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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/07/2025, n. 2078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2078 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa
La Corte d'appello di Milano, in persona dei magistrati:
RI OT Presidente relatore
Lorenzo Orsenigo COsigliere
Cristina Ravera COsigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1149/2023 R.G. tra
(C.F. ), assistito e difeso dagli Avvocati Parte_1 P.IVA_1
NE MA, AN GA ed LI GN dell'Avvocatura
Comunale, ed elettivamente domiciliato presso i difensori appellante e
(C.F. ), in persona del Curatore COtroparte_1 P.IVA_2
Dott. (C.F. ), rappresentato e difeso CP_2 C.F._1 dall'Avv. Pier Carlo Cajani Monza ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Iacopo Felino Lissoni in , Viale Regina Margherita n. Pt_1
33 appellato e appellante incidentale (C.F. ) assistito e difeso dall'Avv. COtroparte_3 P.IVA_3
ZO CA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, appellata e appellante incidentale
(C.F. e P.IVA COtroparte_4
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Laura Cavazzuti ed P.IVA_4 elettivamente domiciliata presso il difensore, appellata e appellante incidentale
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avvocato CP_5 P.IVA_5
EA IV LL, ed elettivamente domiciliata presso il difensore, appellata
OGGETTO: Appalto di opere pubbliche
CONCLUSIONI
PER IL Parte_1
Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, previe le più opportune declaratorie, in accoglimento dell'appello proposto dal Parte_1
, e in riforma dell'impugnata sentenza n. 2413/2023 del Tribunale
[...]
Ordinario di Milano, Sezione XV - Specializzata Impresa “B”, depositata il 24.3.2023, notificata in data 27.3.2023, e ferma restando la sospensione dell'esecutività della predetta sentenza n. 2413/2023 del Tribunale di Milano, disposta con ordinanza dell'Ecc.ma Corte d'Appello del 9.6.2023:
- in via preliminare dirimente: dichiarare la carenza di legittimazione attiva di e per essa del CP_1
per i motivi indicati nelle difese del COtroparte_1 Parte_1
, ferma restando l'inammissibilità dell'intervento di Intesa San Paolo,
[...]
e con ogni conseguenziale provvedimento;
- in via principale: respingere integralmente tutte le domande e le eccezioni proposte dal da e dalle altre Parti contro COtroparte_1 COtroparte_6 il in quanto inammissibili ed infondate, e comunque non Parte_1 provate, per uno o più dei motivi indicati nelle difese del Parte_1 in particolare, e fermo restando quanto precede (in particolare, ferma restando la richiesta di respingere integralmente tutte le domande e le eccezioni proposte da tutte le altre Parti del presente procedimento contro il
, respingere integralmente gli appelli incidentali proposti Parte_1 dal e da e respingere quello COtroparte_1 COtroparte_6
pag. 2/45 proposto da nella parte in cui è rivolto contro il CP_4 Parte_1
;
[...]
- in subordine: in via di eccezione di compensazione, per il denegato caso in cui il Tribunale dovesse riconoscere partite / importi in favore del , previ i COtroparte_1 più opportuni accertamenti e/o declaratorie del caso, dichiarare la compensazione delle contrapposte partite, respingendo comunque tutte le pretese rivolte dal nei confronti del COtroparte_1 Parte_1
;
[...]
- per il denegato caso in cui non venissero integralmente respinte le domande del (e sempre salvo il gravame), e previa COtroparte_1 declaratoria della giurisdizione (almeno concorrente) del Giudice Ordinario, accertare la responsabilità in capo a COtroparte_7
, medesima tenuta, in tutto o, in
[...] COtroparte_8 subordine, in parte, e conseguentemente condannarla, a pagare al in luogo e vece del gli importi in COtroparte_1 Parte_1 denegata ipotesi riconosciuti dal Giudicante a favore del medesimo e comunque condannare la stessa a COtroparte_1 CP_4 manlevare, tenere indenne, o in via gradata rimborsare al Parte_1 quanto quest'ultimo fosse in ipotesi condannato a pagare al CP_1
.
[...]
In via istruttoria:
- si è prodotto il fascicolo di parte del primo grado di giudizio del Parte_1
;
[...]
- si chiede l'acquisizione integrale della TU svolta in primo grado completa di tutti gli allegati, tra i quali in particolare le osservazioni e le comunicazioni del CTP del Comune di;
Pt_1
- si chiede, qualora non prodotti dalle altre parti, l'acquisizione integrale dei documenti prodotti dalle altre parti nel precedente grado di giudizio;
- si chiede occorrendo la rinnovazione della TU svolta in primo grado, in quanto palesemente affetta dai vizi illustrati nelle difese comunali;
- si chiede occorrendo l'acquisizione della documentazione completa relativa alle offerte presentate dai concorrenti nella gara d'appalto per cui è causa (appalto integrato n. 52/2011 del;
Parte_1
- si chiede il rigetto dell'istanza istruttoria testimoniale proposta dal
, perché i capitoli di prova ex adverso dedotti sono COtroparte_1 generici, contengono giudizi, e sono, comunque, inammissibili ed irrilevanti sotto vari profili;
- si chiede il rigetto dell'istanza di rimessione in termini avanzata da
[...]
COtroparte_6
Sulle spese: con il favore delle spese di lite e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali forfettarie nella misura del 15%, ed oltre oneri riflessi (in luogo di IVA e CPA), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di , Pt_1 ed oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese di TU;
in pag. 3/45 subordine, con compensazione integrale - o, in ulteriore subordine, parziale - delle spese medesime. CO riserva di ulteriori difese, deduzioni, produzioni ed istanze.
o * o * o Il non accetta alcuna estensione del contraddittorio da Parte_1 parte delle controparti.
PER IL COtroparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal in parziale riforma della sentenza n. 2413/2023 del COtroparte_1
Tribunale di Milano, sez. Impresa “B”, pubblicata in data 24/03/23, così giudicare IN VIA PRINCIPALE
-) rigettare l'appello principale promosso dal l'appello Parte_1 incidentale promosso da –ferma la non accettazione del COtroparte_6 contraddittorio sulle nuove domande formulate da quest'ultima-, l'appello incidentale subordinato svolto da COtroparte_4 nella parte in cui chiede la riforma della sentenza di 1° grado con
[...] rigetto delle domande proposte dal tutti in quanto COtroparte_1 infondati in fatto e diritto;
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE
-) ferma l'accertata e dichiarata risoluzione di diritto ex art. 1454 cod. civ. del contratto di appalto stipulato in data 14 settembre 2012 (rep. 103518), per l'effetto condannare il a pagare in favore del Parte_1 CP_1
in parziale riforma della sentenza di 1° grado, che ha già
[...] liquidato un importo di €. 1.749.000, l'ulteriore somma di €. 412.663,73= a titolo di risarcimento del danno di cui alla riserva n. 2 iscritta da e CP_1 così per una condanna complessiva di €.2.161.663,73=, oltre interessi legali dal 27/01/2017 e rivalutazione monetaria;
IN OGNI CASO
-) con rifusione delle competenze di lite, oltre oneri di legge e rimborso forfettario anche del 2° grado;
IN VIA ISTRUTTORIA
-) per la denegata ipotesi in cui non si ritenesse sufficientemente istruita la causa ai fini dell'appello incidentale, si chiede di ammettere i seguenti capitoli di prova per testi dedotti in 1° grado:
1. “Vero che i cantieri sono stati consegnati con notevoli ritardi, invertendo anche il cronoprogramma che prevedeva la divisione in più blocchi successivi tra loro”;
2. “Vero che il regolare svolgimento dei lavori è stato impedito dalla mancata predisposizione delle varianti”;
3. “vero che la contabilizzazione ed emissione dei SAL ha contravvenuto alla tempestività normativamente prevista” Si indicano quali testi:
pag. 4/45 -sig. , residente in [...]Testimone_1
-sig.ra , residente in [...]; Testimone_2
-) rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie.
PER COtroparte_6
Dichiarando sin d'ora di non accettare contraddittorio su nuove domande e/o eccezioni formulate ex adverso, richiamate tutte le precedenti difese ed istanze istruttorie già formulate in atti, in ogni caso, piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello di , rigettata ogni contraria istanza, ragione o Pt_1 eccezione, in accoglimento dei motivi d'appello incidentale proposti da
[...]
in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. COtroparte_3
2413/2023, pubblicata in data 24/03/2023, notificata in data 27/03/2023, dichiarato preliminarmente ammissibile l'intervento nel giudizio di primo grado spiegato ai sensi del combinato disposto degli artt. 102 e 105 c.p.c., disposta – se del caso – la rimessione in termini ai sensi del successivo combinato disposto degli artt. 153, 268, ultimo comma, e 354 c.p.c., così provvedere: in via principale:
rigettare l'appello proposto dal in quanto infondato in Parte_1 fatto e in diritto;
in via incidentale:
accertata e dichiarata la titolarità in capo ad di tutti COtroparte_3
i crediti costituiti dal corrispettivo e/o comunque derivanti dal contratto d'appalto n. 52/2011, stipulato in data 14/09/2012 tra ed il CP_1
per l'effetto, disporre che il in persona Parte_1 Parte_1 del Sindaco pro tempore, versi direttamente in favore di COtroparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, tutte le somme, che
[...] verranno accertate in corso di causa, costituenti il corrispettivo dell'appalto di cui è causa e comunque i crediti da esso derivanti;
in subordine rispetto alla domanda sub n. 2), accertata e dichiarata la titolarità in capo ad di tutti i crediti costituiti dal COtroparte_3 corrispettivo e/o comunque derivanti dal contratto d'appalto n. 52/2011, stipulato in data 14/09/2012 tra ed il per CP_1 Parte_1
l'effetto, disporre che il in persona del Sindaco pro Parte_1 tempore, versi direttamente in favore di in persona COtroparte_3 del legale rappresentante pro tempore, tutte le somme, che verranno accertate in corso di causa, costituenti il corrispettivo dell'appalto di cui è causa e comunque i crediti da esso derivanti, sino a concorrenza dell'importo di Euro 982.426,80 (o in quella maggiore o minore misura accertanda in corso di causa) corrispondente alle anticipazioni erogate da COtroparte_3 nei confronti del così come ammesso allo
[...] COtroparte_1 stato passivo fallimentare, con liberazione delle somme eccedenti n favore dell'attrice;
in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande di , CP_1 disporre che le somme liquidate a carico del vengano Parte_1
pag. 5/45 versate in favore di sino a concorrenza dell'importo di COtroparte_3
Euro 982.426,80 (o in quella maggiore o minore misura accertanda in corso di causa), corrispondente al credito vantato da nei COtroparte_3 confronti del fallimento così come ammesso allo stato passivo CP_1 fallimentare, o in quella maggiore o minore misura accertanda in corso di causa;
in via istruttoria:
nel caso in cui il Giudice ritenesse necessario istruire nuovamente la causa in relazione alle domande svolte da , rimettere in COtroparte_3 termini quest'ultima al fine di consentire la formulazione di eventuali istanze istruttorie. CO vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio.
PER E COtroparte_4 COtroparte_4
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione, previe le più opportune declaratorie, anche in accoglimento degli appelli incidentali svolti: In via principale:
- respingere l'appello del nella parte in cui chiede la Parte_1 riforma del capo n. 6 della Sentenza che dichiara l'assenza di giurisdizione del Giudice Ordinario in relazione alle domande avanzate dallo stesso nei confronti di e confermare quindi la Sentenza nella Pt_1 CP_4 parte in cui dichiara la carenza di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e la sussistenza della giurisdizione della Corte dei COti, in relazione alla domanda di manleva svolta dal e, per Parte_1
l'effetto, estromettere Parte_2
dal presente giudizio;
[...]
- respingere l'appello del nella parte in cui chiede la riforma del Pt_1 capo n. 8 della Sentenza limitatamente alla condanna alle spese di giudizio nei confronti di e, per l'effetto, confermare in parte qua la predetta CP_4
Sentenza;
- riformare la Sentenza esplicitando che la domanda svolta da nei CP_4 confronti di è solamente assorbita (in ragione della carenza di CP_5 giurisdizione) e non è invece rigettata;
Subordinatamente alla riforma della Sentenza chiesta dal Parte_1 nella parte in cui dichiara la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario, In via principale:
- riformare la Sentenza respingendo integralmente tutte le domande proposte da contro il in quanto infondate e CP_1 Parte_1 comunque non provate;
- accertare e dichiarare previa ogni opportuna declaratoria, l'assenza di responsabilità in capo a COtroparte_9
, con riferimento ai fatti di causa ed alle domande svolte da
[...]
pag. 6/45 nei confronti del nonché alle domande CP_1 Parte_1 svolte dal nei confronti di;
Parte_1 CP_4
- respingere le domande avanzate dal nei confronti di Parte_1
. CP_4
In subordine: nella denegata ipotesi in cui dovessero essere anche parzialmente accolte le domande azionate dal nei confronti di (e salvo Parte_1 CP_4 il gravame), dichiarare tenuta e condannare l'SI CP_10
(ed il soggetto ad essa subentrato ) a manlevare e
[...] CP_5 tenere indenne, o in via gradata, a rimborsare a quanto CP_4 quest'ultima fosse in ipotesi condannata a pagare al e/o a Parte_1
CP_1
In via istruttoria: si produce il fascicolo di parte del primo grado di giudizio di;
CP_4 si chiede l'acquisizione integrale della TU svolta in primo grado completa di tutti gli allegati, tra i quali in particolare le osservazioni e le comunicazioni del CTP di Politecnica;
si chiede, qualora non prodotti dalle altre parti, l'acquisizione integrale dei documenti prodotti dalle altre parti nel precedente grado di giudizio;
si chiede occorrendo la rinnovazione della TU svolta in primo grado, in quanto palesemente affetta dai vizi illustrati nelle difese;
si chiede occorrendo l'acquisizione della documentazione completa relativa alle offerte presentate dai concorrenti nella gara d'appalto per cui è causa (appalto integrato n. 52/2011 del e quelle nelle gare Parte_1 indette (appalto n. 108, 109, 110 e 112) in altri analoghi lotti andati tutti in aggiudicazione nel corso del 2012. Si insiste per l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli:
1) vero che conferma i rilievi eseguiti e riportati nei documenti da 138 a 155 (brogliacci) e che le misurazioni sono state eseguite in contraddittorio con il personale dell'appaltatore di volta in volta presente in cantiere (come risulta altresì dalla sigla dei brogliacci);
2) vero che i suddetti brogliacci venivano compilati in cantiere alla presenza dei direttori operativi di Politecnica o ispettori di cantiere unitamente al personale dell'appaltatore volta per volta presente;
3) vero che le date in cui venivano rilevate le misurazioni erano CP_4 solitamente concordate tra i direttori operativi di ed i capi CP_4 cantiere dell'appaltatore;
4) vero che i brogliacci e le misurazioni venivano condivise con l'appaltatore tramite consegna di copia elettronica o cartacea in occasione degli incontri di allineamento che si tenevano con l'impresa;
5) vero che le porte REI con riferimento alla scuola Romagna sono state montate da con fessure rispetto al pavimento;
dica il teste se tale CP_1 problema è stato risolto da;
CP_1
6) vero che il 7 ottobre 2016 i signor e la signora Persona_1 Testimone_2 di incontravano a Modena presso i locali di i
[...] CP_1 CP_4
pag. 7/45 signori e di che illustravano la Persona_2 Testimone_3 CP_4 perizia di variante e in tale occasione si era mostrata d'accordo con il CP_1 contenuto della perizia di variante;
7) vero che con riferimento alla fase di progettazione nel contratto CP_4 per l'elaborazione progetti antincendio per l'ottenimento del parere da parte dei VVFF di n. 236 edifici scolastici del Comune di , ha eseguito, tra le Pt_1 altre, le seguenti attività:
- rilevamento dello stato di fatto per tutte le scuole ubicate in via Muzio n. 5- 9, Romagna 16-18, Giustizia n. 6, Venini n. 78-80 e Colletta n. 49-51;
- elaborazione e presentazione dei progetti antincendio e dei progetti definitivi relativi alle scuole di: Via Muzio n. 5-9; Via Della Giustizia n. 6; Via Colletta n. 49-51, via Mincio 21, via Oglio 23, piazza Santissima Trinità 5. Sempre ha poi sottoscritto e fatto propri, nonché depositato, CP_4 altresì i progetti definitivi delle scuole situate in via Romagna 16-18, via Venini 78-80 e via Cisalpino 38-40 progetti che sono stati redatti da Methodo Engineering, mentre con riferimento alle scuole via Romagna 16-18, via Venini 78-80 e via Cisalpino 38-40, l'elaborazione del progetto antincendio è COt stata effettuata da . Si indicano quali testi (presso ) i signori CP_4 Testimone_4 Tes_5
,
[...] Testimone_3 Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8
ed Testimone_9 Testimone_10 Testimone_11
Si chiede il rigetto dell'istanza istruttoria testimoniale proposta dal
, perché i capitoli di prova ex adverso dedotti sono COtroparte_1 generici, contengono giudizi, e sono, comunque, inammissibili ed irrilevanti sotto vari profili, chiedendo di essere ammessi a prova contraria e controprova, con i testi sopra elencati, sui capitoli di prova delle altre parti del giudizio che dovessero essere ammessi. CO vittoria di spese, competenze, onorari ed accessori di legge (di entrambi i gradi di giudizio).
PER CP_5
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., accogliere le seguenti domande svolte in primo grado e non accolte in quanto assorbite:
in via principale, nel rapporto assicurativo, nella non creduta e denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva svolta dichiarare CO che, in relazione al sinistro specifico, la polizza n. IFL0007976 prevede una franchigia di € 50.000,00 per ogni richiesta risarcitoria e opera nei limiti del massimale disponibile;
in via preliminare, nel merito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di per i motivi indicati nelle difese del CP_1
con ogni conseguente provvedimento;
Parte_1
in via principale, nel merito, rigettare ogni domanda svolta dal perché infondata in fatto e in diritto;
COtroparte_1
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
pag. 8/45 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
I. Il giudizio di primo grado CO atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito: CP_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano il CP_1 [...]
(di seguito: il al fine di sentire accertare e dichiarare Parte_1 Pt_1
l'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c. o -in via subordinata- la risoluzione ex art. 1455 c.c. del contratto di appalto stipulato tra le parti il 14.09.2012, con il quale il aveva affidato a la Parte_1 CP_1 progettazione esecutiva e la realizzazione di alcuni interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento all'art. 13 del D.M. del 26.08.1992, e l'ottenimento dei certificati di prevenzione incendi (C.P.I.), di dieci plessi scolastici situati nel territorio del Pt_1
Le principali fasi del rapporto di appalto oggetto di causa possono essere sinteticamente ricostruite come segue:
- con delibere n. 3093 del 05.12.2008 e n. 1091 del 15.04.2011, il Pt_1 approvava il progetto definitivo relativo agli interventi di manutenzione straordinaria per la prevenzione incendi predisposto dall'ATI formata da (di seguito: COtroparte_12
), e CP_4 COtroparte_13 COtroparte_14
[...]
- con provvedimento del 02.03.2012 il aggiudicava l'appalto a Pt_1
CP_1
- in data 14.09.2012 il e stipulavano il contratto di Pt_1 CP_1 appalto n. 52/2011, concordando: i) che la consegna del progetto esecutivo sarebbe avvenuta entro 120 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'ordine di servizio di cui all'art.
4.1.1. del capitolato speciale d'appalto; ii) che l'esecuzione dei lavori sarebbe dovuta avvenire entro 630 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori;
iii) un corrispettivo complessivo pari ad € 6.042.321,24, oltre iva;
- in data 08.04.2013, il RUP emetteva l'ordine di servizio n. 1, con il quale ordinava a l'avvio della redazione del progetto esecutivo relativo CP_1 agli interventi appaltati da eseguirsi presso 9 plessi scolastici1 con previsione di suddivisione dei lavori in 3 blocchi;
pag. 9/45 - il 31.10.20132 consegnava il progetto esecutivo e in data CP_1
18.02.2014 consegnava il progetto esecutivo finale aggiornato a seguito delle modifiche e delle integrazioni richieste dagli uffici comunali;
quest'ultimo veniva verificato e validato positivamente dal RUP il 17.03.2014;
- con delibera n. 900 del 30.04.2014 il approvava il nuovo quadro Pt_1 economico comparativo dell'appalto, mentre con determinazione dirigenziale n. 472 del 07.05.2014 approvava il progetto esecutivo ed il relativo quadro economico;
- con verbale di consegna dei lavori del 11.06.2014, i plessi scolastici venivano formalmente consegnati a con l'avvertimento che CP_1
l'effettivo inizio dei lavori di ciascuno dei 9 plessi, ai sensi dell'art.
4.2 del capitolato speciale di appalto, sarebbe dovuto avvenire a seguito dell'emissione di uno specifico ordine di servizio;
- con ordine di servizio del 11.06.2014, la direzione lavori ordinava a di dare inizio ai lavori relativi ai plessi scolastici di via Muzio e CP_1 viale Romagna;
- in data 30.07.2014 sottoscriveva l'atto di sottomissione n. 1 che CP_1 la impegnava ad eseguire le varianti e le maggiori opere previste nel progetto esecutivo approvato, con incremento dell'importo dei lavori e dei costi interni della sicurezza di € 3.894.469,60 oltre l'importo fissato in contratto;
- con ordine di servizio del 07.01.2015, la direzione lavori ordinava a di dare inizio ai lavori relativi al plesso scolastico di via della CP_1
Giustizia;
- in data 01.03.2016 il RUP, il direttore lavori e sottoscrivevano il CP_1 verbale di concordamento, con il quale veniva spostato il termine di ultimazione lavori al 31.12.2016;
- con ordine di servizio del 10.03.2016, la direzione lavori ordinava a di dare inizio ai lavori relativi ai plessi scolastici di via Venini e via CP_1
Colletta;
- con comunicazione del 06.05.2016, la direzione lavori inviava al RUP proposta di variante relativa ai plessi scolastici di via Muzio, viale Romagna e via Della Giustizia;
- nel corso del rapporto contrattuale, iscriveva svariate riserve sul CP_1 registro di contabilità e infine, posta la mancata formalizzazione ed approvazione delle varianti ritenute necessarie, diffidava formalmente ex art. 1454 c.c. il a provvedervi con comunicazioni del 07.07.2016 e del Pt_1
28.11.2016.
pag. 10/45 In particolare, poi fallita,3 chiedeva al primo Giudice: CP_1
- di dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto ex art. 1454 c.c. in forza dell'atto di diffida e costituzione in mora del novembre 2016, ovvero, in subordine, ex art. 1455 c.c. per fatto e colpa del convenuto;
- di condannare il al ristoro dei danni quantificati in € Pt_1
7.035.707,20 ovvero nella diversa somma di giustizia, tenendo conto: i) del corrispettivo dovuto per i lavori (anche extra progetto) eseguiti e non contabilizzati (peraltro, al maggior valore di mercato delle opere realizzate rispetto al prezzo definito con il ribasso d'asta); ii) del danno pari al 10% del valore di mercato dei lavori di progetto non eseguiti quale mancata percezione di utili;
iii) del risarcimento del danno per il ritardo nell'esecuzione dei lavori in termini di spese generali inutilmente sostenute. Si è costituito il il quale ha eccepito: Pt_1
- in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva di avendo CP_1 quest'ultima - con atto del 20.10.2015 - ceduto pro soluto a
[...]
(poi incorporato in tutti i crediti CP_15 COtroparte_3 derivanti dal contratto di appalto;
- nel merito, l'infondatezza e la pretestuosità delle domande dell'attrice, dato che: i) non aveva adempiuto alle indicazioni e disposizioni della CP_1 direzione lavori, né completato i lavori oggetto di appalto in alcun cantiere;
ii) le riserve erano state iscritte dall'appaltatrice tardivamente e in violazione degli artt. artt. 190 e 191 del D.P.R. n. 207/2010, dell'art. 165 del D.P.R. n. 559/1999 e dell'art. 31 del D.M. n. 145/2000 (mancano in particolare dell'indicazione del compenso cui l'appaltatore ritiene di aver diritto e delle ragioni di ciascuna domanda - condizioni richieste a pena di decadenza per far valere le riserve -); iii) lasciava le domande di condanna nella CP_1 più totale genericità, non quantificando gli importi richiesti nelle conclusioni formulate;
iv) le domande erano inammissibili, dal momento che la disciplina degli appalti pubblici prevedeva che le riserve non potessero superare il limite del 20% dell'importo contrattuale complessivo (art. 240 bis, comma 1, Testo Unico appalti), ovvero nel caso di specie al più la somma di euro 2.000.000,00 circa;
v) le asserite mancanze del denunciate Pt_1 dall'attrice erano in realtà imputabili alla stessa o comunque CP_1 infondate;
vi) l'applicazione delle penali non prevede discrezionalità e la loro disapplicazione può essere eventualmente disposta solo nel caso in cui i pag. 11/45 ritardi non siano imputabili all'appaltatrice (circostanza che non ricorre nel caso di specie);
- in via riconvenzionale, i plurimi inadempimenti e gravi mancanze dell'appaltatrice a fronte dei quali il chiedeva la condanna di Pt_1 al pagamento della somma di € 4.261.916,34. CP_1
Il convenuto chiamava in causa , quale progettista dell'opera e CP_4 affidataria della direzione lavori, al fine di essere dalla stessa manlevata nel caso di soccombenza in giudizio. Si è costituita : CP_4
- sollevando, in via pregiudiziale, l'eccezione di carenza di giurisdizione del Giudice ordinario a favore della Corte dei conti, posto che il petitum sostanziale atteneva alle funzioni, inscindibilmente connesse, sia di progettista dell'opera che di direttore dei lavori svolte dalla terza chiamata;
- aderendo, in via preliminare, all'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo a svolta dal CP_1 Pt_1
- eccependo, nel merito: i) di aver predisposto molti anni prima dell'inizio dei lavori solo il progetto definitivo, che non ha riportato, a differenza di quello esecutivo, difetti, errori o carenze e di aver correttamente svolto le funzioni affidatele;
ii) l'irregolarità formale e comunque l'infondatezza delle riserve formulate da iii) l'inadempimento di alle disposizioni CP_1 CP_1 impartite negli ordini di servizio dalla stessa;
iv) gravi CP_4 mancanze nell'esecuzione dell'appalto da parte di CP_1
, a sua volta, chiamava in causa la AG di SI CP_4
con cui aveva sottoscritto polizza per la COtroparte_16 responsabilità civile professionale. CO Si è costituita in giudizio (di seguito: ), la COtroparte_16 quale:
- si è associata all'eccezione di difetto di legittimazione attiva di e CP_1 alle difese di merito svolte dal e da;
Pt_1 CP_4
- ha eccepito la nullità della domanda di manleva nei propri confronti per omessa delimitazione delle competenze all'interno dell'ATI (composta dalla capogruppo , da e da CP_4 COtroparte_13 [...]
e per l'incertezza circa il riparto di responsabilità fra COtroparte_17
i suoi componenti. Infine, dopo il conferimento dell'incarico al TU (dunque dopo la scadenza dei termini per il deposito delle tre memorie ex art. 183 cpc) è intervenuta in giudizio ex art. 105 c.p.c. (di seguito: o COtroparte_3 CP_3 la al fine di chiedere il versamento in proprio favore da parte del CP_18 di tutte le somme eventualmente accertate in corso di causa e Pt_1 costituenti il corrispettivo dell'appalto. In dettaglio ha eccepito: CP_3
- la carenza di titolarità in capo all'attrice della pretesa azionata, in quanto: i) stipulava in data 20.10.2015 con un contratto di CP_1 CP_3 factoring; ii) cedeva, nell'ambito di tale rapporto, in data CP_1
20.10.2015, tutti i crediti vantati verso il ai sensi del contratto Pt_1
d'appalto a fronte del versamento di un corrispettivo per complessivi € 957.415,01; iii) il opponeva a una serie di rilievi, che Pt_1 CP_3 spingevano l'intervenuta a richiedere, dapprima, la restituzione a CP_1 del corrispettivo versato per la cessione e, successivamente, a seguito dell'intervenuto fallimento, l'ammissione al passivo fallimentare;
- l'illegittimità e infondatezza delle eccezioni di compensazione sollevate sia dal che da Pt_1 CP_1
Secondo l'intervenuta si verte in ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 cpc e ha chiesto la rimessione in termini ex art. 183 cpc per validamente produrre gli atti allegati all'atto di intervento. Istruita la causa mediante TU5 e a seguito del naufragio di un tentativo di conciliazione della vertenza sollecitato dal primo Giudice, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2413/2023 pubblicata il 24.03.2023, ha parzialmente accolto le ragioni di parte attrice disponendo quanto segue:
“- accerta l'intervenuta risoluzione ex art. 1454 c.c. del contratto di appalto intervenuta in data 13 dicembre 2016, a far data dal 13 dicembre 2016;
- in parziale accoglimento delle domande svolte dal COtroparte_1 condanna il al pagamento a favore dell'attrice Parte_1 dell'importo di euro 1.749.000 a titolo di risarcimento del danno, oltre a interessi legali dal 27 gennaio 2017 al saldo effettivo;
- rigetta le domande proposte da COtroparte_3
pag. 13/45 - dichiara il difetto di giurisdizione quanto alle domande svolte nel rapporto processuale intercorso fra il e Parte_1 CP_4
e
[...] COtroparte_4
- dichiara assorbita la domanda svolta da quest'ultima nei confronti della compagina di SI COtroparte_19
;
[...]
