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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 01/10/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N° 2249/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore dott. Danilo Maffa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 2° grado iscritta al n° 2249 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022 avente ad oggetto “Comunione e condominio, impugnazione delibera assembleare”, promossa da
nata a [...] l'[...], residente in [...]PA
(FC), via Mura Barriera Ponente n° 5, c.f. e nato C.F._1 Parte_2
a Cesena il 15 dicembre 1966, residente in [...], c.f.
, entrambi rappresentati e difesi per mandato alle liti in atti dall'avv. C.F._2
Marco Mellina Gottardo del foro di Forlì-Cesena, elettivamente domiciliati in Cesena, via G. Marinelli n° 43, presso lo studio del suddetto difensore,
- attori nei confronti del
, in persona dell'amministratore pro TR tempore, sito in Cesena, via Mura Barriera Ponente n° 5, c.f. , rappresentato e P.IVA_1 difeso giusta procura alle liti in atti dall'avv. Alessandro Poggiolini del foro di Forlì-Cesena, elettivamente domiciliato in Cesena, viale Marconi n° 108, presso lo studio del suddetto difensore.
- convenuto
CONCLUSIONI: Con “Note di precisazione delle conclusioni integrante il verbale di udienza dell'8/5/2025 autorizzata con provvedimento del 4/3/2025” ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 10 aprile 2025 gli appellanti e hanno PA Parte_2 concluso chiedendo a questo Tribunale, in accoglimento dell'interposto gravame, di
“riformare la sentenza n. 557/2022 del Giudice di Pace di Forlì depositata il 9.06.2022 nella causa RG. 3568/2021 e notificata in data 13.07.2022 sul capo relativo all'omessa condanna alle spese di lite del condominio opposto, risultato completamente soccombente nei confronti dell'attore-opponente per i motivi di cui all'atto di appello. In accoglimento T_
1 dell'appello proposto da riformare la sentenza n. 557/2022 del Giudice di PA
Pace di Forlì depositata il 9.06.2022 nella causa RG. 3568/2021 e notificata in data
13.07.2022, e previa revoca del decreto ingiuntivo opposto anche nei suoi confronti, dichiarare la parziale compensazione delle somme pretese dal con quelle CP_1 sostenute dalla per accertamento dei danni subiti dalle infiltrazioni di acqua dalle CP_2 parti comuni del e dei conseguenti lavori di sistemazione e, per l'effetto, CP_1 rideterminare la minor somma dovuta dalla al condominio da quantificarsi, al netto Pt_1 delle somme liquidate in sede monitoria e riportate nell'atto di precetto notificato in uno con il decreto ingiuntivo opposto ed al netto di quelle liquidate in sede di esecuzione, in complessivi
€. 1.065,82. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”. Con “Note di trattazione scritte” ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 15 aprile 2025 il convenuto ha concluso chiedendo di “Rigettare: tutte le TR domande formulate dai Signori e nell'atto di citazione in PA Parte_2 appello nei confronti del in quanto infondate in fatto ed TR in diritto per tutti i motivi dedotti negli scritti difensivi;
- Confermare: per l'effetto, in toto, la sentenza N. 557/2022, R.G. N. 3568/2021, emessa e pubblicata in data 09/06/2022 dall'Ufficio del Giudice di Pace di Forlì, Giudice Avv. Roberta Laghi. Con vittoria di spese di entrambi i gradi”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato via pec alla controparte in data 12 agosto 2022 PA
e formulavano appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Forlì
[...] Parte_2
n° 710/2022 resa nell'ambito del procedimento n° 3568/2021 R.G. e pubblicata in data 9 giugno 2022, domandandone la riforma della parte in cui non veniva disposta la condanna del opposto al pagamento delle spese di lite, chiedendo altresì la revoca del decreto CP_1 ingiuntivo in quella sede opposto e la riforma della decisione nella parte relativa alla quantificazione del credito. Esponevano a tal fine gli appellanti che in data 23 agosto 2021 il (di seguito anche il “ ”) notificava a TR CP_1 T_
, in qualità di comodatario dell'unità immobiliare sita in Cesena (FC), via Mura
[...]
Barriera Ponente n° 5, il decreto ingiuntivo n° 666/2021 emesso dal Giudice di Pace di Forlì in data 19 maggio 2021, avente ad oggetto il pagamento di spese condominiali non versate relative agli anni 2018, 2019 e 2020. In data 22 giugno 2021 veniva notificata analoga ingiunzione a madre di , in qualità di titolare del diritto di PA Parte_2 abitazione sulla medesima unità immobiliare. Il decreto ingiungeva agli opponenti il pagamento della somma di € 4.175,82, oltre € 76,00 per spese legali ed € 800,00 per onorari, con maggiorazioni per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
il decreto, provvisoriamente esecutivo, veniva notificato unitamente all'atto di precetto, con intimazione al pagamento della somma complessiva di € 5.744,00. Con atto di citazione notificato in data 30 agosto 2021 il e la T_ Pt_1 proponevano quindi opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo chiedendone la revoca per infondatezza ed illegittimità; in particolare, il chiedeva la revoca integrale del T_ decreto nei propri confronti mentre la domandava la compensazione tra le somme Pt_1 richieste dal condominio e quelle da lei sostenute per la verifica e riparazione dei danni da infiltrazioni provenienti dalle parti comuni, con conseguente rideterminazione della somma
2 dovuta;
entrambi chiedevano infine la condanna del condominio alla rifusione delle spese di lite. Il si costituiva in giudizio in data 14 dicembre 2021 TR contestando le argomentazioni degli opponenti e chiedendo, in via principale, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, la rideterminazione delle somme dovute da ciascun opponente. All'udienza del 20 dicembre 2021 il Giudice concedeva termine per il deposito di memorie ex art. 320 c.p.c., rinviando all'udienza del 3 febbraio 2022, nella quale ammetteva le prove richieste dalle parti;
all'udienza del 3 marzo 2022 veniva escusso il teste e, all'esito Tes_1 della prova orale, il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 5 maggio 2022. All'esito della discussione il Giudice di Pace accoglieva parzialmente la domanda degli opponenti, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto, ritenuto legittimamente emesso all'epoca dei fatti, ma disponendo la detrazione per compensazione dell'importo di € 2.200,00, mentre le spese di lite venivano compensate tra le parti. Lamentavano gli appellanti che la sentenza impugnata, pur riconoscendo la totale estraneità del alla pretesa azionata dal , ometteva di condannare T_ CP_1 quest'ultimo alla rifusione delle spese di lite, in violazione del principio di soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c.; invero, il Giudice di Pace accertava che non poteva Parte_2 essere considerato legittimato passivo, avendo rinunciato all'eredità del padre Persona_1 con atto del 19 novembre 2019, quindi ben prima della notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, avvenuta nel maggio 2021. Tale rinuncia, ritualmente documentata agli atti, escludeva sin dall'origine ogni responsabilità del in ordine alle obbligazioni T_ condominiali gravanti sull'immobile; ciononostante, il Giudice disponeva la compensazione delle spese motivandola con un presunto “comportamento dei convenuti che avrebbe creato molta confusione”, tale da impedire di comprendere la posizione degli stessi in merito all'appartamento; tuttavia tale motivazione non era sufficiente ad integrare i “gravi motivi” richiesti dall'art. 92 co. 2° c.p.c. al fine di derogare al principio di soccombenza, né era stata supportata da alcun riferimento concreto a condotte processuali scorrette o contrarie ai doveri di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c. Per quanto attiene la stessa eccepiva già in sede stragiudiziale la PA sussistenza di danni al proprio appartamento causati da infiltrazioni provenienti dalle parti comuni, chiedendone il relativo risarcimento;
tale richiesta risarcitoria risultava fondata, come peraltro dimostrato dalla successiva liquidazione del danno in favore della da parte Pt_1 della compagnia assicurativa del nonostante ciò, il Controparte_3
procedeva all'azione monitoria senza attendere l'imminente definizione della CP_1 richiesta risarcitoria e, successivamente, tratteneva indebitamente la somma liquidata, omettendo di compensarla con il credito vantato. Il Giudice di Pace confermava il decreto ingiuntivo ritenendo legittimo il suo deposito, in quanto antecedente alla liquidazione del danno. Tuttavia, l'appellante evidenziava come il fosse a conoscenza – sin dal marzo 2021 – della pendenza TR della richiesta risarcitoria e della sua prossima definizione, potendo quindi attendere prima di agire giudizialmente. Il , pur avendo ricevuto parziale soddisfazione del proprio CP_1 credito, insisteva nell'azione monitoria aggravando la posizione della controparte;
