Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 18/02/2026, n. 1013
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Altro
    Inesistenza della notifica

    La Corte rileva che l'Agenzia delle Entrate ha annullato in autotutela la cartella di pagamento, rendendo cessata la materia del contendere.

  • Altro
    Difetto assoluto di motivazione

    La Corte rileva che l'Agenzia delle Entrate ha annullato in autotutela la cartella di pagamento, rendendo cessata la materia del contendere.

  • Altro
    Erroneità del calcolo degli accessori

    La Corte rileva che l'Agenzia delle Entrate ha annullato in autotutela la cartella di pagamento, rendendo cessata la materia del contendere.

  • Accolto
    Illegittimità della procedura di recupero del credito

    La Corte ritiene fondato il motivo relativo all'illegittimità della procedura di riscossione, poiché l'Amministrazione finanziaria ha utilizzato il controllo automatizzato per disconoscere un credito d'imposta, operazione che esula dall'ambito del controllo formale. La corretta procedura avrebbe richiesto un avviso di accertamento o di recupero.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 18/02/2026, n. 1013
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 1013
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

    Testo completo