Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 17/04/2026, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00738/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00140/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 140 del 2023, proposto da SA MI, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cava de' Tirreni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone, Giuliana Senatore, Manuela Casilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) - del provvedimento del 10 novembre 2022, prot. n. 124, notificato a mezzo del servizio postale il 16 novembre 2022, con il quale il Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia e Personale ha ingiunto la demolizione, con ripristino dello stato dei luoghi, delle opere edili realizzate alla via Alfonso D’Amico, n. 8, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/01;
b) - del provvedimento del 19 ottobre 2022 prot. n. 63199, notificato a mezzo del servizio postale il 22 novembre 2022, con il quale il Responsabile dell’Ufficio Condono del comune di Cava de’ Tirreni ha rigettato l’istanza di sanatoria presentata in data 1 marzo 1995, prot. n. 11753, avente ad oggetto “opere costruite fuori terra per una superficie di mq 41,82 ed un volume di mc 117,33 (deposito agricolo) e costruite in piano seminterrato per una superficie di mq 52,61 ed un volume di mc 188,54”;
c) - del provvedimento del 23 maggio 2022 prot. n. 31200, conosciuto solo oggi, con il quale il Responsabile dell’Ufficio Condono del comune di Cava de’ Tirreni ha rigettato l’istanza di sanatoria presentata in data 30 marzo 2004, prot. n. 17887, avente ad oggetto “manufatto in c.a. e laterizi, avente una superficie utile di mq 77,31 ed una superficie non residenziale di mq 23,43, la volumetria realizzata è pari a mc. 284,00”;
d) - di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, comunque lesivo della posizione soggettiva della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cava de' Tirreni;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 marzo 2026 il dott. EL SO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Si controverte, nel presente giudizio, della legittimità dei dinieghi di condono (nn. 32100 e 63199 del 2022) adottati dal comune di Cava de’ Tirreni e riferiti alle istanze presentate ai sensi della l. 326/03 (prot. n. 17887 del 30 marzo 2004) e della l. 724/94 (prot. n.11753 del 1° marzo 1995) per la regolarizzazione di un fabbricato edificato ex novo in zona gravata da vincolo paesaggistico (imposto con D.M. 12.6.1967).
Trattasi del fabbricato di cui è proprietaria la ricorrente, sito in Cava de’ Tirreni, alla via A. D’Amico n. 8, composto da un’unità abitativa con sottostante deposito, in catasto al foglio 8, p.lla n. 1522. Per il locale-deposito, realizzato in epoca antecedente al 31 dicembre 1993, è stata presentata al comune domanda di condono (prot. n. 11743 del 1° marzo 1995, cit.) ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724/94 e, in relazione alla unità abitativa, posta in sopraelevazione al locale deposito, è stata presentata al comune domanda di condono (prot. 15087 del 30 marzo 2004, cit.) ai sensi della legge n. 326/03.
È impugnata, oltre ai provvedimenti di rigetto della sanatoria, la conseguente ordinanza demolitoria reg. gen. 124 (n. sett. 160) del 10 novembre 2022 per illegittimità derivata e carenza di motivazione (motivo sub V).
2.- I dinieghi di sanatoria sarebbero viziati, secondo la prospettazione contenuta in ricorso, siccome assunti in violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/90, considerato che l’amministrazione avrebbe omesso di fornire un’adeguata replica alle osservazioni prodotte dalla ricorrente, così disattendendo la richiamata disposizione (motivo sub I) e, inoltre, per violazione dell’ordine cronologico nell’esame delle domande di condono (ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 380/01: motivo sub IV).
2.1.- Il diniego di condono ex l. n. 326/2003, in particolare, sarebbe illegittimamente fondato sull’assunto, erroneo, secondo cui l’istanza non sarebbe accoglibile in quanto confliggerebbe con il regime vincolistico e con la normativa urbanistica vigente.
All’opposto, deduce la ricorrente, per un verso non sarebbe sufficiente, in assenza di una puntuale individuazione del disvalore dell’opera rispetto al contesto paesistico, il generico richiamo, come nella specie, alla mera esistenza del vincolo, peraltro sopravvenuto rispetto all’intervento edilizio già eseguito ed oggetto di domanda di sanatoria; per altro verso, poi, quanto al profilo della conformità urbanistica delle opere, ad avviso della ricorrente il comune, stante il mancato adeguamento dello strumento urbanistico alle previsioni del P.T.P., non avrebbe mai potuto opporre la non assentibilità della istanza di condono presentata, stante l’assenza del parametro di valutazione preordinato per legge all’esame della stessa, così come di qualsiasi altra istanza di condono (motivo sub II).
2.2.- Il diniego di condono ex lege n. 729/1994, dal canto suo, sarebbe inficiato da deficit motivazionale, atteso che il funzionario comunale, nell’adottare il provvedimento impugnato, si sarebbe limitato a ritenere elemento ostativo all’accoglimento la inscindibilità del deposito al piano terra dell’immobile rispetto all’unità abitativa realizzata in sopraelevazione, senza addurre ulteriori specificazioni e, comunque, osserva ancora parte ricorrente, trascurando del tutto che l’unità abitativa realizzata in sopraelevazione al deposito non avrebbe in alcun modo inciso né mutato l’identità della struttura preesistente (motivo sub III).
3.- Il comune di Cava de’ Tirreni, costituitosi in giudizio, ha depositato documentazione e svolto ampie e puntuali controdeduzioni a confutazione delle censure articolate in ricorso, del quale ha conseguentemente chiesto il rigetto per infondatezza.
4.- All’udienza straordinaria del 2 marzo 2026 la controversia è stata trattenuta in decisione.
5.- Il ricorso è insuscettibile di accoglimento.
6.- Come più volte chiarito in giurisprudenza, l’ipotizzato, mancato rispetto dell’ordine cronologico delle domande di condono deve ritenersi del tutto irrilevante ai fini della legittimità del diniego anche perché, ammesso che la p.a. sia tenuta a rispettare tale ordine cronologico, si tratterebbe di una violazione che, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, non può comportare l’annullamento del diniego (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 29 aprile 2020, n. 1581; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 4 dicembre 2020, n. 1619).
6.1.- Quanto alla dedotta lesione del contraddittorio procedimentale, nei due dinieghi si dà espressamente atto della presentazione delle controdeduzioni di parte ricorrente e si dà conto, altresì, delle ragioni dalla loro inidoneità al superamento dei motivi ostativi rilevati dall’Ufficio condono; tanto deve ritenersi sufficiente ad assolvere le prescrizioni dell’art. 10 bis della l. n. 241/90 a mente del consolidato indirizzo della giurisprudenza che ritiene non necessaria la confutazione analitica di ogni argomentazione introdotta nel contraddittorio procedimentale, bastando che dalla motivazione del provvedimento finale siano percepibili le ragioni del mancato adeguamento dell’azione amministrativa alle pretese dell'interessato.
Da qui l’infondatezza dei motivi sub I e IV.
7.- Quanto al diniego del cd. terzo condono, contestato con il motivo sub II, il provvedimento reiettivo è legittimamente fondato sul presupposto che nella specie ricorrono “abusi maggiori” in area vincolata.
7.1.- Secondo la consolidata esegesi della giurisprudenza, per abusi commessi in zona assoggettata a vincolo paesistico, il cd. “terzo condono”, di cui è questione nel caso in esame, è applicabile in riferimento alle sole opere “minori” di cui alle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003 se e in quanto conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici; è di contro esclusa l’operatività del beneficio in riferimento agli abusi maggiori di cui alle tipologie 1, 2 3 del medesimo allegato 1 al d.l. n. 269/2003, anche se il vincolo sia stato imposto sull'area successivamente alla loro esecuzione e rivesta natura relativa, ed anche se gli interventi risultino conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (T.A.R. Salerno, 14 dicembre 2020, n. 1930; Cons. Stato, Sez. IV, 21 febbraio 2017, n. 813; Sez. VI, 6 febbraio 2018, n. 755; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 15 giugno 2018, n. 6695; Cass. pen., Sez. III, 20 maggio 2016, n. 40676).
7.2.- Pertanto, un abuso – come quello che viene in evidenza nel caso di specie – comportante la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in area assoggettata a vincolo paesaggistico non può essere sanato (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VII, 21 luglio 2025, n. 6392; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 4 luglio 2025, n. 5054).
La censura sub II è pertanto priva di fondamento.
8.- Analogamente è a dirsi con riferimento alle ulteriori doglianze articolate sub III e V.
8.1.- Non è dato ravvedere, infatti, i deficit motivazionali genericamente evocati da parte ricorrente che, secondo quanto dedotto, inficerebbero tanto il provvedimento di rigetto dell’istanza di condono avanzata ai sensi della l. n. 724/1994 (sub III) quanto l’ordinanza di demolizione (sub V).
8.1.1.- Il diniego di condono si fonda, del tutto legittimamente, sul rilievo che “ la struttura è stata variata nella interezza trasformando l’organismo edilizio originario ”, essendo comprovata dalla documentazione allegata alla successiva istanza di condono ai sensi della l. n. 326/2003 l’avvenuta realizzazione, nel corso del tempo, della sostituzione e sopraelevazione dei locali originari e dell’accorpamento degli stessi ai nuovi abusi, culminati nell’edificazione di un manufatto a uso abitativo; trattasi di interventi di trasformazione funzionale e strutturale delle consistenze originarie (deposito agricolo e locale seminterrato oggetto della prima domanda di consono ex l. 724/94) che, diversamente da quanto dedotto, esulano chiaramente dall’ambito applicativo della norma (di stretta interpretazione: T.A.R. Napoli, sez. III, 2 settembre 2025, n. 6037) di cui all’art. 35 della l. 47/85 (nella specie, dunque, inconferente), che consente, a certe condizioni, dopo la presentazione della domanda di condono, il “completamento” delle opere.
8.1.2.- È del pari manifestamente infondata la censura incentrata sul difetto di sufficiente motivazione dell’ordinanza di demolizione, la quale può dirsi sorretta da motivazione adeguata laddove, come nella specie, è ivi rinvenibile la compiuta descrizione (strutturale, dimensionale, oltre che ubicativa, mediante puntuale indicazione degli estremi di localizzazione geografica e di accatastamento urbano) delle opere abusive nonché l’individuazione delle violazioni accertate (realizzazione di un nuove costruzioni in assenza di idoneo titolo abilitativo) e della norma applicata (art. 31 del d.p.r. n. 380/2001).
Anche il motivo sub V, pertanto, va disatteso.
9.- Da quanto sinora osservato deriva l’infondatezza del ricorso, che va pertanto respinto.
10.- Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese e competenze di giudizio in favore del comune di Cava de' Tirreni, che si liquidano in complessivi € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Paolo Severini, Consigliere
EL SO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL SO | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO