Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 24/02/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4973/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4973/2024 R.G. promossa da:
( , rappresentata e difesa dall'avv. Nicoletta PA C.F._1
Antonini presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Castel Bolognese (RA), Via Berlinguer n.
64, in virtù di procura allegata al ricorso
E
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Controparte_1 C.F._2
Chianese presso il cui studio - e domicilio digitale - è elettivamente domiciliato in Bologna (BO), Via
Dell'Indipendenza n. 30, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI
“1. I coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza dove riterranno opportuno, dandone preavviso all'altro coniuge vista la presenza della GL minore, senza interferenze nella rispettiva vita privata, con reciproca autorizzazione all'espatrio, impegnandosi fin d'ora a prestare la firma di autorizzazione eventualmente richiesta dalle Autorità competenti, qualora non fosse sufficiente il presente impegno e con esplicita, espressa e reciproca autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, ivi ricompresa la carta d'identità, per sé stessi e per i minori.
2. La moglie continuerà a vivere nella casa famigliare, sita in via Faenza (RA), via Romagnoli n. 40, di cui rimarrà unica proprietaria come di seguito specificato.
3. I coniugi manterranno l'affidamento condiviso della GL minore, avendo entrambi la
(scuola, sport, tempo libero, cure mediche ecc...) tenendo conto anche delle aspirazioni e dei desideri della GL, consentendo altresì, a di conservare rapporti significativi con i parenti di ciascun Per_1
ramo genitoriale.
I genitori si accordano affinché, limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, possano esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
3bis La minore manterrà la residenza presso la casa famigliare, sita in Faenza (RA), via Romagnoli
n. 40, unitamente alla madre.
3ter Il padre continuerà, come nell'attualità, a vedere e tenere con sé la figlioletta dal mercoledì pomeriggio all'uscita dall'asilo fino al giovedì mattina quando la riporterà alla scuola stessa, oltre che il venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola e a weekend alterni;
in particolare, se si tratta del weekend in cui resta con il padre, il sig. la riporterà il lunedì mattina a scuola, per Per_1 CP_1 contro, i weekend in cui starà con la madre, quest'ultima starà con la GL fin dal sabato Per_1 mattina. I genitori si accorderanno per le modalità e gli orari nell'interesse della GL minorenne.
Sia le festività natalizie che le pasquali saranno concordate dai coniugi in autonomia, tenendo in considerazione gli interessi e le volontà della GL . Per_1
Le vacanze estive saranno, anch'esse, organizzate in autonomia, sempre nell'interesse della minore, tenendo conto della circostanza che la madre ha più difficoltà del padre nel conoscere in anticipo il piano ferie della propria azienda.
I genitori si accorderanno in relazione alle modalità di festeggiamento del compleanno della GL,
o in maniera separata, oppure congiuntamente, tenendo in considerazione le volontà della GL
. Per_1
I genitori concordano che, stante la circostanza che cresce e non ha senso rifornirsi ciascuno Per_1
di un armadio di vestiti, sarà la madre ad acquistare i capi di abbigliamento e le calzature per la GL e il padre riconoscerà espressamente tale voce come spesa straordinaria da suddividere al
50%.
3quater. La minore frequenta l'asilo nido presso la scuola “Marri-Sant'Umiltà” sita in Faenza (RA), via Bondiolo, n. 38, la cui retta continuerà ad essere assolta dai genitori in pari misura, tenendo conto del rimborso parziale ottenuto dalla Regione della quota stessa come nell'attualità; al termine del ciclo i genitori concorderanno il proseguo scolastico nella scelta della scuola per l'infanzia da frequentare, se pubblica o privata, tenendo conto delle inclinazioni ed attitudini nonché dei desideri della minore per consentirle di continuare il percorso scolastico nell'ambiente ad Ella più confacente.
4. Il padre e la madre concordano che, trattandosi di collocazione della GL pressoché paritaria, ciascuno di essi provvederà al mantenimento diretto della stessa.
5. I genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie necessarie per la GL disciplinate come da Protocollo per i Procedimenti in materia Familiare, siglato il 16 luglio
2015, stabilite come segue: spese che non necessitano di preventivo accordo fra i genitori e che dovranno essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa della spesa:
-spese scolastiche quali: tasse scolastiche, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno (con esclusione del materiale scolastico di modesto ammontare, che risulta fisiologico e prevedibile nel corso dell'anno e faranno carico al singolo genitore che avrà cura dei figli con l'emergere della necessità della spesa); gite, abbonamenti e trasporto pubblico da e per la scuola;
-spese parascolastiche quali: pre-scuola e dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario della GL con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei, baby sitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
-spese mediche sanitarie quali: tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelle da banco se non specificatamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN, cicli di psicoterapia e logopedia solo qualora le problematiche psico-fisiche presentate dalla GL siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie prescritte dal medico;
spese che devono essere preventivamente concordate fra i genitori
-spese scolastiche quali: rette di scuole private, ripetizioni;
-spese parascolastiche quali: dopo scuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione del figlio, indipendentemente dalla disponibilità di uno o entrambi i genitori e di altri familiari, viaggi di istruzione in genere anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi i corsi di lingua o di informatica;
-spese medico sanitarie quali: rientrano tutte quelle non effettuate tramite SSN, cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio del figlio in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
-spese ludiche, sportive e artistiche quali: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa, corsi artistici quali danza, musica ecc…
Inoltre, le parti prevedono espressamente che la madre si occuperà dell'acquisto dei capi di abbigliamento e delle calzature di e che il padre provvederà al rimborso del 50% della spesa Per_1
stessa.
Infine, le parti concordano sin da ora di di comprendere espressamente nella voce delle spese straordinarie da suddividersi al 50%, senza il consenso dell'altro genitore, i pasti della scuola, le medicine anche da banco, le visite mediche private consigliate dalla pediatra ed il materiale scolastico di qualunque tipo richiesto e/o necessario.
6. Relativamente alle Modalità di acquisizione del consenso dell'altro genitore per spese straordinarie e modalità di rimborso, il genitore che intenda sostenere una spesa straordinaria necessitante di preventivo accordo dovrà inviare una specifica richiesta in forma scritta mediante sms, WhatsApp, mail o altro similare, all' altro genitore, allegando eventuali preventivi di spesa e/o idonea documentazione.
Quest'ultimo, ove non si opponga nel termine massimo di dieci giorni manifestando espressamente un dissenso motivato per iscritto e in maniera convincente, tenuto conto che i criteri decisivi sono quelli dell'interesse della prole e della sostenibilità della spesa, verrà considerato consenziente.
Le somme anticipate da un genitore a titolo di spese straordinarie dovranno essere rimborsate dall'altro genitore entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta corredata da idonea documentazione in copia.
7. I coniugi concordano che l'importo dell'assegno unico verrà diviso a metà tra i genitori.
8. I coniugi concordano altresì di suddividere le spese del loro cane al 50% quali mangime, veterinario e spese per medicine prescritte dal veterinario.
9. In relazione all'assicurazione n. 082430604 presso Assicurazione Generali, posizione intestata al sig. , ma di fatto aperta dai coniugi a beneficio della GL minore, si prevede Controparte_1
espressamente che la somma mensile che viene versata sulla stessa sia a carico al 50% di ogni coniuge. Il sig. scalerà mensilmente la metà della predetta somma dall'importo da restituire CP_1
alla sig.ra Si prevede inoltre sin da ora che alla scadenza della predetta polizza in data PA
5 febbraio 2026, la somma ivi presente andrà intestata alla GL minore . Per_1
10. I coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e quindi non verrà corrisposto alcun assegno per il reciproco mantenimento difettandone i presupposti avendo peraltro, anzitempo, regolamentato ogni situazione patrimoniale.
11. Nello specifico, il sig. , percepiva, nell'anno solare 2021 un reddito pari ad Euro Controparte_1
28.592,04 al lordo delle imposte, nell'anno 2022 Euro 31.946,06, e nell'anno solare 2023 un reddito di Euro 32.378,72, mentre la sig.ra percepiva, nell'annualità solare 2021 un reddito PA
pari ad Euro 30.623,59 al lordo delle imposte, nell'anno 2022 Euro 31.396,82, per quanto riguarda l'anno solare 2023, un reddito pari ad Euro 33.312,27 (docc. 6-11).
12. Inoltre, le parti danno atto e si impegnano a procedere con successivo atto notarile da concludersi entro 3 mesi dalla pronuncia della separazione alla cessione della quota di proprietà del sig. CP_1 dell'immobile sito in Faenza, via Romagnoli n. 40, interno 13, alla sig.ra .
[...] PA
Quest'ultima, per contro, si impegna ad acquistare tale quota di proprietà con il pagamento della somma di €20.000,00 (doc. 14).
Il predetto immobile risulta censito al catasto fabbricati del Comune di Faenza (RA) al foglio 175 mappale 1554 subalterni:
- 50, via Giovanni Romagnoli n. 40, piano T, interno 13, Cat. A/2, CI. 2, vani 4,5;
- 27, via Giovanni Romagnoli, P. S1, Cat. C/6, CI. 3, mq. 24.
Come previsto dalla normativa, tale trasferimento avverrà in totale esenzione fiscale ai sensi dell'art. 19 della legge 74/1987, esenzione confermata dalla Corte di Cassazione nella sentenza 30 maggio
2005, n. 11458.
Tale trasferimento è funzionale e indispensabile alla risoluzione consensuale della crisi familiare.
13. Le parti dichiarano, con la sottoscrizione del presente atto, che le pattuizioni e gli accordi di cui al ricorso per separazione consensuale, abbiano efficacia sin dalla data di sottoscrizione dello stesso.
14. Le spese legali saranno compensate fra i coniugi i quali provvederanno rispettivamente ad onorare il compenso al professionista incaricato.
I coniugi e , con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano PA Controparte_1
espressamente di non volersi riconciliare e dichiarano altresì di non volere comparire personalmente, salva diversa determinazione del Tribunale, sostituendo la comparizione con il deposito di note scritte nei termini che verranno assegnati.
I coniugi e , con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano PA Controparte_1
altresì di chiedere cumulativamente sentenza di separazione e scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 47bis, 49 cpc.
Tutto quanto premesso ed esposto i sottoscritti propongono
R I C O R S O all'Ill.mo Presidente del Tribunale di Ravenna affinché, letto il suesteso ricorso, esaminati i documenti allegati, previa fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi ex art. 473 bis, 51 cpc, autorizzando il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare e disposta la trasmissione al P.M. per l'acquisizione del parere, al fine di rimettere gli atti al Collegio per
OMOLOGARE CON SENTENZA
La separazione personale dei coniugi e alle condizioni di cui al PA Controparte_1
ricorso, da intendersi appresso integralmente trascritte.
***
Decorso il termine di legge ex art. 3 L. 898/70, come novellato, dalla data di comparizione delle parti, sostituita dal deposito di note sintetiche di trattazione scritta, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito dell'intervenuta separazione consensuale e disposta la trasmissione al P.M. per l'acquisizione del parere,
PRONUNCIARE
Declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri e PA
, in regime patrimoniale di comunione dei beni ai sensi dell'art.162 c.c., alle Controparte_1
condizioni di cui al ricorso per separazione consensuale, da ritenersi confermate anche in questa sede, essendo rientrate nel modus abitudinario anche della minore;
condizioni che appresso si riportano:
1. I coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza dove riterranno opportuno, dandone preavviso all'altro coniuge vista la presenza della GL minore, senza interferenze nella rispettiva vita privata, con reciproca autorizzazione all'espatrio, impegnandosi fin d'ora a prestare la firma di autorizzazione eventualmente richiesta dalle Autorità competenti, qualora non fosse sufficiente il presente impegno e con esplicita, espressa e reciproca autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, ivi ricompresa la carta d'identità, per sé stessi e per i minori.
2. La moglie continuerà a vivere nella casa famigliare, sita in via Faenza (RA), via Romagnoli n. 40, di cui rimarrà unica proprietaria come di seguito specificato.
3. I coniugi manterranno l'affidamento condiviso della GL minore, avendo entrambi la responsabilità genitoriale da esercitarsi di comune accordo tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni della GL, stabilendo altresì la residenza della minore, adoperandosi per consentire a di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con Per_1
entrambi i genitori, i quali dovranno assicurare le cure, l'educazione, l'assistenza morale e l'istruzione necessaria nel rispetto delle tendenze e delle attitudini della GL e dovranno assumere, concordemente, tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute della stessa
(scuola, sport, tempo libero, cure mediche ecc...) tenendo conto anche delle aspirazioni e dei desideri della GL, consentendo altresì, a di conservare rapporti significativi con i parenti di ciascun Per_1 ramo genitoriale.
I genitori si accordano affinché, limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, possano esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
3bis La minore manterrà la residenza presso la casa famigliare, sita in Faenza (RA), via Romagnoli
n. 40, unitamente alla madre.
3ter Il padre continuerà, come nell'attualità, a vedere e tenere con sé la figlioletta dal mercoledì pomeriggio all'uscita dall'asilo fino al giovedì mattina quando la riporterà alla scuola stessa, oltre che il venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola e a weekend alterni;
in particolare, se si tratta del weekend in cui resta con il padre, il sig. la riporterà il lunedì mattina a scuola, per Per_1 CP_1 contro, i weekend in cui starà con la madre, quest'ultima starà con la GL fin dal sabato Per_1 mattina. I genitori si accorderanno per le modalità e gli orari nell'interesse della GL minorenne.
Sia le festività natalizie che le pasquali saranno concordate dai coniugi in autonomia, tenendo in considerazione gli interessi e le volontà della GL . Per_1
Le vacanze estive saranno, anch'esse, organizzate in autonomia, sempre nell'interesse della minore, tenendo conto della circostanza che la madre ha più difficoltà del padre nel conoscere in anticipo il piano ferie della propria azienda.
I genitori si accorderanno in relazione alle modalità di festeggiamento del compleanno della GL, o in maniera separata, oppure congiuntamente, tenendo in considerazione le volontà della GL . Per_1
I genitori concordano che, stante la circostanza che cresce e non ha senso rifornirsi ciascuno Per_1
di un armadio di vestiti, sarà la madre ad acquistare i capi di abbigliamento e le calzature per la GL e il padre riconoscerà espressamente tale voce come spesa straordinaria da suddividere al
50%.
3quater. La minore frequenta l'asilo nido presso la scuola “Marri-Sant'Umiltà” sita in Faenza (RA), via Bondiolo, n. 38, la cui retta continuerà ad essere assolta dai genitori in pari misura, tenendo conto del rimborso parziale ottenuto dalla Regione della quota stessa come nell'attualità; al termine del ciclo i genitori concorderanno il proseguo scolastico nella scelta della scuola per l'infanzia da frequentare, se pubblica o privata, tenendo conto delle inclinazioni ed attitudini nonché dei desideri della minore per consentirle di continuare il percorso scolastico nell'ambiente ad Ella più confacente.
4. Il padre e la madre concordano che, trattandosi di collocazione della GL pressoché paritaria, ciascuno di essi provvederà al mantenimento diretto della stessa.
5. I genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie necessarie per la GL disciplinate come da Protocollo per i Procedimenti in materia Familiare, siglato il 16 luglio
2015, stabilite come segue: spese che non necessitano di preventivo accordo fra i genitori e che dovranno essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa della spesa:
-spese scolastiche quali: tasse scolastiche, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno (con esclusione del materiale scolastico di modesto ammontare, che risulta fisiologico e prevedibile nel corso dell'anno e faranno carico al singolo genitore che avrà cura dei figli con l'emergere della necessità della spesa); gite, abbonamenti e trasporto pubblico da e per la scuola;
-spese parascolastiche quali: pre-scuola e dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario della GL con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei, baby sitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
-spese mediche sanitarie quali: tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelle da banco se non specificatamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN, cicli di psicoterapia e logopedia solo qualora le problematiche psico-fisiche presentate dalla GL siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie prescritte dal medico;
spese che devono essere preventivamente concordate fra i genitori
-spese scolastiche quali: rette di scuole private, ripetizioni;
-spese parascolastiche quali: dopo scuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione del figlio, indipendentemente dalla disponibilità di uno o entrambi i genitori e di altri familiari, viaggi di istruzione in genere anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi i corsi di lingua o di informatica;
-spese medico sanitarie quali: rientrano tutte quelle non effettuate tramite SSN, cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio del figlio in assenza di problematiche psico / fisiche diagnosticate;
-spese ludiche, sportive e artistiche quali: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa, corsi artistici quali danza, musica ecc…
Inoltre, le parti prevedono espressamente che la madre si occuperà dell'acquisto dei capi di abbigliamento e delle calzature di e che il padre provvederà al rimborso del 50% della spesa Per_1
stessa.
Infine, le parti concordano sin da ora di comprendere espressamente nella voce delle spese straordinarie da suddividersi al 50%, senza il consenso dell'altro genitore, i pasti della scuola, le medicine anche da banco, le visite mediche private consigliate dalla pediatra ed il materiale scolastico di qualunque tipo richiesto e/o necessario.
6. Relativamente alle Modalità di acquisizione del consenso dell'altro genitore per spese straordinarie e modalità di rimborso, il genitore che intenda sostenere una spesa straordinaria necessitante di preventivo accordo dovrà inviare una specifica richiesta in forma scritta mediante sms, WhatsApp, mail o altro similare, all' altro genitore, allegando eventuali preventivi di spesa e/o idonea documentazione.
Quest'ultimo, ove non si opponga nel termine massimo di dieci giorni manifestando espressamente un dissenso motivato per iscritto e in maniera convincente, tenuto conto che i criteri decisivi sono quelli dell'interesse della prole e della sostenibilità della spesa, verrà considerato consenziente.
Le somme anticipate da un genitore a titolo di spese straordinarie dovranno essere rimborsate dall'altro genitore entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta corredata da idonea documentazione in copia.
7. I coniugi concordano che l'importo dell'assegno unico verrà diviso a metà tra i genitori.
8. I coniugi concordano altresì di suddividere le spese del loro cane al 50% quali mangime, veterinario e spese per medicine prescritte dal veterinario.
9. In relazione all'assicurazione n. 082430604 presso Assicurazione Generali, posizione intestata al sig. , ma di fatto aperta dai coniugi a beneficio della GL minore, si prevede Controparte_1
espressamente che la somma mensile che viene versata sulla stessa sia a carico al 50% di ogni coniuge. Il sig. scalerà mensilmente la metà della predetta somma dall'importo da restituire CP_1
alla sig.ra Si prevede inoltre sin da ora che alla scadenza della predetta polizza in data PA
5 febbraio 2026, la somma ivi presente andrà intestata alla GL minore . Per_1
10. I coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e quindi non verrà corrisposto alcun assegno per il reciproco mantenimento difettandone i presupposti avendo peraltro, anzitempo, regolamentato ogni situazione patrimoniale.
11. Nello specifico, il sig. , percepiva, nell'anno solare 2021 un reddito pari ad Euro Controparte_1
28.592,04 al lordo delle imposte, nell'anno 2022 Euro 31.946,06, e nell'anno solare 2023 un reddito di Euro 32.378,72, mentre la sig.ra percepiva, nell'annualità solare 2021 un reddito PA pari ad Euro 30.623,59 al lordo delle imposte, nell'anno 2022 Euro 31.396,82, per quanto riguarda l'anno solare 2023, un reddito pari ad Euro 33.312,27.
12. Inoltre, le parti danno atto e si impegnano a procedere con successivo atto notarile da concludersi entro 3 mesi dalla pronuncia della separazione alla cessione della quota di proprietà del sig. CP_1 dell'immobile sito in Faenza, via Romagnoli n. 40, interno 13, alla sig.ra .
[...] PA
Quest'ultima, per contro, si impegna ad acquistare tale quota di proprietà con il pagamento della somma di €20.000,00 (doc. 14).
Il predetto immobile risulta censito al catasto fabbricati del Comune di Faenza (RA) al foglio 175 mappale 1554 subalterni:
- 50, via Giovanni Romagnoli n. 40, piano T, interno 13, Cat. A/2, CI. 2, vani 4,5;
- 27, via Giovanni Romagnoli, P. S1, Cat. C/6, CI. 3, mq. 24.
Come previsto dalla normativa, tale trasferimento avverrà in totale esenzione fiscale ai sensi dell'art. 19 della legge 74/1987, esenzione confermata dalla Corte di Cassazione nella sentenza 30 maggio
2005, n. 11458.
Tale trasferimento è funzionale e indispensabile alla risoluzione consensuale della crisi familiare.
13. Le parti dichiarano, con la sottoscrizione del presente atto, che le pattuizioni e gli accordi di cui al ricorso per separazione consensuale, abbiano efficacia sin dalla data di sottoscrizione dello stesso.
14. Le spese legali saranno compensate fra i coniugi i quali provvederanno rispettivamente ad onorare il compenso al professionista incaricato”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 19/11/2024 e PA CP_1
hanno chiesto omologarsi la separazione consensuale tra loro e, cumulativamente, ex art.
[...]
473 bis 49 c.p.c., pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, celebrato a Faenza
(RA), in data 15/5/2021, trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del predetto Comune, Anno
2021, Atto n. 3, Parte II, Serie A, Ufficio 1 alle condizioni di cui al ricorso, deducendo in particolare che dall'unione fosse nata il [...]. Per_1
Acquisito il parere (favorevole) del Pubblico Ministero, sostituita la comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza depositata il 24/1/2025 il
Giudice relatore delegato, preso atto dell'assenza di volontà delle parti di riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra i coniugi non si appalesano in contrasto con gl'interessi della GL minore, con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c., il Tribunale omologhi la separazione consensuale tra le parti alle condizioni da loro concordate e sopra riportate in corsivo e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta, delle statuizioni accessorie della separazione personale tra le parti.
Quanto alla domanda di divorzio, cumulata a quella di separazione, tale domanda deve ritenersi improcedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970. Pertanto la causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, affinché, divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice delegato, la causa possa essere rimessa al Collegio per l'emissione della sentenza di divorzio, previo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 1 l. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4973/2024 R.G., così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e PA CP_1
alle condizioni da loro concordate e sopra riportate, avendo i coniugi contratto
[...]
matrimonio in Faenza (RA), in data 15/5/2021, trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del predetto Comune, Anno 2021, Atto n. 3, Parte II, Serie A, Ufficio 1;
b) prende atto degli accordi accessori intercorsi tra le parti;
c) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Faenza
(RA) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
d) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 21/2/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi