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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/06/2025, n. 2956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2956 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario dott.
Carmela Fachile, al n. 427/2024 R.G.L. promossa
D A
(c.f.: ), nato a [...], l'[...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale con sede legale a Campofelice di Roccella (PA), rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Lorenzo Maria
Dentici Luigi Maini Lo Casto e Vito Bortiglio, per mandato in atti
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale a Roma nella via Ciro il CP_1
Grande n. 21, codice fiscale , rappresentato e difeso dall'Avv. Delia Cernigliaro, per P.IVA_1
mandato in atti.
Resistente
All'esito dell'udienza del 2.5.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa:
- Accoglie l'opposizione proposta e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n.59620230005572503000;
-Dichiara integralmente compensate le spese di lite
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso, depositato il 10.1.2024, proponeva opposizione avverso Parte_2
l'avviso di addebito n. 59620230005572503000, notificato il 30.12.2023, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento del complessivo importo di € 56.792,51 “per contributi accertati e dovuti a
titolo di gestione aziende con lavoratori dipendenti” relativi al periodo dal luglio 2017 ad agosto
2022.
A sostegno dell'opposizione eccepiva, preliminarmente, la nullità dell'avviso di addebito per essere stato emesso in pendenza di ricorso amministrativo ex art. 17 del d.lgs. n. 124/2004, in violazione dell'art. 24, commi 3 e 4, del D.lgs. 46/1999, eccepiva altresì la nullità e/o inesistenza giuridica dell'avviso di addebito e/o della relativa notificazione per violazione del procedimento notificatorio di cui all'art.art.30,d.l.n.78/2010 e di cui ai messaggi n. 18947/2013 e n. 168/2010 –nullità ex CP_1
artt. 125 e 480 c.p.c., il difetto di motivazione per indeterminatezza dell'oggetto, nel merito deduceva l'infondatezza della pretesa contributiva e l'omissione della indicazione dei calcoli delle sanzioni e degli interessi.
Chiedeva per tali motivi, previa sospensione dell'esecuzione dell'impugnato atto, di annullare l'avviso di addebito, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' contestando la domanda, chiedendone CP_1
il rigetto.
Con provvedimento del 30.12.2024, il Giudice dichiarava l' decaduta dalla prova testimoniale CP_1
e rinviava la causa per la decisione.
A seguito dell'udienza del 2.5.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è
stata decisa.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di nullità dell'iscrizione a ruolo per violazione dell'art. 24,
comma 3 e comma 4 del D.lgs. 46/1999, sollevata da parte ricorrente.
Invero nel caso di specie l'avviso di addebito impugnato trae origine dal verbale unico d'accertamento e notificazione n. 2022, 2022006889/DDL del 25/07/2023 a mezzo del quale i verbalizzanti contestavano al ricorrente l'omesso versamento dei contributi dovuti nella sua qualità
di datore di lavoro e relativi al periodo dal luglio 2017 ad agosto 2022. Risulta provato documentalmente, invero non contestato dalle parti, che avverso il verbale ispettivo il ricorrente aveva proposto in data 27.10.2023, ricorso amministrativo ex art. 17 del d.lgs. n.
124/2004 al “comitato regionale per i rapporti di lavoro presso dipartimento regionale del lavoro,
dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative”, ancora pendente al momento della notifica dell'avviso di addebito impugnato.
Il ricorso amministrativo disciplinato dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 124/2004 riguarda la possibilità di contestare gli atti amministrativi in materia di lavoro e legislazione sociale, in particolare consente di impugnare gli atti di accertamento dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ivi compresi quelli adottati dal personale ispettivo proveniente dagli Istituti previdenziali.
Orbene l'art. 24 del D.lgs n. 46/1999 stabilisce che l'iscrizione a ruolo di crediti previdenziali è
consentita solo dopo la definizione dell'impugnazione dell'accertamento, sia essa di natura amministrativa o giurisdizionale e al comma 3 recita “ “Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è
impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo (l'emissione dell'avviso di addebito)
è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”; il successivo comma 4 prevede che
“In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo
è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di
decadenza previsti dall'articolo 25”.
L'art. 25 così recita “
1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in
ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro
il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o
comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza,
da parte dell'ente; b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici,
entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli
sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il
provvedimento è divenuto definitivo”.
In linea generale va altresì osservato che la riscossione dei crediti contributivi può avvenire mediante iscrizione a ruolo o notifica di avviso di addebito, ma non è necessariamente fondato su un atto di accertamento giudiziario o amministrativo in quanto l'Ordinamento attribuisce all'Ente previdenziale il potere di formare in via unilaterale un titolo esecutivo (titolo stragiudiziale).
L'esercizio di questo potere, attesa la finalità pubblicistica, può essere limitato solo in presenza delle due situazioni tipiche previste dall'art. 24, non interpretabili in modo estensivo che prevede dunque due diverse situazioni a) l'impugnazione dell'accertamento di fronte all'autorità giudiziaria e in tal caso l'iscrizione è ammessa solo in presenza di un provvedimento del giudice;
b) in presenza di un ricorso amministrativo avverso l'accertamento posto sulla base della sua iscrizione. In questo caso l'iscrizione può avvenire solo dopo la decisione del competente organo amministrativo.
Sul punto, sebbene relativamente a controversia differente, la Corte di cassazione (sez. lavoro sentenza 3.6.2022) ha stabilito che “In ordine alle condizioni legittimanti l'iscrizione a ruolo, questa
Corte di cassazione (si veda Cass. n. 24589 del 2019) ha avuto modo di precisare che alla luce del
combinato disposto del Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articoli 21 e 24, in riferimento alle entrate
degli enti previdenziali, va esclusa chiaramente, in linea generale, la subordinazione dell'iscrizione
a ruolo all'esistenza di un titolo esecutivo, limitando la necessità di quest'ultimo a una fattispecie ben
determinata: l'articolo 21 prevede infatti che solo le entrate aventi causa in rapporti di diritto privato
sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva, facendo inoltre salvo, per
le entrate degli enti previdenziali, quanto stabilito dall'articolo 24, il quale, nel disporre l'iscrizione
a ruolo dei contributi o dei premi non versati nei termini o dovuti in forza di accertamenti effettuati
dagli uffici (comma 1), la subordina ad un provvedimento esecutivo del giudice soltanto nel caso in
cui l'accertamento sia stato impugnato davanti all'autorità giudiziaria (comma 3), limitandosi invece
a richiedere la decisione del competente organo amministrativo nel caso in cui l'impugnazione sia
stata proposta in sede amministrativa (comma 4).
Ne consegue che può procedere con l'emissione dell'avviso di addebito solo dopo la CP_1
definizione dell'impugnazione dell'accertamento, sia essa di natura amministrativa o giurisdizionale.
Sul punto la giurisprudenza di merito ha ritenuto che “La notifica dell'avviso di addebito effettuata
in pendenza di gravame amministrativo e, quindi, in contrasto con l'art. 24, D.Lgs. n. 46/1999,
comma 4, integra un vizio formale del titolo esecutivo che va dedotto con l'opposizione e nei termini di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 46/1999, comma 5, e cioè entro 40 giorni dalla notifica dell'avviso di
addebito. (Tribunale di Asti - 18.02.2015 n. 50)
In tal senso si è pronunciata anche la Suprema Corte di cassazione (Cass. Sez. Lav., n. 8379 del
09/04/2014) ritenendo che : “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, l'art.
24, comma 3, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito
previdenziale sino a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del giudice, qualora
l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va
interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito
dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l' né è necessario, ai
fini della non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l' sia messo a conoscenza CP_1
dell'impugnazione dell'accertamento innanzi al giudice tributario. Dello stesso tenore la sentenza n.
4032/2016, nella quale la Cassazione ha affermato che “L'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti
previdenziali è subordinata, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, all'emissione di
un provvedimento esecutivo del giudice ove l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia
impugnato davanti all'autorità giudiziaria, senza distinguere se esso sia eseguito dall'ente
previdenziale ovvero da altro ufficio pubblico e senza richiedere la conoscenza, da parte dell'ente
creditore, dell'impugnazione proposta”.
A tale orientamento questo giudice ritiene di aderire (anche se consapevole di pronunce di segno opposto (Cass. nn. 17858/2018, Cass. 14963/2012, 11515/2017) in quanto risponde all'esigenza di deflazionare il contenzioso giudiziario nelle ipotesi in cui non sussista ancora la definitività della pretesa dell'ente (Cassazione n. 17096 del 21/07/2010)
Pertanto, in applicazione dei suesposti principi, l'avviso di addebito in oggetto risulta illegittimo per violazione del disposto di cui all'art. 24 comma 3 e comma 4 del D.lgs. 46/99, essendo stato notificato il 30.12.2023 in pendenza del ricorso amministrativo proposto il 27.10.2023
L'eccezione risulta dunque fondata e l'avviso di addebito impugnato deve essere annullato. Alla luce di quanto innanzi, assorbita ogni altra questione, il ricorso va accolto, ma in ragione del controverso contesto giurisprudenziale, appare assolutamente opportuno, disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo 25.6.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile