TRIB
Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/02/2025, n. 3057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3057 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 59195/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvio Cinque, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 59195/2022 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. RUGGIERO ELENA EUGENIA e dell'avv. , C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA DELLE FORNACI, 38 00165 ROMA presso il difensore avv.
RUGGIERO ELENA EUGENIA
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSI CP_1 C.F._3 FRANCESCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DI VAL TELLINA 87 00151 ROMA presso il difensore avv. MASSI FRANCESCA
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato i Sig.ri e proprietari Parte_1 Parte_2 dell'appartamento sito in Roma alla via Germanico n. 184, piano 1 interno 2 sc. B, hanno convenuto in giudizio il Sig. , proprietario dell'immobile sito al piano 5 interno 10 sc. B dello stesso CP_1 stabile in Via Germanico n. 184, perché venisse dichiarata la responsabilità di quest'ultimo in ordine ai danni subiti dall'immobile di proprietà attorea a causa delle infiltrazioni provenienti dall'appartamento del convenuto, descritto in pessimo stato manutentivo, e in particolare causati dalla rottura di un flessibile idrico verificatasi all'interno dell'appartamento stesso nell'agosto del 2022.
Gli attori hanno lamentato, in particolare, che le infiltrazioni causate dalla negligente gestione dell'appartamento da parte del convenuto hanno determinato la necessità di eseguire opere di messa in pagina 1 di 6 sicurezza nel proprio appartamento e hanno, altresì, ridotto la possibilità di godimento del bene, impedendone anche in via parziaria la locazione a terzi.
Gli attori hanno, pertanto, chiesto al Tribunale che venissero accolte le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare l'esistenza dei danni materiali causati dal convenuto nell'immobile di proprietà degli attori e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi nella misura che meglio si quantificherà in corso di causa
o nella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Sorte da maggiorarsi degli accessori di legge ex art.
1284 co 4 cc trattandosi di giudizio di merito azionato dopo il 1/1/2015.
Condannare, altresì, il convenuto a porre in essere tutte le opere necessarie per far cessare le infiltrazioni nell'appartamento attoreo. Spese rifuse”.
Il convenuto, costituendosi in giudizio, pur ammettendo che in data 22.08.2022 un flessibile all'interno del proprio appartamento si era improvvisamente ed accidentalmente rotto, provocando infiltrazioni di acqua ai sottostanti appartamenti, ha chiesto il rigetto della domanda e ha contestato la negligente tenuta della propria abitazione, descrivendo l'incidente come imprevisto e sostenendo di essersi immediatamente attivato per la risoluzione dell'accaduto.
In particolare, il sig. ha precisato di aver tempestivamente provveduto alla sostituzione sia del CP_1 flessibile rotto che, in via preventiva, dell'altro (cfr. doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) e di aver prontamente informato l'amministratore del condominio dell'incidente, attivandosi Contr insieme a lui, grazie anche all'attività della compagnia assicuratrice intervenuta in forza della polizza stipulata dal condominio, per l'eliminazione tempestiva di tutti i danni verificatisi negli appartamenti sottostanti.
Il convenuto ha specificato che i periti della compagnia assicurativa hanno effettuato i necessari sopralluoghi presso gli appartamenti interessati dalle infiltrazioni, ossia gli interni 8, 6 e 4, rispettivamente al quarto, terzo e secondo piano dell'edificio, tutti nella colonna sottostante Contr l'appartamento interno 10 del convenuto, per verificare e quantificare i danni che la stessa ha provveduto a risarcire;
in questa attività gli attori hanno costantemente negato l'accesso nella propria Contr abitazione ai periti del condominio e della compagnia di assicurazione per la constatazione dei danni subiti ed hanno così, conseguentemente, impedito la tempestiva effettuazione di eventuali lavori di ripristino.
Il convenuto, quindi, nel sottolineare la propria correttezza e buona fede, per essersi prontamente attivato al fine di risolvere la situazione provocata dall'accidentale rottura del flessibile, in maniera tale da non aggravare in alcun modo i danni occorsi negli appartamenti sottostanti, ha precisato che una condotta collaborativa della parte ricorrente avrebbe consentito di porre tempestivamente rimedio pagina 2 di 6 anche ai disagi eventualmente subiti dall'appartamento attoreo, evitando il loro asserito e contestato peggioramento e il giudizio stesso, con dispendio di energie e costi.
