2
PIERALLI;
- i quali hanno contratto matrimonio a Pirano (SLO) con rito civile in data 23.01.1993 in regime di comunione dei beni, successivamente registrato presso il Comune di Trieste;
- da tale unione non sono nati figli;
- le parti sono già separate di fatto dal 1993, pochi mesi dopo il matrimonio.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473 bis 51 e 473 bis 49 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti
CONDIZIONI:
1. I coniugi che non hanno mai convissuto e che hanno cessato di frequentarsi del tutto tre mesi dopo il matrimonio separandosi di fatto già nei primi mesi del 1993, continueranno a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto.
2. Le parti, in considerazione di quanto esposto al punto 1, non hanno nulla da pretendere l'uno dall'altro da un punto di vista economico.
3. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti ai fini della validità per
l'espatrio.
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Decorsi i termini di legge voglia il Tribunale, rimettere la causa nel ruolo ed autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione, e
PRONUNCIARE
sentenza di scioglimento del matrimonio, alle seguenti
CONDIZIONI
1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto a Pirano (Slo) in data 23.01.1993, mandando la
Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Trieste.
2. Nulla a pretendere reciprocamente da un punto di vista economico essendo entrambi autosufficienti.
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e provveduto al deposito della documentazione prescritta.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate e dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La richiesta congiunta dei coniugi può essere accolta anche perché regolamenta in modo compiuto e adeguato le condizioni inerenti ai rapporti economici, né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Ai sensi dell'art 191 c.c., si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
La domanda di scioglimento del matrimonio sarà invece procedibile decorso il termine di legge, come previsto dall'art. 473-bis 49 c.p.c., ossia trascorsi 6 mesi dalla data della pronuncia odierna di separazione consensuale. In proposito si aderisce invero all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 4311 del 16.10.2023, che ha ammesso il cumulo tra le domande di separazione e divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale tra gli stessi;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza di separazione;
pagina 2 di 3 5) Fissa nuova udienza al 7/01/26, da intendersi sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ai fini della pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, anche riguardo allo scioglimento della comunione legale (atto trascritto al n. 45 p. 2 s. C anno 1993)
Così deciso in Trieste, il 10/06/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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