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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 46402 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(ROMA (RM), 09/10/1952), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. GRAZIANI FRANCESCA ROMANA e dell'avv. GRAZIANI
ANDREA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(VELLETRI (RM), 14/06/1950), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. ROMEO FULVIO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
CONCLUSIONI
All'udienza del 15/10/2024 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
20/06/1989 contraeva in ROMA matrimonio civile con CP_1
e che dall'unione nasceva il figlio (1987), maggiorenne ed
[...] Per_1
economicamente autonomo, esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile a causa del contegno del marito, imprenditore, che,
sebbene non intestatario di alcun bene, in ragione della cattiva gestione degli affari aveva maturato negli anni ingenti esposizioni debitorie e aveva intrapreso inoltre svariate relazione extraconiugali, umiliando la moglie anche davanti a terze persone e sottoponendola a continue vessazioni;
chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, previsione che ciascuno avrebbe provveduto al proprio mantenimento, divisione degli arredi della casa familiare e ordine a Per_2
di restituire alla ricorrente l'autovettura BMW alla stessa intestata,
[...]
non marciante e nella disponibilità del coniuge, domanda quest'ultima non reiterata nei successivi scritti difensivi a partire dalla memoria integrativa con cui la ricorrente ha chiesto la condanna dello al risarcimento dei CP_1
danni dalla stessa patiti in conseguenza del contegno del coniuge.
Si costituiva in giudizio che non si opponeva alla Controparte_1
pronuncia sulla separazione personale, ma contestava le avverse allegazioni e istanze chiedendo a sua volta di addebitare la separazione alla moglie per 3
il contegno contrario ai doveri di assistenza morale e materiale.
All'udienza presidenziale comparivano personalmente le parti e il
Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione,
adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto disponendo che ognuno avrebbe provveduto autonomamente al proprio mantenimento e, quindi,
rinviava la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Con decreto del 25/7/2022 la Corte d'appello in accoglimento del reclamo proposto dallo poneva a carico della l'obbligo di CP_1 Pt_1
corrispondere al coniuge, a titolo di assegno di mantenimento, la somma mensile di euro 500,00 a far data dall'ordinanza presidenziale (18/1/2022).
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, disposta indagine sui redditi e sul patrimonio di ambo le parti a mezzo della guardia di finanza ed espletate le prove orali, all'udienza del 15/10/2024 il g.i. rimetteva la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e relativamente al matrimonio Parte_1 Controparte_1
dagli stessi contratto il 20/06/1989.
Merita, altresì, di essere accolta la domanda di addebito proposta dalla ricorrente.
A norma dell'art. 151 comma 2 c.c. “Il giudice, pronunziando la
separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a 4
quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo
comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.”
Alla stregua dell'art. 143 c.c. “dal matrimonio deriva l'obbligo
reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla
collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i
coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla
propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai
bisogni della famiglia.”
Con particolare riferimento alla violazione del dovere di fedeltà, deve osservarsi che è consolidato l'orientamento secondo cui “grava sulla parte
che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della
separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua
efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza,
mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento
della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione
dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui
l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale
all'accertata infedeltà” (Cass. n. 11130/2022; cfr. Cass. ord. n. 16735/2020;
Cass. ord. n. 27777/2019; Cass. n. 3923/2018; Cass. n. 2059/2012).
Con riferimento al tipo di condotta che integra causa di addebito, la
Suprema Corte ha ripetutamente affermato che “la reiterata violazione, in
assenza di una consolidata separazione di fatto, dell'obbligo della fedeltà
coniugale, soprattutto se attuata attraverso una stabile relazione
extraconiugale, rappresenta una violazione particolarmente grave
dell'obbligo della fedeltà coniugale, che, determinando normalmente
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi di regola 5
causa della separazione personale dei coniugi e quindi circostanza
sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è
responsabile, sempreché non si constati la mancanza di nesso causale tra
infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una
valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui
risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un
contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” (Cass. n.
5090/2004; cfr. Cass. n. 16859/2015; Cass. n. 21576/2018; Cass. ord. n.
16822/2022).
Inoltre, “la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la
separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. (anche) quando, in considerazione
degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi
vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si
sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro
coniuge (Cass. ord. n. 16822/2022; cfr. Cass. n. 21657/2017; Cass. n.
8929/2013; Cass. n. 15557/2008).
Orbene nel caso specifico i testi escussi nel corso del giudizio hanno confermato la reiterata e protratta nel tempo violazione del dovere di fedeltà
da parte dello CP_1
Particolarmente significativa al riguardo è la deposizione del figlio comune delle parti, , il quale all'udienza del 4/12/2023 ha dichiarato Per_1
quanto segue sui capitoli di prova ammessi di cui alla memoria istruttoria di parte ricorrente.
Sul cap. 13 [Vero che il sig. dal 1999 al 2019 ha intrapreso una Controparte_1
relazione extraconiugale con la sig.ra , residente nel medesimo stabile Persona_3
sito in Roma, Viale Città d'Europa n. 10; ] “sì, confermo era una situazione 6
risaputa sia in casa che fuori, lei aveva una casa al terzo piano ed una
attività commerciale in zona, poco distante, anche mio padre aveva
ammesso questa relazione cercando di giustificarsi sui perché; ne sono a
conoscenza sia perché in zona mi capitava di incontrarli insieme in
atteggiamenti intimi, anche quando mia madre ormai lo sapeva, lo
sapevano tutti in zona, una volta ci fu una lite molto forte tra i miei genitori
e mia madre voleva andare a casa della signora e cadde per le scale
strattonata da mio padre e ci furono grida ed urla ed il giorno seguente
incontrammo una vicina, dopo avere allontanato mio padre da casa, la
quale ci disse che avevamo fatto bene in quanto era diventata una
situazione disgustosa nel palazzo. Eravamo arrivati al punto che lui ne
parlava apertamente e provocava mia madre dicendole ti saluta la bionda
etc, poi la signora venne a mancare e lui ci diceva che l'aveva piantata e
sapeva dove era sepolta e lo diceva anche durante i pranzi dominicali, in
ultimo disse che mia madre si era beccata le corna e questa signora si era
presa il cancro, questo accadde l'ultimo pranzo domenicale che facemmo
insieme a Pomezia” ADR “i miei genitori hanno continuato a stare insieme
con alti e bassi e mia madre ha tentato di mantenere in piedi il rapporto, lui
riusciva a trattenerla per rimanere a stare insieme con lui, lei rimase con
mio padre anche per me, lui fece mentire anche me con mia madre per
coprirlo, lui era un abile manipolatore, io lo vedevo uscire insieme di
nascosto con la signora e rientrare la sera tardi” Sul cap. 14 [Vero che il sig.
ha intrapreso una relazione extraconiugale con la sig.ra nel Controparte_1 Parte_2
2008] “sì è vero, lo so anche qui per diretta ammissione di mio padre ed io
l'ho conosciuta in quanto mi fece l'assicurazione della macchina, lui mi
disse che l'aveva fatto per questioni di interesse anche se non gli piaceva, 7
lui l'aveva coinvolta in alcuni affari economici mentre sussisteva in
contemporanea la relazione con la sig.ra , so che la sig.ra Per_3 Pt_2
voleva fargli causa per dei prestiti di denaro che lei gli aveva fatto,
promettendogli lui anche cose a livello sentimentale, ricordo che lei era
andata anche a parlare con mia madre sul lavoro dichiarandosi la amante
di mio padre, mia madre tornò a casa e lo raccontò e litigò con mio padre il
quale non negò nulla e più avanti lo ammise davanti a me. Lei lavorava
vicino casa nostra, l'ultima volta che l'ho incontrata vicino all'ufficio la
salutai e lei mi disse “scusa ma dopo quanto è successo con tuo padre e
quello che mi ha fatto non è il caso”” ADR “non li ho mai visti insieme”.
Tali circostanze sono state almeno in parte confermate anche dalla teste segretaria dello fino al 2010, la quale, in Testimone_1 CP_1
risposta al capitolo 13) della memoria istruttoria di parte ricorrente ha dichiarato che “c'era questa signora [ ] che veniva in Persona_3
ufficio, non li ho visti in atteggiamenti intimi ma lei era spesso presente in
situazione esterne all'ufficio, lo accompagnava fuori Roma ed a Roma a
fiere e altri eventi, lei non lo accompagnava per lavoro non c'era un
rapporto di lavoro tra loro due, quando c'era lei non c'era la signora
e lui era sempre molto attento a non farle mai incontrare”, nonché Pt_1
dalla teste , collaboratrice domestica, che in risposta al Testimone_2
medesimo capitolo di prova ha dichiarato “Sì almeno da quando io lavorato
lì li ho visti due volte che prendevano insieme l'ascensore e scendevano
ognuno al proprio piano, li ho visti una volta per le scale a seguito di una
litigata tra i coniugi, io vivevo in un alloggio nello stabile sotto la signora,
ho assistito all'esito di una discussione in cui la signora stava urlando al
marito di andare via e lui era fuori dalla porta e c'era anche sulla porta la 8
signora , credo che la signora li abbia visti insieme ed io ho fatto Per_3
entrare la signora in casa perché era molto agitata e mi ha Pt_1
raccontato quello che era successo che aveva visto arrivare il marito a casa
e andare però dalla signora al piano di sotto e quindi li ha visti insieme e
quindi ho capito tutto”.
La stessa teste con cui la ricorrente ha dedotto che il Parte_2
marito ha avuto un'altra relazione extraconiugale, in risposta al capitolo 14)
della memoria istruttoria di parte ricorrente, sopra trascritto, ha ammesso di aver avuto una relazione durata circa un anno e mezzo con lo fino al CP_1
2009 e di sapere che lui era separato.
Infine il teste di parte resistente commercialista, pur Tes_3
avendo affermato che non gli risulta alcuna relazione sentimentale tra e lo ha affermato “conosco il resistente da circa Persona_3 CP_1
trenta anni, ci siamo anche frequentati assiduamente con lui con la sig.ra
in occasioni saltuarie di pranzi e cene”. Persona_3
Alla stregua di tali emergenze istruttorie deve ritenersi provata la reiterata condotta infedele dello peraltro perpetrata anche CP_1
pubblicamente e, dunque, con modalità lesive della dignità della coniuge,
tali da fondare la domanda di addebito proposta dalla in assenza, Pt_1
peraltro, di una pregressa crisi coniugale, non dedotta né tantomeno provata dalla medesimo. CP_1
La violazione dei doveri di fedeltà deve, infatti, inserirsi in una fase temporalmente antecedente alla crisi coniugale (nesso cronologico)
costituendo così la causa della crisi stessa (nesso causale).
Secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la pronuncia di addebito non può fondarsi 9
sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi,
essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto
efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa
sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità
della convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova
che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da
uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della
convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (Cass.
n. 11448/2017; cfr. Cass. ord. n. 4540/2011, Cass. n. 12373/2005 che richiama Cass. n. 12130/2001 e n. 13747/2003, 17056/2007, 1202/2006,
12373/2005).
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente in quanto rimasta priva di prova, mentre va dichiarata inammissibile la domanda afferente la divisione dei beni comuni presenti nella abitazione familiare in quanto estranea e non connessa in senso proprio e qualificato con l'oggetto e il titolo del giudizio.
Del pari destituita di fondamento è la domanda di addebito proposta dallo in quanto rimasta priva del sia pur minimo riscontro probatorio. CP_1
L'accoglimento della domanda di addebito proposta dalla è Pt_1
ostativa all'accoglimento della domanda di mantenimento proposta dallo che deve, pertanto, essere rigettata, fermi fino alla pubblicazione CP_1
della presente sentenza i provvedimenti provvisori come modificati dalla
Corte d'appello di Roma in esito al reclamo avvero l'ordinanza presidenziale proposto dallo medesimo. CP_1
Per completezza giova in ogni caso evidenziare che dall'indagine della
Guardia di Finanza è emerso che lo sebbene nel periodo oggetto CP_1 10
d'indagine, successivo al 1/1/2020, non abbia presentato dichiarazione dei redditi e affermi di essere privo di occupazione e di redditi, tuttavia risulta essere conduttore di un immobile ad uso diverso dall'abitativo della durata dal 1/2/2020 al 5/12/2022 al valore dichiarato di euro 12.000, nonché
rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore, a far data dal 7/10/2004, della Megachina s.r.l. cancellata dal registro delle imprese il
16/4/2019, amministratore unico, con atto di nomina del 16/7/2020, della proprietario dal 26/3/2009 della Controparte_2 CP_3
con capitale sociale dichiarato di euro 10.000,00, società estinta in data
[...]
