Art. 5.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato, per la durata di quattro anni dall'entrata in vigore degli atti internazionali indicati nell'art. 1, ad emanare con decreti aventi valore di legge ordinaria, e secondo i principi direttivi contenuti negli atti suddetti, le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli atti stessi.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato, per la durata di quattro anni dall'entrata in vigore degli atti internazionali indicati nell'art. 1, ad emanare con decreti aventi valore di legge ordinaria, e secondo i principi direttivi contenuti negli atti suddetti, le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli atti stessi.