- condanna il e a rifondere in Parte_1 COtroparte_3 solido a favore del le spese legali che si liquidano in euro COtroparte_1
545,00 per contributo unificato e bolli, euro 30.000,00 per compensi, oltre spese generali pari al 15% sul secondo importo, IVA e CPA come per legge;
- condanna il a rifondere a favore di e di Parte_1 CP_4
le spese legali che si liquidano a favore di ciascuna in euro CP_5
20.000,00 per compensi, oltre spese generali pari al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché in favore della sola euro 1.063 per contributo CP_4 unificato e bolli;
- pone in via definitiva a carico del le spese per la TU Parte_1 come liquidate con decreto 2 settembre 2021.” In particolare, le statuizioni del primo Giudice possono essere così riassunte:
1. Sulla legittimazione attiva in capo a Il Tribunale ha ritenuto CP_1 dirimente, ai fini del superamento dell'eccezione de qua, la considerazione che l'attrice non ha agito per l'adempimento del contratto di appalto (come invece ha fatto l'intervenuta per effetto del contratto di cessione del CP_3 credito), ma ha agito facendo valere, in via principale, l'intervenuta risoluzione del predetto contratto - ovvero, in via subordinata, chiedendo la declaratoria di risoluzione per inadempimento del rapporto contrattuale - e la liquidazione dei danni derivanti dal grave inadempimento in cui è incorso il Pertanto, secondo il primo Giudice, essendo il petitum di Pt_1 condanna della domanda svolta da esclusivamente risarcitorio, CP_1 permane la legittimazione ad agire in capo al quanto a COtroparte_1 detta domanda (unica svolta in giudizio) derivante dalla risoluzione del contratto di appalto, non avendo mai l'attrice agito per l'adempimento (solo in questo caso, infatti, sarebbe incorsa nel difetto di legittimazione attiva).
2. Sull'inadempimento del All'esito dell'istruttoria espletata e Pt_1 sulla base di quanto riscontrato per tabulas, il Tribunale ha ritenuto provate le principali e più gravi doglianze formulate da poiché nell'arco CP_1 temporale compreso tra la data di effettiva consegna dei plessi all'appaltatrice (11.06.2014) e la data di ultimazione contrattualmente prevista (02.03.2016) l'esecuzione non si è svolta secondo le pattuizioni contrattuali per fatto e colpa del Pt_1
pag. 14/45 Così ha opinato il collegio di primo grado: i) il cronoprogramma del progetto esecutivo non è stato rispettato, in quanto alla data del 01.03.2016 erano stati consegnati all'appaltatrice – in violazione dell'ordine originariamente pianificato – solamente 3 plessi, ossia i plessi di via Muzio e di viale Romagna previsti nel secondo blocco di lavorazione e il plesso di via della Giustizia previsto nel primo blocco di lavorazione (cfr. pag. 27 e 43 TU); ii) nessuno dei plessi consegnati poteva essere completato da CP_1 essendo oggetto di proposta di variante, in mancanza della cui approvazione era vietata dalla normativa, allora vigente e richiamata in contratto, l'esecuzione di qualsivoglia opera connessa alla variante stessa6; iii) il e hanno posticipato, con verbale di concordamento Pt_1 CP_1 del 01.03.2016, il termine di ultimazione dei lavori, data la necessità di istituire una perizia di variante per il plesso scolastico di via Muzio e di modificare la programmazione dei lavori di tutti gli edifici, a causa delle effettive disponibilità delle sedi oggetto dei lavori compatibilmente con lo svolgimento delle attività scolastiche;
iv) successivamente il alla data di emissione del sesto SAL Pt_1
(17.03.2016), ha applicato delle penali per ritardi nel completamento delle opere nei plessi di via Muzio, viale Romagna e via della Giustizia, nonostante tale comportamento risultasse condizionato dall'approvazione di apposite varianti7; v) nonostante l'invio da parte della Lavori in data 20.09.2016 al Parte_3
RUP della documentazione relativa alla perizia di variante n. 2 in ordine ai plessi scolastici di via Muzio, viale Romagna, via Della Giustizia, via Venini e via Colletta per un maggior importo complessivo di € 960.551,20, la variante in questione non è mai stata approvata8. COseguentemente, secondo il Tribunale, è incontestato che nessuna sospensione è stata disposta dal nonostante l'entità e la rilevanza Pt_1 delle modifiche da esso stesso richieste, e sebbene dette modifiche non fossero separabili dai lavori oggetto di contratto. La mancata approvazione,
pag. 15/45 da parte della stazione appaltante, della perizia di variante n. 2 al progetto definitivo, unitamente alla mancata sospensione dei lavori, sono state le cause del mancato rispetto delle tempistiche originariamente previste. Tali ritardi, secondo il Tribunale, non possono essere imputati all'appaltatrice, né potevano essere dalla stessa autonomamente superati. Il primo Giudice ha inoltre rilevato che ha inviato la prima CP_1 costituzione in mora il 07.07.2016 e la successiva diffida il 28.11.2016 (comunicazioni entrambe integranti i requisiti ex art. 1454 c.c.), dichiarando che, ove il fosse rimasto ancora inerte, avrebbe ritenuto risolto il Pt_1 contratto di appalto. A fronte della rilevata efficacia della costituzione in mora da ultimo indirizzata al da parte di e del Pt_1 CP_1 successivo perdurante grave inadempimento dell'amministrazione, il contratto di appalto deve ritenersi risolto di diritto ex art. 1454 c.c. a far data dal 13.12.2016 (quindici giorni dopo il 28.11.2016) per fatto e colpa del
Pt_1
3. Sul risarcimento del danno con riferimento alle conseguenze dell'intervenuta risoluzione di diritto del contatto di appalto, il Tribunale ha rilevato che:
- ha chiesto il versamento del valore differenziale tra il valore di CP_1 mercato delle opere realizzate e quanto versato nel tempo dalla stazione appaltante per l'esecuzione delle stesse (€ 3.072.600,03), oltre al risarcimento del danno a titolo di mancato guadagno pari al 10% dell'importo di differenza tra le opere eseguite e quelle mancanti (€ 1.164.548,97), per complessivi € 4.237.149,009;
- il TU ha ritenuto che il prezzo di mercato di una specifica opera pubblica non sia quello a base d'asta, ricavato applicando a ciascuna quantità i prezzi unitari previsti da prezzario, il quale riguarda la generalità delle opere a prescindere dalla loro effettiva caratteristica, conformazione e dimensione. Di contro, ha ritenuto che il prezzo di mercato sia quello che una pluralità di soggetti qualificati offrirebbe sulla scorta delle caratteristiche di quello specifico e particolare intervento e si colloca entro il range costituito dalla rosa dei prezzi medi offerti sulla base del criterio di aggiudicazione ed il prezzo a base d'asta che costituisce quello massimo ed insuperabile. Ciò posto, il TU ha individuato tale valore differenziale in € 1.749.004,66;
- il calcolo effettuato dal TU, fondato su una media fra il valore delle opere secondo la base d'asta e il valore delle stesse come ribassato nell'offerta di pag. 16/45 sia condivisibile in quanto basato su valutazioni del tutto CP_1 ragionevoli e comunque informato al principio di equità. Dunque, poiché il valore delle opere eseguite è superiore a quanto versato dal committente per l'esecuzione delle stesse, il primo Giudice ha accolto la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'appaltatrice nei limiti del valore differenziale quantificato nella somma di € 1.749.004,66 (somma che è stata ritenuta in grado di assorbire qualsivoglia ulteriore pretesa attorea), oltre agli interessi legali dalla data di iscrizione della riserva n. 6 (27.01.2017) corrispondente ai valori correttamente individuati nella relazione del TU.
4. Sull'eccezione di compensazione sollevata dal Il Pt_1 Pt_1 ha chiesto che, nel caso in cui il Tribunale avesse ritenuto meritevoli di accoglimento le istanze creditorie di le stesse fossero dichiarate CP_1 neutralizzate, in tutto o in parte, dal controcredito vantato per l'inadempimento contrattuale dell'appaltatrice foriero di ingenti danni in capo al Tuttavia, il primo Giudice ha rigettato tale eccezione Pt_1 sollevata dalla parte convenuta, dato che in capo a non è stato CP_1 ravvisato alcun inadempimento contrattuale10.
5. Sulla posizione di è intervenuta autonomamente e CP_3 tardivamente in giudizio ai sensi dell'art. 105 c.p.c., in data successiva allo scadere dei termini ex art. 183, comma 3, c.p.c., deducendo di essere la cessionaria di tutti i crediti derivanti dal contratto di appalto concluso nel 2012 tra e il e chiedendo, pertanto, di versare in suo CP_1 Pt_1 favore le eventuali somme riconosciute come dovute dall'amministrazione all'attrice a titolo di corrispettivo per l'appalto. Secondo il Tribunale, CP_3 ha proposto una domanda nuova e distinta rispetto a quelle già proposte in giudizio: invero, a fronte di una domanda principale dell'attrice di accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto di appalto, ha proposto una domanda di adempimento del contratto medesimo. Tuttavia, all'esito dell'istruttoria espletata, non è risultato sussistere in capo al alcun debito nei confronti dell'appaltatrice a titolo di residuo Pt_1 corrispettivo dell'appalto, ma solamente un debito di carattere meramente risarcitorio. Pertanto, il primo Giudice ha rigettato le domande di . CP_3
6. Sulla posizione di , terza chiamata in COtroparte_4 giudizio da parte del aveva pregiudizialmente sollevato eccezione Pt_1
pag. 17/45 di carenza di giurisdizione del GO in favore della Corte dei conti sulla domanda (di manleva) svolta dal chiamante nei propri confronti. Sul punto, il primo Giudice ha ritenuto di dare seguito all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale “Ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e Corte dei conti, nelle controversie risarcitorie proposte dall'Amministrazione appaltante contro il professionista che abbia svolto l'incarico di progettista e di direttore dei lavori per l'esecuzione di un'opera pubblica, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando, nella prospettazione della domanda, la parte ne abbia dedotto la responsabilità non nella qualità di direttore dei lavori, ma in quella di progettista per gli errori e le carenze progettuali allo stesso imputabili, stante la piena indipendenza e autonomia del giudizio di responsabilità amministrativa che, anche per gli stessi fatti, compete alla Procura generale della Corte dei conti per il danno erariale subito dalla stazione appaltante” (Cass. Civ. n. 3165/2011). Pertanto, considerato che nel caso di specie è stata chiamata CP_4 in garanzia dal in quanto soggetto a suo tempo ricoprente sia la Pt_1 funzione di progettista che di direttore lavori, e, dunque, in tale ultima veste, legato da un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione locale, per condotte tenute nello svolgimento di entrambe le funzioni, il Tribunale, in accoglimento dell'eccezione della terza chiamata , ha CP_4 dichiarato la propria carenza di giurisdizione in favore del giudice contabile.
7. Sulla posizione della terza chiamata Posta la carenza di CP_5 giurisdizione del GO sulla domanda di manleva proposta dal nei Pt_1 confronti di , il Tribunale ha ritenuto assorbita (e dunque CP_4 rigettata) la domanda di manleva a sua volta proposta da nei CP_4 confronti della propria AG di UR CP_5
II. L'appello Avverso la predetta decisione, ha interposto appello il , Parte_1 il quale ha concluso per la riforma della sentenza impugnata, riproponendo le domande ed eccezioni formulate in primo grado. L'appellante ha affidato il proprio gravame ai seguenti sei motivi di appello. I. “ERRATA RICOSTRUZIONE DEI FATTI COMPIUTA DAL TRIBUNALE IN RELAZIONE ALLA CESSIONE DI CREDITO TRA E Parte_4
DANTE CAUSA DI , E COtroparte_15 COtroparte_6
CONSEGUENTE ERRONEA VALUTAZIONE IN SENTENZA DELL'ECCEZIONE COMUNALE DI CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DI SOLCASA (E DELLA POSIZIONE DI ” COtroparte_6
Col primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha affermato la legittimazione attiva di pag. 18/45 nonostante il tenore dell'intervenuta cessione di credito a favore CP_1 di ritenendo dirimente la circostanza per cui il petitum COtroparte_3 della domanda dell'appaltatrice sarebbe esclusivamente risarcitorio, mentre la Banca intervenuta avrebbe inteso agire per l'adempimento del contratto. Nella tesi dell'appellante, tale impostazione della sentenza appare errata, dal momento che ha agito per il pagamento di asseriti crediti ceduti alla CP_3 stessa e non per l'adempimento del contratto di appalto tra e il CP_1
al quale era del tutto estranea (infatti, la cessione riguardava i Pt_1 crediti – eventuali e futuri – dell'appaltatrice derivanti dal contratto e non il contratto di appalto stesso). Inoltre, in ogni caso, a parere dell'appellante, si deve anche tenere presente che: i) le domande di in primo grado CP_1 non erano solo a titolo risarcitorio, essendo state formulate anche a titolo di arricchimento senza causa;
ii) dall'atto di cessione dei crediti non risulta che la stessa riguarderebbe solo crediti strettamente a titolo di corrispettivo, ma crediti vantati da nei confronti del e derivanti dal CP_1 Pt_1 contratto di appalto, senza esclusioni per tipologie di crediti (cfr. doc. 11 pag. 6). Pertanto, alla luce di quanto argomentato, l'appellante chiede, in riforma della sentenza di primo grado, di dichiarare la carenza di legittimazione attiva del , ferma restando la tardività e COtroparte_1
l'inammissibilità dell'intervento di , le cui domande non possono CP_3 essere prese in considerazione in questo giudizio. II. “L'AN DELLA RESPONSABILITÀ. ERRATA E LACUNOSA RICOSTRUZIONE DEI FATTI COMPIUTA DAL TRIBUNALE IN RELAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI;
ERRONEA ATTRIBUZIONE DI RESPONSABILITÀ AL
[...]
; ERRONEA VALUTAZIONE SECONDO CUI NON VI SAREBBERO Parte_1
RESPONSABILITÀ CONTRATTUALI DI SOLCASA;
INCONGRUITÀ DELLA VALUTAZIONE SECONDO CUI LA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE - CHE HA APPROVATO LA RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER GRAVE INADEMPIMENTO DI SOLCASA - SAREBBE 'IRRILEVANTE'” Col secondo motivo di gravame, l'appellante contesta la sentenza impugnata per avere il Tribunale affermato l'inadempimento contrattuale del Pt_1 ritenendo efficace la messa in mora di ed irrilevante la CP_1 deliberazione della Giunta Comunale che aveva approvato la risoluzione contrattuale per grave inadempimento dell'appaltatrice. In particolare, l'appellante censura la parte di sentenza in cui il primo Giudice ha sostenuto che l'esecuzione dei lavori non si è svolta secondo le pattuizioni contrattuali per i seguenti motivi: i) il mancato rispetto del cronoprogramma;
ii) la mancanza di approvazione di una variante, da imputare al che Pt_1 avrebbe impedito il completamento dei plessi consegnati;
iii) la mancanza di pag. 19/45 provvedimento di sospensione dei lavori;
iv) l'irrilevanza della deliberazione della Giunta Comunale di risoluzione contrattuale per grave inadempimento di CP_1
Più in dettaglio, l'appellante: i) in ordine al cronoprogramma e ai plessi consegnati osserva, come risulta dal verbale di consegna lavori firmato da senza riserve e CP_1 contrariamente a quanto affermato in sentenza, che i plessi scolastici sono stati tutti consegnati all'appaltatrice. Inoltre, alla luce delle previsioni contrattuali11, non era prevista la consegna contestuale ed iniziale di tutte le scuole, né l'interruzione del servizio pubblico scolastico. Al contrario, sapeva fin dall'inizio che i lavori avrebbero dovuto essere eseguiti CP_1 tenendo conto delle attività scolastiche in corso e, dunque, con avvii dei lavori in ciascun plesso scaglionati e differiti, con ogni conseguente onere a carico dell'impresa. Diversamente, il si è sempre attivato per Pt_1 organizzare per quanto possibile spostamenti dell'attività scolastica, tali da garantire all'appaltatore ampie aree di intervento, libere da persone e cose, così agevolando lo svolgimento dei lavori. Inoltre, non ha addotto CP_1 specifiche circostanze di impedimento totale o parziale all'esecuzione dell'appalto - in funzione della piena disponibilità di “soli” tre plessi - e non è stata in grado di procedere con i lavori neppure nei plessi in questione;
ii) in ordine alla variante, va precisato che con l'atto del 01.03.2016 il ha preso in esame la redazione di una perizia di variante per Pt_1 modificare la programmazione dei lavori, in funzione della necessità di eseguire una variante suppletiva per il solo edificio di via Muzio e dell'effettiva disponibilità delle sedi compatibilmente con lo svolgimento delle attività scolastiche. Ciò, peraltro, a causa di errori contenuti nel progetto esecutivo redatto dall'incaricato di La redazione della variante, CP_1 pur avviata dal RUP, ha subìto un'interruzione determinata dal progressivo e ingiustificato rallentamento dei lavori messo in atto dall'appaltatrice; tale protratto comportamento ha evidenziato la mancanza di volontà, o di capacità, di di portare a termine i lavori e, prima ancora, di CP_1 eseguire indagini e prove, poste a suo carico dal CSA. Oltretutto, la questione della variante non ha pregiudicato l'avanzamento delle opere, attenendo a ridotte porzioni di edificio e rimanendo la possibilità di lavorare nelle restanti parti preponderanti. A parere dell'appellante, dunque, gli unici ed effettivi motivi dei ritardi nell'esecuzione dei lavori sono riferibili alle problematiche conseguenti alle carenze del progetto esecutivo e alla gestione pag. 20/45 inadeguata delle attività di cantiere, entrambe da imputare a CP_1
Inoltre, la sentenza non ha considerato i motivi - riconducibili a fatto e colpa di per erroneità della progettazione esecutiva - per cui la variante CP_1 si è resa necessaria, e non ha considerato il comportamento non collaborativo e ostruzionistico tenuto dall'appaltatrice rispetto alla variante medesima;
iii) deduce poi che l'asserita mancata sospensione dei lavori sarebbe del tutto irrilevante, in quanto non ha determinato alcun danno a come CP_1 confermato dalla Direzione Lavori, tutte le opere in progetto potevano essere regolarmente proseguite e completate, mentre le opere aggiuntive sono state disposte dalla stessa DL con specifici ordini di servizio, senza che fosse necessario attendere l'approvazione della variante, né procedere a sospensioni. L'intenzione di proseguire con le lavorazioni, nelle more della redazione della perizia di variante, è stata sempre dichiarata con la massima trasparenza, formalmente condivisa dalla stessa impresa, ed era dettata dall'esigenza di abbreviare i tempi di esecuzione nell'interesse dell'utenza scolastica;
iv) in ordine alla deliberazione di Giunta Comunale, osserva che appare incomprensibile la ragione per cui, secondo il primo Giudice, detta delibera sarebbe irrilevante. Gli unici motivi indicati al riguardo in sentenza si riferiscono ai tempi di avvio e di conclusione del procedimento, senza specificazioni sulla ragione per cui tali tempi sono stati ritenuti decisivi al fine di escludere rilevanza all'atto in questione. Invero, la gravità degli inadempimenti dell'Impresa ha portato ad un complesso procedimento amministrativo, i cui tempi sono dettati dalla normativa speciale di riferimento che la P.A. deve rispettare, sfociato infine nella deliberazione di Giunta Comunale n. 2308/2017, assunta comunque all'unanimità, con cui è stata deliberata la risoluzione del contratto d'appalto per grave inadempimento di Parte_5
Pertanto, alla luce di tutte le argomentazioni che precedono, ad avviso dell'appellante, risulta gravemente ingiusta ed infondata la decisione assunta dal Tribunale di addebitare ogni responsabilità al e di Pt_1 mandare assolta da ogni colpa, dato che tale statuizione appare CP_1 del tutto disancorata dalla realtà dei fatti documentata. III. “L'ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE DEL COMUNE. ERRONEITÀ ED ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DELLA SENTENZA. ERRONEA ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ IN CAPO A SOLCASA”
pag. 21/45 Col terzo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha escluso la sussistenza di un inadempimento in capo a foriero di danni al CP_1 Pt_1 pervenendo a tale decisione sulla base delle errate valutazioni riportate nel secondo motivo di appello. Invero, se il primo Giudice avesse correttamente valutato i documenti e avesse preso in considerazione tutte le difese dell'Amministrazione, avrebbe dovuto concludere nel senso della insussistenza di un inadempimento del e, in subordine, qualora Pt_1 avesse ritenuto reciproci inadempimenti o comunque avesse accolto anche solo parzialmente le domande di avrebbe dovuto dichiarare la CP_1 compensazione degli importi riconosciuti in favore dell'appaltatrice con gli ingenti controcrediti comunali illustrati in atti. IV. “IL QUANTUM DELLA RESPONSABILITÀ. ERRATA INDIVIDUAZIONE DEL PRESUNTO DANNO ASSERITAMENTE SUBITO DA . ERRATA CP_1
RICOSTRUZIONE DEL VALORE DI MERCATO DI RIFERIMENTO. CONTRADDIZIONI ED ERRORI DELLA TU CHE SI RIFLETTONO NELLA SENTENZA. ERRONEA APPLICAZIONE DELLA MEDIA DEI RIBASSI D'ASTA” Col quarto motivo di gravame, l'appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice non ha tenuto conto dell'eccezione di tardività delle riserve sollevate in corso di rapporto da CP_1
(segnatamente la riserva n. 6) e del limite del 20% ex art. 240 bis, comma 1, del D. Lgs. 163/2006; e ancora si duole, sul presupposto di una ritenuta responsabilità risarcitoria del della parte della decisione in cui il Pt_1
Tribunale ha identificato il quantum in una somma indicata nella TU, secondo un criterio forfettario e approssimativo, contraddittorio ed illogico e, comunque, erroneo. Pertanto, ad avviso dell'appellante, anche qualora la Corte decidesse di confermare l'inadempimento del l'eventuale Pt_1 danno non potrebbe in alcun caso essere rapportato al valore differenziale tra base d'asta e offerta di (detratto comunque il percepito), CP_1 residuando invece, tutt'al più, un importo da restituire in relazione alle penali trattenute per gli inadempimenti di e, quindi, un importo a CP_1 titolo di restituzione, e non di risarcimento, con le conseguenze del caso anche in relazione alla carente legittimazione attiva di e, prima CP_1 ancora, alla mancanza di domande restitutorie da parte dell'attrice medesima. In particolare, il Tribunale avrebbe errato sotto più profili, violando gli artt. 112, 115 e 277 c.p.c., l'art. 240 bis d.lgs. n. 163/2006, l'art. 2697 c.c., nonché i principi anche giuridici della logicità e della stessa equità, avendo aderito in modo acritico alle valutazioni della TU e finendo per ripeterne gli errori, avendo omesso di prendere in considerazione tutte le pag. 22/45 difese dell'Amministrazione e tutta la documentazione agli atti, essendo incorso in palesi errori logici, avendo applicato di fatto un criterio di calcolo diverso da quello enunciato. V. “SULLA POSIZIONE DI POLITECNICA. ERRATA INDIVIDUAZIONE DELLA GIURISDIZIONE DA PARTE DEL PRIMO GIUDICE” Col quinto motivo di gravame, l'appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha escluso la giurisdizione del GO in merito alla chiamata in causa in manleva del nei confronti di Pt_1
, ritenendo invece la competenza esclusiva della Corte dei CP_4 conti. Invero, il primo Giudice ha preso in esame, ma non ha adeguatamente valutato, la prospettazione del il quale ha evidenziato che l'azione Pt_1 di manleva nei confronti di non è soggetta a giurisdizione CP_4 esclusiva, ma casomai concorrente della Corte dei conti. Sul punto risultano diversi orientamenti giurisprudenziali, e il Tribunale ha ritenuto di dar seguito a quello della giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, peraltro erroneamente interpretandolo. Inoltre, il cita la sentenza delle Pt_1
Sezioni Unite (n. 24859/2019, più recente rispetto a quelle citate dal primo Giudice), nella quale la Cassazione ha precisato che l'azione di responsabilità per danno erariale e quella civilistica di responsabilità (che può essere promossa dalle Pubbliche Amministrazioni) sono reciprocamente indipendenti, anche quando investono i medesimi fatti materiali, con conseguente esclusione di un'ipotetica giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di danno recato alla P.A. VI. “SULLE SPESE. ERRONEITÀ ED ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DELLA SENTENZA. MANCATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI PER LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE” Col sesto motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha condannato il al pagamento Pt_1 delle spese, in favore di altre tre parti, e ha posto in capo allo stesso tutte le spese di TU, applicando il principio della soccombenza sulla base delle sue errate valutazioni. Inoltre, tale capo della sentenza è illogico anche perché, dopo aver accolto le domande economiche del nella misura di CP_1 meno del 25% delle domande stesse (€ 1.749.000 oltre interessi, a fronte di domande per oltre € 7.000.000 oltre rivalutazione ed interessi), e in presenza quindi di una soccombenza reciproca - anzi, di una soccombenza prevalente del sul piano economico -, e vista anche la riconosciuta CP_1 complessità delle questioni trattate, le spese (anche di TU) avrebbero dovuto essere compensate, per intero o almeno in parte;
invece, il Tribunale non ha disposto ad alcuna compensazione, senza neppure indicarne il pag. 23/45 motivo. Infine, risulta erronea ed ingiusta anche la condanna del a Pt_1 rifondere le spese a , e perfino alla sua AG assicurativa CP_4
( , considerata al riguardo la pronuncia meramente sulla CP_5 giurisdizione e vista altresì la circostanza che, in sentenza, non è stata in alcun modo esclusa la responsabilità di . CP_4
Si è costituita , la quale: CP_3
- sul primo motivo di appello, condivide le contestazioni mosse dal in merito all'errata qualificazione della domanda di come Pt_1 CP_3 domanda per l'adempimento del contratto, nonché le censure dell'appellante alla ricostruzione del Tribunale sul punto (secondo cui la cessione dei crediti riguarderebbe i solo crediti strettamente a titolo di corrispettivo, posto che si tratterebbe una limitazione non giustificata né giustificabile dall'atto di cessione dei crediti). Tuttavia, non condivide il passaggio successivo CP_3 del il quale, persistendo nell'eccezione di carenza di legittimazione Pt_1 attiva di continua a chiedere anche la declaratoria di CP_1 inammissibilità dell'intervento in causa della Banca: infatti, o è CP_1 titolare del credito d'appalto e a quest'ultima va pagato, oppure va CP_3 ritenuta l'unica ed esclusiva titolare dei crediti derivanti dall'appalto, che a quest'ultima andranno pagati. Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto integrare il contraddittorio con la o comunque accogliere le sue CP_18 domande, prevedendo che le somme liquidate fossero pagate all'intervenuta anziché all'attrice;
