Cass. pen., sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 151
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Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni

    Il motivo è infondato per aspecificità, non avendo il ricorrente fornito la prova di resistenza e non avendo indicato le conversazioni rilevanti valorizzate e le ragioni per cui la loro eliminazione avrebbe reso insufficienti gli indizi residui. Inoltre, la richiesta di acquisizione dei decreti incompleti è stata ritenuta tardiva. Per le intercettazioni disposte in altri procedimenti, era onere della difesa acquisirne copia per verificarne la legittimità.

  • Rigettato
    Interpretazione e valenza probatoria delle intercettazioni tra terze persone

    Il motivo è infondato. L'interpretazione delle conversazioni è questione di fatto non sindacabile in Cassazione se non per manifesta illogicità. La motivazione del Tribunale è logica e coerente nel ritenere che gli interlocutori indicassero l'MO come responsabile delle estorsioni. Il contrasto con le dichiarazioni della persona offesa è stato adeguatamente spiegato dal Tribunale, ritenendo logico che la vittima non conoscesse il mandante. Non vi è travisamento della prova, poiché il Tribunale ha correttamente interpretato una conversazione in cui un terzo riferiva di aver sentito l'MO parlare delle estorsioni, configurando una sorta di confessione stragiudiziale veicolata.

  • Rigettato
    Attendibilità dei collaboratori di giustizia

    Il motivo è infondato. Il Tribunale ha congruamente motivato sull'attendibilità dei collaboratori, vagliando le ragioni della collaborazione, l'assenza di astio, la loro intraneità al clan, l'autonomia delle dichiarazioni e i riscontri esterni. Le presunte contraddizioni attengono a vicende secondarie e a indagati diversi dall'MO. La conoscenza delle dinamiche del clan da parte di OR, pur occupandosi di droga, non è esclusa. Le dichiarazioni dei collaboratori sono inoltre riscontrate da altri elementi investigativi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 151
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 151
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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