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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/06/2025, n. 2705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2705 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
n. R.G. 591/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Gustavo Nanni Presidente
Dott.ssa Costanza Teti Giudice relatore
Dott. Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 591/2025 R.G., avente come oggetto:
«stato della persona e diritti della personalità» promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
OTTELLI CARLA
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
INABILITATO
Con l'intervento del Pubblico Ministero Conclusioni per parte ricorrente: come da verbale dell'udienza del 13.06.2025, con rinuncia ai termini per il deposito degli atti conclusionali.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/01/2025, , sorella e Parte_1 [...]
, dichiarato inabilitato giusto provvedimento del Tribunale di Controparte_2
Brescia n. 3543/1999 (R.G. 9084/1998), ha chiesto la revoca della misura e la nomina di un amministratore di sostegno (in persona della medesima ) in favore del Parte_1 fratello, deducendo che: l'inabilitato necessita di supporto per tutte le decisioni in materia di consensi ai trattamenti sanitari e l'istituto dell'amministrazione di sostegno, non esistente all'epoca in cui il è stato dichiarato inabilitato, meglio si attaglia alle esigenze dello Pt_1 stesso.
All'udienza del 13.6.2025, alla presenza della ricorrente e del suo difensore, nonché dell'inabilitato (il quale ha partecipato mediante collegamenti audiovisivi), si è proceduto all'audizione di quest'ultimo. All'esito, la ricorrente ha precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa, con rinuncia ai termini per memorie. La causa è stata successivamente rimessa al collegio per la decisione.
***
Dalla documentazione versata in atti, risulta che “è affetto da Controparte_1 emiparesi sx in esiti di trauma cranico da incidente stradale. Prima del ricovero del 23/04/22 era in grado, con aiuto di una persona, di sedersi sul letto, di spostarsi sulla sedia a rotelle, di fare colazione, pranzare e cenare autonomamente, tranne che tagliare la carne. Durante la giornata poteva essere messo in stazione eretta mediante l'uso di stabilizzatore elettrico servoassistito. Ha sempre praticato fisioterapia domiciliare, salvo momentanea interruzione dovuta alla pandemia. Non ha mai manifestato problemi di deglutizione per liquidi o cibi solidi.
In data 01/10/23 ha eseguito controllo presso il centro neurologico di Pavia dove non sono stati riscontrati segni di disfunzione dei muscoli deputati alla deglutizione. Attualmente è allettato, viene alimentato con sondino naso-gastrico e mantiene un catetere vescicale. Nel settembre 2023 è stato sottoposto a trattamento logopedico per implementare la deglutizione autonoma. Nel mese di agosto 2023 è stato ricoverato presso gli Spedali Civili di Brescia e dimesso con la seguente diagnosi: Shock settico da candica albicans lesione da decubito sacsale stadio 2-3, lesione da decubito gomito dx stadio 1-2 dermatite sebarroica al volto.
Condizioni associate: recente sepsi da citrobacter freundi a partanza delle vie urinarie recente polmonite basale sx anemia multifattoriale colonizzazione da MRSA al tampone inguinale, ascellare e natale, colonizzazione da P aeruginosa MDR anamnestica empilegia sx in esiti post traumatici epilessia anamnestica in terapia colecistolitiasi pregressa trombosi ascellare dx della vena cefalica e basilica pregresso ematoma della loggia degli adduttori della coscia sx non rifornito” (cfr. doc. 6).
Dall'esame dell'inabilitato è emerso che lo stesso non ha una cognizione spazio-temporale, non sapendo che giorno fosse né quale fosse la stagione in corso;
tuttavia, sapeva riconoscere il figlio, presente con lui al momento dell'audizione e riferire il nome della sorella, presente in aula d'udienza.
Deve pertanto disporsi, in accoglimento della domanda attorea, la revoca della inabilitazione e la sostituzione della stessa con la più idonea misura di protezione della amministrazione di sostegno.
Al riguardo, occorre ricordare che, nell'individuazione della misura di protezione più adeguata alla tutela del soggetto debole, il giudice deve lasciarsi orientare da un criterio di residualità e di estrema ratio, dovendo individuare la misura che consente di fornire adeguata protezione al soggetto con il minor sacrificio possibile della di lui capacità di agire, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto.
In particolare, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'interdizione e l'inabilitazione si presentano quali misure di protezione di carattere residuale, di cui il Tribunale può fare applicazione solo una volta esclusa la possibilità di fare ricorso alla meno afflittiva misura dell'amministrazione di sostegno (cfr. Cass. n. 4866/2010).
Ebbene, nel caso di specie, pur essendo necessaria una misura di protezione, nessun elemento esclude la praticabilità e l'efficacia della amministrazione di sostegno;
sicché il Collegio non può che ritenere ingiustificata la misura dell'inabilitazione e più adeguata al caso di specie la misura dell'amministrazione di sostegno, la quale, con previsione di poteri sostitutivi in capo all'amministratore di sostegno consentirebbe di raggiungere il medesimo obiettivo di tutela e il beneficio di una procedura più agile, anche per eventuali successive istanze nell'interesse del beneficiario.
Conseguentemente il fascicolo deve essere trasmesso al Giudice tutelare per la nomina dell'amministratore di sostegno. A norma degli artt. 423 e 430 c.c., la sentenza deve inoltre essere annotata nell'apposito registro e comunicata all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lumezzane per gli adempimenti di competenza e al Giudice tutelare in sede ai sensi dell'art. 42 disp. att. c.c..
Non si fa luogo alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio essendo già stata nominata dal Giudice Tutelare, in via provvisoria, l'odierna ricorrente.
In considerazione della materia trattata non può rinvenirsi alcuna soccombenza;
nessuna statuizione sulle spese deve pertanto essere assunta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. revoca l'inabilitazione di , nato a [...] il Controparte_1
16.03.1964 e, per l'effetto, dichiara cessato dall'incarico il curatore Avv. Luigi Levori;
2. manda la Cancelleria per l'annotazione della sentenza nell'apposito registro e per la comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita per gli adempimenti di competenza e al Giudice Tutelare per la nomina dell'amministratore di sostegno;
3. Nulla per le spese.
Così deciso a Brescia nella camera di consiglio del 12.6.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Costanza Teti Gustavo Nanni
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Gianfranco Verrillo, magistrato ordinario in tirocinio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Gustavo Nanni Presidente
Dott.ssa Costanza Teti Giudice relatore
Dott. Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 591/2025 R.G., avente come oggetto:
«stato della persona e diritti della personalità» promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
OTTELLI CARLA
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
INABILITATO
Con l'intervento del Pubblico Ministero Conclusioni per parte ricorrente: come da verbale dell'udienza del 13.06.2025, con rinuncia ai termini per il deposito degli atti conclusionali.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/01/2025, , sorella e Parte_1 [...]
, dichiarato inabilitato giusto provvedimento del Tribunale di Controparte_2
Brescia n. 3543/1999 (R.G. 9084/1998), ha chiesto la revoca della misura e la nomina di un amministratore di sostegno (in persona della medesima ) in favore del Parte_1 fratello, deducendo che: l'inabilitato necessita di supporto per tutte le decisioni in materia di consensi ai trattamenti sanitari e l'istituto dell'amministrazione di sostegno, non esistente all'epoca in cui il è stato dichiarato inabilitato, meglio si attaglia alle esigenze dello Pt_1 stesso.
All'udienza del 13.6.2025, alla presenza della ricorrente e del suo difensore, nonché dell'inabilitato (il quale ha partecipato mediante collegamenti audiovisivi), si è proceduto all'audizione di quest'ultimo. All'esito, la ricorrente ha precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa, con rinuncia ai termini per memorie. La causa è stata successivamente rimessa al collegio per la decisione.
***
Dalla documentazione versata in atti, risulta che “è affetto da Controparte_1 emiparesi sx in esiti di trauma cranico da incidente stradale. Prima del ricovero del 23/04/22 era in grado, con aiuto di una persona, di sedersi sul letto, di spostarsi sulla sedia a rotelle, di fare colazione, pranzare e cenare autonomamente, tranne che tagliare la carne. Durante la giornata poteva essere messo in stazione eretta mediante l'uso di stabilizzatore elettrico servoassistito. Ha sempre praticato fisioterapia domiciliare, salvo momentanea interruzione dovuta alla pandemia. Non ha mai manifestato problemi di deglutizione per liquidi o cibi solidi.
In data 01/10/23 ha eseguito controllo presso il centro neurologico di Pavia dove non sono stati riscontrati segni di disfunzione dei muscoli deputati alla deglutizione. Attualmente è allettato, viene alimentato con sondino naso-gastrico e mantiene un catetere vescicale. Nel settembre 2023 è stato sottoposto a trattamento logopedico per implementare la deglutizione autonoma. Nel mese di agosto 2023 è stato ricoverato presso gli Spedali Civili di Brescia e dimesso con la seguente diagnosi: Shock settico da candica albicans lesione da decubito sacsale stadio 2-3, lesione da decubito gomito dx stadio 1-2 dermatite sebarroica al volto.
Condizioni associate: recente sepsi da citrobacter freundi a partanza delle vie urinarie recente polmonite basale sx anemia multifattoriale colonizzazione da MRSA al tampone inguinale, ascellare e natale, colonizzazione da P aeruginosa MDR anamnestica empilegia sx in esiti post traumatici epilessia anamnestica in terapia colecistolitiasi pregressa trombosi ascellare dx della vena cefalica e basilica pregresso ematoma della loggia degli adduttori della coscia sx non rifornito” (cfr. doc. 6).
Dall'esame dell'inabilitato è emerso che lo stesso non ha una cognizione spazio-temporale, non sapendo che giorno fosse né quale fosse la stagione in corso;
tuttavia, sapeva riconoscere il figlio, presente con lui al momento dell'audizione e riferire il nome della sorella, presente in aula d'udienza.
Deve pertanto disporsi, in accoglimento della domanda attorea, la revoca della inabilitazione e la sostituzione della stessa con la più idonea misura di protezione della amministrazione di sostegno.
Al riguardo, occorre ricordare che, nell'individuazione della misura di protezione più adeguata alla tutela del soggetto debole, il giudice deve lasciarsi orientare da un criterio di residualità e di estrema ratio, dovendo individuare la misura che consente di fornire adeguata protezione al soggetto con il minor sacrificio possibile della di lui capacità di agire, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto.
In particolare, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'interdizione e l'inabilitazione si presentano quali misure di protezione di carattere residuale, di cui il Tribunale può fare applicazione solo una volta esclusa la possibilità di fare ricorso alla meno afflittiva misura dell'amministrazione di sostegno (cfr. Cass. n. 4866/2010).
Ebbene, nel caso di specie, pur essendo necessaria una misura di protezione, nessun elemento esclude la praticabilità e l'efficacia della amministrazione di sostegno;
sicché il Collegio non può che ritenere ingiustificata la misura dell'inabilitazione e più adeguata al caso di specie la misura dell'amministrazione di sostegno, la quale, con previsione di poteri sostitutivi in capo all'amministratore di sostegno consentirebbe di raggiungere il medesimo obiettivo di tutela e il beneficio di una procedura più agile, anche per eventuali successive istanze nell'interesse del beneficiario.
Conseguentemente il fascicolo deve essere trasmesso al Giudice tutelare per la nomina dell'amministratore di sostegno. A norma degli artt. 423 e 430 c.c., la sentenza deve inoltre essere annotata nell'apposito registro e comunicata all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lumezzane per gli adempimenti di competenza e al Giudice tutelare in sede ai sensi dell'art. 42 disp. att. c.c..
Non si fa luogo alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio essendo già stata nominata dal Giudice Tutelare, in via provvisoria, l'odierna ricorrente.
In considerazione della materia trattata non può rinvenirsi alcuna soccombenza;
nessuna statuizione sulle spese deve pertanto essere assunta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. revoca l'inabilitazione di , nato a [...] il Controparte_1
16.03.1964 e, per l'effetto, dichiara cessato dall'incarico il curatore Avv. Luigi Levori;
2. manda la Cancelleria per l'annotazione della sentenza nell'apposito registro e per la comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita per gli adempimenti di competenza e al Giudice Tutelare per la nomina dell'amministratore di sostegno;
3. Nulla per le spese.
Così deciso a Brescia nella camera di consiglio del 12.6.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Costanza Teti Gustavo Nanni
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Gianfranco Verrillo, magistrato ordinario in tirocinio