Articolo 5 della Legge 18 dicembre 1972, n. 864
Articolo 4
Versione
24 gennaio 1973
Art. 5.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato, per la durata di quattro anni dall'entrata in vigore degli atti internazionali indicati nell'art. 1, ad emanare con decreti aventi valore di legge ordinaria, e secondo i principi direttivi contenuti negli atti suddetti, le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli atti stessi.

Entrata in vigore il 24 gennaio 1973