30/6/2014, proprietario dal 21/7/2020 del 95% delle quote della
[...]
con capitale dichiarato di euro 10.000,00. Controparte_2
Ricorrono giustificati motivi avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio e alle ragioni della decisione per disporre la parziale compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione del 50%; il restante
50%, liquidato in dispositivo, deve essere posto a carico del resistente,
soccombente relativamente alle domande di addebito della separazione alla e di mantenimento per sé. Pt_1
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 46402/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 09/10/1952) e (VELLETRI (RM) Controparte_1
14/06/1950) relativamente al matrimonio dagli stessi contratto in Roma il
20/06/1989, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Roma, n. 1350, parte I, serie 01, anno 1989, con addebito al marito e alle 11
seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
fermi per il pregresso e fino alla pubblicazione della presente sentenza i provvedimenti provvisori, come riformati dalla Corte d'appello di Roma,
rigetta la domanda di mantenimento proposta dallo CP_1
rigetta la domanda di addebito della separazione alla moglie proposta dal medesimo nonché la domanda risarcitoria proposta dalla CP_1
Pt_1
dichiara inammissibile la domanda della ricorrente afferente la divisione dei beni mobili presenti nella casa familiare;
dichiara compensate in ragione del 50% le spese di lite tra le parti;
condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
del restante 50% delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.500,00
(pari al 50% del totale di euro 5.000,00) per compenso professionale, oltre
IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 14/1/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 46402 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(ROMA (RM), 09/10/1952), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. GRAZIANI FRANCESCA ROMANA e dell'avv. GRAZIANI
ANDREA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(VELLETRI (RM), 14/06/1950), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. ROMEO FULVIO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
CONCLUSIONI
All'udienza del 15/10/2024 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
20/06/1989 contraeva in ROMA matrimonio civile con CP_1
e che dall'unione nasceva il figlio (1987), maggiorenne ed
[...] Per_1
economicamente autonomo, esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile a causa del contegno del marito, imprenditore, che,
sebbene non intestatario di alcun bene, in ragione della cattiva gestione degli affari aveva maturato negli anni ingenti esposizioni debitorie e aveva intrapreso inoltre svariate relazione extraconiugali, umiliando la moglie anche davanti a terze persone e sottoponendola a continue vessazioni;
chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, previsione che ciascuno avrebbe provveduto al proprio mantenimento, divisione degli arredi della casa familiare e ordine a Per_2
di restituire alla ricorrente l'autovettura BMW alla stessa intestata,
[...]
non marciante e nella disponibilità del coniuge, domanda quest'ultima non reiterata nei successivi scritti difensivi a partire dalla memoria integrativa con cui la ricorrente ha chiesto la condanna dello al risarcimento dei CP_1
danni dalla stessa patiti in conseguenza del contegno del coniuge.
Si costituiva in giudizio che non si opponeva alla Controparte_1
pronuncia sulla separazione personale, ma contestava le avverse allegazioni e istanze chiedendo a sua volta di addebitare la separazione alla moglie per 3
il contegno contrario ai doveri di assistenza morale e materiale.
All'udienza presidenziale comparivano personalmente le parti e il
Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione,
adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto disponendo che ognuno avrebbe provveduto autonomamente al proprio mantenimento e, quindi,
rinviava la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Con decreto del 25/7/2022 la Corte d'appello in accoglimento del reclamo proposto dallo poneva a carico della l'obbligo di CP_1 Pt_1
corrispondere al coniuge, a titolo di assegno di mantenimento, la somma mensile di euro 500,00 a far data dall'ordinanza presidenziale (18/1/2022).
