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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 25/11/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2723/2024 R.G.
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente rel.
dott. Claudio MICHELUCCI Giudice
dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2723 R. G. dell'anno 2024, e rimessa in istruttoria con ordinanza del
20/02/2025, a seguito di sentenza di separazione in pari data tra
Codice Fiscale_1 , residente
,nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
in Via Giuseppe Volante n. 25 Varzo
"nata in [...] il [...], c.f. Codice Fiscale_2 residente e Controparte_1
,
in Via Galtarossa 37 Varzo
entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. ROGORA MAURIZIO, (c.f. [...] C.F. 3 ) del Foro di Verbania ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Corso
Moneta n. 60 a DO
RICORRENTI
P.M
INTERVENUTO
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio conclusioni congiunte
"voglia il tribunale dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti alle seguenti condizioni
1) La casa coniugale, attualmente ubicata in Varzo (VB) Via Galtarossa n. 37, è assegnata alla moglie Controparte_1 con le precisazioni e condizioni di seguito indicate (vedasi punto 5), la
,
quale si impegna a pagare integralmente tutte le relative utenze.
2) La figlia Persona_1 è affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori i quali pure congiuntamente eserciteranno la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
3) Ai fini anagrafici e come collocamento principale, la figlia minore rimarrà presso la casa coniugale con la madre sig.ra Controparte_1 ovvero Via Galtarossa n. 37 a Varzo (VB).
4) Il padre, che per lavoro durante la settimana dimora in Baveno (VB), avrà diritto di far vista alla figlia Per_1 in qualsiasi momento, previo accordo con la madre;
la figlia Per_1 trascorrerà i fine settimana (sabato e domenica) con i singoli genitori in via alternata, precisando che il padre avrà diritto di trascorrere il proprio fine settimana con la figlia alloggiando nella casa coniugale, che la sig.ra Controparte_1 lascerà a disposizione del padre, trasferendosi momentaneamente presso altro alloggio;
tale soluzione è stata adottata al fine di evitare trasferimenti dei figli ed in particolare della figlia minore, che quindi potranno vedere entrambi i genitori senza spostarsi dalla casa di residenza.
5) Il padre provvederà a versare alla madre entro il giorno 15 di ogni mese l'importo di €. 500,00 per la figlia Per_1 a titolo di contributo per il mantenimento, con rivalutazione monetaria in base agli indici Istat.
6) Entrambi i genitori parteciperanno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per la figlia Per_1 da concordarsi previamente (mediche, scolastiche ed educative, sportive,
,
ricreative). 7) Ogni coniuge provvederà al proprio mantenimento personale essendo titolare di adeguati redditi propri.
8) L'autovettura Ford Puma Targata GB255WT di proprietà ed intestata ad Parte_1 rimarrà in uso alla moglie Controparte_1 che si impegna a pagare le restanti rate del finanziamento in corso nonché tutte le ulteriore e relative spese (bollo, assicurazione e manutenzione ecc.); al termine del predetto finanziamento le parti si impegnano ad effettuare il trasferimento di proprietà dell'autovettura con relativa voltura al PRA a favore della sig.ra Controparte_1 9) La sig.ra Controparte_1 si impegna a trasferire le quote della società NSC Nuovo Sistema
Costruttivo s.r.l.s. iscritta presso il Registro delle Imprese del VCO vedasi visura CCIAA, doc. 11) ad Parte_1 per un corrispettivo di €. 1.000,00 pari al valore del capitale sociale, con ogni effetto di legge;
le parti si impegnano a sottoscrivere il relativo rogito notarile entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
le spese del rogito saranno ripartite nella misura pari al 50% ciascuno;
si precisa e rileva che detto impegno è funzionale ed essenziale agli effetti della separazione e del divorzio consensuali.
10) Il conto corrente acceso presso la Banca Crédit Agricole Filiale di DO, ove sono domiciliati gli abbonamenti, i finanziamenti ed il mutuo concesso per l'acquisto dell'immobile di
Varzo verrà mantenuto in cointestazione tra i coniugi;
in merito si precisa che il costo e/o i versamenti relativi all'abbonamento Sky, al mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile sito in Via
Giuseppe Volante n. 25 a Varzo, all'abbonamento Dazn, all'abbonamento Spotify Famiglia, all'abbonamento Fastweb per il figlio Per_2 all'abbonamento Ho.mobile per la figlia Per_1 saranno sostenuti da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
si precisa invece che le rate del finanziamento per l'acquisto della motocicletta ed il costo per l'abbonamento telefonico a
Fasteweb per il sig. Parte_1 saranno interamente pagati dal medesimo.
11) Al solo fine dei rapporti interni tra i coniugi si precisa che le spese legali della presente procedura vengono suddivise tra i medesimi nella misura del 50% ciascuno, restando i medesimi obbligati in solido nei confronti del sottoscritto difensore."
Motivi della decisione
Con sentenza n. 48/2025 l'intestato tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate e con contestuale ordinanza rimetteva la causa in istruttoria per la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesta alle parti con il medesimo ricorso ai sensi dell'art. 473 bis 49 cpc.
Veniva assegnato alle parti termine al 23/10/2025 per il deposito di note scritte, con le quali avrebbero dovuto dichiarare di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 nonché confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con successivo decreto veniva ordinata alle parti la produzione in giudizio dei certificati di residenza aggiornati alla separazione e della relativa sentenza munita dell'attestazione del passaggio in giudicato.
Assolto l'incombente la causa è rimessa al collegio per la decisione
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche.
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio concordatario in data 05/02/2022 nel comune di Varzo
e si sono separati consensualmente il 20/02/2025, con sentenza del Tribunale di Verbania n. 48/2025 passata in giudicato il 10/11/2025 e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale come dichiarato congiuntamente.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici e la prole.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate alle norme di legge e al superiore interesse dei figli stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che i ricorrenti provvederanno al proprio mantenimento personale essendo titolari di adeguati redditi propri;
si dà, anche, atto che l'autovettura Ford Puma Targata GB255WT di proprietà ed intestata ad Parte_1 rimarrà in uso alla moglie Controparte_1 che si impegna a pagare le restanti rate del finanziamento in corso nonché tutte le ulteriore e relative spese (bollo, assicurazione e manutenzione ecc.); al termine del predetto finanziamento le parti si impegnano ad effettuare il trasferimento di proprietà dell'autovettura con relativa voltura al PRA a favore della sig.ra [...]
CP_1 ;
inoltre, si dà atto che la sig.ra Controparte_1 si impegna a trasferire le quote della società NSC
Nuovo Sistema Costruttivo s.r.l.s. iscritta presso il Registro delle Imprese del VCO) ad Parte_1
per un corrispettivo di €. 1.000,00 pari al valore del capitale sociale, con ogni effetto di legge;
le parti si impegnano a sottoscrivere il relativo rogito notarile entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
le spese del rogito saranno ripartite nella misura pari al 50% ciascuno;
si precisa e rileva che detto impegno è funzionale ed essenziale agli effetti del divorzio consensuale.
Si dà, altresì, atto che il conto corrente acceso presso la Banca Crédit Agricole Filiale di
DO, ove sono domiciliati gli abbonamenti, i finanziamenti ed il mutuo concesso per l'acquisto dell'immobile di Varzo verrà mantenuto in cointestazione tra i coniugi;
in merito si precisa che il costo e/o i versamenti relativi all'abbonamento Sky, al mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile sito in Via Giuseppe Volante n. 25 a Varzo, all'abbonamento Dazn, all'abbonamento
Spotify Famiglia, all'abbonamento Fastweb per il figlio Per_2 all'abbonamento Ho.mobile per la "
figlia Per_1 saranno sostenuti da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
si precisa invece che le rate del finanziamento per l'acquisto della motocicletta ed il costo per l'abbonamento telefonico a Fasteweb per il sig. Parte_1 saranno interamente pagati dal medesimo.
Si dà, infine, atto che al solo fine dei rapporti interni tra i coniugi si precisa che le spese legali della presente procedura vengono suddivise tra i medesimi nella misura del 50% ciascuno, restando i medesimi obbligati in solido nei confronti del difensore
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, in camera di consiglio:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1 e CP_1
in Varzo (VB) il 05/02/2022, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune
[...]
al n. 1 parte II, serie A anno 2022;
assegna la casa coniugale, ubicata in Varzo (VB) Via Galtarossa n. 37, in uso alla moglie CP_1
[...] ;
affida la figlia Per_1 in via condivisa ad entrambi i genitori;
ai fini anagrafici e come collocamento principale, la figlia minore rimarrà presso la casa coniugale con la madre Controparte_1 ovvero
Via Galtarossa n. 37 a Varzo (VB);
dà facoltà al padre, che per lavoro durante la settimana dimora in Baveno (VB), di far vista alla figlia Per_1 in qualsiasi momento, previo accordo con la madre;
la figlia Per_1 trascorrerà i fine settimana (sabato e domenica) con i singoli genitori in via alternata, precisando che il padre avrà diritto di trascorrere il proprio fine settimana con la figlia alloggiando nella casa coniugale, che
Controparte_1 lascerà a disposizione del padre, trasferendosi momentaneamente presso altro alloggio;
tale soluzione è stata adottata al fine di evitare trasferimenti dei figli ed in particolare della figlia minore, che quindi potranno vedere entrambi i genitori senza spostarsi dalla casa di residenza;
pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre entro il giorno 15 di ogni mese l'importo di
€ 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Per_1 con rivalutazione monetaria in base agli indici Istat;
pone a carico di entrambi i genitori di provvedere nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie per la figlia Per_1 da concordarsi previamente (mediche, scolastiche ed educative, sportive, ricreative).
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 24/11/2025
Il Presidente est dott.ssa Monica BARCO
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente rel.
dott. Claudio MICHELUCCI Giudice
dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2723 R. G. dell'anno 2024, e rimessa in istruttoria con ordinanza del
20/02/2025, a seguito di sentenza di separazione in pari data tra
Codice Fiscale_1 , residente
,nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
in Via Giuseppe Volante n. 25 Varzo
"nata in [...] il [...], c.f. Codice Fiscale_2 residente e Controparte_1
,
in Via Galtarossa 37 Varzo
entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. ROGORA MAURIZIO, (c.f. [...] C.F. 3 ) del Foro di Verbania ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Corso
Moneta n. 60 a DO
RICORRENTI
P.M
INTERVENUTO
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio conclusioni congiunte
"voglia il tribunale dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti alle seguenti condizioni
1) La casa coniugale, attualmente ubicata in Varzo (VB) Via Galtarossa n. 37, è assegnata alla moglie Controparte_1 con le precisazioni e condizioni di seguito indicate (vedasi punto 5), la
,
quale si impegna a pagare integralmente tutte le relative utenze.
2) La figlia Persona_1 è affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori i quali pure congiuntamente eserciteranno la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
3) Ai fini anagrafici e come collocamento principale, la figlia minore rimarrà presso la casa coniugale con la madre sig.ra Controparte_1 ovvero Via Galtarossa n. 37 a Varzo (VB).
4) Il padre, che per lavoro durante la settimana dimora in Baveno (VB), avrà diritto di far vista alla figlia Per_1 in qualsiasi momento, previo accordo con la madre;
la figlia Per_1 trascorrerà i fine settimana (sabato e domenica) con i singoli genitori in via alternata, precisando che il padre avrà diritto di trascorrere il proprio fine settimana con la figlia alloggiando nella casa coniugale, che la sig.ra Controparte_1 lascerà a disposizione del padre, trasferendosi momentaneamente presso altro alloggio;
tale soluzione è stata adottata al fine di evitare trasferimenti dei figli ed in particolare della figlia minore, che quindi potranno vedere entrambi i genitori senza spostarsi dalla casa di residenza.
5) Il padre provvederà a versare alla madre entro il giorno 15 di ogni mese l'importo di €. 500,00 per la figlia Per_1 a titolo di contributo per il mantenimento, con rivalutazione monetaria in base agli indici Istat.
6) Entrambi i genitori parteciperanno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per la figlia Per_1 da concordarsi previamente (mediche, scolastiche ed educative, sportive,
,
ricreative). 7) Ogni coniuge provvederà al proprio mantenimento personale essendo titolare di adeguati redditi propri.
8) L'autovettura Ford Puma Targata GB255WT di proprietà ed intestata ad Parte_1 rimarrà in uso alla moglie Controparte_1 che si impegna a pagare le restanti rate del finanziamento in corso nonché tutte le ulteriore e relative spese (bollo, assicurazione e manutenzione ecc.); al termine del predetto finanziamento le parti si impegnano ad effettuare il trasferimento di proprietà dell'autovettura con relativa voltura al PRA a favore della sig.ra Controparte_1 9) La sig.ra Controparte_1 si impegna a trasferire le quote della società NSC Nuovo Sistema
Costruttivo s.r.l.s. iscritta presso il Registro delle Imprese del VCO vedasi visura CCIAA, doc. 11) ad Parte_1 per un corrispettivo di €. 1.000,00 pari al valore del capitale sociale, con ogni effetto di legge;
le parti si impegnano a sottoscrivere il relativo rogito notarile entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
le spese del rogito saranno ripartite nella misura pari al 50% ciascuno;
si precisa e rileva che detto impegno è funzionale ed essenziale agli effetti della separazione e del divorzio consensuali.
10) Il conto corrente acceso presso la Banca Crédit Agricole Filiale di DO, ove sono domiciliati gli abbonamenti, i finanziamenti ed il mutuo concesso per l'acquisto dell'immobile di
Varzo verrà mantenuto in cointestazione tra i coniugi;
in merito si precisa che il costo e/o i versamenti relativi all'abbonamento Sky, al mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile sito in Via
Giuseppe Volante n. 25 a Varzo, all'abbonamento Dazn, all'abbonamento Spotify Famiglia, all'abbonamento Fastweb per il figlio Per_2 all'abbonamento Ho.mobile per la figlia Per_1 saranno sostenuti da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
si precisa invece che le rate del finanziamento per l'acquisto della motocicletta ed il costo per l'abbonamento telefonico a
Fasteweb per il sig. Parte_1 saranno interamente pagati dal medesimo.
11) Al solo fine dei rapporti interni tra i coniugi si precisa che le spese legali della presente procedura vengono suddivise tra i medesimi nella misura del 50% ciascuno, restando i medesimi obbligati in solido nei confronti del sottoscritto difensore."
Motivi della decisione
Con sentenza n. 48/2025 l'intestato tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate e con contestuale ordinanza rimetteva la causa in istruttoria per la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesta alle parti con il medesimo ricorso ai sensi dell'art. 473 bis 49 cpc.
Veniva assegnato alle parti termine al 23/10/2025 per il deposito di note scritte, con le quali avrebbero dovuto dichiarare di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 nonché confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con successivo decreto veniva ordinata alle parti la produzione in giudizio dei certificati di residenza aggiornati alla separazione e della relativa sentenza munita dell'attestazione del passaggio in giudicato.
Assolto l'incombente la causa è rimessa al collegio per la decisione
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche.
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio concordatario in data 05/02/2022 nel comune di Varzo
e si sono separati consensualmente il 20/02/2025, con sentenza del Tribunale di Verbania n. 48/2025 passata in giudicato il 10/11/2025 e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale come dichiarato congiuntamente.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici e la prole.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate alle norme di legge e al superiore interesse dei figli stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che i ricorrenti provvederanno al proprio mantenimento personale essendo titolari di adeguati redditi propri;
si dà, anche, atto che l'autovettura Ford Puma Targata GB255WT di proprietà ed intestata ad Parte_1 rimarrà in uso alla moglie Controparte_1 che si impegna a pagare le restanti rate del finanziamento in corso nonché tutte le ulteriore e relative spese (bollo, assicurazione e manutenzione ecc.); al termine del predetto finanziamento le parti si impegnano ad effettuare il trasferimento di proprietà dell'autovettura con relativa voltura al PRA a favore della sig.ra [...]
CP_1 ;
inoltre, si dà atto che la sig.ra Controparte_1 si impegna a trasferire le quote della società NSC
Nuovo Sistema Costruttivo s.r.l.s. iscritta presso il Registro delle Imprese del VCO) ad Parte_1
per un corrispettivo di €. 1.000,00 pari al valore del capitale sociale, con ogni effetto di legge;
le parti si impegnano a sottoscrivere il relativo rogito notarile entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
le spese del rogito saranno ripartite nella misura pari al 50% ciascuno;
si precisa e rileva che detto impegno è funzionale ed essenziale agli effetti del divorzio consensuale.
Si dà, altresì, atto che il conto corrente acceso presso la Banca Crédit Agricole Filiale di
DO, ove sono domiciliati gli abbonamenti, i finanziamenti ed il mutuo concesso per l'acquisto dell'immobile di Varzo verrà mantenuto in cointestazione tra i coniugi;
in merito si precisa che il costo e/o i versamenti relativi all'abbonamento Sky, al mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile sito in Via Giuseppe Volante n. 25 a Varzo, all'abbonamento Dazn, all'abbonamento
Spotify Famiglia, all'abbonamento Fastweb per il figlio Per_2 all'abbonamento Ho.mobile per la "
figlia Per_1 saranno sostenuti da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
si precisa invece che le rate del finanziamento per l'acquisto della motocicletta ed il costo per l'abbonamento telefonico a Fasteweb per il sig. Parte_1 saranno interamente pagati dal medesimo.
Si dà, infine, atto che al solo fine dei rapporti interni tra i coniugi si precisa che le spese legali della presente procedura vengono suddivise tra i medesimi nella misura del 50% ciascuno, restando i medesimi obbligati in solido nei confronti del difensore
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, in camera di consiglio:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1 e CP_1
in Varzo (VB) il 05/02/2022, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune
[...]
al n. 1 parte II, serie A anno 2022;
assegna la casa coniugale, ubicata in Varzo (VB) Via Galtarossa n. 37, in uso alla moglie CP_1
[...] ;
affida la figlia Per_1 in via condivisa ad entrambi i genitori;
ai fini anagrafici e come collocamento principale, la figlia minore rimarrà presso la casa coniugale con la madre Controparte_1 ovvero
Via Galtarossa n. 37 a Varzo (VB);
dà facoltà al padre, che per lavoro durante la settimana dimora in Baveno (VB), di far vista alla figlia Per_1 in qualsiasi momento, previo accordo con la madre;
la figlia Per_1 trascorrerà i fine settimana (sabato e domenica) con i singoli genitori in via alternata, precisando che il padre avrà diritto di trascorrere il proprio fine settimana con la figlia alloggiando nella casa coniugale, che
Controparte_1 lascerà a disposizione del padre, trasferendosi momentaneamente presso altro alloggio;
tale soluzione è stata adottata al fine di evitare trasferimenti dei figli ed in particolare della figlia minore, che quindi potranno vedere entrambi i genitori senza spostarsi dalla casa di residenza;
pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre entro il giorno 15 di ogni mese l'importo di
€ 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Per_1 con rivalutazione monetaria in base agli indici Istat;
pone a carico di entrambi i genitori di provvedere nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie per la figlia Per_1 da concordarsi previamente (mediche, scolastiche ed educative, sportive, ricreative).
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 24/11/2025
Il Presidente est dott.ssa Monica BARCO