CASS
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MO GA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 05/08/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale FU BA che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Nicola Quatrano del foro di Napoli, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 05/08/2025 il Tribunale del riesame di Napoli, in parziale accoglimento DEistanza di riesame DEindagato, ha confermato l'ordinanza del 01/07/2025 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva applicato a GA MO la misura cautelare della custodia in carcere per il reati di cui ai capi A) (art. 416bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5 cod. pen.), T) (artt. 81, 110, 629, commi 1 e 2, 416bis.1 cod. pen.) ed U (artt. 81, 110, 629, commi 1 e 2, 416bis.1 cod. pen.), annullando invece l'ordinanza in relazione al capo M) (artt. 81, 110, 629, commi 1 e 2, 416bis.1 cod. pen.). In sintesi si contesta all'indagato di aver diretto e organizzato (dal novembre 2021 con condotta perdurante) l'associazione per delinquere di stampo camorristico denominata “Clan Gionta” nonché di aver concorso in due episodi di estorsione aggravata commessi con metodo Penale Sent. Sez. 2 Num. 151 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: RD FA Data Udienza: 11/12/2025 2 mafioso. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi DEart. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 111 Cost., 125, 267, 271 cod. proc. pen. (art. 606 lett. c) cod. proc. pen.), nonché vizio motivazionale (art. 606 lett. e) cod. proc. pen.) in relazione alle eccezioni sollevate dalla difesa in ordine alla inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni. Il difensore sostiene che i risultati di alcune delle intercettazioni effettuate in altri procedimenti penali e di altre effettuate in questo procedimento (i cui RIT sono elencati a p. 6 del ricorso) sarebbero inutilizzabili, sia in quanto autorizzate sulla base di decreti e/o di proroghe prive di motivazione (anzi graficamente mancanti di motivazione), sia in quanto i decreti autorizzativi per le modalità con le quali sono stati trasmessi non consentivano né alla difesa né al Tribunale del riesame di operare un controllo sulla validità e legittimità degli stessi. In sintesi il ricorrente si duole del fatto: 1) che il PM aveva messo a disposizione delle parti, tanto per quanto riguarda le intercettazioni fatte in questo procedimento quanto per quelle acquisite da altri procedimenti, i soli decreti di autorizzazione e/o di proroga e non anche le relative richieste del PM e le informative di PG sulla base delle quali i provvedimenti erano stati emessi;
2) che, essendo tali decreti del G.i.p. motivati solo per relationem, con richiamo alle suddette richieste e informative, la mancata trasmissione degli atti richiamati rendeva impossibile il controllo della legittimità dei decreti stessi;
3) che i provvedimenti di autorizzazione e proroga delle intercettazioni erano stati trasmessi dal PM omissando buona parte del contenuto degli stessi, sicché il totale oscuramento dei dati rendeva di fatto non intellegibili tali atti, che dovevano conseguentemente ritenersi privi di motivazione (anche dal punto di vista grafico). Quanto poi al vizio motivazionale del provvedimento impugnato, la difesa evidenzia che il Tribunale del riesame, travisando e/o male interpretando il senso delle eccezioni sopra riportate in ordine alla inutilizzabilità delle intercettazioni, aveva di fatto omesso di motivare in ordine alle deduzioni della difesa. Ed invero, a detta del difensore: a) il Tribunale aveva bollato come generica l'eccezione relativa alla mancanza dei decreti autorizzativi e alla omessa trasmissione delle RIT (e delle informative di PG richiamate), nonostante nella memoria difensiva del 05/08/2025 fossero stati analiticamente indicati i RIT e i progressivi cui si riferiva l'eccezione; b) i giudici del riesame avevano poi sostenuto, quanto agli atti richiamati per relationem dai provvedimenti di autorizzazione del G.i.p., che tali atti erano stati trasmessi ed erano comunque conoscibili dalla difesa;
cosa che non rispondeva al vero in quanto in molti decreti i riferimenti alle informative erano stati oscurati e in diversi casi si trattava di intercettazioni effettuate in altri procedimenti, sicché la difesa non aveva avuto modo di visionare le richieste del PM e le informative;
c) che il Tribunale si era limitato a rilevare – 3 richiamando giurisprudenza di legittimità – che il PM aveva la facoltà, al fine di tutelare il segreto investigativo, di trasmettere atti d'indagine omissati e quindi incompleti, così eludendo la questione posta con i motivi di riesame che riguardava il caso in cui l'oscuramento dei dati fosse “totale” o comunque tale da rendere non comprensibile il contenuto del provvedimento e dunque da rendere la sua motivazione non semplicemente incompleta ma, di fatto, inesistente. 2.2. Con il secondo motivo di riesame si deduce violazione DEart. 192, comma 2, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla interpretazione e alla valenza probatoria attribuita dal Tribunale del riesame ad alcune intercettazioni telefoniche intervenute tra terze persone e utilizzate ai fini della prova delle estorsioni di cui ai capi T ed U. Il difensore lamenta, in primo luogo, che il giudice del riesame avrebbe omesso di motivare in ordine alle possibili diverse interpretazioni del contenuto delle intercettazioni valorizzate, non spiegando quindi le ragioni per le quali tali diverse interpretazioni non fossero condivisibili. In particolare la difesa aveva evidenziato che il contenuto DEintercettazione (prog. 1143 del 23.2.2023) nella quale due soggetti estranei al reato individuavano l'MO come concorrente nella estorsione in danno della persona offesa IE LU, mal si conciliavano col fatto che proprio il IE, pur avendo reso ampie dichiarazioni a carico di diversi camorristi responsabili delle estorsioni in suo danno, aveva sempre affermato di non conoscere l'odierno ricorrente e che non lo aveva neppure riconosciuto in foto;
dichiarazioni queste, che, a detta del difensore, smentivano gli interlocutori della conversazione intercettata. A detta della difesa il Tribunale era poi incorso in un travisamento della prova in quanto aveva attribuito alla suddetta intercettazione il valore di una confessione stragiudiziale da parte DEMO – come tale non necessitante di riscontri – laddove invece l'imputato non aveva mai preso parte alla conversazione. In terzo luogo, il difensore ha dedotto che il Tribunale del riesame, nel valutare le dichiarazioni etero-accusatorie contenute nelle intercettazioni tra terze persone (poste a fondamento delle accuse di estorsione), non aveva rispettato i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare i giudici di merito non avevano effettuato il prescritto vaglio di credibilità: 1) perché, come detto, non avevano valutato l'incompatibilità delle intercettazioni a carico DEMO con le dichiarazioni della persona offesa dalle quali emergeva invece la sua estraneità ai fatti;
2) perché in relazione ad altre intercettazioni – prog. 2366, 1576, 2468, 1845 – si era dato per scontato che la persona di cui si parlava fosse l'imputato, ovvero si era ritenuto ciò sulla base di elementi (riferimento al nome GA o ai rapporti di parentela con altri vertici del Clan) del tutto generici e non decisivi. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione o errata applicazione DEart. 192, comma 2, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alle eccezioni sollevate dalla difesa in ordine alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Il difensore rileva che tra gli elementi a carico DEMO vi sono le dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, RO IZ e SA OR. Nei motivi di riesame erano stati allegati numerosi elementi che inducevano a 4 dubitare della attendibilità intrinseca dei due dichiaranti;
elementi riportati alle pag. 21-25 del ricorso che attenevano in sintesi: - quanto all'IZ al fatto: che si era contraddetto in diverse occasioni in ordine ai fatti oggetto del presente procedimento;
che era detenuto dal 2017 sicché disponeva solo di informazioni de relato;
che la sua attendibilità non era stata riconosciuta in alcuna sentenza definitiva e anzi in altro procedimento le sue dichiarazioni erano state smentite;
che la sua collaborazione aveva avuto una dinamica alquanto anomala in quanto interrotta e poi ripresa senza spiegazioni;
- quanto a OR al fatto: che aveva un patrimonio conoscitivo limitato delle dinamiche del Clan in quanto scarcerato solo nel 2023 e da allora incaricato di occuparsi di droga e non di estorsioni;
che aveva reso dichiarazioni in contrasto con quelle di IZ. Ciò premesso, a detta della difesa, il Tribunale del riesame aveva omesso di rispondere ai rilievi della difesa e di confrontarsi con gli elementi che minavano l'attendibilità dei due collaboratori o avrebbe comunque dato una risposta incongrua e inadeguata. 3. Il procedimento si è svolto nelle forme DEudienza camerale partecipata, su istanza del difensore DEindagato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate. 1.1 In primo luogo va rilevato che il motivo, così come formulato, difetta della necessaria specificità. Ed invero, questa Suprema Corte ha costantemente affermato che in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 – 01; in senso esattamente conforme, da ultimo, vedi anche Sez. 5, n. 37660 del 18/09/2025, Ammaturo, Rv. 288801 - 01). E’ quindi inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepisce l'inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della cd. "prova di resistenza", ai fini DEadozione del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, IZ, Rv. 287024 – 02; Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829 – 01). Ciò premesso, nel caso in esame, va evidenziato che il ricorso (da pagina 5 a pagina 16) si limita ad indicare i RIT relativi alle intercettazioni asseritamente inutilizzabili e le ragioni della loro presunta inutilizzabilità, ma nulla dice in ordine: 1) a quali conversazioni rilevanti nel presente procedimento sono state captate nell'ambito di tali RIT;
2) a quali di tali conversazioni sono state valorizzate, dal G.i.p. prima e dal Tribunale del riesame poi, per ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico DEMO;
3) alle ragioni per le quali, eliminando gli 5 elementi di prova asseritamente inutilizzabili, quelli residui sarebbero insufficienti a fondare i gravi indizi. La cosiddetta “prova di resistenza” non è stata dunque in alcun modo fornita dal ricorrente su cui pure gravava il relativo onere. Né può trovare applicazione il principio di diritto, pure affermato da questa Corte (Sez. 6, n. 47672 del 04/10/2023, O., Rv. 285883 – 04), secondo il quale "prova di resistenza" si può ritenere implicitamente superata nel caso in cui emerga ictu oculi, dalla lettura della sentenza, che la prova ritenuta inutilizzabile ha una valenza centrale e dirimente, cosicché la sua invalidazione implica necessariamente la rivisitazione del giudizio di colpevolezza. Ed infatti, nel caso in esame dalla lettura DEordinanza impugnata (e a ben vedere dalla lettura dello stesso ricorso) emerge chiaramente che le intercettazioni sono state solo uno dei molteplici ulteriori elementi di prova a carico valorizzati (tra i quali figurano, ad esempio, dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, sequestri, dichiarazioni di persone offese e altri accertamenti di PG). 1.2 Ferme restando le considerazioni che precedono, di per sé sufficienti, a ritenere infondato il motivo dedotto, occorre considerare anche gli ulteriori aspetti di seguito indicati. In primo luogo va fatta una doverosa premessa. Il difensore eccepisce l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni – sia di quelle disposte in altri procedimenti sia di quelle effettuate in questo procedimento - in quanto i decreti che hanno autorizzato e prorogato le attività di captazione sarebbero privi di motivazione, o più propriamente, perché i decreti di autorizzazione e di proroga allegati agli atti dal PM – vuoi perché completamente omissati vuoi perché non sarebbero stati allegati i RIT e le informative richiamati nella motivazione per relationem – non conterrebbero (anche graficamente) la motivazione, o comunque non sarebbe possibile per il difensore verificare l'adeguatezza e la legittimità della motivazione stessa. A ben vedere, dunque, ciò che il difensore eccepisce, non è tanto la mancanza o la inadeguatezza della motivazione dei provvedimenti in questione – eccezione che, a rigore, non avrebbe neppure potuto sollevare non avendo avuto contezza del contenuto dei provvedimenti stessi –, quanto piuttosto il fatto di non essere stato messo in condizione di esaminare tali decreti e quindi esercitare il diritto di difesa in relazione agli stessi. Ciò detto, occorre rilevare che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il pubblico ministero non è tenuto ad allegare agli atti trasmessi al G.i.p., ai sensi DEart. 291 cod. proc. pen., ai fini della adozione della misura cautelare i decreti che hanno autorizzato o prorogato le intercettazioni (e neppure le proprie richieste di intercettazione e le informative di polizia sulla base delle quali ha formulato tali richieste). Si è infatti, più volte affermato che in tema di intercettazioni telefoniche, la mancata allegazione, da parte del pubblico ministero, dei relativi decreti autorizzativi a corredo della richiesta di applicazione della misura cautelare e la successiva omessa trasmissione degli stessi al tribunale del riesame, a seguito di impugnazione del provvedimento coercitivo, non determina l'inefficacia della misura ex art. 309, comma 10, cod. proc. pen., né l'inutilizzabilità delle captazioni – che consegue, invece, unicamente all'adozione dei decreti fuori dei casi consentiti dalla legge o in violazione delle disposizioni di 6 cui agli artt. 267 e 268 cod. proc. pen. ovvero, all'adozione di decreti autorizzativi totalmente privi di motivazione o recanti motivazione apparente (cfr Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216665–01). Si è tuttavia precisato che, il tribunale del riesame è obbligato ad acquisire tali provvedimenti a garanzia del diritto di difesa della parte, che ne abbia fatto richiesta, ai fini del controllo circa la loro sussistenza e legittima adozione (ex plurimis Sez. 4, n. 26297 del 15/05/2024, C., Rv. 286817 – 01; Sez. 1, n. 823 del 11/10/2016 (dep. 2017), Fiammetta, Rv. 269291 - 01). Altre pronunce, nel ribadire il principio secondo il quale la parte privata che voglia verificare il contenuto dei decreti non trasmessi, al fine di eccepirne la inutilizzabilità, deve farne esplicita richiesta al Tribunale del riesame, hanno poi precisato che tale richiesta deve essere “specifica e tempestiva”, deve cioè indicare i singoli decreti da acquisire e deve essere formulata in modo tale che il tribunale possa acquisire gli atti richiesti in tempo utile per la trattazione del procedimento di riesame nell'udienza fissata e quindi adottare la decisione sull'impugnazione nel termine perentorio di cui all'art. 309 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 18802 del 21/03/2017, Semilia, Rv. 269944 – 01, secondo la quale la mancata trasmissione al Tribunale del riesame dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche non inviati in precedenza al g.i.p. non determina la perdita di efficacia della misura, ma, eventualmente, solo l'inutilizzabilità degli esiti delle operazioni di captazione, qualora i decreti siano stati adottati fuori dei casi consentiti dalla legge o in violazione delle disposizioni previste dagli artt. 267 e 268, commi primo e terzo, cod. proc. pen., e sempre che la difesa DEindagato abbia presentato specifica e tempestiva richiesta di acquisizione, e la stessa o il giudice non siano stati in condizione di effettuare un efficace controllo di legittimità; nello stesso senso Sez. 6, n. 7521 del 24/01/2013, Cerbasio, Rv. 254586 – 01). Tali principi di diritto, affermati per il caso in cui i decreti non siano stati allegati, vale a maggior ragione nel caso – come quello in esame – in cui si assume che i decreti siano stati trasmessi ma in maniera parziale o incompleta. Tanto premesso, nel caso in esame, risulta dallo stesso ricorso (p. 3) che il difensore ha chiesto al Tribunale del riesame di acquisire non trasmessi o trasmessi in maniera incompleta (in quanto omissati o carenti degli atti d'indagine richiamati) solo a pagina 3 della memoria difensiva contenente i motivi di riesame depositata il 05/08/2025; vale a dire la memoria che è stata depositata alla stessa udienza (del 05/08/2025) in cui il riesame è stato trattato e deciso dal Tribunale con l'ordinanza oggi impugnata. E' quindi evidente che la richiesta di acquisizione dei decreti non trasmessi o trasmessi in maniera incompleta è da ritenersi tardiva. Da ciò consegue, alla luce dei condivisibili principi di diritto sopra richiamati, che l'eccezione di inutilizzabilità, reiterata dal difensore nel ricorso per cassazione, non potrebbe in alcun modo trovare accoglimento. 1.3 Per quanto poi specificatamente concerne le intercettazioni disposte in altri procedimenti – che sono, peraltro, la quasi totalità di quelle di cui si eccepisce l'inutilizzabilità – le deduzioni difensive sono infondate anche per le seguenti ulteriori ragioni. 7 Questa Suprema Corte ha infatti più volte affermato che in tema di intercettazioni disposte in altro procedimento, l'omesso deposito del decreto autorizzativo non ne determina l'inutilizzabilità, neanche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, posto che l'art. 270, comma 2, cod. proc. pen. prevede il solo deposito, presso l'autorità giudiziaria competente per il procedimento diverso da quello nel quale l'attività captativa è stata disposta, delle registrazioni e dei verbali delle intercettazioni da utilizzare (Sez. 1, n. 49627 del 14/11/2023, Kasli, Rv. 285579 – 02). Si è altresì affermato che la parte che eccepisce nel procedimento ad quem la mancanza o l'illegittimità DEautorizzazione per opporsi all'utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in un procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, ha l'onere di produrre il decreto autorizzativo (se del caso, richiedendone copia ex art. 116 cod. proc. pen.), in modo da porre il giudice in grado di verificare l'effettiva inesistenza nel procedimento a quo del controllo giurisdizionale prescritto dall'art. 15 Cost. (Sez. 2, n. 6947 del 29/10/2019, dep. 2020, Rossi, Rv. 278246 – 01; Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, Esposito, Rv. 229245–01, secondo la quale l'inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni per violazione degli artt. 267 e 268, commi primo e terzo, cod. proc. pen., è rilevata dal giudice del procedimento diverso da quello nel quale furono autorizzate solo quando essa risulti dagli atti di tale procedimento, non essendo tenuto il giudice a ricercarne d'ufficio la prova;
grava, infatti, sulla parte interessata a farla valere l'onere di allegare e provare il fatto dal quale dipende l'eccepita inutilizzabilità, sulla base di copia degli atti rilevanti del procedimento originario che la parte stessa ha diritto di ottenere, a tal fine, in applicazione DEart. 116 stesso codice). Tanto premesso nel caso in esame, era onere della difesa del ricorrente acquisire – come era suo diritto –, presso l'autorità giudiziaria che aveva autorizzato le intercettazioni negli altri procedimenti, copia dei decreti autorizzativi onde poter verificare la legittima adozione degli stessi ed eccepire l'inutilizzabilità dei relativi risultati in questo procedimento. Cosa che il difensore non ha né allegato né provato di aver fatto. La difesa non può dunque in alcun modo dolersi del fatto che il PM ha allegato (con omissis) dei decreti di intercettazione che, a rigore, non aveva neppure l'obbligo di allegare. Per le ragioni sin qui esposte non è quindi dato riscontrare alcuna causa di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni né alcuna nullità conseguente alla violazione del diritto di difesa DEindagato. 2. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato. A ben vedere, infatti, la difesa contesta il significato e il valore indiziario che i giudici di merito (G.i.p. prima e Tribunale del riesame poi) hanno inteso attribuire ad alcune conversazioni intercettate alle quali l'indagato non ha preso parte. 8 Ciò detto, giova premettere che, come costantemente ribadito da questa Suprema Corte, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01; Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, L., Rv. 286599-01, secondo la quale, in tema di intercettazioni, l'individuazione del contesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti, onde ricostruire il significato di un'affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto). Ciò premesso, nel caso in esame, entrambi i giudici di merito (il Tribunale del riesame alle pp. 16-18) hanno conformemente ritenuto che dalle conversazioni oggetto del motivo del ricorso emergesse che gli interlocutori avevano affermato che l'MO era il responsabile delle estorsioni perpetrate dal Clan Gionta e contestate ai capi T ed U. La motivazione con la quale il provvedimento impugnato da' conto del significato e del valore indiziario tratto dalle conversazioni risulta del tutto logica e coerente. Peraltro il difensore contesta tale ricostruzione non perché illogica o effettuata sulla base di criteri interpretativi inaccettabili, ma solo per il presunto contrasto tra quanto chiaramente emerge dalle intercettazioni in ordine al ruolo DEMO e il contenuto delle dichiarazioni di una delle vittime delle estorsioni (vale a dire LU IE, persona offesa del reato di cui al capo U), il quale aveva riferito agli inquirenti di non aver mai visto e conosciuto l'MO. Si tratta di un argomento che non è certamente idoneo ad inficiare la ricostruzione operata dai giudici di merito e il percorso motivazionale del provvedimento impugnato. Inoltre, contrariamente a quanto dedotto dal difensore, il Tribunale del riesame (a p. 18) ha replicato all'argomento della difesa, in maniera congrua e del tutto logica, rilevando che, essendo l'MO (quale soggetto apicale del clan) il mandante DEestorsione la cui materiale esecuzione era affidata ad affiliati di rango inferiore, era del tutto logico che la vittima non conoscesse l'odierno indagato e non lo avesse riconosciuto tra le foto degli autori materiali del reato. Va infine evidenziato che il Tribunale, contrariamente a quanto dedotto dal difensore, non è incorso nel travisamento della prova denunciato nel motivo di ricorso. Dalla motivazione del provvedimento impugnato (p. 17) emerge chiaramente che il Tribunale non ha mai affermato che l'MO aveva confessato di essere l'autore delle estorsioni nel corso delle conversazioni intercettate;
i giudici di merito hanno detto ben altro, rilevando che nelle conversazioni – a cui pacificamente non aveva preso parte l'MO – uno degli interlocutori aveva raccontato all'altro di aver personalmente incontrato l'odierno ricorrente e che quest'ultimo, nel corso DEincontro, gli aveva ampiamente parlato di diversi aspetti delle estorsioni oggetto di 9 contestazione;
il Tribunale rilevava dunque che quanto detto dall'MO a tale soggetto nel corso del loro incontro era chiaramente indicativo della sua responsabilità nei reati, sicché si poteva affermare che nel corso del suddetto incontro l'indagato avesse, di fatto, ammesso la sua responsabilità. In tal senso, si può parlare di una sorta di confessione stragiudiziale veicolata dalla testimonianza di un terzo che l'ha udita e che è pienamente utilizzabile e valutabile secondo gli ordinari criteri di valutazione (cfr Sez. 5, n. 11296 del 22/11/2019, dep. 2020, Vegini, Rv. 278923 – 01). 3. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato. Il motivo è incentrato sulle presunte violazioni di legge e sui presunti vizi di motivazione nei quali sarebbe incorso il Tribunale nel ritenere attendibili i collaboratori di giustizia IZ RO e OR SA e conseguentemente credibili le dichiarazioni accusatorie dagli stessi rese a carico DEMO. Anche su tale punto è doveroso premettere quale è l'ambito della cognizione di questa Corte. E' pacifico che in tema di sindacato del giudice di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo operata dal giudice di merito, detto sindacato non può (né deve) investire detta valutazione, ma limitarsi alla correttezza formale del provvedimento impugnato e, quindi, al riscontro del vaglio critico operato dal giudice di merito al fine di verificarne l'attendibilità non solo per i requisiti intrinseci che rendono di per sé credibili le propalazioni accusatorie, ma anche sulla base di obiettivi riscontri esterni, assolvendosi così al dettato normativo DEart. 192 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 1173 del 01/03/2000, Previti, Rv. 216528 – 01). E' poi pacifico che il sindacato di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo non consente il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sé stessi e nel loro reciproco collegamento (Sez. 1, n. 36087 del 13/11/2020, Guarino, Rv. 280058 – 01). Nel medesimo contesto, si è poi precisato che, in tema di ricorso per cassazione, la violazione DEart. 192 cod. proc. pen., non può essere dedotta, né quale violazione di legge ai sensi DEart. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., né ai sensi DEart. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza), e pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019 (dep. 2020), Romeo, Rv. 278196 – 02). Fatta questa doverosa premessa, va rilevato che il Tribunale del riesame ha congruamente motivato in ordine alle regioni per le quali ha ritenuto intrinsecamente credibili i due collaboratori (pagine 12-13), con una motivazione che si è attenuta ai consolidati criteri 10 elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, e nella quale non è dato riscontrare profili di contraddittorietà o manifesta illogicità. Il Tribunale ha infatti vagliato: le ragioni che avevano indotto i due a collaborare e (per il Rizzo) anche ad interrompere la collaborazione;
l'assenza di ragioni di astio o di intenti calunniatori nei confronti DEMO;
la loro accertata e duratura intraneità al Clan Gionta, anche con ruoli fiduciari, e quindi la possibilità che gli stessi avevano di conoscere nei dettagli i meccanismi di funzionamento del sodalizio;
il fatto che la attendibilità DEIZ era stata positivamente vagliata nell'ambito di almeno altri due procedimenti penali (con riconoscimento DEattenuante della collaborazione); l'autonomia delle propalazioni rese dai due a distanza di anni. A fronte di ciò, il difensore ha dedotto argomenti che non sono oggettivamente idonei a scardinare la logicità e la coerenza della motivazione dei giudici di merito. Ed infatti, come evidenziato dal Tribunale del riesame – che quindi contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, ha vagliato i motivi articolati nell'impugnazione – le presunte contraddizioni nelle quali sarebbero incorsi i dichiaranti attengono a vicende secondarie e peraltro relative ad indagati diversi dall'MO. Si è altresì dato conto del fatto che, se era vero che l'IZ aveva di recente deciso di interrompere la collaborazione per non meglio precisate ragioni personali (che peraltro, visto il contesto, sono agevolmente intuibili), tuttavia era altrettanto vero che non aveva mai ritrattato le precedenti dichiarazioni auto ed etero accusatorie. Il fatto poi che il OR si occupasse, in seno al Clan Gionta, del ramo del traffico di droga, non esclude affatto che lo stesso non fosse a conoscenza delle dinamiche del sodalizio anche in altri settori, come ad esempio le estorsioni. Il ricorrente omette poi di considerare che le dichiarazioni dei due collaboratori non solo non sono l'unico elemento a carico DEindagato, ma risultano ampiamente riscontrate dagli altri elementi emersi dalle indagini (a cominciare dal contenuto delle numerose intercettazioni in atti). 3. Per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere rigettato. Al rigetto consegue, per il disposto DEart. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso l'11/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FA RD PIERO MESSINI D'AGOSTINI
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale FU BA che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Nicola Quatrano del foro di Napoli, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 05/08/2025 il Tribunale del riesame di Napoli, in parziale accoglimento DEistanza di riesame DEindagato, ha confermato l'ordinanza del 01/07/2025 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva applicato a GA MO la misura cautelare della custodia in carcere per il reati di cui ai capi A) (art. 416bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5 cod. pen.), T) (artt. 81, 110, 629, commi 1 e 2, 416bis.1 cod. pen.) ed U (artt. 81, 110, 629, commi 1 e 2, 416bis.1 cod. pen.), annullando invece l'ordinanza in relazione al capo M) (artt. 81, 110, 629, commi 1 e 2, 416bis.1 cod. pen.). In sintesi si contesta all'indagato di aver diretto e organizzato (dal novembre 2021 con condotta perdurante) l'associazione per delinquere di stampo camorristico denominata “Clan Gionta” nonché di aver concorso in due episodi di estorsione aggravata commessi con metodo Penale Sent. Sez. 2 Num. 151 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: RD FA Data Udienza: 11/12/2025 2 mafioso. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi DEart. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 111 Cost., 125, 267, 271 cod. proc. pen. (art. 606 lett. c) cod. proc. pen.), nonché vizio motivazionale (art. 606 lett. e) cod. proc. pen.) in relazione alle eccezioni sollevate dalla difesa in ordine alla inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni. Il difensore sostiene che i risultati di alcune delle intercettazioni effettuate in altri procedimenti penali e di altre effettuate in questo procedimento (i cui RIT sono elencati a p. 6 del ricorso) sarebbero inutilizzabili, sia in quanto autorizzate sulla base di decreti e/o di proroghe prive di motivazione (anzi graficamente mancanti di motivazione), sia in quanto i decreti autorizzativi per le modalità con le quali sono stati trasmessi non consentivano né alla difesa né al Tribunale del riesame di operare un controllo sulla validità e legittimità degli stessi. In sintesi il ricorrente si duole del fatto: 1) che il PM aveva messo a disposizione delle parti, tanto per quanto riguarda le intercettazioni fatte in questo procedimento quanto per quelle acquisite da altri procedimenti, i soli decreti di autorizzazione e/o di proroga e non anche le relative richieste del PM e le informative di PG sulla base delle quali i provvedimenti erano stati emessi;
2) che, essendo tali decreti del G.i.p. motivati solo per relationem, con richiamo alle suddette richieste e informative, la mancata trasmissione degli atti richiamati rendeva impossibile il controllo della legittimità dei decreti stessi;
3) che i provvedimenti di autorizzazione e proroga delle intercettazioni erano stati trasmessi dal PM omissando buona parte del contenuto degli stessi, sicché il totale oscuramento dei dati rendeva di fatto non intellegibili tali atti, che dovevano conseguentemente ritenersi privi di motivazione (anche dal punto di vista grafico). Quanto poi al vizio motivazionale del provvedimento impugnato, la difesa evidenzia che il Tribunale del riesame, travisando e/o male interpretando il senso delle eccezioni sopra riportate in ordine alla inutilizzabilità delle intercettazioni, aveva di fatto omesso di motivare in ordine alle deduzioni della difesa. Ed invero, a detta del difensore: a) il Tribunale aveva bollato come generica l'eccezione relativa alla mancanza dei decreti autorizzativi e alla omessa trasmissione delle RIT (e delle informative di PG richiamate), nonostante nella memoria difensiva del 05/08/2025 fossero stati analiticamente indicati i RIT e i progressivi cui si riferiva l'eccezione; b) i giudici del riesame avevano poi sostenuto, quanto agli atti richiamati per relationem dai provvedimenti di autorizzazione del G.i.p., che tali atti erano stati trasmessi ed erano comunque conoscibili dalla difesa;
cosa che non rispondeva al vero in quanto in molti decreti i riferimenti alle informative erano stati oscurati e in diversi casi si trattava di intercettazioni effettuate in altri procedimenti, sicché la difesa non aveva avuto modo di visionare le richieste del PM e le informative;
c) che il Tribunale si era limitato a rilevare – 3 richiamando giurisprudenza di legittimità – che il PM aveva la facoltà, al fine di tutelare il segreto investigativo, di trasmettere atti d'indagine omissati e quindi incompleti, così eludendo la questione posta con i motivi di riesame che riguardava il caso in cui l'oscuramento dei dati fosse “totale” o comunque tale da rendere non comprensibile il contenuto del provvedimento e dunque da rendere la sua motivazione non semplicemente incompleta ma, di fatto, inesistente. 2.2. Con il secondo motivo di riesame si deduce violazione DEart. 192, comma 2, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla interpretazione e alla valenza probatoria attribuita dal Tribunale del riesame ad alcune intercettazioni telefoniche intervenute tra terze persone e utilizzate ai fini della prova delle estorsioni di cui ai capi T ed U. Il difensore lamenta, in primo luogo, che il giudice del riesame avrebbe omesso di motivare in ordine alle possibili diverse interpretazioni del contenuto delle intercettazioni valorizzate, non spiegando quindi le ragioni per le quali tali diverse interpretazioni non fossero condivisibili. In particolare la difesa aveva evidenziato che il contenuto DEintercettazione (prog. 1143 del 23.2.2023) nella quale due soggetti estranei al reato individuavano l'MO come concorrente nella estorsione in danno della persona offesa IE LU, mal si conciliavano col fatto che proprio il IE, pur avendo reso ampie dichiarazioni a carico di diversi camorristi responsabili delle estorsioni in suo danno, aveva sempre affermato di non conoscere l'odierno ricorrente e che non lo aveva neppure riconosciuto in foto;
dichiarazioni queste, che, a detta del difensore, smentivano gli interlocutori della conversazione intercettata. A detta della difesa il Tribunale era poi incorso in un travisamento della prova in quanto aveva attribuito alla suddetta intercettazione il valore di una confessione stragiudiziale da parte DEMO – come tale non necessitante di riscontri – laddove invece l'imputato non aveva mai preso parte alla conversazione. In terzo luogo, il difensore ha dedotto che il Tribunale del riesame, nel valutare le dichiarazioni etero-accusatorie contenute nelle intercettazioni tra terze persone (poste a fondamento delle accuse di estorsione), non aveva rispettato i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare i giudici di merito non avevano effettuato il prescritto vaglio di credibilità: 1) perché, come detto, non avevano valutato l'incompatibilità delle intercettazioni a carico DEMO con le dichiarazioni della persona offesa dalle quali emergeva invece la sua estraneità ai fatti;
2) perché in relazione ad altre intercettazioni – prog. 2366, 1576, 2468, 1845 – si era dato per scontato che la persona di cui si parlava fosse l'imputato, ovvero si era ritenuto ciò sulla base di elementi (riferimento al nome GA o ai rapporti di parentela con altri vertici del Clan) del tutto generici e non decisivi. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione o errata applicazione DEart. 192, comma 2, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alle eccezioni sollevate dalla difesa in ordine alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Il difensore rileva che tra gli elementi a carico DEMO vi sono le dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, RO IZ e SA OR. Nei motivi di riesame erano stati allegati numerosi elementi che inducevano a 4 dubitare della attendibilità intrinseca dei due dichiaranti;
elementi riportati alle pag. 21-25 del ricorso che attenevano in sintesi: - quanto all'IZ al fatto: che si era contraddetto in diverse occasioni in ordine ai fatti oggetto del presente procedimento;
che era detenuto dal 2017 sicché disponeva solo di informazioni de relato;
che la sua attendibilità non era stata riconosciuta in alcuna sentenza definitiva e anzi in altro procedimento le sue dichiarazioni erano state smentite;
che la sua collaborazione aveva avuto una dinamica alquanto anomala in quanto interrotta e poi ripresa senza spiegazioni;
- quanto a OR al fatto: che aveva un patrimonio conoscitivo limitato delle dinamiche del Clan in quanto scarcerato solo nel 2023 e da allora incaricato di occuparsi di droga e non di estorsioni;
che aveva reso dichiarazioni in contrasto con quelle di IZ. Ciò premesso, a detta della difesa, il Tribunale del riesame aveva omesso di rispondere ai rilievi della difesa e di confrontarsi con gli elementi che minavano l'attendibilità dei due collaboratori o avrebbe comunque dato una risposta incongrua e inadeguata. 3. Il procedimento si è svolto nelle forme DEudienza camerale partecipata, su istanza del difensore DEindagato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate. 1.1 In primo luogo va rilevato che il motivo, così come formulato, difetta della necessaria specificità. Ed invero, questa Suprema Corte ha costantemente affermato che in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 – 01; in senso esattamente conforme, da ultimo, vedi anche Sez. 5, n. 37660 del 18/09/2025, Ammaturo, Rv. 288801 - 01). E’ quindi inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepisce l'inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della cd. "prova di resistenza", ai fini DEadozione del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, IZ, Rv. 287024 – 02; Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829 – 01). Ciò premesso, nel caso in esame, va evidenziato che il ricorso (da pagina 5 a pagina 16) si limita ad indicare i RIT relativi alle intercettazioni asseritamente inutilizzabili e le ragioni della loro presunta inutilizzabilità, ma nulla dice in ordine: 1) a quali conversazioni rilevanti nel presente procedimento sono state captate nell'ambito di tali RIT;
2) a quali di tali conversazioni sono state valorizzate, dal G.i.p. prima e dal Tribunale del riesame poi, per ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico DEMO;
3) alle ragioni per le quali, eliminando gli 5 elementi di prova asseritamente inutilizzabili, quelli residui sarebbero insufficienti a fondare i gravi indizi. La cosiddetta “prova di resistenza” non è stata dunque in alcun modo fornita dal ricorrente su cui pure gravava il relativo onere. Né può trovare applicazione il principio di diritto, pure affermato da questa Corte (Sez. 6, n. 47672 del 04/10/2023, O., Rv. 285883 – 04), secondo il quale "prova di resistenza" si può ritenere implicitamente superata nel caso in cui emerga ictu oculi, dalla lettura della sentenza, che la prova ritenuta inutilizzabile ha una valenza centrale e dirimente, cosicché la sua invalidazione implica necessariamente la rivisitazione del giudizio di colpevolezza. Ed infatti, nel caso in esame dalla lettura DEordinanza impugnata (e a ben vedere dalla lettura dello stesso ricorso) emerge chiaramente che le intercettazioni sono state solo uno dei molteplici ulteriori elementi di prova a carico valorizzati (tra i quali figurano, ad esempio, dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, sequestri, dichiarazioni di persone offese e altri accertamenti di PG). 1.2 Ferme restando le considerazioni che precedono, di per sé sufficienti, a ritenere infondato il motivo dedotto, occorre considerare anche gli ulteriori aspetti di seguito indicati. In primo luogo va fatta una doverosa premessa. Il difensore eccepisce l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni – sia di quelle disposte in altri procedimenti sia di quelle effettuate in questo procedimento - in quanto i decreti che hanno autorizzato e prorogato le attività di captazione sarebbero privi di motivazione, o più propriamente, perché i decreti di autorizzazione e di proroga allegati agli atti dal PM – vuoi perché completamente omissati vuoi perché non sarebbero stati allegati i RIT e le informative richiamati nella motivazione per relationem – non conterrebbero (anche graficamente) la motivazione, o comunque non sarebbe possibile per il difensore verificare l'adeguatezza e la legittimità della motivazione stessa. A ben vedere, dunque, ciò che il difensore eccepisce, non è tanto la mancanza o la inadeguatezza della motivazione dei provvedimenti in questione – eccezione che, a rigore, non avrebbe neppure potuto sollevare non avendo avuto contezza del contenuto dei provvedimenti stessi –, quanto piuttosto il fatto di non essere stato messo in condizione di esaminare tali decreti e quindi esercitare il diritto di difesa in relazione agli stessi. Ciò detto, occorre rilevare che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il pubblico ministero non è tenuto ad allegare agli atti trasmessi al G.i.p., ai sensi DEart. 291 cod. proc. pen., ai fini della adozione della misura cautelare i decreti che hanno autorizzato o prorogato le intercettazioni (e neppure le proprie richieste di intercettazione e le informative di polizia sulla base delle quali ha formulato tali richieste). Si è infatti, più volte affermato che in tema di intercettazioni telefoniche, la mancata allegazione, da parte del pubblico ministero, dei relativi decreti autorizzativi a corredo della richiesta di applicazione della misura cautelare e la successiva omessa trasmissione degli stessi al tribunale del riesame, a seguito di impugnazione del provvedimento coercitivo, non determina l'inefficacia della misura ex art. 309, comma 10, cod. proc. pen., né l'inutilizzabilità delle captazioni – che consegue, invece, unicamente all'adozione dei decreti fuori dei casi consentiti dalla legge o in violazione delle disposizioni di 6 cui agli artt. 267 e 268 cod. proc. pen. ovvero, all'adozione di decreti autorizzativi totalmente privi di motivazione o recanti motivazione apparente (cfr Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216665–01). Si è tuttavia precisato che, il tribunale del riesame è obbligato ad acquisire tali provvedimenti a garanzia del diritto di difesa della parte, che ne abbia fatto richiesta, ai fini del controllo circa la loro sussistenza e legittima adozione (ex plurimis Sez. 4, n. 26297 del 15/05/2024, C., Rv. 286817 – 01; Sez. 1, n. 823 del 11/10/2016 (dep. 2017), Fiammetta, Rv. 269291 - 01). Altre pronunce, nel ribadire il principio secondo il quale la parte privata che voglia verificare il contenuto dei decreti non trasmessi, al fine di eccepirne la inutilizzabilità, deve farne esplicita richiesta al Tribunale del riesame, hanno poi precisato che tale richiesta deve essere “specifica e tempestiva”, deve cioè indicare i singoli decreti da acquisire e deve essere formulata in modo tale che il tribunale possa acquisire gli atti richiesti in tempo utile per la trattazione del procedimento di riesame nell'udienza fissata e quindi adottare la decisione sull'impugnazione nel termine perentorio di cui all'art. 309 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 18802 del 21/03/2017, Semilia, Rv. 269944 – 01, secondo la quale la mancata trasmissione al Tribunale del riesame dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche non inviati in precedenza al g.i.p. non determina la perdita di efficacia della misura, ma, eventualmente, solo l'inutilizzabilità degli esiti delle operazioni di captazione, qualora i decreti siano stati adottati fuori dei casi consentiti dalla legge o in violazione delle disposizioni previste dagli artt. 267 e 268, commi primo e terzo, cod. proc. pen., e sempre che la difesa DEindagato abbia presentato specifica e tempestiva richiesta di acquisizione, e la stessa o il giudice non siano stati in condizione di effettuare un efficace controllo di legittimità; nello stesso senso Sez. 6, n. 7521 del 24/01/2013, Cerbasio, Rv. 254586 – 01). Tali principi di diritto, affermati per il caso in cui i decreti non siano stati allegati, vale a maggior ragione nel caso – come quello in esame – in cui si assume che i decreti siano stati trasmessi ma in maniera parziale o incompleta. Tanto premesso, nel caso in esame, risulta dallo stesso ricorso (p. 3) che il difensore ha chiesto al Tribunale del riesame di acquisire non trasmessi o trasmessi in maniera incompleta (in quanto omissati o carenti degli atti d'indagine richiamati) solo a pagina 3 della memoria difensiva contenente i motivi di riesame depositata il 05/08/2025; vale a dire la memoria che è stata depositata alla stessa udienza (del 05/08/2025) in cui il riesame è stato trattato e deciso dal Tribunale con l'ordinanza oggi impugnata. E' quindi evidente che la richiesta di acquisizione dei decreti non trasmessi o trasmessi in maniera incompleta è da ritenersi tardiva. Da ciò consegue, alla luce dei condivisibili principi di diritto sopra richiamati, che l'eccezione di inutilizzabilità, reiterata dal difensore nel ricorso per cassazione, non potrebbe in alcun modo trovare accoglimento. 1.3 Per quanto poi specificatamente concerne le intercettazioni disposte in altri procedimenti – che sono, peraltro, la quasi totalità di quelle di cui si eccepisce l'inutilizzabilità – le deduzioni difensive sono infondate anche per le seguenti ulteriori ragioni. 7 Questa Suprema Corte ha infatti più volte affermato che in tema di intercettazioni disposte in altro procedimento, l'omesso deposito del decreto autorizzativo non ne determina l'inutilizzabilità, neanche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, posto che l'art. 270, comma 2, cod. proc. pen. prevede il solo deposito, presso l'autorità giudiziaria competente per il procedimento diverso da quello nel quale l'attività captativa è stata disposta, delle registrazioni e dei verbali delle intercettazioni da utilizzare (Sez. 1, n. 49627 del 14/11/2023, Kasli, Rv. 285579 – 02). Si è altresì affermato che la parte che eccepisce nel procedimento ad quem la mancanza o l'illegittimità DEautorizzazione per opporsi all'utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in un procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, ha l'onere di produrre il decreto autorizzativo (se del caso, richiedendone copia ex art. 116 cod. proc. pen.), in modo da porre il giudice in grado di verificare l'effettiva inesistenza nel procedimento a quo del controllo giurisdizionale prescritto dall'art. 15 Cost. (Sez. 2, n. 6947 del 29/10/2019, dep. 2020, Rossi, Rv. 278246 – 01; Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, Esposito, Rv. 229245–01, secondo la quale l'inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni per violazione degli artt. 267 e 268, commi primo e terzo, cod. proc. pen., è rilevata dal giudice del procedimento diverso da quello nel quale furono autorizzate solo quando essa risulti dagli atti di tale procedimento, non essendo tenuto il giudice a ricercarne d'ufficio la prova;
grava, infatti, sulla parte interessata a farla valere l'onere di allegare e provare il fatto dal quale dipende l'eccepita inutilizzabilità, sulla base di copia degli atti rilevanti del procedimento originario che la parte stessa ha diritto di ottenere, a tal fine, in applicazione DEart. 116 stesso codice). Tanto premesso nel caso in esame, era onere della difesa del ricorrente acquisire – come era suo diritto –, presso l'autorità giudiziaria che aveva autorizzato le intercettazioni negli altri procedimenti, copia dei decreti autorizzativi onde poter verificare la legittima adozione degli stessi ed eccepire l'inutilizzabilità dei relativi risultati in questo procedimento. Cosa che il difensore non ha né allegato né provato di aver fatto. La difesa non può dunque in alcun modo dolersi del fatto che il PM ha allegato (con omissis) dei decreti di intercettazione che, a rigore, non aveva neppure l'obbligo di allegare. Per le ragioni sin qui esposte non è quindi dato riscontrare alcuna causa di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni né alcuna nullità conseguente alla violazione del diritto di difesa DEindagato. 2. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato. A ben vedere, infatti, la difesa contesta il significato e il valore indiziario che i giudici di merito (G.i.p. prima e Tribunale del riesame poi) hanno inteso attribuire ad alcune conversazioni intercettate alle quali l'indagato non ha preso parte. 8 Ciò detto, giova premettere che, come costantemente ribadito da questa Suprema Corte, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01; Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, L., Rv. 286599-01, secondo la quale, in tema di intercettazioni, l'individuazione del contesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti, onde ricostruire il significato di un'affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto). Ciò premesso, nel caso in esame, entrambi i giudici di merito (il Tribunale del riesame alle pp. 16-18) hanno conformemente ritenuto che dalle conversazioni oggetto del motivo del ricorso emergesse che gli interlocutori avevano affermato che l'MO era il responsabile delle estorsioni perpetrate dal Clan Gionta e contestate ai capi T ed U. La motivazione con la quale il provvedimento impugnato da' conto del significato e del valore indiziario tratto dalle conversazioni risulta del tutto logica e coerente. Peraltro il difensore contesta tale ricostruzione non perché illogica o effettuata sulla base di criteri interpretativi inaccettabili, ma solo per il presunto contrasto tra quanto chiaramente emerge dalle intercettazioni in ordine al ruolo DEMO e il contenuto delle dichiarazioni di una delle vittime delle estorsioni (vale a dire LU IE, persona offesa del reato di cui al capo U), il quale aveva riferito agli inquirenti di non aver mai visto e conosciuto l'MO. Si tratta di un argomento che non è certamente idoneo ad inficiare la ricostruzione operata dai giudici di merito e il percorso motivazionale del provvedimento impugnato. Inoltre, contrariamente a quanto dedotto dal difensore, il Tribunale del riesame (a p. 18) ha replicato all'argomento della difesa, in maniera congrua e del tutto logica, rilevando che, essendo l'MO (quale soggetto apicale del clan) il mandante DEestorsione la cui materiale esecuzione era affidata ad affiliati di rango inferiore, era del tutto logico che la vittima non conoscesse l'odierno indagato e non lo avesse riconosciuto tra le foto degli autori materiali del reato. Va infine evidenziato che il Tribunale, contrariamente a quanto dedotto dal difensore, non è incorso nel travisamento della prova denunciato nel motivo di ricorso. Dalla motivazione del provvedimento impugnato (p. 17) emerge chiaramente che il Tribunale non ha mai affermato che l'MO aveva confessato di essere l'autore delle estorsioni nel corso delle conversazioni intercettate;
i giudici di merito hanno detto ben altro, rilevando che nelle conversazioni – a cui pacificamente non aveva preso parte l'MO – uno degli interlocutori aveva raccontato all'altro di aver personalmente incontrato l'odierno ricorrente e che quest'ultimo, nel corso DEincontro, gli aveva ampiamente parlato di diversi aspetti delle estorsioni oggetto di 9 contestazione;
il Tribunale rilevava dunque che quanto detto dall'MO a tale soggetto nel corso del loro incontro era chiaramente indicativo della sua responsabilità nei reati, sicché si poteva affermare che nel corso del suddetto incontro l'indagato avesse, di fatto, ammesso la sua responsabilità. In tal senso, si può parlare di una sorta di confessione stragiudiziale veicolata dalla testimonianza di un terzo che l'ha udita e che è pienamente utilizzabile e valutabile secondo gli ordinari criteri di valutazione (cfr Sez. 5, n. 11296 del 22/11/2019, dep. 2020, Vegini, Rv. 278923 – 01). 3. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato. Il motivo è incentrato sulle presunte violazioni di legge e sui presunti vizi di motivazione nei quali sarebbe incorso il Tribunale nel ritenere attendibili i collaboratori di giustizia IZ RO e OR SA e conseguentemente credibili le dichiarazioni accusatorie dagli stessi rese a carico DEMO. Anche su tale punto è doveroso premettere quale è l'ambito della cognizione di questa Corte. E' pacifico che in tema di sindacato del giudice di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo operata dal giudice di merito, detto sindacato non può (né deve) investire detta valutazione, ma limitarsi alla correttezza formale del provvedimento impugnato e, quindi, al riscontro del vaglio critico operato dal giudice di merito al fine di verificarne l'attendibilità non solo per i requisiti intrinseci che rendono di per sé credibili le propalazioni accusatorie, ma anche sulla base di obiettivi riscontri esterni, assolvendosi così al dettato normativo DEart. 192 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 1173 del 01/03/2000, Previti, Rv. 216528 – 01). E' poi pacifico che il sindacato di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo non consente il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sé stessi e nel loro reciproco collegamento (Sez. 1, n. 36087 del 13/11/2020, Guarino, Rv. 280058 – 01). Nel medesimo contesto, si è poi precisato che, in tema di ricorso per cassazione, la violazione DEart. 192 cod. proc. pen., non può essere dedotta, né quale violazione di legge ai sensi DEart. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., né ai sensi DEart. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza), e pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019 (dep. 2020), Romeo, Rv. 278196 – 02). Fatta questa doverosa premessa, va rilevato che il Tribunale del riesame ha congruamente motivato in ordine alle regioni per le quali ha ritenuto intrinsecamente credibili i due collaboratori (pagine 12-13), con una motivazione che si è attenuta ai consolidati criteri 10 elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, e nella quale non è dato riscontrare profili di contraddittorietà o manifesta illogicità. Il Tribunale ha infatti vagliato: le ragioni che avevano indotto i due a collaborare e (per il Rizzo) anche ad interrompere la collaborazione;
l'assenza di ragioni di astio o di intenti calunniatori nei confronti DEMO;
la loro accertata e duratura intraneità al Clan Gionta, anche con ruoli fiduciari, e quindi la possibilità che gli stessi avevano di conoscere nei dettagli i meccanismi di funzionamento del sodalizio;
il fatto che la attendibilità DEIZ era stata positivamente vagliata nell'ambito di almeno altri due procedimenti penali (con riconoscimento DEattenuante della collaborazione); l'autonomia delle propalazioni rese dai due a distanza di anni. A fronte di ciò, il difensore ha dedotto argomenti che non sono oggettivamente idonei a scardinare la logicità e la coerenza della motivazione dei giudici di merito. Ed infatti, come evidenziato dal Tribunale del riesame – che quindi contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, ha vagliato i motivi articolati nell'impugnazione – le presunte contraddizioni nelle quali sarebbero incorsi i dichiaranti attengono a vicende secondarie e peraltro relative ad indagati diversi dall'MO. Si è altresì dato conto del fatto che, se era vero che l'IZ aveva di recente deciso di interrompere la collaborazione per non meglio precisate ragioni personali (che peraltro, visto il contesto, sono agevolmente intuibili), tuttavia era altrettanto vero che non aveva mai ritrattato le precedenti dichiarazioni auto ed etero accusatorie. Il fatto poi che il OR si occupasse, in seno al Clan Gionta, del ramo del traffico di droga, non esclude affatto che lo stesso non fosse a conoscenza delle dinamiche del sodalizio anche in altri settori, come ad esempio le estorsioni. Il ricorrente omette poi di considerare che le dichiarazioni dei due collaboratori non solo non sono l'unico elemento a carico DEindagato, ma risultano ampiamente riscontrate dagli altri elementi emersi dalle indagini (a cominciare dal contenuto delle numerose intercettazioni in atti). 3. Per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere rigettato. Al rigetto consegue, per il disposto DEart. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso l'11/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FA RD PIERO MESSINI D'AGOSTINI