invero, otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo sopracitato pur avendo ricevuto in data 20 maggio 3 2021 dalla propria compagnia assicurativa la somma di € 2.200,00 a titolo di risarcimento per i danni da infiltrazioni lamentati dalla . Pertanto, l'appellante contestava l'iniquità Pt_1 della condotta del , che aveva aggravato la sua posizione debitoria con ulteriori CP_1 spese legali nonostante fosse già in possesso di somme percepite a titolo risarcitorio;
richiedeva inoltre la compensazione di ulteriori importi (€ 610,00 per la perizia tecnica redatta dal perito incaricato personalmente dalla per la stima del danno, ed € 300,00 Tes_1 Pt_1 corrispondenti alla franchigia trattenuta dall'assicurazione). Il Giudice di primo grado rigettava tali richieste, ritenendo non rimborsabili gli onorari del perito (in quanto non incaricato dal ) e non utile la sua relazione ai fini della CP_1 liquidazione. Tuttavia, l'appellante evidenziava come la somma liquidata dall'assicurazione coincidesse esattamente con quanto stimato dal perito, dimostrando la rilevanza della perizia;
domandava pertanto che il proprio debito venisse rideterminato in € 1.065,82, al netto delle somme ricevute e delle spese sostenute, e che le ulteriori spese legali maturate per l'iniziativa giudiziaria del Condominio restassero a carico di quest'ultimo. Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 3 agosto 2023 il rilevando l'inammissibilità TR dell'opposizione nonché la sua manifesta infondatezza in fatto ed in diritto;
in particolare, esponeva che in seguito al deposito del ricorso monitorio, effettuato in data 6 maggio 2021, il
Condominio aveva richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo nei confronti di PA
per il pagamento di spese condominiali relative agli anni 2018, 2019 e 2020, per un
[...] importo complessivo di € 4.175,82, oltre spese legali. Successivamente all'opposizione della controparte, veniva effettuato un sopralluogo da parte del tecnico incaricato dalla compagnia assicurativa il quale riconosceva il danno e provvedeva alla Controparte_3 liquidazione dell'indennizzo pari ad € 2.200,00, somma versata all'amministratore condominiale in data 20 maggio 2021. Pertanto, il Condominio riconosceva la possibilità di compensare il credito vantato dalla e l'indennizzo, trattenendo la suddetta somma e Pt_1 agendo esecutivamente per la differenza. Malgrado l'avvenuta compensazione, la Pt_1 continuava a non versare le spese condominiali maturate negli anni successivi, aggravando la propria posizione debitoria e generando un ulteriore onere a carico degli altri condomini. Aggiungeva altresì, in merito alla contestata tempestività dell'azione monitoria promossa dal , che la stessa riguardava le spese condominiali riferite agli anni 2018, 2019 e CP_1
2020, mentre la liquidazione del danno da parte della menzionata compagnia assicurativa interveniva solo nel maggio 2021. Tale circostanza confermava la fondatezza e la legittimità dell'iniziativa giudiziaria intrapresa. In sede esecutiva, il procuratore del Condominio provvedeva a rideterminare il credito, detraendo l'importo di € 2.200,00 corrispondente all'indennizzo assicurativo. La Pt_1 tuttavia avanzava ulteriori richieste di compensazione, tra cui quella relativa alla somma di € 610,00 corrispondente al compenso del tecnico di fiducia incaricato per la redazione della perizia;
tale richiesta era considerata priva di fondamento giuridico, trattandosi di un rapporto contrattuale privato tra la ed il tecnico, senza alcuna interlocuzione con Pt_1
l'amministratore condominiale né preventiva comunicazione al . CP_1
In merito alla posizione di , parte convenuta esponeva di aver richiesto il Parte_2 decreto ingiuntivo in oggetto anche nei suoi confronti a causa delle dichiarazioni rese da quest'ultimo, il quale dichiarava di essere titolare di “altro diritto reale” sul bene immobile;
4 successivamente non forniva alcuna ulteriore comunicazione all'amministratore condominiale, nonostante le richieste periodiche di aggiornamento dei dati personali da parte di quest'ultimo, in adempimento dell'obbligo di tenuta del registro di anagrafe condominiale. Solo a seguito della notifica dell'atto di citazione in opposizione il TR
apprendeva dell'avvenuta accettazione dell'eredità da parte della
[...] PA
, coniuge del defunto , nonché della rinuncia all'eredità da parte del
[...] Persona_1
formalizzata in data 15 novembre 2019. Tale condotta generava confusione circa la T_ posizione giuridica dell'attore nei confronti del , essendo onere dello stesso CP_1 chiarire tempestivamente la propria titolarità. All'esito dell'attività istruttoria, la causa veniva rimessa alle parti per la precisazione delle conclusioni e venivano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * * * * *
Così brevemente ricostruiti i fatti di causa e lo svolgimento del giudizio in funzione della disamina delle domande avanzate dalle parti, occorre esaminare il merito della questione e quindi la richiesta avanzata da e di dichiarare la revocabilità Parte_2 PA del decreto ingiuntivo n° 666/2021 emesso in data 19 maggio 2021 dal Tribunale di Forlì nell'ambito del procedimento monitorio n° 3568/2021 R.G.
Occorre premettere che risulta documentalmente provata la rinuncia all'eredità da parte di
(documento n° 3 parte attrice, “fasc. 1 grado ”), avvenuta in Parte_2 Controparte_4 data 19 novembre 2019 e, dunque, in epoca antecedente alla notifica del ricorso monitorio avvenuta nel maggio del 2021; invero, ai sensi dell'art. 521 c.c. la rinuncia all'eredità produce effetti retroattivi, escludendo il chiamato dalla successione e da ogni obbligazione patrimoniale ad essa connessa. Di conseguenza, non può essere ritenuto responsabile dei debiti del de cuius, nemmeno per il periodo compreso tra l'apertura della successione e la data della rinuncia. Ciò vale anche nel caso in cui egli risulti tra i successibili ex lege o abbia presentato la dichiarazione di successione, la quale – si precisa – non costituisce accettazione dell'eredità.
In virtù dell'effetto retroattivo della rinuncia, il deve essere considerato come mai T_ chiamato alla successione e, pertanto, non può più essere annoverato tra i successibili (Cass. Civ. sez. II, sentenza n° 15871/2020). Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la rinuncia all'eredità comporta l'esclusione del chiamato dalla titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al de cuius, con effetto ex tunc” (Cass. Civ. sez. II, sentenza n° 2602/2012). Ne consegue la carenza di legittimazione passiva del suddetto opponente in ordine alle obbligazioni condominiali gravanti sull'immobile, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti. Ciò posto, occorre rilevare che , in qualità di comodatario, non assume Parte_2 alcuna obbligazione diretta verso il;
ed invero, la giurisprudenza di legittimità ha CP_1 più volte chiarito che le obbligazioni condominiali hanno natura propter rem e pertanto sorgono in capo al soggetto titolare del diritto di proprietà. In particolare, “il comodatario non può essere considerato obbligato nei confronti del condominio per il pagamento delle spese condominiali, in quanto il rapporto obbligatorio sussiste esclusivamente tra il condominio e il proprietario dell'unità immobiliare” (così Cass. Civ. sez. II, sentenza n° 4606 del 1988).
5 Pertanto il comodatario, non essendo titolare di un reale sull'immobile, non può essere considerato obbligato verso il condominio per il pagamento delle spese condominiali, considerato che eventuali obblighi del comodatario verso il comodante riguardano esclusivamente i rapporti interni tra le parti e non coinvolgono il condominio;
la giurisprudenza è chiara sul punto allorquando afferma che la legge “disciplina i rapporti tra il locatore ed il conduttore, senza innovare in ordine alla normativa generale sul condominio negli edifici, sicché l'amministratore ha diritto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1223 c.p.c. e 63 disp. att. c.p.c., di riscuotere i contributi e le spese per la manutenzione delle cose comuni ed i servizi nell'interesse comune direttamente ed esclusivamente da ciascun condomino, restando esclusa un'azione diretta nei confronti dei conduttori delle singole unità immobiliari” (cfr. Cass. Civ. sez. II, sentenza n° 4606 del 1988, già cit.). Ciononostante, in primo grado è stata disposta la compensazione delle spese di lite in virtù di una presunta “confusione” generata dai convenuti.