Il sig. , più nel dettaglio, ha contestato, non solo, una condotta immotivatamente scorretta in via CP_1 stragiudiziale, che avrebbe impedito la risoluzione dei danni subito dopo l'incidente, per cui il loro eventuale peggioramento sarebbe da ascrivere non alla parte convenuta ma agli stessi attori ex art. 1227 comma 2 c.c., ma ha anche evidenziato una sostanziale assenza di prova in giudizio dei danni lamentati e della loro connessione eziologica con l'episodio di rottura del flessibile verificatosi il 22.08.2022.
A tal proposito, gli attori hanno allegato il preventivo di una società edile da loro scelta, datato
27.10.2023 e contestato dal convenuto, che descrive gli interventi di manutenzione ordinaria da eseguire nell'appartamento attoreo, quantificandoli in € 5.204,10, senza allegare prove fotografiche dello stato dei luoghi né valutazioni tecniche circa la causa dei danni da riparare.
Quanto al lamentato danno connesso alla compromessa possibilità di godimento dell'immobile, invece, viene allegato da parte attrice un contratto di locazione stipulato con la SESA 2 S.r.l., per la durata di un anno, avente ad oggetto l'uso di una stanza dell'appartamento dietro corrispettivo di un canone mensile pari ad € 450,00 (cfr. documento allegato alla memoria ex art 183 comma 6 c.p.c. n. 2); locazione che, stando a quanto affermato da parte attrice, sarebbe stata interrotta dal conduttore, nel mese di novembre 2022, stante l'intollerabilità delle lamentate infiltrazioni.
Rigettata l'istanza di chiamata in causa del Condominio e della compagnia assicurativa, formulata dal convenuto, la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
Precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 18.09.2024, con la concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
*************************
La domanda non può trovare accoglimento per mancato assolvimento da parte degli attori dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.
Ai sensi della richiamata disposizione, infatti, chi vuol far valere in giudizio un diritto deve dimostrare i fatti costitutivi che ne hanno determinato l'origine.
Ebbene, nel caso in esame, i ricorrenti non hanno fornito la prova delle cause dei danni lamentati all'interno del loro appartamento, ubicato al primo piano, e asseritamente connessi alla rottura del flessibile verificatasi nell'immobile del convenuto, sito al quinto piano dello stesso stabile.
La parte attrice si è limitata ad allegare un preventivo relativo ai lavori di manutenzione ordinaria per il ripristino degli intonaci, redatto da una società edile di propria scelta, che non riporta l'analisi tecnica pagina 3 di 6 delle possibili cause dei danni descritti e a cui non sono, peraltro, allegate foto che ritraggono le pareti e le parti dell'appartamento interessate dai lavori.
Tale preventivo è stato, inoltre, redatto in data 27.10.2023 a distanza di oltre un anno dall'incidente occorso nell'immobile del convenuto, senza che sia possibile per il giudicante sapere se e in che misura lo stato dei luoghi sia, nel frattempo, effettivamente peggiorato o sia comunque mutato, dal momento che gli stessi attori hanno affermato di aver eseguito opere di messa in sicurezza dell'appartamento onde evitare che le infiltrazioni potessero compromettere l'impianto elettrico.
Parte attrice ha, infatti, più volte negato l'accesso all'interno della propria abitazione ai periti dell'assicurazione che, in forza della polizza stipulata con il di cui gli immobili oggetto di CP_3
causa sono parte, è intervenuta per riparare i danni provocati dall'incidente idrico accaduto il giorno
22.08.2022. Di conseguenza, non solo è stata impedita una loro tempestiva riparazione, in maniera tale da evitare il peggioramento di cui parte attrice si lamenta nell'odierno giudizio, ma, mancando anche una valida documentazione fotografica a supporto della tesi attorea, neppure è possibile sapere quale fosse la condizione dell'appartamento immediatamente dopo l'incidente, per verificare se siano nel frattempo intervenute variazioni dello stato dei luoghi, anche in via peggiorativa, come affermato da parte attrice, e valutarne la possibile connessione eziologica con l'incidente accaduto nell'appartamento del convenuto.
L'adempimento dell'onere di prova è la condizione necessaria per ottenere la formazione del convincimento del giudice: risultando incerto il fatto affermato dall'attore, lo stesso non può riconoscersi come vero e, conseguentemente, non è possibile pervenire ad un giudizio di condanna a carico della parte convenuta.
A maggior ragione se si considera che l'appartamento dei ricorrenti non è direttamente comunicante con quello del convenuto, ma è da questo distanziato da ben altri tre immobili: l'abitazione dei sig.ri e è infatti ubicata al primo piano dello stabile, mentre quello di proprietà del sig. Parte_1 Pt_2
si trova al quinto piano. Nessuno degli appartamenti che si frappongono tra i due immobili CP_1
oggetto del giudizio (collocati al piano secondo, terzo e quarto) che sono più vicini a quello del convenuto e, quindi, più immediatamente interessati dalle infiltrazioni di acqua che si assumono derivanti dalla rottura del flessibile che si è verificata nel domicilio del ha riportato danni che CP_1
hanno reso necessari lavori per un importo superiore ai 5.000,00 euro, come invece lamentato dagli attori.
Come sopra precisato ed affermato più volte anche dalla giurisprudenza di legittimità, il soggetto che agisce in giudizio per far valere le proprie eventuali ragioni deve farsi carico di fornire la prova delle proprie affermazioni (art. 2697 c.c.). A tal proposito, una consulenza tecnica di parte non ha pieno pagina 4 di 6 valore probatorio, ponendosi come mero scritto difensivo unilaterale, né è possibile effettuare una valida C.T.U. quando lo stato dei luoghi è mutato anche in conseguenza di lavori eseguiti dai condomini (Cass. Ordinanza n. 23555 del 2019). In ogni caso sono le parti, titolari dei diritti controversi, a dover far valere in giudizio i fatti posti a fondamento delle proprie domande;
nemmeno il
CTU può fornire prove valide per la decisione, senza che queste siano state allegate dalle parti interessate nei modi e nei termini di legge. La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio messo a disposizione delle parti bensì un mezzo di ricerca della prova di cui il giudice, nell'ambito del suo potere discrezionale, può valersi quando non è in possesso di specifiche cognizioni di natura tecnica, che, quindi, esulano dalla propria competenza oppure quando intende verificare elementi già acquisiti nel processo.
Il predetto mezzo di indagine, pertanto, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, avendo tali specifiche finalità “non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova” di quanto dedotto, ed è quindi “legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (tra le altre Cassazione 7 settembre
2023, n. 26048; Cassazione 4 giugno 2021 n. 15711; Cassazione 7 giugno 2019 n.15521; Cassazione 6 dicembre 2019 n.31886).
Nel caso oggetto d'esame, parte ricorrente non ha allegato documentazione videofotografica dello stato dei luoghi, né ha specificamente descritto i danni che in concreto sarebbero derivati dalle lamentate infiltrazioni alle strutture, agli immobili e agli arredi, allegando un mero preventivo dei lavori da eseguire per il rifacimento degli intonaci e non una vera e propria perizia con analisi tecniche dello stato dei luoghi e delle possibili cause.
A sostegno di tale preventivo, gli attori hanno richiesto di procedersi con C.T.U., dopo aver varie volte negato l'accesso nella propria abitazione ai periti della compagnia assicuratrice che si è occupata della liquidazione dei danni a favore di tutti gli altri condomini interessati dalla rottura del flessibile verificatasi nell'appartamento del sig. , impedendo con tale condotta la tempestiva constatazione CP_1
dei danni subiti in modo da provvedere prontamente alla loro riparazione ed evitare così il peggioramento lamentato nel giudizio.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c. grava sul danneggiato l'onere della prova dell'esistenza di un danno e del nesso di causalità intercorrente tra l'evento dannoso e il bene nell'altrui custodia, mentre sul custode grava la prova liberatoria del caso fortuito, senza che la diligenza o meno del custode abbia rilevanza.
pagina 5 di 6 Il che lamenta di aver subito danni nella proprietà esclusiva per infiltrazioni provenienti da CP_3
un appartamento altrui è tenuto, in altri termini, a fornire prove concrete e precise dei fatti che stanno alla base della domanda.
Nel caso in esame i ricorrenti, senza alcuna documentazione fotografica o altro riscontro probatorio, hanno allegato solo un preventivo, indicante opere e stime dei costi, non in grado di provare da solo né la necessità dei lavori cui si riferisce, né tanto meno le cause che hanno reso necessario, in tutto o in parte, i lavori medesimi.
Pertanto, poiché la parte attrice non ha allegato in modo specifico e completo i fatti costitutivi del diritto azionato la domanda di tutela risarcitoria avanzata non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni eccezione o diversa istanza disattesa, così provvede: rigetta la domanda e condanna parte attrice al pagamento in favore del convenuto delle spese di lite, che liquida in € 4.200,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Roma, 20.2.2025
Il Giudice
dott. Silvio Cinque
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvio Cinque, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 59195/2022 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. RUGGIERO ELENA EUGENIA e dell'avv. , C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA DELLE FORNACI, 38 00165 ROMA presso il difensore avv.
RUGGIERO ELENA EUGENIA
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSI CP_1 C.F._3 FRANCESCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DI VAL TELLINA 87 00151 ROMA presso il difensore avv. MASSI FRANCESCA
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato i Sig.ri e proprietari Parte_1 Parte_2 dell'appartamento sito in Roma alla via Germanico n. 184, piano 1 interno 2 sc. B, hanno convenuto in giudizio il Sig. , proprietario dell'immobile sito al piano 5 interno 10 sc. B dello stesso CP_1 stabile in Via Germanico n. 184, perché venisse dichiarata la responsabilità di quest'ultimo in ordine ai danni subiti dall'immobile di proprietà attorea a causa delle infiltrazioni provenienti dall'appartamento del convenuto, descritto in pessimo stato manutentivo, e in particolare causati dalla rottura di un flessibile idrico verificatasi all'interno dell'appartamento stesso nell'agosto del 2022.
Gli attori hanno lamentato, in particolare, che le infiltrazioni causate dalla negligente gestione dell'appartamento da parte del convenuto hanno determinato la necessità di eseguire opere di messa in pagina 1 di 6 sicurezza nel proprio appartamento e hanno, altresì, ridotto la possibilità di godimento del bene, impedendone anche in via parziaria la locazione a terzi.
Gli attori hanno, pertanto, chiesto al Tribunale che venissero accolte le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare l'esistenza dei danni materiali causati dal convenuto nell'immobile di proprietà degli attori e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi nella misura che meglio si quantificherà in corso di causa
o nella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Sorte da maggiorarsi degli accessori di legge ex art.
1284 co 4 cc trattandosi di giudizio di merito azionato dopo il 1/1/2015.
Condannare, altresì, il convenuto a porre in essere tutte le opere necessarie per far cessare le infiltrazioni nell'appartamento attoreo. Spese rifuse”.
Il convenuto, costituendosi in giudizio, pur ammettendo che in data 22.08.2022 un flessibile all'interno del proprio appartamento si era improvvisamente ed accidentalmente rotto, provocando infiltrazioni di acqua ai sottostanti appartamenti, ha chiesto il rigetto della domanda e ha contestato la negligente tenuta della propria abitazione, descrivendo l'incidente come imprevisto e sostenendo di essersi immediatamente attivato per la risoluzione dell'accaduto.
In particolare, il sig. ha precisato di aver tempestivamente provveduto alla sostituzione sia del CP_1 flessibile rotto che, in via preventiva, dell'altro (cfr. doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) e di aver prontamente informato l'amministratore del condominio dell'incidente, attivandosi Contr insieme a lui, grazie anche all'attività della compagnia assicuratrice intervenuta in forza della polizza stipulata dal condominio, per l'eliminazione tempestiva di tutti i danni verificatisi negli appartamenti sottostanti.
Il convenuto ha specificato che i periti della compagnia assicurativa hanno effettuato i necessari sopralluoghi presso gli appartamenti interessati dalle infiltrazioni, ossia gli interni 8, 6 e 4, rispettivamente al quarto, terzo e secondo piano dell'edificio, tutti nella colonna sottostante Contr l'appartamento interno 10 del convenuto, per verificare e quantificare i danni che la stessa ha provveduto a risarcire;
in questa attività gli attori hanno costantemente negato l'accesso nella propria Contr abitazione ai periti del condominio e della compagnia di assicurazione per la constatazione dei danni subiti ed hanno così, conseguentemente, impedito la tempestiva effettuazione di eventuali lavori di ripristino.
Il convenuto, quindi, nel sottolineare la propria correttezza e buona fede, per essersi prontamente attivato al fine di risolvere la situazione provocata dall'accidentale rottura del flessibile, in maniera tale da non aggravare in alcun modo i danni occorsi negli appartamenti sottostanti, ha precisato che una condotta collaborativa della parte ricorrente avrebbe consentito di porre tempestivamente rimedio pagina 2 di 6 anche ai disagi eventualmente subiti dall'appartamento attoreo, evitando il loro asserito e contestato peggioramento e il giudizio stesso, con dispendio di energie e costi.
Il sig. , più nel dettaglio, ha contestato, non solo, una condotta immotivatamente scorretta in via CP_1 stragiudiziale, che avrebbe impedito la risoluzione dei danni subito dopo l'incidente, per cui il loro eventuale peggioramento sarebbe da ascrivere non alla parte convenuta ma agli stessi attori ex art. 1227 comma 2 c.c., ma ha anche evidenziato una sostanziale assenza di prova in giudizio dei danni lamentati e della loro connessione eziologica con l'episodio di rottura del flessibile verificatosi il 22.08.2022.
A tal proposito, gli attori hanno allegato il preventivo di una società edile da loro scelta, datato
27.10.2023 e contestato dal convenuto, che descrive gli interventi di manutenzione ordinaria da eseguire nell'appartamento attoreo, quantificandoli in € 5.204,10, senza allegare prove fotografiche dello stato dei luoghi né valutazioni tecniche circa la causa dei danni da riparare.
Quanto al lamentato danno connesso alla compromessa possibilità di godimento dell'immobile, invece, viene allegato da parte attrice un contratto di locazione stipulato con la SESA 2 S.r.l., per la durata di un anno, avente ad oggetto l'uso di una stanza dell'appartamento dietro corrispettivo di un canone mensile pari ad € 450,00 (cfr. documento allegato alla memoria ex art 183 comma 6 c.p.c. n. 2); locazione che, stando a quanto affermato da parte attrice, sarebbe stata interrotta dal conduttore, nel mese di novembre 2022, stante l'intollerabilità delle lamentate infiltrazioni.
Rigettata l'istanza di chiamata in causa del Condominio e della compagnia assicurativa, formulata dal convenuto, la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
Precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 18.09.2024, con la concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
*************************
La domanda non può trovare accoglimento per mancato assolvimento da parte degli attori dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.
Ai sensi della richiamata disposizione, infatti, chi vuol far valere in giudizio un diritto deve dimostrare i fatti costitutivi che ne hanno determinato l'origine.
Ebbene, nel caso in esame, i ricorrenti non hanno fornito la prova delle cause dei danni lamentati all'interno del loro appartamento, ubicato al primo piano, e asseritamente connessi alla rottura del flessibile verificatasi nell'immobile del convenuto, sito al quinto piano dello stesso stabile.
La parte attrice si è limitata ad allegare un preventivo relativo ai lavori di manutenzione ordinaria per il ripristino degli intonaci, redatto da una società edile di propria scelta, che non riporta l'analisi tecnica pagina 3 di 6 delle possibili cause dei danni descritti e a cui non sono, peraltro, allegate foto che ritraggono le pareti e le parti dell'appartamento interessate dai lavori.
Tale preventivo è stato, inoltre, redatto in data 27.10.2023 a distanza di oltre un anno dall'incidente occorso nell'immobile del convenuto, senza che sia possibile per il giudicante sapere se e in che misura lo stato dei luoghi sia, nel frattempo, effettivamente peggiorato o sia comunque mutato, dal momento che gli stessi attori hanno affermato di aver eseguito opere di messa in sicurezza dell'appartamento onde evitare che le infiltrazioni potessero compromettere l'impianto elettrico.
Parte attrice ha, infatti, più volte negato l'accesso all'interno della propria abitazione ai periti dell'assicurazione che, in forza della polizza stipulata con il di cui gli immobili oggetto di CP_3
causa sono parte, è intervenuta per riparare i danni provocati dall'incidente idrico accaduto il giorno
22.08.2022. Di conseguenza, non solo è stata impedita una loro tempestiva riparazione, in maniera tale da evitare il peggioramento di cui parte attrice si lamenta nell'odierno giudizio, ma, mancando anche una valida documentazione fotografica a supporto della tesi attorea, neppure è possibile sapere quale fosse la condizione dell'appartamento immediatamente dopo l'incidente, per verificare se siano nel frattempo intervenute variazioni dello stato dei luoghi, anche in via peggiorativa, come affermato da parte attrice, e valutarne la possibile connessione eziologica con l'incidente accaduto nell'appartamento del convenuto.
L'adempimento dell'onere di prova è la condizione necessaria per ottenere la formazione del convincimento del giudice: risultando incerto il fatto affermato dall'attore, lo stesso non può riconoscersi come vero e, conseguentemente, non è possibile pervenire ad un giudizio di condanna a carico della parte convenuta.
A maggior ragione se si considera che l'appartamento dei ricorrenti non è direttamente comunicante con quello del convenuto, ma è da questo distanziato da ben altri tre immobili: l'abitazione dei sig.ri e è infatti ubicata al primo piano dello stabile, mentre quello di proprietà del sig. Parte_1 Pt_2
si trova al quinto piano. Nessuno degli appartamenti che si frappongono tra i due immobili CP_1
oggetto del giudizio (collocati al piano secondo, terzo e quarto) che sono più vicini a quello del convenuto e, quindi, più immediatamente interessati dalle infiltrazioni di acqua che si assumono derivanti dalla rottura del flessibile che si è verificata nel domicilio del ha riportato danni che CP_1
hanno reso necessari lavori per un importo superiore ai 5.000,00 euro, come invece lamentato dagli attori.
Come sopra precisato ed affermato più volte anche dalla giurisprudenza di legittimità, il soggetto che agisce in giudizio per far valere le proprie eventuali ragioni deve farsi carico di fornire la prova delle proprie affermazioni (art. 2697 c.c.). A tal proposito, una consulenza tecnica di parte non ha pieno pagina 4 di 6 valore probatorio, ponendosi come mero scritto difensivo unilaterale, né è possibile effettuare una valida C.T.U. quando lo stato dei luoghi è mutato anche in conseguenza di lavori eseguiti dai condomini (Cass. Ordinanza n. 23555 del 2019). In ogni caso sono le parti, titolari dei diritti controversi, a dover far valere in giudizio i fatti posti a fondamento delle proprie domande;
nemmeno il
CTU può fornire prove valide per la decisione, senza che queste siano state allegate dalle parti interessate nei modi e nei termini di legge. La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio messo a disposizione delle parti bensì un mezzo di ricerca della prova di cui il giudice, nell'ambito del suo potere discrezionale, può valersi quando non è in possesso di specifiche cognizioni di natura tecnica, che, quindi, esulano dalla propria competenza oppure quando intende verificare elementi già acquisiti nel processo.
Il predetto mezzo di indagine, pertanto, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, avendo tali specifiche finalità “non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova” di quanto dedotto, ed è quindi “legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (tra le altre Cassazione 7 settembre
2023, n. 26048; Cassazione 4 giugno 2021 n. 15711; Cassazione 7 giugno 2019 n.15521; Cassazione 6 dicembre 2019 n.31886).
Nel caso oggetto d'esame, parte ricorrente non ha allegato documentazione videofotografica dello stato dei luoghi, né ha specificamente descritto i danni che in concreto sarebbero derivati dalle lamentate infiltrazioni alle strutture, agli immobili e agli arredi, allegando un mero preventivo dei lavori da eseguire per il rifacimento degli intonaci e non una vera e propria perizia con analisi tecniche dello stato dei luoghi e delle possibili cause.
A sostegno di tale preventivo, gli attori hanno richiesto di procedersi con C.T.U., dopo aver varie volte negato l'accesso nella propria abitazione ai periti della compagnia assicuratrice che si è occupata della liquidazione dei danni a favore di tutti gli altri condomini interessati dalla rottura del flessibile verificatasi nell'appartamento del sig. , impedendo con tale condotta la tempestiva constatazione CP_1
dei danni subiti in modo da provvedere prontamente alla loro riparazione ed evitare così il peggioramento lamentato nel giudizio.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c. grava sul danneggiato l'onere della prova dell'esistenza di un danno e del nesso di causalità intercorrente tra l'evento dannoso e il bene nell'altrui custodia, mentre sul custode grava la prova liberatoria del caso fortuito, senza che la diligenza o meno del custode abbia rilevanza.
pagina 5 di 6 Il che lamenta di aver subito danni nella proprietà esclusiva per infiltrazioni provenienti da CP_3
un appartamento altrui è tenuto, in altri termini, a fornire prove concrete e precise dei fatti che stanno alla base della domanda.
Nel caso in esame i ricorrenti, senza alcuna documentazione fotografica o altro riscontro probatorio, hanno allegato solo un preventivo, indicante opere e stime dei costi, non in grado di provare da solo né la necessità dei lavori cui si riferisce, né tanto meno le cause che hanno reso necessario, in tutto o in parte, i lavori medesimi.
Pertanto, poiché la parte attrice non ha allegato in modo specifico e completo i fatti costitutivi del diritto azionato la domanda di tutela risarcitoria avanzata non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni eccezione o diversa istanza disattesa, così provvede: rigetta la domanda e condanna parte attrice al pagamento in favore del convenuto delle spese di lite, che liquida in € 4.200,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Roma, 20.2.2025
Il Giudice
dott. Silvio Cinque
pagina 6 di 6