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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/07/2025, n. 10590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10590 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 5109 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 20.3.2025,
e vertente tra
“Liceo Classico Statale RA Vivona” di Roma”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende,
- attore - opponente -
e
“ , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 13, presso lo studio degli Avv.ti Luca Agliocchi e Marco Verticelli che lo rappresentano e difendono per procura in atti,
- convenuto - opposto -
pagina 1 di 6 FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il “Liceo Classico Statale RA
Vivona” di Roma” proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo r.g. n.
66778/22, emesso dal Tribunale di Roma in data 28.11.2022, con il quale era ingiunto il pagamento in favore della “ della Controparte_1
somma di euro 11.865,00, oltre interessi e spese, per prestazioni previste dal
“Contratto per l'affidamento del servizio lettori madre lingua in inglese in riferimento all'anno scolastico 2019/2020” .
Parte opponente eccepiva che la “ indugiava Controparte_1
nella sottoscrizione del contratto e nell'invio dei curricula dei docenti;
che gli stessi risultavano inadeguati;
che l'insegnante in data 14.11.2019 senza Persona_1
alcun preavviso abbandonava la classe;
che gli insegnanti inidonei non erano mai sostituiti;
di aver comunicato in data 20.1.2020 la parziale risoluzione del contratto per grave inadempimento ed in data 3.2.2020 la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c.; di essere stata costretta a ricorrere ad altri docenti con una spesa di euro 7.979,00; che sussisteva grave inadempimento e di aver in ogni caso diritto alla restituzione della somma di euro 7.979,00, con relativa domanda riconvenzionale.
Si costituiva in giudizio parte opposta, la quale evidenziava la infondatezza dell'opposizione; che tutte le dichiarazioni di lamentele dei genitori erano non sottoscritte e datate tra il 21 ed il 22 gennaio del 2020, quindi successive alla comunicazione di risoluzione contrattuale;
di aver provveduto alla sostituzione dei docenti;
che il verbale della riunione del 17.1.2020 era redatto unilateralmente e non era attendibile;
che la contrattualizzazione di altri docenti era arbitraria;
che parte opponente avrebbe dovuto ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, c.d.
Codice dei Contratti Pubblici, attivarsi per verificare la disponibilità delle società collocatesi in graduatoria dopo il Liceo Vivona;
che la risoluzione era illegittima;
pagina 2 di 6 che non vi era alcun inadempimento e che la domanda riconvenzionale era inammissibile ed infondata.
All'udienza del 20.3.2025 l'opponente concludeva per l'accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna in via riconvenzionale al pagamento della somma di euro 7.979,00, somma in subordine da detrarre dall'eventuale dovuto, parte opposta concludeva per il rigetto dell'opposizione e della riconvenzionale, in subordine per la condanna al pagamento della somma di euro 11.865,00, ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c. per il deposito di comparse e memorie.
DIRITTO
Come è noto, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve solo provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto pagamento, e uguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'articolo 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora avvenuta scadenza dell'obbligazione (per tutte Cass. civ., Sez. Unite, 30/10/2001, n.13533).
Nella fattispecie la “ lamenta il mancato Controparte_1
integrale pagamento del corrispettivo relativo al contratto intercorrente tra le parti,
pagina 3 di 6 mentre il “Liceo Classico Statale RA Vivona” di Roma” lamenta la inadeguatezza di alcuni docenti.
Orbene, nei contratti con prestazioni corrispettive, qualora una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza, l'inadempimento o la mancata offerta di adempimento dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico - sociale del contratto e sulla realizzazione degli interessi rispettivamente perseguiti, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo consistenti nel comportamento di entrambe le parti (per tutte Cass. civ., Sez. III, 22/10/2014, n. 22346).
Sul punto parte opponente non prova il mancato pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo, costituente l'integrale corrispettivo della prestazione, ma dalla comunicazione del 14.11.2019 (doc. n.
4.1 fascicolo parte attrice), dalle doglianze dei genitori (doc.ti nn. 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.1, 13.1 e 14.1 fascicolo parte attrice) e, in particolare, dal verbale di incontro del 17.1.2020 (doc.ti nn. 17.1 e 17.2 fascicolo parte attrice), risulta anche che alcuni insegnanti, ma non tutti, non erano adeguati e che il docente lasciava Persona_1
improvvisamente la classe, interrompendo il servizio.
Quindi, da un lato, parte opponente non ha eseguito integralmente la propria prestazione, vale a dire nulla ha pagato per il servizio reso, mentre parte opposta ha comunque svolto la prestazione, sia pure in modo inesatto e parziale.
Appare, allora, evidente che il mancato pagamento integrale del corrispettivo dovuto, costituisce, nel quadro della funzione economico-sociale del contratto stesso e degli interessi perseguiti dalle pari nel senso sopra precisato, un comportamento inadempiente più grave rispetto ad una prestazione inesatta, ma comunque parzialmente eseguita.
pagina 4 di 6 Dunque, inadempiente è da considerarsi il “Liceo Classico Statale RA
Vivona” di Roma” e la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c. in relazione all'art. 10) dello stesso contratto del 20.1/3.2.2020, successiva a due fatture richieste in pagamento n. 194/PA/19 del 22.11.2019 per euro 6.440,00 e n.
11/PA/20 del 13.1.2020 per 3.290,00 euro rimaste totalmente inevase, deve considerarsi illegittima, in quanto la stessa non opera se l'eccezione di inadempimento sollevata da controparte, in un ottica, come già sottolineato, di comparazione delle rispettive condotte, risulti fondata.
Dunque, il corrispettivo per le prestazioni svolte dalla “ Controparte_1
risulta dovuto.
[...]
Peraltro, fermo restando il prevalente inadempimento del “Liceo Classico Statale
RA Vivona”, la “ ha comunque posto Controparte_1
in essere, come già sottolineato, un inadempimento inesatto e parziale, stante la documentata non adeguatezza di alcuni insegnanti e l'abbandono improvviso dalla scuola del docente , circostanze che hanno costretto, giusta Persona_1
documentazione in atti, il Liceo anche a cercare altri docenti in sostituzione con una spesa di euro 7.979,00 (doc.ti nn. 21.1 – 21.3 e 21 bis fascicolo parte attrice), somma richiesta a titolo di danno in sede di riconvenzionale.
Non esclude questo pregiudizio economico l'asserito dovere del Liceo di contrarre con altra società successiva in graduatoria nella relativa gara di appalto, sia perché non doveva essere sostituito l'intero corpo docente, sia perché, in ogni caso, anche questa scelta avrebbe comunque comportato un costo, anche superiore.
In definitiva, dalla somma dovuta a titolo di corrispettivo di euro 11.865,00 devono essere detratti euro 7.979,00, per un residuo dovuto di euro 3.886,00, oltre interessi legali dalla data di notifica del decreto ingiuntivo, 23.1.2023, primo valido atto di costituzione in mora, con revoca del decreto ingiuntivo stesso portante un importo superiore.
pagina 5 di 6 Parte opponente è tenuta ex art. 91, primo comma, c.p.c. al pagamento della metà delle spese processuali, mentre la fondatezza parziale dell'opposizione determina la compensazione delle spese processuali nella restante misura della metà.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando;
a) revoca il decreto ingiuntivo;
b) condanna il “Liceo Classico Statale RA
Vivona” di Roma”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della “ , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, della somma di euro 3.886,00, oltre interessi legali dal
23.1.2023; c) condanna il “Liceo Classico Statale RA Vivona” di Roma”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della metà delle spese processuali, metà pari ad euro 1.800,00 per compensi ed euro 40,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa;
d) compensa le spese nella restante misura della metà.
Roma, 14.7.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 5109 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 20.3.2025,
e vertente tra
“Liceo Classico Statale RA Vivona” di Roma”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende,
- attore - opponente -
e
“ , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 13, presso lo studio degli Avv.ti Luca Agliocchi e Marco Verticelli che lo rappresentano e difendono per procura in atti,
- convenuto - opposto -
pagina 1 di 6 FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il “Liceo Classico Statale RA
Vivona” di Roma” proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo r.g. n.
66778/22, emesso dal Tribunale di Roma in data 28.11.2022, con il quale era ingiunto il pagamento in favore della “ della Controparte_1
somma di euro 11.865,00, oltre interessi e spese, per prestazioni previste dal
“Contratto per l'affidamento del servizio lettori madre lingua in inglese in riferimento all'anno scolastico 2019/2020” .
Parte opponente eccepiva che la “ indugiava Controparte_1
nella sottoscrizione del contratto e nell'invio dei curricula dei docenti;
che gli stessi risultavano inadeguati;
che l'insegnante in data 14.11.2019 senza Persona_1
alcun preavviso abbandonava la classe;
che gli insegnanti inidonei non erano mai sostituiti;
di aver comunicato in data 20.1.2020 la parziale risoluzione del contratto per grave inadempimento ed in data 3.2.2020 la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c.; di essere stata costretta a ricorrere ad altri docenti con una spesa di euro 7.979,00; che sussisteva grave inadempimento e di aver in ogni caso diritto alla restituzione della somma di euro 7.979,00, con relativa domanda riconvenzionale.
Si costituiva in giudizio parte opposta, la quale evidenziava la infondatezza dell'opposizione; che tutte le dichiarazioni di lamentele dei genitori erano non sottoscritte e datate tra il 21 ed il 22 gennaio del 2020, quindi successive alla comunicazione di risoluzione contrattuale;
di aver provveduto alla sostituzione dei docenti;
che il verbale della riunione del 17.1.2020 era redatto unilateralmente e non era attendibile;
che la contrattualizzazione di altri docenti era arbitraria;
che parte opponente avrebbe dovuto ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, c.d.
Codice dei Contratti Pubblici, attivarsi per verificare la disponibilità delle società collocatesi in graduatoria dopo il Liceo Vivona;
che la risoluzione era illegittima;
pagina 2 di 6 che non vi era alcun inadempimento e che la domanda riconvenzionale era inammissibile ed infondata.
All'udienza del 20.3.2025 l'opponente concludeva per l'accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna in via riconvenzionale al pagamento della somma di euro 7.979,00, somma in subordine da detrarre dall'eventuale dovuto, parte opposta concludeva per il rigetto dell'opposizione e della riconvenzionale, in subordine per la condanna al pagamento della somma di euro 11.865,00, ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c. per il deposito di comparse e memorie.
DIRITTO
Come è noto, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve solo provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto pagamento, e uguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'articolo 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora avvenuta scadenza dell'obbligazione (per tutte Cass. civ., Sez. Unite, 30/10/2001, n.13533).
Nella fattispecie la “ lamenta il mancato Controparte_1
integrale pagamento del corrispettivo relativo al contratto intercorrente tra le parti,
pagina 3 di 6 mentre il “Liceo Classico Statale RA Vivona” di Roma” lamenta la inadeguatezza di alcuni docenti.
Orbene, nei contratti con prestazioni corrispettive, qualora una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza, l'inadempimento o la mancata offerta di adempimento dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico - sociale del contratto e sulla realizzazione degli interessi rispettivamente perseguiti, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo consistenti nel comportamento di entrambe le parti (per tutte Cass. civ., Sez. III, 22/10/2014, n. 22346).
Sul punto parte opponente non prova il mancato pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo, costituente l'integrale corrispettivo della prestazione, ma dalla comunicazione del 14.11.2019 (doc. n.
4.1 fascicolo parte attrice), dalle doglianze dei genitori (doc.ti nn. 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.1, 13.1 e 14.1 fascicolo parte attrice) e, in particolare, dal verbale di incontro del 17.1.2020 (doc.ti nn. 17.1 e 17.2 fascicolo parte attrice), risulta anche che alcuni insegnanti, ma non tutti, non erano adeguati e che il docente lasciava Persona_1
improvvisamente la classe, interrompendo il servizio.
Quindi, da un lato, parte opponente non ha eseguito integralmente la propria prestazione, vale a dire nulla ha pagato per il servizio reso, mentre parte opposta ha comunque svolto la prestazione, sia pure in modo inesatto e parziale.
Appare, allora, evidente che il mancato pagamento integrale del corrispettivo dovuto, costituisce, nel quadro della funzione economico-sociale del contratto stesso e degli interessi perseguiti dalle pari nel senso sopra precisato, un comportamento inadempiente più grave rispetto ad una prestazione inesatta, ma comunque parzialmente eseguita.
pagina 4 di 6 Dunque, inadempiente è da considerarsi il “Liceo Classico Statale RA
Vivona” di Roma” e la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c. in relazione all'art. 10) dello stesso contratto del 20.1/3.2.2020, successiva a due fatture richieste in pagamento n. 194/PA/19 del 22.11.2019 per euro 6.440,00 e n.
11/PA/20 del 13.1.2020 per 3.290,00 euro rimaste totalmente inevase, deve considerarsi illegittima, in quanto la stessa non opera se l'eccezione di inadempimento sollevata da controparte, in un ottica, come già sottolineato, di comparazione delle rispettive condotte, risulti fondata.
Dunque, il corrispettivo per le prestazioni svolte dalla “ Controparte_1
risulta dovuto.
[...]
Peraltro, fermo restando il prevalente inadempimento del “Liceo Classico Statale
RA Vivona”, la “ ha comunque posto Controparte_1
in essere, come già sottolineato, un inadempimento inesatto e parziale, stante la documentata non adeguatezza di alcuni insegnanti e l'abbandono improvviso dalla scuola del docente , circostanze che hanno costretto, giusta Persona_1
documentazione in atti, il Liceo anche a cercare altri docenti in sostituzione con una spesa di euro 7.979,00 (doc.ti nn. 21.1 – 21.3 e 21 bis fascicolo parte attrice), somma richiesta a titolo di danno in sede di riconvenzionale.
Non esclude questo pregiudizio economico l'asserito dovere del Liceo di contrarre con altra società successiva in graduatoria nella relativa gara di appalto, sia perché non doveva essere sostituito l'intero corpo docente, sia perché, in ogni caso, anche questa scelta avrebbe comunque comportato un costo, anche superiore.
In definitiva, dalla somma dovuta a titolo di corrispettivo di euro 11.865,00 devono essere detratti euro 7.979,00, per un residuo dovuto di euro 3.886,00, oltre interessi legali dalla data di notifica del decreto ingiuntivo, 23.1.2023, primo valido atto di costituzione in mora, con revoca del decreto ingiuntivo stesso portante un importo superiore.
pagina 5 di 6 Parte opponente è tenuta ex art. 91, primo comma, c.p.c. al pagamento della metà delle spese processuali, mentre la fondatezza parziale dell'opposizione determina la compensazione delle spese processuali nella restante misura della metà.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando;
a) revoca il decreto ingiuntivo;
b) condanna il “Liceo Classico Statale RA
Vivona” di Roma”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della “ , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, della somma di euro 3.886,00, oltre interessi legali dal
23.1.2023; c) condanna il “Liceo Classico Statale RA Vivona” di Roma”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della metà delle spese processuali, metà pari ad euro 1.800,00 per compensi ed euro 40,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa;
d) compensa le spese nella restante misura della metà.
Roma, 14.7.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
pagina 6 di 6