Orbene, occorre rilevare che tale motivazione non integra i c.d. “gravi motivi” richiesti dall'art. 92 co. 2° c.p.c. per derogare al principio di soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c. La giurisprudenza di legittimità ha invero affermato a tale proposito che “il principio di soccombenza costituisce principio generale dell'ordinamento processuale civile: pertanto di regola la parte soccombente è tenuta a rimborsare le spese alla parte vittoriosa. L'eccezione
a tale regola è costituita dalla possibilità di compensare le spese, ma come tutte le eccezioni, va adeguatamente motivata, indicando i gravi ed eccezionali motivi contrari, a pena di violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.” (Cass. Civ. sez. III, sentenza n° 25796/2024). Pertanto l'art. 92 co. 2° c.p.c., nella parte in cui consente la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma generale da adeguare a circostanze non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del Giudice, con un giudizio censurabile in sede di legittimità in quanto fondato su norme giuridiche (Cass. Civ. sez. un., sentenza n° 2572/2012). Ne deriva che la compensazione resta un'ipotesi eccezionale ed il Giudice arrecherebbe un danno alla parte vittoriosa se non motivasse, in fatto ed in diritto, le ragioni per le quali non ha condannato alle spese la parte soccombente. Il supporto motivazionale deve risultare dettagliato e puntualmente riferito a circostanze o aspetti della controversia (Cass. Civ., ordinanza n° 26987/2011) specificamente indicati. Ed invero, non sono state ritenute congrue le motivazioni espresse in base unicamente a formule generiche in quanto le stesse non consentono il necessario controllo sulla loro validità (cfr. ex multis Cass. Civ. del 31 maggio
2016 n° 11217 e Cass. Civ. del 30 giugno 2011 n° 14411) e sulla congruità delle ragioni addotte;
non è altresì congrua una motivazione della compensazione assunta su presupposti talmente vaghi e generici da essere ritenuti “inintelligibili” (Cass. Civ. sez. VI, ordinanza del 24 marzo 2020 n° 7489). La compensazione delle spese di lite deve dunque fondarsi su una giustificazione puntuale e circostanziata, inerente a gravi ed eccezionali ragioni che caratterizzano specificamente la vicenda, e non tradursi in motivazioni apparenti e stereotipate, basate su formulazioni generiche, vaghe o disposte su presupposti inintelligibili che rimarrebbero non sottoponibili ad un vaglio di validità. Orbene, traslando quanto sopra al caso di specie, in assenza di condotte processuali scorrette o contrarie ai doveri di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c. la compensazione delle spese risulta ingiustificata e basata su motivi assolutamente generici;
invero, il Giudice di primo grado ha 6 stabilito a tale proposito che “le spese di lite del presente giudizio vengono compensate tra le parti, perché se da un lato il al momento della notifica del Decreto Ingiuntivo e CP_1 del Precetto ben poteva già porre in essere la compensazione, poi, successivamente effettuata, dall'altro i convenuti con il loro comportamento creavano molta confusione ed impedivano di comprendere la posizione degli stessi in merito all'appartamento del defunto ”; Persona_1 trattasi tuttavia di motivazione per vero non condivisibile ove si consideri, per un verso, che quella di compensazione è un'eccezione da sollevare a cura delle parte interessata (non essendovi pertanto in linea generale alcun obbligo giuridico in tal senso in capo al creditore che decida di agire in sede esecutiva) e, per altro verso, che un'azione giudiziaria non può certamente essere avventatamente intrapresa sulla scorta di una dichiarazione manifestamente imprecisa ed “atecnica” resa da un soggetto in sede di comunicazione dei propri dati per la compilazione del Registro di Anagrafe Condominiale (non comprendendosi in iure nel caso di specie come la dichiarata qualifica del quale “erede di possa T_ Persona_1 individuarlo in termini di “Titolare di altro diritto reale” diverso da quello di proprietà/comproprietà, usufrutto o nuda proprietà), senza prima provvedere con la dovuta diligenza del caso ad accertare la suddetta circostanza mediante una verifica al Registro pubblico delle successioni (non senza osservare peraltro che lo stesso TR
, in seno al proprio ricorso monitorio, abbia indicato il quale mero
[...] T_
“comodatario”, titolare quindi di un semplice diritto personale di godimento sull'immobile condominiale, che pacificamente lo escludeva dal novero dei soggetti passivamente legittimati all'azione monitoria). Pertanto, alla luce di una motivazione generica ed incongrua posta a fondamento della compensazione delle spese di lite, si ritiene che tale statuizione debba essere riformata in questa sede. Ne consegue la condanna del alla rifusione delle spese TR processuali del primo grado di giudizio in favore di , secondo la congrua Parte_2 quantificazione effettuata in dispositivo. Tanto premesso, si rende a questo punto necessario esaminare la posizione di PA
. È circostanza pacifica che quest'ultima abbia subìto danni da infiltrazioni provenienti
[...] dalle parti comuni del come riconosciuto dalla medesima TR compagnia assicurativa la quale in data 20 maggio 2021 ha Controparte_3 provveduto alla liquidazione del chiesto indennizzo, pari ad € 2.200,00 (documento n° 6 di parte attrice, fascicolo di primo grado ”). Controparte_5
Orbene, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1241 c.c. la compensazione opera quando due soggetti rivestono contemporaneamente la qualità di creditori e debitori l'uno dell'altro, e i rispettivi crediti risultano liquidi, esigibili ed omogenei. Tale meccanismo, di natura estintiva, consente di neutralizzare reciprocamente le obbligazioni fino alla concorrenza dell'importo minore, con effetti equivalenti al pagamento. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che “la compensazione può essere validamente eccepita anche in sede monitoria, purché il credito opposto dal convenuto presenti i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità” (Cass. Civ. sez. III, sentenza n° 1586/2015), configurandosi come un'eccezione in senso stretto che incide direttamente sull'an e sul quantum del credito azionato. Nel caso di specie il credito risarcitorio vantato dall'odierna appellante, derivante da fatti lesivi imputabili al , era già stato accertato e quantificato dalla compagnia CP_1 assicuratrice del , senza che insorgesse sul punto alcun successivo contrasto fra CP_1
7 quest'ultimo e la , risultando quindi idoneo ad essere opposto in compensazione (in Pt_1 quanto per l'appunto “certo”, “liquido” ed “esigibile”) con il credito condominiale azionato.
Va preliminarmente osservato che, sebbene il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo sia avvenuto anteriormente alla liquidazione del risarcimento del danno da parte della
[...]
la successiva emissione del suddetto decreto e, soprattutto, la relativa notifica CP_3 unitamente all'atto di precetto sono intervenute in data 14 giugno 2021, ovvero in epoca successiva rispetto alla ricezione da parte del della somma risarcitoria suddetta CP_1 spettante in ultima analisi alla . Pt_1
È indubbio quindi che parte appellata, in tale lasso temporale, avrebbe auspicabilmente dovuto versare all'appellante l'importo ricevuto a titolo risarcitorio ovvero, in alternativa, indicare nell'atto di precetto la volontà di trattenere detta somma in acconto, operando sin da subito una parziale compensazione e, conseguentemente, rideterminando l'importo richiesto. Ciononostante, solo in sede esecutiva il ha provveduto a precisare il proprio CP_1 credito, detraendo – in ossequio alla richiesta della – l'importo di € 2.200,00 ricevuto Pt_1 dalla compagnia assicurativa e riconoscendolo quale parziale pagamento. Alla luce di quanto sopra il Giudice di prime cure, anziché pronunciarsi confermando
“integralmente il decreto ingiuntivo n. 1736/21 R.G. — n. 666/2021 oggetto di opposizione in quanto all'epoca dei fatti emesso legittimamente” e dando atto della necessità di detrarre, “per compensazione, l'importo di Euro 2.200,00”, avrebbe invece dovuto procedere alla revoca del provvedimento monitorio ed alla sua sostituzione – quale titolo esecutivo – con l'emananda sentenza, da pronunciare con la quantificazione del minor credito spettante in favore del opposto, salva ogni valutazione in punto di spese processuali. Ed infatti, secondo CP_1
l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito “nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito” (Tribunale di Milano sez. XIII, 4 gennaio 2020 n° 13); “nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite: ne consegue che, ove la somma chiesta con il ricorso sia riconosciuta solo parzialmente dovuta, non contrasta con gli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. la pronuncia di compensazione delle spese processuali, in quanto l'iniziativa processuale dell'opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell'opposto, che ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è riconosciuta” (Tribunale di Arezzo, 30 ottobre 2017 n° 1227; in senso conforme si veda anche Cass. Civ. sez. VI, 4 febbraio 2013 n° 2502).
8 Posto quanto sopra, per quanto attiene poi alla richiesta di ulteriore compensazione delle spese sostenute dalla – pari ad € 610,00 – per la perizia tecnica di parte, la stessa è Pt_1 stata rigettata dal Giudice di Pace ritenendo la perizia non utile ai fini della liquidazione. Orbene, con riferimento alla suddetta richiesta di rimborso del compenso corrisposto al perito autonomamente nominato dall'attrice al fine di valutare il danno Persona_2 asseritamente subito per effetto delle infiltrazioni provenienti dall'area condominiale, si osserva quanto segue. Dall'istruttoria espletata innanzi al Giudice di Pace, sia documentale che testimoniale, emerge che il tecnico incarico dalla condòmina procedeva alla redazione della propria relazione in modo del tutto unilaterale, senza alcuna interlocuzione con altri soggetti, sia in qualità di tecnici che in qualità di rappresentanti del convenuto;
invero, la relazione peritale CP_1
è stata predisposta in assenza di contraddittorio e non risulta essere stata utilizzata né nelle trattive con l'Assicurazione né nei rapporti con il condominio, non essendo stata fornita alcuna prova in tal senso. Trattandosi pertanto di esborso oggettivamente superfluo e che non appariva necessario ai fini della percezione da parte della della somma riconosciuta al Pt_1
Condominio a titolo di indennizzo dalla compagnia assicurativa, ne deriva che la stessa non può reputarsi suscettibile di compensazione nella presente sede e non può quindi andare ad ulteriormente decurtare il credito relativo agli oneri condominiali.
Per quanto riguarda infine la franchigia, occorre richiamare in questa sede il principio secondo il quale la clausola di franchigia incide esclusivamente sul rapporto interno tra il condominio assicurato e la compagnia assicurativa, non potendo in alcun modo limitare il diritto del terzo danneggiato al risarcimento integrale del danno subito.
Pertanto l'odierna appellante, in qualità di soggetto estraneo al contratto di assicurazione stipulato dal condominio, non può vedersi opporre la franchigia quale limite al proprio diritto al risarcimento;
mentre infatti la compagnia assicurativa risponde nei confronti del proprio assicurato nei limiti della polizza, il condominio resta obbligato per l'intero nei confronti del soggetto danneggiato, anche per la parte non coperta dalla compagnia in virtù della franchigia, risultando a tal fine del tutto priva di rilievo la circostanza che la pattuizione della franchigia sia stata eventualmente decisa dall'assemblea condominiale, la quale dal punto di vista giuridico va tenuta distinta dal singolo condomino che risulti danneggiato per fatto e colpa dell'ente condominiale. Ne consegue che l'eccezione di compensazione sollevata dalla , fondata sulla Pt_1 pretesa di detrarre dalla somma dovuta a titolo di oneri condominiali l'importo corrispondente alla franchigia, deve essere accolta, non potendo tale clausola incidere sul diritto dell'attrice al ristoro integrale del pregiudizio subito. Alcuna statuizione va invece resa da questo Giudice di appello in ordine alla richiesta di rideterminazione della “minor somma dovuta dalla al da quantificarsi, Pt_1 CP_1 al netto delle somme liquidate (…) in sede di esecuzione”, risultando queste ultime, per un verso, di esclusiva competenza del Giudice dell'esecuzione e quindi non suscettibili di eventuale riforma da parte del Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo e, per altro verso, comunque legittimamente liquidate stante l'oggettiva necessità ed utilità dell'instaurata procedura esecutiva, avendo la pacificamente omesso di provvedere – in qualunque Pt_1 forma – all'integrale estinzione del credito vantato dal . CP_1
9 L'originario credito monitorio di € 4.175,82 va quindi decurtato del complessivo importo di
€ 2.500,00 per le ragioni già sopra diffusamente esplicitate, residuando un minor credito del
Condominio pari ad € 1.675,82; in tali termini va quindi resa in questa sede pronuncia di condanna a carico di con maggiorazione degli interessi al tasso legale dalla PA messa in mora sino all'effettivo soddisfo, esclusa invece la chiesta rivalutazione monetaria trattandosi di debito ab initio di valuta. Le spese di lite seguono – nel rapporto processuale instauratosi tra ed il Parte_2
– la soccombenza di quest'ultimo con riferimento ad TR entrambi i gradi di giudizio e, in difetto di notula, si liquidano come in dispositivo in applicazione di congrui valori prossimi ai minimi di cui al D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (come da ultimo riformato con D.M. n° 147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla G.U. n° 236 dell'8 ottobre 2022 ed in vigore dal 23 ottobre 2022), applicabili in ragione del valore del disputatum (scaglione di riferimento da € 1.101,00 a € 5.200,00), avuto riguardo alla – per vero modesta – complessità della vicenda sub judice ed alla durata dei rispettivi procedimenti;
si precisa a tale proposito che la suddetta liquidazione viene effettuata – limitatamente al 1° grado di giudizio
– in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 T.U.S.G., non spiegando invece efficacia nel presente giudizio di gravame la delibera di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato emessa in via anticipata e provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-
Cesena in data 29 settembre 2021, relativa al solo 1° grado di giudizio. Per quanto riguarda infine il rapporto processuale instauratosi tra ed il PA le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la TR prevalente soccombenza della predetta appellante (comunque riconosciuta debitrice nei confronti del di un residuo importo, peraltro superiore a quello prospettato dalla CP_1 stessa in sede di precisazione delle conclusioni) e si liquidano – alla luce della notula in atti – come in dispositivo in applicazione di congrui valori prossimi ai minimi di cui al D.M. 10 marzo 2014 n° 55 e ss.mm.ii., applicabili in ragione del valore del decisum (scaglione di riferimento da € 1.101,00 a € 5.200,00), avuto riguardo ai medesimi elementi di valutazione già sopra indicati. La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì - Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di appello n° 2249/2022 R.G., disattesa ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n° 666/2021 emesso dal Giudice di Pace del Tribunale di Forlì in data 19 maggio 2021 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n° 1736/2021 R.G. G.d.P.; accerta e dichiara che nessuna somma è dovuta in favore del TR da parte del comodatario;
[...] Parte_2 dichiara la parziale compensazione tra le somme pretese a titolo di oneri condominiali dal e quelle spettanti a titolo risarcitorio in favore della TR condòmina a causa delle infiltrazioni d'acqua provenienti dalle parti comuni PA del Condominio e, per l'effetto, condanna a versare al PA Controparte_6
[...
[...] , in persona dell'amministratore pro tempore, il complessivo importo di €
[...]
1.675,82 oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora sino all'effettivo soddisfo;
condanna il in persona dell'amministratore pro TR tempore, al pagamento in favore dell'Erario delle spese processuali del primo grado di giudizio, che liquida nel complessivo importo di € 810,00 (di cui € 150,00 per la fase di studio,
€ 160,00 per la fase introduttiva, € 220,00 per la fase istruttoria ed € 280,00 per la fase decisionale), oltre accessori legge;
condanna altresì il , in persona dell'amministratore pro TR tempore, al pagamento in favore di delle spese processuali del presente Parte_2 giudizio di appello, che liquida nel complessivo importo di € 1.630,00 (di cui € 280,00 per la fase di studio, € 280,00 per la fase introduttiva, € 520,00 per la fase di trattazione ed € 550,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, come per legge;
condanna al pagamento in favore del PA TR
in persona dell'amministratore pro tempore, delle spese processuali di entrambi i
[...] gradi di giudizio, che liquida nel complessivo importo di € 1.910,00 (di cui € 320,00 per le fasi di studio, € 320,00 per le fasi introduttive, € 620,00 per le fasi di trattazione ed € 650,00 per le fasi decisionali), oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La presente sentenza è esecutiva per legge. Forlì, 1° ottobre 2025
Il Giudice dott. Danilo Maffa
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore dott. Danilo Maffa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 2° grado iscritta al n° 2249 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022 avente ad oggetto “Comunione e condominio, impugnazione delibera assembleare”, promossa da
nata a [...] l'[...], residente in [...]PA
(FC), via Mura Barriera Ponente n° 5, c.f. e nato C.F._1 Parte_2
a Cesena il 15 dicembre 1966, residente in [...], c.f.
, entrambi rappresentati e difesi per mandato alle liti in atti dall'avv. C.F._2
Marco Mellina Gottardo del foro di Forlì-Cesena, elettivamente domiciliati in Cesena, via G. Marinelli n° 43, presso lo studio del suddetto difensore,
- attori nei confronti del
, in persona dell'amministratore pro TR tempore, sito in Cesena, via Mura Barriera Ponente n° 5, c.f. , rappresentato e P.IVA_1 difeso giusta procura alle liti in atti dall'avv. Alessandro Poggiolini del foro di Forlì-Cesena, elettivamente domiciliato in Cesena, viale Marconi n° 108, presso lo studio del suddetto difensore.
- convenuto
CONCLUSIONI: Con “Note di precisazione delle conclusioni integrante il verbale di udienza dell'8/5/2025 autorizzata con provvedimento del 4/3/2025” ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 10 aprile 2025 gli appellanti e hanno PA Parte_2 concluso chiedendo a questo Tribunale, in accoglimento dell'interposto gravame, di
“riformare la sentenza n. 557/2022 del Giudice di Pace di Forlì depositata il 9.06.2022 nella causa RG. 3568/2021 e notificata in data 13.07.2022 sul capo relativo all'omessa condanna alle spese di lite del condominio opposto, risultato completamente soccombente nei confronti dell'attore-opponente per i motivi di cui all'atto di appello. In accoglimento T_
1 dell'appello proposto da riformare la sentenza n. 557/2022 del Giudice di PA
Pace di Forlì depositata il 9.06.2022 nella causa RG. 3568/2021 e notificata in data
13.07.2022, e previa revoca del decreto ingiuntivo opposto anche nei suoi confronti, dichiarare la parziale compensazione delle somme pretese dal con quelle CP_1 sostenute dalla per accertamento dei danni subiti dalle infiltrazioni di acqua dalle CP_2 parti comuni del e dei conseguenti lavori di sistemazione e, per l'effetto, CP_1 rideterminare la minor somma dovuta dalla al condominio da quantificarsi, al netto Pt_1 delle somme liquidate in sede monitoria e riportate nell'atto di precetto notificato in uno con il decreto ingiuntivo opposto ed al netto di quelle liquidate in sede di esecuzione, in complessivi
€. 1.065,82. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”. Con “Note di trattazione scritte” ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 15 aprile 2025 il convenuto ha concluso chiedendo di “Rigettare: tutte le TR domande formulate dai Signori e nell'atto di citazione in PA Parte_2 appello nei confronti del in quanto infondate in fatto ed TR in diritto per tutti i motivi dedotti negli scritti difensivi;
- Confermare: per l'effetto, in toto, la sentenza N. 557/2022, R.G. N. 3568/2021, emessa e pubblicata in data 09/06/2022 dall'Ufficio del Giudice di Pace di Forlì, Giudice Avv. Roberta Laghi. Con vittoria di spese di entrambi i gradi”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato via pec alla controparte in data 12 agosto 2022 PA
e formulavano appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Forlì
[...] Parte_2
n° 710/2022 resa nell'ambito del procedimento n° 3568/2021 R.G. e pubblicata in data 9 giugno 2022, domandandone la riforma della parte in cui non veniva disposta la condanna del opposto al pagamento delle spese di lite, chiedendo altresì la revoca del decreto CP_1 ingiuntivo in quella sede opposto e la riforma della decisione nella parte relativa alla quantificazione del credito. Esponevano a tal fine gli appellanti che in data 23 agosto 2021 il (di seguito anche il “ ”) notificava a TR CP_1 T_
, in qualità di comodatario dell'unità immobiliare sita in Cesena (FC), via Mura
[...]
Barriera Ponente n° 5, il decreto ingiuntivo n° 666/2021 emesso dal Giudice di Pace di Forlì in data 19 maggio 2021, avente ad oggetto il pagamento di spese condominiali non versate relative agli anni 2018, 2019 e 2020. In data 22 giugno 2021 veniva notificata analoga ingiunzione a madre di , in qualità di titolare del diritto di PA Parte_2 abitazione sulla medesima unità immobiliare. Il decreto ingiungeva agli opponenti il pagamento della somma di € 4.175,82, oltre € 76,00 per spese legali ed € 800,00 per onorari, con maggiorazioni per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
il decreto, provvisoriamente esecutivo, veniva notificato unitamente all'atto di precetto, con intimazione al pagamento della somma complessiva di € 5.744,00. Con atto di citazione notificato in data 30 agosto 2021 il e la T_ Pt_1 proponevano quindi opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo chiedendone la revoca per infondatezza ed illegittimità; in particolare, il chiedeva la revoca integrale del T_ decreto nei propri confronti mentre la domandava la compensazione tra le somme Pt_1 richieste dal condominio e quelle da lei sostenute per la verifica e riparazione dei danni da infiltrazioni provenienti dalle parti comuni, con conseguente rideterminazione della somma
2 dovuta;
entrambi chiedevano infine la condanna del condominio alla rifusione delle spese di lite. Il si costituiva in giudizio in data 14 dicembre 2021 TR contestando le argomentazioni degli opponenti e chiedendo, in via principale, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, la rideterminazione delle somme dovute da ciascun opponente. All'udienza del 20 dicembre 2021 il Giudice concedeva termine per il deposito di memorie ex art. 320 c.p.c., rinviando all'udienza del 3 febbraio 2022, nella quale ammetteva le prove richieste dalle parti;
all'udienza del 3 marzo 2022 veniva escusso il teste e, all'esito Tes_1 della prova orale, il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 5 maggio 2022. All'esito della discussione il Giudice di Pace accoglieva parzialmente la domanda degli opponenti, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto, ritenuto legittimamente emesso all'epoca dei fatti, ma disponendo la detrazione per compensazione dell'importo di € 2.200,00, mentre le spese di lite venivano compensate tra le parti. Lamentavano gli appellanti che la sentenza impugnata, pur riconoscendo la totale estraneità del alla pretesa azionata dal , ometteva di condannare T_ CP_1 quest'ultimo alla rifusione delle spese di lite, in violazione del principio di soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c.; invero, il Giudice di Pace accertava che non poteva Parte_2 essere considerato legittimato passivo, avendo rinunciato all'eredità del padre Persona_1 con atto del 19 novembre 2019, quindi ben prima della notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, avvenuta nel maggio 2021. Tale rinuncia, ritualmente documentata agli atti, escludeva sin dall'origine ogni responsabilità del in ordine alle obbligazioni T_ condominiali gravanti sull'immobile; ciononostante, il Giudice disponeva la compensazione delle spese motivandola con un presunto “comportamento dei convenuti che avrebbe creato molta confusione”, tale da impedire di comprendere la posizione degli stessi in merito all'appartamento; tuttavia tale motivazione non era sufficiente ad integrare i “gravi motivi” richiesti dall'art. 92 co. 2° c.p.c. al fine di derogare al principio di soccombenza, né era stata supportata da alcun riferimento concreto a condotte processuali scorrette o contrarie ai doveri di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c. Per quanto attiene la stessa eccepiva già in sede stragiudiziale la PA sussistenza di danni al proprio appartamento causati da infiltrazioni provenienti dalle parti comuni, chiedendone il relativo risarcimento;
tale richiesta risarcitoria risultava fondata, come peraltro dimostrato dalla successiva liquidazione del danno in favore della da parte Pt_1 della compagnia assicurativa del nonostante ciò, il Controparte_3
procedeva all'azione monitoria senza attendere l'imminente definizione della CP_1 richiesta risarcitoria e, successivamente, tratteneva indebitamente la somma liquidata, omettendo di compensarla con il credito vantato. Il Giudice di Pace confermava il decreto ingiuntivo ritenendo legittimo il suo deposito, in quanto antecedente alla liquidazione del danno. Tuttavia, l'appellante evidenziava come il fosse a conoscenza – sin dal marzo 2021 – della pendenza TR della richiesta risarcitoria e della sua prossima definizione, potendo quindi attendere prima di agire giudizialmente. Il , pur avendo ricevuto parziale soddisfazione del proprio CP_1 credito, insisteva nell'azione monitoria aggravando la posizione della controparte;
invero, otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo sopracitato pur avendo ricevuto in data 20 maggio 3 2021 dalla propria compagnia assicurativa la somma di € 2.200,00 a titolo di risarcimento per i danni da infiltrazioni lamentati dalla . Pertanto, l'appellante contestava l'iniquità Pt_1 della condotta del , che aveva aggravato la sua posizione debitoria con ulteriori CP_1 spese legali nonostante fosse già in possesso di somme percepite a titolo risarcitorio;
richiedeva inoltre la compensazione di ulteriori importi (€ 610,00 per la perizia tecnica redatta dal perito incaricato personalmente dalla per la stima del danno, ed € 300,00 Tes_1 Pt_1 corrispondenti alla franchigia trattenuta dall'assicurazione). Il Giudice di primo grado rigettava tali richieste, ritenendo non rimborsabili gli onorari del perito (in quanto non incaricato dal ) e non utile la sua relazione ai fini della CP_1 liquidazione. Tuttavia, l'appellante evidenziava come la somma liquidata dall'assicurazione coincidesse esattamente con quanto stimato dal perito, dimostrando la rilevanza della perizia;
domandava pertanto che il proprio debito venisse rideterminato in € 1.065,82, al netto delle somme ricevute e delle spese sostenute, e che le ulteriori spese legali maturate per l'iniziativa giudiziaria del Condominio restassero a carico di quest'ultimo. Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 3 agosto 2023 il rilevando l'inammissibilità TR dell'opposizione nonché la sua manifesta infondatezza in fatto ed in diritto;
in particolare, esponeva che in seguito al deposito del ricorso monitorio, effettuato in data 6 maggio 2021, il
Condominio aveva richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo nei confronti di PA
per il pagamento di spese condominiali relative agli anni 2018, 2019 e 2020, per un
[...] importo complessivo di € 4.175,82, oltre spese legali. Successivamente all'opposizione della controparte, veniva effettuato un sopralluogo da parte del tecnico incaricato dalla compagnia assicurativa il quale riconosceva il danno e provvedeva alla Controparte_3 liquidazione dell'indennizzo pari ad € 2.200,00, somma versata all'amministratore condominiale in data 20 maggio 2021. Pertanto, il Condominio riconosceva la possibilità di compensare il credito vantato dalla e l'indennizzo, trattenendo la suddetta somma e Pt_1 agendo esecutivamente per la differenza. Malgrado l'avvenuta compensazione, la Pt_1 continuava a non versare le spese condominiali maturate negli anni successivi, aggravando la propria posizione debitoria e generando un ulteriore onere a carico degli altri condomini. Aggiungeva altresì, in merito alla contestata tempestività dell'azione monitoria promossa dal , che la stessa riguardava le spese condominiali riferite agli anni 2018, 2019 e CP_1
2020, mentre la liquidazione del danno da parte della menzionata compagnia assicurativa interveniva solo nel maggio 2021. Tale circostanza confermava la fondatezza e la legittimità dell'iniziativa giudiziaria intrapresa. In sede esecutiva, il procuratore del Condominio provvedeva a rideterminare il credito, detraendo l'importo di € 2.200,00 corrispondente all'indennizzo assicurativo. La Pt_1 tuttavia avanzava ulteriori richieste di compensazione, tra cui quella relativa alla somma di € 610,00 corrispondente al compenso del tecnico di fiducia incaricato per la redazione della perizia;
tale richiesta era considerata priva di fondamento giuridico, trattandosi di un rapporto contrattuale privato tra la ed il tecnico, senza alcuna interlocuzione con Pt_1
l'amministratore condominiale né preventiva comunicazione al . CP_1
In merito alla posizione di , parte convenuta esponeva di aver richiesto il Parte_2 decreto ingiuntivo in oggetto anche nei suoi confronti a causa delle dichiarazioni rese da quest'ultimo, il quale dichiarava di essere titolare di “altro diritto reale” sul bene immobile;
4 successivamente non forniva alcuna ulteriore comunicazione all'amministratore condominiale, nonostante le richieste periodiche di aggiornamento dei dati personali da parte di quest'ultimo, in adempimento dell'obbligo di tenuta del registro di anagrafe condominiale. Solo a seguito della notifica dell'atto di citazione in opposizione il TR
apprendeva dell'avvenuta accettazione dell'eredità da parte della
[...] PA
, coniuge del defunto , nonché della rinuncia all'eredità da parte del
[...] Persona_1
formalizzata in data 15 novembre 2019. Tale condotta generava confusione circa la T_ posizione giuridica dell'attore nei confronti del , essendo onere dello stesso CP_1 chiarire tempestivamente la propria titolarità. All'esito dell'attività istruttoria, la causa veniva rimessa alle parti per la precisazione delle conclusioni e venivano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * * * * *
Così brevemente ricostruiti i fatti di causa e lo svolgimento del giudizio in funzione della disamina delle domande avanzate dalle parti, occorre esaminare il merito della questione e quindi la richiesta avanzata da e di dichiarare la revocabilità Parte_2 PA del decreto ingiuntivo n° 666/2021 emesso in data 19 maggio 2021 dal Tribunale di Forlì nell'ambito del procedimento monitorio n° 3568/2021 R.G.
Occorre premettere che risulta documentalmente provata la rinuncia all'eredità da parte di
(documento n° 3 parte attrice, “fasc. 1 grado ”), avvenuta in Parte_2 Controparte_4 data 19 novembre 2019 e, dunque, in epoca antecedente alla notifica del ricorso monitorio avvenuta nel maggio del 2021; invero, ai sensi dell'art. 521 c.c. la rinuncia all'eredità produce effetti retroattivi, escludendo il chiamato dalla successione e da ogni obbligazione patrimoniale ad essa connessa. Di conseguenza, non può essere ritenuto responsabile dei debiti del de cuius, nemmeno per il periodo compreso tra l'apertura della successione e la data della rinuncia. Ciò vale anche nel caso in cui egli risulti tra i successibili ex lege o abbia presentato la dichiarazione di successione, la quale – si precisa – non costituisce accettazione dell'eredità.
In virtù dell'effetto retroattivo della rinuncia, il deve essere considerato come mai T_ chiamato alla successione e, pertanto, non può più essere annoverato tra i successibili (Cass. Civ. sez. II, sentenza n° 15871/2020). Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la rinuncia all'eredità comporta l'esclusione del chiamato dalla titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al de cuius, con effetto ex tunc” (Cass. Civ. sez. II, sentenza n° 2602/2012). Ne consegue la carenza di legittimazione passiva del suddetto opponente in ordine alle obbligazioni condominiali gravanti sull'immobile, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti. Ciò posto, occorre rilevare che , in qualità di comodatario, non assume Parte_2 alcuna obbligazione diretta verso il;
ed invero, la giurisprudenza di legittimità ha CP_1 più volte chiarito che le obbligazioni condominiali hanno natura propter rem e pertanto sorgono in capo al soggetto titolare del diritto di proprietà. In particolare, “il comodatario non può essere considerato obbligato nei confronti del condominio per il pagamento delle spese condominiali, in quanto il rapporto obbligatorio sussiste esclusivamente tra il condominio e il proprietario dell'unità immobiliare” (così Cass. Civ. sez. II, sentenza n° 4606 del 1988).
5 Pertanto il comodatario, non essendo titolare di un reale sull'immobile, non può essere considerato obbligato verso il condominio per il pagamento delle spese condominiali, considerato che eventuali obblighi del comodatario verso il comodante riguardano esclusivamente i rapporti interni tra le parti e non coinvolgono il condominio;
la giurisprudenza è chiara sul punto allorquando afferma che la legge “disciplina i rapporti tra il locatore ed il conduttore, senza innovare in ordine alla normativa generale sul condominio negli edifici, sicché l'amministratore ha diritto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1223 c.p.c. e 63 disp. att. c.p.c., di riscuotere i contributi e le spese per la manutenzione delle cose comuni ed i servizi nell'interesse comune direttamente ed esclusivamente da ciascun condomino, restando esclusa un'azione diretta nei confronti dei conduttori delle singole unità immobiliari” (cfr. Cass. Civ. sez. II, sentenza n° 4606 del 1988, già cit.). Ciononostante, in primo grado è stata disposta la compensazione delle spese di lite in virtù di una presunta “confusione” generata dai convenuti.
Orbene, occorre rilevare che tale motivazione non integra i c.d. “gravi motivi” richiesti dall'art. 92 co. 2° c.p.c. per derogare al principio di soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c. La giurisprudenza di legittimità ha invero affermato a tale proposito che “il principio di soccombenza costituisce principio generale dell'ordinamento processuale civile: pertanto di regola la parte soccombente è tenuta a rimborsare le spese alla parte vittoriosa. L'eccezione
a tale regola è costituita dalla possibilità di compensare le spese, ma come tutte le eccezioni, va adeguatamente motivata, indicando i gravi ed eccezionali motivi contrari, a pena di violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.” (Cass. Civ. sez. III, sentenza n° 25796/2024). Pertanto l'art. 92 co. 2° c.p.c., nella parte in cui consente la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma generale da adeguare a circostanze non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del Giudice, con un giudizio censurabile in sede di legittimità in quanto fondato su norme giuridiche (Cass. Civ. sez. un., sentenza n° 2572/2012). Ne deriva che la compensazione resta un'ipotesi eccezionale ed il Giudice arrecherebbe un danno alla parte vittoriosa se non motivasse, in fatto ed in diritto, le ragioni per le quali non ha condannato alle spese la parte soccombente. Il supporto motivazionale deve risultare dettagliato e puntualmente riferito a circostanze o aspetti della controversia (Cass. Civ., ordinanza n° 26987/2011) specificamente indicati. Ed invero, non sono state ritenute congrue le motivazioni espresse in base unicamente a formule generiche in quanto le stesse non consentono il necessario controllo sulla loro validità (cfr. ex multis Cass. Civ. del 31 maggio
2016 n° 11217 e Cass. Civ. del 30 giugno 2011 n° 14411) e sulla congruità delle ragioni addotte;
non è altresì congrua una motivazione della compensazione assunta su presupposti talmente vaghi e generici da essere ritenuti “inintelligibili” (Cass. Civ. sez. VI, ordinanza del 24 marzo 2020 n° 7489). La compensazione delle spese di lite deve dunque fondarsi su una giustificazione puntuale e circostanziata, inerente a gravi ed eccezionali ragioni che caratterizzano specificamente la vicenda, e non tradursi in motivazioni apparenti e stereotipate, basate su formulazioni generiche, vaghe o disposte su presupposti inintelligibili che rimarrebbero non sottoponibili ad un vaglio di validità. Orbene, traslando quanto sopra al caso di specie, in assenza di condotte processuali scorrette o contrarie ai doveri di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c. la compensazione delle spese risulta ingiustificata e basata su motivi assolutamente generici;
invero, il Giudice di primo grado ha 6 stabilito a tale proposito che “le spese di lite del presente giudizio vengono compensate tra le parti, perché se da un lato il al momento della notifica del Decreto Ingiuntivo e CP_1 del Precetto ben poteva già porre in essere la compensazione, poi, successivamente effettuata, dall'altro i convenuti con il loro comportamento creavano molta confusione ed impedivano di comprendere la posizione degli stessi in merito all'appartamento del defunto ”; Persona_1 trattasi tuttavia di motivazione per vero non condivisibile ove si consideri, per un verso, che quella di compensazione è un'eccezione da sollevare a cura delle parte interessata (non essendovi pertanto in linea generale alcun obbligo giuridico in tal senso in capo al creditore che decida di agire in sede esecutiva) e, per altro verso, che un'azione giudiziaria non può certamente essere avventatamente intrapresa sulla scorta di una dichiarazione manifestamente imprecisa ed “atecnica” resa da un soggetto in sede di comunicazione dei propri dati per la compilazione del Registro di Anagrafe Condominiale (non comprendendosi in iure nel caso di specie come la dichiarata qualifica del quale “erede di possa T_ Persona_1 individuarlo in termini di “Titolare di altro diritto reale” diverso da quello di proprietà/comproprietà, usufrutto o nuda proprietà), senza prima provvedere con la dovuta diligenza del caso ad accertare la suddetta circostanza mediante una verifica al Registro pubblico delle successioni (non senza osservare peraltro che lo stesso TR
, in seno al proprio ricorso monitorio, abbia indicato il quale mero
[...] T_
“comodatario”, titolare quindi di un semplice diritto personale di godimento sull'immobile condominiale, che pacificamente lo escludeva dal novero dei soggetti passivamente legittimati all'azione monitoria). Pertanto, alla luce di una motivazione generica ed incongrua posta a fondamento della compensazione delle spese di lite, si ritiene che tale statuizione debba essere riformata in questa sede. Ne consegue la condanna del alla rifusione delle spese TR processuali del primo grado di giudizio in favore di , secondo la congrua Parte_2 quantificazione effettuata in dispositivo. Tanto premesso, si rende a questo punto necessario esaminare la posizione di PA
. È circostanza pacifica che quest'ultima abbia subìto danni da infiltrazioni provenienti
[...] dalle parti comuni del come riconosciuto dalla medesima TR compagnia assicurativa la quale in data 20 maggio 2021 ha Controparte_3 provveduto alla liquidazione del chiesto indennizzo, pari ad € 2.200,00 (documento n° 6 di parte attrice, fascicolo di primo grado ”). Controparte_5
Orbene, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1241 c.c. la compensazione opera quando due soggetti rivestono contemporaneamente la qualità di creditori e debitori l'uno dell'altro, e i rispettivi crediti risultano liquidi, esigibili ed omogenei. Tale meccanismo, di natura estintiva, consente di neutralizzare reciprocamente le obbligazioni fino alla concorrenza dell'importo minore, con effetti equivalenti al pagamento. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che “la compensazione può essere validamente eccepita anche in sede monitoria, purché il credito opposto dal convenuto presenti i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità” (Cass. Civ. sez. III, sentenza n° 1586/2015), configurandosi come un'eccezione in senso stretto che incide direttamente sull'an e sul quantum del credito azionato. Nel caso di specie il credito risarcitorio vantato dall'odierna appellante, derivante da fatti lesivi imputabili al , era già stato accertato e quantificato dalla compagnia CP_1 assicuratrice del , senza che insorgesse sul punto alcun successivo contrasto fra CP_1
7 quest'ultimo e la , risultando quindi idoneo ad essere opposto in compensazione (in Pt_1 quanto per l'appunto “certo”, “liquido” ed “esigibile”) con il credito condominiale azionato.
Va preliminarmente osservato che, sebbene il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo sia avvenuto anteriormente alla liquidazione del risarcimento del danno da parte della
[...]
la successiva emissione del suddetto decreto e, soprattutto, la relativa notifica CP_3 unitamente all'atto di precetto sono intervenute in data 14 giugno 2021, ovvero in epoca successiva rispetto alla ricezione da parte del della somma risarcitoria suddetta CP_1 spettante in ultima analisi alla . Pt_1
È indubbio quindi che parte appellata, in tale lasso temporale, avrebbe auspicabilmente dovuto versare all'appellante l'importo ricevuto a titolo risarcitorio ovvero, in alternativa, indicare nell'atto di precetto la volontà di trattenere detta somma in acconto, operando sin da subito una parziale compensazione e, conseguentemente, rideterminando l'importo richiesto. Ciononostante, solo in sede esecutiva il ha provveduto a precisare il proprio CP_1 credito, detraendo – in ossequio alla richiesta della – l'importo di € 2.200,00 ricevuto Pt_1 dalla compagnia assicurativa e riconoscendolo quale parziale pagamento. Alla luce di quanto sopra il Giudice di prime cure, anziché pronunciarsi confermando
“integralmente il decreto ingiuntivo n. 1736/21 R.G. — n. 666/2021 oggetto di opposizione in quanto all'epoca dei fatti emesso legittimamente” e dando atto della necessità di detrarre, “per compensazione, l'importo di Euro 2.200,00”, avrebbe invece dovuto procedere alla revoca del provvedimento monitorio ed alla sua sostituzione – quale titolo esecutivo – con l'emananda sentenza, da pronunciare con la quantificazione del minor credito spettante in favore del opposto, salva ogni valutazione in punto di spese processuali. Ed infatti, secondo CP_1
l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito “nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito” (Tribunale di Milano sez. XIII, 4 gennaio 2020 n° 13); “nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite: ne consegue che, ove la somma chiesta con il ricorso sia riconosciuta solo parzialmente dovuta, non contrasta con gli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. la pronuncia di compensazione delle spese processuali, in quanto l'iniziativa processuale dell'opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell'opposto, che ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è riconosciuta” (Tribunale di Arezzo, 30 ottobre 2017 n° 1227; in senso conforme si veda anche Cass. Civ. sez. VI, 4 febbraio 2013 n° 2502).
8 Posto quanto sopra, per quanto attiene poi alla richiesta di ulteriore compensazione delle spese sostenute dalla – pari ad € 610,00 – per la perizia tecnica di parte, la stessa è Pt_1 stata rigettata dal Giudice di Pace ritenendo la perizia non utile ai fini della liquidazione. Orbene, con riferimento alla suddetta richiesta di rimborso del compenso corrisposto al perito autonomamente nominato dall'attrice al fine di valutare il danno Persona_2 asseritamente subito per effetto delle infiltrazioni provenienti dall'area condominiale, si osserva quanto segue. Dall'istruttoria espletata innanzi al Giudice di Pace, sia documentale che testimoniale, emerge che il tecnico incarico dalla condòmina procedeva alla redazione della propria relazione in modo del tutto unilaterale, senza alcuna interlocuzione con altri soggetti, sia in qualità di tecnici che in qualità di rappresentanti del convenuto;
invero, la relazione peritale CP_1
è stata predisposta in assenza di contraddittorio e non risulta essere stata utilizzata né nelle trattive con l'Assicurazione né nei rapporti con il condominio, non essendo stata fornita alcuna prova in tal senso. Trattandosi pertanto di esborso oggettivamente superfluo e che non appariva necessario ai fini della percezione da parte della della somma riconosciuta al Pt_1
Condominio a titolo di indennizzo dalla compagnia assicurativa, ne deriva che la stessa non può reputarsi suscettibile di compensazione nella presente sede e non può quindi andare ad ulteriormente decurtare il credito relativo agli oneri condominiali.
Per quanto riguarda infine la franchigia, occorre richiamare in questa sede il principio secondo il quale la clausola di franchigia incide esclusivamente sul rapporto interno tra il condominio assicurato e la compagnia assicurativa, non potendo in alcun modo limitare il diritto del terzo danneggiato al risarcimento integrale del danno subito.
Pertanto l'odierna appellante, in qualità di soggetto estraneo al contratto di assicurazione stipulato dal condominio, non può vedersi opporre la franchigia quale limite al proprio diritto al risarcimento;
mentre infatti la compagnia assicurativa risponde nei confronti del proprio assicurato nei limiti della polizza, il condominio resta obbligato per l'intero nei confronti del soggetto danneggiato, anche per la parte non coperta dalla compagnia in virtù della franchigia, risultando a tal fine del tutto priva di rilievo la circostanza che la pattuizione della franchigia sia stata eventualmente decisa dall'assemblea condominiale, la quale dal punto di vista giuridico va tenuta distinta dal singolo condomino che risulti danneggiato per fatto e colpa dell'ente condominiale. Ne consegue che l'eccezione di compensazione sollevata dalla , fondata sulla Pt_1 pretesa di detrarre dalla somma dovuta a titolo di oneri condominiali l'importo corrispondente alla franchigia, deve essere accolta, non potendo tale clausola incidere sul diritto dell'attrice al ristoro integrale del pregiudizio subito. Alcuna statuizione va invece resa da questo Giudice di appello in ordine alla richiesta di rideterminazione della “minor somma dovuta dalla al da quantificarsi, Pt_1 CP_1 al netto delle somme liquidate (…) in sede di esecuzione”, risultando queste ultime, per un verso, di esclusiva competenza del Giudice dell'esecuzione e quindi non suscettibili di eventuale riforma da parte del Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo e, per altro verso, comunque legittimamente liquidate stante l'oggettiva necessità ed utilità dell'instaurata procedura esecutiva, avendo la pacificamente omesso di provvedere – in qualunque Pt_1 forma – all'integrale estinzione del credito vantato dal . CP_1
9 L'originario credito monitorio di € 4.175,82 va quindi decurtato del complessivo importo di
€ 2.500,00 per le ragioni già sopra diffusamente esplicitate, residuando un minor credito del
Condominio pari ad € 1.675,82; in tali termini va quindi resa in questa sede pronuncia di condanna a carico di con maggiorazione degli interessi al tasso legale dalla PA messa in mora sino all'effettivo soddisfo, esclusa invece la chiesta rivalutazione monetaria trattandosi di debito ab initio di valuta. Le spese di lite seguono – nel rapporto processuale instauratosi tra ed il Parte_2
– la soccombenza di quest'ultimo con riferimento ad TR entrambi i gradi di giudizio e, in difetto di notula, si liquidano come in dispositivo in applicazione di congrui valori prossimi ai minimi di cui al D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (come da ultimo riformato con D.M. n° 147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla G.U. n° 236 dell'8 ottobre 2022 ed in vigore dal 23 ottobre 2022), applicabili in ragione del valore del disputatum (scaglione di riferimento da € 1.101,00 a € 5.200,00), avuto riguardo alla – per vero modesta – complessità della vicenda sub judice ed alla durata dei rispettivi procedimenti;
si precisa a tale proposito che la suddetta liquidazione viene effettuata – limitatamente al 1° grado di giudizio
– in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 T.U.S.G., non spiegando invece efficacia nel presente giudizio di gravame la delibera di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato emessa in via anticipata e provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-
Cesena in data 29 settembre 2021, relativa al solo 1° grado di giudizio. Per quanto riguarda infine il rapporto processuale instauratosi tra ed il PA le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la TR prevalente soccombenza della predetta appellante (comunque riconosciuta debitrice nei confronti del di un residuo importo, peraltro superiore a quello prospettato dalla CP_1 stessa in sede di precisazione delle conclusioni) e si liquidano – alla luce della notula in atti – come in dispositivo in applicazione di congrui valori prossimi ai minimi di cui al D.M. 10 marzo 2014 n° 55 e ss.mm.ii., applicabili in ragione del valore del decisum (scaglione di riferimento da € 1.101,00 a € 5.200,00), avuto riguardo ai medesimi elementi di valutazione già sopra indicati. La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì - Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di appello n° 2249/2022 R.G., disattesa ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n° 666/2021 emesso dal Giudice di Pace del Tribunale di Forlì in data 19 maggio 2021 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n° 1736/2021 R.G. G.d.P.; accerta e dichiara che nessuna somma è dovuta in favore del TR da parte del comodatario;
[...] Parte_2 dichiara la parziale compensazione tra le somme pretese a titolo di oneri condominiali dal e quelle spettanti a titolo risarcitorio in favore della TR condòmina a causa delle infiltrazioni d'acqua provenienti dalle parti comuni PA del Condominio e, per l'effetto, condanna a versare al PA Controparte_6
[...
[...] , in persona dell'amministratore pro tempore, il complessivo importo di €
[...]
1.675,82 oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora sino all'effettivo soddisfo;
condanna il in persona dell'amministratore pro TR tempore, al pagamento in favore dell'Erario delle spese processuali del primo grado di giudizio, che liquida nel complessivo importo di € 810,00 (di cui € 150,00 per la fase di studio,
€ 160,00 per la fase introduttiva, € 220,00 per la fase istruttoria ed € 280,00 per la fase decisionale), oltre accessori legge;
condanna altresì il , in persona dell'amministratore pro TR tempore, al pagamento in favore di delle spese processuali del presente Parte_2 giudizio di appello, che liquida nel complessivo importo di € 1.630,00 (di cui € 280,00 per la fase di studio, € 280,00 per la fase introduttiva, € 520,00 per la fase di trattazione ed € 550,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, come per legge;
condanna al pagamento in favore del PA TR
in persona dell'amministratore pro tempore, delle spese processuali di entrambi i
[...] gradi di giudizio, che liquida nel complessivo importo di € 1.910,00 (di cui € 320,00 per le fasi di studio, € 320,00 per le fasi introduttive, € 620,00 per le fasi di trattazione ed € 650,00 per le fasi decisionali), oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La presente sentenza è esecutiva per legge. Forlì, 1° ottobre 2025
Il Giudice dott. Danilo Maffa
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