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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 18/02/2026, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1013/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VALENTINI NICOLO', Presidente e Relatore
RANDAZZO VINCENZA MARIA LUCIA, Giudice
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2326/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98122 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240045557736 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato nei termini di legge, la Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29520240045557736/000, notificatale in data 16.01.2025, con la quale le veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di € 166.214,72 a titolo di "Recupero Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali omesso o carente versamento, IRPEF, interessi e sanzioni", per l'anno di imposta 2021.
A sostegno del gravame, la ricorrente ha dedotto plurimi motivi di illegittimità, tra cui l'inesistenza della notifica, il difetto assoluto di motivazione, l'erroneità del calcolo degli accessori e, soprattutto, l'illegittimità della procedura di recupero del credito mediante iscrizione a ruolo ex art. 36-bis D.P.R. 600/73, in luogo della necessaria notifica di un apposito avviso di accertamento o di recupero.
Si sono ritualmente costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina e l'Agenzia delle Entrate – IS, resistendo alle pretese avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso.
In pendenza del giudizio, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina, con provvedimento di sgravio depositato in atti di causa, ha integralmente annullato in autotutela la pretesa impositiva oggetto della cartella impugnata, riconoscendo implicitamente la fondatezza delle doglianze della contribuente.
All'udienza odierna, le parti hanno preso atto dell'intervenuto annullamento dell'atto e la causa è stata trattenuta in decisione per la declaratoria di cessazione della materia del contendere e per la statuizione sulle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, questa Corte rileva che, in corso di causa, l'Agenzia delle Entrate ha proceduto all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, emettendo un provvedimento di sgravio totale della pretesa. Tale circostanza, non contestata, determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse della ricorrente a una pronuncia di merito sull'illegittimità dell'atto, avendo già ottenuto in via amministrativa il bene della vita cui aspirava con il ricorso.
Residua, tuttavia, l'obbligo per questa Corte di provvedere alla regolamentazione delle spese di lite. A tal fine, occorre fare applicazione del principio della soccombenza virtuale, procedendo a una delibazione sommaria della fondatezza dei motivi di ricorso al fine di individuare quale parte sarebbe risultata soccombente qualora il giudizio fosse proseguito fino a una decisione di merito.
Dall'esame degli atti di causa, emerge con palese evidenza la fondatezza, con carattere assorbente, del motivo con cui la ricorrente ha eccepito l'illegittimità della procedura di riscossione. L'Amministrazione
Finanziaria ha infatti utilizzato lo strumento del controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 per disconoscere un credito d'imposta, operazione che implica una valutazione di merito sulla spettanza dell'agevolazione e che esula palesemente dall'ambito del controllo meramente formale consentito da tale norma. La corretta procedura avrebbe imposto la notifica di un motivato avviso di recupero del credito d'imposta o di un avviso di accertamento, al fine di garantire il pieno dispiegarsi del contraddittorio e del diritto di difesa del contribuente.
L'illegittimità di tale modus operandi avrebbe condotto, con ogni probabilità, all'accoglimento del ricorso. Lo stesso provvedimento di sgravio adottato dall'Ufficio in pendenza di lite costituisce, del resto, un implicito riconoscimento della fondatezza delle ragioni della contribuente.
L'esito prevedibilmente favorevole del ricorso per la parte ricorrente individua nell'Amministrazione
Finanziaria la parte virtualmente soccombente, sulla quale devono, pertanto, gravare le spese del presente giudizio.
Le spese vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina,definitivamente pronunciando dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto annullamento in autotutela dell'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate – IS, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Difensore_1.
Così deciso in Messina,lì 27.01.2026
Il Presidente Relatore
CO NT
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VALENTINI NICOLO', Presidente e Relatore
RANDAZZO VINCENZA MARIA LUCIA, Giudice
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2326/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98122 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240045557736 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato nei termini di legge, la Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29520240045557736/000, notificatale in data 16.01.2025, con la quale le veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di € 166.214,72 a titolo di "Recupero Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali omesso o carente versamento, IRPEF, interessi e sanzioni", per l'anno di imposta 2021.
A sostegno del gravame, la ricorrente ha dedotto plurimi motivi di illegittimità, tra cui l'inesistenza della notifica, il difetto assoluto di motivazione, l'erroneità del calcolo degli accessori e, soprattutto, l'illegittimità della procedura di recupero del credito mediante iscrizione a ruolo ex art. 36-bis D.P.R. 600/73, in luogo della necessaria notifica di un apposito avviso di accertamento o di recupero.
Si sono ritualmente costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina e l'Agenzia delle Entrate – IS, resistendo alle pretese avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso.
In pendenza del giudizio, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina, con provvedimento di sgravio depositato in atti di causa, ha integralmente annullato in autotutela la pretesa impositiva oggetto della cartella impugnata, riconoscendo implicitamente la fondatezza delle doglianze della contribuente.
All'udienza odierna, le parti hanno preso atto dell'intervenuto annullamento dell'atto e la causa è stata trattenuta in decisione per la declaratoria di cessazione della materia del contendere e per la statuizione sulle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, questa Corte rileva che, in corso di causa, l'Agenzia delle Entrate ha proceduto all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, emettendo un provvedimento di sgravio totale della pretesa. Tale circostanza, non contestata, determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse della ricorrente a una pronuncia di merito sull'illegittimità dell'atto, avendo già ottenuto in via amministrativa il bene della vita cui aspirava con il ricorso.
Residua, tuttavia, l'obbligo per questa Corte di provvedere alla regolamentazione delle spese di lite. A tal fine, occorre fare applicazione del principio della soccombenza virtuale, procedendo a una delibazione sommaria della fondatezza dei motivi di ricorso al fine di individuare quale parte sarebbe risultata soccombente qualora il giudizio fosse proseguito fino a una decisione di merito.
Dall'esame degli atti di causa, emerge con palese evidenza la fondatezza, con carattere assorbente, del motivo con cui la ricorrente ha eccepito l'illegittimità della procedura di riscossione. L'Amministrazione
Finanziaria ha infatti utilizzato lo strumento del controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 per disconoscere un credito d'imposta, operazione che implica una valutazione di merito sulla spettanza dell'agevolazione e che esula palesemente dall'ambito del controllo meramente formale consentito da tale norma. La corretta procedura avrebbe imposto la notifica di un motivato avviso di recupero del credito d'imposta o di un avviso di accertamento, al fine di garantire il pieno dispiegarsi del contraddittorio e del diritto di difesa del contribuente.
L'illegittimità di tale modus operandi avrebbe condotto, con ogni probabilità, all'accoglimento del ricorso. Lo stesso provvedimento di sgravio adottato dall'Ufficio in pendenza di lite costituisce, del resto, un implicito riconoscimento della fondatezza delle ragioni della contribuente.
L'esito prevedibilmente favorevole del ricorso per la parte ricorrente individua nell'Amministrazione
Finanziaria la parte virtualmente soccombente, sulla quale devono, pertanto, gravare le spese del presente giudizio.
Le spese vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina,definitivamente pronunciando dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto annullamento in autotutela dell'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate – IS, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Difensore_1.
Così deciso in Messina,lì 27.01.2026
Il Presidente Relatore
CO NT