- sul secondo e quarto motivo di appello, ritiene del tutto infondate le censure mosse dal in merito alla valutazione della responsabilità Pt_1 addebitata all'Amministrazione nella risoluzione del contratto di appalto e alla quantificazione del danno. Invero, le argomentazioni svolte dall'appellante non evidenziano criticità degne di nota nell'elaborato peritale, apprendo coerente, logica e ben motivata la valutazione fatta dal Tribunale sulle prove e sulle risultanze della TU;
- sul terzo motivo di appello, inerente alla richiesta di risarcimento e compensazione formulata dal sostiene che, anche nella denegata Pt_1 ipotesi in cui venissero riconosciuti ipotetici danni in favore dell'appellante, tali controcrediti non sarebbero opponibili ad ai sensi dell'art. 1248 CP_3
c.c. Essendo stata la cessione notificata in data 27.10.2015, ai fini dell'opponibilità di asseriti controcrediti verso la cedente, il Pt_1 dovrebbe provare che essi sarebbero sorti prima della notifica della cessione. Ma nulla di tutto ciò è stato provato ed una eventuale liquidazione in sentenza non avrebbe l'effetto di fare retroagire l'insorgenza dei controcrediti in data anteriore alla notifica della cessione. Pertanto, alcuna compensazione pag. 24/45 potrà mai operare tra il credito derivante dall'appalto, da intendersi ceduto in favore di , e i controcrediti vantati dal nei confronti di CP_3 Pt_1
CP_1
- sul quinto e sesto motivo di appello, ritiene: i) quanto al quinto motivo, relativo ai rapporti tra e , che la questione sia del Pt_1 CP_4 tutto irrilevante per;
ii) quanto al sesto motivo, inerente alla CP_3 soccombenza per spese di lite, che il primo Giudice avrebbe potuto compensare le spese attesa la complessità delle questioni trattate, condividendo la censura mossa dal Pt_1
ha poi proposto i seguenti tre motivi di appello incidentale. CP_3
PRIMO MOTIVO Col primo motivo di appello incidentale, la censura la CP_18 sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha qualificato la domanda di come “domanda per l'adempimento del contratto di appalto”. La CP_3
Banca, infatti, non ha mai agito in giudizio per fare valere il contratto di appalto intercorso tra ed il di , contratto cui è CP_1 Pt_1 Pt_1 sempre rimasta estranea, bensì è intervenuta all'esclusivo fine di ottenere il pagamento dei crediti sorti e comunque derivanti da quel contratto di appalto, in quanto oggetto di previa cessione in massa in suo favore. L'errata valutazione giuridica della domanda di da parte del Tribunale è stata CP_3 il frutto di un'errata interpretazione dell'atto di intervento fondata esclusivamente sul mero dato testuale/letterale: il Tribunale ha voluto attribuire al termine “corrispettivo”, più volte usato da un significato CP_3 tale da avere limitato in senso molto restrittivo le domande della stessa. Tuttavia, la causa petendi esposta e il petitum richiesto dalla nulla CP_18 hanno a che vedere con una domanda di adempimento del contratto di appalto: invero, la causa petendi esposta da è costituita dal rapporto CP_3 di factoring e dalla cessione in massa dei crediti originatisi da quel contratto, mentre il petitum sostanziale è consistito nella richiesta di condanna del al pagamento dei crediti ceduti dell'appalto. Peraltro, appare del Pt_1 tutto errato e ingiustificato limitare gli effetti della cessione in massa ai soli corrispettivi dell'appalto, così come fatto dal Tribunale, trovando precisa confutazione nell'atto stesso di cessione, nel quale viene chiaramente pattuito che sono oggetto di cessione tutti i crediti derivanti dal contratto di appalto. Pertanto, non vi è alcuna limitazione ai soli corrispettivi d'appalto, rientrando nel concetto di “crediti derivanti dal contratto di appalto” non solo i corrispettivi veri e propri, ma anche tutte quelle altre voci, anche di danno, di indennizzo o di rimborsi, che siano a qualunque titolo riconducibili all'appalto. Infine, anche il mancato accoglimento della rimessione in termini e la conseguente declaratoria di inammissibilità della domanda, proposta da pag. 25/45 , si fondano sulle medesime ed errate motivazioni sopra censurate. CP_3
Anzi, è del tutto evidente come rispetto alle richieste di pagamento formulate da ci sia assolutamente un litisconsorzio necessario con la CP_1 CP_18 che di quei crediti è divenuta l'esclusiva titolare. SECONDO MOTIVO Col secondo motivo di appello incidentale, ha CP_3 censurato gli stessi capi della sentenza contestati con il primo motivo di appello incidentale, specificando che, pur volendo per mera ipotesi seguire la motivazione del Tribunale (con cui sono state escluse le domande di CP_3 perché formalmente contenenti il termine “corrispettivo”), non si comprende perché mai il primo Giudice non abbia diversamente interpretato la domanda in via gradata13 che, come formulata, avrebbe dovuto condurlo a conclusioni affatto diverse. Invero, in tale domanda non ha fatto CP_3 alcun riferimento a “corrispettivi” d'appalto, ma ha inteso rivendicare la sua qualità di cessionaria anche con riferimento ad ogni e qualunque somma derivante dal contratto di appalto. TERZO MOTIVO Col terzo motivo di appello incidentale, la contesta la CP_18 decisione del primo Giudice nella parte relativa alla statuizione sulle spese del giudizio, le quali, ad avviso di , devono essere riformate. Il CP_3
Tribunale ha, infatti, liquidato a favore dell'attrice per l'intero giudizio la somma di € 30.000,00 per compensi, oltre ad € 545,00 per anticipazioni, suddividendola con vincolo solidale per il 70% a carico del ed il Pt_1
30% a carico di . Tuttavia, la non condivide il criterio di CP_3 CP_18 quantificazione e di ripartizione di dette spese tra e il né CP_3 Pt_1 tantomeno il vincolo solidale tra queste ultime. è, infatti, intervenuta CP_3 autonomamente nel giudizio di primo grado ad istruttoria già chiusa e, di fatto, non ha potuto assumere alcuna iniziativa processuale, salvo depositare le memorie nella fase decisoria della causa;
pertanto, l'attività processuale della stessa è stata molto compressa e limitata. Si è costituito il , il quale, con riferimento COtroparte_1 all'appello svolto dal ha sostenuto: Pt_1
- l'infondatezza del secondo motivo di appello avversario, risultando inconferenti le circostanze sulla base delle quali il pretenderebbe Pt_1 di fondare la tesi di risoluzione del contratto per inadempimento di pag. 26/45 Il Tribunale, dopo attenta disamina degli atti e documenti di CP_1 causa, con l'ausilio anche della TU, ha ben ricostruito l'andamento del rapporto contrattuale e ha accertato la fondatezza delle eccezioni di poste a base della diffida ad adempiere del 28.11.2016; CP_1
- l'infondatezza del terzo motivo di appello avversario (inerente al non accoglimento dell'eccezione di compensazione svolta dal , in Pt_1 quanto risulta pacifico che la declaratoria di risoluzione di diritto del contratto, seguita a una diffida ad adempiere giustificata dall'acclarato grave inadempimento del impedisce l'opposto riconoscimento di danni a Pt_1 favore dello stesso;
- l'infondatezza del quarto motivo di appello avversario, con il quale il ha contestato la quantificazione del danno stabilita dal Tribunale;
Pt_1
- l'infondatezza del primo motivo di appello avversario, in quanto il è legittimato attivamente a svolgere l'azione COtroparte_1 risarcitoria e a incamerare il pagamento delle somme liquidate a titolo di risarcimento danni. Invero, come correttamente indicato dal Tribunale, il ha svolto azione di risoluzione di diritto del contratto di appalto e CP_1 conseguente domanda di risarcimento dei danni;
il quantum liquidato in sentenza è stato stabilito a titolo di risarcimento. La sentenza, al contrario, non ha previsto alcuna condanna al pagamento, a favore del , di CP_1 saldi residui del corrispettivo d'appalto;
- di non prendere posizione sul quinto motivo di appello avversario, concernente il riconoscimento della giurisdizione esclusiva del giudice contabile in merito alla posizione di e alla domanda di CP_4 manleva svolta dal nei suoi confronti. Infatti, la questione riguarda Pt_1 esclusivamente i rapporti fra le predette due parti processuali, non avendo il svolto alcuna domanda risarcitoria nei confronti di CP_1
; CP_4
- l'infondatezza del sesto motivo di appello avversario, riguardante la statuizione del primo Giudice sulle spese del giudizio. Sull'appello incidentale svolto da , il ha CP_3 COtroparte_1 sostenuto:
- l'infondatezza del primo motivo di appello incidentale, avendo il primo Giudice interpretato correttamente gli atti e documenti di causa. Invero, ad avviso di l'interpretazione svolta dalla Banca è contraria a prova CP_1 documentale, dato che il contratto di factoring (stipulato tra e CP_3
prevede espressamente all'art. 12 che i crediti ceduti “neanche CP_1 indirettamente riguarderanno risarcimenti”. Pertanto, non può CP_3 pretendere alcuna somma dovuta dal a titolo di risarcimento Pt_1
pag. 27/45 danni in favore di Inoltre, la tesi secondo cui il c.d. “valore CP_1 differenziale” non costituirebbe una voce risarcitoria è del tutto infondata: seppur viene quantificato utilizzando come criterio il valore di mercato delle opere, resta una forma di risarcimento danni e non certo di pagamento del prezzo di appalto. Infine, rilevante a sconfessare le argomentazioni avversarie è anche l'inquadramento giuridico dell'azione svolta da la quale si CP_1 tratta pacificamente di un'azione di risoluzione del contratto e conseguente richiesta di risarcimento dei danni subiti;
- l'infondatezza del secondo motivo di appello incidentale, sulla base delle argomentazioni precedenti;
- l'infondatezza del terzo motivo di appello incidentale, ritenendo corretta la statuizione sulle spese compiuta dal primo Giudice. Infatti, sia che il hanno eccepito e sostenuto la tesi della supposta CP_3 Pt_1 carenza di legittimazione attiva del , rigettata dal COtroparte_1
Tribunale. Infine, il ha proposto un motivo di appello COtroparte_1 incidentale:
“VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 112-132 C.P.C. – OMESSO ESAME DI TUTTE LE DOMANDE DEL – ASSENZA DI COtroparte_1
MOTIVAZIONE” CO l'unico motivo di appello incidentale, il censura la sentenza CP_1 impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha esaminato la sola riserva n. 6, liquidando a favore di a titolo risarcitorio la somma di € CP_1
1.749.000,00, ed ha affermato che tale importo è in grado di assorbire qualsivoglia pretesa attorea, senza fornire alcuna motivazione. Ad avviso del
, il Tribunale non ha adeguatamente motivato il mancato esame CP_1 delle ulteriori domande risarcitorie e quindi il mancato accoglimento delle stesse. Più nello specifico, è interesse del Fallimento proporre appello incidentale limitatamente al mancato esame e al mancato accoglimento della domanda risarcitoria relativa alla sola riserva n. 2, a suo tempo iscritta da ed inerente alla richiesta di risarcimento danni per spese generali CP_1 infruttifere dovuti all'andamento irregolare dei lavori, attribuibile al dopo la consegna degli stessi, quantificati in atti in € Pt_1
1.127.800,57. In questa sede, il ha inteso ridurre la domanda CP_1 risarcitoria per questa voce al minor importo di € 412.663,73. Tale richiesta trova il proprio fondamento nella responsabilità del di non aver Pt_1 consentito un andamento regolare dei lavori, come accertato anche dal TU, ritardando a dismisura la fine lavori contrattualmente programmata e causando così danni all'impresa per spese generali infruttifere (riserva n. 2).
pag. 28/45 Si è costituita , la quale, con riferimento all'appello svolto dal CP_4
ha affermato: Pt_1
- di condividere le argomentazioni dell'Amministrazione in ordine al primo e terzo motivo di appello;
- in ordine al secondo e quarto motivo di appello del che Pt_1 nessuna responsabilità può essere imputata a;
CP_4
- di rigettare il quinto motivo di appello dell'Amministrazione e confermare sul punto la sentenza impugnata, dovendosi ritenere che l'azione di manleva promossa dal nei confronti di sia soggetta a Pt_1 CP_4 giurisdizione esclusiva del giudice contabile;
- di rigettare il sesto motivo di appello del e di confermare, in Pt_1 merito alle spese di giudizio, la sentenza di primo grado.
ha, inoltre, proposto i seguenti quattro motivi di appello CP_4 incidentale: I. “Sulla responsabilità del di per la risoluzione del Pt_1 Pt_1 contratto di appalto n. 52/2011” Primo motivo di appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale nella parte in cui il chiede la riforma del capo di sentenza dichiarativo della carenza di Pt_1 giurisdizione del Giudice Ordinario: l'an della responsabilità. Errata e lacunosa ricostruzione dei fatti compiuta dal Tribunale in relazione allo svolgimento degli eventi;
erronea attribuzione di responsabilità al
[...]
; erronea valutazione secondo cui non vi sarebbero responsabilità Parte_1 contrattuali di erronea valutazione di irrilevanza della delibera CP_1 della Giunta Comunale che ha approvato la risoluzione contrattuale per grave inadempimento di CP_1
CO tale motivo, censura la sentenza di primo grado nella CP_4 parte in cui il Tribunale ha accertato l'inadempimento contrattuale del al posto dell'inadempimento di e ha ritenuto risolto il Pt_1 CP_1 contratto di appalto sulla base della diffida e messa in mora di CP_1 anziché della delibera dell'Amministrazione. II. “Sul risarcimento del danno liquidato dal Tribunale di Milano” Secondo motivo di appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale nella parte in cui il chiede la riforma della Pt_1 sentenza nel capo in cui il Tribunale ha dichiarato la carenza di giurisdizione del GO: il quantum della responsabilità. Errata individuazione del presunto danno asseritamente subito - Errata ricostruzione del valore di mercato di riferimento. COtraddizioni ed errori della TU che si riflettono nella sentenza. Erronea applicazione della media dei ribassi d'asta.
pag. 29/45 CO tale motivo di gravame, censura la decisione del primo CP_4
Giudice nella parte in cui, in accoglimento della riserva n. 6 iscritta da ha condannato il al risarcimento del danno liquidato CP_1 Pt_1 nell'importo di € 1.749.000,00, oltre interessi, sulla base del “valore differenziale” (ovvero della differenza tra l'importo pagato e il valore venale delle opere eseguite dall'appaltatrice) calcolato dal TU sulla base di un criterio illogico ed erroneo. III. “Sulla chiamata in garanzia di ” Terzo motivo di appello CP_5 incidentale, condizionato all'accoglimento dell'appello principale nella parte in cui il chiede la riforma della sentenza nel capo in cui il Pt_1
Tribunale ha dichiarato la carenza di giurisdizione del GO: assorbimento della domanda di manleva proposta nei confronti di CP_5
CO tale motivo di gravame, censura la sentenza impugnata CP_4 nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato l'assorbimento della domanda di manleva proposta da nei confronti di , nel caso CP_4 CP_5 in cui venga accolto l'appello del COMUNE volto a riconoscere la giurisdizione del GO e l'azione di manleva nei confronti di . CP_4
IV. “Quarto motivo di appello incidentale, non condizionato: erroneo rigetto della domanda di manleva proposta nei confronti di CP_5
” CO tale motivo di appello incidentale, contesta la
[...] CP_4 decisione del primo Giudice nella parte in cui ha rigettato la domanda di manleva proposta da nei confronti di , come CP_4 CP_5 conseguenza dell'assorbimento della stessa alla luce della carenza di giurisdizione sulla domanda di manleva proposta dal nei confronti Pt_1 di . Infatti, si legge in sentenza che, in ragione della carenza di CP_4 giurisdizione del Tribunale Ordinario di Milano sulla domanda di manleva proposta dal nei confronti di , la domanda di Pt_1 CP_4 garanzia proposta a sua volta da nei confronti di CP_4 CP_5 rimane assorbita “e dunque va rigettata” (pag. 22 della sentenza). La declaratoria di assorbimento è corretta e risponde alla declaratoria precedente di carenza di giurisdizione del Tribunale di Milano, mentre si reputa che la declaratoria di rigetto della predetta domanda di garanzia (come conseguenza del relativo assorbimento) sia dovuta, molto probabilmente, ad una svista dato che nel quarto punto del dispositivo la Sentenza dichiara, correttamente, che tale domanda è stata “assorbita” e non “rigettata”. Si è costituita , la quale si è associata alle difese svolte da CP_5
- anche nel proprio appello incidentale - in merito ai rapporti CP_4 giuridici intercorsi fra le parti nell'appalto, in un contesto in cui non sono pag. 30/45 ravvisabili ipotesi di responsabilità di , così come accertato in CP_4 sede di TU in primo grado. Si precisa che il ha proposto anche istanza di Parte_1 sospensione ex art. 351 c.p.c. che è stata accolta con ordinanza del 09.06.2023. Tutte le parti hanno depositato precisazione delle conclusioni, comparsa conclusionale e memoria di replica, nelle quali hanno sostanzialmente riprodotto le medesime difese.
^*^*^ All'udienza del 14 maggio 2025 avanti al presidente istruttore la causa è stata rimessa alla decisione della Corte. Al fine di individuare il perimetro delle statuizioni di merito spettanti alla Corte, viene esaminato dapprima il quinto motivo d'appello principale riguardante la decisione -in tesi errata- del Tribunale, nella parte in cui ha escluso la giurisdizione del giudice ordinario per la domanda oggetto della chiamata in causa di . CP_4
ha rivestito nella vicenda che ci occupa -è incontestato- sia il
CP_4 ruolo di progettista dell'opera, sia quello di direttore dei lavori. Gli inadempimenti che l'attrice ha imputato al sarebbero Pt_1 ricollegabili anche a condotte censurabili in tesi tenute dalla società che, dopo avere redatto i progetti, ha assunto il ruolo di direttore dei lavori. Nella citazione avanti al Tribunale ha lamentato che i molteplici CP_1 inadempimenti, che essa imputa al sarebbero spesso intervenuti Pt_1 per il tramite di , sottolineandone il ruolo di direttore dei
CP_4 lavori, di coordinamento per la sicurezza, e quale responsabile unico del procedimento (RUP); avrebbe tenuto una condotta ostile e
CP_4 ingiustamente punitiva nei confronti di essa appaltatrice allo scopo di non far emergere le proprie responsabilità14. Il a propria volta, ha Pt_1 chiamato in causa per essere tenuta indenne da eventuale
CP_4 condanna risarcitoria nei confronti dell'allora attrice, per inadempimenti riconducibili all'operato di nei ruoli ora indicati.
CP_4
La Corte ritiene che il Tribunale non sia incorso in errore nell'affermare, in sintonia con la giurisprudenza prevalente, che nel caso in esame non ricorre la giurisdizione del giudice ordinario. Nella specie, secondo la prospettazione di , le domande CP_4 proposte in giudizio dall'attrice (e le conseguenti domande formulate dal pag. 31/45 richiamerebbero sia tematiche attinenti al progetto definitivo, che Pt_1 tematiche attinenti alla direzione lavori, sicché il petitum sostanziale sarebbe ricollegato ad entrambe le funzioni - di progettista e di direttore dei lavori - svolte dalla terza chiamata, con inevitabile carenza di giurisdizione in capo al Giudice adito. Secondo il l'azione di responsabilità per danno erariale e quella Pt_1 civilistica di responsabilità (che può essere promossa dalle Pubbliche Amministrazioni) sarebbero, al contrario, reciprocamente indipendenti anche per il caso in cui investano i medesimi fatti materiali, con conseguente esclusione di un'ipotetica giurisdizione esclusiva della Corte dei COti in materia di danno recato alla P.A. COsiderato che la decisione sulla giurisdizione va valutata alla luce della mera prospettazione della domanda in relazione all'oggetto effettivo della tutela giurisdizionale richiesta, e non invece all'esito dell'accertamento di merito circa l'esistenza o meno di responsabilità riconducibile, in concreto, all'uno o all'altro dei ruoli rivestiti unitariamente da progettista e direttore lavori-RUP, deve rilevarsi che nel caso in esame la domanda di e CP_1 la conseguente domanda che sorregge la chiamata in causa di CP_4 da parte del ha come causa petendi tutti i ruoli assunti da questa Pt_1 nella vicenda oggetto di giudizio. Ciò premesso la Corte, al pari del Collegio di primo grado, concorda con l'orientamento di legittimità secondo cui “In tema di responsabilità per danni cagionati all'amministrazione appaltante dal direttore dei lavori che abbia svolto anche l'incarico di progettista, considerato che il direttore dei lavori è temporaneamente inserito nell'apparato organizzativo della P.A., quale organo tecnico e straordinario della stessa, con conseguente giurisdizione del giudice contabile, mentre per il progettista la giurisdizione spetterebbe al giudice ordinario, in difetto del rapporto di servizio e considerata la necessaria approvazione del progetto da parte dell'amministrazione, ove il danno erariale sia prospettato come derivante dal complesso di tali attività va affermata la giurisdizione del giudice contabile sorgendo, dal cumulo di incarichi, una complessiva attività professionale nella quale la progettazione è prodromica alla successiva attività di direzione e non potendo giungersi alla scissione delle giurisdizioni in presenza di un rapporto unitario”15. Il quinto motivo d'appello è dunque infondato, e ciò implica l'assorbimento dei primi tre motivi d'appello incidentale condizionato proposto da pag. 32/45 relativo alla chiamata in causa della AG di CP_4 CO UR . Va esaminato ora il quarto motivo d'appello incidentale non condizionato di . Quest'ultima osserva che il Tribunale CP_4 correttamente, nel dispositivo, abbia dichiarato assorbita la domanda di manleva proposta da essa (in allora) terza chiamata nei confronti della CO AG di SI , per effetto della declaratoria di difetto di giurisdizione ora esaminata (come detto, per la domanda del verso Pt_1
). Lamenta tuttavia che nella motivazione il Tribunale abbia CP_4 adottato la formulazione di rigetto come segue: “Posta la carenza di giurisdizione del Tribunale Ordinario di Milano sulla domanda di manleva proposta dal nei confronti di , la domanda di manleva Pt_1 CP_4
a sua volta da quest'ultima proposta nei confronti della propria AG di UR rimane assorbita, e dunque va rigettata”16. In CP_5 proposito la Corte reputa che la statuizione contenuta in sentenza, complessivamente valutata alla luce di dispositivo e motivazione, sia chiaramente e correttamente espressiva del riconoscimento –da parte del CO Tribunale- dell'assorbimento e superamento della domanda verso per effetto della declaratoria di difetto di giurisdizione, come del resto mostra di avere ben compreso la stessa . Il termine “rigettata” contenuto CP_4 nella motivazione, sebbene improprio, sembra ascrivibile a mera imprecisione terminologica: deve intendersi dunque confermata CO l'affermazione di mero assorbimento della domanda verso , come rettamente specificato nel dispositivo della sentenza gravata.
^*^*^ Sgombrato il campo dalle domande per le quali difetta la giurisdizione del giudice ordinario e da quelle di conseguenza assorbite, prima di affrontare la questione della legittimazione passiva sostanziale alternativa tra e CP_1
, vanno esaminati i motivi d'appello principale proposti dal CP_3 Pt_1 concernenti l'affermazione – contenuta in sentenza - della prova dell'inadempimento attribuito al medesimo, con la conseguente Pt_1 esclusione della responsabilità di ossia il secondo e il terzo CP_1 motivo d'appello principale che appaiono tra loro connessi. In punto di responsabilità per inadempimento del la sentenza Pt_1 impugnata, anche sulla scorta delle lineari conclusioni a cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio, non si presta -ad avviso della Corte- a censure di sorta.
pag. 33/45 Gli inadempimenti che aveva in primo grado contestato al CP_1 committente sono stati ricapitolati in due lettere di messa in mora. Nella prima comunicazione del 7/7/201617 le condotte inadempienti lamentate sono state quelle della gestione esecutiva dei cantieri, e segnatamente la
“contabilità dei lavori”, la “verbalizzazione in loco”, la “cooperazione da parte dei soggetti comunali”, la “mancanza del Giornale Lavori”, ed infine la
“definizione delle varianti”, da anni ancora prive di formalizzazione e approvazione. ha con tale missiva, ha poi invitato il a CP_1 Pt_1 provvedere:
e ha preavvertito il committente che, in caso di mancato adempimento entro i successivi quindici giorni, i lavori dei cinque plessi scolastici già consegnati sarebbero stati sospesi, e che il contratto di appalto sarebbe stato considerato risolto per fatto e colpa della stazione appaltante. Nella seconda missiva del 28/11/201618 l'appaltatrice, dando atto che la precedente lettera di messa in mora non aveva sortito effetti ha ulteriormente stigmatizzato che: la perizia di variante non era ancora stata approvata;
le penali per il ritardo permanevano applicate e ne erano state applicate di nuove;
il riallineamento contabile era avvenuto solo in parte;
non erano ancora stati emessi gli ordini di servizio per l'inizio delle opere nei quattro plessi mancanti, diffidando quindi il committente “…a rimuovere le cause che impediscono la regolare esecuzione delle opere assumendo i provvedimenti necessari che gli competono ivi compreso quello di provvedere alla contabilizzazione ed al pagamento degli importi contrattualmente dovuti, alla restituzione delle penali illegittimamente applicate, alla riprogrammazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, alla sottoposizione alla firma dell'atto aggiuntivo necessario a consentire di completare l'appalto…”. Ancora una volta, ha dichiarato che, in caso di omesso riscontro entro il CP_1 17 Doc. 22 di CP_1
pag. 34/45 termine entro quindici giorni dalla ricezione, avrebbe inteso risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. Ebbene, gli inadempimenti denunciati nelle diffide ora ricapitolate sono stati effettivamente constatati dal consulente tecnico d'ufficio incaricato dal Tribunale di valutarli, in vista della declaratoria di risoluzione del contratto di appalto concluso tra il e nel 2012. Pt_1 CP_1
All'esito dell'istruttoria espletata, ed in particolare sulla base di quanto riscontrato per tabulas anche dal consulente tecnico d'ufficio, le principali e più gravi doglianze hanno trovato preciso riscontro probatorio. Effettivamente da parte del il cronoprogramma del progetto Pt_1 esecutivo non è stato rispettato, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante medesimo. Si condivide la valutazione del primo Giudice secondo cui, alla luce del contenuto della relazione peritale19 è emerso che alla data del 1° marzo 2016 erano stati consegnati solamente 3 plessi in ritardo rispetto alla tempistica prevista in contratto (2014), ossia i plessi di via Muzio e di viale Romagna20 e quello di via della Giustizia21. Ancora correttamente il Tribunale ha preso atto, secondo quanto verificato dal TU, che nessuno dei plessi consegnati avrebbe potuto essere completato da parte di poiché erano stati oggetto di proposta di variante22 non CP_1 approvata, sicché doveva ritenersi vietata la prosecuzione dei lavori in base alla normativa - allora vigente - richiamata in contratto23. Il TU ha poi concluso, sul punto, che “l'entità delle modifiche avrebbe dovuto comportare la stipula di un atto aggiuntivo al contratto (art. 161 comma 4 del Regolamento) di cui tuttavia non vi è traccia negli atti”24; e hanno poi posticipato, con verbale di concordamento Pt_1 CP_1 del 1° marzo 2016, il termine di ultimazione dei lavori, essendosi manifestata la necessità di istituire una perizia di variante per il plesso scolastico di via Muzio, e di modificare la programmazione dei lavori di tutti gli altri 19 Pag. 27 relazione del TU 20 Secondo blocco di lavorazione 21 Primo blocco di lavorazione;
v. pag. 43 della relazione peritale 22 Doc. 98 di CP_4 23 artt. 10, 11 e 12 del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, emanato con Decreto 19 aprile 2000 n.
145 dal Ministero dei Lavori Pubblici, art. 132 dal D.Lgs. n. 163 del 12/4/06 e s.m.i. e art. 134 del Regolamento di attuazione della Legge di cui al D.P.R. n. 554 del 21/12/1999), l'esecuzione di qualsivoglia opera connessa alla variante stessa pag. 35/45 complessi, in ragione della concreta disponibilità delle sedi oggetto dei lavori e compatibilmente con lo svolgimento delle attività scolastiche (prolungamento del termine di 304 giorni). Il TU ha aggiunto testualmente che: “Il rispetto di questo termine presupponeva la tempestiva previa definizione ed approvazione delle varianti in essere e/o di quelle ulteriori che si fossero rese necessarie;
in difetto, il termine finale ed i termini intermedi, avrebbero dovuto essere modificati attraverso il provvedimento di sospensione parziale per la parte di tempo necessario per il completo sviluppo progettuale di variante prima della ripresa dei lavori (la sospensione) ed in conseguenza dei maggiori termini connessi con l'esecuzione delle maggiori e/o diverse e/o più complesse opere (la novazione del termine)”25. Emerge, da quanto detto, che appare corretta la motivazione della sentenza nella parte in cui ha affermato che il non ha permesso il rispetto Pt_1 del cronoprogramma, in ragione della mancata approvazione delle varianti. Risulta che il ha applicato penali alla data dell'emissione del sesto Pt_1
SAL del 17/03/2016) imputando a ritardi nel completamento delle CP_1 opere presso i plessi di via Muzio, via Romagna e via della Giustizia, e ciò sebbene tale completamento risultasse subordinato all'approvazione di apposite varianti. Si noti che dette varianti erano state formalmente proposte dalla Direzione Lavori al RUP con comunicazione del 06/05/2016 e ordinate con successiva comunicazione del 10/08/2016 dal RUP26. Emerge ancora dalla relazione peritale, come condivisibilmente ha riscontrato il Tribunale, che la variante in questione non è mai stata approvata;
così si esprime il TU: “i plessi scolastici di via Muzio, viale Romagna, via Della Giustizia, via Venini e via Colletta non erano ultimabili in quanto il RUP aveva ordinato alla DL di provvedere alla redazione della Perizia di Variante entro il 15 settembre 2016; l'esecuzione dei lavori avrebbe dovuto essere sospesa, almeno parzialmente, per la parte di opere interferite dalla redigenda variante”27. Ciò premesso, risulta effettivamente incontestato -come osservato nella sentenza gravata- che nessuna sospensione è stata disposta dal Pt_1 nonostante l'entità e la rilevanza delle modifiche richieste dallo stesso committente. Risulta inoltre dalle considerazioni svolte dal TU che le modifiche richieste in attesa di approvazione della variante non fossero 25 Pag. 44 della relazione peritale 26 pag. 45 della relazione peritale pag. 36/45 eseguibili separatamente dai lavori oggetto di contratto (nessuno specifico elemento di segno diverso si rinviene nell'atto d'appello). È pertanto corretta, alla luce di quanto detto, la valutazione del Tribunale secondo cui l'omessa mancata approvazione -ad opera del della Pt_1 perizia di detta variante al progetto definitivo, e la mancata (doverosa) sospensione dei lavori hanno cagionato il prolungamento delle tempistiche originariamente previste. Tali ritardi non sono pertanto imputabili all'appaltatrice, né potevano essere dalla stessa autonomamente superati. Le generiche deduzioni dell'appellante principale circa l'irrilevanza della sospensione dei lavori, la possibilità di prosecuzione dei lavori in attesa dell'approvazione della variante, alla luce dei condivisibili rilievi svolti dal TU, sono pertanto infondate. Tali condotte rivestono indubbiamente il presupposto della gravità dell'inadempimento richiesta per la declaratoria di risoluzione del contratto. Non può dunque ritenersi appropriata – alla luce di quanto detto - la censura del nella parte in cui si duole del fatto che non sia stato Pt_1 riconosciuto l'inadempimento dell'appaltatrice, dato che gli elementi acquisiti hanno rivelato che il mancato completamento dei lavori è ascrivibile a condotte inadempienti della stazione appaltante. Da ciò discende l'irrilevanza, come sostenuto dal Tribunale, e comunque l'assenza del presupposto fondante della delibera comunale del 2017 che ha dichiarato risolto il contratto d'appalto per inadempimento di sia perché CP_1 nessun inadempimento è ascrivibile a quest'ultima, sia perché la stessa aveva in precedenza provveduto -a buon diritto- a risolvere il CP_1 contratto con la diffida ad adempiere del 28/11/2016 (preceduta peraltro da analoga diffida del 07/07/2016), avente effetto dal 13 dicembre 2016 (ossia quindici giorni dopo il 28 novembre 2016). Corretto dunque – reputa la Corte – è l'accoglimento della domanda di accertamento della risoluzione del contratto per effetto del decorso del termine assegnato con la diffida del 28 novembre 2016 per fatto e colpa dell'amministrazione comunale. Il secondo motivo d'appello principale è dunque infondato. L'infondatezza di detto motivo trascina con sé l'inaccoglibilità del terzo motivo d'appello principale, posto che l'addebito in via esclusiva al Pt_1 della responsabilità dell'inadempimento del contratto d'appalto del 2012 implica anche il rigetto della domanda del volta a ottenere la Pt_1 compensazione con quanto -in tesi- dovutogli da a titolo di CP_1 risarcimento del danno, posto che nessun inadempimento -per le ragioni esposte- è ascrivibile all'appaltatrice.
pag. 37/45 ^*^*^ Occorre poi esaminare congiuntamente il quarto motivo d'appello principale e l'unico motivo d'appello incidentale proposto dall'appellata perché entrambi attinenti alla determinazione del quantum dovuto CP_1 dal Si riserva al prosieguo della trattazione l'individuazione Pt_1 dell'avente diritto ( quale controparte del contratto risolto, ovvero CP_1
in forza del rapporto di factoring con l'appaltatrice). CP_3
Va constatato che il si duole della mancata motivazione – da parte Pt_1 del Tribunale - dell'eccezione di intempestività dell'iscrizione delle riserve. Il Tribunale ha dato conto della data di iscrizione della riserva n. 6 che faceva riferimento al valore differenziale28 per le opere ancora da compensare, e occorre rilevare che il TU, nella relazione peritale, ha indicato -per ciascuna delle riserve- la data di rispettiva iscrizione rilevandone la tempestività; sul punto, non risultano nell'atto d'appello – e a ben guardare neppure negli scritti successivi al deposito della relazione del TU in primo grado - indicazioni sullo specifico errore di data in cui sarebbe incorso l'ausiliario del Giudice. CO particolare riguardo alla riserva n. 6 il TU ha constatato che
“La riserva è stata tempestivamente iscritta in occasione del primo atto contabile successivo alla affermata risoluzione del contratto per fatto della Committente… La riserva n. 6 è stata avanzata sul Registro di COtabilità n. 8 del 27 gennaio 2017 relativo all'ottavo SAL per lavori a tutto il 17 gennaio 2017 (doc. 173_2 )”. CP_4
Le riserve – e segnatamente la n. 6 – appaiono quindi tempestive. La Corte ritiene che il Tribunale abbia fatto buon governo dei consolidati principi di legittimità riguardo alla determinazione della voce di danno corrispondente al residuo compenso per le opere eseguite. La giurisprudenza ha infatti da tempo spiegato che la reintegrazione del patrimonio dell'appaltatore adempiente non può avvenire con la restituzione dell'opera eseguita, e dunque va determinata tramite il computo del valore venale dell'opera alla stregua dei valori di mercato con riferimento al momento della pronuncia di risoluzione, quale corrispettivo dovuto dal committente all'appaltatore per le opere eseguite e che trova titolo, diretto ed immediato, nel negozio concluso tra le parti (Cass. n. 12162/2007; v. anche n. 738/2007; n. 2871/1992). Il TU ha individuato il valore differenziale tra quello delle opere eseguite e quello delle opere già compensate in € 1.749.004,66. Rispetto al conteggio riportato in sentenza sulla scorta di quanto illustrato dal TU, il Pt_1
pag. 38/45 nell'appello, si limita a osservare genericamente che il quantum è stato determinato sulla base di erroneo presupposto;
l'appellante ha tuttavia omesso di individuare il diverso calcolo a suo dire corretto in relazione a elementi alternativi specifici e ricavabili dagli atti. La voce di danno riconducibile all'ammontare dei corrispettivi ancora dovuti è dunque individuabile, come correttamente statuito dal Tribunale, in € 1.749.004,66. Resta da esaminare l'ulteriore danno richiesto da e oggetto di CP_1 appello incidentale, che rispetto alla domanda originaria quantificata in primo grado, è stato limitato alla voce concernente le spese generali infruttifere per l'importo di € 412.663,73. Si tratta di voce di danno riconducibile ai maggiori costi sopportati da per effetto CP_1 dell'andamento irregolare dei lavori, segnatamente alle spese sostenute dopo la rinegoziazione del termine ultimo di esecuzione delle opere. Ebbene, la Corte reputa che il Tribunale sia incorso in errore laddove ha ritenuto che la voce di danno liquidata in sentenza, e corrispondente al corrispettivo ancora dovuto per le opere eseguite, avesse carattere assorbente rispetto a ogni altra voce di danno. Già dal punto di vista concettuale le eventuali spese di gestione aziendale di cantiere inutilmente sostenute a causa dell'inadempimento della stazione appaltante costituiscono un pregiudizio ulteriore, e diverso, rispetto a quello derivante dalla mancata ricezione del compenso per l'opera prestata, poiché si tratta di costi inutilmente sostenuti, e non, invece, di corrispettivi non versati. Si allude in particolare ai costi che ha sopportato nel periodo di CP_1 rallentamento delle attività dovuto all'inutile attesa di approvazione della variante, che ha precluso la prosecuzione dei lavori (complessivamente, come detto, non separabili). Il TU, al riguardo, ha verificato ed attestato che la perizia di variante, di carattere suppletivo, riguardava in varia misura tutti i plessi scolastici consegnati all'esecuzione, che pertanto non potevano essere realizzati da
L'introduzione della variante – come già esposto - avrebbe reso CP_1 necessaria una sospensione dei lavori, ma il non ha provveduto in Pt_1 tal senso, nonostante le modifiche ed il fatto che queste non fossero separabili dai lavori di contratto, né la variante è stata tempestivamente approvata. COsiderato che non appare addebitabile a CP_1
l'andamento anomalo dei lavori, l'importo da riconoscere a titolo di “spese generali infruttifere” individuato dal TU è pari a € 412.663,73. Si ribadusce – a confutazione delle deduzioni del al riguardo – che Pt_1 la riserva n. 2 risulta tempestiva. In proposito non risulta smentito pag. 39/45 specificamente il rilievo del TU che così si è espresso sul punto: “In data 03 dicembre 2014 ha firmato con riserva il Registro di COtabilità del 24 CP_1 novembre 2014 relativo al primo SAL per lavori a tutto il 20 ottobre 2014. La riserva, di carattere continuativo, è stata successivamente esplicata per la prima volta sul Registro di COtabilità in data 16 dicembre 2014 e successivamente aggiornata sino al SAL 8: SAL 1: esplicitazione del 16.12.2014, 13 gg. dopo la firma con riserva del RdC;
SAL 2: esplicitazione del 18.02.2015, 14 gg. dopo la firma con riserva del RdC;
SAL 3: esplicitazione del 24.06.2014, 14 gg. dopo la firma con riserva del RdC;
SAL 4: esplicitazione del 25.08.2015, 13 gg. dopo la firma con riserva del RdC;
SAL 5: esplicitazione del 04.12.2015, 15 gg. dopo la firma con riserva del RdC;
SAL 6: esplicitazione del 01.04.2016, 14 gg. dopo la firma con riserva del RdC;
SAL 7: esplicitazione del 13.07.2016, 15 gg. dopo la firma con riserva del RdC;
SAL 8: esplicitazione del 28.02.2017, 14 gg. dopo la firma con riserva del RdC. La riserva è stata quindi avanzata ed aggiornata entro i termini previsti dall'art. 190, comma 3, del DPR 207/10 ed è stata iscritta sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverla, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio ai sensi dell'art. 191, comma 2 del medesimo DPR.” La Corte condivide le conclusioni del TU che appaiono corrette con riferimento al rilievo del carattere continuativo della riserva in parola, e non efficacemente smentite dal che non è andato oltre la generica Pt_1 contestazione dell'intempestività della riserva. In accoglimento dell'appello incidentale proposto da il CP_1 Pt_1 dovrà dunque risarcire – in favore dell'avente diritto - anche la somma di € 412.663,73. Non opera, osserva la Corte, il limite al quantum del risarcimento del 20% previsto dall'art. 240-bis, dlgs 163/2006. Come correttamente evidenziato dalla difesa di la norma deve essere interpretata in senso coerente CP_1 con i principi costituzionali. Ed infatti, la Corte costituzionale, con la sentenza n.109/2021, ha dato un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione in parola, precisando che la limitazione del 20% ivi prevista non può operare in relazione al risarcimento del danno per dolo o colpa grave della stazione appaltante. I Giudici delle leggi hanno così statuito: “Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Lecco, prima sez. civ., in riferimento agli artt. 3, 24, 41 e 97 Cost. - dell'art. 240- bis , comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, come modificato dall'art. 4, comma 2, lett. hh ), n. 1), del d.l. n. 70 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 106 del
pag. 40/45 2011, nella parte in cui prevede che l'importo complessivo delle riserve contrattuali dell'appaltatore non può in ogni caso essere superiore al 20 per cento dell'importo contrattuale. La disposizione censurata va interpretata nel senso che, entro il 20 per cento dell'importo contrattuale, è possibile riconoscere la fondatezza delle pretese annotate con riserva, qualunque sia stato l'ordine con cui sono state iscritte. Oltre tale limite legale, non risultano comunque precluse le azioni risolutorie e quelle ad esse correlate. Inoltre, anche ove non ricorrano i presupposti per le azioni risolutorie, il limite legale posto dal censurato art. 240- bis , comma 1, non puu impedire l'azione di risarcimento del danno per inadempimento doloso o gravemente colposo della stazione appaltante, sempre che la relativa pretesa sia stata iscritta a riserva. Solo in tal modo l'esonero legale dalla responsabilità può superare il vaglio di costituzionalità, sotto il profilo della ragionevolezza, che richiede non solo il perseguimento di un obiettivo di utilità sociale, ma anche il rispetto della proporzionalità. Quanto, infine, alla questione sollevata in riferimento all'art. 97 Cost., essa pure non è fondata, tenuto conto che, anche oltre la menzionata soglia del 20 per cento, la stazione appaltante non è deresponsabilizzata e l'appaltatore mantiene un interesse a continuare a iscrivere riserve, se vuole contestare eventuali inadempimenti dolosi o gravemente colposi”. Non ricorre pertanto il limite invocato dal Pt_1
Resta poi da esaminare la questione dell'avente diritto al risarcimento del danno ( o ) avuto riguardo al primo motivo COtroparte_1 CP_3
d'appello principale attinente alla denunciata carenza di legittimazione attiva di , e ai primi due motivi di appello incidentale proposti CP_1 da che rivendica per sé il diritto al risarcimento del danno in forza CP_3 del contratto di factoring che la legava alla società appaltatrice poi fallita. Ebbene, in proposito la Corte osserva che i Giudici di primo grado, sul punto, siano incorsi in errore nella parte in cui hanno affermato che la domanda di risoluzione contrattuale di condanna al risarcimento del danno, proposta da abbia precluso a il diritto di ricevere le CP_1 CP_3 somme dovutele in forza del contratto di factoring, contratto che quest'ultima ha posto a fondamento della domanda di riconoscimento del corrispettivo delle opere eseguite da CP_1
Anzitutto occorre prendere atto che non risulta prodotto alcun documento da cui ricavare l'intervenuta risoluzione del contratto di factoring -dedotta dal società in bonis originariamente con Parte_6
a cui è subentrata . Ed infatti, con COtroparte_15 CP_3
l'ammissione al passivo fallimentare ha voluto esclusivamente CP_3
pag. 41/45 ottenere la restituzione delle anticipazioni effettuate a in CP_1 applicazione delle condizioni del contratto di factoring. Il Tribunale ha affermato che la domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto, con la conseguente richiesta risarcitoria proposta da sia preclusiva della domanda di adempimento del contratto CP_1 effettuata solo dall'intervenuta . CP_3
Reputa invece la Corte che la domanda di sul contratto di CP_20 factoring corrente con in forza del quale le sono dovuti i CP_1 corrispettivi per le opere che l'appaltatrice ha eseguito per il e che Pt_1 pertanto ad essa spetti l'importo di € 1.749.004,66, come sopra determinato, quale somma equivalente al compenso per le opere eseguite. La funzione economica di detto ristoro è infatti corrispondente alla remunerazione per l'opera eseguita, a nulla rilevando il fatto che questa somma sia in questa sede dovuta quale ristoro per il mancato pagamento delle opere, posto che detta voce di danno trova titolo, diretto ed immediato, nel negozio concluso tra le parti del contratto d'appalto tra e (v. in questo Pt_1 CP_1 senso Cass. n. 12162/2007 sopra citata). Tale conclusione è vieppiù convincente se si tiene conto che il diritto al risarcimento del danno facente capo a non può certo esimere la stessa appaltatrice dal rispetto CP_1 degli obblighi derivanti dal contratto di factoring a suo tempo stipulato con l'avente causa da . Va rimarcato che la voce di danno da omessa CP_3 remunerazione per le opere eseguite da ha la stessa funzione CP_1 economica del corrispettivo, del quale rappresenta l'equivalente. Neppure si potrebbe fondatamente ipotizzare che eluda gli obblighi negoziali CP_1 che la legano alla cessionaria in forza di contratto di factoring, solo per avere chiesto in giudizio la risoluzione del contratto, anziché l'adempimento del medesimo. Non si può infatti opinare che sia rimessa all'unilaterale discrezionalità della cedente appaltatrice il rispetto o meno degli obblighi derivanti dal contratto di factoring, come accadrebbe se la si ritenesse legittimata a riscuotere in proprio i corrispettivi solo per avere domandato in giudizio il danno da risoluzione, anziché l'adempimento del contratto d'appalto. Da ciò deriva che, in parziale riforma della sentenza impugnata, il deve essere condannato al pagamento della somma di € Pt_1
1.749.004,66 in favore di anziché del . CP_3 CP_1
L'ulteriore somma di € 412.663,73 spetta invece all'appaltatrice e quindi al sopravvenuto in corso di giudizio. Si tratta infatti di COtroparte_1 voce di danno per 'spese infruttifere' ulteriore e diversa da quella coincidente con il corrispettivo dell'appalto, e che dunque esula dal perimetro di quanto dovuto a in forza del contratto di factoring. CP_3
pag. 42/45 Va infatti considerato che il contratto in parola attribuisce a tutte le CP_3 somme dovute a in forza del contratto d'appalto, con esclusione di CP_1 quanto eventualmente spettante all'appaltatrice a titolo di risarcimento danni. Si deve tenere conto della clausola 12 delle condizioni generali del contratto di factoring prodotto agli atti e che ha formato oggetto di discussione tra le parti. L'art. 12 in parola29 dispone, tra l'altro, che “i crediti dovranno derivare da forniture o prestazioni di servizi già eseguite;
neanche indirettamente riguarderanno risarcimenti e penali, né voci per interessi od altro accessorio”. Ritiene il Collegio che i risarcimenti esclusi dal contratto di factoring siano quelli diversi dall'equivalente dei meri corrispettivi, posto che questi ultimi, per quanto sopra argomentato, ed anche per previsione delle clausole del factoring, 'derivano da forniture o prestazioni già eseguite', sicché il risarcimento rappresentato dal ristoro dei costi aziendali inutilmente sostenuti dall'appaltatrice per l'irregolare andamento dei lavori -ricondotto all'inadempimento del deve essere attribuito al Pt_1 CP_1
[...]
Ritenute infine superflue le prove chieste dalle parti, in parziale riforma della sentenza impugnata, il deve quindi essere condannato al Pt_1 pagamento:
-in favore di della somma di € 1.749.004,66, CP_3
-e in favore del della somma di € 412.663,73, COtroparte_1 oltre, per entrambi, a interessi ex art. 1284, primo comma, c.c. dal 27 gennaio 2017 fino al saldo effettivo (in mancanza di ogni impugnazione sulla quantificazione e decorrenza degli interessi come indicate nella sentenza impugnata). La sentenza nel resto va confermata.
^*^*^ In conseguenza della parziale riforma, si impone la nuova regolamentazione delle spese di lite, che vale ad assorbire il sesto motivo d'appello principale e il terzo motivo d'appello incidentale di . CP_3
L'esito finale del giudizio vede il soccombente nei confronti di tutte Pt_1 le altre parti, e ciò implica, per l'appellante, l'obbligo di ristoro delle spese di CO primo e secondo grado anche in favore di , posto che la chiamata in causa della AG di UR da parte di si era resa CP_4 necessaria in relazione alle tesi sostenute dal stesso, e queste sono Pt_1 risultate non accoglibili per difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Il quantum va determinato come da dispositivo:
pag. 43/45 -parametrato secondo gli scaglioni riferiti agli importi riconosciuti agli aventi diritto,
-e comunque avuto riguardo alla complessità e al pregio dell'attività difensiva profusa dalle parti,
-applicati i parametri medi delle tariffe professionali (i minimi invece per CO
e stante l'accoglimento dell'eccezione pregiudiziale), CP_4
-escluso, per il secondo grado, il compenso per l'attività istruttoria. Va confermata la sentenza nella parte in cui ha posto le spese di consulenza tecnica definitivamente a carico del Pt_1
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal con atto di citazione ritualmente notificato nei Parte_1 confronti di tutte le altre parti indicate in epigrafe, avverso la sentenza del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa n. 2413/2023, e sugli appelli incidentali, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. respinge l'appello principale, accoglie l'appello incidentale proposto da e l'appello incidentale proposto da COtroparte_1 [...]
e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, CP_6 condanna il al pagamento: Parte_1
-in favore di della somma di € 1.749.004,66, e COtroparte_6
-in favore del della somma di € COtroparte_1
412.663,73,oltre, per entrambi, a interessi ex art. 1284, primo comma, c.c. dal 27 gennaio 2017 fino al saldo effettivo;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
2. condanna la parte appellante al rimborso delle spese del doppio grado sostenute da tutte le altre parti come segue: per il primo grado:
€ 22.500,00 a favore del COtroparte_1
€ 38.000,00 a favore di COtroparte_6
€ 19.000,00 a favore di COtroparte_4
[...]
€ 19.000,00 a favore di , CP_5 per il secondo grado:
€ 14.300,00 a favore del COtroparte_1
€ 24.000,00 a favore di COtroparte_6
pag. 44/45 € 12.000,00 a favore di COtroparte_4
[...]
€ 12.000,00 a favore di , CP_5 oltre, per tutti, IVA se dovuta, CP e rimborso forfettario del 15% per spese generali;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso a Milano, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.
Il presidente estensore
- RI OT -
pag. 45/45 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Uno era stato stralciato dal RUP in data 17.10.2013. 2 Termine ultimo previsto a seguito di proroga concessa con determina dirigenziale del 06.08.2013. 3 CO sentenza pubblicata in data 19.07.2018 è stato dichiarato dal Tribunale di Monza il fallimento di In data 14.11.2018 si è costituito in giudizio il , giusta autorizzazione del Giudice CP_1 CP_1 delegato del 30.10.2018, onde proseguire il giudizio incardinato dalla società in bonis. 4 Nella quale era stata medio tempore fusa per incorporazione COtroparte_15
pag. 12/45 5 Quesito: “Accertare l'ammontare delle opere effettivamente eseguite in adempimento dell'originario contratto intercorso fra le parti, verificare la contabilità dell'appalto; illustrare le varianti in corso d'opera e ogni sopravvenuta modifica degli originari vincoli, le opere effettivamente realizzate in esecuzioni di tali varianti o modifiche, i compensi versati e gli importi ancora da versare in relazione alle opere eseguite;
ricostruire, sulla base della documentazione prodotta in causa, lo svolgersi del rapporto contrattuale nelle fasi successive all'aggiudicazione e fino alla notifica dell'atto di citazione (30 giugno 2017), - illustrando la condotta di tutti i soggetti coinvolti, evidenziando eventuali ritardi o inadempimenti, rispetto agli obblighi di legge e di contratto;
- precisando altresì se risulta che siano state rilasciate, e in che tempi, le previste certificazioni di conformità degli impianti e dei materiali, evidenziando in caso di esito negativo l'iter seguito e le condotte dei singoli soggetti coinvolti;
illustrare le riserve iscritte dall'appaltatore e le controdeduzioni della Direzione dei lavori, valutandone fondatezza, congruità e tempestività rispetto alle prescrizioni di legge e di contratto;
quantificare i danni subiti dall'appaltatore o dal appaltante in relazione ai singoli inadempimenti accertati – nei Pt_1 limiti delle domande svolte”. 6 Si legge a pagina 42 della TU: “L'entità delle modifiche avrebbe dovuto comportare la stipula di un atto aggiuntivo al contratto (art. 161 comma 4 del Regolamento) di cui tuttavia non vi è traccia negli atti”. 7 Varianti formalmente proposte dalla Direzione Lavori al RUP con comunicazione del 06.05.2016 e ordinate con successiva comunicazione del 10.08.2016 dal RUP (cfr. pag. 45 TU). 8 Secondo il TU: “I plessi scolastici di via Muzio, viale Romagna, via Della Giustizia, via Venini e via Colletta non erano ultimabili in quanto il RUP aveva ordinato alla DL di provvedere alla redazione della Perizia di Variante entro il 15 settembre 2016; l'esecuzione dei lavori avrebbe dovuto essere sospesa, almeno parzialmente, per la parte di opere interferite dalla redigenda variante” (cfr. pag. 45 TU). 9 In data 27.01.2017 (ovvero dopo il decorso del termine concesso per adempiere dalla costituzione in mora del 28.11.2016 e, dunque, dopo l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto), ha provveduto ad CP_1 iscrivere nella contabilità del la relativa riserva n. 6. Pt_1 10 Infatti: i) risulta provato che il ha, con il proprio comportamento colpevole, impedito alla stazione Pt_1 appaltante di portare a termine le opere oggetto di appalto;
ii) la variante n. 2 al progetto definitivo non trovava la propria causa in errori o omissioni del progetto esecutivo redatto dall'appaltatrice, bensì in cause impreviste e imprevedibili e in migliorie richieste dalla stazione appaltante e rese necessarie da circostanze sopravvenute e imprevedibili. 11 Cita art.
4.6 del Capitolato speciale d'appalto (CSA) di cui al doc. 5. 12 Cfr. doc. 54.
13 “In via ulteriormente gradata: - in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, disporre che le somme liquidate a carico del di vengano versate in favore di sino Pt_1 Pt_1 COtroparte_3 a concorrenza dell'importo di Euro 982.426,80 (o in quella maggiore o minore misura accertanda in corso di causa), corrispondente al credito vantato da nei confronti del fallimento COtroparte_3 CP_1
così come ammesso allo stato passivo fallimentare, o in quella maggiore o minore misura accertanda in
[...] corso di causa”. 14 v. pag. 3 della prima citazione. 15 Cass. n. 28537/2008; 7446/2008; 27071/2016. 16 Enfasi aggiunta. 18 Doc. 23 di CP_1 24 Pag. 42 della relazione peritale 27 pag. 45 della relazione peritale 28 v. nota 6 a pag. 17 della sentenza 29 Doc. 3 di e richiamato negli scritti difensivi dalle parti CP_3