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, disposta indagine sui redditi e sul patrimonio di ambo le parti a mezzo della guardia di finanza ed espletate le prove orali, all'udienza del 15/10/2024 il g.i. rimetteva la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e relativamente al matrimonio Parte_1 Controparte_1
dagli stessi contratto il 20/06/1989.
Merita, altresì, di essere accolta la domanda di addebito proposta dalla ricorrente.
A norma dell'art. 151 comma 2 c.c. “Il giudice, pronunziando la
separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a 4
quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo
comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.”
Alla stregua dell'art. 143 c.c. “dal matrimonio deriva l'obbligo
reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla
collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i
coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla
propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai
bisogni della famiglia.”
Con particolare riferimento alla violazione del dovere di fedeltà, deve osservarsi che è consolidato l'orientamento secondo cui “grava sulla parte
che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della
separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua
efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza,
mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento
della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione
dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui
l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale
all'accertata infedeltà” (Cass. n. 11130/2022; cfr. Cass. ord. n. 16735/2020;
Cass. ord. n. 27777/2019; Cass. n. 3923/2018; Cass. n. 2059/2012).
Con riferimento al tipo di condotta che integra causa di addebito, la
Suprema Corte ha ripetutamente affermato che “la reiterata violazione, in
assenza di una consolidata separazione di fatto, dell'obbligo della fedeltà
coniugale, soprattutto se attuata attraverso una stabile relazione
extraconiugale, rappresenta una violazione particolarmente grave
dell'obbligo della fedeltà coniugale, che, determinando normalmente
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi di regola 5
causa della separazione personale dei coniugi e quindi circostanza
sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è
responsabile, sempreché non si constati la mancanza di nesso causale tra
infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una
valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui
risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un
contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” (Cass. n.
5090/2004; cfr. Cass. n. 16859/2015; Cass. n. 21576/2018; Cass. ord. n.
16822/2022).
Inoltre, “la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la
separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. (anche) quando, in considerazione
degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi
vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si
sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro
coniuge (Cass. ord. n. 16822/2022; cfr. Cass. n. 21657/2017; Cass. n.
8929/2013; Cass. n. 15557/2008).
Orbene nel caso specifico i testi escussi nel corso del giudizio hanno confermato la reiterata e protratta nel tempo violazione del dovere di fedeltà
da parte dello CP_1
Particolarmente significativa al riguardo è la deposizione del figlio comune delle parti, , il quale all'udienza del 4/12/2023 ha dichiarato Per_1
quanto segue sui capitoli di prova ammessi di cui alla memoria istruttoria di parte ricorrente.
Sul cap. 13 [Vero che il sig. dal 1999 al 2019 ha intrapreso una Controparte_1
relazione extraconiugale con la sig.ra , residente nel medesimo stabile Persona_3
sito in Roma, Viale Città d'Europa n. 10; ] “sì, confermo era una situazione 6
risaputa sia in casa che fuori, lei aveva una casa al terzo piano ed una
attività commerciale in zona, poco distante, anche mio padre aveva
ammesso questa relazione cercando di giustificarsi sui perché; ne sono a
conoscenza sia perché in zona mi capitava di incontrarli insieme in
atteggiamenti intimi, anche quando mia madre ormai lo sapeva, lo
sapevano tutti in zona, una volta ci fu una lite molto forte tra i miei genitori
e mia madre voleva andare a casa della signora e cadde per le scale
strattonata da mio padre e ci furono grida ed urla ed il giorno seguente
incontrammo una vicina, dopo avere allontanato mio padre da casa, la
quale ci disse che avevamo fatto bene in quanto era diventata una
situazione disgustosa nel palazzo. Eravamo arrivati al punto che lui ne
parlava apertamente e provocava mia madre dicendole ti saluta la bionda
etc, poi la signora venne a mancare e lui ci diceva che l'aveva piantata e
sapeva dove era sepolta e lo diceva anche durante i pranzi dominicali, in
ultimo disse che mia madre si era beccata le corna e questa signora si era
presa il cancro, questo accadde l'ultimo pranzo domenicale che facemmo
insieme a Pomezia” ADR “i miei genitori hanno continuato a stare insieme
con alti e bassi e mia madre ha tentato di mantenere in piedi il rapporto, lui
riusciva a trattenerla per rimanere a stare insieme con lui, lei rimase con
mio padre anche per me, lui fece mentire anche me con mia madre per
coprirlo, lui era un abile manipolatore, io lo vedevo uscire insieme di
nascosto con la signora e rientrare la sera tardi” Sul cap. 14 [Vero che il sig.
ha intrapreso una relazione extraconiugale con la sig.ra nel Controparte_1 Parte_2
2008] “sì è vero, lo so anche qui per diretta ammissione di mio padre ed io
l'ho conosciuta in quanto mi fece l'assicurazione della macchina, lui mi
disse che l'aveva fatto per questioni di interesse anche se non gli piaceva, 7
lui l'aveva coinvolta in alcuni affari economici mentre sussisteva in
contemporanea la relazione con la sig.ra , so che la sig.ra Per_3 Pt_2
voleva fargli causa per dei prestiti di denaro che lei gli aveva fatto,
promettendogli lui anche cose a livello sentimentale, ricordo che lei era
andata anche a parlare con mia madre sul lavoro dichiarandosi la amante
di mio padre, mia madre tornò a casa e lo raccontò e litigò con mio padre il
quale non negò nulla e più avanti lo ammise davanti a me. Lei lavorava
vicino casa nostra, l'ultima volta che l'ho incontrata vicino all'ufficio la
salutai e lei mi disse “scusa ma dopo quanto è successo con tuo padre e
quello che mi ha fatto non è il caso”” ADR “non li ho mai visti insieme”.
Tali circostanze sono state almeno in parte confermate anche dalla teste segretaria dello fino al 2010, la quale, in Testimone_1 CP_1
risposta al capitolo 13) della memoria istruttoria di parte ricorrente ha dichiarato che “c'era questa signora [ ] che veniva in Persona_3
ufficio, non li ho visti in atteggiamenti intimi ma lei era spesso presente in
situazione esterne all'ufficio, lo accompagnava fuori Roma ed a Roma a
fiere e altri eventi, lei non lo accompagnava per lavoro non c'era un
rapporto di lavoro tra loro due, quando c'era lei non c'era la signora
e lui era sempre molto attento a non farle mai incontrare”, nonché Pt_1
dalla teste , collaboratrice domestica, che in risposta al Testimone_2
medesimo capitolo di prova ha dichiarato “Sì almeno da quando io lavorato
lì li ho visti due volte che prendevano insieme l'ascensore e scendevano
ognuno al proprio piano, li ho visti una volta per le scale a seguito di una
litigata tra i coniugi, io vivevo in un alloggio nello stabile sotto la signora,
ho assistito all'esito di una discussione in cui la signora stava urlando al
marito di andare via e lui era fuori dalla porta e c'era anche sulla porta la 8
signora , credo che la signora li abbia visti insieme ed io ho fatto Per_3
entrare la signora in casa perché era molto agitata e mi ha Pt_1
raccontato quello che era successo che aveva visto arrivare il marito a casa
e andare però dalla signora al piano di sotto e quindi li ha visti insieme e
quindi ho capito tutto”.
La stessa teste con cui la ricorrente ha dedotto che il Parte_2
marito ha avuto un'altra relazione extraconiugale, in risposta al capitolo 14)
della memoria istruttoria di parte ricorrente, sopra trascritto, ha ammesso di aver avuto una relazione durata circa un anno e mezzo con lo fino al CP_1
2009 e di sapere che lui era separato.
Infine il teste di parte resistente commercialista, pur Tes_3
avendo affermato che non gli risulta alcuna relazione sentimentale tra e lo ha affermato “conosco il resistente da circa Persona_3 CP_1
trenta anni, ci siamo anche frequentati assiduamente con lui con la sig.ra
in occasioni saltuarie di pranzi e cene”. Persona_3
Alla stregua di tali emergenze istruttorie deve ritenersi provata la reiterata condotta infedele dello peraltro perpetrata anche CP_1
pubblicamente e, dunque, con modalità lesive della dignità della coniuge,
tali da fondare la domanda di addebito proposta dalla in assenza, Pt_1
peraltro, di una pregressa crisi coniugale, non dedotta né tantomeno provata dalla medesimo. CP_1
La violazione dei doveri di fedeltà deve, infatti, inserirsi in una fase temporalmente antecedente alla crisi coniugale (nesso cronologico)
costituendo così la causa della crisi stessa (nesso causale).
Secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la pronuncia di addebito non può fondarsi 9
sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi,
essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto
efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa
sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità
della convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova
che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da
uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della
convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (Cass.
n. 11448/2017; cfr. Cass. ord. n. 4540/2011, Cass. n. 12373/2005 che richiama Cass. n. 12130/2001 e n. 13747/2003, 17056/2007, 1202/2006,
12373/2005).
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente in quanto rimasta priva di prova, mentre va dichiarata inammissibile la domanda afferente la divisione dei beni comuni presenti nella abitazione familiare in quanto estranea e non connessa in senso proprio e qualificato con l'oggetto e il titolo del giudizio.
Del pari destituita di fondamento è la domanda di addebito proposta dallo in quanto rimasta priva del sia pur minimo riscontro probatorio. CP_1
L'accoglimento della domanda di addebito proposta dalla è Pt_1
ostativa all'accoglimento della domanda di mantenimento proposta dallo che deve, pertanto, essere rigettata, fermi fino alla pubblicazione CP_1
della presente sentenza i provvedimenti provvisori come modificati dalla
Corte d'appello di Roma in esito al reclamo avvero l'ordinanza presidenziale proposto dallo medesimo. CP_1
Per completezza giova in ogni caso evidenziare che dall'indagine della
Guardia di Finanza è emerso che lo sebbene nel periodo oggetto CP_1 10
d'indagine, successivo al 1/1/2020, non abbia presentato dichiarazione dei redditi e affermi di essere privo di occupazione e di redditi, tuttavia risulta essere conduttore di un immobile ad uso diverso dall'abitativo della durata dal 1/2/2020 al 5/12/2022 al valore dichiarato di euro 12.000, nonché
rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore, a far data dal 7/10/2004, della Megachina s.r.l. cancellata dal registro delle imprese il
16/4/2019, amministratore unico, con atto di nomina del 16/7/2020, della proprietario dal 26/3/2009 della Controparte_2 CP_3
con capitale sociale dichiarato di euro 10.000,00, società estinta in data
[...]
30/6/2014, proprietario dal 21/7/2020 del 95% delle quote della
[...]
con capitale dichiarato di euro 10.000,00. Controparte_2
Ricorrono giustificati motivi avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio e alle ragioni della decisione per disporre la parziale compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione del 50%; il restante
50%, liquidato in dispositivo, deve essere posto a carico del resistente,
soccombente relativamente alle domande di addebito della separazione alla e di mantenimento per sé. Pt_1
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 46402/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 09/10/1952) e (VELLETRI (RM) Controparte_1
14/06/1950) relativamente al matrimonio dagli stessi contratto in Roma il
20/06/1989, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Roma, n. 1350, parte I, serie 01, anno 1989, con addebito al marito e alle 11
seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
fermi per il pregresso e fino alla pubblicazione della presente sentenza i provvedimenti provvisori, come riformati dalla Corte d'appello di Roma,
rigetta la domanda di mantenimento proposta dallo CP_1
rigetta la domanda di addebito della separazione alla moglie proposta dal medesimo nonché la domanda risarcitoria proposta dalla CP_1
Pt_1
dichiara inammissibile la domanda della ricorrente afferente la divisione dei beni mobili presenti nella casa familiare;
dichiara compensate in ragione del 50% le spese di lite tra le parti;
condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
del restante 50% delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.500,00
(pari al 50% del totale di euro 5.000,00) per compenso professionale, oltre
IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 14/1/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi