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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 22/12/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione e Protezione Internazionale
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa GA TO Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. GE D. AT Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1128/2024 R.G.A.C. promosso da nato il Parte_1
01/10/1993 a SE (Gambia), residente a [...], C.F. (Vestanet: C.F._1
CT0006004 – CUI: ), rappresentato e difeso dall' Avv. Giovanni Annaloro C.F._2
presso il cui studio, in Caltanissetta nella Via Libertà n. 102, e' elettivamente domiciliato.
Ricorrente
CONTRO
( C.F. in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta , nei cui uffici, siti in Caltanissetta Via Libertà n. 174, è elettivamente domiciliata.
Convenuto
Oggetto: ricorso avvero il decreto di rifiuto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19, commi 1 e 2, del D. Lgs 286/98.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 28/10/2025, il ricorrente concludeva insistendo per l'accoglimento del ricorso, le cui conclusioni di seguito si trascrivono: “accogliere il ricorso e per l'effetto annullare il provvedimento impugnato, nonché tutti gli atti antecedenti, preordinati, presupposti, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento, ordinando conseguentemente all'Amministrazione il rilascio del Permesso di soggiorno per Protezione Speciale in favore del ricorrente ”.
Il nella propria comparsa di risposta concludeva chiedendo rigettarsi Controparte_1
il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/6/2024 il ricorrente ha impugnato il decreto con il quale è stata respinta l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale adottato dal
Questore della Provincia di Caltanissetta il 20.04.2024 e notificato il 25.05.2024.
La parte istante nell'impugnare il suddetto provvedimento ne ha contestato la legittimità per difetto di motivazione nonché per l'omessa valutazione dei presupposti che, ove correttamente esaminati e valutati, avrebbero dovuto condurre al rilascio del chiesto permesso di soggiorno.
Esponeva il ricorrente di aver lasciato il suo Paese di origine nel 2010, quando aveva appena 17 anni e di essere giunto in Italia nel 2013 e di aver avuto riconosciuto il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione umanitaria.
Ulteriormente il ricorrente affermava di aver avviato un percorso di integrazione nel tessuto socio-economico italiano, di vivere a GE , in un immobile condotto in locazione a far data dal 23/11/2023 e di essere stato assunto il 04/03/2024 dalla Ditta S.G. Service Srl con contratto poi prorogato sino al 31 luglio 2024.
Assumeva il ricorrente che a fronte di tali indici di radicamento sul territorio, il suo eventuale rimpatrio avrebbe comportato l'interruzione del suo percorso di integrazione sociale e lavorativa ed avrebbe compromesso la sua vita privata che ormai si svolgeva in
Italia ed il ritorno ad una condizione di elevata instabilità, che gli impedirebbe di esercitare i più fondamentali diritti dell'essere umano.
Il si è costituito in giudizio contestando gli assunti di controparte Controparte_1
evidenziando che l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale proposta dal ricorrente era stata respinta a seguito del parere contrario reso dalla competente Commissione Territoriale rispetto alle cui valutazioni al Questore non residuava alcun potere discrezionale. Ulteriormente il Ministero dell'Interno ha osservato che l'istanza di rinnovo era stata presentata dopo l'intervenuta modifica dell'art. 19 del D.
Lgs 286/98 che non consentiva più il riconoscimento della protezione speciale per i motivi introdotti con il D.L. 130/2020.
Con ordinanza depositata il 15/7/2024 è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato mentre all'udienza del 17/12/2024 è stato assunto l'interrogatorio libero del ricorrente. Successivamente il ricorrente ha depositato altro contratto di lavoro a tempo determinato con la Sun Sea soc. coop. A r.l. nonché altro contratto di locazione per la durata di un anno e comunicazione di variazione di residenza depositata presso il Comune di GE (cfr. produzione documentale depositata il
28/10/2025).
Preliminarmente si osserva in punto di diritto che, diversamente da quanto ritenuto dal
, il D.L. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7,comma 1, recante Controparte_1
"Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare", convertito con modificazioni dalla L.
5 maggio 2023, n. 50, sebbene abbia abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma
1.1. TUI, non ha inciso sul diritto al rispetto della vita privata e familiare che non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt.
2,3,29,30 e 31 Cost. trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria (cfr. Cass. Civ. 2023 n. 28162). Ancora più di recente la Corte
Regolatrice ha ribadito il principio secondo cui: “La rivisitazione, a opera del decreto-legge n.
20 del 2023, convertito nella legge n. 50 del 2023, dell'istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali. Ne deriva che la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata. Nessun rilievo ostativo assume il fatto che il radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare le domande del cittadino straniero di accesso alle protezioni maggiori. La tutela della vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento nel caso concreto, secondo i criteri elaborati dalla Corte Edu e dalla pronuncia a Sezioni Unite 9 settembre 2021, n. 24413, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole (cfr. Cass
Civ. 2025 n. 29593).
Assume, in tal modo, rilievo nel presente giudizio l'accertamento dell'effettivo inserimento sociale del ricorrente, la durata della sua presenza sul territorio nazionale, il radicamento sul territorio nazionale e l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
A tal riguardo il ricorrente ha esposto, senza contestazione alcuna, di aver lasciato il suo
Paese nel 2010 e di essere giunto in Italia nel 2013 e di aver vissuto da allora dapprima a
Catania, poi a Rossano Calabro e infine a GE. Nel corso di oltre un decennio di permanenza sul territorio dello Stato il ricorrente non risulta che sia stato mai segnalato dalla forze dell'ordine e non vi è cenno, nel provvedimento impugnato e nelle difese del
, di alcun procedimento penale nei suoi confronti a riprova della sua Controparte_1
positiva condotta di vita e dell'adesione ai principi di convivenza del Paese ospitante.
Il ricorrente ha condotto il suo interrogatorio libero in lingua italiana senza l'ausilio di un interprete ed ha riferito a proposito delle sue abitudini e contesto di vita ( cfr. verbale udienza del 17/12/2024).
Ulteriormente la parte ha documentato di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della ditta S.G. Service Srl operante a GE nel settore metalmeccanico con contratto di lavoro a tempo determinato nel periodo compreso tra l'aprile ed il mese di settembre del 2024 come documentato dalle comunicazioni Unilav allegate al ricorso la cui effettività è dimostrata dalle buste paga depositate sia con il ricorso che successivamente con il deposito di documenti del
28/10/2025. Inoltre il ricorrente nel corso di questo anno ha svolto altra attività lavorativa stagionale alle dipendenze della operante sempre a GE nel Controparte_3
periodo compreso tra il mese di giugno e quello di agosto come documentato dal contratto depositato e dalle buste paga (cfr. documentazione depositata il 28/10/2025).
All'attività lavorativa a GE, sia pure con contratti a termine, invero modalità ormai invalsa nel mondo del lavoro, si è accompagnata anche un'adeguata e regolare sistemazione abitativa documentata dai due contratti di locazione depositati il primo con il ricorso e l'altro il
28/10/2025 peraltro comunicati al Comune di GE ove risiede (cfr. certificato di residenza e comunicazioni cambiamento di abitazione depositati il 28/10/2025).
La documentazione depositata, non oggetto di alcun rilievo da controparte, vale comprovare il raggiungimento di un'adeguata integrazione sociale e lavorativa e lo stabile insediamento del ricorrente sul territorio nazionale. A fronte di tale raggiunta integrazione deve ritenersi che un eventuale rimpatrio del ricorrente in Gambia, da cui si è allontanato nel 2010 quando era ancora minorenne ed ove non ha più alcun legame familiare significativo ( cfr. verbale udienza del 17/12/2024) rappresenterebbe un sicuro pregiudizio della sua vita privata che ormai si svolge pienamente nel territorio nazionale, la cui tutela contro possibili interferenze è garantita dall'art. 8 della CEDU.
Si ravvisano ,pertanto i presupposti per il rilascio in favore del ricorrente di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, del d. Lgs. 286/98 come modificato dal D.L. 130/2020.
L'accoglimento del ricorso in forza di fatti e documenti in parte esibiti per la prima volta nel corso del giudizio nonché il beneficio del patrocinio a spese dello Stato di cui gode il ricorrente giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per “ protezione speciale” ai sensi dell'art. 19, del D. Lgs
286/98;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate;
Così deciso in Caltanissetta nella camera di consiglio del5 dicembre 2025 Il Presidente
GA TO
Il Giudice est.
GE D. AT