Ordinanza cautelare 1 agosto 2023
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 27/01/2026, n. 1620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1620 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01620/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09609/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9609 del 2023, proposto da AR FE, OL FE, rappresentati e difesi dall’Avvocato Gaetano Zurlo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Aurora Francesca Sitzia e Pietro Gitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per Città Metropolitana di Roma e Rieti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege a Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
nei confronti
per l’annullamento
previa sospensione degli effetti,
- della determinazione dirigenziale di Roma Capitale, prot. n. 82692 dell’8 giugno 2023, ivi inclusa la nota di trasmissione di Roma Capitale prot. 88485 del 19 giugno 2023, recante “ ingiunzione a demolire per rimettere in pristino, ai sensi dell’art. 15 della Legge Regionale Lazio n. 15/08 e l’art. 52, comma 11 delle NTA del PRG, le opere e gli interventi abusivamente realizzati a Roma, in Via Salaria n. 1157 ”;
- della nota di Roma Capitale, prot. n. 41116 del 20 marzo 2023 recante “ riscontro nota prot. CD/16478/23_Via Salaria 1157 ”;
- della nota di Roma Capitale, prot. n. 13417 del 30 gennaio 2023 recante “ Comunicazione di Avvio del Procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, finalizzato alla repressione dell’abuso edilizio mediante l’ingiunzione a demolire/rimuovere, per quanto accertato in Roma – Via Salaria n. 1157 ”;
- della nota di Roma Capitale, prot. n. 149622 del 23 novembre 2022 recante “ relazione relativa al sopralluogo eseguito nell’immobile ad uso pubblico esercizio sito in Via Salaria km 1157 – fabbricato posto nell’area di distribuzione carburante ”;
- del verbale di sopralluogo eseguito dall’Ufficio Ispettorato Edilizio del Municipio Roma III il 18 marzo 2022 “ nell’immobile ad uso pubblico esercizio sito in Via Salaria km 1157 – fabbricato posto nell’area di distribuzione carburante ”;
- dell’art. 52 delle Norme Tecniche di attuazione del PRG di Roma Capitale, ivi inclusi tutti gli allegati anche tecnici, laddove inteso come ostativo all’installazione di attività commerciali e di bar/ristoro a corredo di impianti di distribuzione carburanti da ubicarsi nelle aree appartenenti ai “Tessuti prevalentemente per attività”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il Dott. ST RB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato in data 4.7.2023, OL FE e AR FE, in qualità di proprietari dell’area su cui insistono le opere abusive per cui è causa, hanno adito l’intestato Tribunale nei confronti di Roma Capitale, Regione Lazio e Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti (di seguito breviter anche “ MIC ”) al fine di sentir annullare, previa sospensione degli effetti, gli atti meglio emarginati in epigrafe.
A sostegno del ricorso, venivano articolate le doglianze ivi meglio enucleate.
Rispettivamente in data 11.7.2023 e in data 20.7.2023, Roma Capitale e MIC si sono costituite in giudizio, contestando la ricostruzione di parte ricorrente e insistendo nel rigetto del ricorso.
Benchè ritualmente intimata, la Regione Lazio invece non si è costituita in giudizio.
Alla camera di consiglio, fissate a fini cautelari, in data 1.8.2023, il Collegio respingeva l’istanza di sospensione per difetto di fumus boni iuris . Con ordinanza n. 3500/2023, il Consiglio di Stato, pur confermando la correttezza della valutazione circa il fumus boni iuris effettuata dal giudice di primo grado, ha disposto, in riforma della descritta ordinanza, la sospensione degli effetti degli atti impugnati re adhuc integra .
Con memoria del 1.12.2025, Roma Capitale ha instato, tra l’altro, per la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse in capo alla ricorrente stante, da un lato, l’intervenuta sanatoria delle difformità edilizie dalla prima contestate nei provvedimenti impugnati e, dall’altro, l’intervenuta demolizione delle opere abusive non sanabili da parte della seconda; il tutto giusta relazione prot. 151189 del 5.11.2025, (doc. 24 indice di parte resistente).
Con memoria depositata in data 12.12.2025, parte ricorrente ha allegato che tutte le contestazioni relative al carattere abusivo delle opere da essa realizzate a Roma, Via Salaria s.n.c., altezza Km. 11+500 (illegittimo mutamento di destinazione d’uso e difformità delle opere rispetto al titolo edilizio) avrebbero formato oggetto di sanatoria edilizia, nonché di demolizione spontanea, cosicchè non residua alcun interesse alla decisione nel merito della presente controversia.
All’udienza pubblica del 13 gennaio 2026, le parti si sono riportati ai propri e rispettivi atti difensivi e alle istanze ivi formulate e la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso, dalla disamina degli scritti difensivi delle parti, nonché della richiamata relazione prot. 151189 del 5.11.2025 (doc. 24 indice di parte resistente), è emerso come Roma Capitale abbia confermato l’intervenuta sanatoria, da parte della ricorrente, delle opere per cui è causa, limitandosi a contestare l’omessa trasmissione della comunicazione di fine lavori.
Sotto tale ultimo aspetto, parte ricorrente, in data 12.12.2025, ha versato in atti siffatto documento (del 10.12.2025), confermando la carenza di interesse alla decisione nel merito del ricorso.
Sul punto, Roma Capitale nulla ha controdedotto.
Alla luce di quanto precede, il Collegio, anche ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La complessità della vicenda che in questa sede ci occupa, nonché la chiusura in rito del giudizio, consentono al Collegio di compensare integralmente tra le parti le spese di lite dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MI FR, Presidente
Giuseppe Licheri, Primo Referendario
ST RB, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ST RB | MI FR |
IL SEGRETARIO